IAS/IFRS ANALISI E CONFRONTO CON LA DISCIPLINA

IAS/IFRS ANALISI E CONFRONTO CON
LA DISCIPLINA NAZIONALE
IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20:
Strumenti finanziari
Prof. Riccardo Acernese
Roma, marzo/maggio 2014
IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20: Strumenti finanziari
AGENDA

Partecipazioni, titoli ed azioni proprie nella normativa contabile italiana

I crediti nella normativa contabile italiana

I debiti nella normativa contabile italiana

I contratti derivati nella normativa contabile italiana

IAS 39 e 32 – Strumenti finanziari (classificazione, rilevazione, valutazione e
cancellazione)

IFRS 7 – Informazioni integrative

IFRS 9 – Cenni sul progetto di sostituzione dello IAS 39
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disciplina nazionale
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Lezione 6
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IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20: Strumenti finanziari
Partecipazioni, titoli ed azioni proprie nella normativa contabile italiana
Definizioni
Partecipazioni
• Investimenti nel capitale di altre imprese (controllate, collegate, altre)
Titoli
• Attività finanziarie, rappresentate da titoli del debito pubblico emessi da Stati sovrani,
obbligazioni emesse da enti pubblici o da società, altri titoli che non sono Partecipazioni
Secondo la destinazione funzionale assegnata dagli amministratori, possono essere:
• immobilizzazioni finanziarie qualora siano destinate ad investimento durevole (o per
presunzione di legge nel caso di titoli partecipativi)
• attivo circolante, qualora siano destinati ad essere negoziati
Azioni proprie
• Azioni proprie acquistate dalla società emittente in conformità al disposto dell’art. 2357 o nei
casi speciali previsti dall’art. 2357-bis del Codice Civile
 Principio contabile di riferimento: OIC n. 20
 Normativa civilistica di riferimento: art. 2357 C.C., art 2357 – bis C.C., art. 2359 C.C., art.
2424 C.C., art. 2425 C.C., art. 2426 C.C., art. 2427 C.C., art. 2427 bis), art. 2428 C.C.
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IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20: Strumenti finanziari
Partecipazioni, titoli ed azioni proprie nella normativa contabile italiana
Classificazione: art. 2424 c.c. - Stato Patrimoniale
B III Immobilizzazioni finanziarie
- 1 Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
- 3 Altri titoli
- 4 Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo
C III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
- 1 Partecipazioni in imprese controllate
- 2 Partecipazioni in imprese collegate
- 3 Partecipazioni in imprese controllanti
- 4 Altre partecipazioni
- quote di fondi comuni
- 5 Azioni proprie, con indicazione anche
- obbligazioni (anche convertibili)
del valore nominale complessivo
- buoni ordinari del tesoro
- 6 Altri titoli:
- buoni del tesoro poliennali
- certificati di credito del tesoro
- zero coupon
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IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20: Strumenti finanziari
Partecipazioni, titoli ed azioni proprie nella normativa contabile italiana
Classificazione: art. 2425 c.c. - Conto Economico
C Proventi e oneri finanziari
-15) Proventi da partecipazioni con separata indicazione di quelli relativi ad imprese
controllate e collegate
- 16) Altri proventi finanziari:
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
D Rettifiche di valore di attività finanziarie
- 18) Rivalutazioni e - 19) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
E Proventi e oneri straordinari
- 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni
- 21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni
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IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20: Strumenti finanziari
Partecipazioni, titoli ed azioni proprie nella normativa contabile italiana
Classificazione e cambiamenti di destinazione
La classificazione dei titoli nell’attivo immobilizzato o non immobilizzato deve essere fondata su
di un criterio di distinzione “funzionale”, cioè connessa con le decisioni degli amministratori
riguardo ai programmi aziendali:
 tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni si comprendono i titoli
destinati ad essere smobilizzati per fronteggiare le necessità finanziarie dell’impresa;
 tra le immobilizzazioni finanziarie si comprendono i titoli destinati ad essere mantenuti nel
patrimonio aziendale quale investimento durevole, sino alla loro naturale scadenza.
 I trasferimenti tra comparti sono limitati a casi eccezionali. In nota integrativa vanno indicate
le motivazioni e l’effetto economico e patrimoniale sul bilancio dell’esercizio.
 I trasferimenti vanno effettuati al valore che il titolo ha nel comparto di origine al momento
del trasferimento. La valutazione a fine anno è fatta con i criteri del comparto di destinazione.
 Le cessioni di immobilizzazioni finanziarie vanno adeguatamente commentate in nota
integrativa. Il risultato della cessione va iscritto tra i componenti straordinari dell’esercizio.
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IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20: Strumenti finanziari
Partecipazioni, titoli ed azioni proprie nella normativa contabile italiana
Valutazione: art. 2426 c.c. – OIC 20
 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo dei costi
accessori (regola generale).
 L’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore
inferiore al costo deve essere iscritta a tale minor valore.
 Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi esercizi se sono venuti meno i
motivi della rettifica effettuata.
 I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di
acquisto, comprensivo dei costi accessori, ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato (valore di mercato), se minore; tale minor valore non può essere
mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.
 Il codice civile regola separatamente dalle immobilizzazioni finanziarie la valutazione delle
partecipazioni in società controllate e collegate (criterio del costo o del patrimonio netto).
 Partecipazioni immobilizzate non qualificate detenute per ottenere vantaggi economici
diretti (dividendi) o indiretti (rapporti contrattuali)  valutate al costo ed in caso di perdita
durevole di valore allineamento con la quota di patrimonio netto della partecipata.
