30 ottobre 2014 - Studio Legale Lana Lagostena Bassi

Newsletter n. 6 del 30 ottobre 2014
1) Si è svolto il 28 ottobre scorso l’incontro tra il Ministero della Salute e le
associazioni dei danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da
somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie
presso l’auditorium della sede del Ministero.
L’Avv. Anton Giulio Lana ha partecipato, nella giornata del 28 ottobre u.s.,
all’incontro tenutosi presso l’auditorium della sede del Ministero in cui, in
rappresentanza del Dicastero, erano presenti il Sottosegretario Vito De Filippo , il
Dirigente della vigilanza sugli enti e della sicurezza della cure, Dott. Giuseppe
Viggiano, la Dirigente generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e
della sicurezza delle cure, Dott.ssa Tiziana Filippini e il Dott. Vito Cardone della
Direzione generale della programmazione sanitaria.
L’incontro ha avuto lo scopo di illustrare e valutare gli effetti e la portata della
legge c.d. ‘salva esclusi’. Ricordiamo che l’art. 27 bis del decreto legge 90/2014 poi convertito nella legge 114 dell'8 agosto scorso - prevede che entro il 31
dicembre 2017 “nei limiti della disponibilità annuale di bilancio” a tutti i
pazienti danneggiati da trasfusioni o emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie
è riconosciuta, a titolo di ‘equa riparazione’, una somma di denaro, in un’unica
soluzione,
determinata
nella
misura
di
€ 100.000 per i danneggiati da
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trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e
nella misura di € 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria.
Tale indennizzo comporta la rinuncia, da parte
dei
beneficiari,
intraprese,
ivi
alle
azioni
comprese
risarcitorie
le
procedure
transattive, e a ogni ulteriore pretesa di
carattere risarcitorio nei confronti dello Stato
anche in sede sovranazionale.
Ciò al netto di quanto già percepito a titolo
di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.
Il Sottosegretario De Filippo ed il Dott. Viggiano hanno illustrato il contenuto
della norma ed annunciato che il Ministero si sta organizzando per provvedere ad
effettuare il pagamento della ‘equa riparazione’ ai soggetti che accetteranno le
somme stabilite nella richiamata legge.
Le persone interessate ad assumere informazioni su detta ‘equa riparazione’ sono
invitate a prendere contatti con lo Studio.
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2) Il Tribunale di Brindisi riconosce un indennizzo aggiuntivo ai
danneggiati che, a seguito di trasfusione, abbiano contratto più di una
malattia.
La legge n. 210/92, all’art. 2 comma 7, riconosce un indennizzo aggiuntivo, pari al
massimo al 50% dell’indennizzo base, ai “danneggiati che contraggono più di una malattia
ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidamente distinto”.
Può infatti accadere che, un soggetto affetto da una delle patologie previste dalla
suddetta legge, accerti di essere affetto anche da un’ulteriore e distinta patologia tra
quelle elencate nella medesima legge.
Il concetto di “doppia patologia” è stato oggetto di varie e diversificate
interpretazioni. Nello specifico, la giurisprudenza costante ha difficilmente
riconosciuto “doppie patologie” in quanto, tendenzialmente, all’unica patologia
riconosciuta - HBV, HCV, HIV- se ne associano altre causalmente collegabili alla
terapia trasfusionale praticata. Tale impostazione è quella condivisa dal Ministero
della Salute. Tuttavia, nel corso del tempo, si sono fatte strada altre tesi, tra le quali
è opportuno richiamare quella secondo la quale la patologia si considera doppia
ogni qual volta la stessa colpisca in modo irreversibile un organo diverso dal
fegato.
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Accoglie tale ultima impostazione il Tribunale di Brindisi, che con la sentenza n.
