Assunzioni agevolate: il punto della situazione

Assunzioni agevolate: il punto
della situazione
Milano 28 gennaio 2014
Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili
Relatore Giovanni Francesco Cassano
Tipologia
•
•
•
•
Agevolazioni di tipo contributivo
Agevolazioni di tipo economico
Agevolazioni di tipo fiscale
Agevolazioni di tipo normativo
La riforma Fornero
Il comma 12, lettera a) e lettera b) dell’art. 4 afferma che gli incentivi non
spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo scaturente
dalla legge o dalla contrattazione collettiva:
i benefici non sono riconosciuti anche nel caso in cui, per il lavoratore
avente diritto, venga utilizzata la tipologia della somministrazione o sia
assunto in violazione di un diritto di precedenza legale o di natura
contrattuale
Sull’argomento ha fatto chiarezza la circolare Inps n. 137
del 12 dicembre 2012 evidenziando, nell’ambito delle previsioni legali
alcune ipotesi quali per esempio il diritto di precedenza di soggetti affetti
da patologie oncologiche( art 12-bis del D.Lgs. n. 61/2000)
Diritto di precedenza art 4 comma 12
lettere da a) d)
• Lettera c :Attivo in presenza di sospensioni o ristrutturazioni ma,
compresso, se l’assunzione è riferita ad una professionalità diversa o
assente in azienda o presso unità produttive diverse
• Compresso in caso di cig ordinaria
Diritto di precedenza art 4 comma 12
lettera d)
gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati
licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che al
momento del licenziamento, presenti assetti proprietari coincidenti con
quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in
rapporto di collegamento o controllo
Collegamento e Controllo art. 2359 c.c.
• Controllo:
1) Le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria
2) Le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare
un’influenza dominante nell’assemblea
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di
particolari vincoli contrattuali con essa.
• Collegamento:
1) L’influenza si presume allorquando nell’assemblea ordinaria può essere
esercitato almeno un quinto dei voti o un decimo se la società ha azioni quotate in
mercati regolamentati.
Principio della computabilità degli
incentivi comma 13
Il comma 13 stabilisce, ai fini del godimento degli
incentivi, una sorta di equiparazione tra quelli goduti
attraverso una utilizzazione diretta e quelli goduti,
per lo stesso lavoratore, indirettamente attraverso
un contratto di somministrazione: da cio` ne consegue
che la durata complessiva non puo` essere altro che la
risultante della sommatoria. Ovviamente, il riferimento
e` lo stesso datore di lavoro e non il lavoratore
Sanzioni
Il comma 14 punisce l’invio tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie relative ad assunzioni, modifiche e somministrazioni che
danno luogo a ‘‘godimento’’ di incentivi, stabilendo la perdita di quella
parte dell’agevolazione relativa al periodo compreso tra la decorrenza del
rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Assunzioni di giovani di età compresa tra i
18 ed i 29 anni
• L’ art 1 del D.L. 76/2013 modificato dalla legge di conversione 99/2013 ha
introdotto una agevolazione per una categoria precisa di lavoratori
individuati dalla età anagrafica
• Questo provvedimento, nelle intenzioni del legislatore, ha natura
puramente sperimentale e, quindi, non strutturale, fatte salve future
valutazioni.
Assunzioni effettuate dal 7 agosto
2013 ed entro il 30 giugno 2015
Requisiti
Tutti i datori di lavoro
ad eccezione del
lavoro domestico
Assunzioni a tempo
indeterminato, anche
part time
Giovani di età compresa tra i 18
ed i 29 , quindi sino al 364
giorno prima del 30 anno
siano privi di un
impiego regolarmente
retribuito
da almeno sei mesi
Trasformazione di
rapporto a tempo
determinato entro i sei
mesi dalla assunzione
Requisiti
Questo requisito deve essere interpretato alla luce del D.M. 20 marzo
2013 (G.U. del 2 luglio 2013); in tal senso, esso, si considera posseduto
anche in presenza di un rapporto di lavoro dipendente con un contratto a
termine non superiore a sei mesi o se, per lo stesso periodo, ha prestato
attività di lavoro autonomo o parasubordinato per un reddito non
superiore a 4.800 euro, o 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e
continuative e le altre prestazioni ex art. 50, comma 1, lettera c-bis, del
D.P.R. n. 917/1986
Requisiti 2
-Siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale
Le assunzioni dovranno comportare un incremento occupazionale
netto che viene calcolato secondo un sistema di valutazione che si chiama
ULA - unità` lavorative annue - cui fa riferimento il Regolamento Ce n.
