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RASSEGNA STAMPA
del 5 settembre 2014
Il Sole 24 ORE
Accertamento
Contribuenti, 60 giorni di tutela
Luca Miele pag. 37
La fase intermedia tra la chiusura delle operazioni di verifica presso il contribuente e l’emissione dell’atto impositivo costituisce uno dei momenti principali in cui il contribuente può esercitare il diritto di difesa e l’amministrazione finanziaria deve tenerne conto, pena l’invalidità dell’atto. L’art.12, co.7, della L. 212/00 (Statuto
del contribuente) stabilisce che dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da
parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono
valutate dagli uffici. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di questo termine,
salvo casi di particolare e motivata urgenza. Occorre distinguere tuttavia l’ipotesi di totale inesistenza del contraddittorio, conseguente all’emanazione dell’atto impositivo prima dei 60 giorni, da quella di proposizione delle
osservazioni e richieste da parte del contribuente ma di mancata valutazione da parte dell’amministrazione dei
suoi esiti. Il primo tema è quello delle conseguenze che derivano dall’emissione dell’avviso di accertamento prima dei 60 giorni, in quanto il legislatore non ha previsto una sanzione per l’inosservanza da parte del fisco del
termine stabilito. Dopo alterne posizioni della giurisprudenza, la sentenza n.18184 del 2013 delle Sezioni Unite
civili della Corte di Cassazione ha affermato che il non dare al contribuente il tempo di esprimere le proprie
ragioni determina un vizio del procedimento e l’invalidità dell’atto di accertamento. Per effetto della pronuncia
delle Sezioni unite, la centralità del contraddittorio ha assunto una vis espansiva poiché essa si fonda su principi
di rango superiore a quelli previsti dallo stesso Statuto dei contribuenti il quale, in questo modo, assume la funzione di norma di sintesi e di attuazione dei principi costituzionali e comunitari.
Nelle motivazioni difese da valutare
Luca Miele pag. 37
La mancata valutazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, delle memorie difensive del contribuente
relative al processo verbale di constatazione determina la nullità dell’atto impositivo. La dottrina e la giurisprudenza sono ormai pervenute a una conclusione univoca sul punto. L’ufficio finanziario, in base all’art.12, co.7,
dello Statuto ha l’obbligo di indicare, nell’ambito delle motivazioni dell’atto di accertamento, se e in quale misura
le osservazioni e le richieste del contribuente hanno avuto effetti sulla decisione adottata o le ragioni per le quali
le stesse sono risultate irrilevanti agli stessi fini. La norma citata è finalizzata alla tutela dei diritti e garanzie del
contribuente sottoposto a verifica fiscale e, al contempo, obbliga gli uffici ad un riesame critico del processo
verbale, alla luce delle osservazioni, integrazioni ed eccezioni fornite dal contribuente. La mancanza di una
adeguata valutazione circa le osservazioni determina – anche in assenza di una espressa previsione di legge - la
illegittimità dell’atto impositivo, sotto il profilo della compiutezza e sufficienza della motivazione: si tratta, quindi, di un atto nullo per difetto di motivazione. All’assenza di valutazione da parte degli uffici delle osservazioni
del contribuente è equiparabile il rigetto delle stesse con clausole di mero stile e, cioè, con formule di rito che
formalmente fanno riferimento alle memorie difensive ma che, nella sostanza, evitano all’ufficio di confrontarsi
nel merito delle osservazioni formulate dal contribuente (da ultimo, CTR Lombardia, Sez. I, sentenza 27 giugno
2014, n. 3467).
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Rassegna stampa del 5/09/14
L’“avviso” è nullo senza firma autografa
Rosanna Acierno pag. 37
È nullo l’avviso di accertamento che non reca la firma autografa del funzionario delegato. Inoltre, è giuridicamente inesistente e non suscettibile di sanatoria, la notifica dell’atto impositivo a mezzo posta raccomandata
qualora l’ufficiale giudiziario non abbia apposto sulla busta di colore verde la propria firma. A precisarlo è la CTR
di Bologna, sezione 10, con la sentenza 1425/10/14 depositata il 15 luglio 2014.
