Pubblicazione nr. 6-14

A E S S E I N F O R MA
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Giugno 20141 4
a n n oVII
VII
anno
AESSE INFORMA
Incentivi alle imprese, oltre 23mila domande per i 307 milioni del bando Isi
Notizie di rilievo:
• Incentivi alle imprese,
oltre 23mila domande
per i 307 milioni del bando Isi;
• L’aggiornamento dei
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
• Lavoratori, preposti e
dirigenti: le novità nella
formazione;
• La direzione centrale dei
VVF sugli impianti termici
a gas;
• Interpello: è sanzionabile
la mancata vidimazione
del registro infortuni?;
• Responsabilità del datore
e ritmi di lavoro del lavoratore;
• L’articolo 2087 del codice
civile e gli obblighi del
datore di lavoro.
Ieri pomeriggio si è svolta la
seconda fase della procedura
telematica per l’assegnazione dei
finanziamenti a fondo perduto
dell'Inail a sostegno di interventi
che migliorano le condizioni di
salute e sicurezza sul lavoro.
En t ro i l 4 g i ug no la
pubblicazione degli elenchi con
l’indicazione dei progetti ammessi
al contributo.
Sono più di 23mila le aziende che
tra le ore 16 e le 16,30 di ieri
hanno partecipato alla seconda
fase della procedura telematica
per l’assegnazione degli oltre 307
milioni di euro a fondo perduto
messi a disposizione dall’Inail con
il bando Isi 2013 per la
realizzazione di interventi di
prevenzione, l’adozione di modelli
organizzativi orientati alla
sicurezza e la sostituzione o
l’adeguamento delle attrezzature
di lavoro.
I fondi distribuiti fino a
esaurimento dei budget regionali.
Nei 30 minuti di apertura dello
sportello virtuale circa l’80% delle
29mila aziende che avevano
inserito i propri progetti online nel
corso della prima fase – che si è
svolta nel periodo compreso tra il
21 gennaio e l’8 aprile – si sono
collegate di nuovo al portale
dell’Istituto per inviare il codice
identificativo attribuito alla loro
domanda.
Anche quest’anno, infatti, i fondi
stanziati dal bando Isi, che in
questa difficile congiuntura
economica si conferma un
importante strumento di sostegno
economico alle imprese, saranno
assegnati rispettando la priorità
cronologica di arrivo del codice, fino
all’e sa urime nt o d e l b ud ge t
assegnato a ogni regione, che tiene
conto del numero complessivo dei
lavoratori e dell’indice di gravità
degli infortuni rilevato sul territorio.
Un mese di tempo per
trasmettere tutta la
documentazione.
Gli elenchi cronologici comprensivi
di tutte le domande inoltrate ieri,
con l’indicazione di quelle collocate
in posizione utile per l’accesso al
contributo – cumulabile anche con i
benefici derivanti da interventi
pubblici di garanzia sul credito,
come quelli gestiti dal Fondo di
garanzia delle piccole e medie
imprese e da Ismea – saranno
pubblicati entro il 4 giugno nella
sezione “Incentivi per la sicurezza”. Le
imprese avranno poi un mese di
tempo per trasmettere all’Inail tutta la
documentazione prevista utilizzando la
posta elettronica certificata e, in caso
d i co n f e r m a d e l l’ a m m i ss i o n e
all’incentivo, dovranno realizzare e
rendicontare il progetto entro un anno.
I costi coperti fino al 65% fino a un
massimo di 130mila euro.
L’ultimo bando Isi, rivolto alle aziende,
anche individuali, iscritte alla Camera
di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura, ha innalzato del 15% la
copertura dei costi ammissibile per
ciascun progetto, dal 50% al 65%, per
un importo compreso tra un minimo di
cinquemila euro e un massimo di
130mila (100mila nel 2012). Il limite
minimo di spesa non è invece previsto
per le imprese fino a 50 lavoratori che
abbiano presentato progetti per
l’adozione di modelli organizzativi e di
responsabilità sociale. Nel bando è
stato inoltre introdotto un nuovo asse
di finanziamento, con fondi trasferiti
dal Ministero (segue in II° pagina)
L’aggiornamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
La figura del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS),
istituita ufficialmente col D.Lgs.
