Rassegna_stampa_4_2_2014

Rassegna Stampa
Martedì 04 Febbraio 2014
Sommario
Testata
Data
Pag. Titolo
p.
1. Fondi pensione
Sole 24 Ore (Il)
04/02/2014
20 Casse e pensioni. Contributi, rivalutazione unica
per tutti
1
Italia Oggi
04/02/2014
1 Cassa forense sconta i contributi (Marino Ignazio)
2
Sole 24 Ore (Il)
04/02/2014
6 In commissione Lavoro - Pensioni d'oro, alt al ddl
Meloni
4
Sole 24 Ore (Il)
04/02/2014
20 Cessazioni d'obbligo solo a 65 anni di età (Trovati
5
2. Previdenza
Gianni)
Italia Oggi
04/02/2014
27 Irregolarità nei versamenti. La pensione resta
salva
6
Italia Oggi
04/02/2014
26 Uno spiraglio per i pensionati-amministratori (Parisi
7
Mauro)
Italia Oggi
04/02/2014
26 Verbali, ricorsi a due vie (Cirioli Daniele)
8
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Martedì
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Casse e pensioni
Contributi,
rivalutazione unica per
tutti
II ministero del lavoro ha
chiarito, con la risposta a un
interpello della Fiaca (il n
2/2014) che la percentuale di
rivalutazione del montante
contributivo, effettuata
annualmente, si deve
considerare uguale per tutti gli
enti previdenziali, senza che ci
sia spazio per un'autonoma
determinazione da parte delle
gestioni (il quesito si riferiva
alle Casse disciplinate dal
decreto legislativo 103/1996)
La percentuale di rivalutazione
del montante contributivo,
dunque, non può subire
variazioni anche m termini di
rivalutazioni superiori da parte
degli enti previdenziali,
trattandosi di un parametro
percentuale unico fissato
nell'ambito della più ampia
riforma del sistema
pensionistico II legislatore ha
voluto, infatti, ancorare la
manovra a parametri uniformi
anche m considerazione della
necessita di una rigorosa
valutazione della sua
incidenza sulla finanza
pubblica La ricostruzione e
suffragata dai più recenti
orientamenti della
giurisprudenza amministrativa
secondo la quale l'unica
rivalutazione dei montanti
individuali degli iscritti «e
quella pubblica», valida per
tutte le Casse previdenziali e
calcolata daH'Istat
Fondi pensione
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Cassa forense, sconti agli avvocati
Contribuzione minima dimezzata con possibilità
di integrare i propri versamenti nell'arco dei
primi otto anm di iscrizione alla Cassa
retrodatazione sino a tre anni per chi si iscrive
oggi all'ente di previdenza degli avvocati nessun
limite di eta per beneficiare di quanto previsto
dalle nuove norme Sono i punti salienti del
Regolamento dei contributi che disciplinerà
l'ingresso di 50 mila legali in Cassa forense Nel
dettaglio si prevede la possibilità di contributi
mimmi dimezzati circa 700 euro all'anno
nei primi otto anm per gli avvocati che da oggi la
legge obbliga all'iscrizione alla Cassa A fronte
del dimezzamento verranno riconosciuti solo sei
mesi di anzianità contributiva ai fim
previdenziali ciò per garantire la sostenibihta
finanziaria del sistema Al contrario di quanto
avviene per l'Inps però la Cassa offre al
professionista la possibilità di integrare quanto
versato sino agli otto anm successivi
all'iscrizione Le nuove norme si applicano a tutti
gli avvocati senza limiti d'età Marino a pag 27
Fia libera al nuovo regolamento. Botta e risposta sui possibili effetti
delle agevolazioni Cassa forense sconta i contributi Per almeno 50
mila legali i minimi scendono a 700 € Irregolarità nei versamenti La
pensione resta salva
DI IGNAZTO MARINO
Contribuzione minima dimezzata
con possibilità di integrare i
propri versamenti nell'arco dei
primi otto anni di iscrizione alla
Cassa, retrodatazione sino a tre
anni per chi si iscrive oggi all'ente
di previdenza degli avvocati,
nessun limite di età
per beneficiare di
quanto previsto dalle
nuove norme. Sono
questi i punti salienti
del Regolamento dei
contributi che
disciplinerà
l'ingresso di 50 mila
legali in Cassa
forense così come
previsto dalla legge
professionale
247/2012. « Siamo
soddisfatti di
aver approvato il regolamento
entro i termini previsti dalla legge
e rispettando le aspettative di
migliaia di avvocati che ci
chiedevano con urgenza risposte
concrete», commenta il presidente
di Cassa forense, Nunzio Luciano.