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IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20: Strumenti finanziari
Partecipazioni, titoli ed azioni proprie nella normativa contabile italiana
Valutazione: art. 2426 c.c. – OIC 20
Il Costo dei titoli non immobilizzati è definito sulla base del:
1.
2.
3.
4.
Costo specifico
metodo del costo medio ponderato
FIFO
LIFO
Il Valore di Mercato dei titoli è determinato:

se titoli quotati : valore medio dell’ultimo mese

se titoli non quotati : valore normale di titoli analoghi
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IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20: Strumenti finanziari
Partecipazioni, titoli ed azioni proprie nella normativa contabile italiana
Nota integrativa: art. 2427 c.c. – art 2427 bis) – OIC 20
Titoli immobilizzati (principali informazioni)
Criterio valutativo
Motivazioni dell’eventuale modifica del criterio di valutazione
Movimenti del periodo
Motivazione del mantenimento dell’iscrizione al costo delle partecipazioni nel caso in cui il
valore derivante dall’applicazione del metodo dal patrimonio netto sia inferiore
Informazioni aggiuntive per i titoli per i quali vi è stato un cambio di destinazione
Le ragioni, nel caso di “perdita durevole” di valore, dell’adozione del valore inferiore e gli
elementi che hanno costituito la base per l’adozione del valore inferiore
Per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value, con
esclusione delle partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture, occorre fornire
indicazione del valore contabile e del fair value, nonché dei motivi di mancata svalutazione.
Titoli non immobilizzati (principali informazioni)
 Criterio valutativo
 Motivazioni dell’eventuale modifica del criterio di valutazione
 La differenza, se apprezzabile, tra valore di bilancio e valore calcolato in base ai costi correnti
 Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci
 L’analisi dei titoli raggruppati per principali tipologie
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IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20: Strumenti finanziari
I crediti nella normativa contabile italiana
Definizioni
 I crediti rappresentano il diritto di esigere somme di denaro da clienti (gestione
caratteristica), da controparti correlate (controllanti, controllate, collegate e consociate) o da
altri (dipendenti, erario, ecc.), ad una data di scadenza determinata
 Principio contabile di riferimento: OIC n. 15
 Normativa civilistica di riferimento: art. 2424 C.C., art. 2425 C.C., art. 2425-bis C.C., art. 2426
C.C., art. 2427 C.C., art. 2428 C.C.
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IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20: Strumenti finanziari
I crediti nella normativa contabile italiana
Classificazione: art. 2424 c.c. - Stato Patrimoniale
A - Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte richiamata
B.III.2 - Immobilizzazioni finanziarie
a) Crediti verso controllate
b) Crediti verso collegate
c) Crediti verso controllanti
d) Crediti verso altri
 Separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo.
C.II – Attivo circolante
1. Crediti verso clienti
2. Crediti verso controllate
3. Crediti verso collegate
4. Crediti verso controllanti
5. Crediti tributari
6. Imposte anticipate
7. Crediti verso altri
 Separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo.
 E’ opinione diffusa che i crediti inclusi nel circolante siano quelli di funzionamento.
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I crediti nella normativa contabile italiana
Classificazione: art. 2425 c.c. - Conto Economico
A – Valore della produzione
 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
B – Costi della produzione (svalutazioni)
 Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante
C – Proventi e oneri finanziari (altri proventi finanziari)
 Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese
controllate, collegate e controllanti
D – Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni)
 Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
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I crediti nella normativa contabile italiana
Valutazione: art. 2426 c.c. – OIC 15
Iscrizione e valutazione in bilancio
 Per i crediti originati da ricavi relativi alla gestione caratteristica:
 quando il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato ultimato e
 quando lo scambio è avvenuto (passaggio di proprietà dei beni) o il servizio è reso
 Per gli altri crediti, quando esiste il “titolo al credito basato su criteri giuridici”
 I crediti sono iscritti al loro valore presumibile di realizzazione
 Valore presumibile di realizzazione = valore nominale al netto delle eventuali rettifiche di
valore relative a:
 perdite per inesigibilità manifeste e latenti
 resi e rettifiche di fatturazione
 sconti, abbuoni e premi da accordare
 Attualizzazione dei crediti con scadenza oltre l’anno successivo, che non prevedono una
componete di interesse esplicita.
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I crediti nella normativa contabile italiana
Valutazione: art. 2426 c.c. – OIC 15
Perdite per inesigibilità
 Perdite ragionevolmente prevedibili:
 inesigibilità già manifestatesi alla data di redazione del bilancio con riferimento a
singoli crediti (svalutazione specifica)
 inesigibilità non ancora manifestatesi, ma per esperienza già intrinseca nel
complesso dei crediti esposti in bilancio (svalutazione generica)
 Una svalutazione generica è necessaria in ossequio al principio della competenza e della
prudenza.
 Le perdite per inesigibilità dei crediti, infatti, non devono gravare sul conto economico degli
esercizi in cui esse diverranno effettive (mancanza della correlazione fra costi e ricavi),
essendo già ragionevolmente prevedibili.
