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N. R.G. 2013/77471
TRIBUNALE di MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 77471/2013 promosso da:
RICCARDO
RE, elettivamente domiciliato in VIA MAGATTI 7, VARESE,
DIADORA (PTMRNT61L43L682K) VIA S. DAMIANO, 2 20122 MILANO,
contro
RICORRENTE
NICOLA ANGIOLA, MARCO DANUVOLA, elettivamente domiciliati in PIAZZA
CASTELLO, 18 20121 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. CARUSO
ANTONINO,
RESISTENTI
Il Giudice Marianna Galioto
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 4 febbraio 2014 ha emesso la
seguente
ORDINANZA
L’attore Riccardo Re – premesso d’essere socio della Sweet Home srl, e di avere
consultato la documentazione sociale con l’ausilio di un professionista di sua
fiducia - ha proposto azione di responsabilità ex art. 2476 cc nei confronti degli
amministratori Angiola Nicola e Marco Danuvola, chiedendo il ristoro dei danni
da questi cagionati al patrimonio della società medesima in conseguenza di due
atti di mala gestio, segnatamente consistiti
a) nel prelievo indebito della somma di € 228.000,00 effettuata dalla sig.
Nicola in due riprese nel novembre 2007 e novembre 2008, con la causale
restituzione finanziamento soci indicata negli estratti del conto corrente
intestato alla società; l’attore ha messo in evidenza che la sig. Nicola non è
socia;
b) nell’ingiustificata inerzia di fronte alla morosità del conduttore
dell’immobile ad uso commerciale di proprietà sociale ubicato in Azzate
(BFM Beer and Food Mangement srl, di seguito BFM srl), che ha
comportato il progressivo aggravamento della esposizione creditoria fino a €
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Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c
rappresentato e difeso dall’avv. TEDESCHI ALESSANDRO e PITAMITZ RENATA
446.000,00 circa, e ciò in situazione di conflitto di interessi, perché i
resistenti sono amministratori, al contempo, di Sweet Home srl e della
società conduttrice; il credito è stato dichiarato integralmente inesigibile nel
bilancio al 31.12.2012, ed ha fatto emergere una perdita di esercizio per
oltre € 397.000,00.
Gli amministratori di Sweet Home srl hanno depositato memoria difensiva
chiedendo il rigetto della domanda urgente. Al riguardo hanno esposto che il
prelievo è stato utilizzato per la ristrutturazione di beni immobili di proprietà dei
soci, e che la tolleranza per l’indebitamento progressivo della società conduttrice
di uno degli immobili di proprietà sociale traeva motivazione nell’esigenza di
consentire l’esercizio di un’occupazione lavorativa a Franco Re, figlio della sig.
Nicola e padre dell’attore, che in quei locali gestiva ad Azzate un bar-ristorante
con l’insegna ‘Università della birra’. Hanno aggiunto che nel 2010 era stata
avviata una trattativa che prevedeva una restrizione della porzione immobiliare
oggetto del contratto ed un piano di rientro dall’indebitamento, trattativa che non
ha portato a risultati anche a causa della prematura scomparsa del sig. Franco
Re nel luglio 2012.
La domanda cautelare non può essere accolta.
a) Quanto al primo addebito, va rilevato che l’attore ha esposto di avere
ispezionato la documentazione contabile della società Sweet Home srl. È risaputo
che la disposizione ex art. 2476, secondo comma, cc, consente al socio non
amministratore il diritto di esaminare, anche avvalendosi di un professionista di
fiducia, la documentazione sociale al fine, tra l’altro, di soppesare le condotte
degli amministratori, e valutare se – a fronte di specifiche condotte antidoverose –
sia eventualmente configurabile un danno risarcibile collegato etiologicamente
all’inadempimento degli obblighi dell’amministratore.
Ebbene, dai bilanci in atti emerge un consistente debito della società verso i soci
per ‘apporti infruttiferi’ di cui l’attore, che ha avuto modo di consultare le
scritture contabili, non ha contestato l’effettività.
Risulta inoltre pacifico che il denaro prelevato dalla sig. Angiola Nicola dal conto
corrente intestato alla società Sweet Home srl è stato impiegato per opere edilizie
di ristrutturazione in alcuni immobili di proprietà dei soci di Sweet Home srl. Di
ciò si è dato atto nel verbale del Consiglio di amministrazione del 18.10.2008.