Il provvedimento, deliberato
venerdì sera dal Comitato dei
delegati e che ora sarà trasmesso ai
ministeri vigilanti per la necessaria
approvazione, è stato accolto con
posizioni differenti dalle varie
anime della categoria. Per
l'Organismo unitario
dell'avvocatura presieduto da
Nicola Marino è «la fine di un
periodo di incertezza e va
riconosciuto a Cassa forense uno
sforzo nella dirczione dell'equità».
Molta soddisfatta anche l'
Associazione nazionale dei giovani
avvocati Aiga che pensa già alla
fase 2. «Agevolazione del
microcredito, individuazione di
nuovi spazi di mercato e
specializzazione della giovane
avvocatura, interventi di supporto
per il gratuito patrocinio», sono le
nuove sfide secondo la presidente
Nicoletta Giorgi. Per
l'Associazione nazionale forense
guidata da Ester Perifano, invece,
il regolamento «di fatto, introduce
considerevoli disparità di
trattamento tra avvocati che hanno
il medesimo percorso
professionale, premiando chi,
sinora è rimasto fuori dall'ente e
punendo chi, anche a costo di
grandi sacrifici, è entrato ed è
rimasto». Il regolamento. Nel
dettaglio, si prevede la possibilità
di contributi minimi dimezzati,
circa 700 euro all'anno nei primi
otto anni, per gli avvocati che da
oggi la legge obbliga all'iscrizione
alla Cassa. A fronte del
dimezzamento della contribuzione
annuale, verranno riconosciuti solo
sei mesi di anzianità contributiva ai
fini previdenziali, ciò per garantire
la sostenibilità finanziaria del
sistema. Al contrario di quanto
avviene per l'Inps, però, la
potevamo permettere
Nunzio Luciano
che il nuovo
regolamento fosse
una scure per
espellere dalla
professione migliaia
di avvocati. Grazie
alla flessibilità che lo
contraddistingue, il
regolamento offre ai
professionisti in
difficoltà
una speranza per il
presente e per il
futuro. Ciò vale sia
per i 50 mila che la nuova legge
forense obbliga all'iscrizione alla
Cassa sia per i 37 mila legali già
iscritti ma che oggi non hanno
redditi sufficienti per assolvere
agli obblighi previdenziali». I 50
mila interessati dal provvedimento
— sono già 6000 in meno rispetto
alla prima ricognizione — saranno
iscritti d'ufficio e riceveranno
un'apposita comunicazione con
le regole per restare o cancellarsi
dall'albo. Le polemiche. «Lo
sconto del 50% sui contributi
minimi deve essere preso per
quel che realmente è: una
possibilità di entrare nel sistema
previdenziale di categoria»,
replica Luciano a quanti sui
social network ieri sostenevano
che si tratta di una presa in giro
Cassa offre al professionista la
poiché con una contribuzione
possibilità di integrare quanto
così bassa non si potrà che
versato sino agli otto anni successivi
ottenere una pensione di tipo
all'iscrizione. Le nuove norme si
contributivo (come previsto
applicano a tutti gli avvocati senza
dall'articolo 8 del regolamento
limiti d'età, perché, aggiunge
per le prestazioni previdenziali) e
Luciano, «è ormai evidente che la
crisi dell'Avvocatura è
quindi fortemente penalizzante
intergenerazionale e colpisce i
se messa a confronto con quella
giovani come gli ultra-quarantenni.
di tipo retributive (oggi
Non
Fondi pensione
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mitigato rispetto al passato ma
comunque ancora vantaggioso)
riconosciuta agli altri colleghi, «u
problema vero restano i redditi bassi.
