N. 01557/2015REG.PROV.COLL. N. 03843/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3843 del 2014, proposto da Fire System s.r.l. e Air Fire s.p.a., in proprio e quali componenti della costituenda a.t.i., rappresentate e difese dagli avvocati Domenico Apice e Antonio Pazzaglia, con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via Gianturco 1; contro Gielle s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Lillo, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria 2; Sicli s.r.l. e Siram s.p.a., rappresentate e difese dagli avvocati Marino Busnelli, Mauro Renna e Aristide Police, con domicilio eletto quest’ultimo, in Roma, via di Villa Sacchetti 11; nei confronti di Atm - Azienda Trasporti Milanesi s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Rho e Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, via del Mascherino 72; per la riforma della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE III, n. 795/2014, resa tra le parti, concernente una procedura di affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gielle s.r.l., Sicli s.r.l. e Siram s.p.a. e dell’Azienda Trasporti Milanesi s.p.a.; Visto l’appello incidentale di Sicli s.r.l. e Siram s.p.a.; Vista l’ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 6224 del 22 dicembre 2014 Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 119, comma 5, e 120, commi 3 e 11, cod. proc. amm.; Considerato che il difensore di Atm s.p.a. ha dichiarato di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2015 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Domenico Apice e Massimo Del Prete, su delega dell'avvocato Anna Lillo, Antonio Bartolini, su delega dell’avvocato Aristide Police, e Maurizio Zoppolato; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. Si controverte nel presente giudizio in ordine alla procedura di affidamento in appalto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio installati presso le stazioni metropolitane, i parcheggi di corrispondenza, i depositi, le officine e gli uffici dell’Azienda Trasporti Milanesi s.p.a.; procedura da quest’ultima indetta con bando in data 25 marzo 2013, ed aggiudicata, in virtù del massimo ribasso offerto del 63,73% sulla base d’asta di € 7.928.752,28, all’ATI formata dalla capogruppo Fire System s.r.l. e dalla mandante Air Fire s.p.a. 2. Contro gli atti della procedura di gara proponevano separati ricorsi davanti al TAR Lombardia – sede di Milano la Gielle s.r.l. (n. di r.g. 2539/2013) e le imprese del costituendo ATI Sicli s.r.l. e Siram s.p.a. (n. di r.g. 2626/2013), giunte rispettivamente seconda e terza. Quest’ultima svolgeva anche motivi aggiunti ulteriori. L’aggiudicataria proponeva dal canto suo ricorso incidentale nei confronti della Gielle ed inoltre avverso le norme di lex specialis concernenti i requisiti di fatturato, laddove interpretate nel senso preteso dalla seconda graduata. 3. Con la sentenza in epigrafe il TAR, previa riunione dei ricorsi: - respingeva i motivi dei ricorsi incidentale e principale dell’ATI Sicli e Siram indirizzati all’ammissione della Gielle, e fondati sulla violazione dell’art. 38, comma 1, lett. c) ed f), e comma 2, cod. dei contratti pubblici, in relazione ad una condanna penale riportata dal socio di maggioranza sig. Luigi Galantucci per il reato di cui all’art. 356 cod. pen. (frode nell’esecuzione di un contratto di pubblica fornitura), e per un precedente inadempimento nei confronti del medesimo ente aggiudicatore; - accoglieva i motivi dei due ricorsi principali, diretti a censurare l’ammissione alla gara dell’ATI controinteressata, perché avvenuta malgrado la condanna penale ex art. 444 cod. proc. pen. riportata dal legale rappresentante della mandataria Fire System, sig.ra Morena Angelino, per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi cui all’art. 51, comma 1, lett. b), d.lgs. 22/1997 (“Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”); - respingeva i restanti motivi di impugnazione proposti dall’ATI terza graduata contro la seconda, incentrati sul mancato possesso di quest’ultima dei requisiti di fatturato previsti dal bando di gara e sull’anomalia del ribasso da questa offerto (pari al 53,65%); - assorbiva i restanti motivi dei due ricorsi, nonché quelli aggiunti proposti da Sicli e Siram nei confronti dell’ATI aggiudicataria; - in conseguenza dell’accoglimento del ricorso della Gielle, dichiarava il ricorso incidentale della medesima improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nella parte non esaminata; - infine, per effetto dell’accoglimento dei ricorsi principali annullava l’aggiudicazione in favore dell’ATI Fire System e Air Fire. 3. La sentenza è appellata, per quanto di rispettivo interesse, in via principale dalle società Fire System e Air Fire, nonché in via incidentale dalle società Sicli e Siram. 