N. R.G. 55896/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55896/2010 promossa da: CARLO ENRICO MAZZOLA (C.F. MZZCLN66T24F205Y), STEFANO TESTORI (C.F. TSTSFN81P26F205X), ASSOCIAZIONE A77 (C.F. 80123290159), ASSOCIAZIONE ATPIC (C.F. 97520150158), con il patrocinio dell’avv. PECORELLA PAOLO CESARE e dell’avv. GIOVANNI NICCHINIELLO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA POSTA 8 MILANO presso il difensore avv. PECORELLA PAOLO CESARE ATTORI contro BNP PARIBAS REIM SGR PA (C.F. 12605750152), con il patrocinio dell’avv. LOMBARDI GIUSEPPE, dell’avv. RAIMONDO MAGGIORE e dell’avv. FEDERICO SCARLATO , elettivamente domiciliato in VIA ANDEGARI, 4/A 20121 MILANO presso il difensore avv. LOMBARDI GIUSEPPE CONVENUTA CONCLUSIONI Per gli attori Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso, così giudicare: nel merito - accertare gli inadempimenti di BNP Paribas REIM SGR S.p.A. (la “SGR”) descritti nell’atto di citazione e nei successivi atti difensivi e per l’effetto condannare la SGR a risarcire agli attori, a ciascuno in ragione delle quote di rispettiva titolarità secondo quanto risulta dal doc. 2, il danno quantificato nell’importo di euro 705,822 per quota, e quindi di euro 6.041.130,498 per tutte le quote degli attori, o nella diversa somma che risulterà in corso di causa determinandola, se del caso, anche con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione, calcolati come per legge, dal dovuto al saldo, ed eventuali accessori; - in ogni caso con il rimborso delle competenze e delle spese di lite, oltre accessori; in via istruttoria, - ove reiterate, rigettare le richieste avversarie, in quanto le prove testimoniali appaiono irrilevanti, oltre che inammissibili perché generiche e implicanti giudizi, mentre la CTU è inutile e inconferente in relazione al quesito formulato; pagina 1 di 10 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: COZZI ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2ea9 SESTA SEZIONE CIVILE - nella denegata ipotesi in cui si volesse disporre la CTU, richiedere semmai al CTU quale sia stata la differenza tra il prezzo dei singoli immobili ceduti dalla SGR e la loro valutazione nel NAV del 30 giugno 2008 e nel NAV del 31 dicembre 2008. Per la convenuta Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, eccezione o istanza, rigettare la domanda proposta dagli attori in quanto inammissibile e infondata. Motivazione Con atto di citazione ritualmente notificato, Carlo Enrico Mazzola, Stefano Testori, Associazione A77 e Associazione Tutela Sottoscrittori Fondo Portfolio Immobiliare Crescita (ATPIC) convenivano in contrattuale della predetta nella gestione del fondo immobiliare chiuso nel quale gli attori hanno investito, la condanna della convenuta al risarcimento del danno, costituito dalla differenza tra il valore stimato al 30 giugno 2008 ed il valore di realizzo risultante dalla vendite concluse nel primo semestre del 2009, per la quota di ciascuno, oltre alla rifusione delle spese di lite. La convenuta si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione e/o di interesse ad agire dell’Associazione ATPIC e nel merito chiedendo il rigetto della domanda degli attori, in quanto infondata in fatto e in diritto. Alla prima udienza venivano assegnati i termini di cui all’art. 183 VI comma c.p.c. e con ordinanza in data 2.5.2012 la causa veniva ritenuta di natura documentale e rinviata per la precisazione delle conclusioni. All’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni venivano prodotti nuovi documenti, quindi le parti precisavano le conclusioni alla successiva udienza del 13.5.2014 e la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, come richiesto dalle parti. Occorre innanzitutto esaminare l’eccezione di carenza di legittimazione e/o interesse ad agire sollevata dalla convenuta per l’Associazione Tutela Sottoscrittori Fondo Portfolio Immobiliare Crescita (ATPIC), la quale agisce in giudizio quale cessionaria del credito litigioso vantato da 248 persone per 7.817 quote del Fondo (doc. n 2 e n 21 fasc. attore). In particolare, la convenuta eccepisce la nullità per difetto