626/1994 e rafforzata con il D.Lgs.
81, è di estrema importanza per
una reale tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori. La sua
funzione è quella di collaborare
alla gestione della sicurezza facendosi anche portatore delle istanze
dei lavoratori.
Il ruolo del RLS non è semplice.
È consultato preventivamente e
tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva.
È consultato anche in relazione
alla designazione di varie figure
aziendali e in merito all’organizzazione della formazione. Accede ai
luoghi di lavoro in cui si svolgono
le lavorazioni, nel rispetto delle
modalità e del termine di preavviso
individuati. Promuove l’elaborazione e l’attuazione di misure di prevenzione idonee, formula osservazioni e può far ricorso alle autorità
competenti qualora ritenga che le
misure di prevenzione dai rischi
adottati non siano sufficienti a
garantire sicurezza.
È evidente che per una funzione
così ricca di potenzialità è necessaria non solo una idonea e particolare
formazione, ma anche un continuo
aggiornamento relativo alla evoluzione della normativa e delle metodologie di prevenzione come
richiesto espressamente dall’art. 37
del D.Lgs. 81.
Il Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza ha dunque un obbligo
di aggiornamento periodico con
cadenza annuale (tenendo come
riferimento la data di rilascio dell’attestato di formazione del corso iniziale da 32 ore) la cui durata non
può essere inferiore a 4 ore annue
per le imprese che occupano dai 15
ai 50 lavoratori o a 8 ore annue per
RLS di aziende oltre i 50 dipendenti.
Benché il corso di aggiornamento
RLS non sia obbligatorio, è comunque consigliato anche per le imprese
che occupano meno di 15 lavoratori
alla luce delle recenti disposizioni
normative emanate dal Ministero del
lavoro secondo cui la formazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti
deve essere periodicamente ripetuta
in relazione all'evoluzione dei rischi
o l'insorgenza di nuovi rischi.
Nei corsi di aggiornamento vengono
affrontati i seguenti argomenti:
- Il quadro normativo in materia di
sicurezza sul lavoro
- Principi giuridici comunitari, costituzionali e civilistici;
- Principi giuridici della sicurezza e
salute sul lavoro - La tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
misure di prevenzione e protezione;
- Emergenza e piano di evacuazione in
azienda - Misure di prevenzione e
protezione per la gestione dell'emergenza;
- Definizione e individuazione dei fattori
di rischio - La consapevolezza del
rischio;
- Il rischio rumore - Misure di prevenzione e protezione dall'esposizione al
rumore;
- Vibrazioni meccaniche - Misure di
prevenzione e protezione dal rischio
vibrazioni meccaniche;
- Senso, ruoli e principi nella formazione degli adulti lavoratori - I principi
dell'andragogia;
- I rischi psicosociali all’interno delle
organizzazioni - Psicologia, lavoro e
sicurezza.
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AESSE INFORMA
Segue dalla I° pagina.
del Lavoro e delle Politiche sociali,
per progetti di sostituzione o
adeguamento delle attrezzature
messe in servizio prima del 21
settembre 1996.
È la tranche più consistente di uno
stanziamento da 800 milioni.
I 307 milioni assegnati attraverso la
procedura a sportello di ieri
pomeriggio rappresentano la quarta e
più consistente tranche di uno
Numero sei
stanziamento complessivo pari a
circa 800 milioni di euro, che l’Inail
ha messo a disposizione del sistema
produttivo italiano a partire dal 2010
e che comprende anche gli 80
milioni destinati nel 2012 agli
interventi per la messa in sicurezza
di fabbriche e capannoni nelle aree
d e l l ’E m il ia R o m a g n a , d e l la
Lombardia e del Veneto colpite dal
terremoto. Seguiteci anche su
Facebook, Twitter e YouTube -
Confcooperative di Cuneo ha
partecipato al Bando ISI con
esiti positivi.
A breve si riceverà dall’INAIL
la
conferma
del
finanziamento attribuito.
Lavoratori, preposti e dirigenti: la novità nella formazione.
In quest’articolo si approfondisce la
formazione di lavoratori: successivamente si affronterà quella rivolta
ai preposti e ai dirigenti.