Decreto semplificazioni
Appalti senza responsabilità solidale
Giorgio Costa pag. 35
Esclusione della responsabilità solidale negli appalti, “copertura” quinquennale con il capitale ripartito tra i soci
a seguito di liquidazione della società per il mancato pagamento delle ritenute. Potrebbe essere questo l’esito
della “mediazione” in atto a livello governativo per dare il via libera a breve al decreto sulle semplificazioni che
attuerà una parte importante della delega fiscale (L. 23/14). Sarebbe, invece, ancora in bilico la questione della
responsabilità dei Caf e dei professionisti che ora si estende sino al punto di porre sulle spalle di questi ultimi
l’onere del versamento delle imposte dovute dal contribuente assistito che ha (volontariamente o meno non
importa) “barato” sugli importi da versare, magari sfruttando le detrazioni in maniera non corretta: il Governo
sarebbe orientato a mantenere la responsabilità sulle spalle di Caf e professionisti (proprio per rendere il 730
precompilato una sorta di “pietra tombale” per il contribuente che non dovrà più preoccuparsi di nulla) ma i
tecnici fanno osservare che la responsabilità fiscale, per dettato costituzionale, è «personale» e non può “migrare” sulle spalle di un soggetto che, peraltro, non ha prodotto il reddito poi tassato. Spazio, in materia societaria,
alla previsione che la società si considera non operativa se in perdita per cinque anni e non per tre. Così come,
in materia di reti di impresa, l’obbligo di redigere e depositare il bilancio relativo all’attività di rete di impresa,
fermo per le reti-soggetto, non si applicherà, diversamente da quel ora accade, alle reti prive di personalità
giuridica (le cosiddette “reti contratto”), per le quali ai fini sia fiscali che civilistici, le singole imprese rimangono
soggetti giuridici autonomi.
Delega fiscale
Commissioni censuarie con presenza delle associazioni
Saverio Fossati pag. 35
Il decreto sulle commissioni censuarie si avvia verso gli ultimi step: entro metà mese il Governo dovrebbe licenziare la versione finale che, se non recepirà integralmente i parere delle commissioni Finanze e Tesoro del Senato e Finanze della Camera, potrebbe essere rimandato alle commissioni stesse per un ulteriore esame di dieci
giorni. La procedura rafforzata dovrebbe servire proprio a indurre il Governo a tenere conto delle osservazioni
del Parlamento. Ma il ritorno alle Commissioni sembra inevitabile, perché, se sulla presenza dei rappresentanti
della proprietà il Governo dovrebbe rispettare le indicazioni parlamentari, sulle altre condizioni restano perplessità. In sostanza, dal Senato erano arrivate queste indicazioni: tra le condizioni veniva indicato che dei tre
membri delle commissioni censuarie (scelti tra quelli di ordini, collegi e associazioni) due fossero espressioni dei
professionisti e uno delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare. Inoltre, nella commissione
censuaria centrale, nella sezione specializzata sul sistema estimativo, uno dei due docenti che ne faranno parte
avrebbe dovuto essere indicato sempre dalle associazioni di categoria. Inoltre, un membro designato dalle associazioni dovrebbe essere presente anche in tutte le altre sezioni della commissione censuaria centrale: potranno
essere anche professionisti, tecnici o esperti di statistica ed econometria.
Fiscailtà internazionale
San Marino “fissa” la residenza
pag. 37
Residenze e stabile organizzazione. Sono questi i temi al centro delle ultime circolari esplicative sull’accordo
contro le doppie imposizioni fra Italia e San Marino elaborate dal dicastero alle Finanze del Titano. Per quanto
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Rassegna stampa del 5/09/14
riguarda le residenze, viene offerto un quadro del concetto di residenza nelle convenzioni contro le doppie imposizioni in relazione a persone fisiche, società e associazioni, nonché nell’ambito della digital economy.