E su questo Cassa Forense non può
fare miracoli, poiché con la
situazione attuale abbiamo
un'avvocatura che cresce e un lavoro
che
Fondi pensione
diminuisce», continua Luciano.
Che, però, annuncia: «Non
dobbiamo nascondere nulla.
Attraverso gli 80 delegati
territoriali la Cassa porterà in
giro per l'Italia il giusto
messaggio di quest» intervento».
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In commissione Lavoro. Stop alla proposta di legge che fissa a Smila euro lordi la soglia dei trattamenti
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Pensioni d'oro, alt al ddl Meloni
ROMA Stop della Camera alla proposta di legge
sulle "pensioni d'oro". Quasi tutti i gruppi
politici, fatta eccezione per Fratelli d'Italia e
Movimento 5 Stelle, hanno votato un
emendamento soppressivo a firma Sergio
Pizzolante (Ned) dell'articolato, messo a punto
da Giorgia Meloni (Fdi) e adottato (fino a ieri)
dalla commissione Lavoro di Montecitorio come
"testo base", che fissava a 5.000 euro lordi il
tetto per tutti i trattamenti previdenziali. Ora
toccherà alla relatrice, Marialuisa Gnecchi, il
compito di riferire in Aula. Dove l'opposizione
ha già annunciato battaglia. La proposta Meloni
era incentrata su due punti fondamentali. Vale a
dire la fissazione di una soglia di 5.000 euro
lordi (pari a 3.200-3.300 netti) pergli assegni
pensionistici e la possibilità di ricalcolare con il
metodo contributivo i trattamenti calcolati fin
qui con il si
acquisizione di privilegi, vedi i
vitalizi regionali, parlamentari e
del parlamento europeo, che
rappresentano in molte
situazioni una impropria
sommatoria di assegni
pensionistici». Ma per farlo hanno aggiunto - «è necessario
avere più tempo per permettere
di avere dall'Inps calcoli reali
per poter decidere in modo più
corretto». Altro nodo
evidenziato dal Pd è quello di
includere nella soglia anche gli
assegni percepiti a titolo di
previdenza integrativa e/o
complementare. Sul punto l'ex
ministro del Lavoro, Cesare
Damiano, ha commentato: «Se
si parte, come fa la proposta
dell'onorevole Meloni, da 5mila
euro lordi mensili, pari a
3200 euro netti e a quella cifra
si aggiunge anche la pensione
integrativa, non si può parlare
di pensioni d'oro, ma di importi
inferiori ai 3mila euro mensili.
Scendere al di sotto di questa
soglia e toccare anche le
pensioni più basse è un passo
breve». Posizioni che secondo
stema retributive. Contro
Edmondo Cirielli (Fdi), non
entrambi i punti si sono
fanno altro che mostrare un
incentrate le critiche della
atteggiamento «poco coerente.
maggioranza che hanno
Ancora una volta - ha spiegato
portato all'affossamento del
- dobbiamo registrare che si
testo. Specie da Pd e Ned. Di fanno chiacchiere inutili e non
diverso avviso Fratelli d'Italia c'è intenzione di cambiare le
che ci ha letto dietro l'obiettivo cose». La parola passa ora
all'assemblea. Dove il M5$ ha
di «bloccare tutto». In
già annunciato battaglia per
particolare i democratici
fare passare la propria proposta
hanno definito il testo «
demagogico», trovando troppo che prevede un tetto massimo
basso infatti il limite dei 5.000 dÌ5.ooo euro e uno minimo di
i.ooo. ©RIPRODUZIONE
euro. Non solo. A detta dei
RISERVATA
deputati del Pd Marialuisa
Gnecchi, Marianna Madia e
Marco Miccoli il problema
delle pensioni d'oro va
affrontato «con serietà
evitando problemi come quelli
che ci sono stati in passato.
