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N.R.G.46110/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZ. SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
- SEZIONE A-
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
magistrati:
dott. FERNANDO CIAMPI
Presidente
dott.ssa PAOLA GANDOLFI
dott.ssa ALIMA ZANA
Giudice a latere
Giudice estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46110/2010 promossa
da:
Arch. Jessica Ciaramelletti (C.F. CRMJSC73R61F839P) e da Francesco
Russo (C.F. RSSFNC82L27Z112K), con il patrocinio dell’avv. MARIELLA
VIVIANO, elettivamente domiciliato in VIA FLAVIO BARACCHINI N.2,
MILANO presso lo studio dell’Avv. Giovanna Tucci
ATTORI
contro
MEDIA SHOPPING S.P.A.(C.F. 02048450486), con il patrocinio dell’avv.
CARLO SALA, presso il cui studio, in via Fabio Filzi n. 27 Milano, è
elettivamente domiciliata
CONVENUTA
PUBLIC RELATION di Valentina Ronfa con sede in Altavilla Vicentina,
via 25 aprile n. 35
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
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Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
Sentenza n. 5880/2014 pubbl. il 08/05/2014
RG n. 46110/2010
Repert. n. 5116/2014 del 08/05/2014
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza
del 14.1.2014 di precisazione delle conclusioni da intendersi qui
integralmente richiamate.
OGGETTO: violazione diritto di brevetto, di marchio violazione del
diritto all’immagine, risarcimento del danno.
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Sentenza n. 5880/2014 pubbl. il 08/05/2014
RG n. 46110/2010
Repert. n. 5116/2014 del 08/05/2014
1. Le vicende processuali
Con
atto
di
citazione
notificato
in
data
14.5.2010,
Jessica
Ciaramelletti e Francesco Russo convenivano in giudizio la Media
Shopping s.p.a. affermando di aver ideato e realizzato uno strumento
atto alla cosmesi denominato “EYEBROW TRACER” (in seguito: EBT),
provvedendo alla brevettazione dello stesso in data 5.3.2008 con
estensione anche internazionale ed alla registrazione del marchio in
data 17.3.2008. Asseriva che, a seguito di infruttuosi contatti
commerciali volti alla distribuzione del prodotto da parte della
convenuta (v. docc. 6 e 7 parte attrice), questa aveva comunque
provveduto
alla
sua
commercializzazione,
in
mancanza
così
del
consenso prestato dall’Arch. Ciaramelletti. Aggiungeva peraltro che
il
prodotto
veniva
pubblicizzato
sul
sito
di
Media
Shopping,
sfruttando l’immagine degli attori (v. doc. 8 parte attrice). Parte
attrice invocava quindi in sede di merito il risarcimento del danno
patito per la violazione del brevetto e del marchio nonché per
l’illecito sfruttamento della propria immagine.
Si costituiva Media Shopping, invocando il rigetto delle domande
dell'attrice e svolgendo in via subordinata domanda riconvenzionale
di nullità del marchio e domanda di manleva nei confronti di Public
Relation.
Quest’ultima,
benché
ritualmente
citata,
rimaneva
contumace.
Espletata la fase istruttoria, sulla precisazione delle conclusioni
rassegnate in data 14.1.2014, ove parte convenuta non reiterava la
domanda riconvenzionale di nullità: il giudice rimetteva la causa
alla fase decisoria, previa assegnazione dei termini di legge per il
deposito degli scritti difensivi finali.
2.Quanto alla nullità dell’atto di citazione
Devono preliminarmente rigettarsi le argomentazioni sostenute dalla
parte attrice con riguardo alla nullità dell’atto di citazione per
violazione dell’art. 163 n.3 e 4 c.p.c., essendo comunque il petitum
determinabile sulla base degli elementi specificatamente dedotti ed
emersi nel corso del giudizio.
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Sentenza n. 5880/2014 pubbl. il 08/05/2014
RG n. 46110/2010
Repert. n. 5116/2014 del 08/05/2014
una corretta interpretazione della domanda il giudice di primo grado
è
tenuto
ad
interpretare
le
conclusioni
contenute
nell’atto
di
citazione, tenuto conto dell’intero complesso dell’atto, considerando
la sostanza della pretesa, alla luce della condotta processuale delle
parti, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in
corso di causa (Cass. 6048/03; Cass. 18653/04; Cass. 15802/05; Cass.
75/10).
Nel caso in esame appare chiara sia all’organo giudicante sia alla
parte
evocata
in
giudizio
la
triplice
lesione
qui
lamentata-di
brevetto, di marchio, d’immagine-rispetto alla quale è invocato il
risarcimento del danno, sì da consentire al Tribunale di comprendere
il petitum sia la causa petendi sottoposta al suo sindacato ed alla
convenuta di articolare compiutamente le proprie difese.
