IL TRIBUNALE DI ANCONA 2ª SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, riunito in camera di Dott.ssa Edi Ragaglia Presidente Relatore Dott.ssa Clelia Di Silvestro Giudice Dott. Simone Romito Giudice Ha pronunciato il seguente DECRETO Premesso che ALESSANDRO BONTEMPI (BNT LSN 43A30 A271O)in qualità di Amministratore Unico della società “BONTEMPI SPA”, con sede a Roma (RM), in Via Piemonte, n.39/A, titolare della partita Iva 00193870425, iscritta al Registro Imprese di Roma al numero 00193870425 - REA RM - 866344 ed elettivamente domiciliata ad Ancona Via Giannelli n.36 presso la persona e lo studio dell'Avv. Sergio Cugini e del Dott. Camillo Catana, ha depositato ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo chiedendo ai sensi dell’art. 161 VI comma il termine per il deposito del piano e della proposta, che nel termine concesso, prorogato su istanza di parte, la predetta società ha depositato il piano, la proposta e la documentazione prescritta con cui ha ai sensi dell’art. 160 Legge Fallimentare ha previsto di ristrutturare il suo debito Firmato Da: PASCUCCI SIMONETTA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ed8a7 - Firmato Da: RAGAGLIA EDI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ead45 consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: mediante la predisposizione di un piano misto, prevalentemente liquidatorio, con temporanea prosecuzione dell’attività, volto alla dismissione del patrimonio, posto che si prevede la prosecuzione dell’attività pur limitata al solo anno 2013 quale service alle partecipate, proponendo ai creditori, a) il pagamento al 100% delle spese di giustizia, di quelle professionali per e durante lo stesso, delle spese di funzionamento di gestione delle società della liquidazione giudiziale durante la procedura, dettagliatamente indicata agli atti; b) pagamento integrale dei creditori garantiti da ipoteca sui beni aziendali; c) il pagamento del 100% dei creditori privilegiati; d) il pagamento dei creditori chirografari al 100% o della diversa percentuale che dovesse risultare dalla liquidazione dell'attivo offerte creditori. La proposta prevede altresì che i contratti di locazione finanziaria mobiliare ed immobiliare possano essere risolti ai sensi dell’art.169 bis. La parte ha previsto quale termini di durata della procedura quello di 48 mesi dal passaggio in giudicato lo del decreto di omologa, termine che si reputa necessario per consentire da un lato la liquidazione dell’immobile, il recupero dei crediti, la cessione del rami di azienda (sia commerciale che -2- Firmato Da: PASCUCCI SIMONETTA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ed8a7 - Firmato Da: RAGAGLIA EDI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ead45 l'assistenza alla ricorrente nella proposizione della domanda di concordato eventualmente anche quello produttivo). La ricorrente ha precisato altresì che tale temine può essere prorogato di due anni qualora non sia completata l’attività liquidatoria. La proposta prevede altresì che l’esubero derivante dalla liquidazione degli asset aziendali della ricorrente, una volta onorate le spese di giustizia e quelle di procedura e previo soddisfacimento integralmente i creditori contestualmente dalle società interamente partecipate BZB Srl unipersonale e SOLAGE Srl uni personale. Dandosi atto che è stato acquisto il parere del P.M.; E’ stata riscontrata la regolarità della procedura sotto il profilo formale: Va, innanzitutto, confermata la competenza territoriale di questo Tribunale, già verificata in sede di concessione di termini e sensi dell'art. 161, VI comma l.f., trattandosi di impresa la cui sede principale si identifica in quella sita presso gli stabilimenti di Camerano (AN) e non già in Roma ove è collocata la seda legale; che risulta a tal fine accertato che la sede legale sita in Via Piemonte a Roma, come dichiarato dalla stessa ricorrente, coincide con lo studio Tributario associato Morroni presso il quale la società risulta solo domiciliata; che tutta l’attività direzionale e amministrativa viene invece svolta in Camerano; che le scritture contabili della società sono tenute ed -3- Firmato Da: PASCUCCI SIMONETTA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ed8a7 - Firmato Da: RAGAGLIA EDI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ead45 societari, verrà posto a garanzia delle procedure concorsuali presentate aggiornate a Camerano presso la sede amministrativa sopra indicata; che sulla carta intestata della società viene indicata la sede amministrativa in Camerano; che in detto luogo vengono svolte tutte le riunioni e le verifiche del collega sindacale, come dato evincersi dalle copie del frontespizio di alcuni verbali; le fatture passive vengono emesse alla società riferimento all'indirizzo di Camerano; così come le con fatture attive, pur la differente sede amministrativa di Camerano; del pari le assemblee dei soci si svolgono presso la sede amministrativa da ultimo indicata come risulta nella parte iniziale dei verbali; i contratti stipulati