Nella proposta Meloni IL NO
DELLA MAGGIORANZA II
Pd giudica troppo bassa la
soglia e considera errata
l'inclusione nel computo della
previdenza integrativa e/o
complementare
hanno aggiunto - ci sono errori
grossolani e abbiamo dubbi
sull'efficacia del ricalcolo e
sulla costituzionalità». A loro
giudizio vanno colpite le «vere»
pensioni d'oro: «Quelle
conseguite con calcoli attuariali
opportunistici o con l'
Previdenza
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Previdenza. Con i requisiti pre riforma Fornero Cessazioni d'obbligo solo a 65 anni di età I dipendenti pubblici che
hanno centrato uno dei parametri previdenziali pre-riforma Fornero entro la fine del 2O11 sono obbligatoriamente
soggetti al vecchio regime, ma non sono obbligati a sfruttarli se non hanno raggiunto 165 anni di eta Anzi, nello
Stato e negli enti pubblici non economici (Inps, Aci, Istat e cosi via), possono anche dirsi disponibili a rimanere m
campo fino a 67 anni, sempre che l'amministrazione di appartenenza lo richieda m virtù della loro «particolare
esperienza professionale» A fare il punto sulle regole previdenziali e una nota (protocollata come Dfp 0006295)
diffusa ieri dalla Funzione pubbli I dipendenti pubblici che hanno centrato uno dei parametri previdenziali preriforma Fornero entro la fine del 2O11 sono obbligatoriamente soggetti al vecchio regime, ma non sono obbligati a
sfruttarli se non hanno raggiunto 165 anni di eta Anzi, nello Stato e negli enti pubblici non economici (Inps, Aci,
Istat e cosi via), possono anche dirsi disponibili a rimanere m campo fino a 67 anni, sempre che l'amministrazione di
appartenenza lo richieda m virtù della loro «particolare esperienza professionale» A fare il punto sulle regole
previdenziali e una nota (protocollata come Dfp 0006295) diffusa ieri dalla Funzione pubbli ca, che chiarisce gli
effetti dell'incrocio fra la clausola di salvaguardia introdotta dalla riforma Fornero per chi avesse raggiunto i vecchi
requisiti entro il 2O11 e gli obblighi di pensionamento nella Pubblica amministrazione Sul tema era intervenuto il
decreto «pubblico impiego» (DI 101/2013, articolo 2, comma 4), che con una norma interpretativa aveva chiarito
l'obbhgatoneta di applicare i requisiti pre-Fornero ai dipendenti che li avessero raggiunti entro il 31 dicembre 2011
Questo obbligo, spiega pero la nota di Palazzo Vidoni, non si traduce m un pensionamento automatico I parametri
pre-riforma con I dipendenti pubblici che hanno centrato uno dei parametri previdenziali pre-riforma Fornero entro
la fine del 2O11 sono obbligatoriamente soggetti al vecchio regime, ma non sono obbligati a sfruttarli se non hanno
raggiunto 165 anni di eta Anzi, nello Stato e negli enti pubblici non economici (Inps, Aci, Istat e cosi via), possono
anche dirsi disponibili a rimanere m campo fino a 67 anni, sempre che l'amministrazione di appartenenza lo richieda
m virtù della loro «particolare esperienza professionale» A fare il punto sulle regole previdenziali e una nota
(protocollata come Dfp 0006295) diffusa ieri dalla F sentivano infatti il pensionamento al raggiungimento di quota
96 (nella somma di eta anagrafica e anzianità contributiva) e, per le donne, all'arrivo dei 61 anni con almeno un
ventennio di contributi versati In entrambi i casi, quindi, i requisiti possono essere stati raggiunti da dipendenti con
un'età inferiore ai 65 anni, ma prima di quella data il pensionamento non e automatico II dipendente può presentare
richiesta di essere messo a riposo, e la Pubblica amministrazione e tenuta ad accoglierla, ma quando la richiesta non
arriva la cessazione obbligatoria del rapporto di lavoro scatta a 65 anni tranne, come accennato, nei casi m cui e
possibile il biennio aggiuntivo (16 del Digs 503/1992), che può essere applicato se il dipendente dichiara la propria
disponibilità e l'amministrazione intende sfruttarla G.Tr. nzione pubbli ca, che chiarisce gli effetti dell'incrocio fra la