Perdite per inesigibilità
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- Analisi dei singoli crediti
- Esperienza storica delle perdite su crediti
- Indici di anzianità dei crediti
- Condizioni economiche generali e di settore
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I crediti nella normativa contabile italiana
Valutazione: art. 2426 c.c. – OIC 15
Perdite per inesigibilità
Riserva
specifica
Riserva
generica
Analisi delle posizioni “critiche” già note al
momento della redazione del bilancio, quali:
- debitori falliti
- debitori al legale
- debitori presso recuperatori
- debitori irreperibili, ecc
La valutazione del rischio di inesigibilità non
ancora manifestatosi, ma intrinseco nel
monte crediti, è determinata in base ai
seguenti elementi:
- esperienza storica delle perdite su crediti
- indici di anzianità globale dei crediti
- condizioni economiche generali di settore
e di rischio paese
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I crediti nella normativa contabile italiana
Nota Integrativa: art.2427 c.c. – OIC 15
Contenuto minimo (principali informazioni richieste)












Criteri applicati per la valutazione dei crediti
Movimenti dei crediti che costituiscono immobilizzazioni finanziarie
Analisi della variazioni dei crediti
Ammontare dei crediti esigibili oltre cinque anni
Distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ed operazioni
che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine
Se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie
di attività e secondo aree geografiche
Informazioni sui crediti verso parti correlate e verso la società o ente che esercita l’attività di
Direzione e Coordinamento
Tasso di interesse e scadenze dei crediti incassabili oltre l’anno
Tasso di attualizzazione utilizzato per i crediti infruttiferi
Ammontare dei crediti ceduti per i quali permane l’azione di regresso
L’esistenza di una concentrazione di crediti
Ammontare dei crediti in valuta
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IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20: Strumenti finanziari
I debiti nella normativa contabile italiana
Definizioni
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, con scadenza e ammontare
determinati. I debiti rappresentano obbligazioni a pagare un ammontare determinato di
disponibilità liquida ad una scadenza determinata ovvero obbligazioni a consegnare beni o
rendere servizi.
 Principio contabile di riferimento: OIC n. 19
 Normativa civilistica di riferimento: art. 2424 C.C., art. 2425 C.C., art. 2425-bis C.C., art. 2426
C.C., art. 2427 C.C., art. 2428 C.C.
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I crediti nella normativa contabile italiana
Classificazione: art. 2424 c.c. - Stato Patrimoniale
D – Debiti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di assicurazione sociale
Altri debiti:
a) verso altre consociate (solo se rilevante)
b) verso altri creditori
 Separata indicazione degli importi esigibili entro ed oltre i 12 mesi
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I crediti nella normativa contabile italiana
Valutazione: art. 2426 c.c. – OIC 19
Iscrizione e Valutazione in bilancio
 I debiti commerciali originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello stato patrimoniale quando
rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti. I debiti relativi a servizi
sono rilevati quando i servizi sono stati resi, cioè la prestazione è stata effettuata.
I debiti finanziari sorti per operazioni di finanziamento e i debiti sorti per ragioni diverse
dall'acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando esiste l'obbligazione dell'impresa verso la
controparte. Per i debiti finanziari, generalmente, tale momento coincide con l’erogazione dei
finanziamenti.
 Gli oneri accessori sostenuti per ottenere finanziamenti, quali le spese di istruttoria, l'imposta
sostitutiva su finanziamenti a medio termine, e tutti gli altri costi iniziali sono capitalizzati nella voce
B.II.7 Altre immobilizzazioni immateriali.
 I prestiti obbligazionari sono rilevati al momento della loro sottoscrizione, con riferimento sia alle
emissioni di obbligazioni ordinarie sia di obbligazioni convertibili. Le obbligazioni ordinarie e le
obbligazioni convertibili in azioni sono iscritte inizialmente al loro valore nominale. L'emissione di
obbligazioni al di sopra o al di sotto della pari comporta la rilevazione rispettivamente di aggi o disaggi.
 Condizioni per scorporare interessi passivi impliciti nei debiti commerciali:
- possibilità di determinazione di un prezzo di mercato a breve
- esistenza di una congrua componente finanziaria nel prezzo negoziato a regolamento differito
-scadenza del debito oltre l’esercizio successivo
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I crediti nella normativa contabile italiana
Valutazione: art. 2426 c.c. – OIC 19
Iscrizione e Valutazione in bilancio
 Il principio generale per la valutazione dei debiti prevede che essi siano esposti in bilancio al
loro valore nominale.
 Aggi e disaggi di emissione sui prestiti obbligazionari sono ammortizzati lungo la durata del
prestito e rilevati come oneri o proventi finanziari.
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I crediti nella normativa contabile italiana
Valutazione: art. 2427 c.c. – OIC 19
Contenuto minimo (principali informazioni richieste)
 i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non
espressi all'origine in euro
 le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dei debiti rispetto all’esercizio precedente
 distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni
 distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali,
con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree
geografiche
 la suddivisione degli interessi passivi ed altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a
debiti verso banche e altri
 le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro
numero e i diritti che essi attribuiscono
 il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione
dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle
operazioni relative
 i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di
quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori
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I contratti derivati nella normativa contabile italiana
Normativa di riferimento
Quadro normativo di riferimento per la contabilizzazione e l’informativa da fornire in bilancio in
merito alle operazioni che riguardano i contratti derivati:
 Art. 2426 codice civile – Criteri di valutazione
 Art. 2427 codice civile – Contenuto della nota integrativa
 Art. 2427 bis codice civile – Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti
finanziari
 Art 2428 codice civile – Relazione sulla gestione
 OIC 19 – I fondi per rischi e oneri. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. I debiti
 OIC 26 – Operazioni e partite in moneta estera
 OIC 3 – Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella
relazione sulla gestione
 Comunicazione Consob DAC /28731 del 14/4/2000 – Copertura a termine di alcune transazioni
future
 Decreto Lgs. 87/92 e Circolare BANKIT n.166 del 15 luglio 1992 – Normativa per la redazione del
bilancio delle banche e degli enti finanziari
 Comunicazione Consob n. 1026875 del 11 aprile 2001 - 7 – Rappresentazione delle operazioni di
Interest Rate Swap in bilancio
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I contratti derivati nella normativa contabile italiana
Normativa di riferimento
Designazione di uno strumento finanziario derivato come strumento di copertura
 Né il codice civile né i principi contabili nazionali prevedono dei requisiti per la designazione
e la conseguente contabilizzazione di uno strumento derivato come strumento di copertura.
