PROSPETTO SOCIETÀ DI COMODO NEL MODELLO UNICO

IMPOSTE E TASSE
IMPOSTE DIRETTE
imposte e tasse
PROSPETTO SOCIETÀ DI COMODO
NEL MODELLO UNICO
SOMMARIO
• SCHEMA DI SINTESI
• CAUSE DI ESCLUSIONE E DI DISAPPLICAZIONE
• MODALITÀ
DI
COMPILAZIONE
DEL
PROSPETTO
• MODALITÀ DI CALCOLO AI FINI IRAP
Art. 30 L. 23.12.1994, n. 724 - Art. 27 D.L. 23.02, 1995, n. 41, conv. L. 22.03.1995, n. 85
Art. 2 D.L. 8.08.1996, n. 437, conv. L. 24.10.1996, n. 556 - Art. 3, c. 37 L. 23.12.1996, n. 662
Art. 35, cc. 15-16 D.L. 4.07.2006, n. 223, conv. L. 4.08.2006, n. 248 - Art. 1, c. 109 e segg. L. 27.12.2006, n. 296
Art. 1, c. 128 L. 24.12.2007, n. 244 - Provv. Ag. Entrate 14.02.2008, prot. n. 23681 - Ris. Ag. Entrate 16.10.2013, n. 68/E
Art. 2, cc. da 36-quinquies a 36-duodecies D.L. 13.08.2011, n. 138, conv. L. 14.09.2011, n. 148 - Provv. Ag. Entrate 11.06.2012, prot. n. 87956
Circ. Ag. Entrate 14.05.2014, n. 10/E - Circ. Ag. Entrate 4.03.2013, n. 3/E - Circ. Ag. Entrate 15.02.2013, n. 1/E
Ris. Ag. Entrate 11.12.2012, n. 107/E - Circ. Ag. Entrate 19.06.2012, n. 25/E - Circ. Ag. Entrate 11.06.2012, n. 23/E
Circ. Ag. Entrate 1.10.2010, n. 50/E - Circ. Ag. Entrate 19.03.2009, n. 11/E - Circ. Ag. Entrate 14.02.2008, n. 9/E
Circ. Ag. Entrate 9.07.2007, n. 44/E - Circ. Ag. Entrate 4.05.2007, n. 25/E - Circ. Ag. Entrate 2.02.2007, n. 5/E
Circ. Ag. Entrate 4.08.2006, n. 28/E - C.M. 26.02.1997, n. 48
Uno specifico prospetto del modello Unico deve essere compilato dalle società per effettuare il test di
operatività, ossia il confronto tra componenti effettivi del conto economico e ricavi presunti (art. 30 L.
724/1994), nonché per la determinazione dei soggetti in perdita sistematica (art. 2, cc. 36-decies e
36-undecies D.L. 138/2011). Tutte le società dovranno compilare il prospetto, salvo il verificarsi di una
delle cause di esclusione o disapplicazione da indicare al rigo RS116. Il mancato superamento del test
comporta l’applicazione dell’Ires maggiorata al 38%.
SCHEMA DI SINTESI
SOGGETTI
INTERESSATI

S.r.l.

• S.n.c.
• S.a.s.

Società ed enti di ogni tipo con stabile organizzazione in Italia.
Contabilità
ordinaria o
semplificata

S.p.a.

• Comprese le società equiparate:
.. società di armamento;
.. società di fatto.
START-UP
CASI
PARTICOLARI
Residenti
in Italia
Che abbiano per oggetto l’esercizio
di attività commerciali.

Non residenti
Società che non
superano il test
di operatività

Società che hanno conseguito un ammontare complessivo (medio del
triennio) di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi, esclusi quelli
straordinari, risultanti dai rispettivi conti economici, inferiore alla
somma degli importi che risultano applicando gli appositi coefficienti
all’ammontare (medio del triennio) dei beni risultanti dall’attivo dello
stato patrimoniale.

