IMPOSTE E TASSE IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse PROSPETTO SOCIETÀ DI COMODO NEL MODELLO UNICO SOMMARIO • SCHEMA DI SINTESI • CAUSE DI ESCLUSIONE E DI DISAPPLICAZIONE • MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO • MODALITÀ DI CALCOLO AI FINI IRAP Art. 30 L. 23.12.1994, n. 724 - Art. 27 D.L. 23.02, 1995, n. 41, conv. L. 22.03.1995, n. 85 Art. 2 D.L. 8.08.1996, n. 437, conv. L. 24.10.1996, n. 556 - Art. 3, c. 37 L. 23.12.1996, n. 662 Art. 35, cc. 15-16 D.L. 4.07.2006, n. 223, conv. L. 4.08.2006, n. 248 - Art. 1, c. 109 e segg. L. 27.12.2006, n. 296 Art. 1, c. 128 L. 24.12.2007, n. 244 - Provv. Ag. Entrate 14.02.2008, prot. n. 23681 - Ris. Ag. Entrate 16.10.2013, n. 68/E Art. 2, cc. da 36-quinquies a 36-duodecies D.L. 13.08.2011, n. 138, conv. L. 14.09.2011, n. 148 - Provv. Ag. Entrate 11.06.2012, prot. n. 87956 Circ. Ag. Entrate 14.05.2014, n. 10/E - Circ. Ag. Entrate 4.03.2013, n. 3/E - Circ. Ag. Entrate 15.02.2013, n. 1/E Ris. Ag. Entrate 11.12.2012, n. 107/E - Circ. Ag. Entrate 19.06.2012, n. 25/E - Circ. Ag. Entrate 11.06.2012, n. 23/E Circ. Ag. Entrate 1.10.2010, n. 50/E - Circ. Ag. Entrate 19.03.2009, n. 11/E - Circ. Ag. Entrate 14.02.2008, n. 9/E Circ. Ag. Entrate 9.07.2007, n. 44/E - Circ. Ag. Entrate 4.05.2007, n. 25/E - Circ. Ag. Entrate 2.02.2007, n. 5/E Circ. Ag. Entrate 4.08.2006, n. 28/E - C.M. 26.02.1997, n. 48 Uno specifico prospetto del modello Unico deve essere compilato dalle società per effettuare il test di operatività, ossia il confronto tra componenti effettivi del conto economico e ricavi presunti (art. 30 L. 724/1994), nonché per la determinazione dei soggetti in perdita sistematica (art. 2, cc. 36-decies e 36-undecies D.L. 138/2011). Tutte le società dovranno compilare il prospetto, salvo il verificarsi di una delle cause di esclusione o disapplicazione da indicare al rigo RS116. Il mancato superamento del test comporta l’applicazione dell’Ires maggiorata al 38%. SCHEMA DI SINTESI SOGGETTI INTERESSATI S.r.l. • S.n.c. • S.a.s. Società ed enti di ogni tipo con stabile organizzazione in Italia. Contabilità ordinaria o semplificata S.p.a. • Comprese le società equiparate: .. società di armamento; .. società di fatto. START-UP CASI PARTICOLARI Residenti in Italia Che abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali. Non residenti Società che non superano il test di operatività Società che hanno conseguito un ammontare complessivo (medio del triennio) di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dai rispettivi conti economici, inferiore alla somma degli importi che risultano applicando gli appositi coefficienti all’ammontare (medio del triennio) dei beni risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale. Verifica ricavi medi triennio 2011-20122013. La società è di comodo nel 2013. Verifica del reddito nel triennio 20102011-2012. La società è di comodo nel 2013. Comuni per tutte le società di comodo. Società in perdita sistematica • Società che presentano perdite di natura fiscale per 3 periodi di imposta consecutivi, oppure • Società che hanno dichiarato, nell’arco di un triennio, perdite di natura fiscale per 2 periodi e nel 3° un reddito inferiore a quello minimo, come determinato in applicazione degli appositi coefficienti. Cause di esclusione di tipo soggettivo Da verificare per il periodo di riferimento (2013). Situazione oggettive di disapplicazione automatica • Operano: .. in almeno uno dei periodi d’imposta oggetto di monitoraggio (2010-2012) per società in perdita sistematica (cause disapplicazione Provv. 11.06.2012); .. nel periodo di riferimento (2013) per le società che non superano il test di operatività (cause disapplicazione Provvedimento 14.02.2008). La casella “start-up” deve essere barrata dalle società “start-up innovative” (art. 25, c. 2 D.L. 179/2012) che non applicano le discipline previste per le società di comodo e per i soggetti in perdita sistematica. • La casella “Casi particolari” deve essere compilata nell’ipotesi in cui: .. il dichiarante, nell’esercizio relativo alla dichiarazione e nei 2 precedenti, non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RS117 a RS122, indicando il codice “1” senza compilare il resto del prospetto; .. il dichiarante, esclusivamente con riferimento all’esercizio relativo alla dichiarazione, non abbia posseduto dei beni indicati nei righi da RS117 a RS122, indicando il codice “2” e le colonne 4 e 5 dei righi da RS117 a RS123 non devono essere compilate. È prevista la possibilità di richiedere all’Agenzia delle Entrate la disapplicazione della disciplina in esame, ex art. 37bis, c. 8 D.P.R. 29.09.1973, n. 600, ai fini dell’imposta sui redditi, dell’Irap e dell’IVA (art. 30, c. 4-bis L. 23.12.1994, n. 724, introdotto dal D.L. 223/2006). • In caso di accoglimento dell’istanza ai fini dell’Ires, deve essere indicato, nella casella “imposta sul reddito”, uno dei seguenti codici (campo 4): 1 - se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società di comodo; 2 - se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica; 3 - se è stata ottenuta la disapplicazione di entrambe le discipline. • In caso di accoglimento dell’istanza devono essere barrate, anche congiuntamente, le caselle: .. “Irap”, se la disapplicazione della disciplina è stata ottenuta in relazione all’Irap (campo 5); .. “IVA”, se la disapplicazione della disciplina è stata ottenuta in relazione all’IVA (campo 6). INTERPELLO DISAPPLICATIVO R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata La disciplina delle società non operative si applica sia ai soggetti che svolgono la loro attività in regime di contabilità ordinaria, sia ai soggetti che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata. SOCIETÀ NON OPERATIVE APPOSITO PROSPETTO IN UNICO 2014 S.a.p.a. Aggiornato al 21.05.2014 A T I O N . 