Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE - Rel. Consigliere - Dott. LUCIO NAPOLITANO - Consigliere - Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21783-2010 proposto da: COMUNE DI ARZACHENA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 95, presso lo studio dell'avvocato FRANCO PICCIAREDDA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARRIGO FILIGHEDDU giusta delega a margine; - ricorrente - 241 contro SARDEGNA RESORTS SRL; - intimato Nonché da: 5 39 Rep_ - Presidente - ud. Dott. MARINA MELONI 2015 R.G.N. 21783/2010 Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DOMENICO CHINDEMI *TRIBUTI PU 20/01/2015 SARDEGnei RESORTS SRL in persona del legale rappesentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PUOTI, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine; - controricorrente incidentale contro COMUNE DI ARZACHENA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 95, presso lo studio dell'avvocato FRANCO PICCIAREDDA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARRIGO FILIGHEDDU giusta delega a margine; controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 25/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SASSARI, depositata il 12/02/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2015 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI; udito per il ricorrente l'Avvocato PICCIAREDDA che ha chiesto l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale, rigetto ricorso incidentale; udito per il controricorrente l'Avvocato LO MONACO delega Avvocato PUOTI che si riporta e chiede il rigetto; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per l'accoglimento del 6° motivo, cassazione con rinvio, assorbito il ricorso incidentale. Svolgimento del processo In data 12 febbraio 2003 la società Sardegna Resorts srl presentava istanza di rimborso integrale della ICI versata in riferimento all'anno di imposta 2002 e, successivamente, impugnava il silenzio rifiuto del Comune di Arzachena davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Sassari la quale rigettava il ricorso. La società affermava che i terreni sui quali aveva pagato l'IC, posti all'interno del perimetro della zona turistica esclusiva denominata Costa Smeralda, non avevano natura di area edificabile in quanto soggetti ai vincoli del piano paesaggistico territoriale della Gallura mentre, al contrario, secondo il Comune trattavasi di aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali. Su ricorso in appello proposto dalla società contribuente, la Commissione tributaria regionale della Sardegna con sentenza nr. -25/08/10 depositata in data 12/2/2010, riformava parzialmente la sentenza di primo grado e dichiarava che la società 1 u-1 aveva diritto al rimborso del 70 % della somma versata al Comune di Arzachena a titolo di Ici conseguentemente ritenendo il Comune tenuto a rimborsare il suddetto importo versato dalla società per l'anno 2002. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sardegna ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Arzachena con tOtta motivi, Sardegna Resort srl ha resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo. Il ricorrente ha depositato controricorso su ricorso incidentale e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i motivi da uno a cinque del ricorso principale il Comune di Arzachena lamenta, sotto differenti profili, la nullità della sentenza impugnata ex art. 360 nr.4 cpc per assoluta indeterminatezza della domanda di rimborso presentata al Comune di Arzachena, nonché per vizio di ultra ed extrapetizione ex art. 112 cpc in quanto il giudice di appello, pronunciando su una domanda radicalmente difforme da quella formulata, ha rideterminato il valore reale dell'area e disposto parzialmente il rimborso dell'ICI, sebbene la 2 Ciga Immobiliare Sardegna srl non avesse mai formulato richiesta di "rideterminazione dei valori reali sulla base della remota edificabilità" . Il giudice di appello infatti non ha tenuto conto che nella domanda di rimborso dell'imposta ICI non era contenuta alcuna domanda riguardante un presunto minor valore degli immobili in quanto la domanda proposta riguardava unicamente l'asserita inedificabilità dell'area, tanto più che la contribuente, con atto di accertamento per adesione sottoscritto in data 14/11/2008 aveva confermato il valore venale accertato dall'Ufficio Tributi del Comune di Arzachena per le aree oggetto di causa. Con il sesto motivo di ricorso il Comune di Arzachena lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 10 comma 4 D.Lgs. 30 dicembre 1992 nr.504, in riferimento all'art. 360 comma 1 n.3 cpc nonchè contraddittoria