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Sentenza n. 5695/2014 pubbl. il 05/05/2014
RG n. 79025/2011
N. R.G. 79025/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Perozziello
dott. Marianna Galioto
dott. Guido Vannicelli
Presidente Relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 79025/2011 promossa da:
FALL.TO C.L.S. SRL (C.F. 05517440981), con il patrocinio dell’avv. MORO VISCONTI MARCO
e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANGILI, 6 20121 MILANOpresso il difensore avv.
MORO VISCONTI MARCO
ATTORE
contro
FRANCESCO MASSIMO L-------- (C.F. LVSFNC63H05A429O),
PIETRO L-------- (C.F. LVSPTR37E05G850U),
GIANLUCA L---------- (C.F. LVSGLC71M01A429N)
tutti con il patrocinio dell’avv. TRIMBOLI PASQUALE , elettivamente domiciliati in VIA FIAMMA,
19 20129 MILANOpresso il difensore avv. TRIMBOLI PASQUALE
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1
sezione specializzata in materia di impresa
Sentenza n. 5695/2014 pubbl. il 05/05/2014
RG n. 79025/2011
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta pacificamente che:
i)la società era stata costituita nel dicembre 2006 con un capitale sociale di euro 10.000, interamente
versato dal socio e AU Pietro L----------, per l'esercizio di attività di trasporto merci su strada (solo nel
dicembre 2008 quote ed incarico amministrativo risulterebbero formalmente trasferiti in capo a tale
Luigi Giove, il quale ha peraltro dichiarato al Curatore Fallimentare di avere sempre operato come
mero "prestanome" di Pietro L----------, secondo affermazione non contestata dallo stesso);
ii)detta attività risulta concretamente esercitata in virtù di contratto di affitto di azienda stipulato per un
prezzo di euro 36.000 euro mensili con la società GAE. TRA spa (società avente medesimo oggetto
sociale; capitale di euro 2.000.000 diviso al 50% tra i soci L---------- Francesco Massimo e L---------Gianluca, figli di Pietro; AU L---------- Francesco Massimo dal 2003, con una breve interruzione nell'
ottobre 2009 per nomina di L---------- Pietro, fino alla dichiarazione di fallimento 17.12.10);
iii) CLS è stata di fatto operativa fino all'autunno 2008;
iv) in data 11.11.08 la società risulta assoggettata a verifica fiscale da parte della GdF di Cassino
(nell'ambito di controlli relativi anche alla già menzionata GAE.TRA spa e ad altre società direttamente
riferibili ai flli Gianluca e Francesco Massimo L----------) all'esito delle quali sono state contestate gravi
violazioni formali e sostanziali alla disciplina di II.DD e IVA integranti illeciti penali: in particolare è
stata riscontrata la mancata presentazione di dichiarazioni ai fini di II.DD ed IVA per l'esercizio 2007 e
2008 nonostante l'emissione di fatture per oltre 30 mln di euro e l'esecuzione di acquisti in esenzione
di imposta per importi enormemente superiori al plafond di euro 5 mln acquisito col contratto di affitto;
è stato altresì motivatamente denunciato il carattere soggettivamente inesistente della più parte delle
operazioni fatturate, sempre in relazione a triangolazioni realizzate con GAE.TRA, con rilevante
beneficio fiscale di quest'ultima; riscontrati inoltre omesso versamento IRAP per 1.250.000, omesso
versamento di ritenute alla fonte per euro 320.000, omesso versamento di contributi per euro 650.000,
omesso versamento di premi INAIL per euro 30.000; dall'esame di documentazione bancaria la GdF ha
d'altro canto rilevato trasferimenti di denari da GAE.TRA a CLS e successivi prelievi da questa società
ad opera dell'AU Pietro L---------- risultanti privi di causale e più in generale di giustificazione
v)
in occasione dei menzionati accertamenti la GdF ha costatato l'irregolare tenuta della contabilità
contabile;
sociale e in particolare: la mancanza di libro giornale e dei mastrini di contabilità per l'intera durata
dell'attività; per l'esercizio 2008 anche la mancanza del registro IVA; negli anni 2007 e 2008 risultano
altresì rilevate fatture recanti identico numero di emissione ma con destinatari ed importi diversi),
contestando quindi l'assoluta inattendibilità della contabilità rinvenuta;
vi) CLS risulta non avere mai depositato bilanci sociali; all'esito della pronuncia di sentenza
dichiarativa di fallimento, risultano ammessi al passivo crediti per circa 61.000.000 di euro (circa
50.000.000 per debiti tributari, interessi sanzioni) senza che sia stato rinvenuto alcun cespite attivo.