Intanto va ricordato che la formazione
è una importante “misura di sicurezza”
che svolge una funzione essenziale nel
controllo dei rischi lavorativi, è necessario quindi come Aesse Servizi che se
ne ricordi periodicamente le novità, e i
principali aspetti normativi e qualitativi.
Per farlo utilizziamo un articolo di Punto
Sicuro pubblicato il 30 maggio che
prende in considerazione una relazione
presentata ad un seminario che si è
svolto il 20 febbraio 2014 e organizzato dalla Regione Toscana..
L’intervento “Accordi Stato Regioni
FORMAZIONE in materia di Salute e
Sicurezza sul Lavoro”, a cura di
Amerigo Bianchi è partito dall’Accordo
Stato-Regioni del 21/12/11 che, come
è noto, disciplina i processi formativi, ai
sensi dell'art. 37, co. 2, del D. Lgs. 81
per quanto attiene a durata (ore minime), contenuti (minimi) e modalità
(organizzazione, metodologia, attestati) con riferimento alla formazione
obbligatoria (percorsi “base” e aggiornamento) di lavoratrici e lavoratori. (...). Si precisa ancora che i
contenuti dell’accordo sono validi
anche per la formazione facoltativa
dei soggetti di cui all’art. 21, co. 1,
del D.lgs 81 (imprese familiari, lavoratori autonomi, coltivatori diretti,
soci di società semplici del settore
agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti) (segue in ultima pagina)
La Direzione centrale dei VVF sugli impianti termici a gas.
La vignetta di PuntoSicuro:
Elettricità
Circolare n. 6181 del 08 maggio
2014.
D.M. 12 aprile 1996 "Approvazione
della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti
termici alimentati da combustibili
gassosi"- Indicazioni applicative .
Il 12 aprile 1996 un Dm ha approvato la regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti
termici alimentati da combustibili
gassosi. Da allora sono trascorsi
molti anni e nel frattempo “si è registrata una significativa evoluzione
tecnologica nel settore” tant’è che se
ne avverte la necessità di avviare
l’aggiornamento della regola tecnica.
La premessa è servita alla Direzione
centrale per la prevenzione e la
sicurezza tecnica, area prevenzioni
incendi del Dipartimento dei Vigili del
fuoco, per presentare una circolare
sull’argomento, inviata in questi giorni alle proprie sedi territoriali.
Nel documento si ricorda che l’impianto interno di adduzione del gas
(Lett. h dell’allegato al DM 12/04/96):
è soggetto alle procedure del decreto
del Ministero dello Sviluppo economico del 22/01/08 n. 37 (Regolamento
… per il riordino delle disposizioni in
materia di attività di installazione
degli impianti all’interno degli edifici);
- deve essere progettato e realizzato
a regola dell’arte;
- può essere conforme a norme di
prodotto e di installazione adottate
sia a livello comunitario (ad esempio
norme Uni En) che a livello nazionale
dall’Ente di Unificazione Italiano
(norme Uni).
Così, l’applicazione di questa norma-
tiva nazionale e comunitaria consente agli operatori del settore di
agire in armonia con l’evoluzione
tecnologica in merito alla progettazione, alla costruzione e all’esercizio degli impianti termici alimentati
da combustibili gassosi.
La circolare dei Vvf segnala anche
la: a) la norma Uni 11528 “Impianti
a gas di portata termica maggiore
di 35kW” (emanata nello scorso
febbraio); b) la norma Uni
8723:2010 ”Impianti a gas per
l’ospitalità professionale di comunità e similare – Prescrizioni di
sicurezza”; che per la Direzione
centrale dei Vigili del fuoco, “ben
rappresentano la recente evoluzione tecnologica dei rispettivi aspetti
impiantistici, individuandone la
regola dell’arte”.
Interpello: è sanzionabile la mancata vidimazione del registro infortuni?
Un interpello
risponde al
quesito relativo all’applicabilità della
sanzione per
mancata
vidimazione del registro infortuni
a seguito dell'entrata in vigore
del D.Lgs. n. 81.
Il SINP e le modalità di tenuta e
vidimazione del registro infortuni.
L’ultimo interpello pubblicato nel
mese di marzo 2014 riguarda un
altro chiarimento reso necessario
dal ritardo accumulato dal legislatore in uno dei decreti più annunciati
e promessi da vari dirigenti ministeriali, ma mai realizzati. Stiamo
parlando evidentemente del decreto ministeriale per la realizzazione
ed il funzionamento del SINP.
