N.R.G.46110/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZ. SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - SEZIONE A- Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. FERNANDO CIAMPI Presidente dott.ssa PAOLA GANDOLFI dott.ssa ALIMA ZANA Giudice a latere Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46110/2010 promossa da: Arch. Jessica Ciaramelletti (C.F. CRMJSC73R61F839P) e da Francesco Russo (C.F. RSSFNC82L27Z112K), con il patrocinio dell’avv. MARIELLA VIVIANO, elettivamente domiciliato in VIA FLAVIO BARACCHINI N.2, MILANO presso lo studio dell’Avv. Giovanna Tucci ATTORI contro MEDIA SHOPPING S.P.A.(C.F. 02048450486), con il patrocinio dell’avv. CARLO SALA, presso il cui studio, in via Fabio Filzi n. 27 Milano, è elettivamente domiciliata CONVENUTA PUBLIC RELATION di Valentina Ronfa con sede in Altavilla Vicentina, via 25 aprile n. 35 TERZA CHIAMATA CONTUMACE pagina http://bit.ly/1v1zR4P 1 di 8 Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Sentenza n. 5880/2014 pubbl. il 08/05/2014 RG n. 46110/2010 Repert. n. 5116/2014 del 08/05/2014 CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza del 14.1.2014 di precisazione delle conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate. OGGETTO: violazione diritto di brevetto, di marchio violazione del diritto all’immagine, risarcimento del danno. pagina http://bit.ly/1v1zR4P 2 di 8 Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Sentenza n. 5880/2014 pubbl. il 08/05/2014 RG n. 46110/2010 Repert. n. 5116/2014 del 08/05/2014 1. Le vicende processuali Con atto di citazione notificato in data 14.5.2010, Jessica Ciaramelletti e Francesco Russo convenivano in giudizio la Media Shopping s.p.a. affermando di aver ideato e realizzato uno strumento atto alla cosmesi denominato “EYEBROW TRACER” (in seguito: EBT), provvedendo alla brevettazione dello stesso in data 5.3.2008 con estensione anche internazionale ed alla registrazione del marchio in data 17.3.2008. Asseriva che, a seguito di infruttuosi contatti commerciali volti alla distribuzione del prodotto da parte della convenuta (v. docc. 6 e 7 parte attrice), questa aveva comunque provveduto alla sua commercializzazione, in mancanza così del consenso prestato dall’Arch. Ciaramelletti. Aggiungeva peraltro che il prodotto veniva pubblicizzato sul sito di Media Shopping, sfruttando l’immagine degli attori (v. doc. 8 parte attrice). Parte attrice invocava quindi in sede di merito il risarcimento del danno patito per la violazione del brevetto e del marchio nonché per l’illecito sfruttamento della propria immagine. Si costituiva Media Shopping, invocando il rigetto delle domande dell'attrice e svolgendo in via subordinata domanda riconvenzionale di nullità del marchio e domanda di manleva nei confronti di Public Relation. Quest’ultima, benché ritualmente citata, rimaneva contumace. Espletata la fase istruttoria, sulla precisazione delle conclusioni rassegnate in data 14.1.2014, ove parte convenuta non reiterava la domanda riconvenzionale di nullità: il giudice rimetteva la causa alla fase decisoria, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali. 2.Quanto alla nullità dell’atto di citazione Devono preliminarmente rigettarsi le argomentazioni sostenute dalla parte attrice con riguardo alla nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 163 n.3 e 4 c.p.c., essendo comunque il petitum determinabile sulla base degli elementi specificatamente dedotti ed emersi nel corso del giudizio. pagina http://bit.ly/1v1zR4P 3 di 8 Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Sentenza n. 5880/2014 pubbl. il 08/05/2014 RG n. 46110/2010 Repert. n. 5116/2014 del 08/05/2014 una corretta interpretazione della domanda il giudice di primo grado è tenuto ad interpretare le conclusioni contenute nell’atto di citazione, tenuto conto dell’intero complesso dell’atto, considerando la sostanza della pretesa, alla luce della condotta processuale delle parti, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa (Cass. 6048/03; Cass. 18653/04; Cass. 15802/05; Cass. 75/10). Nel caso in esame appare chiara sia all’organo giudicante sia alla parte evocata in giudizio la triplice lesione qui lamentata-di brevetto, di marchio, d’immagine-rispetto alla quale è invocato il risarcimento del danno, sì da consentire al Tribunale di comprendere il petitum sia la causa petendi sottoposta al suo sindacato ed alla convenuta di articolare compiutamente le proprie difese. L’eccezione va dunque respinta. 