4. Queste ultime chiedono a loro volta il rigetto dell’appello principale, salvo che per il motivo nel quale l’ATI aggiudicataria ha riproposto il proprio ricorso incidentale di primo grado volto all’esclusione della Gielle, al quale invece aderiscono. Con memoria costitutiva depositata il 30 maggio 2014 le medesime appellanti incidentali hanno anche riproposto i motivi della loro impugnativa svolta in primo grado non esaminati dal TAR, diretti a contestare la mancata esclusione dell’offerta dell’ATI Fire System e Air Fire, per difformità essenziali rispetto al capitolato speciale e per anomalia del ribasso. 5. Si sono costituite l’Azienda Trasporti Milanesi, in adesione all’appello principale, e la Gielle, che invece resiste allo stesso ed all’appello incidentale. 6. Con ordinanza interlocutoria n. 6224 del 22 dicembre 2014 la Sezione ha disposto l’acquisizione del fascicolo di primo grado relativo al ricorso n. di r.g. 2626/2013 proposto dalle società Sicli e Siram. DIRITTO In conformità alla tecnica redazionale delle sentenze prevista per le controversie in materia di appalti pubblici dal combinato disposto degli artt. 120, comma 10, e 74 cod. proc. amm., si espongono i seguenti punti risolutivi della presente decisione: I) infondato è il primo motivo d’appello principale, nel quale si censura la sentenza di primo grado per ultrapetizione; I.1) condividendo il II motivo del ricorso della Gielle ed I del ricorso di Sicli e Siram, il TAR ha statuito che «l’art. 38, commi 1, lett. c), e 2, non consente di ritenere estinto un reato in assenza di un provvedimento giurisdizionale, facendo discendere un tale effetto dal semplice trascorrere del tempo» (§ 3.4 della parte “in diritto” della sentenza di primo grado); I.1.1) contrariamente a quanto sostengono le appellanti principali, tali censure sono state formulate in modo chiaro ed espresso dalle due parti ricorrenti in primo grado: rispettivamente a pag. 11 e seguenti del ricorso Gielle e 16 e seguenti del ricorso Sicli e Siram; da esse è quindi conseguita la coerente statuizione di accoglimento da parte del TAR; I.2) del pari, non condivisibile è la censura di erroneità rivolta nei confronti di quest’ultima; I.2.1) secondo l’incontrastata giurisprudenza di questa Sezione (solo per citare le più recenti sentenze: 3 dicembre 2014, n. 5972, 5 settembre 2014, n. 4528, 8 agosto 2014, n. 4253, 17 giugno 2014, n. 3092; 13 dicembre 2012, n. 6393; 24 marzo 2011, n. 1800), il mero decorso del tempo previsto dall’art. 445 cod. proc. pen. per le sentenze di applicazione della pena ex art. 444 del medesimo codice costituisce presupposto per richiedere al giudice dell’esecuzione penale la dichiarazione di estinzione del reato, ottenuta la quale solo il partecipante a procedure di affidamento di appalti pubblici è esonerato dal relativo obbligo dichiarativo, ai sensi dell’ultimo inciso della citata lett. c) dell’art. 38, comma 1, d.lgs. n. 163/2006; I.2.2) ciò precisato, questa pronuncia nei confronti della legale rappresentante della Air Fire, sig.ra Angelina Moreno, è nel caso di specie intervenuta solo nelle more del presente giudizio, con ordinanza del Tribunale di Napoli del 13 gennaio 2014, e dunque in epoca successiva al termine di presentazione delle offerte; I.3) non fondata è inoltre la censura con cui le medesime società appellanti si dolgono della mancata dichiarazione di irricevibilità dei motivi aggiunti di queste due ultime società, volti a censurare la mancata esclusione dell’ATI Fire System e Air Fire in relazione alla gravità del precedente della legale rappresentante di quest’ultima; I.3.1) tali motivi