In effetti con il nuovo decreto verranno meno le disposizioni relative
al registro infortuni. Però qualcuno si è chiesto, se nel passaggio
dal D.Lgs. 626/1994 al D.Lgs. 81
che all’art. 8 istituisce il SINP, si
applichino o meno le sanzioni per
mancata vidimazione del registro.
Per rispondere al quesito è stato
pubblicato l’Interpello n. 9/2014
avente per oggetto “risposta al quesito relativo all’applicabilità della
sanzione per mancata vidimazione
del registro infortuni a seguito
dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.
81” e la Commissione fa alcune
premesse normative.
Innanzitutto si premette che l'art. 53,
co. 6, del D.Lgs. n. 81 prevede che
“fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui
all'art. 8 co. 4, del presente decreto
restano in vigore le disposizioni
relative al registro infortuni ed ai
registri degli esposti ad agenti
cancerogeni e biologici”.
Ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
In attesa dunque dell'emanazione del
nuovo decreto interministeriale (art.
8, co. 4, D.Lgs. 81) istitutivo del SINP
che “disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, farà venir meno le disposizioni
relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie”, la
Commissione Interpelli dichiara che
“sono soggette alla tenuta del registro
infortuni tutte le aziende che ricadono
nella sfera di applicazione dello
stesso”.
In particolare il registro deve essere redatto “conformemente al modello approvato con DM 12 settembre 1958 (come modificato dal
DM 5 dicembre 1996), istitutivo
dello stesso e tuttora in vigore,
vidimato presso l'ASL competente
per territorio, salvo che nelle Regioni che hanno abolito tale prassi,
e conservato a disposizione
dell'organo di vigilanza sul luogo di
lavoro”.
E in definitiva la mancata tenuta
o vidimazione del registro infortuni “comporta per il datore di
lavoro l'applicazione della sanzione amministrativa” prevista
dall’art. 89, co. 3, del D.Lgs.
626/1994.
Concludiamo infine segnalando
che nella Regione Lombardia la
vidimazione del registro è stata
abrogata con Legge regionale 2
aprile 2007 - n. 8 - Disposizioni in
materia di attività sanitarie e sociosanitarie.
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Responsabilità del datore e i ritmi di lavoro del lavoratore. convin cimento espresso n ella Incidente stradale e licenzia-
Per un infortunio dovuto a
sovraccarico di lavoro ritenuti
responsabili il datore di lavoro e il
direttore dello stabilimento in
quanto, pur non presenti, non
potevano ignorare i ritmi di lavoro
del lavoratore.
Commento
La circostanza che un datore di
lavoro non sia quasi mai presente
sul luogo di lavoro non vale ad
escludere la sua responsabilità nel
caso di un infortunio occorso ad un
lavoratore dipendente a causa del
sovraccarico dell’attività lavorativa e
dei ritmi di lavoro al quale lo stesso
è stato sottoposto. E’ questa la
conclusione alla quale è pervenuta la
Corte di Cassazione in questa
sentenza nell’esaminare il caso
del manovratore di un
convoglio che si è infortunato
durante la sua attività per motivi
ritenuti legati alle eccessive ore di
lavoro svolte. Il datore di lavoro ha
sostenuto infatti la suprema Corte,
pur se non presente, è tenuto a
conoscere l’ organizzazione del
lavoro della propria azienda nonché i
turni di lavoro svolti dai propri
dipendenti.
Il fatto e l’iter giudiziario
Il legale rappresentante di una
società e il direttore di uno
stabilimento della società stessa
sono stati tratti a giudizio avanti il
Tribunale per rispondere del reato
previsto dagli artt. 113 e 590 cod.
pen. per aver creato, nelle rispettive
qualità, un antecedente causale
all'infortunio di un lavoratore
dipendente impiegato nella
movimentazione di un convoglio
composto da 30 carri merci
proveniente dallo stabilimento e
diretto allo scalo. L’infortunio era
accaduto in quanto il lavoratore,
scivolando dal predellino, è finito
nei binari sbattendo la testa e
procura ndo si un a lesio ne
personale (…) Agli imputati era
stato contestato di avere violato le
norme poste a tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro
consentendo che il lavoratore
svolgesse la propria attività di
manovratore pur essendo privo
del prescritto patentino e inoltre
lavorasse in condizioni di
estremo sovraccarico venendo
impiegato in attività lavorativa sino
a 300 ore mensili (rispetto alle 168
ore mensili previste) e per 14 ore
nella giornata precedente
l'infortunio, in violazione del D.