L’eccezione va dunque respinta.
3.Quanto alla lesione del diritto di proprietà del marchio
E’ pacifico e documentale che l’attrice Ciaramelletti sia titolare
del marchio “Eyebrow Tracer” che, tradotto dall’inglese significa,
letteralmente
“tracciatore di sopracciglia” (cfr. doc. 1 di parte
attrice).
La convenuta ha eccepito la nullità del marchio, pur non reiterando
al relativa domanda riconvenzionale in sede di precisazione delle
conclusioni,
ritenendo
che
lo
scarso
carattere
distintivo
dello
stesso sia tale da determinare l’applicazione del combinato disposto
di cui agli artt. 13 e 25 c.p.i..
A questo riguardo, da un lato va rilevata l’intrinseca debolezza del
marchio – la cui generica denominazione fa unicamente riferimento
alla descrizione della funzione del prodotto stesso – dall’altro lato
il suo nucleo distintivo ricomprenda anche una
(costituita da
una linea e
da
tre cerchi,
parte figurativa
aventi uno spessore
variabile ed un andamento iniziale rettilineo e poi curvo ed infine
nuovamente rettilineo, cfr. doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183,
comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice) che ne esclude il mero
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Come infatti da pacifica
Sentenza n. 5880/2014 pubbl. il 08/05/2014
RG n. 46110/2010
giurisprudenza Repert.
di legittimità,
n. 5116/2014
ai del
fini
08/05/2014
di
da escluderne la nullità.
In merito poi all’asserito esaurimento del diritto sul marchio,
rileva il Collegio il mancato adempimento dell’onere probatorio da
parte di Media Shopping in ordine all’immissione sul mercato dei
prodotti in questione direttamente dall’attrice o comunque con il
consenso di quest’ultima.
A contrario, risulta documentalmente provato che i prodotti litigiosi
messi
in
commercio
consegnati
da
dall’attrice
Media
Shopping
alla
società
corrispondono
di
a
relazioni
quelli
pubbliche
incaricata di proporre e pubblicizzare i suoi prodotti (doc. 3
comparsa di costituzione e docc. 6 e 7 atto di citazione), e che
questi sono stati consegnati non per la messa in commercio, bensì a
mero titolo di campione dimostrativo.
E’
così
provata
la
commercializzazione
illecita
da
parte
della
convenuta di 50 prodotti che utilizzano lo stesso segno distintivo,
senza il consenso della titolare.
Tenuto conto del numero delle res contraffattorie commercializzate e
del loro prezzo di vendita (€ 24.90, cfr. doc. 8 di parte attrice),
il Tribunale ritiene di liquidare l’importo di € 2.500,00 in moneta
attuale, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Tale importo va riconosciuto alla sola Ciaramelletti, unica titolare
del diritto di privativa qui violato.
4. Quanto alla lesione del diritto di proprietà del Brevetto
L’attore ha provato di aver depositato in sede nazionale domanda di
brevetto in data 5 marzo 2008 (v. doc. 1 parte attrice) e di averne
chiesto
l’estensione
a
livello
internazionale
rivendicandone
la
priorità italiana (numero di pubblicazione WO 2009/109556; v. doc. 2
parte attrice).
A tale dimostrazione non è tuttavia seguito il deposito in questa
sede
del
testo
brevettuale
né
tantomeno
l’attestazione
della
concessione del titolo stesso da parte della competente autorità
amministrativa.
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Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
carattere descrittivo,
Sentenza n. 5880/2014 pubbl. il 08/05/2014
RG n. 46110/2010
conferendogli una sua
Repert.
precipua
n. 5116/2014
istintività,
del 08/05/2014
sì
azionato, appaiono inoltre assorbenti i rilievi della competente
autorità europea per il brevetto che, in merito a questo aspetto, ne
ha ritenuto l’invalidità sotto il profilo di novità.
La domanda va pertanto disattesa.
5. Quanto alla violazione del diritto all’immagine
E’
altresì
fondata
sfruttamento
la
domanda
illecito
di
risarcimento
dell’immagine
di
danni
entrambi
per
gli
lo
attori
all’interno del sito internet della convenuta.
Preliminarmente: le eccezioni sollevate dalla convenuta in ordine
alla corrispondenza tra le riproduzioni fotografiche e il volto degli
attori
non
possono
essere
oggetto
di
valutazione,
giacché
non
tempestivamente contestate entro il termine di cui all’art. 183,comma
6, n. 2, c.p.c.. Dunque, la coincidenza tra le riproduzioni litigiose
e l’immagine degli attori deve ritenersi non contestata.