dalla società recano in calce quale luogo di stipula Camerano; lo stesso foro competente per le controversie è indicato nei contratti allegato ai in quello di Ancona; che in ragione degli elementi sopra descritti il centro direttivo e direzionale, il luogo ove vengono prese le decisioni afferenti l’amministrazione, la gestione della società, nonché le direttive di politica aziendale, si individua presso la sede operativa di Camerano (An) in luogo che non coincide con la sede legale. Va altresì confermata la sussistenza dei presupposti soggettivo ed oggettivo, già valutati sia pur inizialmente sulla base di una verifica sommaria - la società ricorrente riveste la qualifica di imprenditore commerciale, assoggettabile a procedura concorsuali, posto che la società -4- Firmato Da: PASCUCCI SIMONETTA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ed8a7 - Firmato Da: RAGAGLIA EDI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ead45 recando l'indicazione della sede legale, richiesta per legge, indicano altresì risulta possedere i requisiti di cui all’art. 1 L.F. come riformato dal D.L.gs 169/07, risultando superati i limiti dimensionali indicati dall’art 1 L.F. presupposto soggettivo per l’ammissione alla richiesta procedura concorsuale; accertato è lo stato di crisi, identificabile in tutte quelle situazioni in cui si verifica un'alterazione dello stato economico, e/o finanziario e/o patrimoniale, nella specie ravvisabile alla luce della La domanda contiene gli elementi richiesti dall'art. 161 legge fallimentare ed è corredata degli allegati prescritti, espressamente indicati dalla norma sopra richiamata. Precisamente, la ricorrente, nel termine concesso e poi prorogato, ha presentato, oltre al ricorso, una relazione sulla situazioni patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, che tiene conto altresì del periodo in cui è prevista la continuazione di attività ; lo stato analitico e estimativo delle attività, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti con diritto di prelazione; il presumibile valore di realizzo dell'attivo ceduto; la prescritta relazione contenente l'attestazione di «veridicità dei dati» e sulla «fattibilità del piano», redatta nel caso di specie da un professionista, designato dal debitore, che ha dichiarato di possedere i requisiti indicati dall'art. 67, comma 3°, lett. d) l. fall. -5- Firmato Da: PASCUCCI SIMONETTA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ed8a7 - Firmato Da: RAGAGLIA EDI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ead45 documentazione allegata e di quanto dichiarato dalla stessa debitrice. Il ricorso è sottoscritto dall’amministratore unico e legale rappresentante della società; risulta eseguito l’adempimento di cui all’art 152, 2° comma l.f.; Dovendosi ritenere che la proposta di concordato risponda alle condizioni indicate nel primo comma lettera a) dell'art. 160 legge fallimentare come novellato; la ricorrente ha previsto la cessione di tutti i beni che addivenire alla ristrutturazione del debito attraverso un piano essenzialmente liquidatorio ancorché sia prevista una parziale prosecuzione dell’attività a tempo determinato. L’attivo aziendale è rappresentato dai flussi generati dalla continuazione temporanea dell’attività e dai proventi rinvenienti dalla liquidazione degli asset aziendali. Che la liquidazione dell’attivo aziendale prevede il pagamento integrale delle spese di giustizia, di quelle professionali relative alla procedura, delle spese correnti, dei creditori ipotecari e dei privilegiati, nonché il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 100,00% o di quella diversa che dovesse risultare dal ricavato della liquidazione dell’attivo messo a loro disposizione. Rilevato che il piano è stato ritenuto dall’attestatore fattibile nei termini prospettati; che pur dovendosi rilevare che la maggior parte dell’attivo è -6- Firmato Da: PASCUCCI SIMONETTA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ed8a7 - Firmato Da: RAGAGLIA EDI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ead45 compongono l’attivo in favore dei creditori; la società da atto di voler rappresenta dal valore di realizzo del patrimonio immobiliare, il piano concordatario proposto, deve comunque ritenersi sotto un profilo di fattibilità giuridica, per quanto possibile valutare in questa sede, realizzabile e comunque in grado di conseguire la proposta ristrutturazione dei debiti. Rilevato che il fabbisogno concordatario per spese prededucibili, oneri di in circa euro 13 milioni, appare allo stato garantito dai valori dell'attivo indicati in circa euro 21 milioni tale da garantire il soddisfacimento creditori chirografari con le disponibilità residue nelle percentuali indicate. Che il piano prevede che i creditori vengano soddisfatti nel termine previsto di 48 mesi dall’omologa, prorogabile di altri due in caso di non completamento della fase di liquidazione. Rilevato che il piano indica ed individua il termine di adempimento. P.Q.M. visti gli artt. 160 e 163 R.D. 16/3/1942 n. 267; DICHIARA aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della società BONTEMPI SPA, con sede a Roma (RM), in Via Piemonte, n.39/A, titolare della partita Iva 00193870425, iscritta al Registro Imprese di Roma al numero 00193870425 - REA RM – 866344 -7- Firmato Da: PASCUCCI SIMONETTA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ed8a7 - Firmato Da: RAGAGLIA EDI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ead45 gestione, spese e pagamento integrale dei privilegiati ed ipotecari è stimato ORDINA la convocazione dei creditori delle società, per il giorno 16.1.2014 ore 9,30 ( udienza così differita in ragione degli adempimenti e verifiche da compiere considerato il collegamento e la dipendenza di detta procedura da quelle delle società collegate appartenenti allo stesso gruppo, ammesse anch’esse alla procedura di concordato) e dispone che il presente decreto Nomina Giudice delegato il Dott. Simone Romito e Commissari Giudiziali il Dott. Fabrizio Mancinelli, il Rag Umberto Arcangeli e l’Avv. Marco Rossignoli, ritenendo opportuno conferire l’incarico congiunto a più professionisti in ragione della molteplicità degli aspetti da esaminare, degli adempimenti da compiere, secondo le indicazioni dell’ufficio, anche al fine di garantire in ragione dei tempi una tempestiva ed esaustiva conoscenza delle situazione, in conformità, per altro, all’orientamento dell’ufficio diretto a privilegiare l’apporto di professionalità, nell’ottica della salvaguardia delle esigenze di economicità e risparmio per la procedura, evitando così la nomina di consulenti, senza che ciò determini oneri aggiuntivi, stabilendo che il compenso previsto per un solo professionista, determinato sulla base delle tabelle di liquidazione, venga poi ripartito in eguale percentuale tra i professionisti incaricati, secondo la successiva quantificazione del Tribunale. -8- Firmato Da: PASCUCCI SIMONETTA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ed8a7 - Firmato Da: RAGAGLIA EDI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ead45 sia comunicato a tutti i creditori entro il 25.11.2013; Stabilisce il termine di giorni quindici dalla notifica del presente decreto per il deposito da parte della ricorrente nella Cancelleria del Tribunale della somma di euro 85.000,00 , somma calcolata in percentuale sulla maggiore somma presumibilmente necessaria per la procedura, mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso istituto di credito successivamente indicato con avvertimento che decorso tale richiedere la revoca dell’ammissione; viene dato atto che la proposta di concordato è così formulata: 1. il pagamento al 100% delle spese di giustizia, di quelle professionali per l'assistenza alla ricorrente nella proposizione della domanda di concordato e durante lo stesso, delle spese di funzionamento e di gestione delle società durante la procedura, dettagliatamente indicate agli atti; 2. pagamento integrale dei creditori garantiti da ipoteca sui beni aziendali; 3. il pagamento del 100% dei creditori privilegiati; 4. il pagamento dei creditori chirografari societari, per il 100,00% o della diversa percentuale che dovesse risultare dalla liquidazione dell'attivo offerto ai creditori. La parte previsto quale termini di durata della procedura quello di 48 mesi dal passaggio in giudicato lo del decreto di omologa, prorogabile di due anni ulteriori qualora non sia stata completata la liquidazione, termine che -9- Firmato Da: PASCUCCI SIMONETTA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ed8a7 - Firmato Da: RAGAGLIA EDI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ead45 termine, i commissari potranno provvedere a norma dell’art. 173 L.F a si reputa necessario per consentire da un lato la liquidazione degli immobili il recupero dei crediti nonché altresì la valorizzazione possibili asset dell'azienda. L'esecuzione del concordato nei termini proposti avviene mediante i flussi generati dalla continuazione temporanea dell’attività ed i proventi rinvenienti dalla liquidazione degli asset aziendali. immobiliare possano essere risolti ai sensi dell’art.169 bis e che l’esubero derivante dalla liquidazione degli asset aziendali della ricorrente, una volta onorate le spese di giustizia e quelle di procedura e previo soddisfacimento integralmente i creditori societari, verrà posto a garanzia delle procedure concorsuali presentate contestualmente dalle società interamente partecipate BZB Srl unipersonale e SOLAGE Srl uni personale. Dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall’art. 166 l. fall., e che i commissari giudiziali notifichino, a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l’annotazione sui pubblici registri. Così deciso in Ancona il 5.11.2013 IL PRESIDENTE Dott.ssa Edi Ragaglia - 10 - Firmato Da: PASCUCCI SIMONETTA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ed8a7 - Firmato Da: RAGAGLIA EDI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ead45 La proposta prevede che i contratti di locazione finanziaria mobiliare ed
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