non risultano infatti nemmeno esaminati dal TAR, il quale ha formalmente accolto «la seconda censura contenuta nel ricorso proposto da Gielle s.r.l. e la prima censura del ricorso proposto da Sicli s.r.l. e Siram S.p.A. » (§ 3.6 della sentenza di primo grado) II) è inoltre infondato il secondo motivo dell’appello principale, nel quale viene censurato il medesimo capo della sentenza di primo grado, nella parte in cui il TAR ha ritenuto che la condanna riportata dalla predetta legale rappresentante privi la società mandante dell’ATI aggiudicataria della moralità professionale ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006; II.1) benché il giudice di primo grado abbia, da un lato, accolto una censura non proposta, per questa parte, nei motivi primo del ricorso Gielle e secondo dell’ATI Sicli – Siram, e dall’altro lato abbia omesso di rilevare l’irricevibilità del primo motivo aggiunto di quest’ultima parte ricorrente, in cui la questione della gravità del reato era invece stata posta (motivo aggiunto contenuto nell’atto notificato il 2 gennaio 2014, a fronte del deposito da parte di ATM del certificato penale della sig.ra Angelina Moreno il 30 novembre precedente), costituisce comunque circostanza decisiva per respingere il motivo d’appello in esame l’ininfluenza degli errori ora rilevati ai fini della decisione finale; II.2) infatti, sebbene quest’ultimo abbia attribuito rilievo alla natura del reato ed alla sua incidenza concreta sulla moralità professionale proprio in conseguenza dell’insussistenza della causa estintiva, (come si evince dal § 3.5 della sentenza di primo grado), nondimeno, la sola attestazione, non corrispondente al vero, che il reato oggetto della condanna dichiarata non è estinto, come ritualmente dedotto dalle due parti ricorrenti in primo grado, per giunta per una fattispecie non specificata, costituisce motivo di per sé legittimante l’esclusione dalla gara (nello stesso senso si è espressa, in una fattispecie analoga, la IV Sezione di questo Consiglio di Stato, nella sentenza 11 novembre 2014, n. 5524, cui si fa integrale rinvio ai sensi del citato combinato disposto degli artt. 120, comma 10, e 74 cod. proc. amm.); II.3) conseguentemente, il capo della sentenza di primo grado deve essere confermato, sia pure con motivazione parzialmente diversa, essendosi comunque accertata l’illegittimità dell’ammissione dell’ATI Fire System Air Fire alla gara in contestazione per avere reso una dichiarazione ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006 non corrispondente al vero, risultando quindi irrilevante ogni questione concernente l’incidenza del reato sulla moralità professionale; III) in via di ulteriore conseguenza, i restanti motivi dell’appello principale, recanti la riproposizione delle difese contro i motivi di ricorso principale di Gielle e dell’ATI Sicli – Siram, nonché dei motivi di ricorso incidentale contro la prima, sono improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse; III.1) ciò in applicazione dei principi stabiliti dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza 7 aprile 2011, n. 4, e cioè per effetto del definitivo accertamento dell’illegittima ammissione alla gara dell’ATI Fire System - Air Fire, circostanza che secondo l’organo di nomofilachia «impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva» (§ 41 della sentenza ora citata); principio non inciso dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia Ue 4 luglio 2013 (C-100/12) e, in conseguenza di quest’ultima, della stessa Adunanza plenaria nella sentenza 25 febbraio 2014, n. 9, non vertendosi nel caso di specie in una situazione di censure reciprocamente escludenti; III.1.1) a quest’ultimo riguardo, va infatti rilevato che l’appello principale ripropone (nel quarto motivo) censure del proprio ricorso “escludente” nei confronti della sola Gielle, il cui accoglimento non inciderebbe sull’ammissione alla gara dell’ATI Sicli – Siram; inoltre, oltre alle imprese litiganti nel presente contenzioso altre partecipanti sono state ammesse alla gara e le relative offerte sono state valutate; III.1.2) sono quindi improcedibili anche i motivi di entrambi i ricorsi di primo grado nei confronti della medesima ATI Fire