Verifica ricavi medi
triennio 2011-20122013.
La società è di
comodo nel 2013.

Verifica del reddito
nel triennio 20102011-2012.
La società è di
comodo nel 2013.

Comuni per tutte le
società di comodo.

Società in perdita
sistematica

• Società che presentano perdite di natura fiscale per 3 periodi di
imposta consecutivi, oppure
• Società che hanno dichiarato, nell’arco di un triennio, perdite di
natura fiscale per 2 periodi e nel 3° un reddito inferiore a quello
minimo, come determinato in applicazione degli appositi coefficienti.

Cause di esclusione
di tipo soggettivo

Da verificare per il periodo di riferimento (2013).

Situazione oggettive
di disapplicazione
automatica

• Operano:
.. in almeno uno dei periodi d’imposta oggetto di monitoraggio (2010-2012) per società in
perdita sistematica (cause disapplicazione Provv. 11.06.2012);
.. nel periodo di riferimento (2013) per le società che non superano il test di operatività
(cause disapplicazione Provvedimento 14.02.2008).

La casella “start-up” deve essere barrata dalle società “start-up innovative” (art. 25, c. 2 D.L. 179/2012) che non
applicano le discipline previste per le società di comodo e per i soggetti in perdita sistematica.

• La casella “Casi particolari” deve essere compilata nell’ipotesi in cui:
.. il dichiarante, nell’esercizio relativo alla dichiarazione e nei 2 precedenti, non abbia alcuno dei beni indicati nei
righi da RS117 a RS122, indicando il codice “1” senza compilare il resto del prospetto;
.. il dichiarante, esclusivamente con riferimento all’esercizio relativo alla dichiarazione, non abbia posseduto dei
beni indicati nei righi da RS117 a RS122, indicando il codice “2” e le colonne 4 e 5 dei righi da RS117 a RS123
non devono essere compilate.

È prevista la possibilità di richiedere all’Agenzia delle Entrate la disapplicazione della disciplina in esame, ex art. 37bis, c. 8 D.P.R. 29.09.1973, n. 600, ai fini dell’imposta sui redditi, dell’Irap e dell’IVA (art. 30, c. 4-bis L. 23.12.1994,
n. 724, introdotto dal D.L. 223/2006).