Lgs. 8/4/2003 n. 66.
La Corte di Appello ha
successivamente riconosciuta la
responsabilità penale di entrambi
gli imputati e ha confermata la
sentenza di primo grado e, (…)
ha aumentata la pena inflitta al
responsabile legale della società
revocando nei suoi confronti la
sostituzione della pena detentiva
con quella pecuniaria.
Il ricorso alla Corte di
Cassazione
Avverso la sentenza della Corte di
Appello hanno proposto ricorso
per cassazione entrambi gli
imputati contestando il
sentenza impugnata secondo cui essi
dovevano ritenersi perfettamente
consapevoli della situazione di rischio
in cui versava il lavoratore. (…)
Entrambi hanno lamentato, altresì, che
nella sentenza di condanna non era
stato indicato come essi avrebbero
potuto impedire che il lavoratore
manovrasse e che non erano state
altresì tenute in considerazione le
dichiarazioni dell’infortunato che ha
affermato di essere scivolato nonché
di avere sempre avuto a disposizione i
presidi antinfortunistici e di non aver
mai parlato di stanchezza.
Le decisioni della cassazione.
Il ricorso è stato ritenuto infondato
dalla Corte di Cassazione. Secondo
la stessa la Corte di Appello nella sua
sentenza aveva adeguatamente
evidenziato il rilevante eccesso di ore
lavorate e l'assenza di giorni di riposo
nonché l’elevato numero di ore di
lavoro svolte nel giorno precedente
quello dell'infortunio. La circostanza
che il legale rappresentante della
società, ha sostenuto la suprema
Corte, non era quasi mai presente
nell'unità locale e si limitava a compiti
meramente amministrativi
discendendo essa dalla sua qualifica
di D.d.L. come tale certamente tenuto
a conoscere e governare
l'organizzazione del lavoro e dei turni
dei dipendenti, tanto più considerando
che la predetta era perfettamente a
conoscenza del dato di causa più
rilevante, e cioè del numero
esorbitante di ore lavorate dai
dipendenti se non anche dello loro
specifiche funzioni, posto che i dati le
mento disciplinare
Con sentenza n. 9597 del 5 maggio 2014, la Corte di Cassazione
ha affermato la legittimità di un
licenziamento per giustificato motivo soggettivo in capo al lavoratore
che durante la propria attività
lavorativa ha provocato un incidente stradale danneggiando anche la
merce trasportata.
Secondo la Suprema Corte, l'episodio non può essere considerato
estraneo al rapporto di lavoro in
quanto si è verificato nel pieno
svolgimento delle mansioni espletate dal lavoratore.
erano direttamente comunicati
dall'impiegata amministrativa e che
sulla base di tali dati erano anche
predisposti i pagamenti dei
lavoratori”. Altrettanto è da
affermarsi per quanto riguarda la
posizione del direttore dello
stabilimento atteso che era proprio
lui che impartiva materialmente le
istruzioni ai dipendenti (…).“A
maggior ragione, dunque, non
giova all'imputato”, ha così
concluso la Sez. IV, “la presunta,
saltuaria presenza in azienda
non essendo pensabile che una
decisione strategica, quale
quella di far lavorare i dipendenti
un numero esorbitante di ore e
di non concedere riposi non
fosse riconducibile alla società,
al datore di lavoro e al di lei
direttore di stabilimento”.
(a cura di G. Porreca)
L’articolo 2087 del codice civile e gli obblighi del datore di lavoro.
Il datore di lavoro è obbligato non
solo al rispetto delle misure
imposte da leggi e regolamenti in
materia di salute e sicurezza, ma
anche all’adozione di tutte le
misure necessarie a tutelare
l’integrità fisica del lavoratore.
Commento.
È presa in esame dalla Corte di
Cassazione la violazione dell’art.