 Le uniche indicazioni di riferimento sono quelle stabilite dalla normativa speciale per gli
intermediari finanziari (a cui anche i PC nazionali rimandano):
 Intento di porre in essere un’operazione di copertura;
 Elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie delle attività/passività
coperte e quelle del derivato di copertura;
 Intento e correlazione documentate da evidenze interne.
 La comunicazione CONSOB DAC/28731 del 14 – 4- 2000 ribadisce che in assenza di una
specifica disciplina per la contabilizzazione dei contratti derivati si debba far riferimento ai
principi generali di redazione del bilancio e alla prassi contabile internazionale.
Tenuto conto del principio di competenza, per le operazioni di copertura vale
il principio della coerenza valutativa delle operazioni economicamente
collegate rispetto al sottostante oggetto di copertura
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I contratti derivati nella normativa contabile italiana
Normativa di riferimento
Valutazione dei derivati in base ai principi contabili nazionali
Derivati
speculativi
Derivati di copertura
di attività
finanziarie
immobilizzate
Rilevazione della
perdita potenziale
Valutazione del
derivato al costo
di attività
finanziarie del
circolante
Valutazione del derivato
coerentemente alla posta
coperta (minore fra costo
e valore di mercato)
Principio di coerenza valutativa con la posta coperta
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I contratti derivati nella normativa contabile italiana
Informativa di bilancio
PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVAMENTE ALL’INFORMATIVA DA FORNIRE IN BILANCIO
Art. 2427 del Codice Civile – Contenuto della nota integrativa
 La nota integrativa deve riportare la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo
stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a
condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia
necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della
società (art 2427-22-ter)
 Ai fini dell’applicazione degli articoli 2427 c.c., 2427 bis) c.c. e 2428 c.c., per la definizione di
strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value, di parte correlata e di
modello e tecnica di valutazione generalmente accettato, si fa riferimento ai principi contabili
internazionali adottati dall’Unione Europea.
Art. 2427 bis) del Codice civile – Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti
finanziari
 Nella nota integrativa sono indicati per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
a. il loro fair value
b. informazioni sulla loro entità e sulla loro natura
 Il fair value è determinato con riferimento al valore di mercato (anche di attività similari) o a
tecniche e modelli di valutazione generalmente accettati.
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Informativa di bilancio
PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVAMENTE ALL’INFORMATIVA DA FORNIRE IN BILANCIO
OIC n. 3 – Informazioni sugli strumenti finanziari nella nota integrativa e nella relazione sulla
gestione
 Richiede che la società indichi in apposita tabella gli strumenti finanziari derivati suddivisi tra
strumenti di copertura e strumenti di negoziazione, strumenti derivati quotati e non quotati;
 Richiede, inoltre, che la società fornisca, relativamente ai contratti derivati di copertura,
l’indicazione delle poste coperte e l’informativa in merito alle plusvalenze o minusvalenze sulle
poste coperte e sugli strumenti copertura.
Art. 2428 del Codice Civile – Relazione sulla gestione
 Richiede di indicare, nella relazione sulla gestione, gli obiettivi e le politiche della società in
materia di gestione dei rischi finanziari, comprese le politiche di copertura attuate per ciascuna
categoria di operazioni in essere;
 L’esposizione della società ai diversi rischi finanziari.
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IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20: Strumenti finanziari
Progetto di modifica dei principi OIC
OIC attuali
OIC in consultazione
IAS/IFRS
OIC 20 – Titoli e Partecipazioni
OIC 20 – Titoli di debito
IAS 39 – IAS 32 – IFRS 7 – IFRS 13
OIC 20 – Titoli e Partecipazioni
OIC 21 - Partecipazioni
IAS 39 – IAS 32 – IFRS 7 – IFRS 13 –
IAS 27 – IAS 28 – IFRS 10 – IFRS 11 –
IFRS 12
OIC 15 - Crediti
OIC 15 - Crediti
IAS 39 – IAS 32 – IFRS 7 – IFRS 13
OIC 19 – parte Fondi rischi e oneri,
TFR, parte Debiti
OIC 19 – Fondi rischi e oneri,
TFR, Debiti
IAS 39 – IAS 32 – IFRS 7 – IFRS 13 –
IAS 19 – IAS 37
OIC 26 – Operazioni e partite in
moneta estera
OIC 26 – Operazioni, attività e
passività in valuta estera
IAS 39 – IAS 32 – IFRS 7 – IFRS 13 –
IAS 21
OIC 3 – Informazioni sugli
strumenti finanziari da includere
nella nota integrativa e nella
relazione sulla gestione
NA
IFRS 7
OIC 6 – Ristrutturazione del debito
ed informativa di bilancio
NA
IAS 39 – IFRS 7
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IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20: Strumenti finanziari
Progetto di modifica dei principi OIC
OIC in
consultazione
Sintesi delle principali differenze rispetto agli attuali OIC
OIC 20
Titoli di debito
Si definisce una nuova disciplina per il cambiamento di destinazione dei titoli (il trasferimento
dei titoli è rilevato in base al valore risultante dall’applicazione del criterio valutativo del
portafoglio di provenienza).
E’ specificato che Utili/Perdite da negoziazione di titoli immobilizzati devono essere considerati
componenti straordinari di reddito.
Si forniscono chiarimenti circa i criteri di determinazione del costo degli strumenti finanziari
immobilizzati (costo specifico e/o criteri ex punto 10 art.2426 c.c.- media ponderata, LIFO, FIFO).
Si definisce una disciplina specifica per i titoli strutturati (scorporo del derivato implicito).