1438/2014 ha qualificato come “doppia patologia” la crioglobulinemia
sostenendo che questa e l’epatite sono “due patologie assolutamente distinte e autonome
tra loro”, che colpiscono “organi diversi ed hanno
un’evoluzione separata ed indipendente”, che ha finito
per riconoscere al ricorrente, inizialmente affetto
da epatite C, l’indennizzo aggiuntivo richiesto.
Stando alla consulenza tecnica d’ufficio relativa al
giudizio in questione, “il virus dell’epatite C, tramite le due malattie generate, l’epatite e la
crioglobulinemia, può provocare danni biologici in organi o apparati diversi, tanto che gli stessi
possono essere percentualizzati separatamente”. Proprio sulla scorta di tale parere medico,
il Tribunale finisce per considerare epatite C e crioglobulinemia “due patologie
assolutamente distinte ed autonome tra loro“, che colpiscono “organi diversi ed hanno
un’evoluzione separata ed indipendente”, inoltre “non vi è dubbio che entrambe siano
riconducibili alla trasfusione di sangue, mentre il fatto che l’epatite C derivi direttamente dalla
trasfusione, nel senso che il virus dell’epatite C si è prima localizzato nel fegato ed ha poi colpito
altri organi, non è sufficiente per concludere che la seconda patologia costituisca un aggravamento
della prima; diversamente opinando, non si comprende quando potrebbe parlarsi di doppia
patologia e non di aggravamento”.
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3) Danni da emotrasfusione: la prescrizione decorre da domanda di
indennizzo (sentenza della Corte d’Appello Milano, sez. I civile, 20
settembre 2014, n. 3447).
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, vantato da chi
lamenta di aver contratto una malattia da emotrasfusione, decorre, non già dal
giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno o dal
momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui viene
percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al
comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva
diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Tale
momento può ben farsi decorrere dal momento in cui viene presentata
domanda di indennizzo.
Con la sentenza 20 settembre 2014, n. 3347 la I sezione della Corte di Appello di
Milano confermato l’orientamento, affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n.
576/2008, secondo il quale il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del
danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o
colposo di un terzo decorre, ai sensi degli art. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal
giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno o dal
momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì dal momento in cui viene
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percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al
comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva
diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Peraltro, le Sezioni Unite hanno statuito che il termine di
prescrizione possa farsi decorrere dal momento della
proposizione della domanda di indennizzo, in quanto
appare plausibile che, a partire da quel momento il
danneggiato abbia avuto piena percezione della lesione
subita, nonché delle possibili conseguenze dannose.
La Corte di Appello di Milano ha applicato i superiori principi al caso, oggetto
della sentenza. In particolare, l’interessata aveva proposto domanda di indennizzo
nel 2003, ma nel giudizio era stata eccepita la prescrizione da parte del Ministero
della Salute e della Gestione liquidazione, parti convenute, in quanto ella aveva
avuto il primo riscontro di positività al virus HCV già nel 1992.
Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda ed accolto l’eccezione di
intercorsa prescrizione.
La Corte di Appello di Milano, invece, ha ritenuto che tale primo riscontro della
malattia nel 1992 non prova che la stessa fosse in grado a quell’epoca di ipotizzare,
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usando l’ordinaria diligenza, la derivazione causale della malattia, anche perché i
dati relativi alla salute dei donatori erano rimasti sconosciuti.
Partendo da siffatte premesse, i Giudici di secondo grado hanno respinto
l’eccezione di prescrizione e rimesso la causa con istruttoria con separata
ordinanza.
4) Giudicata incostituzionale la norma che recepisce la sentenza dell’Aja
sull’immunità della Germania: lede i diritti inviolabili dell’uomo e il diritto
di difesa.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 238 del 22 ottobre 2014, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della L. 5/2013 (ossia l’ordine di esecuzione
con cui l’Italia recepisce nel proprio ordinamento la Convenzione delle Nazioni
Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York
il 2 dicembre 2004), nonché dell’art. 1 della L. 848/1957 (di esecuzione dello
Statuto delle Nazioni Unite), limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 della Carta
delle Nazioni Unite, nella parte in cui, sulla questione relativa alla immunità degli
Stati esteri dalla giurisdizione civile di un altro Stato, obbliga il giudice italiano ad
adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio
2012, la quale confermava l’esclusione della giurisdizione del giudice italiano a
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conoscere delle richieste di risarcimento dei danni delle vittime di crimini di guerra
e contro l’umanità.