800/2008) il quale prende in considerazione il numero dei lavoratori
rilevato ogni mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati
nei dodici mesi precedenti l’assunzione.
L’incremento occupazionale va verificato al netto delle diminuzioni verificatesi in società`
controllate o collegate ex 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo
stesso soggetto
U.L.A.
U.L.A= unità- lavorative-anno dato dal numero medio mensile di dipendenti
occupati presso l’unità aziendale.
Nel calcolo sono compresi i soci che partecipano all’attività e l’imprenditore
individuale mentre sono esclusi gli apprendisti ed i soci che percepiscono
un emolumento come amministratore
decrementi ininfluenti sull’agevolazione:
1) dimissioni del lavoratore, diverse dalle dimissioni per giusta causa;
2) invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
3)) pensionamento per raggiunti limiti di età;
4) riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
5) licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
Va, peraltro, ricordato che, ai sensi dell’art. 40, paragrafo 4, del
regolamento CE n. 800/2008 non si ha decadenza dal beneficio
nei casi sopra indicati
Misura dell’incentivo
1/3 della retribuzione imponibile sino ad un massimo di 650 euro mensili per:
- 18 mesi assunzione a tempo indeterminato
- In caso di trasformazioni da tempo determinato ad indeterminato i mesi
diventano 12
Per godere della agevolazione, in caso i trasformazione il datore
di lavoro entro 30 giorni deve procedere alla assunzione di un
altro lavoratore
Gli incentivi per i
disabili non hanno
tetto
In caso di assunzione di apprendista l’agevolazione
non potrà superare la misura della contribuzione
11,61% anche se cumulata con altre agevolazioni
Misura dell’incentivo
Per le assunzioni o trasformazioni in corso di mese occorre
riproporzionare l’incentivo in trentesimi
De minimis
18 dicembre 2013 sia stato
approvato il Regolamento CE n.
1407/2013(collegate e controllate)
Non risulta necessaria, per questa tipologia di
agevolazione, la presentazione di autocertificazione
sul de minimis
Cumulabilità con altre misure
• Lo sgravio di cui all’art. 1 del D.L. n. 76/2013 è
cumulabile in presenza di assunzione di
apprendista nel limite della contribuzione
prevista per tale rapporto: es. 11,61%
Lo sgravio di cui all’art. 1 del D.L. n. 76/2013 è cumulabile in
presenza di assunzione di lavoratore ai sensi dell’ art. 25,
comma 9, della legge n. 223/1991 nel limite della contribuzione
agevolata prevista per tale rapporto
Ulteriori condizioni per usufruire della
agevolazione
a)
il datore di lavoro non deve rientrare tra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti
individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione
Europea (art. 1, par. 6, regolamento CE n. 800/2008 e art. 46 della legge
n. 234/2012);
b) il datore di lavoro non deve essere un’impresa in difficoltà, come
definita dall’art. 1, par. 7, del Regolamento CE n. 800/2008 alla data della
richiesta
c) Corretta applicazione dei dettati dei c.c.n.l. quanto a trattamenti
economici e normativi e la regolarità contributiva.