di causa delle cessioni, in quanto l’obbligo del cessionario di retrocedere il ricavato determina solo una apparente titolarità del credito in capo al cessionario, al quale non è stato ceduto alcunchè; la violazione dell’art. 81 c.p.c. in quanto il cessionario agisce in giudizio a tutela di un diritto non proprio ma del cedente, al quale si è obbligato a trasferire tutto il ricavato dell’azione; la mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; la violazione dell’art. 77 c.p.c., che vieta il conferimento della rappresentanza processuale disgiunta dal potere di pagina 2 di 10 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: COZZI ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2ea9 giudizio la BNP Paribas REIM SGR p. A. chiedendo, previo accertamento della responabilità rappresentanza sostanziale; la nullità delle cessioni per violazione delle disposizioni in materia di riserva di attività finanziaria e di attività fiduciaria; altre questioni riguardanti i singoli cedenti. Al fine di decidere la suddetta eccezione, occorre esaminare gli atti di cessione (prodotti dall’attrice sub doc. n 21), che riproducono, per tutti i cedenti, lo stesso schema negoziale, del seguente tenore: “… l’Investitore cede pro soluto all’Associazione, che accetta, per il prezzo pattuito con separato atto, tutti i crediti con ogni accessorio di legge (inclusi interessi, rivalutazione e spese) da lui vantati, a titolo di risarcimento del danno e ad ogni altro titolo, in relazione alle Quote nei confronti della SGR, dei componenti dei suoi organi, dei suoi consulenti o revisori e di qualsiasi altro soggetto eventualmente del Fondo ovvero nelle relative attività di certificazione e di revisione.” Nell’atto separato, il prezzo della cessione è determinato nell’importo pari “a tutto quanto l’Associazione incasserà” a seguito delle azioni di risarcimento del danno, “al netto di ogni spesa od onere, anche fiscale che l’Associazione avrà sostenuto o dovrà sostenere per l’accertamento, anche giudiziale, e il recupero del credito. L’Associazione dovrà pertanto versare dette somme, al netto di qualsiasi spesa sostenuta o ancora da sostenersi, entro 30 giorni dal relativo incasso.”. Il prezzo della cessione è quindi costituito dalla somma ottenuta con l’azione risarcitoria, decurtata di tutte le spese sostenute o da sostenere in relazione alla stessa, con l’obbligo dell’Associazione ATPIC di retrocedere quanto incassato, al netto delle spese, entro il termine di 30 giorni. Da quanto sopra, emerge che l’effetto traslativo del diritto di credito ceduto è soltanto provvisorio e finalizzato unicamente all’esercizio dell’azione risarcitoria da parte dell’Associazione ATPIC, che è stata costituita appositamente per “rappresentare e assistere gli associati, e più in generale gli Investitori del Fondo, in forma collettiva e innanzi qualsiasi autorità o istanza, in azioni giudiziarie e negoziazione private che siano volte ad ottenere il risarcimento, anche parziale o indiretto, dei danni subiti per effetto della liquidazione del Fondo in violazione delle norme di diligenza, prudenza e trasparenza e/o delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di servizi di investimento” (art. 3 dello Statuto = doc. n 4 fasc. conv.). Ne consegue che l’effetto traslativo del diritto risarcitorio, che è l’elemento tipico della cessione, è assente nella specie, in quanto del tutto vanificato dall’obbligazione di retrocedere quanto ricavato dall’esercizio dell’azione risarcitoria. Anche la previsione di decurtare dalla somma oggetto della retrocessione tutte le spese sostenute per il suo conseguimento non realizza il trasferimento del diritto sostanziale, giacchè non rientra nella causa tipica del negozio di cessione - rappresentata dall’effetto traslativo del diritto sostanziale -, ma si ricollega all’instaurando rapporto processuale, prevedendo la rifusione di tutte le spese sostenute dal pagina 3 di 10 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: COZZI ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2ea9 responsabile del danno subito, per effetto della loro responsabilità