La questione era nata da tre distinti giudizi, tutti e
tre volti a chiedere alla Repubblica Federale di
Germania il risarcimento dei danni subiti in
forza delle deportazioni, dei lavori forzati e
dei trattamenti inumani cui erano stati
sottoposti tre cittadini italiani, tutti crimini
commessi dal Terzo Reich in Italia nel corso della seconda guerra mondiale.
I giudici costituzionali hanno statuito che il diritto alla difesa di cui all’art. 24
Cost., essendo un diritto fondamentale indefettibile e inviolabile alla stregua di
quanto previsto dalla nostra Carta all’art. 2, non può subire una limitazione tale
da privare di fatto il singolo individuo della possibilità di una sua tutela effettiva
davanti un giudice. Per tali motivi la Corte ritiene che le norme di legge per cui è
stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, nella misura in cui
permettono l’operatività nel nostro ordinamento del principio dell’immunità degli
Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati anche per atti in violazione del diritto
internazionale e dei diritti fondamentali della persona, sono in contrasto con i
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principi fondamentali cardine del nostro ordinamento e quindi non vi possono
spiegare alcun effetto.
Tale storica sentenza riapre il dibattito internazionale sulla norma consuetudinaria
che impone oggi agli Stati di riconoscere l’immunità dalla giurisdizione civile degli
Stati esteri, anche in procedimenti per crimini costituenti evidenti abusi delle leggi
internazionali sui diritti umani. Si afferma sempre più un limite invalicabile,
quello della tutela dei diritti fondamentali sanciti da un ordinamento
democratico. Una strada già intrapresa con la famosa sentenza Ferrini della Corte
di Cassazione (Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 5044 dell’11 marzo 2004), e oggi
autorevolmente riproposta, seppur in termini diversi, dal giudice costituzionale.
Si tratta insomma di un’importante sentenza, che, se da un lato mette al centro la
tematica dei diritti umani, dall’altro non manca di sollevare gravi dubbi.
5) Diritto europeo della non discriminazione e formazione dei professionisti
del diritto: arriva il programma HELP
Il 10 e l’11 novembre p.v., presso l’Aula Baratto dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia, si terrà una conferenza sul dritto europeo della non discriminazione.
L’Avv. Anton Giulio Lana, quale esperto in materia di tutela dei diritti e delle
libertà fondamentali dinanzi alle Corti sovranazionali, interverrà in una tavola
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rotonda sul divieto di discriminazione sancito dall’art. 14 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo. Questa conferenza, alla cui organizzazione ha
collaborato attivamente l’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFTDU),
si inserisce nell’ambito del progetto HELP (Human Rights Education for Legal
Professionals) del Consiglio d’Europa per la formazione di magistrati ed avvocati in
materia di diritti umani.
Il programma della conferenza è consultabile qui
6) Protezione e promozione dei diritti dei minorenni nelle relazioni
internazionali e europee
Il prossimo 17 novembre, l’Avv. Anton Giulio Lana, in qualità di Segretario
Generale dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFTDU), parteciperà
come relatore al VIII Corso seminariale “Protezione e promozione dei diritti dei minorenni
nelle relazioni internazionali e europee”, che si terrà presso il Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre. Il seminario, patrocinato dal
Comitato Italiano per l’UNICEF e dall’Autorità Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza, avrà ad oggetto il ruolo della tutela e della promozione dei diritti dei
minori nell’ambito delle relazioni internazionali.
Il programma del corso è consultabile qui