clausola di salvaguardia introdotta dalla riforma Fornero per chi avesse raggiunto i vecchi requisiti entro il 2O11 e
gli obblighi di pensionamento nella Pubblica amministrazione Sul tema era intervenuto il decreto «pubblico
impiego» (DI 101/2013, articolo 2, comma 4), che con una norma interpretativa aveva chiarito l'obbhgatoneta di
applicare i requisiti pre-Fornero ai dipendenti che li avessero raggiunti entro il 31 dicembre 2011 Questo obbligo,
spiega pero la nota di Palazzo Vidoni, non si traduce m un pensionamento automatico I parametri pre-riforma con I
dipendenti pubblici che hanno centrato uno dei parametri previdenziali pre-riforma Fornero entro la fine del 2O11
sono obbligatoriamente soggetti al vecchio regime, ma non sono obbligati a sf © RIPRODUZIONE RISERVATA
uttarli se non hanno rag
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II Giudice del lavoro di Taranto, con un provvedimento
d'urgenza, ha sancito l'obbligo per Cassa Forense di erogare
la pensione in favore dell'avvocato che sia stato irregolare
nei versamenti contributivi, purché sussistano i requisiti di
cni all'art. 2, comma 1 del regolamento per le prestazioni
previdenziali, nel caso di specie, 66 anni di età e almeno 31
di effettiva iscrizione e contribuzione. Si tratta di un
orientamento conforme a quanto già enunciato dalla
Cassazione con le sentenze 5672 del 10/4/2012 e 29962 del
2/12/2013, rese in ambito di fattispecie riguardanti
l'inefficacia di anni, per intervenuta prescrizione dei
contributi, e cioè l'impossibilità per Cassa Forense di far
coincidere il requisito dell'integralità della contribuzione,
con il concetto di effettività, «In altri termini», spiega
l'avvocato Carmela Milena Liuzzi, in passato responsabile
della previdenza per l'Associazione nazionale forense, «in
presenza di situazioni simili a quella che ha originato il
giudizio, e cioè effettiva anzianità contributiva, ma parziale
versamento del dovuto, l'ente non può negare il diritto a
pensione, ma solo ricalcolare la stessa, considerando ai flni
del montante, quale reddito, quello corrispondente ai
versamenti effettivamente corrisposti. Naturalmente»,
continua la Liuzzi, «i risvolti di questo provvedimento sono
molteplici e soprattutto, in un momento di grande crisi
economica quale quella che sta vivendo l'avvocatura
italiana, può rappresentare un barlume di luce per i tanti che
sono vicini al traguardo e che, magari, a causa della caduta
libera dei redditi professionali ha visto vacillare le proprie
aspettative». ________________Jf
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L'INPS Cl RIPENSA
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Uno spiraglio per i pensionati-amministratori
Si apre uno spiraglio per i pensionatisoci
amministratori iscritti a viva forza dalTInps
nella gestione commercianti. Grazie a un
parziale ripensamento dell'Istituto, ma,
soprattutto, all'intervento garantista dei
giudici. Al riguardo l'Inps è sempre parso
finora inflessibile, per cui, anche presso le
sue sedi territoriali, è risultato impossibile un
confronto franco e diretto sulle ragioni per
cui, sovente, l'iscrizione dei nonni titolari di
quote societarie non vi poteva proprio stare.
Così, in questi mesi è stato necessario
rivolgersi al giudice anche per anziani
amministratori affetti da gravi malattie (non
in grado di badare a se stessi, figurarsi
lavorare) o per ultraottantenni che
preferiscono passare i loro ultimi giorni
presso lidi esteri, lontano dalle sedi delle loro
società. Eppure, per essi, neppure può dirsi
sussistere lavoro. Tantomeno quello
«abituale e prevalente» richiesto quale
presupposto legale per l'iscrizione alla
Gestione commercianti (art. 1, comma 203,
lettera e), legge 662/1996). Così, per
ammettere quanto è a tutti (tranne all'Inps)
evidente, non solo è cominciata a fiorire da
nord a sud una corposa giurisprudenza di
merito (cfr. Trib. Belluno n. 115/2013; Trib.