nella gestione e nella liquidazione soggetto che agisce in giudizio, quale preteso cessionario, da parte dei pretesi cedenti, che sono gli effettivi destinatari della pronuncia richiesta. Le cessioni sono quindi nulle per difetto di causa “configurando la prestazione e la controprestazione due trasferimenti contrapposti del medesimo diritto risarcitorio, con conseguente elisione dell’effetto traslativo proprio della cessione”, come argomentato anche da questo Tribunale, in un caso analogo, nella sentenza n. 5434 del 18.4.2013 (citata dalla parte convenuta), che si richiama. Il trasferimento all’Associazione ATPIC soltanto della legittimazione processuale, in assenza del trasferimento del diritto sostanziale, si traduce in un difetto di legittimazione ad agire in capo diritto altrui. Infatti, l’art. 81 c.p.c. - a mente del quale nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, se non nei casi espressamente previsti dalla legge -, introduce la regola generale della necessaria corrispondenza tra colui che agisce in giudizio e chi si afferma titolare del diritto sostanziale fatto valere, da cui si desume, a contrariis, il divieto della c.d. sostituzione processuale volontaria e quindi della mera rappresentanza processuale indiretta, ossia disgiunta dal potere rappresentativo del diritto sostanziale sottostante. Va quindi dichiarato il difetto di legittimazione dell’Associazione Tutela Sottoscrittori Fondo Portfolio Immobiliare Crescita (ATPIC) che fa valere in giudizio, a nome proprio, un diritto risarcitorio di cui non è titolare, sulla base di un negozio di cessione di cui è stata accertata, in via incidentale, la nullità. Le ulteriori questioni relative alla rappresentanza processuale, alla nullità delle cessioni per violazione delle disposizioni in materia di riserva di attività finanziaria e di attività fiduciaria e quelle riguardanti i singoli asseriti cedenti, non vengono esaminate, in quanto assorbite nella decisione e proposte in via subordinata rispetto a quelle sopra considerate. La causa deve essere esaminata nel merito in relazione alla posizione degli attori Carlo Enrico Mazzola, Stefano Testori e Associazione A77. Sono circostanze pacifiche e documentali che: - con delibera del 4 dicembre 2000, il consiglio di amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.A. ha istituito il fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “Portfolio Immobiliare Crescita”, approvandone il relativo regolamento (doc. 1 fasc. attori); - le quote del Fondo sono state collocate sul mercato il 14 dicembre 2001, per complessivi euro 173 milioni, suddivisi in n. 69.200 quote del valore nominale di Euro 2.500 cadauna; - la composizione del Fondo risulta dal rendiconto finale di liquidazione del conto (doc. n 19 fasc. attori) da cui emerge che, dall’inizio dell’attività sino al luglio 2005, la SGR ha acquistato per il Fondo pagina 4 di 10 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: COZZI ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2ea9 all’Associazione ATPIC, che esercita un’azione diretta a far valere nel processo, in nome proprio, un dieci complessi immobiliari e due società strumentali alla gestione di due gallerie commerciali, oltre a quote del fondo immobiliare chiuso riservato ad investitori istituzionali denominato “The Pan European Property Limited Partership”, gestito da Rockspring P.I.M Ltd; - essendo un fondo di tipo “chiuso”, il sottoscrittore avrebbe potuto liquidare il suo investimento o alla scadenza del Fondo ovvero vendendo le quote, prima della scadenza del Fondo, sul mercato regolamentato (regolamento art. 3.4 e art. 5, d.m. 24 maggio 1999, n. 228); - quanto alla durata del Fondo, l’art. 2 ne fissava la scadenza al 31 dicembre del settimo anno successivo al collocamento (ossia al 31 dicembre 2008), salva la facoltà della SGR di prorogare la prima della data di scadenza predetta, e la facoltà della SGR di avvalersi del c.d. “periodo di grazia” di ulteriori tre anni per completare le dismissioni, da richiedere alla Banca d’Italia almeno sei mesi prima della scadenza (art. 14.2.1 del regolamento); - il 26 