OIC 21
Partecipazioni
Si definisce una nuova disciplina per il cambiamento di destinazione delle partecipazioni.
E’ specificato che Utili/Perdite da negoziazione delle partecipazioni immobilizzate devono essere
considerati componenti straordinari di reddito.
Si forniscono chiarimenti circa i criteri di determinazione del costo degli strumenti finanziari
immobilizzati (costo specifico e/o criteri ex punto 10 art.2426 c.c.- media ponderata, LIFO, FIFO).
Si modifica il trattamento contabile dei diritti di opzione (eliminazione dell’obbligo di
svalutazione nel caso di mancato esercizio).
Si introduce una disciplina specifica per la contabilizzazione dei dividendi attribuiti sotto forma di
azioni proprie detenute in portafoglio, prevedendo che tali operazioni non comportano la
rilevazione di un provento.
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IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20: Strumenti finanziari
Progetto di modifica dei principi OIC
OIC in
consultazione
OIC 15
Crediti
Sintesi delle principali differenze rispetto agli attuali OIC
Sono forniti chiarimenti sullo scorporo/attualizzazione dei crediti e sulla contabilizzazione delle
vendite a rate con riserva di proprietà. In particolare è previsto lo scorporo della componente di
interessi impliciti nei crediti commerciali (con la rilevazione di un risconto passivo) e la
rilevazione del credito e del ricavo nel momento di consegna del bene venduto a rate con riserva
di proprietà.
Sono esplicitati alcuni aspetti del procedimento di valutazione collettiva dei crediti (concetto di
classi omogenee), nonché di svalutazione di crediti assistiti da garanzie o assicurati.
La cancellazione dei crediti è oggetto di separato specifico documento di approfondimento.
L’approccio scelto (trasferimento sostanziale di tutti i rischi) è coerente, anche se non
coincidente, con quello previsto dai principi contabili internazionali per la “derecognition”.
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IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20: Strumenti finanziari
Progetto di modifica dei principi OIC
OIC in
consultazione
Sintesi delle principali differenze rispetto agli attuali OIC
OIC 19
parte Fondi rischi
e oneri, TFR,
parte Debiti
Sono introdotti ulteriori riferimenti sullo scorporo degli interessi passivi relativi ai debiti
commerciali. In particolare per lo scorporo degli interessi impliciti devono verificarsi due
condizioni:
- il valore nominale dei debiti eccede significativamente il prezzo di mercato del bene con
pagamento a breve termine; questo si verifica quando il debito non ha un interesse passivo
esplicito, oppure ha un interesse irragionevolmente basso;
-la scadenza dei debiti eccede l’esercizio successivo.
E’ mantenuto il divieto di attualizzazione dei debiti finanziari con tasso fuori mercato.
Sono introdotte inoltre alcune previsioni specifiche sul trattamento contabile di: obbligazioni
indicizzate, debiti soggetti a condizione sospensiva, prestiti subordinati, debiti per associazione
in partecipazione.
OIC 26
Operazioni,
attività e
passività in
valuta estera
Distinzione fra poste monetarie (da iscriversi al cambio corrente di chiusura) e non monetarie
(da iscriversi al cambio storico anche se iscritte nel circolante).
Distinzione dell’effetto cambio dall’effetto valutativo.
Sono esclusi i derivati che saranno inseriti nella rivisitazione dell’OIC 3.
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IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20: Strumenti finanziari
Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali
IAS 39
IAS 32 – IFRS 7
Fornire le regole contabili per l’iscrizione,
la valutazione e l’eliminazione
(“derecognition”) degli strumenti
finanziari, incluse le operazioni di
copertura dei rischi
Fornire regole in termini di presentazione
degli strumenti finanziari e di
informazioni da fornire che aiutino gli
utilizzatori di bilancio a comprendere gli
effetti degli strumenti finanziari sulla
posizione finanziaria, i risultati e la
liquidità generata dall’impresa
IFRS 13
Fornire la definizione di fair value e le
regole di valutazione degli strumenti
finanziari e non finanziari al fair value
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IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20: Strumenti finanziari
Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali
Principali novità rispetto alla normativa contabile nazionale
 Introduzione del fair value come principio base per la valutazione degli strumenti
finanziari in parziale sostituzione del costo
 Differenti requisiti richiesti per l’eliminazione (“derecognition”) degli strumenti
finanziari dal bilancio
 Regole stringenti per la classificazione e riclassificazione degli strumenti finanziari
 Introduzione di regole ben definite per poter ritenere un’operazione di copertura
 Differenti modalità di contabilizzazione delle operazioni di copertura
 Contabilizzazione di tutti gli strumenti finanziari derivati non più tra i conti
d’ordine, ma tra le attività e passività dello Stato Patrimoniale
 Prevalenza della sostanza sulla forma
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Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali
Classificazione
Attività
Held-to-maturity
investments (HTM)
Attività finanziarie, diverse dai derivati, a scadenza fissa e pagamenti fissi (o
determinabili) che un’impresa ha l’intenzione e la capacità di mantenere fino alla
scadenza.
Loans and receivables
(L&R)
Attività finanziarie, diverse dai derivati, che prevedono pagamenti fissi o
determinabili, non sono quotate su mercati attivi e sono state create erogando
contanti o servizi direttamente al debitore.
Financial asset at fair
value through profit
and loss (FVTPL)
Attività finanziarie detenute per essere negoziate nel breve termine o attività
finanziarie che al momento della loro prima iscrizione sono classificate al fair value
con riflessi a conto economico (anche se non si intendono utilizzare per la
negoziazione nel breve periodo). Sono sempre compresi i derivati non di copertura.
