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Sentenza n. 1073/2014 pubbl. il 23/01/2014
RG n. 38763/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
nella persona del giudice Guido Vannicelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 38763/2010 R.g. promossa da
ABDUL
WAHABOU
DABRE
(c.f.
DBRBLW65B10Z354H),
elettivamente
domiciliato in Milano, via Fontana 16, presso i procuratori e difensori avv. Luigi e
Filippo SCORNAJENGHI, che lo rappresentano unitamente alle avv.sse Alessandra
PESENTI GRITTI e Domenica Monica PELLEGRINO
attore
contro:
FLY SERVICE Soc. coop. a r.l. (c.f. 06650960963), elettivamente domiciliata in
Milano, via Piccinni 23, presso l'avv. Roberto MICHELONI, ma rappresentata e difesa
dall’avv. Carlo FIUMANO'
convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attore:
in via pregiudiziale: dichiarare e confermare la sospensione della delibera del 24.03.2010.
nel merito in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia
dell’estromissione dalla qualità di socio della Fly Service scarl poiché l’attore in realtà non era socio
ma un lavoratore subordinato per simulazione del rapporto sociale per i motivi esposti in narrativa.
In subordine e nel merito: nella denegata ipotesi in cui emerga la validità del rapporto sociale
revocare l’estromissione in quanto nulla e/o annullabile ed inefficace poiché comminata in contrasto al
regolamento interno della cooperativa e perché le contestazioni addebitate all’attore sono infondate,
inesistenti e mancano degli elementi di gravità che possano giustificare l’estromissione del socio e
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Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c
Sezione specializzata in materia di impresa
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RG n. 38763/2010
comunque per violazione di legge e/o di clausole statutarie e regolamentari con conseguente reintegra
del socio nella compagine sociale della convenuta con assegnazione alle medesime mansioni di fatto
svolte al momento dell’esclusione.
ancora nel merito: condannare la Fly Service scarl al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti
dall’attore per l’illegittima estromissione dal giorno dell’esclusione a quello della reintegra e/o fino al
deposito della sentenza pari agli emolumenti maturati che l’attore avrebbe di fatto percepito se non
fosse stato estromesso.
in via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore
della Fly Service Scarl e per testi sulle circostanze di fatto dedotte nelle memorie ex art. 183, VI
comma, n. 2 e 3, c.p.c..
Si chiede ex art. 210 cpc la produzione del contratto d’appalto fra la Fly Service e la DHL Aviation srl.
In ogni caso: spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi, con distrazione delle spese legali ex
Per la convenuta:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis,
in via pregiudiziale di rito: dichiarare la propria incompetenza per materia e, conseguentemente, per
territorio – per tutto quanto espresso sub punti 1 e 2 della narrativa in diritto - a conoscere di tutte le
domande proposte dall’attore in quanto di competenza del Tribunale di Bergamo in funzione di giudice
del lavoro, fissando ex art. 428 II comma c.p.c. il termine perentorio per la riassunzione di fronte al
Tribunale di Bergamo.
sempre in via pregiudiziale di rito: qualora il Tribunale adito ritenga la propria competenza,
dichiarare in ogni caso l’inammissibilità della domanda di reintegra nella compagine sociale con
assegnazione delle medesime mansioni di fatto svolte al momento dell’esclusione, per tutto quanto
sopra argomentato ed eccepito. Per l’effetto, confermare il provvedimento di estromissione assunto
dalla cooperativa, con conseguente revoca/caducazione – ad ogni effetto di legge e comunque con
efficacia ex tunc - del provvedimento di sospensione della delibera del 24 marzo 2010, assunto dal
Tribunale adito in data 21.07.2010 .
Nel merito: respingere tutte le domande proposte dal sig. Dabre perché infondate in fatto e in diritto
per i motivi tutti di cui in narrativa e, per l’effetto, confermare il provvedimento di estromissione
assunto dalla cooperativa, con conseguente revoca/caducazione – ad ogni effetto di legge e comunque
con efficacia ex tunc - del provvedimento di sospensione della delibera del 24 marzo 2010, assunto dal
Tribunale adito in data 21.07.2010 .
In tutti i casi con vittoria di spese e di onorari del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore
antistatario”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
PREMESSO
A.
che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone
normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali
dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni
di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere
succinta e possa fondarsi su precedenti conformi;
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art. 93 c.p.c.
