Sentenza n. 5695/2014 pubbl. il 05/05/2014 RG n. 79025/2011 N. R.G. 79025/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Perozziello dott. Marianna Galioto dott. Guido Vannicelli Presidente Relatore Giudice Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 79025/2011 promossa da: FALL.TO C.L.S. SRL (C.F. 05517440981), con il patrocinio dell’avv. MORO VISCONTI MARCO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANGILI, 6 20121 MILANOpresso il difensore avv. MORO VISCONTI MARCO ATTORE contro FRANCESCO MASSIMO L-------- (C.F. LVSFNC63H05A429O), PIETRO L-------- (C.F. LVSPTR37E05G850U), GIANLUCA L---------- (C.F. LVSGLC71M01A429N) tutti con il patrocinio dell’avv. TRIMBOLI PASQUALE , elettivamente domiciliati in VIA FIAMMA, 19 20129 MILANOpresso il difensore avv. TRIMBOLI PASQUALE CONVENUTI CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni. pagina http://bit.ly/1kHV3a7 1 di 6 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 sezione specializzata in materia di impresa Sentenza n. 5695/2014 pubbl. il 05/05/2014 RG n. 79025/2011 MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla documentazione versata in atti risulta pacificamente che: i)la società era stata costituita nel dicembre 2006 con un capitale sociale di euro 10.000, interamente versato dal socio e AU Pietro L----------, per l'esercizio di attività di trasporto merci su strada (solo nel dicembre 2008 quote ed incarico amministrativo risulterebbero formalmente trasferiti in capo a tale Luigi Giove, il quale ha peraltro dichiarato al Curatore Fallimentare di avere sempre operato come mero "prestanome" di Pietro L----------, secondo affermazione non contestata dallo stesso); ii)detta attività risulta concretamente esercitata in virtù di contratto di affitto di azienda stipulato per un prezzo di euro 36.000 euro mensili con la società GAE. TRA spa (società avente medesimo oggetto sociale; capitale di euro 2.000.000 diviso al 50% tra i soci L---------- Francesco Massimo e L---------Gianluca, figli di Pietro; AU L---------- Francesco Massimo dal 2003, con una breve interruzione nell' ottobre 2009 per nomina di L---------- Pietro, fino alla dichiarazione di fallimento 17.12.10); iii) CLS è stata di fatto operativa fino all'autunno 2008; iv) in data 11.11.08 la società risulta assoggettata a verifica fiscale da parte della GdF di Cassino (nell'ambito di controlli relativi anche alla già menzionata GAE.TRA spa e ad altre società direttamente riferibili ai flli Gianluca e Francesco Massimo L----------) all'esito delle quali sono state contestate gravi violazioni formali e sostanziali alla disciplina di II.DD e IVA integranti illeciti penali: in particolare è stata riscontrata la mancata presentazione di dichiarazioni ai fini di II.DD ed IVA per l'esercizio 2007 e 2008 nonostante l'emissione di fatture per oltre 30 mln di euro e l'esecuzione di acquisti in esenzione di imposta per importi enormemente superiori al plafond di euro 5 mln acquisito col contratto di affitto; è stato altresì motivatamente denunciato il carattere soggettivamente inesistente della più parte delle operazioni fatturate, sempre in relazione a triangolazioni realizzate con GAE.TRA, con rilevante beneficio fiscale di quest'ultima; riscontrati inoltre omesso versamento IRAP per 1.250.000, omesso versamento di ritenute alla fonte per euro 320.000, omesso versamento di contributi per euro 650.000, omesso versamento di premi INAIL per euro 30.000; dall'esame di documentazione bancaria la GdF ha d'altro canto rilevato trasferimenti di denari da GAE.TRA a CLS e successivi prelievi da questa società ad opera dell'AU Pietro L---------- risultanti privi di causale e più in generale di giustificazione v) in occasione dei menzionati accertamenti la GdF ha costatato l'irregolare tenuta della contabilità contabile; sociale e in particolare: la mancanza di libro giornale e dei mastrini di contabilità per l'intera durata dell'attività; per l'esercizio 2008 anche la mancanza del registro IVA; negli anni 2007 e 2008 risultano altresì rilevate fatture recanti identico numero di emissione ma con destinatari ed importi diversi), contestando quindi l'assoluta inattendibilità della contabilità rinvenuta; vi) CLS risulta non avere mai depositato bilanci sociali; all'esito della pronuncia di sentenza dichiarativa di fallimento, risultano ammessi al passivo crediti per circa 61.000.000 di euro (circa 50.000.000 per debiti tributari, interessi sanzioni) senza che sia stato rinvenuto alcun cespite attivo. A fronte di tali elementi strettamente documentali