• In caso di accoglimento dell’istanza ai fini dell’Ires, deve essere indicato, nella casella “imposta sul reddito”, uno
dei seguenti codici (campo 4):
1 - se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società di comodo;
2 - se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;
3 - se è stata ottenuta la disapplicazione di entrambe le discipline.
• In caso di accoglimento dell’istanza devono essere barrate, anche congiuntamente, le caselle:
.. “Irap”, se la disapplicazione della disciplina è stata ottenuta in relazione all’Irap (campo 5);
.. “IVA”, se la disapplicazione della disciplina è stata ottenuta in relazione all’IVA (campo 6).
INTERPELLO
DISAPPLICATIVO
R
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
La disciplina delle società non operative si applica sia ai soggetti che svolgono la loro attività in regime
di contabilità ordinaria, sia ai soggetti che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata.
SOCIETÀ
NON
OPERATIVE
APPOSITO
PROSPETTO
IN UNICO 2014
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imposte e tasse
CAUSE DI ESCLUSIONE E DI DISAPPLICAZIONE
Situazioni oggettive di disapplicazione automatica [da verificare per il periodo di riferimento (2013)] per società che non superano il test di operatività
(Provvedimento Agenzia delle Entrate 14.02.2008)
Tavola n. 1
È possibile disapplicare la disciplina sulle società di comodo, senza necessità di presentare istanza di interpello, indicando lo
specifico codice in base alla propria posizione (modello Unico SC 2014, rigo RS116, colonna 2 “disapplicazione società di
comodo”) per società che non superano il test di operatività:
99
Soggetto in stato di liquidazione che, con impegno assunto in una
delle precedenti dichiarazioni dei redditi, richiede la cancellazione
dal Registro delle Imprese a norma degli artt. 2312 e 2495 C.C.
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
successiva (1).
La disapplicazione opera con riferimento al periodo
di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo,
ovvero con riferimento all’unico periodo di imposta
di cui all’art. 182, cc. 2 e 3 Tuir.
2
Società assoggettata ad una delle procedure indicate nell’art. 101,
c. 5 del Tuir, ovvero a una procedura di liquidazione giudiziaria
(fallimento, procedure di liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, accordi di
ristrutturazione dei debiti e amministrazione straordinaria).
La disapplicazione opera con riferimento ai periodi
d’imposta precedenti all’inizio delle predette
procedure, i cui termini di presentazione delle
dichiarazioni dei redditi scadono successivamente
all’inizio delle procedure medesime.
3
• La disapplicazione opera con riferimento:
Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie .. al periodo di imposta nel corso del quale è emesso
di cui agli artt. 2-sexies e 2-nonies L. 575/1965, o in altre fattispecie
il provvedimento di nomina dell’amministratore
analoghe in cui il Tribunale, in sede civile, abbia disposto la nomina
giudiziario;
.. ai successivi periodi di imposta nei quali permane
di un amministratore giudiziario.
l’amministrazione giudiziaria.
4(3)
Società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili
La disapplicazione opera limitatamente ai predetti
concessi in locazione ad enti pubblici, ovvero locati a canone vinimmobili.
colato in base alla L. 431/1998 o ad altre leggi regionali o statali.
5(3)
Società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate
non di comodo, ai sensi dell’art. 30 della L. 724/1994; 2) società
escluse dall’applicazione della disciplina di cui al citato art. 30 La disapplicazione opera limitatamente alle predette
anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazio- partecipazioni.
ne; 3) società collegate residenti all’estero cui si applica il regime
dell’art. 168 Tuir.
6(3)
o
7(2)
Società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione a un precedente periodo di imposta, sulla base
di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza, che non
hanno subito modificazioni nei 3 periodi di imposta successivi.
La disapplicazione opera limitatamente
alle predette circostanze oggettive.
8
Società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi
dell’art. 2135 C.C. e rispettano le condizioni previste dall’art. 2 Fattispecie aggiunta dal Provvedimento del 11.06.2012.
D. Lgs. 29.03.2004, n. 99.
9
Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono
stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi
dell’art. 5 L 24.02.1992, n. 225.
(1)
Note
(2)
(3)
60
Nota
bene
R
La disapplicazione opera limitatamente al periodo