Lavoro e previdenza
Solidarietà, alla cassa per 10 mesi
Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone pag. 40
Il Fondo di solidarietà residuale fa il suo ingresso ufficiale nel mercato del lavoro con effetto retroattivo. Infatti,
la sua operatività, per quanto regolamentata con provvedimenti degli ultimi mesi, trova applicazione dal 1°
gennaio 2014. Il Fondo residuale agisce - in via transitoria - nei settori non coperti dalla cassa integrazione (Cig)
e in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà per il sostegno del reddito. Considerando che la copertura di
tali fondi è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, se le parti non vi
provvedono, la legge stabilisce che la garanzia sia, comunque, assicurata dal Fondo residuale. I datori di lavoro
dovranno prestare attenzione al cassetto previdenziale per appurare se l’Inps li avrà inseriti tra coloro che subiranno l’aumento dell’aliquota contributiva. Gli elementi per capire se il Fondo è obbligatorio sono tre: l’assenza
di Cig nel settore ove opera l’azienda; la mancanza del fondo di comparto e il limite dimensionale del datore di
lavoro che deve occupare più di 15 lavoratori. Per le aziende interessate, a partire da ottobre si verificherà un innalzamento dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta all’Istituto. Ne deriva che il primo versamento
con aliquota maggiorata avverrà il 16 novembre. I contributi dovuti per i mesi che vanno da gennaio a settembre
sono considerati arretrati e potranno essere versati senza alcun interesse, sempre entro il 16 novembre.
Fondo ad hoc per le professioni
Federica Micardi pag. 40
Gli studi professionali sono tenuti a versare i contributi nel Fondo di solidarietà residuale operativo dopo la
circolare Inps del 2 settembre scorso. L’inclusione – che interessa solo gli studi con più di 15 dipendenti – avviene perché l’Inps nella sua circolare sottolinea che «al fine dell’individuazione dei soggetti destinatari occorre
rilevare che, in linea con la giurisprudenza comunitaria, si intende per imprenditore qualunque soggetto che
svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato». Una definizione che comprende anche le
professioni. La soluzione potrebbe essere quella di avere un proprio Fondo settoriale.
Congedi, pensione con vecchi requisiti
Fabio Venanzi pag. 40
L’Inps sta inviando le lettere che autorizzano il pensionamento con i requisiti ante 2012 nei confronti di quei
lavoratori che nel corso del 2011 hanno fruito della L. 104/92.
Definite le regole per pagare i tirocini
Alessandro Rota Porta pag. 40
La Garanzia Giovani tenta di velocizzare le proprie procedure operative: sarà, infatti, l’Inps ad occuparsi del
pagamento dell’indennità ai tirocinanti coinvolti nel programma, per conto delle Regioni e delle Province autonome che faranno apposite convenzioni con l’istituto. Il messaggio 6789 diffuso il 3 settembre dall’Istituto di
previdenza ha dettato le linee guida da adottare nell’ambito delle competenze già affidate all’Inps, sulla base
della Determinazione commissariale del 7 agosto 2014.
Assenze “tattiche”, si al licenziamento
Angelo Zambelli pag. 40
Confermato il licenziamento di un lavoratore assenteista “tattico” anche se non ha superato i giorni massimi
previsti dalla legge. Ieri la Cassazione ha depositato la sentenza 18678 che affronta un argomento di costante
attualità nel mondo del lavoro: quello della conciliazione tra esigenze produttive e organizzative dell’impresa
con le assenze per malattia dei lavoratori, soprattutto quando queste ultime si caratterizzano per la brevissima
durata (pochi giorni per ciascuna assenza) e siano «a macchia di leopardo».