Apprendistato
Misura della contribuzione
•
Aziende fino a nove addetti per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 2012 al 31
dicembre 2016 5,84%+1,61% per tre anni
• Aziende fino a nove addetti per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2011:
a) 1° anno 5,84%+3,11%(1,50%+1,61%)
b) 2° anno 5,84%+4,61%(3%+1,61%)
c) 3° anno 5,84%+ 11,61%(10%+1,61)
• Aziende con più di nove addetti 5,84%+11,61%(10%1,61%)
• Aziende con lavoratori assunti ai sensi dell’art 7 comma 4 D.LGS 167/11 iscritti
alle liste di mobilità 5,84%+10%(per tutta la durata del periodo, senza proroga
alla conferma del rapporto)
Apprendistato
Determinazione elementi dimensionali
soggetti inclusi
-
Dirigenti
Assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Assunti con contratto a tempo determinato
Lavoranti a domicilio
lavoratori a tempo parziale in proporzione all’orario effettivamente
lavoratori a tempo determinato
Lavoratori intermittenti in proporzione all’orario effettivamente svolto
Lavoratori assenti se non computati i sostituti
Apprendistato
• lo sgravio, in caso di trasformazione del rapporto, è mantenuto per i
successivi 12 mesi, ad eccezione degli apprendisti assunti dalla mobilità.
In questo caso lo sgravio dura solo per il periodo di apprendistato.
Apprendistato: incentivi
Incentivi di natura retributiva, da valutare in base alla
contrattazione collettiva: due livelli retributivi inferiori a quello
definitivo, oppure una percentuale sulla retribuzione del livello
di riferimento
Incentivi da natura normativa:
1) Esclusione dal computo per il collocamento obbligatorio
2)Esclusione dal computo dimensionale per l’art. 18
Assunzione di apprendista disabile: deroghe all’età ed
alla durata: art 11 legge 68/99
Esistono incentivi di natura fiscale riferiti alla
esenzione dalla base di calcolo dell’irap
Obblighi dichiarativi
• Trasmissione della dichiarazione di fruizione di agevolazioni nell’ambito
della regola del «de minimis». Occorre considerare il periodo con
decorrenza dalla data di assunzione, anno di riferimento, e due anni
precedenti(periodo mobile)
Disoccupati o sospesi da 24 mesi
Intervento dell’art 4
comma 14 legge
92/2012
Limitazione: escluse dalla
agevolazione le aziende che
hanno licenziato per
giustificato motivo oggettivo
-Agevolazione per aziende che hanno
licenziato per:
- giusta causa
-- inidoneità fisica
-- durante il periodo di prova
Disoccupati o sospesi da 24 mesi
• L’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 prevede un abbattimento
contributivo per trentasei mesi nel caso in cui i datori di lavoro assumano
a tempo indeterminato disoccupati da almeno ventiquattro mesi o
lavoratori sospesi e beneficiari di trattamento integrativo straordinario
da un uguale periodo
• L’azienda non deve aver ridotto il personale per g.m.o. (circ. 137/2012
comma 2.2)
Status di disoccupazione
• Non risulta violato lo status in presenza dei seguenti limiti:
1) Euro 8000 lordi derivante da reddito di lavoro dipendente o assimilato
2) Euro 4800 lordi derivante da reddito di lavoro autonomo
3) Rapporti di lavoro a termine non superiore ai 6 mesi
Misura dell’incentivo
• 50 % della contribuzione centro nord
• 100 % della contribuzione nelle regioni del sud
• 100% della contribuzione per le imprese artigiane ovunque ubicate.
condizioni
Dichiarazione di
disponibilità
Cumulabile con altri
incentivi(es. disabili)
l’attestazione di permanenza del
soggetto nello stato di disoccupazione.