motivazione circa un fatto controverso per il giudizio, in riferimento all'art. 360 comma l n.5 cpc, in quanto il giudice di appello è entrato in contraddizione perché non ha tenuto conto dell'Accordo di Programma di cui all'art. 28 della legge regionale nr. 45/1989 nel quale 3 non è stata presentata alcuna dichiarazione rettificativa e/o integrativa del valore dell'area da parte della contribuente. e no vID Con il settimo/ m( ottavo motivo di ricorso il Comune di Arzachena lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 113 coma 2 cpc ed art. 5 coma 5 D.Lgs. 30 dicembre 1992 nr.504, in riferimento all'art. 360 comma l n.5 cpc perché il giudice di appello ha ridotto il valore imponibile ai fini ICI delle aree avvalendosi del criterio dell'equità e senza alcun riferimento ai criteri di determinazione del valore delle aree edificabili di cui all'art. 5 comma 5 D.Lgs. 30 dicembre 1992 nr.504. Il ricorso è fondato e deve essere accolto in relazione al sesto motivo, assorbiti gli altri. Infatti è vero che il giudice di appello non avrebbe dovuto, tanto più in mancanza di domanda specifica, rideterminare il valore dell'area proponendo una soluzione equitativa al fine di "trovare un equilibrio tra il valore dei terreni prima e dopo l'entrata in vigore della legge paesaggistica regionale" e disporre così un rimborso del 70% dell'imposta ICI versata a suo discrezionale giudizio. In ogni caso il giudice 4 di secondo grado non ha tenuto conto che il valore venale imponibile ICI era stato spontaneamente dichiarato dalla stessa contribuente con dichiarazione presentata nel 1994, cioè dopo l'istituzione degli Accordi di Programma di cui all'art. 28 della legge regionale nr. 45/1989, costituenti un mero piano attuativo della pianificazione urbanistica territoriale vigente, e che tale valore non era stato mai disconosciuto dalla Ciga Immobiliare Sardegna la quale non ha mai presentato alcuna dichiarazione rettificativa e/o integrativa del valore dell'area. A tal riguardo si osserva che la dichiarazione ICI ha effetto, ex art. 10 comma 4 D.L.gs 504/1992, anche per gli anni successivi qualora non intervenga una nuova dichiarazione e che non risulta decisiva la circostanza che la dichiarazione è. stata effettuata da società diversa dalla Ciga Immobiliare Sardegna srl,appartenente allo stesso gruppo di società, data l'irrilevanza soggettiva del dichiarante. Con unico motivo di ricorso incidentale Sardegna Resort srl lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 D.Lgs. 30 dicembre 1992 nr.504, in riferimento all'art. 360 comma 1 n.3 5 cpc perché il giudice di appello ha ritenuto l'area edificabile in base allo strumento urbanistico generale sebbene non adottati i necessari strumenti attuativi. Sul punto si è pronunciata questa Corte con sentenza 11182 del 21/5/2014 secondo la quale "In tema di imposta di registro, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 36, coma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di interpretazione autentica del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'inapplicabilità del sistema di valutazione automatica previsto dall'art. 52, quarto comma, del d.P.R. n. 131 cit., è desumibile dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, anche se non ancora approvato dalla Regione ovvero in mancanza degli strumenti urbanistici attuativi, dovendosi ritenere che l'avviso del procedimento di trasformazione urbanistica sia sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in 6 ít quanto la valutazione del bene deve essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo. L'impossibilità di distinguere, ai fini dell'inibizione del potere di accertamento, tra zone già urbanizzate e zone in cui l'edificabilità è condizionata all'adozione dei piani particolareggiati o dei piani di lottizzazione non impedisce, peraltro, di tener conto, nella determinazione del valore venale dell'immobile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione. Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso principale in relazione al sesto motivo, assorbiti gli altri e rigettato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito e di legittimità, stante l'evolversi della 7 i : vicenda processuale. , P.Q.M. Accoglie il ricorso proposto in ordine al sesto motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Rigetta il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il 20/1/2015 Il Presidente Il consigliere estensore Marina Mel ni i\IN\ - AOÀ ■•••• n Funzionario Giudiziario osposrrATo IN CANCEll.ENA IL alla MEZZA i 8-MAR. -Z015 11 Funzionario Giudiziario °nella FREZZA 8
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