Available for sale (AFS)
Classe residuale che accoglie tutte le attività finanziarie, diverse dai derivati, che
non rientrano nei Financial asset at fair value through profit or loss, Loans and
receivables o Held-to-maturity investments.
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IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20: Strumenti finanziari
Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali
Classificazione
Passività
Financial liability at fair
value through profit and
loss (FVTPL)
Passività finanziarie detenute per essere negoziate nel breve termine o passività
finanziarie che al momento della loro prima iscrizione sono classificate al fair
value con riflessi a conto economico (anche se non si intendono utilizzare per la
negoziazione nel breve periodo). Sono sempre compresi i derivati non di
copertura.
Altre passività finanziarie
Classe che accoglie tutte le passività finanziarie che non rientrano nella
categoria delle Financial liability at fair value through profit or loss.
Le partecipazioni in società controllate, collegate e join venture sono trattate nell’ambito dei
principi internazionali IAS 27, IAS 28, IFRS 10, IFRS 11 e non ricadono nella definizione di
strumento finanziario da trattare in base alle disposizioni dello IAS 39 e 32.
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IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20: Strumenti finanziari
Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali
Classificazione
si
Le attività sono mantenute con finalità di
trading nel breve periodo, sono derivati o
dal momento della rilevazione iniziale vi è
l’intenzione di valutarle al fair value con
contropartita a conto economico?
no
Fair value
through
profit and loss
si
Loans and
receivables
no
Le attività prevedono pagamenti fissi o
determinabili e non sono quotate su
mercati attivi?
Available
for sale
no
Le attività sono a scadenza fissa, prevedono
pagamenti fissi (o determinabili) ed esiste
l’intenzione e la capacità di mantenerle fino
alla scadenza?
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si
Held-tomaturity
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IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20: Strumenti finanziari
Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali
Trasferimenti tra i portafogli di attività finanziarie
Possibili trasferimenti tra i portafogli
DA
A
Fair Value
through
profit and
loss
Fair Value
through profit
and loss
Held to
Maturity
Loans and
Receivables
Available for
Sale
NO
NO
NO
NO
SI
Held to
Maturity
SI
Loans and
Receivables
SI
NO
Available for
Sale
SI*
SI
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SI
NO
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IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20: Strumenti finanziari
Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali
Rilevazione iniziale degli strumenti finanziari
Tutti gli strumenti finanziari (inclusi i derivati) devono essere rilevati nello stato patrimoniale
tra le attività e le passività nel momento in cui l’impresa diviene parte del contratto e di
conseguenza assume un diritto a ricevere o un’obbligazione a pagare.
Al momento della loro iscrizione iniziale in bilancio, gli strumenti finanziari sono iscritti al:
FAIR VALUE
Valore del
corrispettivo della
transazione
=
+
COSTI DI TRANSAZIONE
direttamente attribuibili
all’acquisizione o emissione
dell’attività o passività finanziaria
ad eccezione del caso di strumenti
appartenenti alla categoria “Fair
value through profit and loss”
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IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20: Strumenti finanziari
Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali
Valutazione successiva degli strumenti finanziari
Criterio da utilizzare al fine di valutazione successive a quella iniziale:
FAIR VALUE
COSTO AMMORTIZZATO
Dipende dalla categoria in cui è classificata l’attività o passività finanziaria
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IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20: Strumenti finanziari
Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali
Valutazione successiva degli strumenti finanziari
Si definisce Fair Value (IFRS 13) il prezzo che si riceverebbe dalla vendita di una attività o si
pagherebbe per il trasferimento di una passività in una ordinata transazione tra partecipanti al
mercato alla data di misurazione (exit price).
Il valore di mercato, cioè l’ammontare ottenibile da una vendita o pagabile al momento
dell’acquisto di uno strumento finanziario, rappresenta la miglior evidenza di Fair Value se ci si
trova in un mercato attivo.
Il Fair value presume che la società sia funzionante e quindi non abbia l’intenzione o la necessità
di liquidare o intraprendere un’operazione a condizioni non favorevoli.
Il Fair Value di una attività o di una passività può essere ottenuto da:
 quotazioni su mercati attivi;
 transazioni recenti di strumenti simili;
 appropriati modelli di valutazione.
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Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali
Valutazione successiva degli strumenti finanziari
Valutazione successiva: Fair Value
A seguito della crisi dei mercati finanziari e nell’ambito degli interventi effettuati sulle norme
contabili sono state definite le modalità attraverso le quali determinare il Fair Value degli
strumenti finanziari in assenza di un mercato attivo.
Gerarchia del Fair Value
Mercato attivo
Mercato non attivo
- prezzo quotato per un’attività/passività identica
- transazioni di mercato recenti o tecniche di valutazione
(Livello 1)
(Livello 2 o 3)
 Livello 2 - utilizzo di parametri osservabili sul mercato (es. prezzi quotati di strumenti
simili, curve dei tassi di mercato, volatilità, credit spread) diversi dai prezzi quotati del
livello 1;
 Livello 3 – utilizzo di parametri non osservabili sul mercato (assunzioni interne es.
flussi finanziari, spread applicati rettificati per rischio).
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Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali
Valutazione successiva degli strumenti finanziari
Valutazione successiva: Costo ammortizzato
Si definisce Costo ammortizzato il valore al quale un’attività/passività finanziaria è stata rilevata
inizialmente meno i rimborsi di capitale più/meno l’ammortamento complessivo della differenza tra
valore iniziale e quello a scadenza meno qualsiasi svalutazione diretta/indiretta.
Il metodo del costo ammortizzato prevede che la differenza tra il valore iniziale dello strumento
finanziario e quello a scadenza sia ammortizzata lungo il periodo di riferimento utilizzando:
l’interesse effettivo
Questo è il tasso che sconta esattamente i flussi di cassa futuri, attesi lungo la durata dello strumento
finanziario, portandoli al valore netto contabile dello strumento finanziario stesso.