2087 del c. c. riguardante l’obbligo
del datore di lavoro di adottare tutte
le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza
e la tecnica dovessero risultare
necessarie per tutelare la integrità
fisica dei lavoratori. Nella stessa
sentenza è stato ribadito che le
misure di prevenzione degli infortuni,
finalizzate ad impedire l’insorgenza
di situazioni pericolose, sono dirette
a tutelare i lavoratori non solo dagli
incidenti legati alla sua disattenzione
ma anche da quelli dovuti alla loro
imperizia, imprudenza e negligenza.
Il datore di lavoro dal canto suo
risponde dell’infortunio occorso ad
un lavoratore dipendente non solo
quando non ha adottato le misure
necessarie ma anche se non ha
provveduto a verificare che le misure
stesse fossero messe in atto
indipendentemente dal
comportamento dei lavoratori a
meno che questi non abbia compiuto
delle abnormità e non abbia tenuto
un comportamento, rispetto alle sue
mansioni, esorbitante,
imprevedibile e inopinabile.
Il fatto e l’iter giudiziario
Il titolare di un’azienda agricola
essendo accaduto nella stessa un
infortunio ad un suo dipendente,
deceduto mentre prestava la propria
attività lavorativa per essere stato
incornato da un toro all'interno di
una stalla, adiva il Tribunale
chiedendo allo stesso di accertare
che l’accaduto fosse avvenuto per
colpa esclusiva o, quanto meno
concorrente e prevalente, del
lavoratore. Il Tribunale, dichiarava
l'esclusiva responsabilità del
lavoratore nella causazione
dell'infortunio mortale di cui era
rimasto vittima. Il giudice, infatti, ha
osservato che a quest'ultimo
andava addebitata una mancanza
di prudenza nell'esercizio della sua
mansione, (…) essendo emerso
dalla incontestata ricostruzione
dell'incidente che lo stesso era
accaduto per avere il lavoratore
assunto una posizione, addossata
alla parete, che aveva consentito
all'animale di vibrargli con la testa
un colpo violento e mortale
all'addome, fatto questo che
avrebbe potuto essere evitato solo
se si fosse posto, come altri e
come egli stesso in precedenti
occasioni aveva fatto, alla sinistra
dell'animale, sì da poter sfuggire
agevolmente ai movimenti dello
stesso. Il Tribunale ha osservato
altresì che, dalle testimonianze
assunte, era emerso che
nell'ambito aziendale era presente
un altro tipo di impianto che
avrebbe consentito, ove adoperato,
di bloccare l'animale (…).
La Corte di Appello, accogliendo
il ricorso presentato dalla moglie
dell’infortunato, ha
successivamente dichiarato invece
che l'infortunio sul lavoro si era
verificato per esclusiva
responsabilità del datore di
lavoro condannando in solido le
eredi di quest’ultimo, nelle more
deceduto, al risarcimento, in favore
del'appellante, (…) determinando il
tutto nella somma di €.93.242,68
(…).
Il ricorso e le motivazioni
Le eredi del datore di lavoro hanno
proposto ricorso per cassazione
nonostante fosse stato accertato dal
c.t.u. che il sistema utilizzato
dall'azienda per eseguire l'esame
antitubercolinico sui bovini era quello
generalmente adottato presso gli
allevamenti zootecnici e che, come
era stato evidenziato dal primo
giudice, era stato il lavoratore a
provocare l'infortunio mortale (…),
aveva comunque ritenuto violato l'art.
2087 c.c. per non avere il datore di
lavoro adottato tutte le misure che,
secondo le particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, risultassero
necessarie per tutelare l'integrità
fisica del lavoratore, riconoscendo
così alla citata norma codicistica la
natura di fonte di responsabilità
oggettiva.. In ogni caso, hanno
messo in evidenza altresì le
ricorrenti, la sentenza impugnata non
aveva considerato che la
responsabilità del datore di lavoro
viene comunque meno in presenza di
comportamenti abnormi o
imprevedibili o di rischio elettivo, (…).