il fallimento attore ha avanzato una iniziale richiesta risarcitoria pari all'intero ammontare del passivo fallimentare (dunque per un importo superiore a 60 mln di euro); in sede di PC la parte ha tuttavia ridotto considerevolmente le proprie pretese ad un importo di euro 5 mln ("valutate le concrete prospettive di recupero di attivo, a fronte del consistente pagina http://bit.ly/1kHV3a7 2 di 6 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte attrice, a seguito di sentenza dichiarativa di fallimento della società CLS in data 3-4.9.09, propone azione di responsabilità nei confronti di Pietro L---------- quale formale amministratore unico (e negli ultimi mesi amministratore di fatto) nonchè nei confronti degli altri due convenuti (figli del sopramenzionato Pietro) quali amministratori di fatto della medesima società, in ragione di specifici atti di mala gestio agli stessi addebitati. Sentenza n. 5695/2014 pubbl. il 05/05/2014 RG n. 79025/2011 A fronte di tale domanda i convenuti: a)in primo luogo contestavano le valutazioni dell'attore circa una asserita inidoneità delle scritture contabili a consentire una corretta ricostruzione delle vicende sociali, facendo al riguardo riferimento proprio al medesimo verbale di sequestro GdF menzionato dalla curatela che dava conto di copiosa documentazione comunque rinvenuta - peraltro riconoscendo che tale documentazione doveva reputarsi "non completa e non esaustiva"; b)sotto diverso profilo contestavano diffusamente l'attribuzione della qualifica di amministratori di fatto in capo ai convenuti Francesco Massimo e Gianluca L---------- a fronte di una invocata irrilevanza probatoria del pvc della GdF e comunque della inidoneità degli elementi di fatto riscontrati a supportare l'assunto di un comune sodalizio criminoso nella gestione delle distinte società CLS e GAE.TRA. Così schematicamente richiamate le opposte prospettazioni di parte, il Collegio osserva quanto segue. A) sulla sussistenza in fatto degli addebiti di responsabilità proposti dall'attore In relazione alla concreta gestione di CLS le difese di parte convenuta (come sopra evidenziato) si appuntano unicamente sul tema della adeguatezza o meno della (certamente incompleta) documentazione sociale rinvenuta a consentire la ricostruzione delle vicende sociali e in particolare la dinamica che ha condotto la società all'insolvenza con l'enorme deficit fallimentare accertato. Sotto tale profilo pare in verità di dover senzaltro escludere che il rivendicato rinvenimento di raccoglitori contenenti uno svariato numero di ordini, fatture e documenti bancari relativamente agli anni 2007 e 2008 possa ragionevolmente supplire alla denunciata mancata tenuta del libro giornale (e altresì di mastrini di conto, registro iva 2008, partitari clienti e fornitori 2008, libro inventari). D'altro canto già la sola documentazione relativa alle ammissioni al passivo (pur incompleta) consente di riscontrare crediti di fornitori e dipendenti per un importo complessivo di circa 8 mln di euro senza che il mancato pagamento delle relative prestazioni abbia trovato alcuna ragionevole (lecita) spiegazione in relazione al limitatissimo arco di tempo in cui la società ha operato, anche a fronte dell'indebito vantaggio di cui la stessa ha potuto (illecitamente) godere in virtù del mancato adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali e contributivi. Nella specie la questione risulta comunque in definitiva semplicemente irrilevante ai fini del presente giudizio, atteso che i convenuti non hanno nè contestato nè giustificato in alcun modo i rilievi proposti dall'attore in ordine al merito delle condotte propriamente operative denunciate (v in particolare la contestazione relativa a consistenti uscite rilevate su c/c della società prive di giustificazione documentale ma soprattutto quella relativa alla denunciata scelta di operare deliberatamente e sistematicamente in violazione della normativa tributaria, secondo quanto evidenziato al precedente capo iv), rilievi che appaiono tali da configurare inequivocabilmente una fattispecie di doloso cagionamento del fallimento e così supportare in maniera inconfutabile le richieste risarcitorie formulate dal fallimento, sia nell'an che nel quantum (e in realtà anche in riferimento alle richieste formulate ab origine). B) sulla posizione personale dei convenuti Alla stregua dei rilievi proposti sub A) non possono porsi ulteriori questioni circa una piena responsabilità in ordine ai fatti evidenziati del convenuto Pietro L---------- nella sua