Trasformazione da rapporto a tempo
determinato in indeterminato
Lavoratori in cigs da almeno 3 mesi
dipendenti di aziende in cigs da almeno 6
mesi
• La disposizione, contenuta nell’art. 4, comma 3,della legge n. 236/1993
• Si deve trattare di un’assunzione a tempo pieno ed indeterminato (o,
anche, di ammissione di soci lavoratori) di soggetti in Cigs da almeno
tre mesi, mentre l’impresa di provenienza lo deve essere da almeno sei
mesi
• Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore
e` del tutto uguale a quella prevista, in via ordinaria, per gli apprendisti,
ossia il 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
Lavoratori in cigs da almeno 3 mesi
dipendenti di aziende in cigs da almeno 6
mesi
• Agevolazione contributiva: Per un periodo di dodici mesi la quota di
contribuzione a carico del datore è del tutto uguale a quella prevista, in via
ordinaria, per gli apprendisti, ossia il 10% della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali
• Agevolazione economica: l’assunzione di lavoratore che si trovi nelle
condizioni appena citate comporta a favore dell’impresa una dote pari al
50% dell’indennità di mobilità per un periodo non superiore a nove mesi
per chi ha meno di 50 anni
• L’incentivo sale a 21 mesi nelle aree del Mezzogiorno individuate ex D.P.R.
n. 218/1978 ed in quelle ad alto tasso di disoccupazione:
se il lavoratore ha più di 50 anni l’incentivo per tali zone è elevato fino a 33
mesi.
Lavoratori in mobilità assunti a tempo
indeterminato
• Agevolazione contributiva: un abbattimento della quota contributiva a
carico del datore di lavoro per diciotto mesi: essa è pari a quella prevista,
in via ordinaria, per gli apprendisti, ossia il 10% sul reddito imponibile ai
fini previdenziali. Totale 19,19%
• Agevolazione economica: se il lavoratore riceve l’indennità di mobilità
allora il datore di lavoro può , attraverso il sistema del conguaglio
contributivo, ottenere il 50% dell’indennità di tale mobilità per un
massimo di dodici mesi o periodo maggiore correlato all’età ed alla
ubicazione geografica di residenza
Lavoratori iscrivibili
• Lavoratori licenziati al termine della procedura collettiva ai sensi dell’
art.24 legge 223/91
• Lavoratori licenziati al termine della cigs da imprese che non sono in
grado di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali ai sensi dell’art.
4 legge 223/91
• Lavoratori provenienti da cigs con anzianità aziendale di almeno 36 di cui
24 di effettiva attività
• Lavoratori licenziati per gmo(non aziende < 15 dipendenti)
• Lavoratori frontalieri con trattamento speciale di disoccupazione ai sensi
della legge 247/97
Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo
determinato non superiore a 12 mesi art. 8 comma, 2
legge 223/91
• Incentivo di natura contributiva: la quota di contribuzione a carico del
datore sulla retribuzione imponibile è pari al 10%. Se nel corso del
rapporto lo stesso è trasformato a tempo indeterminato il beneficio
contributivo spetta per ulteriori dodici mesi.
• Incentivo di natura economica: se il contratto stesso viene trasformato a
tempo indeterminato, oltre all’agevolazione contributiva per dodici mesi
sopra riportata, spetta, se goduta dal lavoratore, un’indennità, sotto forma
di conguaglio, pari al 50% per un massimo di dodici mesi, elevabile a
ventiquattro o trentasei mesi (a seconda dell’età e dell’ubicazione
geografica), in maniera del tutto analoga a come previsto per l’assunzione
a tempo indeterminato dall’art. 8, comma 4.
• Incentivi di natura normativa: non applicazione del D. Lgs. n. 368/2001 per
la causale e per la cumulabilità dei periodi (36 mesi)
• L’agevolazione non opera per l’inail.
Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo
determinato non superiore a 12 mesi art. 8 comma, 2
legge 223/91
• Incentivo di natura contributiva: la quota di contribuzione a carico del
datore sulla retribuzione imponibile è pari al 10%. Se nel corso del
rapporto lo stesso è trasformato a tempo indeterminato il beneficio
contributivo spetta per ulteriori dodici mesi.