Catania n. 3507/2012. Come pure di
legittimità: cfr. Cass., sez. lav, 11804/2012),
la quale è venuta riconoscere che, ai fini
dell'iscrizione alTInps, è necessaria la prova
specifica dell'effettiva partecipazione,
continuativa e non occasionale, al lavoro
aziendale. Ma è lo stesso Inps che ora
raccomanda prudenza ai propri direttori e
ispettori (eire. 78/2013), rammentando a tutti
che «la prova circa la partecipazione al
lavoro in azienda con i caratteri della
personalità e dell'abitualità spetta all'Istituto
di previdenza». Insomma, ba
A questo punto, non resta che trovare a chi
affittare gli immobili e il gioco è fatto. Senza
nessuna difficoltà e attività di sorta, se non
quella di verificare il proprio estratto conto
bancario, l'anziano amministratore si può
godere i canoni (talvolta tutt'altro che
indifferenti) che periodicamente gli vengono
corrisposti dal locatario. Di ogni
adempimento ulteriore, specie di natura
fiscale, si occupa il commercialista mentore.
Ma è proprio a questo punto, sul più bello,
che il diavolo ci mette lo zampino. Al
momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi, il fisco prevede di
barrare o meno, con una semplice crocetta,
un certo campo, quello in cui si richiede di
dichiarare se quella di amministratore sia
l'attività prevalente svolta da chi vi è
incaricato. Il commercialista, a fronte di
nessuna attività ulteriore del pensionato, che
se la spassa tutto il gior
no altrimenti, non ha dubbi: l'attività di
amministratore è comunque «qualcosa" di
più di nulla (ossia, spassarsela notte e dì).
Per cui certamente «prevale». Fa apporre
una bella crocetta sulla dichiarazione dei
redditi... e la frittata è fatta. A questo
punto, l'Inps, forte della «prova»
documentale offerta dalla dichiarazione
dei redditi e di una bella visura camerale,
ritiene di non potere fare che 1+1: è chiaro
che il pensionato lavora personalmente e
abitualmente per la società. Dunque, scatta
inesorabile l'iscrizione e l'obbligo di
versamento alla Gestione degli esercenti
delle attività commerciali ai sensi del
comma 202 e successivi dell'art. 1 della
legge 662/1996. Ogni pure immediata
difesa e protesta alle sedi territoriali
dell'Inps risulta vana. Scritti e richieste di
audizione non sortiscono effetti. Ai ricorsi
in via telematica ai sensi della legge
88/1989, l'Inps solitamente neppure
sta ai riscontri «meramente documentali» e
risponde. E così ci si avvia
via libera ad accertamenti effettivi sulle
inesorabilmente verso gli avvisi di
persone e situazioni. La situazione tipo che
addebito che, infatti, non tardano ad
fa precipitare nel labirinto kafkiano della
arrivare. Non vi è alcun modo di fare
disavventura amministrativa gli
amministratori sulla via del tramonto (ma
comprendere che, come afferma la
non solo loro, in realtà), conosce, pressoché Cassazione (cfr. Ss.uu. n. 15063/2002),
invariabilmente, la medesima concatenazione l'indicazione contenuta nella dichiarazione
di presupposti e vicende. Lui (o lei) ha
dei redditi non possiede di per sé, né
lavorato una vita, come imprenditore o
formalmente, né sostanzialmente, alcun
professionista. Avendo la fortuna di
significato «confessorio», ma si tratta di
possedere uno o più immobili da locare,
una mera esternazione di scienza sempre
segue il consiglio del commercialista e crea emendabile (cfr. Cass. 21944/2007).
una società (immobiliare) a cui intestare tali Soprattutto se, come nel caso, è inesatta.
beni. Le quote della società vengono, quindi,
Insomma, se per i pensionati, e quanti
sottoscritte dall'ormai pensionato, da solo o
amministratori si sono trovati invischiati
in compagnia di qualche parente o amico.