In ordine quindi a tale ulteriore lesione, emerge per tabulas che
l’utilizzo
mancanza
dell’immagine
di
un
loro
degli
attori
espresso
sia
consenso
e
stata
effettuata
comunque
per
in
scopi
commerciali.
L’abusiva
e
non
autorizzata
pubblicazione
dell’immagine
altrui
determina un danno risarcibile di natura patrimoniale, comportando il
venir meno per l’interessato della possibilità di offrire l’uso del
proprio ritratto per pubblicità di prodotti o servizi analoghi.
In
mancanza
di
dimostrazione
di
una
specifica
voce
di
danno
patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di
una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente
richiesto per dare il suo consenso, somma da determinarsi in via
equitativa,
con
riferimento
al
vantaggio
economico
conseguito
dall’autore dell’illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza
congruente con lo scopo della pubblicazione.
Ritiene il Collegio di liquidare per tale lesione l’ammontare di €
5.000,00 per ciascuna delle parti attrici, già liquidata in moneta
attuale, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
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Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
Oltre alla mancanza di prova
Sentenza n. 5880/2014 pubbl. il 08/05/2014
RG n. 46110/2010
degli elementi
Repert.
costitutivi
n. 5116/2014
deldel
diritto
08/05/2014
6. Quanto alla domanda di manleva
La terza chiamata (Public Relation di Ronfa Valentina) alla quale
parte attrice non ha esteso le relative domande, è rimasta in questa
sede contumace. Essa è tenuta a manlevare e tenere indenne Media
Shopping in ragione del rapporto intercorrente tra le parti, avendo
la fornitrice contrattualmente previsto (v. doc. 3 artt. 7.4, 7.6 e
7.8 parte) di manlevare l’odierna convenuta da eventuali pretese di
terzi aventi diritto.
Si badi che tale manleva si estende anche ai profili risarcitori
legati alla lesione del diritto d’immagine, avendo la terza chiamata
fornito alla convenuta anche le immagini oggetto di contenzioso (cfr.
doc. 10, punto n. 3 del contratto).
7. Il governo delle spese
Le spese di lite vengono liquidate in virtù del principio della
soccombenza a favore degli attori in solido, essendosi gli stessi
avvalsi
si sono avvalsi di un’unica difesa e non avendo articolate i
due attori ognuno autonome argomentazioni. La loro quantificazione,
come da dispositivo, è effettuata d’ufficio, considerato che non è
stata rinvenuta la nota spese di parte attrice e tenuto conto degli
importi
effettivamente
riconosciuti
e
delle
questioni
trattate.
Trovano qui applicazione le nuove tabelle allegate al D.M. 55/2014,
entrato in vigore il 3.4.2014, dunque antecedentemente all’ultimo
atto difensivo compiuto dalle parti in data 7.4.2014 con il deposito
della memoria di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande
formulate da Jessica Ciaramelletti e Francesco Russo con atto di
citazione
notificato
in
data
14.5.2010
nei
confronti
di
Media
Shopping s.p.a., con la chiamata in causa del terzo Public Relation
di Valentina Ronfa, rimasto contumace, ogni altra e diversa domanda
ed eccezione disattesa così provvede:
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Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
Sentenza n. 5880/2014 pubbl. il 08/05/2014
RG n. 46110/2010
Repert. n. 5116/2014 del 08/05/2014
marchio
nazionale
“Eyebrow
Tracer”
di
titolarità
di
Jessica
Ciaramelletti;
2) conseguentemente condanna Media Shopping s.p.a. al risarcimento
del
danno
a
favore
di
Jessica
Ciaramelletti
liquidato
nel
complessivo importo di € 2.500,00, oltre interessi legali dalla
pronuncia al saldo;
3) accertato che Media Shopping ha indebitante utilizzato le immagini
degli attori, condanna la convenuta al risarcimento del danno per
lesione del diritto d’immagine liquidato per ciascuno degli attori
nell’importo di € 2.500,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al
saldo;
4)condanna parte Media Shopping al pagamento delle spese di lite
liquidate nell’importo di € 4.000,00 di cui € 500,00 per spese ed il
residuo per prestazioni professionali forensi, oltre accessori di
legge ivi comprese le spese forfettarie forensi nella misura del 15%;
5)dichiara Public Relation di Ronfa Valentina tenuta a manlevare
Media Shopping SPA di tutti gli importi che quest'ultima dovesse
corrispondere agli attori per i titoli di cui ai punti sub. 2,3,4;
Così deciso in Milano, il 10 aprile 2014
IL Presidente dott. Fernando Ciampi
Il Giudice estensore dott.ssa Alima Zana
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Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
1)accerta e dichiara che parte
Sentenza n. 5880/2014 pubbl. il 08/05/2014
RG n. 46110/2010
convenutaRepert.
ha violato
n. 5116/2014
il diritto
del 08/05/2014
sul