Costi di transazione (Transaction costs): sono i costi incrementali direttamente attribuibili
all’operazione, ovvero che non sarebbero stati sostenuti in assenza dell’operazione stessa.
• Includono commissioni e spese sostenute per l’acquisto e la stipula del contratto, imposte e bolli
relativi alla transazione.
• Non includono, invece costi interni di tipo amministrativo e costi per finanziamenti.
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Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali
Valutazione successiva degli strumenti finanziari
Esempio Costo Ammortizzato: finanziamento a tasso fisso con up-front pagata





Finanziamento ricevuto per € 1.000
Scadenza bullet 5 anni
Tasso contrattuale 5%
Costi di transazione (commissione up-front pagata) 3%
Il tasso effettivo di rendimento che uguaglia i flussi di cassa al costo iniziale di € 970 (1.000 – 30 di
commissioni) è pari al 5,7%
1.000
5%
30
5,7%
Capitale/ Interessi
Commissioni
Valore attuale
Anno 1
50
30
47
Anno 2
50
0
45
Anno 3
50
0
42
Anno 4
50
0
40
Anno 5
1.050
0
796
TOTALE
1.250
30
970
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IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20: Strumenti finanziari
Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali
Valutazione successiva degli strumenti finanziari
Esempio Costo Ammortizzato: finanziamento a tasso fisso con up-front pagata
L’importo della commissione pagata è portato a diminuzione del debito iniziale, e
successivamente “ammortizzato” con la registrazione di un maggior interesse effettivo.
Inizio anno
Interessi
effettivi
Flussi
Costo
ammortizzato
Anno 1
970,0
55,3
50,0
975,3
Anno 2
975,3
55,7
50,0
981,0
Anno 3
981,0
56,0
50,0
987,0
Anno 4
987,0
56,3
50,0
993,3
Anno 5
993,3
56,7
1.050,0
0 (**)
280,00 (*)
1.250,00
TOTALE
(*) 280 = 250 interessi + 30 commissioni
(**) 993,3 + 56,7 -1,050 = 0
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Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali
Valutazione successiva degli strumenti finanziari
Valutazione successiva: Attività finanziarie
Fair value
through profit
and loss
Available for
sale
Fair value
Fair value
Le variazioni di FV sono
iscritte direttamente a
conto economico
Le variazioni di FV sono iscritte tra le
altre componenti del conto economico
complessivo e sono accumulate in una
riserva di patrimonio netto.
Le variazioni accumulate sono rilevate
nel conto economico quando l’attività
è eliminata dal bilancio.
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Loans and
receivables
Held-tomaturity
Costo
ammortizzato
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Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali
Valutazione successiva degli strumenti finanziari
Valutazione successiva: Passività finanziarie
Fair value
through profit
and loss
Other financial
liabilities
Fair value
Costo
ammortizzato
Le variazioni di FV sono
iscritte direttamente a
conto economico
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Lezione 6
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IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20: Strumenti finanziari
Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali
Valutazione successiva degli strumenti finanziari
Impairment (perdite di valore)
Ad ogni chiusura di bilancio, la società deve verificare se esistono evidenze oggettive, che possono
far presupporre l’esistenza di un impairment di un’attività finanziaria diverse da quelle FVTPL.
Se tali evidenze oggettive esistono l’impresa deve:
Determinare l’importo
dell’impairment loss
Addebitare tale importo
a conto economico
Nel determinare l’esistenza di una perdita di valore di un’attività finanziaria, l’impresa deve verificare la
presenza di evidenze oggettive della stessa:
Derivanti da uno o più eventi passati
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e
Che hanno un impatto sui flussi di cassa futuri
attesi dall’attività/gruppo di attività finanziarie e
che sia stimabile in modo attendibile
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Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali
Valutazione successiva degli strumenti finanziari
Impairment (perdite di valore)
Una perdita di valore da impairment è misurata:
HTM
L&R
AFS
come differenza tra il valore di carico dello strumento
finanziario e il valore attuale dei flussi di cassa stimati
come differenza tra il costo di acquisto (al netto dei
rimborsi di capitale e ammortamento) e il fair value
corrente, al netto di ogni perdita da impairment già
precedentemente contabililizzata
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IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20: Strumenti finanziari
Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali
Valutazione successiva degli strumenti finanziari
Impairment (strumenti valutati a costo ammortizzato)
Obiettiva evidenza di impairment per
attività singolarmente significative?
SI
Valutazione analitica
SI
Valutazione collettiva
NO
Evidenza di impairment per gruppi di
attività (incluse quelle valutate
individualmente) con simile rischio credito ?
NO
Nessun impairment
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Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali
Valutazione successiva degli strumenti finanziari
Determinazione dell’impairment loss: valutazioni analitiche
La determinazione analitica della perdita da impairment richiede che, per ogni attività
significativa con evidenze di impairment, si proceda a:
 Determinare la stima dell’importo recuperabile considerando anche eventuali garanzie.
 Definire il periodo di tempo entro il quale si prevede di recuperare parte del valore
dell’attività.
 Distribuire nell’arco temporale definito i flussi di cassa futuri attesi.
 Attualizzare i flussi di cassa futuri attesi sulla base del tasso d’interesse effettivo originario
dell’attività. Nel caso di attività valutate al costo il tasso da utilizzare è quello corrente di
mercato per attività di pari rischiosità.