A fronte di tali elementi strettamente documentali il fallimento attore ha avanzato una iniziale richiesta
risarcitoria pari all'intero ammontare del passivo fallimentare (dunque per un importo superiore a 60
mln di euro); in sede di PC la parte ha tuttavia ridotto considerevolmente le proprie pretese ad un
importo di euro 5 mln ("valutate le concrete prospettive di recupero di attivo, a fronte del consistente
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Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte attrice, a seguito di sentenza dichiarativa di
fallimento della società CLS in data 3-4.9.09, propone azione di responsabilità nei confronti di Pietro
L---------- quale formale amministratore unico (e negli ultimi mesi amministratore di fatto) nonchè nei
confronti degli altri due convenuti (figli del sopramenzionato Pietro) quali amministratori di fatto della
medesima società, in ragione di specifici atti di mala gestio agli stessi addebitati.
Sentenza n. 5695/2014 pubbl. il 05/05/2014
RG n. 79025/2011
A fronte di tale domanda i convenuti:
a)in primo luogo contestavano le valutazioni dell'attore circa una asserita inidoneità delle scritture
contabili a consentire una corretta ricostruzione delle vicende sociali, facendo al riguardo riferimento
proprio al medesimo verbale di sequestro GdF menzionato dalla curatela che dava conto di copiosa
documentazione comunque rinvenuta - peraltro riconoscendo che tale documentazione doveva
reputarsi "non completa e non esaustiva";
b)sotto diverso profilo contestavano diffusamente l'attribuzione della qualifica di amministratori di
fatto in capo ai convenuti Francesco Massimo e Gianluca L---------- a fronte di una invocata
irrilevanza probatoria del pvc della GdF e comunque della inidoneità degli elementi di fatto
riscontrati a supportare l'assunto di un comune sodalizio criminoso nella gestione delle distinte
società CLS e GAE.TRA.
Così schematicamente richiamate le opposte prospettazioni di parte, il Collegio osserva quanto segue.
A) sulla sussistenza in fatto degli addebiti di responsabilità proposti dall'attore
In relazione alla concreta gestione di CLS le difese di parte convenuta (come sopra evidenziato) si
appuntano unicamente sul tema della adeguatezza o meno della (certamente incompleta)
documentazione sociale rinvenuta a consentire la ricostruzione delle vicende sociali e in particolare la
dinamica che ha condotto la società all'insolvenza con l'enorme deficit fallimentare accertato.
Sotto tale profilo pare in verità di dover senzaltro escludere che il rivendicato rinvenimento di
raccoglitori contenenti uno svariato numero di ordini, fatture e documenti bancari relativamente agli
anni 2007 e 2008 possa ragionevolmente supplire alla denunciata mancata tenuta del libro giornale (e
altresì di mastrini di conto, registro iva 2008, partitari clienti e fornitori 2008, libro inventari). D'altro
canto già la sola documentazione relativa alle ammissioni al passivo (pur incompleta) consente di
riscontrare crediti di fornitori e dipendenti per un importo complessivo di circa 8 mln di euro senza che
il mancato pagamento delle relative prestazioni abbia trovato alcuna ragionevole (lecita) spiegazione in
relazione al limitatissimo arco di tempo in cui la società ha operato, anche a fronte dell'indebito
vantaggio di cui la stessa ha potuto (illecitamente) godere in virtù del mancato adempimento degli
obblighi fiscali, previdenziali e contributivi.
Nella specie la questione risulta comunque in definitiva semplicemente irrilevante ai fini del presente
giudizio, atteso che i convenuti non hanno nè contestato nè giustificato in alcun modo i rilievi proposti
dall'attore in ordine al merito delle condotte propriamente operative denunciate (v in particolare la
contestazione relativa a consistenti uscite rilevate su c/c della società prive di giustificazione
documentale ma soprattutto quella relativa alla denunciata scelta di operare deliberatamente e
sistematicamente in violazione della normativa tributaria, secondo quanto evidenziato al precedente
capo iv), rilievi che appaiono tali da configurare inequivocabilmente una fattispecie di doloso
cagionamento del fallimento e così supportare in maniera inconfutabile le richieste risarcitorie
formulate dal fallimento, sia nell'an che nel quantum (e in realtà anche in riferimento alle richieste
formulate ab origine).