qualità di amministratore di diritto (oltre che di socio unico) della fallita. Una più approfondita disamina richiede invece, indiscutibilmente, la posizione degli ulteriori convenuti Francesco Massimo e Gianluca L----------. pagina http://bit.ly/1kHV3a7 3 di 6 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 esborso che la tassazione del provvedimento sul'importo originario della domanda avrebbe comportato...", come spiegato in sede di memoria conclusionale). Per questa parte la contestazione proposta dall'attore muove innanzitutto dalla piana costatazione di uno strettissimo ed anzi inestricabile intreccio tra le attività della CLS (formalmente riferibile al signor Pietro L----------) e quelle della GAE.TRA (formalmente riferibili ai flli L----------) sulla scorta innanzitutto di pvc redatto dalla GdF, prodotto agli atti del presente giudizio (doc. 6 e 18, comprensivi degli allegati al menzionato proc verb) cui l'atto di citazione fa espresso rinvio per relationem. Al riguardo parte convenuta discute diffusamente della valenza e/o affidabilità probatoria dei rilievi proposti dalla Gdf ma non prende affatto posizione (se non per una parte minima e di scarsissimo significato, v pag 14 della comparsa di costituzione) sulla veridicità o meno dei fatti esposti che in realtà, in quanto espressamente richiamati dall'attore a fondamento dell'azione avviata, devono propriamente intendersi come formale contestazione nei confronti degli odierni convenuti, in una situazione processuale dunque in cui l'omissione di una specifica contestazione di replica esonera senzaltro l'attore da ogni onere di prova al riguardo ai sensi dell'art 115 cpc. Al riguardo si deve in particolare sottolineare che, a fronte dell'espresso dato normativo citato, si deve senzaltro escludere che la richiamata incombenza di "presa di posizione" sui fatti causa possa in alcun modo reputarsi soddisfatta (come nel caso di specie) attraverso meri rilievi circa l'adeguatezza "probatoria" dei rilievi di controparte e più in generale attraverso l'invocazione di generali principi in tema di oneri di prova (v sul punto, già a fronte della sola formulazione dell'art 167 cpc, Cass 13079/08) tenuto conto che ogni questione in tema di prova (sia in termini di oneri di prova che di valutazione degli elementi prodotti in giudizio), attiene evidentemente ad una fase distinta e successiva rispetto a quella della "allegazione" dei fatti di causa cui sono chiamate a partecipare tutte quante le parti in giudizio secondo la rispettiva posizione, con la conseguente definizione del thema probandum. Muovendo da tale rilievo, nella presente vicenda devono reputarsi semplicemente non controversi gli elementi di fatto oggetto di contestazione da parte della GdF (rel prel GdF Cassino di cui all 2; rel GdF Novara all 12 di cui memoria 183 n 2) nonchè dal Curatore nell rel ex art 33 l fall. e richiamati (direttamente e/o per relationem) nelle memorie dell'attore e in particolare: * CLS è solo una fra numerosissime società direttamente riferibili alla famiglia L---------- (v organigramma di cui pagg 7-9 rel prel GdF Cassino di cui all 2 all'atto di citazione; v in particolare scrittura privata di transazione di cui all 24 parte attrice); * GAE.TRA ha emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di una molteplicità di società estere tra cui GAE.TRA SP Z 0.0 (per circa 4 mln di euro) che ha visto avvicendarsi nel ruolo di legale rappresentante Pietro L---------- (anche AU di CLS) a Gan Luca L---------- (v pagg 36-43 GdF Novara) * CLS risulta fin dall'origine sconosciuta presso la sede legale e più in generale priva di qualsiasi effettiva organizzazione propria pur a fronte di un enorme giro d'affari; * opera utilizzando personale assunto e gestito da GAE.TRA e poi trasferito dall'una all'altra delle società collegate (di cui all'organigramma menzionato); * i rapporti con i clienti e i fornitori risultano comunque mantenuti tramite GAE TRA e in particolare i fratelli L---------- (come risulta anche da dichiarazioni rese direttamente al curatore fallimentare sub all 20); * proprio GAE TRA risulta esclusivo cliente di CLS (destinataria di fatture per oltre 20 mln di euro nel 2007) ma i rapporti tra le due società risultano caratterizzati da documentazione contabile del tutto inattendibile (i mastrini 2007 di GAE TRA recano riferimento a presunte note di credito emesse da CLS addirittura per 12 mln di euro, con conseguente riduzione del debito maturato, senza che al riguardo risulti alcuna giustificazione contabile o comunque