• Incentivo di natura normativa: 1) non applicazione della legge 368/2001
causalone
Agevolazioni per le assunzioni
di lavoratori in ASpi
• Destinatari: tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci di
cooperative ed il personale artistico
• Sono esclusi: i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, gli operai
agricoli, ed i lavoratori extracomunitari stagionali
Agevolazioni per le assunzioni
di lavoratori in ASpi 1
1)
2)
3)
Requisiti: stato di disoccupazione involontario
un biennio di assicurazione
52 settimane di contribuzione
Misura della agevolazione
50% della indennità mensile residua che sarebbe
stata corrisposta al lavoratore
Limiti all’agevolazione
• Il comma 12, alle lettere a) e b), afferma che gli incentivi non spettano se
l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo scaturente dalla legge o
dalla contrattazione collettiva: i benefici non sono riconosciuti anche nel
caso in cui, per il lavoratore avente diritto, venga utilizzata la tipologia
della somministrazione o sia assunto in violazione di un diritto di
precedenza legale o di natura contrattuale.
Assunzioni lavoratori over 50 disoccupati
da oltre 12 mesi
• Circolare inps n. 111 del 24 luglio 2013
• Circolare Ministero del Lavoro n. 34 del 25 luglio
2013
Assunzioni lavoratori over 50 disoccupati
da oltre 12 mesi
• Art. 4 comma 8 legge 92/2012
• Relativo ad assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2013
• Per rapporti a tempo indeterminato o determinato e per le trasformazioni
da determinato ad indeterminato.
• Per rapporti sia a tempo pieno sia a tempo parziale
• Lo sgravio è pari al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro
per :
1) 18 mesi se a tempo indeterminato
2) 12 mesi se a tempo determinato
3) 18 mesi se la trasformazione avviene entro la scadenza del beneficio
4) resta di 12 mesi in caso di proroga del tempo determinato
• Risulta prevista analoga riduzione per i premi inail(circ. 34 Ministero del
Lavoro)
Assunzione di donne
• Art 4 comma 11 legge n. 92/12
• Assunzione di donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente
retribuito da almeno 6 mesi in settori e professioni caratterizzati da una
significativa differenza di genere(tasso di disparità superiore al 25%)( art. 2
punto 18, lettera e) del Regolamento CE n. 800/2008
• Per gli anni 2013 e 2014 i settori sono stati individuati con i decreti 2
settembre 2013 del Ministero del Lavoro
• Misura dello sgravio: 50% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro,
con durata come per gli over 50
• Risulta prevista analoga riduzione per i premi inail.
Assunzione di donne
• Assunzione di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente
retribuito da almeno di 24 mesi ovunque residenti
• Misura dell’incentivo pari al 50% della contribuzione a carico azienda con
durata analoga agli over 50
Assunzioni dei lavoratori licenziati nei 12
mesi precedenti(piccola mobilità)
• Ex previsione degli artt. 8 e 25 della Legge 223/91(iscrittti alla piccola
mobilità da aziende con meno di 15 dipendenti)
• Assunzioni a tempo indeterminato pieno o part time;
• Assunzioni a tempo determinato pieno o part time;
• durata: 12 mesi nel primo caso e 6 nel secondo. Riproporzionamento in
caso di part time
• Misura: 190 euro mensili
• Requisiti azienda: 1) de minimis mediante autocertificazione; 2)
l’assunzione non deve avvenire per attuazione di obbligo scaturente dalla
legge o dalla contrattazione
• Modalità: istanza presentata all’inps. Precedenza in ordine cronologico di
arrivo. Fondi annuali ad esaurimento
Assunzione di lavoratori disabili
• Art. 13 legge n. 68/1999
• Incentivi di natura economica: decisi dalle singole regioni e provincie, esempio
Milano anno 2012:
1) 60 % del costo salariale annuo sostenuto (l’incentivo riconosciuto è fino ad un
massimo di 12.000 euro) per l’assunzione di ogni lavoratore disabile che
presenti una delle seguenti condizioni:
– riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 % in caso di patologia
di tipo fisico o sensoriale
– riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 46 % in caso di
patologia psichica o intellettiva
– minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle
annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, e successive modificazioni
Assunzione di lavoratori disabili
• lavoratore assunto a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 12-bis, comma
5, lett. b); (La provincia di Milano non ha allo stato attuale stipulato
convenzioni ai sensi dell’art. 12-bis, comma 5, lett. b);
2) 25 % del costo salariale annuo sostenuto (l’incentivo riconosciuto è fino
ad un massimo di 5.000 euro) per ogni lavoratore disabile che presenta
una delle seguenti condizioni
– riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 % e il 79 %
– minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle
annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni
Assunzione di lavoratori disabili
Incentivi di natura normativa:
1) Art. 12 legge 68/99 riformato dall’art 1 comma 37 della legge n.