d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso
e quello successivo (fattispecie aggiunta dal provvedimento 11.06.2012).
L’esimente riferita alle società in stato di liquidazione, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono
la cancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva,
è rilevabile barrando la relativa specifica casella “Impegno allo scioglimento”.
Codice 7: in caso di esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto.
In tali casi il prospetto deve essere compilato non tenendo conto dei relativi valori ai fini della determinazione dei
ricavi e del reddito presunti. Tuttavia, qualora non si abbiano altri beni, diversi da quelli di cui ai codici da indicare
nelle colonne 1 e/o 4 dei righi da RS117 a RS122, occorre compilare anche la casella “casi particolari”.
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IMPOSTE E TASSE
IMPOSTE DIRETTE
Tavola n. 2
imposte e tasse
Cause di disapplicazione [per il periodo di monitoraggio “triennale” (2010-2012)] (3) per
società con perdite sistematiche (Provvedimento Agenzia delle Entrate 11.06.2012)
Nella casella RS116, colonna 3 Unico SC 2014 (“Soggetto in perdita sistematica”) si indica una delle seguenti situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina riguardante i soggetti in perdita sistematica:
99
2
3
4
5
o
6 (2)
7
8
9 (4)
10
11
12
Soggetto che ha assunto in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi l’impegno di cui alla lett. a), punto 1 del
Provv. Ag. Entrate 11.06.2012. Si tratta delle società in stato
di liquidazione che, con impegno assunto in dichiarazione
dei redditi, richiedono la cancellazione dal Registro delle
Imprese a norma degli artt. 2312 e 2495 C.C. entro il termine
di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva (1).
La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno,
a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento
all’unico periodo di imposta di cui all’art. 182, cc. 2 e 3 Tuir.
La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d’imposta
Società assoggettate a una delle procedure indicate nell’art.
precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui termini di
101, c. 5 Tuir ovvero, ad una procedura di liquidazione
presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono succesgiudiziaria.
sivamente all’inizio delle procedure medesime.
Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle La disapplicazione opera con riferimento al periodo di impofattispecie di cui al D. Lgs. 6.09.2011, n. 159 o in altre sta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina
fattispecie analoghe in cui il Tribunale, in sede civile, abbia dell’amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di
disposto la nomina di un amministratore giudiziario.
imposta nei quali permane l’amministrazione giudiziaria.
• Società che detengono partecipazioni, iscritte esclusi- La disapplicazione opera a condizione che la società non
vamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla
economico è prevalentemente riconducibile a:
gestione delle partecipazioni.
1) società considerate non in perdita sistematica;
2) società escluse dall’applicazione della disciplina anche La causa di disapplicazione non opera in modo parziale. Pertanto,
è necessario che il valore economico delle proprie partecipazioni,
in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicaiscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie sia prezione della disciplina delle società in perdita sistematica; valente rispetto al valore economico di tutte le partecipazioni di
3) società collegate residenti all’estero cui si applica il cui si dispone (circolare n. 1/E/2013).
regime dell’art. 168 Tuir.
Società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di
disapplicazione della disciplina sulle società in perdita
La disapplicazione opera limitatamente alle predette circosistematica in relazione a un precedente periodo di imposta
stanze oggettive.
sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate
nell’istanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi
di imposta successivi.
Società che conseguono un margine operativo lordo (M.O.L.) positivo.
• Per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alla lett. A) e B) dell’art. 2425
C.C.; a tale fine, i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di
cui ai numeri 10), 12) e 13) della lettera B) e dell’ammontare dei canoni di leasing indicati in bilancio.
• Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, si assumono le voci di conto economico corrispondenti.
Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta
adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo.
emergenza, ai sensi dell’art. 5 della L. 24.02.1992, n. 225.
Società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono
a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta
o a imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative.
Società che esercitano esclusivamente attività agricola (art. 2135 C.C.) e rispettano le condizioni previste dall’art. 2 del
D. Lgs. 29.05.2004, n. 99.
Società che risultano congrue (anche per effetto dell’adeguamento in dichiarazione) e coerenti ai fini degli studi di settore.
Società che si trovano nel 1° periodo d’imposta.
(1)
Note
L’esimente riferita alle società in stato di liquidazione, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal Registro
delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva, è rilevabile barrando la relativa specifica casella “Impegno
allo scioglimento”.
(2)
Codice 6: in caso di esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto.
(3)
L’esistenza di una causa di disapplicazione nel periodo successivo a quello di monitoraggio (ossia nel periodo di riferimento, 2013) dovrebbe essere
ininfluente.
(4)
Nel caso in cui la società si sia avvalsa della facoltà di rateizzazione delle plusvalenze ai sensi dell’art. 86, c. 4 Tuir, ai fini dell’applicazione della
disciplina delle società in perdita sistematica il risultato di periodo è determinato: per il periodo d’imposta in cui è realizzata la plusvalenza, incrementando il risultato fiscale di periodo dell’importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi; per i periodi d’imposta successivi,
rispetto ai quali è stato operato il rinvio della tassazione, riducendo il risultato fiscale di periodo dell’importo corrispondente alla variazione in
aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata (Ris. Ag. Entrate 68/E/2013). Qualora, a seguito della su indicata
modalità di determinazione del risultato di periodo il contribuente non risulti in perdita sistematica, ai sensi dell’art. 2, cc. 36-decies e 36-undecies
D.L. 138/2011, si indica il codice 9 nella casella “Soggetto in perdita sistematica”.
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Disapplicazione della normativa per società in perdita sistematica
Esempio n. 1
• Società in perdita fiscale nel triennio 2010-2012.
• Nel 2012 la società ha un MOL positivo (causa di disapplicazione “7”).
• Nel 2013 la società può disapplicare il regime previsto per le società in perdita sistematica.
Dati
7
Cause di esclusione [da verificare per il periodo di riferimento (2013)] sia per società in
perdita sistematica sia per società che non superano il test di operatività
Tavola n. 3
• La casella “Esclusione” di cui al rigo RS116, colonna 1 Unico SC 2014 deve essere compilata dai soggetti non tenuti all’applicazione della disciplina in oggetto (sia società che non superano il test di operatività sia società in perdita sistematica).
• In particolare, nella suddetta casella deve essere indicato uno dei seguenti codici:
1
Soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali.
2
Soggetti che si trovano nel 1° periodo d’imposta.
3
Società in amministrazione controllata o straordinaria.
4
Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri,
nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente.
5
Società esercenti pubblici servizi di trasporto.
6
Società con un numero di soci non inferiore a 50 (per la maggior parte del periodo d’imposta).
7
Società che, nei 2 esercizi precedenti, hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità (per i giorni
compresi nel periodo oggetto di osservazione, compreso l’esercizio per il quale si deve effettuare il test di operatività).
8
Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa
e in concordato preventivo.
9
Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico)
superiore al totale attivo dello stato patrimoniale.
10
Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale.
11
Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.
12
Società consortili.
Nota
In caso di compilazione della casella con una causa di esclusione il prospetto non deve essere compilato.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO
SOCIETÀ IN PERDITA
SISTEMATICA
• Presunzione
di non
operatività
• Pur non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 30, c. 1 L. 724/1994, sono
considerati non operativi a decorrere dal successivo 4° periodo d’imposta:
.. le società e gli enti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per
3 periodi d’imposta consecutivi;
.. le società e gli enti per 2 periodi d’imposta in perdita fiscale e in uno