3.Quanto alla lesione del diritto di proprietà del marchio E’ pacifico e documentale che l’attrice Ciaramelletti sia titolare del marchio “Eyebrow Tracer” che, tradotto dall’inglese significa, letteralmente “tracciatore di sopracciglia” (cfr. doc. 1 di parte attrice). La convenuta ha eccepito la nullità del marchio, pur non reiterando al relativa domanda riconvenzionale in sede di precisazione delle conclusioni, ritenendo che lo scarso carattere distintivo dello stesso sia tale da determinare l’applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 13 e 25 c.p.i.. A questo riguardo, da un lato va rilevata l’intrinseca debolezza del marchio – la cui generica denominazione fa unicamente riferimento alla descrizione della funzione del prodotto stesso – dall’altro lato il suo nucleo distintivo ricomprenda anche una (costituita da una linea e da tre cerchi, parte figurativa aventi uno spessore variabile ed un andamento iniziale rettilineo e poi curvo ed infine nuovamente rettilineo, cfr. doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice) che ne esclude il mero pagina http://bit.ly/1v1zR4P 4 di 8 Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Come infatti da pacifica Sentenza n. 5880/2014 pubbl. il 08/05/2014 RG n. 46110/2010 giurisprudenza Repert. di legittimità, n. 5116/2014 ai del fini 08/05/2014 di da escluderne la nullità. In merito poi all’asserito esaurimento del diritto sul marchio, rileva il Collegio il mancato adempimento dell’onere probatorio da parte di Media Shopping in ordine all’immissione sul mercato dei prodotti in questione direttamente dall’attrice o comunque con il consenso di quest’ultima. A contrario, risulta documentalmente provato che i prodotti litigiosi messi in commercio consegnati da dall’attrice Media Shopping alla società corrispondono di a relazioni quelli pubbliche incaricata di proporre e pubblicizzare i suoi prodotti (doc. 3 comparsa di costituzione e docc. 6 e 7 atto di citazione), e che questi sono stati consegnati non per la messa in commercio, bensì a mero titolo di campione dimostrativo. E’ così provata la commercializzazione illecita da parte della convenuta di 50 prodotti che utilizzano lo stesso segno distintivo, senza il consenso della titolare. Tenuto conto del numero delle res contraffattorie commercializzate e del loro prezzo di vendita (€ 24.90, cfr. doc. 8 di parte attrice), il Tribunale ritiene di liquidare l’importo di € 2.500,00 in moneta attuale, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. Tale importo va riconosciuto alla sola Ciaramelletti, unica titolare del diritto di privativa qui violato. 4. Quanto alla lesione del diritto di proprietà del Brevetto L’attore ha provato di aver depositato in sede nazionale domanda di brevetto in data 5 marzo 2008 (v. doc. 1 parte attrice) e di averne chiesto l’estensione a livello internazionale rivendicandone la priorità italiana (numero di pubblicazione WO 2009/109556; v. doc. 2 parte attrice). A tale dimostrazione non è tuttavia seguito il deposito in questa sede del testo brevettuale né tantomeno l’attestazione della concessione del titolo stesso da parte della competente autorità amministrativa. pagina http://bit.ly/1v1zR4P 5 di 8 Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 carattere descrittivo, Sentenza n. 5880/2014 pubbl. il 08/05/2014 RG n. 46110/2010 conferendogli una sua Repert. precipua n. 5116/2014 istintività, del 08/05/2014 sì azionato, appaiono inoltre assorbenti i rilievi della competente autorità europea per il brevetto che, in merito a questo aspetto, ne ha ritenuto l’invalidità sotto il profilo di novità. La domanda va pertanto disattesa. 5. Quanto alla violazione del diritto all’immagine E’ altresì fondata sfruttamento la domanda illecito di risarcimento dell’immagine di danni entrambi per gli lo attori all’interno del sito internet della convenuta. Preliminarmente: le eccezioni sollevate dalla convenuta in ordine alla corrispondenza tra le riproduzioni fotografiche e il volto degli attori non possono essere oggetto di valutazione, giacché non tempestivamente contestate entro il termine di cui all’art. 183,comma 6, n. 2, c.p.c.. Dunque, la coincidenza tra le riproduzioni litigiose e l’immagine degli attori deve ritenersi non contestata. In ordine quindi a tale ulteriore lesione, emerge per tabulas che l’utilizzo mancanza dell’immagine di un loro degli attori espresso sia consenso e stata effettuata comunque per in scopi