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Reati tributari
Fatture inesistenti, prima prova al Fisco
Enrico Holzmiller pag. 36
La fattispecie delle “fatture soggettivamente inesistenti” è riferita ai casi in cui la transazione commerciale (cessione di beni o erogazione di servizi) è effettivamente avvenuta (in tal modo non potendosi parlare di operazioni
oggettivamente inesistenti), ma il fornitore reale risulta essere differente da quello che appare, e che ha emesso
la fattura. Alla base di tali operazioni ci sono società (le fornitrici) che omettono il pagamento dell’Iva incassata
(se non anche il versamento delle imposte dirette), e altri soggetti – il o i clienti – che ne beneficiano indirettamente attraverso una riduzione del prezzo di acquisto o altro ancora. Fino all’avvento del D.L. n.16/12 venivano
considerati indeducibili anche i relativi costi. Per quanto riguarda l’Iva, la questione rimane aperta. Innanzi tutto,
essendo l’Iva una imposta comunitaria, il riferimento interpretativo principale è la Corte di Giustizia europea. Il
tenore generale delle sentenze Ue individua un primo onere della prova in capo all’amministrazione finanziaria:
essa deve essere in grado di dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che il soggetto accertato era a conoscenza del disegno criminoso del fornitore, o comunque ne avrebbe dovuto avere conoscenza. Laddove – e solo
laddove – il Fisco sia in grado di dimostrare questo assunto, verterà in capo al contribuente l’onere di dimostrare
che, nella realtà dei fatti, egli era all’oscuro di tale disegno criminoso, né poteva essere in grado di venirne a
conoscenza.
Contestazione possibile per dati “oggettivi”
Enrico Holzmiller pag. 36
Le sentenze della Corte di Giustizia europea vertono su due concetti essenziali: l’esistenza, alla base dell’accusa
formulata dal Fisco, di “elementi oggettivi”, nonché, in capo al contribuente, la necessità di dimostrare di aver
effettuato tutti i controlli ragionevolmente richiedibili a quest’ultimo. Un caposaldo in questo campo è dato dalla sentenza Kittel e Recolta (cause riunite C-439/04 e C-440/04) secondo la quale «qualora risulti acclarato, sulla
base di elementi oggettivi, che la cessione è stata effettuata nei confronti di un soggetto passivo che sapeva o
avrebbe dovuto sapere di partecipare con il proprio acquisto a un’operazione che si iscriveva in una frode all’imposta sul valore aggiunto, spetta al giudice nazionale negare al detto soggetto passivo il beneficio del diritto alla
deduzione (leggasi: detrazione)». Analoga conclusione emerge dalla Mahageben Kft/Peter David (cause riunite
C-80/11 e C-142/11). Dello stesso tenore si richiama la sentenza Bonik (C-285/11). Non si discostano da quanto
sopra esposto la sentenza Stroy Trans (C-642/11), nonché l’ordinanza Forvards (C-563/11).
La Cassazione si allinea alle sentenze europee
Enrico Holzmiller pag. 36
La recente giurisprudenza della Cassazione risulta in linea con la Corte di giustizia Ue: grava sull’amministrazione
finanziaria l’onere di dimostrare il coinvolgimento del contribuente, il quale è chiamato a effettuare sui propri
fornitori i soli controlli “ordinari”. Sul fronte dell’onere della prova, si richiama la sentenza n. 10167 del 20 ottobre 2012, con la quale è stato stabilito che l’Iva risulta indetraibile solo laddove l’amministrazione finanziaria
riesca a dimostrare «la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all’accordo simulatorio
dell’acquirente». Dello stesso tenore è la sentenza n. 18446 del 26 ottobre 2012. Per quanto concerne, invece,
il tema legato alla profondità dei controlli cui il contribuente è tenuto a effettuare, si richiama l’attenzione sulla
sentenza n. 23560 del 20 dicembre 2012, che fa riferimento all’”uso dell’ordinaria diligenza”.
Vecchie omissioni, nessuna rilevanza fuori dal penale
Antonio Iorio pag. 38
Dopo la decisione della Corte Costituzionale di ritenere illegittimo il reato di omesso versamento Iva, prima del
17 settembre 2011, per somme superiori a 50mila ma inferiori a 103.291 euro, il contribuente deve essere assolto perché il fatto non sussiste e non è previsto dalla legge come reato. Ne consegue l’esclusione di ogni possibile
rilevanza del fatto anche in sedi diverse da quella penale. A fornire questa interpretazione è la Cassazione, con
la sentenza 36859 depositata ieri.