abbiano dichiarato un reddito inferiore a quello minimo (determinato
ai sensi dell’art. 30, c. 3 L. 724/1994).
• Restano ferme le cause di esclusione della disciplina in materia di
società non operative di cui all’art. 30 L. 724/1994.
• In tal caso, occorre compilare esclusivamente la colonna 1 “Esclusione”.
• Unico SC 2014
• La casella “Soggetto in perdita sistemica” deve essere compilata indicando
rigo RS116
il codice 1 in presenza delle condizioni di cui sopra.
col. 3
• Prospetto
Art. 2, cc. 36-decies e
36-undecies D.L. 138/2011
DETERMINAZIONE
DEL REDDITO MINIMO
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• Si devono compilare le colonne 4 e 5 dei righi da RS116 a RS125 per
il calcolo del reddito presunto (sempre che la casella “Casi particolari”
di rigo RS116 non sia stata compilata) e il resto del prospetto non deve
essere compilato.
• Le società di comodo (sia le società che non hanno superato il test di operatività sia le
società in perdita sistematica) devono determinare il reddito minimo, applicando specifiche
percentuali ai valori dei beni posseduti nell’esercizio in corso.
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IMPOSTE DIRETTE
imposte e tasse
Test di operatività
Esempio n. 2
1- Verifica della condizione di “società non operativa” [(ricavi presunti) per società di comodo]
Valori medi del triennio
Unico
Media
Tipologia di beni
SC
(colonna 1)
2013
2012
2011
RS117 Titoli e crediti
€
RS118 Immobili ed altri beni
€
21.237,00 €
21.237,00 €
21.237,00 €
%
Ricavi presunti
21.237,00 x
2%
= €
424,74 +
299.500,00 € 299.500,00 € 299.500,00 € 299.500,00 x
6%
= € 17.970,00 +
RS119 Immobili A/10
€
---- €
---- €
---- €
---- x
5%
= €
---- +
RS120 Immobili abitativi
€
---- €
---- €
---- €
---- x
4%
= €
---- +
RS121 Altre immobilizzazioni
€
RS122 Beni piccoli comuni
€
164.771,00 € 163.930,00 € 151.028,00 € 159.909,67 x 15% = € 23.986,45 +
---- €
---- €
---- €
---- x
1%
= €
2- Verifica della condizione di “società non operativa” [(ricavi effettivi) per società di comodo]
Valori medi del triennio
Unico
Tipologia di beni
Media
SC
2013
2012
2011
Ricavi
€
22.088,00 €
9.251,00 €
92.703,00 €
41.347,33
Incrementi di rimanenze
€
---- €
---- €
---- €
---Proventi non straordinari
€
---- €
---- €
---- €
---Ricavi effettivi (RS123, col. 3) € 41.347,33
Note
+
+
+
=
---- +
€ 42.381,19 =
Ricavi presunti (RS123, col. 2)
Si è in presenza di
società non operative
se i ricavi effettivi
sono inferiori ai ricavi presunti.
• Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, sono escluse quelle in corso di costruzione, nonché gli acconti.
• I valori dei beni e delle immobilizzazioni sono assunti in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei 2 precedenti. Ai fini del computo di detta
media, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso dell’esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.
• In merito ai beni rivalutati si precisa che:
.. gli immobili rivalutati ai sensi D.L. 185/2008 anche ai fini fiscali entrano, per l’anno 2013, a far parte della media con il valore fiscalmente
riconosciuto (valore ante rivalutazione per il 2011 e il 2012; rivalutato per il 2013).
.. i beni rivalutati ai sensi della L. 147/2013 partecipano alla media con il valore ante-rivalutazione, fino all’anno del riconoscimento fiscale
del valore.
• Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l’art. 110, c. 1 del Tuir.
• Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall’impresa concedente ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
Determinazione del reddito presunto (se il soggetto è considerato “non operativo”, anche in
relazione alle società in perdita sistematica)
Esempio n. 3
Unico
Tipologia di beni
SC
RS117 Titoli e crediti
Media
%
(colonna 1)
€ 21.237,00 x 1,50%
= €
318,56 +
RS118 Immobili ed altri beni
€ 299.500,00 x
4,75%
= €
14.226,25 +
Ricavi presunti
RS119 Immobili A/10
€
---- x
4%
= €
---- +
RS120 Immobili abitativi
€
---- x
3%
= €
---- +
RS121 Altre immobilizzazioni
€ 164.771,00 x
12%
= €
19.772,52 +
0,90%
= €
---- +
€
34.317,33 =
RS122 Beni piccoli comuni
€
---- x
Reddito presunto Ires (RS123, col. 5)
Reddito
presunto
• Il reddito presunto, indicato nel rigo RS125, deve essere confrontato con quello indicato nel rigo RN6; se quest’ultimo risulta inferiore al
primo, il reddito imponibile di rigo RN6 deve essere integrato di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.
• Il rigo RN6 è aumentato della suddetta differenza, operando anche mediante la riduzione delle perdite, e le perdite non compensate di cui
al rigo RF60, colonna 1, non possono essere riportate negli esercizi successivi, né trasferite in caso di opzione per la trasparenza fiscale