247/2007 consente di stipulare convenzioni sino ad un massimo del 30%
della quota d’obbligo massimo 12 mesi
2) L’art. 12 bis della legge 68/99 per la stipula di convenzioni con
cooperative per l’assunzione da parte loro. Valide per il 10% della quota
d’obbligo minimo 3 anni di durata
3) Assunzione di disabili con contratto di apprendistato, in deroga ai limiti
di età e di durata (3 o 5 anni)
Assunzione per sostituzione maternità
• Art. 10 comma 2 legge n. 53/2000 inserito nell’art. 4 del d.lgs n. 151/2001
• Destinatari: aziende con meno di 20 dipendenti per sostituzione di
lavoratrice/tore in congedo di maternità sino al 1° anno di vita del
bambino
• Rapporto a tempo determinato
• La regola vale anche per l’assunzione in sostituzione di lavoratore
autonomo(esercente attività artigiana, commerciale, coltivatrice diretta)
• Misura dell’incentivo: 50% dei contributi e dei premi inail dovuti dal
datore di lavoro per massimo 12 mesi.
• Non spetta se la maternità muta in ferie(interpello 36 del 2008 del
Ministero del lavoro
Assunzioni presso le cooperative sociali
• Art.51 della legge 448/98 ed art 4 commi 3 e 3 bis della legge n. 381/81
sostituito dall’art. 1 comma 2 della legge n. 193/2000
• Requisiti:
1) La cooperativa deve essere iscritta al registro prefettizio nella sezione
2) Attività di gestione di servizi socio sanitari e/o attività di insegnamento
lavorativo per il reinserimento di persone svantaggiate
•
Incentivo: esenzione contributiva IVS
•
Soggetti: invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali
psichiatrici, tossicodipendenti, alcolisti, i minori in età lavorativa con
gravi difficoltà in ambito familiare, detenuti o internati ammessi al lavoro
esterno.
Assunzioni in aree svantaggiate
• Art. 2 legge n. 106/2011 come da previsto dagli artt. 87 e 88 del trattato
CE
• Il testo originario e` stato oggetto di parziale modifica con l’art. 59 del D.L.
n. 5/2012 (c.d. ‘‘decreto semplificazioni’’) e da, ultimo, dal D.L. n. 76/2013,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 99/ 2013. Ora, per effetto
della previsione contenuta nell’art. 2, comma 9, il termine per la fruizione
dell’incentivo e` spostato al 15 maggio 2015.