spiegazione); * pur a seguito della stipula del già menzionato contratto di affitto di azienda (comprensivo della disponibilità degli automezzi necessari allo svolgimento della attività sociale) GAE TRA ha continuato ad emettere fatture nei confronti di CLS (da questa non contestate) per l'utilizzo degli automezzi dunque prestazione già ricompresa nei canoni pattuiti per l'affitto d'azienda, come tale fatture per operazioni inesistenti); pagina http://bit.ly/1kHV3a7 4 di 6 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Sentenza n. 5695/2014 pubbl. il 05/05/2014 RG n. 79025/2011 Sentenza n. 5695/2014 pubbl. il 05/05/2014 RG n. 79025/2011 Alla stregua di tali elementi di fatto il Collegio ritiene in definitiva pienamente fondata l'ipotesi di una diretta ed immediata finalizzazione dell'intera attività di CLS alla esecuzione di una programma propriamente criminoso di gestione di affari in sistematica violazione della disciplina fiscale vigente, dunque con una stretta coincidenza tra gestione societaria ed esecuzione del comune progetto delittuoso che pare senzaltro sufficiente a legittimare un giudizio didiretta riferibilità a ciascuno degli odierni convenuti, concorrenti nel menzionato progetto delittuoso, delle condotte qui in contestazione. Per tali motivi va dunque integralmente accolta la domanda di parte attrice, nei confronti di tutti quanti gli odierni convenuti, nel limitato importo di euro 5.000.000,00. Atteso che il danno così individuato costituisce un debito di valore, accertato alla data del fallimento, sull'importo indicato dalla data predetta fino alla data del deposito della sentenza odierna deve essere calcolata la rivalutazione secondo gli indici ISTAT e devono essere computati gli interessi c.d. compensativi ex art. 1226 c.c. (richiamato dall’art. 2056 c.c.) nella misura – ritenuta equa da questo Tribunale - degli interessi legali (infatti trattandosi di una voce di danno separata sub specie di lucro cessante che mira a ricomporre il patrimonio rimasto alterato per la privazione del bene con il suo equivalente pecuniario dalla data dell’illecito, può essere accertata con metodi presuntivi e liquidata con criteri equitativi riferiti alla misura dell’interesse legale). Per evitare duplicazioni di risarcimento (Cass. Sez. Un. 1712/1995) gli interessi compensativi predetti andranno applicati sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data dell’illecito alla data della pronuncia; infine sulla somma così definita spettano gli interessi di mora nella misura legale dalla data della pronuncia al saldo effettivo. . Alla soccombenza segue condanna dei convenuti anche alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute da controparte, che si liquidano come da dispositivo in favore dello Stato, per essere stata la società attrice ammessa al gratuito patrocinio. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata la responsabilità di tutti e tre gli odierni convenuti nella gestione della fallita CLS srl, condanna i convenuti Pietro L----------, Francesco Massimo L---------- e Gianluca L----------, in solido tra loro, al pagamento di un importo di euro 5.000.000,00 oltre interessi e rivalutazione come da motivazione; condanna altresì i medesimi convenuti alla integrale rifusione delle spese di lite che si liquidano in un importo di € 15.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. da pagarsi in favore dello Stato. Così deciso in Milano, 13.3.14 Il Presidente dott. Vincenzo Perozziello pagina http://bit.ly/1kHV3a7 5 di 6 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 * nel contratto di c/c stipulato da CLS con DEUSCHE BANK di Cracovia risulta deposito di specimen di firma di Gianluca L----------; * l'unitarietà di gestione delle società del gruppo (e in particolare GAE TRA e CLS per quanto qui interessa) risulta oggetto di espresse dichiarazioni testimoniali nell'ambito del giudizio ex art 414 cpc di cui all 21 di parte attrice; * il già menzionato Luigi Giove (per breve tempo socio e amministratore di CLS), pur attribuendo pieni poteri a Pietro L----------, ha riscontrato il ruolo attivo dei due fratelli L---------- nella gestione della società (all 22); * risulta riscontrato il trasferimento di cospicue somme di denaro da GAE.TRA a CLS e successivi prelievi da quest'ultima società privi di giustificazione causale e contabile. pagina http://bit.ly/1kHV3a7 6 di 6 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Sentenza n. 5695/2014 pubbl. il 05/05/2014 RG n. 79025/2011
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