commerciali. L’abusiva e non autorizzata pubblicazione dell’immagine altrui determina un danno risarcibile di natura patrimoniale, comportando il venir meno per l’interessato della possibilità di offrire l’uso del proprio ritratto per pubblicità di prodotti o servizi analoghi. In mancanza di dimostrazione di una specifica voce di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per dare il suo consenso, somma da determinarsi in via equitativa, con riferimento al vantaggio economico conseguito dall’autore dell’illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della pubblicazione. Ritiene il Collegio di liquidare per tale lesione l’ammontare di € 5.000,00 per ciascuna delle parti attrici, già liquidata in moneta attuale, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. pagina http://bit.ly/1v1zR4P 6 di 8 Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Oltre alla mancanza di prova Sentenza n. 5880/2014 pubbl. il 08/05/2014 RG n. 46110/2010 degli elementi Repert. costitutivi n. 5116/2014 deldel diritto 08/05/2014 6. Quanto alla domanda di manleva La terza chiamata (Public Relation di Ronfa Valentina) alla quale parte attrice non ha esteso le relative domande, è rimasta in questa sede contumace. Essa è tenuta a manlevare e tenere indenne Media Shopping in ragione del rapporto intercorrente tra le parti, avendo la fornitrice contrattualmente previsto (v. doc. 3 artt. 7.4, 7.6 e 7.8 parte) di manlevare l’odierna convenuta da eventuali pretese di terzi aventi diritto. Si badi che tale manleva si estende anche ai profili risarcitori legati alla lesione del diritto d’immagine, avendo la terza chiamata fornito alla convenuta anche le immagini oggetto di contenzioso (cfr. doc. 10, punto n. 3 del contratto). 7. Il governo delle spese Le spese di lite vengono liquidate in virtù del principio della soccombenza a favore degli attori in solido, essendosi gli stessi avvalsi si sono avvalsi di un’unica difesa e non avendo articolate i due attori ognuno autonome argomentazioni. La loro quantificazione, come da dispositivo, è effettuata d’ufficio, considerato che non è stata rinvenuta la nota spese di parte attrice e tenuto conto degli importi effettivamente riconosciuti e delle questioni trattate. Trovano qui applicazione le nuove tabelle allegate al D.M. 55/2014, entrato in vigore il 3.4.2014, dunque antecedentemente all’ultimo atto difensivo compiuto dalle parti in data 7.4.2014 con il deposito della memoria di replica. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande formulate da Jessica Ciaramelletti e Francesco Russo con atto di citazione notificato in data 14.5.2010 nei confronti di Media Shopping s.p.a., con la chiamata in causa del terzo Public Relation di Valentina Ronfa, rimasto contumace, ogni altra e diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede: pagina http://bit.ly/1v1zR4P 7 di 8 Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Sentenza n. 5880/2014 pubbl. il 08/05/2014 RG n. 46110/2010 Repert. n. 5116/2014 del 08/05/2014 marchio nazionale “Eyebrow Tracer” di titolarità di Jessica Ciaramelletti; 2) conseguentemente condanna Media Shopping s.p.a. al risarcimento del danno a favore di Jessica Ciaramelletti liquidato nel complessivo importo di € 2.500,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 3) accertato che Media Shopping ha indebitante utilizzato le immagini degli attori, condanna la convenuta al risarcimento del danno per lesione del diritto d’immagine liquidato per ciascuno degli attori nell’importo di € 2.500,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 4)condanna parte Media Shopping al pagamento delle spese di lite liquidate nell’importo di € 4.000,00 di cui € 500,00 per spese ed il residuo per prestazioni professionali forensi, oltre accessori di legge ivi comprese le spese forfettarie forensi nella misura del 15%; 5)dichiara Public Relation di Ronfa Valentina tenuta a manlevare Media Shopping SPA di tutti gli importi che quest'ultima dovesse corrispondere agli attori per i titoli di cui ai punti sub. 2,3,4; Così deciso in Milano, il 10 aprile 2014 IL Presidente dott. Fernando Ciampi Il Giudice estensore dott.ssa Alima Zana pagina http://bit.ly/1v1zR4P 8 di 8 Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 1)accerta e dichiara che parte Sentenza n. 5880/2014 pubbl. il 08/05/2014 RG n. 46110/2010 convenutaRepert. ha violato n. 5116/2014 il diritto del 08/05/2014 sul
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