Le decisioni della Corte di
Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto infondato
dalla Corte di Cassazione che lo ha
pertanto rigettato. Secondo la Corte
suprema la sentenza impugnata è
risultata rispettosa dei principi più
volte affermati in materia dalla stessa
Corte e dal giudice delle leggi
secondo cui “seppure è vero che
l'art. 2087 c.c. non introduce una
responsabilità oggettiva del datore
di lavoro, è altrettanto vero che,
(…) esso obbliga il datore di
lavoro non solo al rispetto delle
particolari misure imposte da leggi
e regolamenti in materia anti
infortunistica, ma anche
all'adozione di tutte le altre misure
che risultino, secondo la
particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica,
necessarie a tutelare l'integrità
fisica dei lavoratore, salvi i casi di
comportamenti o atti abnormi ed
imprevedibili del lavoratore
medesimo, ma non di colpa di
quest'ultimo”. “In sostanza le
norme dettate in tema di
prevenzione degli infortuni sul
lavoro, tese ad impedire
l'in sor ge n za d i situ a zion i
pericolose, sono dirette a
tutelare il lavoratore non solo
dagli incidenti derivanti dalla
sua disattenzione, ma anche da
quelli ascrivibili ad imperizia,
negligenza ed imprudenza dello
stesso, con la conseguenza che il
datore di lavoro è sempre
responsabile dell'infortunio
occorso al lavoratore, sia quando
ometta di adottare le idonee
misure protettive, sia quando non
accerti e vigili che di queste
misure venga fatto effettivamente
uso da parte del dipendente, (…)”.
A cura di G. Porreca.
ADERISCE a:
AESSE SERVIZI predispone tutte le pratiche per la sicurezza sul lavoro.
In particolare provvede alla valutazione dei Rischi sul Lavoro: Rischi da Rumore, da
Incendio; Rischi Chimici, Biologici; Rischi da movimenti ripetuti e da movimentazione dei
carichi; Rischi da radiazioni ionizzanti e non, compreso il Rischio da agenti cancerogeni
e amianto e il Rischio di campi elettromagnetici; Rischio per l’utilizzo videoterminali, ecc..
Provvede alla realizzazione di Piani di Emergenza e Evacuazione; di Piani operativi di
sicurezza per cantieri mobili e non; di Piani di sicurezza e coordinamento per cantieri
temporanei o mobili e, ecc..
Provvede alla realizzazione di azioni di Informazione, Formazione e Addestramento e Istruzione ed ad organizzare direttamente le docenze nei corsi previsti dalla normativa, sia direttamente, sia presso le strutture dei clienti o presso la sede di Confcooperative di Cuneo e di Alba.
Provvede nell’ambito della Medicina del lavoro, avvalendosi di medici del lavoro
convenzionati, ad effettuare visite mediche preassuntive, periodiche, specialistiche e a
svolgere corsi di formazione per addetti al primo soccorso (da 12 e da 16 ore).
Provvede ad Assistere il cliente nella gestione delle pratiche, compresa l’Assistenza
telefonica e l’Aggiornamento ed informazione costante sulla normativa dell’ambiente e
sicurezza sul lavoro.
E’ in grado di fornire l’Incarico di R.S.P.P. in qualità di consulente esterno.
QUESITI.
Agli allievi
degli istituti
di
istruzione,
universitari e ai
partecipanti ai
corsi di formazione professionale si applica il DLgs 81/2008?
Si. In particolare, l’art. 2 del
D.Lgs. 81/2008 equipara tali
soggetti ai lavoratori unicamente
nei casi e per il tempo in cui si
faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici e biologici ivi comprese
le attrezzature munite di videoterminali.
Inoltre, come si identificano il
datore di lavoro, il dirigente e il
preposto nelle scuole cattoliche?
Il datore di lavoro è quello identificato dall’art. 8 del DM 29.9.1998,
n. 382 che, nel prevedere i limiti di
applicazione anche alle Istituzioni
scolastiche ed educative non statali, specifica che, per datore di lavoro si intende il soggetto gestore di
cui al Titolo VIII, artt. 345 e 353 del
D.Lgs. 297/1994. Ove il soggetto
sia una persona giuridica, per
datore di lavoro si intende il rappresentante legale dell’ente (Comm.
Min. in materia di sicurezza sul
lavoro, interpello 1/2014).
,
Segue dalla II° pagina l’articolo:
“Lavoratori, preposti e dirigenti: le
novità nella formazione”.
Sempre in merito al campo di applicazione l’intervento si sofferma sulle
conseguenze di due provvedimenti
recenti.