giugno 2008 il consiglio di amministrazione della SGR optava per la prima soluzione, ossia per lo smobilizzo degli immobili componenti l’attivo del Fondo entro la data di scadenza del 31 dicembre 2008, deliberando l’avvio della procedura di liquidazione del Fondo ai sensi dell’art. 14 del Regolamento e approvando il relativo piano di smobilizzo del patrimonio immobiliare (il “Piano di Smobilizzo”, doc. 5 fasc. attori). - alla data del 22 novembre 2008 nessun immobile era stato liquidato ed il consiglio di amministrazione della SGR deliberava un aggiornamento del Piano di Smobilizzo (doc. 8 fasc. attore) e chiedeva alla Banca d’Italia il “periodo di grazia” della durata di tre anni previsto dal Regolamento (art. 14.2.1.). - il 23 dicembre 2008 veniva perfezionata la prima cessione con la vendita al fondo “Immobiliare Dinamico”, gestito dalla stessa convenuta, delle n. 215 quote del fondo “Pan European Property Limited Partnership”, per un corrispettivo inferiore rispetto alla valorizzazione che la stessa SGR aveva indicato nella situazione al 30 giugno 2008; - il 29 dicembre 2008 la Banca d’Italia rigettava la richiesta della SGR di concessione del “periodo di grazia” per il completamento delle attività di smobilizzo in quanto presentata oltre il termine di sei mesi prima della scadenza del Fondo, così come previsto dall’art. 14.2.1. del Regolamento (doc. 12 fasc. attori); - il 30 dicembre 2008 Borsa Italiana S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 1, lett. c), del TUF, ha disposto, a partire dal 2 gennaio 2009, la sospensione delle quote del Fondo dalle negoziazioni sul mercato e successivamente, il 12 maggio 2009, la revoca della quotazione (docc. 13 e 14 fasc. attori), sicchè gli investitori non potevano più vendere in Borsa le loro quote; pagina 5 di 10 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: COZZI ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2ea9 durata del fondo alla sua scadenza, di ulteriori tre anni, con deliberazione da assumere almeno un anno - nel febbraio 2009 la SGR ha approvato il rendiconto di gestione del Fondo al 31 dicembre 2008 (doc. 15 fasc. attore), evidenziando un NAV per quota di Euro 3.520,835, con un decremento pari al 7,27% rispetto al NAV per quota del 30 giugno 2008 (dalla nota illustrativa della relazione semestrale alla data del 30 giugno 2008, risulta che il NAV per quota era pari, a quella data, ad euro 3.797,041 = doc. 6 fasc. attori); - tra il 22 novembre 2008 ed il 15 giugno 2009 (data del rendiconto finale di liquidazione del Fondo), la SGR ha effettuato le seguenti dismissioni (doc. 17 fasc. attori): i. l’8 aprile 2009 ha ceduto l’immobile sito in Corsico (Milano), Via Caboto 1, ad un prezzo pari ad 15,6% e, rispetto a quella al 31 dicembre 2008, dell’8,4%; ii. il 29 aprile 2009 ha ceduto l’immobile sito in Roma, Via Cristoforo Colombo, 422/424, ad un prezzo pari ad euro 83.500.000, registrando una perdita rispetto alla sua valutazione al 30 giugno 2008 del 12,1% e, rispetto a quella al 31 dicembre 2008, del 7,2%; iii. il 29 maggio 2009 ha ceduto l’immobile sito in Milano, Via Durando 38, ad un prezzo pari ad euro 19.800.000, registrando una perdita rispetto alla sua valutazione al 30 giugno 2008 del 19,5% e, rispetto a quella al 31 dicembre 2008, del 13,1%; iv. il 4 giugno 2009 ha ceduto la galleria commerciale “Il Parco” sita in Prato Calenzano (Firenze), ad un prezzo pari ad euro 12.960.130, registrando una perdita rispetto alla sua valutazione al 30 giugno 2008 del 22,9% e, rispetto a quella al 31 dicembre 2008, del 16,9%; v. il 4 giugno 2009, la galleria commerciale “Civita Center” sita in Civitanova Marche, ad un prezzo pari ad euro 12.000.000, registrando una perdita rispetto alla sua valutazione al 30 giugno 2008 del 32,2% e, rispetto a quella al 31 dicembre 2008, del 27,3%; vi. il 4 giugno 2009, la società “Il Parco S.r.l.”, funzionale alla gestione della galleria commerciale “Il Parco”, ad un prezzo pari ad euro 1.289.870, registrando una perdita rispetto alla sua valutazione al 30 giugno 2008 del 35,1% e, rispetto a quella al 31 dicembre 2008, del 19%; vii. il 10 giugno 