Newsletter n. 6 del 30 ottobre 2014 1) Si è svolto il 28 ottobre scorso l’incontro tra il Ministero della Salute e le associazioni dei danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie presso l’auditorium della sede del Ministero. L’Avv. Anton Giulio Lana ha partecipato, nella giornata del 28 ottobre u.s., all’incontro tenutosi presso l’auditorium della sede del Ministero in cui, in rappresentanza del Dicastero, erano presenti il Sottosegretario Vito De Filippo , il Dirigente della vigilanza sugli enti e della sicurezza della cure, Dott. Giuseppe Viggiano, la Dirigente generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure, Dott.ssa Tiziana Filippini e il Dott. Vito Cardone della Direzione generale della programmazione sanitaria. L’incontro ha avuto lo scopo di illustrare e valutare gli effetti e la portata della legge c.d. ‘salva esclusi’. Ricordiamo che l’art. 27 bis del decreto legge 90/2014 poi convertito nella legge 114 dell'8 agosto scorso - prevede che entro il 31 dicembre 2017 “nei limiti della disponibilità annuale di bilancio” a tutti i pazienti danneggiati da trasfusioni o emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie è riconosciuta, a titolo di ‘equa riparazione’, una somma di denaro, in un’unica soluzione, determinata nella misura di € 100.000 per i danneggiati da Newsletter n. 6 del 30 ottobre 2014 trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di € 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Tale indennizzo comporta la rinuncia, da parte dei beneficiari, intraprese, ivi alle azioni comprese risarcitorie le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. Ciò al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva. Il Sottosegretario De Filippo ed il Dott. Viggiano hanno illustrato il contenuto della norma ed annunciato che il Ministero si sta organizzando per provvedere ad effettuare il pagamento della ‘equa riparazione’ ai soggetti che accetteranno le somme stabilite nella richiamata legge. Le persone interessate ad assumere informazioni su detta ‘equa riparazione’ sono invitate a prendere contatti con lo Studio. Newsletter n. 6 del 30 ottobre 2014 2) Il Tribunale di Brindisi riconosce un indennizzo aggiuntivo ai danneggiati che, a seguito di trasfusione, abbiano contratto più di una malattia. La legge n. 210/92, all’art. 2 comma 7, riconosce un indennizzo aggiuntivo, pari al massimo al 50% dell’indennizzo base, ai “danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidamente distinto”. Può infatti accadere che, un soggetto affetto da una delle patologie previste dalla suddetta legge, accerti di essere affetto anche da un’ulteriore e distinta patologia tra quelle elencate nella medesima legge. Il concetto di “doppia patologia” è stato oggetto di varie e diversificate interpretazioni. Nello specifico, la giurisprudenza costante ha difficilmente riconosciuto “doppie patologie” in quanto, tendenzialmente, all’unica patologia riconosciuta - HBV, HCV, HIV- se ne associano altre causalmente collegabili alla terapia trasfusionale praticata. Tale impostazione è quella condivisa dal Ministero della Salute. Tuttavia, nel corso del tempo, si sono fatte strada altre tesi, tra le quali è opportuno richiamare quella secondo la quale la patologia si considera doppia ogni qual volta la stessa colpisca in modo irreversibile un organo diverso dal fegato. Newsletter n. 6 del 30 ottobre 2014 Accoglie tale ultima impostazione il Tribunale di Brindisi, che con la sentenza n. 1438/2014 ha qualificato come “doppia patologia” la crioglobulinemia sostenendo che questa e l’epatite sono “due patologie assolutamente distinte e autonome tra loro”, che colpiscono “organi diversi ed hanno un’evoluzione separata ed indipendente”, che ha finito per riconoscere al ricorrente, inizialmente affetto da epatite C, l’indennizzo aggiuntivo richiesto. Stando alla consulenza tecnica d’ufficio relativa al giudizio in questione, “il virus dell’epatite C, tramite le due malattie generate, l’epatite e la crioglobulinemia, può provocare danni biologici in organi o apparati diversi, tanto che gli stessi possono essere percentualizzati separatamente”. Proprio sulla scorta di tale parere medico, il Tribunale finisce per considerare epatite C e crioglobulinemia “due patologie assolutamente distinte ed autonome tra loro“, che colpiscono “organi diversi ed hanno un’evoluzione separata ed indipendente”, inoltre “non vi è dubbio che entrambe siano riconducibili alla trasfusione di sangue, mentre il fatto che l’epatite C derivi direttamente dalla trasfusione, nel senso che il virus dell’epatite C si è prima localizzato nel fegato ed ha poi colpito altri organi, non è sufficiente per concludere che la seconda patologia costituisca un aggravamento della prima; diversamente opinando, non si comprende quando potrebbe parlarsi di doppia patologia e non di aggravamento”. Newsletter n. 6 del 30 ottobre 2014 3) Danni da emotrasfusione: la prescrizione decorre da domanda di indennizzo (sentenza della Corte d’Appello Milano, sez. I civile, 20 settembre 2014, n. 3447). Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, vantato da chi lamenta di aver contratto una malattia da emotrasfusione, decorre, non già dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Tale momento può ben farsi decorrere dal momento in cui viene presentata domanda di indennizzo. Con la sentenza 20 settembre 2014, n. 3347 la I sezione della Corte di Appello di Milano confermato l’orientamento, affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 576/2008, secondo il quale il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, ai sensi degli art. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì dal momento in cui viene Newsletter n. 6 del 30 ottobre 2014 percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Peraltro, le Sezioni Unite hanno statuito che il termine di prescrizione possa farsi decorrere dal momento della proposizione della domanda di indennizzo, in quanto appare plausibile che, a partire da quel momento il danneggiato abbia avuto piena percezione della lesione subita, nonché delle possibili conseguenze dannose. La Corte di Appello di Milano ha applicato i superiori principi al caso, oggetto della sentenza. In particolare, l’interessata aveva proposto domanda di indennizzo nel 2003, ma nel giudizio era stata eccepita la prescrizione da parte del Ministero della Salute e della Gestione liquidazione, parti convenute, in quanto ella aveva avuto il primo riscontro di positività al virus HCV già nel 1992. Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda ed accolto l’eccezione di intercorsa prescrizione. La Corte di Appello di Milano, invece, ha ritenuto che tale primo riscontro della malattia nel 1992 non prova che la stessa fosse in grado a quell’epoca di ipotizzare, Newsletter n. 6 del 30 ottobre 2014 usando l’ordinaria diligenza, la derivazione causale della malattia, anche perché i dati relativi alla salute dei donatori erano rimasti sconosciuti. Partendo da siffatte premesse, i Giudici di secondo grado hanno respinto l’eccezione di prescrizione e rimesso la causa con istruttoria con separata ordinanza. 4) Giudicata incostituzionale la norma che recepisce la sentenza dell’Aja sull’immunità della Germania: lede i diritti inviolabili dell’uomo e il diritto di difesa. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 238 del 22 ottobre 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della L. 5/2013 (ossia l’ordine di esecuzione con cui l’Italia recepisce nel proprio ordinamento la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004), nonché dell’art. 1 della L. 848/1957 (di esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite), limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui, sulla questione relativa alla immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile di un altro Stato, obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, la quale confermava l’esclusione della giurisdizione del giudice italiano a Newsletter n. 6 del 30 ottobre 2014 conoscere delle richieste di risarcimento dei danni delle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità. La questione era nata da tre distinti giudizi, tutti e tre volti a chiedere alla Repubblica Federale di Germania il risarcimento dei danni subiti in forza delle deportazioni, dei lavori forzati e dei trattamenti inumani cui erano stati sottoposti tre cittadini italiani, tutti crimini commessi dal Terzo Reich in Italia nel corso della seconda guerra mondiale. I giudici costituzionali hanno statuito che il diritto alla difesa di cui all’art. 24 Cost., essendo un diritto fondamentale indefettibile e inviolabile alla stregua di quanto previsto dalla nostra Carta all’art. 2, non può subire una limitazione tale da privare di fatto il singolo individuo della possibilità di una sua tutela effettiva davanti un giudice. Per tali motivi la Corte ritiene che le norme di legge per cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, nella misura in cui permettono l’operatività nel nostro ordinamento del principio dell’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati anche per atti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona, sono in contrasto con i Newsletter n. 6 del 30 ottobre 2014 principi fondamentali cardine del nostro ordinamento e quindi non vi possono spiegare alcun effetto. Tale storica sentenza riapre il dibattito internazionale sulla norma consuetudinaria che impone oggi agli Stati di riconoscere l’immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri, anche in procedimenti per crimini costituenti evidenti abusi delle leggi internazionali sui diritti umani. Si afferma sempre più un limite invalicabile, quello della tutela dei diritti fondamentali sanciti da un ordinamento democratico. Una strada già intrapresa con la famosa sentenza Ferrini della Corte di Cassazione (Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 5044 dell’11 marzo 2004), e oggi autorevolmente riproposta, seppur in termini diversi, dal giudice costituzionale. Si tratta insomma di un’importante sentenza, che, se da un lato mette al centro la tematica dei diritti umani, dall’altro non manca di sollevare gravi dubbi. 5) Diritto europeo della non discriminazione e formazione dei professionisti del diritto: arriva il programma HELP Il 10 e l’11 novembre p.v., presso l’Aula Baratto dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, si terrà una conferenza sul dritto europeo della non discriminazione. L’Avv. Anton Giulio Lana, quale esperto in materia di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dinanzi alle Corti sovranazionali, interverrà in una tavola Newsletter n. 6 del 30 ottobre 2014 rotonda sul divieto di discriminazione sancito dall’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Questa conferenza, alla cui organizzazione ha collaborato attivamente l’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFTDU), si inserisce nell’ambito del progetto HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) del Consiglio d’Europa per la formazione di magistrati ed avvocati in materia di diritti umani. Il programma della conferenza è consultabile qui 6) Protezione e promozione dei diritti dei minorenni nelle relazioni internazionali e europee Il prossimo 17 novembre, l’Avv. Anton Giulio Lana, in qualità di Segretario Generale dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFTDU), parteciperà come relatore al VIII Corso seminariale “Protezione e promozione dei diritti dei minorenni nelle relazioni internazionali e europee”, che si terrà presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre. Il seminario, patrocinato dal Comitato Italiano per l’UNICEF e dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, avrà ad oggetto il ruolo della tutela e della promozione dei diritti dei minori nell’ambito delle relazioni internazionali. Il programma del corso è consultabile qui
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