• REGIONI: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA, MOLISE,
SARDEGNA E SICILIA
• Soggetti svantaggiati: soggetti privi d’impiego regolarmente retribuito da
almeno 6 mesi o, in alternativa, privi di diploma di scuola media superiore
o professionale o che abbiano superato i 50 anni di età, o che vivano soli o
con una o più persone a carico, od occupati in professionalità o settori con
elevato tasso di disparità uomo-donna
Assunzioni in aree svantaggiate
• Persone molto svantaggiate: soggetti privi di occupazione da almeno 24
mesi
Natura dell’agevolazione: fiscale
Misura dell’agevolazione: credito d’imposta pari al
50% del costo salariale per 12 mesi o per 24 mesi per
i soggetti molto svantaggiati
Giovani genitori
• Età non superiore a 35 anni
• Genitore di figli minori
• Ex titolare di uno dei seguenti rapporti:
1) intermittente
2) ripartito
3) inserimento
4) somministrato
5) co.co.co/pro
6) accessorio
• Iscrizione in banca dati inps
• Assunzione a tempo ind. o trasformazione di tempo det. 5.000,00 euro
• Ad esaurimento fondi(monitorare il sito inps)
Legge di stabilità 27 dicembre 2013 n. 147
• Comma 135: dal 1° gennaio 2014 in caso di trasformazione di contratto a
tempo indeterminato l’azienda recupera tutta la contribuzione aggiuntiva
(1,41%) e non solo gli ultimi 6 mesi come in precedenza
Assunzione di detenuti
•
•
•
•
Art. 4 comma 3 bis legge 381/91 e art. 1 comma 2 legge 193/2000
Per attività svolte all’interno delle carceri
Incentivi di natura contributiva, stabiliti da decreto interministeriale
Incentivi di natura fiscale: credito d’imposta di euro 516,46 mensile
rapportabile alle giornate effettive ed alle ore settimanali
• Il credito è attribuibile anche per attività di formazione diretta ai detenuti
• Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile
irpef e dell’irap e non assume rilievo ai fini della deducibilità degli interessi
passivi e delle spese generali ex art. 63 e 75 del D.P.R. n. 917/86
Assunzione di dirigenti privi di occupazione
• - Art. 20 della legge 266/1997
• - Destinatari: imprese o loro consorzi con organici
inferiori alle 250 unità
• - Misura: 50% della contribuzione
complessiva(dipendente + azienda)
• - Durata: 12 mesi
Tirocini
Fonti:
1) Legge 196/1997
2) D.M. n. 142/1998
3) Art. 11 D.L. n. 138/2011
4) Art. 1, commi 34-36 legge n. 92/2012
5) Accordo Stato-Regioni 24 gennaio 2013
6) Art. 2 D.L. n. 76 del 28 giugno 2013
Tirocini
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Curriculari(in corso di studi)
Non curriculari( post studi max 12 mesi cessazione)( durata max 6 mesi)
Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro( durata max 12 mesi)
Tirocini per disabili( max 12 mesi) e persone svantaggiate(max 24 mesi)
Tirocini di integrazione, per cittadini non comunitari, immigrati regolari
La legge 92/2012 ha introdotto l’obbligo per i tirocini diversi dai curriculari di una
retribuzione minima fissata in 300,00 euro mensili. Retribuzione da rivalutare a
cura delle regioni. La Lombardia non ha emesso alcuna decisione, quindi valgono
le regole nazionali
Esempi: Piemonte e Abruzzo 600,00 euro, Toscana 500,00 euro, Emilia Romagna
450,00 euro, Liguria 400,00 euro, Marche 350,00 euro , 300,00 per Basilicata,
Calabria e Sicilia. Le altre regioni non hanno deliberato.
Sono da aggiungere i contributi regionali in caso di assunzione del tirocinante. Tali
contributi, a fondo perduto, possono raggiungere importi interessanti. La materia
è regolamentata dalle regioni
Sanzioni, da 1000 a 6000 euro in caso di corresponsione di indennità non congrua
Tirocini
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Limiti numerici:
Un tirocinante in azienda <5 dipendenti
Due tirocinanti in aziende da 6 a 19 dipendenti
10% manodopera in aziende > 20 dipendenti
Limiti oggettivi:
Non più di un rapporto con lo stesso soggetto
Non ammessi stage per mansioni a bassa specializzazione
Non ammessi stage per sostituzione di lavoratori con diritto di
conservazione del posto di lavoro
Non ammessi stage in aziende che hanno licenziato nei 12 mesi
precedenti o che hanno in corso cig o sospensioni nella stessa unità
produttiva o per mansioni analoghe
L’indennità non è obbligatoria in caso di stage con soggetti percettori di
ammortizzatori sociali
Richiamo al lavoro accessorio
Rivisitazioni normative sulla legge 276/2003 hanno ridotto i requisiti al
rispetto di un limite economico:
1) 5000,00 euro lordi annui complessivi tra tutti i committenti
2) 2.000,00 euro lordi annui per singolo committente se impresa
commerciali o professionista