System - Air Fire, non esaminati dal TAR e rispettivamente riproposti dalle seconda ed ATI terza graduata ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm.; III.1.2.1) i motivi della Gielle sarebbero peraltro inammissibili, perché da questa riproposti nel presente giudizio d’appello solo con memoria conclusionale e dunque ben oltre il termine decadenziale fissato dalla disposizione del codice del processo amministrativo da ultimo citata; IV) a questo punto deve essere esaminato l’appello incidentale delle società terze graduate Sicli e Siram, contenente anch’esso censure escludenti nei confronti della Gielle (svolte nel quarto motivo del ricorso di primo grado n. 2626/2013 di r.g.) per grave negligenza professionale ex art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163/2006, già respinto dal TAR (§ 2.1); IV.1) preliminarmente, deve peraltro essere respinta l’eccezione di irricevibilità di quest’ultimo mezzo sollevata da Gielle; IV.1.1) l’appello incidentale è tempestivo, essendo infatti stato spedito per la notifica il 4 giugno 2014, a fronte del perfezionamento della notifica dell’appello principale, a mezzo posta ex art. 149 cod. proc. civ., avvenuto per queste due società il 10 maggio precedente, presso il loro procuratore costituito nel giudizio di primo grado; il tutto come attestato nel timbro postale stampigliato sul fronte della busta contenente l’appello principale; IV.2) del pari è infondata l’eccezione di inammissibilità di quest’ultimo mezzo, sempre formulata da Gielle, sul rilievo del suo condizionamento all’accoglimento dell’appello principale; IV.2.1) così non è in realtà, dal momento che le società Sicli e Siram non si sono limitate ad aderire all’ultimo motivo di tale mezzo, ma hanno proposto altri motivi a fronte di una soccombenza autonomamente riportata in primo grado nei confronti della medesima Gielle, nel pieno rispetto del paradigma dell’appello incidentale improprio di cui all’art. 333 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 96, comma 3, cod. proc. amm.; IV.3) sempre in via preliminare, non sussiste alcuna inammissibilità del mezzo per il fatto che esso riproduce le difese di ATM, tenuto conto che con specifico riguardo all’ammissione di Gielle l’interesse dell’ente aggiudicatore e dell’ATI Sicli e Siram è convergente; V) nel merito l’appello incidentale è tuttavia infondato; V.1) non è contestato in fatto, e risulta comunque ampiamente provato sulla base delle produzioni documentali di ATM, che la ditta individuale Gielle di Galantucci Luigi è risultata inadempiente nell’esecuzione dell’appalto del servizio di «ricarica, revisione e fornitura degli estintori», stipulato in data 21 aprile 2004 con il medesimo ente aggiudicatore, che quest’ultimo ha poi risolto, ed inoltre che la stessa persona fisica, nella qualità di titolare dell’impresa individuale, è stata condannata in primo grado dal Tribunale di Bari per frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 cod. pen. (sentenza in data 11 aprile 2008), per avere fornito ad altra amministrazione due estintori non omologati, salvo poi conseguire la prescrizione in appello (sentenza della Corte d’appello di Bari in data 14 luglio 2010); V.2) il punto decisivo è tuttavia stabilire se questi fatti, che in astratto potrebbero effettivamente integrare la «grave negligenza o malafede» prevista dall’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163/2006 come causa ostativa alla partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici – circostanza particolarmente evidenziata dalla Atm - possano nondimeno rilevare nei confronti di un diverso soggetto giuridico; V.2.1) ciò avuto riguardo al fatto che alla gara in contestazione nel presente giudizio ha partecipato non già la ditta individuale ma la s.r.l. Gielle, di cui il medesimo sig. Luigi Galantucci è socio di maggioranza (titolare del 60% del capitale sociale, spettante ai figli di questo, uno dei quali è anche amministratore unico); V.3) la risposta al riguardo è negativa, malgrado i legami societari e familiari ora riferiti, dovendosi quindi confermare la statuizione del giudice di primo grado (§ 2.1 della parte in diritto); V.4) sul piano letterale, l’art. 38 prevede infatti