2009, l’immobile sito in Milano, Viale Jenner, 17, ad un prezzo pari ad euro 28.100.000, registrando una perdita rispetto alla sua valutazione al 30 giugno 2008 del 18,8% e, rispetto a quella al 31 dicembre 2008, del 5,9%; viii. il 12 giugno 2009, la galleria commerciale “Piazza Umbra”, sita in Trevi (Perugia), ad un prezzo pari ad euro 17.884.496, registrando una perdita rispetto alla sua valutazione al 30 giugno 2008 del 10,6% e, rispetto a quella al 31 dicembre 2008, dell’8,8%; pagina 6 di 10 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: COZZI ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2ea9 euro 23.000.000, registrando una perdita rispetto alla sua valutazione al 30 giugno 2008 del ix. il 12 giugno 2009, la società “Talete S.r.l.”, funzionale alla gestione della galleria commerciale “Piazza Umbra”, ad un prezzo pari ad euro 15.504, registrando una perdita rispetto alla sua valutazione al 30 giugno 2008 dell’81,4% e, rispetto a quella al 31 dicembre 2008, del 61,2%; x. il 12 giugno 2009, l’immobile sito in Cinisello Balsamo, Via Cantù, 5-9-11-19, ad un prezzo pari ad euro 14.600.000, registrando una perdita rispetto alla sua valutazione al 30 giugno 2008 del 37,8% e, rispetto a quella al 31 dicembre 2008, del 23%; xi. il 12 giugno 2009, l’immobile sito in Bari, Via Maestri del Lavoro, ad un prezzo pari ad Euro 2.000.000, registrando una perdita rispetto alla sua valutazione al 30 giugno 2008 del 51,2% e, - il 29 giugno 2009 la SGR ha approvato il rendiconto finale di liquidazione del Fondo al 15 giugno 2009 con un NAV per quota di Euro 3.091,219 (doc. 19 fasc. attori) contro il valore al 31 dicembre 2008 di Euro 3.520,835 e quello al 30 giugno 2008 di Euro 3.797,041. Sulla base di quanto suindicato, gli attori assumono la responsabilità contrattuale della SGR per la negligenza dimostrata nella gestione della liquidazione, consistita nel ritardo nel deliberare la liquidazione del Fondo (avvenuta solo sei mesi prima della scadenza, ossia in un tempo inadeguato considerata la tipologia degli immobili, che erano a destinazione commerciale, di grandi dimensioni e di difficile collocamento), nel non aver chiesto tempestivamente il periodo di grazia e nel non aver perfezionato alcuna vendita sino al 23.12.2008, nonché nell’aver venduto le quote del fondo “Pan European Property Limited Partnership” in conflitto di interessi, ad un fondo gestito dalla stessa SGR convenuta e ad un prezzo ridotto rispetto alla valorizzazione al 30.6.2008, così danneggiando gli investitori (mentre la SGR ha guadagnato ben 35 milioni di euro per le commissioni di gestione). In particolare, gli attori richiamano l’art. 36, comma 5, del TUF, a norma del quale la SGR assume “solidalmente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario”, per cui ogni partecipante al Fondo è titolare del diritto di ricevere una prestazione eseguita con la diligenza del mandatario (esperto del settore) e, in caso contrario, può far valere la responsabilità contrattuale della SGR per inadempimento agli obblighi derivanti dalla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui contenuto è stabilito dal Regolamento. L’inquadramento della responsabilità della SGR convenuta nell’ambito della responsabilità contrattuale è certamente corretta, né è contestata dalla convenuta, la quale chiede il rigetto della domanda attorea assumendo la propria assenza di responsabilità, per aver agito con diligenza, nonché l’inesistenza del danno. L’inadempimento della SGR emerge dal mancato smobilizzo degli investimenti del fondo entro il termine del 31 dicembre 2008, previsto dal piano di smobilizzo approvato dal Consiglio di pagina 7 di 10 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: COZZI ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2ea9 rispetto a quella al 31 dicembre 2008, del 47,5%. Amministrazione della SGR in data 26.6.2008. Il piano, infatti, prevedeva la liquidazione entro la data di scadenza naturale del Fondo (31.12.2008) ed il successivo termine di 180 giorni era destinato alle operazioni di rimborso delle quote ai partecipanti, come si legge al punto 7.2 relativo