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Rassegna stampa del 5/09/14
RASSEGNA STAMPA
del 5 settembre 2014
Italia Oggi
Dichiarazioni
Al lavoro sul 730 precompilato
Cristina Bartelli pag. 22
Parte il cantiere del modello 730 precompilato. L’Agenzia delle Entrate ha convocato in due appuntamenti professionisti e rappresentanti delle imprese per illustrare sia le novità del nuovo Cud (certificazione unica dei
dipendenti) sia quelle legate al modello 730 precompilato. I tempi sono strettissimi. Il decreto legislativo sulle
semplificazione fiscali, che sarà approvato nel prossimo CdM, con le modifiche chieste dalla camera dei deputati, indica il 28 febbraio il termine entro cui diversi soggetti, dalle banche alle assicurazioni, dovranno inoltrare
all’Agenzia e ai contribuenti i dati relativi a oneri deducibili o detraibili (attualmente il termine è al 15 marzo).
Il 7 marzo, invece, toccherà ai sostituti di imposta che anticiperanno (al momento il termine è il 31 marzo) la
trasmissione dei dati del nuovo Cud. Il puzzle sul modello 730 precompilato è però ben lontano dall’essere
completo, manca, infatti, uno dei tasselli più importanti l’approvazione definitiva del decreto legislativo sulle
semplificazioni fiscali, licenziato da Camera e Senato ad agosto, con richieste di modifiche.
Lavoro e previdenza
Ferie regalabili ai colleghi
Simona D’Alessio pag. 27
Giorni di ferie «in dono» ai colleghi che devono accudire un figlio malato. È l’opportunità scaturita da un emendamento accolto ieri in commissione lavoro, a palazzo Madama, alla ripresa dell’esame del testo che completa il
«Jobs act» (1428), dopo l’approvazione a maggio del decreto 34/14 (convertito nella L. 78/14).
Edili, termine agevolato
Cinzia De Stefanis pag. 27
Più facile stipulare contratti a termine per le imprese edili neocostituite. Al fine di rispettare la percentuale
massima di lavoratori a tempo determinato (20% dei dipendenti assunti a tempo indeterminato), nel caso in cui
abbia iniziato la propria attività durante l’anno, infatti, è tenuta a verificare quanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato siano vigenti alla data di assunzione del primo lavoratore a termine. In mancanza
di una disciplina contrattuale che regolamenta la specifica fattispecie le imprese edili possono applicare tale
criterio pur osservando tuttavia i diversi limiti eventualmente individuati dal Ccnl (più alta o più bassa del 20%).
Di conseguenza se esiste una disciplina contrattuale in materia, questa troverà applicazione a partire dall’anno
successivo a quello di avvio della nuova realtà imprenditoriale. Lo sostiene il ministero del lavoro con la nota 1°
settembre 2014, n.14974, in risposta a un quesito posto dall’Ance, spiegando la diversa modalità di computo,
al fine di rispettare la percentuale massima di lavoratori a tempo determinato, nel caso in cui il datore di lavoro
abbia iniziato la propria attività durante l’anno.
Licenziabile il malato tattico
Dario Ferrara pag. 27
Nuvole nere in vista per i professionisti del weekend «lungo». Scatta il licenziamento per l’assenteista «tattico»,
che guarda caso si ammala sempre prima o dopo i giorni di riposo: è legittimo il recesso del datore nonostante
il mancato superamento del periodo di comporto. E ciò perché il provvedimento è adottato per giustificato
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motivo soggettivo di fronte alla complessiva inadeguatezza della prestazione assicurata dal dipendente, a causa
della mancata presenza in servizio per un paio di giorni al mese, che crea malcontento fra i colleghi costretti
alle sostituzioni. È quanto emerge dalla sentenza 18678/14, pubblicata il 4 settembre dalla sezione lavoro della
Cassazione.