Ciò posto, deve concludersi che una simile pacifica destinazione del denaro si
risolve in un parziale rimborso del finanziamento in favore dei soci in forma
indiretta, e dunque senza corresponsione di denaro, ma tramite l’attribuzione ad
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Con contestuale istanza urgente, l’attore ha domandato la revoca degli
amministratori ex art. 2476, terzo comma, cc deducendo che le condotte
addebitate agli amministratori integrano il presupposto della grave irregolarità di
gestione.
essi dell’utilità economica consistita nell’esecuzione di opere di manutenzione
straordinaria su beni di loro proprietà.
Detto prelievo, alla luce degli elementi fino ad ora emersi, e riservata ogni diversa
valutazione in sede di merito, appare dunque come un legittimo rimborso parziale
di un debito della società verso i soci.
Di tale grave morosità si è dato atto nei verbali di assemblea di approvazione del
bilancio già nell’anno 2008. Vi è traccia, tra i documenti prodotti dai resistenti,
del fatto che solo nel 2010 è stata avviata una trattativa per il recupero del
credito, che prevedeva una riduzione degli spazi concessi in locazione
accompagnata da un piano di rientro del debito.
Allo stato, sembra - da un lato - doversi convenire con l’attore che la lunga
tolleranza per l’indebitamento di BFM srl ha costituito un apprezzabile
pregiudizio per il patrimonio sociale, posto che una tempestiva iniziativa – anche
giudiziaria - avrebbe consentito la liberazione dei locali, e la messa a reddito degli
immobili occupati dal sig. Franco Re per la gestione del locale denominato
‘Università della birra’.
Deve tuttavia rilevarsi, d’altro canto, che non si ravvisano in atti elementi che
consentono di ravvisare un serio rischio di ulteriore aggravamento del pregiudizio
sofferto dalla società, ovvero del compimento di ulteriori illegittimi atti di gestione
in danno di Sweet Home srl.
La misura cautelare della revoca dell’amministratore sembra infatti trovare la sua
ragion d’essere nell’esigenza di prevenire, tramite la rimozione dell’organo
amministrativo, la produzione o l’aggravamento delle condotte gestorie dannose
per la società, e dunque nella finalità di evitare che la tutela della società possa
essere attuata solo ‘a posteriori’ e con riparazione per equivalente.
Nel caso in esame non pare sussistere il periculum così come ora delineato.
Deve infatti notarsi che:
- l’inerzia addebitata agli amministratori è cessata già nel 2010, con l’avvio delle
trattative per il recupero del credito, oltre che per la riconsegna, almeno parziale,
degli spazi dati in locazione alla BFM srl;
- il credito per morosità si è ormai cristallizzato, e sarà determinato in sede di
merito, dato che la società BFM srl è stata posta in liquidazione ed ha cessato
l’attività commerciale;
- che la condotta omissiva pregiudizievole per il patrimonio sociale non solo si è
esaurita da tempo, ma era altresì maturata in un contesto di tolleranza originato
da legami familiari che oggi, anche a causa della scomparsa del sig. Franco Re,
non paiono più suscettibili di reiterazione;
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b) Gli amministratori resistenti non contestano la lunga inerzia nel recupero del
credito verso BFM srl.
- la scelta di non recuperare i crediti per canoni di locazione è stata compiuta dai
resistenti con modalità affatto trasparenti, come si desume dai verbali
dell’assemblea dei soci, sicché al momento, ed in mancanza di elementi di segno
diverso, può ragionevolmente escludersi che essi possano tenere condotte
fraudolente in pregiudizio del patrimonio sociale.
In conclusione, dalla mancanza di attualità delle condotte gestorie che si
assumono illegittime deriva l’infondatezza della domanda cautelare che va
pertanto respinta.
Le spese della fase cautelare saranno regolate con la sentenza di merito.
P.Q.M.
Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c
visti gli artt. 669 bis e ss; 700 cpc; 2476 cc,
1. respinge il ricorso;
2. spese alla sentenza definitiva.
Milano, 10 febbraio 2014.
Il Giudice
- Marianna Galioto -
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