Contemporaneamente, secondo il «piano», il in simili vicende, è ancora oggi necessario
ricorrere al giudice per vedere accolte pure
pensionato viene «battezzato»
amministratore e rappresentante legale della palesi ragioni, la buona notizia è che,
finalmente, la ruota ha iniziato a girare a
sua stessa società.
loro favore. Mauro Parisi
Previdenza
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// chiarimento per i casi in cui si tratti di qualificazione dei contratti
Verbali, ricorsi a due vie Sui rapporti decide il comitato regionale
DI DANIELE GIRIGLI I comitati
regionali hanno competenza
esclusiva a decidere sulla
qualificazione di tutti i «rapporti
di lavoro». Ossia di «tutte le
tipologie contrattuali»,
subordinate, parasubordinate e
autonome, anche quelle di
collaboratori familiari e soci
lavoratori. Lo precisa l'Inps nel
messaggio n. 1708/2014, in base a
nuove indicazioni del ministero
del lavoro. La questione. La
precisazione è arrivata a seguito
di richieste di chiarimenti su due
diverse disposizioni: Fart. 17,
comma 2, del digs n. 124/2004 e
la legge n. 88/1989. La prima
norma stabilisce che tutti i ricorsi
avverso atti di accertamento e
ordinanze-ingiunzioni delle
direzioni territoriali del lavoro e
avverso i verbali di accertamento
degli enti previdenziali e
assicurativi sulla sussistenza o
qualificazione dei rapporti di
lavoro vanno inoltrati alla
Direzione regionale del lavoro
(Drl) e sono decisi dal comitato
regionale
^ La competenza |j Verbali contributivi, i quali insistono
anche sulla qualificazione del rapporto di lavoro Verbali
contributivi, i quali non insistono sulla qualificazione del
rapporto di lavoro / ricorsi sono decisi al comitato regionale
del ministero del lavoro 1 ricorsi sono decisi dal comitato
centrale dell'Inps
economicamente utile (nota n.
2653/2013). Pertanto, spiega
l'Inps, deve ribadirsi che il
disposto del art. 17 è applicabile
«a tutte le tipologie contrattuali
originate dalla sussistenza
di un rapporto di lavoro e che la
competenza residuale dei comitati
centrali Inps è confinata alle sole
ipotesi in cui non viene in alcun
modo in rilievo una diversa
qualificazione, in chiave
subordinata o meno, del rapporto
di lavoro posto in essere dalle
parti». In conclusione l'Inps invita
le sedi territoriali che curano il
contenzioso amministrativo ad
analizzare le singole fattispecie
concrete, sottraendo alla
nel termine di 90 giorni dal
competenza dell'istituto tutti i casi
ricevimento, decorso inutilmente il in cui, anche se a fronte di
quale il ricorso si intende respinto un'iscrizione di un titolare o di un
(si vedaltaliaOggi del 14 gennaio). collaboratore, derivante da un
La legge n. 88/89, invece,
provvedimento assunto in sede
annovera tra le competenze
ispettiva, si sollevino contestazioni
dell'Inps (anche in questo caso si
sulla qualificazione del rapporto di
tratta di «comitati» centrali) la
lavoro individuata dagli ispettori.
definizione dei ricorsi in materia di Pertanto i ricorsi amministrativi in
contributi. I chiarimenti. In risposta carico alFInps e quelli futuri, i
alle richieste di chiarimento, in
quali vertano sulla qualificazione
merito all'esatta individuazione
del rapporto di lavoro, anche se
della sfera di competenza dei
relativi alla posizione di
«comitati regionali» (Drl) e dei
collaboratori familiari rispetto ai
«comitati centrali» (Inps), l'Inps si titolari d'impresa o dei soci
è rivolto al ministero del lavoro, il lavoratori rispetto alla società,
quale ha spiegato
saranno rinviati alle dirczione
regionali del lavoro.
che con l'espressione « rapporto di
lavoro» dev'intendersi lo scambio
tra retribuzione e prestazione
lavorativa, intellettuale o manuale,
e precisato di ritenere che la
struttura del lavoro autonomo sia
equivalente a quella del lavoro
subordinato, poiché in entrambi i
casi l'oggetto dell'obbligazione è
una prestazione di facere, ossia
un'attività personale
Previdenza
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