Ad esempio il
Decreto del
27//03/2013 relativo alla semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei
lavoratori stagionali del settore agricolo. Tale decreto è valido per:
- stagionali agricoli con un numero
uguale o minore di 50 giornate/anno a
condizione che svolgano lavorazioni
generiche e semplici non richiedenti
specifici requisiti professionali;
- occasionali agricoli: pensionati, giovani studenti <25 anni;
- attività esclusivamente in comuni
montani <1.000 abit.;
- attività agricole con volumi d’affari
inferiori o uguali a 20.658 euro di cui
2/3 derivanti dalla vendita prodotti”.
In cosa consistono le semplificazioni
del decreto interministeriale?
All’art. 3 si indica che gli adempimenti
relativi alla informazione e formazione,
e limitatamente ai lavoratori individuati
dal presente decreto, “si considerano
assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati
dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e
dagli organismi paritetici del settore
agricolo e della cooperazione di livello
nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a
trasferire conoscenze e procedure utili
all'acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza dei rispettivi
compiti in azienda e all'identificazione
e eliminazione, ovvero alla riduzione e
gestione, dei rischi in ambiente di
lavoro”. (Tratto da Punto Sicuro)
Nota del 9
maggio.
Domanda di
riduzione del
tasso medio di
tariffa ai sensi
dell’art.20 MAT
e domanda di riduzione del
premio ai sensi della Legge
147/2013
Pubblicato online da Inail il
Modulo OT20 utile alla richiesta
di riduzione di tasso medio di
tariffa e premio per le aziende
nel primo biennio di attività.
Il modulo potrà essere utilizzato
per la richiesta delle riduzioni
previste (15% sul tasso medio di
tarrifa e 14,17% sul premio) a
condizione che le imprese
abbiano rispettato le norme
sulla sicureza sul lavoro (ai
sensi degli articoli 19 e 20
Decreto minsteriale 12 dicembre
200).
Il nuovo modello è disponibile dal
9 maggio nella sezione Denunce
dei Servizi online.
ùInfo: - nota Inail 9 maggio
- Servizi online Denunce
La presenza del Rspp non esonera
il datore di lavoro dagli obblighi di
sicurezza.
Con sentenza n. 18296 del 5 maggio 2014, la Corte di Cassazione
ha affermato che non esonera il
datore di lavoro dall’obbligo di
fornire, ai propri dipendenti, i dispositivi di protezione individuale necessari a prevenire i rischi in relazione alle lavorazioni svolte nell’azienda, la presenza del RSPP
(Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) sul luogo di
lavoro. Fonte: DPL Modena
AMBIENTE SICURO SERVIZI
Società Cooperativa
Iscritta all’Albo delle Cooperative a
mutualità prevalente al n°
A181684
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– 12100 CUNEO
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Per informazioni si prega di telefonare al seguente numero: 0171/
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gli interni 719 e 733.
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Confcooperative Cuneo in collaborazione con l’Agenzia Formativa
I.Re.Coop Piemonte propone i seguenti corsi finanziati in ambito
sicurezza:
- RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) - 32 ore;
- Aggiornamento RLS - 4 ore;
- Aggiornamento RLS - 8 ore;
- Aggiornamento RSPP - per Datori di Lavoro, in attività a rischio basso - 8 ore;
- Aggiornamento RSPP - per Datori di Lavoro in attività a rischio medio
ed alto - 16 ore;
- RSPP - per Datori Di Lavoro in
attività a rischio basso -16 ore;
- RSPP - per Datori Di Lavoro in
attività a rischio medio - 32 ore;
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Sicurezza dei Lavoratori rivolto a
lavoratori di aziende operanti in
attività a rischio basso medio e alto 4 ore;
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delle emergenze - livello di rischio
elevato - gestione delle emergenze
- livello di rischio elevato - 16 ore.
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Per informazioni e iscrizioni contattare Ufficio Progetti e Formazione
- Roberta Rallo
0171/451739 - e-mail: [email protected]
Hanno collaborato a questo numero:
B. A. DAMIANO, Simone DOGLIANI,
Matteo CASSINO, Valeria
PELLEGRINO, Cinzia DUTTO e
Roberta RALLO.