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RG n. 38763/2010
B. che ABDUL WAHABOU DABRE1, dal 7/9/2009 socio lavoratore della FLY
SERVICE sedente in Milano e in tale veste parte altresì di un contratto di lavoro
subordinato con qualifica di facchino presso l'aeroporto di Orio al Serio, ha esposto:
 di aver dapprima subito dalla cooperativa una contestazione disciplinare (per
l'omessa affrancatura il 18/2/2010 della rete di protezione per i ganci di un
aeromobile),
 contestazione dietro la quale vi era in realtà la DHL AVIATION, qualificata
 di essersi quindi recato il 26/2/20102 presso gli uffici della Cooperativa in
aeroporto, ove il signor Fabiano LIMONTA gli aveva spiegato che la DHL non
voleva più aver a che fare con lui sino a quando DABRE non avesse rinunciato
ad una vertenza in essere con essa committente3;
 di essersi intrattenuto all'esito di tale breve colloquio con tale signor Ettore
addetto all'uscita dell'aeroporto, col quale aveva sfogato la sua disperazione per il
timore di perdere il lavoro;
 che cinque giorni dopo aveva ricevuto altra contestazione con l'addebito di aver
minacciato il LIMONTA, ed il 24/3/2010 era stato escluso dalla Cooperativa
"con conseguente e contestuale immediata cessazione anche del rapporto di
natura subordinata (...) in essere"4;
che il DABRE, protestata la falsità di entrambi gli addebiti e deducendo che "di fatto il
licenziamento veniva comminato dalla DHL AVIATION srl", ha quindi chiesto:
1. in principalità, accertarsi l'invalidità e comunque l'inefficacia dell'esclusione per
esser egli in realtà un mero lavoratore subordinato (di fatto alle dipendenze della
DHL AVIATION) e solo simulatamente un socio della FLY SERVICE s.c. a r.l.
2. subordinatamente ed ai sensi dell'art. 2533 cod. civ., revocarsi il provvedimento di
esclusione per contrasto col regolamento interno della Cooperativa e per
1
2
3
4
Nel prosieguo, più brevemente, DABRE.
Rectius, il 28/2/2010: cfr. il capitolo 15 della memoria attorea del 13/4/2011.
Per la quale cfr. pagg.3 - 4 citaz.
Cfr. doc. 10 att.
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dall'attore quale "committente e reale datrice di lavoro",
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l'infondatezza delle contestazioni, con conseguente reintegra nella compagine
sociale ed assegnazione alle medesime mansioni svolte al momento
dell'illegittima estromissione;
3. in ogni caso, con condanna della FLY SERVICE al risarcimento di tutti i danni
arrecatigli per l'illegittima esclusione pari agli emolumenti maturati ove egli non
fosse stato estromesso;
C. che all'esito di un subprocedimento per la sospensione dell'efficacia dell'esclusione
Cooperativa non s'è costituita), il giudice ha sospeso con ordinanza in data 21/7/2010 la
delibera consiliare di esclusione, anche sul presupposto -superato dal successivo corso
del processo- che dall'apparente indifferenza della convenuta potesse desumersi "che
[essa] non abbia argomenti per contrastare sia la censura di genericità della
contestazione mossa con riferimento ad altri episodi contestati in precedenza, sia la
presunta 'estraneità' della predetta contestazione alle mansioni specificamente attribuite
al socio lavoratore";
D. che la Cooperativa ha infatti poi resistito all'opposizione, ribadendo in merito agli
episodi del 18/2 e del 28/2/2010 la versione dei fatti posta a fondamento del
licenziamento e della contestuale esclusione comminati al DABRE (con particolare
riguardo alle gravi minacce proferite all'indirizzo di Fabiano LIMONTA del Consorzio
Segema5), ha eccepito:
-
in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adìto a favore del giudice del
lavoro alla luce della prospettazione attorea della natura simulata del rapporto
associativo e della richiesta di reintegra nelle mansioni già ricoperte;
-
sempre in via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice per violazione
dell'art. 413 c.p.c.;
-
nel merito, l'effettività del rapporto associativo alla luce delle circostanze riferite
alla pagina 13 della comparsa di risposta
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Cui apparteneva anche la FLY SERVICE, e che -come riferito infra nel testo- era il responsabile nell'aeroporto di Orio al
Serio dell'appalto DHL.