B) sulla posizione personale dei convenuti
Alla stregua dei rilievi proposti sub A) non possono porsi ulteriori questioni circa una
piena responsabilità in ordine ai fatti evidenziati del convenuto Pietro L---------- nella sua
qualità di amministratore di diritto (oltre che di socio unico) della fallita.
Una più approfondita disamina richiede invece, indiscutibilmente, la posizione degli ulteriori convenuti
Francesco Massimo e Gianluca L----------.
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esborso che la tassazione del provvedimento sul'importo originario della domanda avrebbe
comportato...", come spiegato in sede di memoria conclusionale).
Per questa parte la contestazione proposta dall'attore muove innanzitutto dalla piana costatazione di uno
strettissimo ed anzi inestricabile intreccio tra le attività della CLS (formalmente riferibile al signor
Pietro L----------) e quelle della GAE.TRA (formalmente riferibili ai flli L----------) sulla
scorta innanzitutto di pvc redatto dalla GdF, prodotto agli atti del presente giudizio (doc. 6 e 18,
comprensivi degli allegati al menzionato proc verb) cui l'atto di citazione fa espresso rinvio per
relationem.
Al riguardo parte convenuta discute diffusamente della valenza e/o affidabilità probatoria dei rilievi
proposti dalla Gdf ma non prende affatto posizione (se non per una parte minima e di scarsissimo
significato, v pag 14 della comparsa di costituzione) sulla veridicità o meno dei fatti esposti che in
realtà, in quanto espressamente richiamati dall'attore a fondamento dell'azione avviata, devono
propriamente intendersi come formale contestazione nei confronti degli odierni convenuti, in una
situazione processuale dunque in cui l'omissione di una specifica contestazione di replica esonera
senzaltro l'attore da ogni onere di prova al riguardo ai sensi dell'art 115 cpc. Al riguardo si deve
in particolare sottolineare che, a fronte dell'espresso dato normativo citato, si deve senzaltro
escludere che la richiamata incombenza di "presa di posizione" sui fatti causa possa in alcun
modo reputarsi soddisfatta (come nel caso di specie) attraverso meri rilievi circa l'adeguatezza
"probatoria" dei rilievi di controparte e più in generale attraverso l'invocazione di generali principi in
tema di oneri di prova (v sul punto, già a fronte della sola formulazione dell'art 167 cpc, Cass
13079/08) tenuto conto che ogni questione in tema di prova (sia in termini di oneri di prova che di
valutazione degli elementi prodotti in giudizio), attiene evidentemente ad una fase distinta e
successiva rispetto a quella della "allegazione" dei fatti di causa cui sono chiamate a partecipare
tutte quante le parti in giudizio secondo la rispettiva posizione, con la conseguente definizione del
thema probandum.
Muovendo
da tale rilievo, nella presente vicenda devono reputarsi semplicemente non controversi gli
elementi di fatto oggetto di contestazione da parte della GdF (rel prel GdF Cassino di cui all 2; rel GdF
Novara all 12 di cui memoria 183 n 2) nonchè dal Curatore nell rel ex art 33 l fall. e richiamati
(direttamente e/o per relationem) nelle memorie dell'attore e in particolare:
* CLS è solo una fra numerosissime società direttamente riferibili alla famiglia L---------- (v
organigramma di cui pagg 7-9 rel prel GdF Cassino di cui all 2 all'atto di citazione; v in particolare
scrittura privata di transazione di cui all 24 parte attrice);
* GAE.TRA ha emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di una molteplicità di società
estere tra cui GAE.TRA SP Z 0.0 (per circa 4 mln di euro) che ha visto avvicendarsi nel ruolo di
legale rappresentante Pietro L---------- (anche AU di CLS) a Gan Luca L---------- (v pagg 36-43 GdF
Novara)
* CLS risulta fin dall'origine sconosciuta presso la sede legale e più in generale priva di qualsiasi
effettiva organizzazione propria pur a fronte di un enorme giro d'affari;
* opera utilizzando personale assunto e gestito da GAE.TRA e poi trasferito dall'una all'altra delle
società collegate (di cui all'organigramma menzionato);
* i rapporti con i clienti e i fornitori risultano comunque mantenuti tramite GAE TRA e in particolare i
fratelli L---------- (come risulta anche da dichiarazioni rese direttamente al curatore fallimentare sub
all 20);
* proprio GAE TRA risulta esclusivo cliente di CLS (destinataria di fatture per oltre 20 mln di euro nel
2007) ma i rapporti tra le due società risultano caratterizzati da documentazione contabile del tutto