alle modalità di vendita del piano di smobilizzo (il processo di dismissione “…che dovrà giungere a conclusione entro il 31.12.2008 …” doc. n 18 fasc. conv.), nonché come è ripotato nell’estratto del verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della SGR del 26.6.2008 (doc. n 17 fasc. conv. “Il processo di dismissione, che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2008…”), e come emerge anche dalle dichiarazioni rilasciate dall’amministratore delegato della SGR Signor Michele Cibrario (docc. 9 e 10 Secondo i principi generali in materia di responsabilità contrattuale, l’onere di provare la diligenza nella prestazione del servizio di investimento grava sulla SGR, che va esente da responsabilità solo se prova di aver impiegato nell’adempimento la diligenza qualificata del professionista esperto nel settore, nel rispetto di “tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal TUF e dalla normativa secondaria” (Cass. Civ., Sez. I, 17 febbraio 2009, n. 3773) e, nella specie, la prova della diligenza della SGR è connessa alla prova che la causa dell’inadempimento non sia imputabile alla stessa SGR. In particolare occorre valutare se la decisione della SGR di prevedere la liquidazione del patrimonio in sei mesi fosse ragionevole, considerata la tipologia degli immobili ed il mercato immobiliare di riferimento, secondo una valutazione ex ante, da compiere sulla base delle informazioni disponibili sino alla data del giugno 2008 da parte di un operatore qualificato. Sul punto la convenuta ha prodotto (doc. n 25) una consulenza tecnica di parte, che, al pari di un documento di provenienza di un terzo, è liberamente apprezzabile nel giudizio e che deve ritenersi attendibile stante il logico ed obiettivo procedimento seguito dai periti di parte, che hanno fondato la loro analisi sui dati e report dei principali investitori immobiliari, consulenti immobiliari specializzati in analisi di mercato, data provider e primari intermediari, che sono stati in parte riprodotti ed allegati alla relazione, e che non sono stati specificamente contestati dalla parte attrice. Dalla relazione peritale suddetta risulta che la crisi dei mutui subprime americani aveva avuto un impatto limitato nel settore immobiliare nell’anno 2007 e nei primi mesi del 2008, nei quali si riscontrava un rallentamento della crescita ma stabilità sui prezzi di vendita e sul volume degli investimenti, mentre soltanto nel secondo semestre del 2008 la crisi economica e finanziaria si è aggravata, manifestandosi nel settembre – ottobre 2008 con fatti eccezionali ed imprevedibili (cfr pagina 57 e ss.), quali il fallimento Lehman Brothers del 16.9.2008 ed il crollo della Borsa (nei mesi di settembre ottobre 2008 gli indici di borsa del Mondo sono giunti a perdere il 23% del proprio valore). pagina 8 di 10 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: COZZI ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2ea9 fasc. attori). Dall’analisi dei consulenti emerge che la gravità della crisi, in origine finanziaria, ha avuto pesanti effetti sull’economia reale, generando crisi di liquidità - che ha ridotto la possibilità di accesso al credito -, l’incremento dell’avversione al rischio e l’arresto dell’economia reale. In particolare l’effetto della crisi sul mercato immobiliare è stato la riduzione delle transazioni (pag. 68 e ss), espresso anche nel documento di Nomisma del novembre 2008 (allegato 4.16) in cui si legge “… Se, fino al settembre 2008 il mercato immobiliare italiano si poteva dire solo leggermente toccato dalla crisi, è a partire da ottobre che si assiste ad una decisa rarefazione delle operazioni…” e riscontrato dai dati Istat (allegato 4.17). prevedibili prima del giugno 2008, che hanno avuto un forte impatto sul mercato immobiliare, determinando la diminuzione del volume delle transazioni. Ne consegue che il mancato perfezionamento delle operazioni di liquidazione entro il 31.12.2008 è riconducibile alla situazione di rallentamento delle transazioni che ha caratterizzato il mercato immobiliare dell’ultimo semestre del 2008, che è stata determinata da circostanze