o per il consolidato.
Note
• Ai fini dell’adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni
fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno indicare, nel rigo RS124, colonna 1 la somma degli
importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni quali, ad esempio:
.. proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
.. reddito esente ai fini Ires, anche per effetto di plusvalenze realizzate (art. 87 Tuir);
.. dividendi che fruiscono della detassazione (art. 89 Tuir);
.. importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi, in virtù dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 86, c. 4 Tuir;
• Nella colonna 2 deve essere indicato l’importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota
di plusvalenza rinviata, in virtù dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 86, c. 4 Tuir.
• In colonna 3 si indica la differenza tra gli importi delle colonne 1 e 2.
• Gli immobili rivalutati ai sensi D.L. 185/2008 partecipano per il valore fiscalmente rilevante.
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IMPOSTE DIRETTE
imposte e tasse
Esempio n. 4
Compilazione del prospetto per società in perdita sistematica
1
21.237
299.500
164.771
34.317
34.317
MODALITÀ DI CALCOLO AI FINI IRAP
TEST DI OPERATIVITÀ
• La disposizione si applica ai soggetti considerati non ope- • Che hanno determinato il
rativi, ossia:
reddito imponibile minimo ai
.. che non superano il c.d. test di operatività;
fini delle imposte sul reddito
.. per i quali sussistono le condizioni di non operatività ai
applicando, al valore dei beni
sensi dell’art. 2, cc. 36-decies e 36-undecies D.L. 138/2011
e delle immobilizzazioni, le
(perdite sistematiche).
relative percentuali.
Art. 30 L. 724/1994
REDDITO MINIMO
• Ai fini Irap, per le società e per gli enti non operativi il
• Il reddito minimo presunto ai
valore della produzione netta si presume non inferiore al
fini Ires, pertanto, costituisce
reddito minimo, aumentato delle retribuzioni sostenute per il
la base di calcolo del valore
personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori
della produzione minima
coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro
rilevante ai fini Irap.
autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi.
I soggetti non operativi dovranno assumere il maggiore tra il valore della produzione
effettivo e quello minimo determinato in via presuntiva.
ESONERO
• La sezione IV del quadro IS non deve • La casella deve essere barrata anche nell’ipoessere compilata nel caso di accoglimento
tesi in cui il contribuente non sia tenuto alla
dell’interpello, con effetti anche ai fini
compilazione del prospetto, poiché operativo
Irap, ovvero nelle ipotesi di esclusione o
(e non ricada nella disciplina delle società in
disapplicazione della normativa.
perdita sistematica), ovvero sia una società
• I soggetti esonerati dalla compilazione della
consortile o una impresa start-up innovativa.
sezione devono barrare la casella “Esonero”.
In tal caso, i righi da IS15 a IS19 non sono
da compilare.
Prospetto valore produzione netta minima Irap
Esempio n. 5
Irap
IS15
IS16
IS17
IS18
Descrizione
Reddito minimo (1)
Retribuzioni dipendenti, compresi Co.co.pro., lavoro autonomo occasionale e altre somme (2)
Interessi passivi (3)
Deduzioni e agevolazioni ai fini Irap
Valore presunto produzione netta Irap (4) (IS19, col. 3)
Valore effettivo della produzione (per soggetti Ires: IC74, col. 3)
Importo
€
€
€
€
€
€
34.317,33
20.000,00
5.000,00
3.000,00
56.317,33
50.000,00
+
+
+
-
Il valore più elevato rappresenta l’imponibile Irap.
(1)
Rigo RS123, colonna 5 per società di capitali; rigo RS18, colonna 5 per società di persone.
Sono compresi i compensi a fronte dell’assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere di cui all’art. 67, c. 1, lett. l) Tuir.
Compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria.
(4)
Nel rigo IS19, colonna 3 si indica il valore della produzione che risulta dalla somma degli importi indicati nei righi IS15, IS16, IS17, al netto
Note
delle deduzioni di cui al rigo IS18; in colonna 1 si indica la quota dell’importo di colonna 3 relativa all’esercizio di attività agricole rientranti
nei limiti dell’art. 32 del Tuir, assoggettabile ad aliquota dell’1,90%, ovvero assoggettabile alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale; nella colonna 2 si indica la quota dell’importo di colonna 3 assoggettabile alle aliquote di cui all’art. 16, cc. 1 e 1-bis, ovvero alle altre
aliquote previste da leggi regionali.
(2)
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