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promosso contestualmente alla notificazione della citazione (ma nel quale la
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RG n. 38763/2010
-
e la gravità dei fatti posti a fondamento dell'esclusione anche ai sensi dell'art. 21
del Regolamento interno della Cooperativa6;
che la FLY SERVICE ha quindi concluso, ove il Tribunale ritenesse di superare le
eccezioni pregiudiziali, per la reiezione della domanda e la conferma del provvedimento
di esclusione, con la susseguente revoca della sospensione pronunciata il 21/7/2010;
RILEVATO
E. che nel corso del processo, assunta dal giudice dell'udienza del 7/5/2012 la decisione
del 5/4, 23/4 e 17/9/2013 i testimoni ammessi, sono state altresì acquisite le copie delle
sentenze emesse dal Giudice del lavoro di Bergamo (n. 784/12 del 20/9/2012) e quella,
confermativa, della Corte d'appello di Brescia, Sezione lavoro (n. 317/2013 letta in
udienza il 20 giugno 2013 e pubblicata in data 21/9/20137);
che infine all'udienza del 22/10/2013 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni
come in epigrafe e la causa è pervenuta al Tribunale -in composizione monocratica,
trattandosi di procedimento incardinato prima del 21/9/2012 e quindi (ancora)
assoggettato alla regola generale dettata dall'art. 50 bis c.p.c.- per la decisione;
RITENUTO PRELIMINARMENTE
F. che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità nel
regime successivo all'entrata in vigore della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (e previgente
all'entrata in vigore della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa
istituite con D.L. n. 1/2012 convertito dalla legge. n. 27/2012 ed entrato in vigore il
22/9/2012), la controversia sul licenziamento intimato in dipendenza o contestualmente
all'esclusione del socio non spetta alla competenza del tribunale in funzione di giudice
del lavoro, ma compete al tribunale ordinario, avendo la legge richiamata valorizzato la
dipendenza del rapporto di lavoro da quello societario, l'accertamento della cui legittima
cessazione è pregiudiziale a quello della legittimità del licenziamento;8
6
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8
V.lo sub doc. 2 att.
La quale non risulta impugnata per cassazione ed è quindi passata in giudicato.
Così Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24692 del 06/12/2010.
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istruttoria di parziale accoglimento delle istanze di prova orale ed escussi alle udienze
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che del resto la questione è superata dal rilievo che nella specie il DABRE ha
espressamente impugnato in questa sede
- ritenendo che dall'accoglimento della
domanda conseguisse anche la reintegra nel posto di lavoro e la reintegrazione nel
trattamento economico maturato- esclusivamente la deliberazione del consiglio di
amministrazione della FLY SERVICE s.c. a r.l. che lo ha escluso dalla cooperativa,
onde alla luce della concreta individuazione della sua domanda le eccezioni di
competenza e processuali sollevate dalla convenuta sul presupposto che la controversia
salvo quanto subito si dirà, infondate;
G. che a diversa conclusione deve invece giungersi per la domanda proposta dal
DABRE nel merito in via principale sul presupposto che egli fosse solo simulatamente
socio lavoratore della FLY SERVICE ma in realtà lavoratore subordinato, ed in
particolare alle dipendenze (non della cooperativa convenuta ma) della committente
DHL AVIATION, posto che su tale circostanza l'attore è risultato soccombente in un
giudizio ai due gradi del quale ha partecipato anche la FLY SERVICE9 e che pertanto
tale presupposto deve ritenersi definitivamente smentito con accertamento giudiziale
passato in giudicato;
che peraltro, proprio per tale ragione, tale capo della domanda va ormai respinto nel
merito, essendosi il giudice competente definitivamente pronunciato in senso
sfavorevole all'attore;
RITENUTO
H. quanto al merito delle ragioni poste a fondamento del provvedimento di esclusione,
che la versione dei fatti -e in particolare del grave episodio accaduto il 28/2/2010fornita dal DABRE e sopra riportata è stata smentita dall'istruttoria espletata, che ha
invece pienamente confermato quanto dedotto dalla Cooperativa già nel provvedimento
impugnato;
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Trattasi del processo di cui supra nel testo, al paragrafo E.