di eccezionale gravità, che erano imprevedibili ex ante. La minusvalenza determinata dallo scostamento in negativo del prezzo di vendita degli immobili, perfezionatesi nel 2009, rispetto al NAV del Fondo al 31.12.2008 (che esprime il valore complessivo netto del Fondo ad una data di riferimento della valutazione) ed ancor di più rispetto a quello del 30.6.2008, non è quindi riconducibile al fatto che la liquidazione sia stata compiuta in tempi irragionevolmente stretti per colpa della SGR, ma deve ritenersi un effetto degli eventi di eccezionale gravità accaduti nel secondo semestre del 2008, non imputabili alla SGR e non prevedibili al momento della deliberazione della liquidazione nel giugno 2008, come suesposto. Il raffronto con il NAV di altre SGR compiuto da entrambe le parti non è significativo al fine di valutare la condotta della convenuta, stante la diversa tipologia dei Fondi, e considerato che la diligenza nella gestione va valutata ex ante e non ex post, sulla base dei risultati raggiunti operando scelte diverse. Gli attori lamentano anche che la vendita delle n. 215 quote del fondo “Pan European Property Limited Partnership”, in data 23 dicembre 2008, al fondo “Immobiliare Dinamico”, gestito dalla stessa SGR, sia avvenuta in conflitto di interesse e per un corrispettivo (Euro 22.638.210) scontato di ben il 21,3% rispetto alla valorizzazione che la stessa SGR aveva indicato nella situazione al 30 giugno 2008. Sul punto deve rilevarsi che l’esecuzione dell’operazione in conflitto di interesse non implica di per sé una responsabilità risarcitoria da parte della convenuta, ma richiede l’accertamento in concreto delle pagina 9 di 10 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: COZZI ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2ea9 Emerge quindi che, nel settembre-ottobre del 2008, si sono verificati fatti di eccezionale gravità, non modalità e dell’obiettivo dell’operazione eseguita, al fine di verificare se la SGR abbia agito perseguendo l’interesse degli investitori ed assicurando l’equo trattamento delle parti. Dalla documentazione prodotta ed in particolare dal comunicato stampa del 23.12.2008 (doc. n 11 fasc. attori) risulta che il prezzo di vendita delle quote del fondo “Pan European Property Limited Partnership” è stato basato sul bid price (ossia sul valore fissato dal gestore per il caso di rimborso delle quote) al 31.12.2008, con la previsione di un aggiustamento nel marzo 2009, dovuta al fatto che l’operazione veniva eseguita il 23.12.2008 sulla base di un valore anteriore (quello al 30.9.2008). Nel rendiconto finale di liquidazione del Fondo risulta l’avvenuto conguaglio e dalla documentazione stante il calo del bid price registrato nel 2009 e nel 2010. L’operazione in contestazione è quindi avvenuta senza perseguire interessi ulteriori rispetto a quelli degli investitori ed in modo trasparente, pertanto non può ravvisarsi la responsabilità della convenuta per la sua esecuzione in conflitto di interesse. Infine, occorre rilevare che la documentazione della Consob prodotta dagli attori sub doc. n 37 appare inconferente per il caso in esame, in quanto riguarda Fondi diversi dal Fondo Portfolio Immobiliare Crescita, che è oggetto della causa. Le domande degli attori devono pertanto essere respinte. Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, considerato il valore della causa da € 4.000.001 a € 8.000.000 ed applicando una riduzione per la fase istruttoria stante la natura documentale della causa. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) rigetta le domande degli attori; 2) condanna gli attori, in solido, a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 45.000,00 compenso, oltre 15,00 % per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a.. Milano, 22 settembre 2014 Il Giudice dott. Antonella Cozzi pagina 10 di 10 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: COZZI ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2ea9 prodotta dalla convenuta (doc. 35, da 38 a 42) si evince la convenienza dell’operazione per il Fondo,
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