Operazioni straordinarie
Cessione d’azienda, fisco light
Fabrizio Capponi e Roberta Moscaroli pag. 24
In caso di trasferimento d’azienda nell’ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa («L.C.A.»),
la disciplina sulla responsabilità solidale del cessionario per i debiti tributari prevista dall’art.14 del D.Lgs. 472/97
non trova applicazione, così come previsto dalla risoluzione n. 112/E/99 per le cessioni d’azienda effettuate
nell’ambito delle procedure fallimentari. A chiarire detto importante principio, di estremo rilievo pratico, è stata
l’Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa, in risposta ad un’istanza di interpello ex art.11 della L.
n.212/00 (interpello n. 954-412/2014).
Reati tributari
Omesso verasmento Iva, assoluzione ante 2011
Debora Alberici pag. 25
Assoluzione piena per l’omesso versamento dell’Iva con soglia inferiore ai 103 mila euro prima del 2011. L’imprenditore, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 80/14, dev’essere infatti assolto per l’insussistenza del fatto, che fa venir meno la rilevanza in sede civile dell’illecito, e non perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 36859 del 4 settembre 2014, ha
accolto il ricorso di un contribuente per l’omissione di 53 mila euro di Iva avvenuta nel 2006/2007 per insussistenza del fatto, pregiudicando, così, qualunque rilevanza in sede civile.
Versamenti
Compensazioni, via obbligata
Fabrizio G. Poggiani pag. 25
Dal prossimo 1° ottobre, le compensazioni con saldo «zero», a prescindere dall’entità dell’importo compensato,
potranno essere effettuate esclusivamente tramite i canali messi a disposizione dal Fisco (si veda tabella in pagina). Tale decorrenza viene ricordata puntualmente nella nota operativa n. 11/2014 dalla Fondazione Accademia
romana di ragioneria «Giorgio Di Giuliomaria», intervenuta sulle recenti novità introdotte in tema di compensazione dei crediti tributari, di cui al co.574, dell’art. 1, L. 147/13 (Stabilità 2014). Con riferimento alla modalità di
recupero, ricorda le diverse modalità di utilizzo dei crediti Iva e degli altri tributi, evidenziando che, in presenza
di un pagamento anticipato delle imposte dirette, i contribuenti possono trovarsi a credito per effetto di versamenti eseguiti in eccesso rispetto al dovuto, di errori nella fase di liquidazione o, infine, per effetto di errori
materiali, nell’esecuzione dei detti versamenti. Con riferimento alla compensazione orizzontale del credito Iva,
ricorda la presenza di 3 soglie, con la conseguenza che fino a 5 mila euro il credito può essere utilizzato fin dal
primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui il credito è maturato, per importi compresi tra i 5
mila e i 15 mila euro, la compensazione può avvenire soltanto dopo la presentazione della dichiarazione annuale
(Iva) e, per i crediti superiori a 15 mila euro, la detta compensazione può essere effettuata, a partire dal giorno
16 del mese successivo a quello in cui la dichiarazione è stata inviata, ma in presenza del visto di conformità,
rilasciato da soggetti abilitati (lett.b, co.3, art.3, d.P.R. 322/98). Sul tema, ricorda la novità introdotta dall’art.11,
DL 66/14, in base al quale le compensazioni con saldo a «zero» potranno essere eseguite «esclusivamente»
tramite i canali predisposti dal Fisco, a prescindere dall’importo compensato.
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L’INFORMAZIONE
QUOTIDIANA DA
PROFESSIONISTA A
PROFESSIONISTA
NEWS
Direttori:
SERGIO PELLEGRINO e GIOVANNI VALCARENGHI
5 SETTEMBRE 2014
Accertamento
Redditometro, pericolo dal passato di Maurizio Tozzi
Territorialità IVA delle prestazioni di deposito e stoccaggio merci di Sandro Cerato
Agevolazioni
Confermato il bonus per investimenti in beni strumentali di Luca Mambrin
Imu e imposte indirette
Nessuna sorpresa per la scadenza TASI del 16 ottobre? di Fabio Garrini
Iva
Apparizioni e sparizioni dei crediti Iva di Giovanni Valcarenghi
Viaggi e tempo libero
Su e giù per le colline della Marsica di Chicco Rossi
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