inattendibile (i mastrini 2007 di GAE TRA recano riferimento a presunte note di credito emesse da
CLS addirittura per 12 mln di euro, con conseguente riduzione del debito maturato, senza che al
riguardo risulti alcuna giustificazione contabile o comunque spiegazione);
* pur a seguito della stipula del già menzionato contratto di affitto di azienda (comprensivo della
disponibilità degli automezzi necessari allo svolgimento della attività sociale) GAE TRA ha continuato
ad emettere fatture nei confronti di CLS (da questa non contestate) per l'utilizzo degli automezzi dunque prestazione già ricompresa nei canoni pattuiti per l'affitto d'azienda, come tale fatture per
operazioni inesistenti);
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Sentenza n. 5695/2014 pubbl. il 05/05/2014
RG n. 79025/2011
Sentenza n. 5695/2014 pubbl. il 05/05/2014
RG n. 79025/2011
Alla stregua di tali elementi di fatto il Collegio ritiene in definitiva pienamente fondata l'ipotesi di una
diretta ed immediata finalizzazione dell'intera attività di CLS alla esecuzione di una programma
propriamente criminoso di gestione di affari in sistematica violazione della disciplina fiscale vigente,
dunque con una stretta coincidenza tra gestione societaria ed esecuzione del comune progetto delittuoso
che pare senzaltro sufficiente a legittimare un giudizio didiretta riferibilità a ciascuno degli odierni
convenuti, concorrenti nel menzionato progetto delittuoso, delle condotte qui in contestazione.
Per tali motivi va dunque integralmente accolta la domanda di parte attrice, nei confronti di tutti quanti
gli odierni convenuti, nel limitato importo di euro 5.000.000,00.
Atteso che il danno così individuato costituisce un debito di valore, accertato alla data del fallimento,
sull'importo indicato dalla data predetta fino alla data del deposito della sentenza odierna deve essere
calcolata la rivalutazione secondo gli indici ISTAT e devono essere computati gli interessi c.d.
compensativi ex art. 1226 c.c. (richiamato dall’art. 2056 c.c.) nella misura – ritenuta equa da questo
Tribunale - degli interessi legali (infatti trattandosi di una voce di danno separata sub specie di lucro
cessante che mira a ricomporre il patrimonio rimasto alterato per la privazione del bene con il suo
equivalente pecuniario dalla data dell’illecito, può essere accertata con metodi presuntivi e liquidata
con criteri equitativi riferiti alla misura dell’interesse legale). Per evitare duplicazioni di risarcimento
(Cass. Sez. Un. 1712/1995) gli interessi compensativi predetti andranno applicati sulla somma
rivalutata di anno in anno dalla data dell’illecito alla data della pronuncia; infine sulla somma così
definita spettano gli interessi di mora nella misura legale dalla data della pronuncia al saldo effettivo.
.
Alla soccombenza segue condanna dei convenuti anche alla integrale rifusione delle spese di lite
sostenute da controparte, che si liquidano come da dispositivo in favore dello Stato, per essere stata la
società attrice ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
accertata la responsabilità di tutti e tre gli odierni convenuti nella gestione della fallita CLS srl,
condanna i convenuti Pietro L----------, Francesco Massimo L---------- e Gianluca L----------, in
solido tra loro, al pagamento di un importo di euro 5.000.000,00 oltre interessi e rivalutazione
come da motivazione;
condanna altresì i medesimi convenuti alla integrale rifusione delle spese di lite che si liquidano in un
importo di € 15.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. da pagarsi in favore dello Stato.
Così deciso in Milano, 13.3.14
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* nel contratto di c/c stipulato da CLS con DEUSCHE BANK di Cracovia risulta deposito di
specimen di firma di Gianluca L----------;
* l'unitarietà di gestione delle società del gruppo (e in particolare GAE TRA e CLS per quanto qui
interessa) risulta oggetto di espresse dichiarazioni testimoniali nell'ambito del giudizio ex art 414 cpc di
cui all 21 di parte attrice;
* il già menzionato Luigi Giove (per breve tempo socio e amministratore di CLS), pur attribuendo
pieni poteri a Pietro L----------, ha riscontrato il ruolo attivo dei due fratelli L---------- nella gestione
della società (all 22);
* risulta riscontrato il trasferimento di cospicue somme di denaro da GAE.TRA a CLS e successivi
prelievi da quest'ultima società privi di giustificazione causale e contabile.
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