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debba essere assoggettata nel merito al rito (ed attribuita al Giudice) del lavoro sono,
Sentenza n. 1073/2014 pubbl. il 23/01/2014
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infatti, mentre nessuno di quelli indotti dall'attore ha materialmente assistito al
confronto avuto negli uffici della FLY SERVICE presso l'aeroporto di Orio al Serio in
tale ultima data, l'unico teste oculare Massimo ROSSIGNOLI (uscito da anni dalla
Cooperativa ed all'epoca responsabile dell'appalto DHL ad Orio al Serio per la FLY
SERVICE) ha confermato le circostanze già oggetto della denuncia penale sporta da
Fabiano LIMONTA il 5/3/201010, riferendo in particolare:
- che dopo il primo richiamo seguito alle lamentele della committente DHL, nonostante
marchio e tenere quindi in linea di principio le parti di DABRE",
- il teste, unitamente a Fabiano LIMONTA (responsabile del consorzio SE.GE.MA.
affidatario dell'esecuzione del servizio di movimentazione merci conferito dalla DHL),
aveva "aspettato [DABRE] all'inizio del check in, invitandolo a consegnarsi il badge e a
chiarire la sua situazione (...) nella control room";
- che in tale occasione il DABRE "come di consueto" era "andato in escandescenze,
all'inizio minacciando di fermare tutto, e poi minacciando direttamente Fabiano con
frasi del tipo 'non ti faccio passare la notte, ti faccio venire a prendere', ecc.",
- tanto che il teste, visto "avvicinarsi Ettore della security", si era quindi " allontanato
portandomi verso dove ci sono gli altri colleghi della rampa", mentre il DABRE aveva
continuato a gridare per circa mezz'ora11;
RITENUTO PERTANTO
I. che tale gravissimo episodio, avvenuto in presenza di altre persone, debitamente
contestato nella lettera del 24/3/2010 con cui erano stati comunicati il licenziamento ed
esclusione ed alla luce della mansione di responsabile di rampa di fatto -anche se in
contraddizione con la qualifica e le mansioni contrattuali- svolta dall'attore12, appare
tale da integrare la causa di esclusione portata dalle lettera i) dell'art. 12 dello statuto
della FLY SERVICE, costituendo notevole inadempimento nell'esecuzione della propria
10
Cfr. doc. 10 conv.
Cfr. il processo verbale dell'udienza del 17/9/2013.
12
Di cui pure ha riferito il ROSSIGNOLI all'udienza del 17/9/2013; circostanza confermata dall'altro ex responsabile di
FLY SERVICE Riccardo MARCHIONE all'udienza del 5/4/2013.
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fosse " iniziato tutto abbastanza pacificamente: dovevamo salvaguardare il nostro
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prestazione di lavoro ed in particolare una grave mancanza alle minimali regole di
rispetto della persona dei compagni di lavoro e dei preposti che devono presiedere a
qualsiasi attività lavorativa tanto più nell'ambito di una società mutualistica;
L. che pertanto all'esito dell'istruttoria l'opposizione proposta dal DABRE avverso la
sua esclusione della cooperativa convenuta, così come le domande conseguenti ed
accessorie tutte, debbono esser respinte, dichiarando per l'effetto inefficace ex art. 669
novies co. 3° c.p.c. -come da domanda della convenuta-
il provvedimento di
M. che tuttavia, a fronte della reiezione delle eccezioni pregiudiziali della convenuta (e
della
conseguente
parziale
soccombenza
reciproca)
nonché
dell'esito
del
subprocedimento cautelare, le spese di lite meritano compensazione in ragione della
metà;
che il DABRE va quindi condannato a rifondere alla Cooperativa, e per essa al suo
difensore avv. Carlo FIUMANO' dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c., la metà
residua, congruamente liquidabile -giusta il d.m.G. n. 140 del 20/7/201213 e tenuto
conto della relativa semplicità della questione sul fondamento della quale la causa è stata
decisa- nella congrua misura di complessivi € 2.841,50, oltre al rimborso del contributo
previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ABDUL
WAHABOU DABRE nei confronti della FLY SERVICE s.c. a r.l. con citazione
notificata il 20/5/2010, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. rigetta le domande tutte proposte dall'attore in via sia principale che subordinata;
2. compensa fra le parti le spese di lite in ragione della metà;
3. condanna ABDUL WAHABOU DABRE a rimborsare alla FLY SERVICE S.c.
a r.l. la metà residua, che liquida in € 2.841,50 oltre al rimborso del contributo
previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote
13
Prestandosi adesione sul punto a Cass. SS.UU. sent. n. 17406 del 12/10/2012.
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sospensione cautelare pronunciato dall'originario giudice istruttore il 21/7/2010;
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di legge, e delle quali
4. dispone la distrazione a favore dell'avv. Carlo FIUMANO ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Così deciso in Milano, il 16 gennaio 2014
il Giudice
Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c
Guido Vannicelli
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