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Valutazione successiva degli strumenti finanziari
Determinazione dell’impairment loss: valutazioni collettive
Successivamente al processo di valutazione analitica, lo IAS 39 richiede che i gruppi di attività che
presentano evidenze di riduzione di valore ed abbiano simili caratteristiche di rischio creditizio
debbano essere sottoposte a valutazione collettiva.
La valutazione collettiva richiede che vengano individuate categorie omogenee di attività.
Le perdite attese per effetto di futuri eventi, di qualunque tipo siano, non devono essere rilevate.
La misurazione dell’impairment deve essere oggettiva e deve basarsi su “Incurred losses” anziché
su “Expected losses”.
La determinazione di statistiche di perdita per ciascuna delle classi omogenee determinate può
rappresentare un’oggettiva determinazione di perdite già maturate, insite nelle classi di crediti
stesse.
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I Derivati
Si definisce Derivato uno strumento finanziario:
 il cui valore cambia in funzione delle variazioni di uno specifico tasso di interesse, prezzo di un
titolo o di un bene, tasso di cambio, ecc. (sottostanti)
 che richiede un investimento netto iniziale nullo o limitato
 che è regolato ad una data futura
Gli strumenti derivati devono essere registrati nello stato patrimoniale:
 inizialmente sono registrati al costo, che ne rappresenta il fair value;
 successivamente sono valutati al fair value: le differenze generate dalla valutazione
vengono registrate in conto economico.
Solo qualora soddisfino i criteri dettati dallo IAS 39 per la definizione delle finalità di copertura, gli
strumenti derivati possono essere valutati sulla base delle regole di “hedge accounting”.
Sotto certe condizioni, sono considerati derivati anche alcune clausole contrattuali  derivati
impliciti (embedded derivatives)
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Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali
I Derivati
Hedge accounting
COPERTURA DI FAIR VALUE - Oggetto di copertura:
Rischio connesso a variazioni di “fair value” di una attività o passività rilevata in bilancio; un
impegno irrevocabile non iscritto; una parte identificata di tale attività, passività o impegno
irrevocabile che è attribuibile a uno specifico rischio con impatto a conto economico.
COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI - Oggetto di copertura:
Rischio connesso a variazioni di “cash flow” che è attribuibile ad uno specifico rischio associato
a una attività o passività rilevata, o a una operazione futura altamente probabile (anche
infragruppo) e ha un impatto a conto economico.
COPERTURA DI UN INVESTIMENTO IN UNA ENTITÀ ESTERA - Oggetto di copertura:
Rischio legato alla variabilità del patrimonio netto di un investimento in valuta estera, derivante
da modifiche dei tassi di cambio.
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I Derivati
Hedge accounting
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IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20: Strumenti finanziari
Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali
I Derivati
Hedge accounting
IAS/IFRS Analisi e confronto con la
disciplina nazionale
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IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20: Strumenti finanziari
Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali
I Derivati
Eliminazione di uno strumento finanziario (“Derecognition”)
Il trasferimento di una attività finanziaria non è una condizione sufficiente per la
“derecognition” ai fini dello IAS 39, devono essere rispettati i seguenti requisiti:
L’impresa abbia trasferito
insieme all’attività
sostanzialmente tutti i rischi e
benefici ad essa collegati
L’impresa non abbia
mantenuto il controllo
sull’attività
OPPURE
Una passività finanziaria (o parte di essa) viene eliminata dallo stato patrimoniale quando
viene estinta, ovvero quando l’obbligazione specificata nel contratto è adempiuta o
cancellata oppure scaduta.
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Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali
Presentazione degli strumenti finanziari – IAS 32
Uno strumento di capitale è qualsiasi contratto che evidenzia un interesse residuo nelle attività
dell’entità dedotte tutte le sue passività.
Rispetto alla definizione di capitale, nelle passività finanziarie non c’è una obbligazione
che l’emittente può evitare.
Nel casi di strumenti composti, occorre separare le diverse componenti.
La separazione della componente di capitale dalla passività finanziaria avviene:



Tenendo conto nella determinazione della passività, del fair value e dei derivati
impliciti inclusi
Considerando capitale la componente residuale
Non realizzando alcun utile o perdita iniziale
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Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali
Informazioni integrative – IFRS 7
Rilevanza degli strumenti finanziari per la situazione patrimoniale - finanziaria ed il risultato
economico
Indicazione della massima esposizione al rischio di credito
Informazioni integrative nel caso di trasferimento di portafogli
Informazioni integrative sugli strumenti finanziari per i quali non sono
soddisfatti i criteri per la “derecognition”
Dettaglio delle garanzie date e ricevute
Evidenza di violazioni contrattuali legate ai finanziamenti passivi
Informazioni integrative sulle operazioni di copertura
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Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali
Informazioni integrative – IFRS 7
Natura e portata dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari
Informazioni qualitative
Informazioni quantitative
Per ogni tipo di rischio (come, ad esempio,
rischio di credito, di liquidità e di mercato)
derivante da strumenti finanziari occorre
indicare:
 Le esposizioni al rischio e in che modo sono
generate
 Gli obiettivi, le procedure e i processi di
gestione dei rischi e i metodi utilizzati per
valutarli
 Qualsiasi variazione di quanto sopra
rispetto all'esercizio precedente
Per ogni tipo di rischio derivante dagli
strumenti finanziari, l'entità deve indicare:
 Dati quantitativi sull'esposizione al rischio
così come sono fornite ai dirigenti con
responsabilità strategiche
 Informazioni dettagliate se non già fornite
in conformità al punto precedente
 Concentrazione dei rischi se non evidenti
dalle informazioni fornite nei punti
precedenti
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IFRS 9 – Il progetto di sostituzione dello IAS 39
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IFRS 9 – Il progetto di sostituzione dello IAS 39
Nuova classificazione delle Attività finanziarie
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