l’esclusione «dalla partecipazionealle procedure di affidamento (…) degli appalti (…) i soggetti (…) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un grave errore nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante». V.4.1) la norma è dunque riferita (e non potrebbe essere diversamente) al singolo operatore economico responsabile di gravi inadempimenti contrattuali in precedenti appalti o nell’esercizio della propria attività professionale; V.4.2) la stessa responsabilità non può invece essere riferita ad altri soggetti, benché tra di essi vi siano rapporti di carattere giuridico, come quello tra socio e società, altrimenti determinandosi una estensione in malam partem delle norme sui requisiti di partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici, le quali sono tassative; V.5) anche sul piano dell’interpretazione teleologica, l’esigenza, perseguita dalle norme ora citate, di selezionare contraenti privati affidabili, non può condurre ad una interpretazione estensiva delle stesse ad un punto tale da elidere la distinzione soggettiva tra imprenditore individuale e società con personalità giuridica di cui lo stesso in ipotesi faccia parte; V.5.1) ciò quanto meno nei casi in cui non sia configurabile un abuso della personalità giuridica medesima, quando cioè si dimostri che lo schermo societario sia stato appositamente frapposto al fine di eludere l’applicazione delle norme sui requisiti di partecipazione; ipotesi questa nemmeno dedotta nel caso di specie ed in ogni caso da escludere, atteso che la Gielle è stata costituita nel 1998, due anni dopo la costituzione della ditta individuale (il tutto come risulta dalle visure camerali versate da quest’ultima agli atti del presente giudizio), e dunque in epoca assolutamente non sospetta; V.6) al di fuori di questi casi deve infatti presumersi che la distinzione di soggetti imprenditoriali tragga origine da ragioni di carattere economiche effettive ed abbia dato luogo ad altrettanto distinte organizzazioni aziendali, singolarmente finalizzate all’esecuzione dei contratti di impresa; V.6.1) a quest’ultimo riguardo, le appellanti incidentali insistono particolarmente sulla «indistinguibilità dell’imprenditore Luigi Galantucci dalla Gielle S.r.l. » (pag. 9 dell’appello incidentale), desunta non solo dai sopra descritti legami familiari e societari, ma anche dalle modalità con le quali il soggetto economico Gielle si presenta dal punto di vista commerciale; V.6.2) tuttavia, essendo ricavata sulla base di dati non direttamente afferenti all’organizzazione imprenditoriale ed ai mezzi di cui essa si compone, questa circostanza integra al più un mero indizio privo dei necessari elementi di precisione e gravità, e come tale inidoneo a vincere la presunzione di cui sopra e che, dunque, non consente di formulare un giudizio di inaffidabilità contrattuale nei confronti del soggetto diverso da quello autore dei precedenti inadempimenti o errori professionali; V.6.3) in definitiva, non sono emersi nel presente giudizio elementi in forza dei quali possa legittimamente fondarsi una «motivata valutazione» di inaffidabilità contrattuale la quale sostanzia necessariamente il giudizio della stazione appaltante in ordine al requisiti di cui all’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163/2006 (al riguardo, da ultimo: Sez. V, 11 dicembre 2014, n. 6105, 3 dicembre 2014, n. 5973, 21 novembre 2014, n. 5763, 14 ottobre 2014, n. 5063); VI) pertanto, anche l’appello incidentale deve essere respinto; VII) le spese del presente grado di giudizio possono tuttavia essere integralmente compensate tra tutte le parti in ragione della complessità delle questioni controverse. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli principale ed incidentale, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi. Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti in causa. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati: Mario Luigi Torsello, Presidente Antonio Amicuzzi, Consigliere Doris Durante, Consigliere Vincenzo Lopilato, Consigliere Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23/03/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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