6 / 2 0 1 4 - 5322-1 59 IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse CAUSE DI ESCLUSIONE E DI DISAPPLICAZIONE Situazioni oggettive di disapplicazione automatica [da verificare per il periodo di riferimento (2013)] per società che non superano il test di operatività (Provvedimento Agenzia delle Entrate 14.02.2008) Tavola n. 1 È possibile disapplicare la disciplina sulle società di comodo, senza necessità di presentare istanza di interpello, indicando lo specifico codice in base alla propria posizione (modello Unico SC 2014, rigo RS116, colonna 2 “disapplicazione società di comodo”) per società che non superano il test di operatività: 99 Soggetto in stato di liquidazione che, con impegno assunto in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi, richiede la cancellazione dal Registro delle Imprese a norma degli artt. 2312 e 2495 C.C. entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva (1). La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento all’unico periodo di imposta di cui all’art. 182, cc. 2 e 3 Tuir. 2 Società assoggettata ad una delle procedure indicate nell’art. 101, c. 5 del Tuir, ovvero a una procedura di liquidazione giudiziaria (fallimento, procedure di liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti e amministrazione straordinaria). La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime. 3 • La disapplicazione opera con riferimento: Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie .. al periodo di imposta nel corso del quale è emesso di cui agli artt. 2-sexies e 2-nonies L. 575/1965, o in altre fattispecie il provvedimento di nomina dell’amministratore analoghe in cui il Tribunale, in sede civile, abbia disposto la nomina giudiziario; .. ai successivi periodi di imposta nei quali permane di un amministratore giudiziario. l’amministrazione giudiziaria. 4(3) Società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili La disapplicazione opera limitatamente ai predetti concessi in locazione ad enti pubblici, ovvero locati a canone vinimmobili. colato in base alla L. 431/1998 o ad altre leggi regionali o statali. 5(3) Società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo, ai sensi dell’art. 30 della L. 724/1994; 2) società escluse dall’applicazione della disciplina di cui al citato art. 30 La disapplicazione opera limitatamente alle predette anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazio- partecipazioni. ne; 3) società collegate residenti all’estero cui si applica il regime dell’art. 168 Tuir. 6(3) o 7(2) Società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione a un precedente periodo di imposta, sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza, che non hanno subito modificazioni nei 3 periodi di imposta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive. 8 Società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’art. 2135 C.C. e rispettano le condizioni previste dall’art. 2 Fattispecie aggiunta dal Provvedimento del 11.06.2012. D. Lgs. 29.03.2004, n. 99. 9 Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 5 L 24.02.1992, n. 225. (1) Note (2) (3) 60 Nota bene R La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo (fattispecie aggiunta dal provvedimento 11.06.2012). L’esimente riferita alle società in stato di liquidazione, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva, è rilevabile barrando la relativa specifica casella “Impegno allo scioglimento”. Codice 7: in caso di esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto. In tali casi il prospetto deve essere compilato non tenendo conto dei relativi valori ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito presunti. Tuttavia, qualora non si abbiano altri beni, diversi da quelli di cui ai codici da indicare nelle colonne 1 e/o 4 dei righi da RS117 a RS122, occorre compilare anche la casella “casi particolari”. A T I O N . 6 / 2 0 1 4 - 5322-1 Aggiornato al 21.05.2014 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IMPOSTE E TASSE IMPOSTE DIRETTE Tavola n. 2 imposte e tasse Cause di disapplicazione [per il periodo di monitoraggio “triennale” (2010-2012)] (3) per società con perdite sistematiche (Provvedimento Agenzia delle Entrate 11.06.2012) Nella casella RS116, colonna 3 Unico SC 2014 (“Soggetto in perdita sistematica”) si indica una delle seguenti situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina riguardante i soggetti in perdita sistematica: 99 2 3 4 5 o 6 (2) 7 8 9 (4) 10 11 12 Soggetto che ha assunto in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi l’impegno di cui alla lett. a), punto 1 del Provv. Ag. Entrate 11.06.2012. Si tratta delle società in stato di liquidazione che, con impegno assunto in dichiarazione dei redditi, richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese a norma degli artt. 2312 e 2495 C.C. entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva (1). La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento all’unico periodo di imposta di cui all’art. 182, cc. 2 e 3 Tuir. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d’imposta Società assoggettate a una delle procedure indicate nell’art. precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui termini di 101, c. 5 Tuir ovvero, ad una procedura di liquidazione presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono succesgiudiziaria. sivamente all’inizio delle procedure medesime. Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle La disapplicazione opera con riferimento al periodo di impofattispecie di cui al D. Lgs. 6.09.2011, n. 159 o in altre sta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina fattispecie analoghe in cui il Tribunale, in sede civile, abbia dell’amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di disposto la nomina di un amministratore giudiziario. imposta nei quali permane l’amministrazione giudiziaria. • Società che detengono partecipazioni, iscritte esclusi- La disapplicazione opera a condizione che la società non vamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla economico è prevalentemente riconducibile a: gestione delle partecipazioni. 1) società considerate non in perdita sistematica; 2) società escluse dall’applicazione della disciplina anche La causa di disapplicazione non opera in modo parziale. Pertanto, è necessario che il valore economico delle proprie partecipazioni, in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicaiscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie sia prezione della disciplina delle società in perdita sistematica; valente rispetto al valore economico di tutte le partecipazioni di 3) società collegate residenti all’estero cui si applica il cui si dispone (circolare n. 1/E/2013). regime dell’art. 168 Tuir. Società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita La disapplicazione opera limitatamente alle predette circosistematica in relazione a un precedente periodo di imposta stanze oggettive. sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. Società che conseguono un margine operativo lordo (M.O.L.) positivo. • Per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alla lett. A) e B) dell’art. 2425 C.C.; a tale fine, i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della lettera B) e dell’ammontare dei canoni di leasing indicati in bilancio. • Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, si assumono le voci di conto economico corrispondenti. Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo. emergenza, ai sensi dell’art. 5 della L. 24.02.1992, n. 225. Società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative. Società che esercitano esclusivamente attività agricola (art. 2135 C.C.) e rispettano le condizioni previste dall’art. 2 del D. Lgs. 29.05.2004, n. 99. Società che risultano congrue (anche per effetto dell’adeguamento in dichiarazione) e coerenti ai fini degli studi di settore. Società che si trovano nel 1° periodo d’imposta. (1) Note L’esimente riferita alle società in stato di liquidazione, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva, è rilevabile barrando la relativa specifica casella “Impegno allo scioglimento”. (2) Codice 6: in caso di esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto. (3) L’esistenza di una causa di disapplicazione nel periodo successivo a quello di monitoraggio (ossia nel periodo di riferimento, 2013) dovrebbe essere ininfluente. (4) Nel caso in cui la società si sia avvalsa della facoltà di rateizzazione delle plusvalenze ai sensi dell’art. 86, c. 4 Tuir, ai fini dell’applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica il risultato di periodo è determinato: per il periodo d’imposta in cui è realizzata la plusvalenza, incrementando il risultato fiscale di periodo dell’importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi; per i periodi d’imposta successivi, rispetto ai quali è stato operato il rinvio della tassazione, riducendo il risultato fiscale di periodo dell’importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata (Ris. Ag. Entrate 68/E/2013). Qualora, a seguito della su indicata modalità di determinazione del risultato di periodo il contribuente non risulti in perdita sistematica, ai sensi dell’art. 2, cc. 36-decies e 36-undecies D.L. 138/2011, si indica il codice 9 nella casella “Soggetto in perdita sistematica”. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 21.05.2014 A T I O N . 6 / 2 0 1 4 - 5322-1 61 IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse Disapplicazione della normativa per società in perdita sistematica Esempio n. 1 • Società in perdita fiscale nel triennio 2010-2012. • Nel 2012 la società ha un MOL positivo (causa di disapplicazione “7”). • Nel 2013 la società può disapplicare il regime previsto per le società in perdita sistematica. Dati 7 Cause di esclusione [da verificare per il periodo di riferimento (2013)] sia per società in perdita sistematica sia per società che non superano il test di operatività Tavola n. 3 • La casella “Esclusione” di cui al rigo RS116, colonna 1 Unico SC 2014 deve essere compilata dai soggetti non tenuti all’applicazione della disciplina in oggetto (sia società che non superano il test di operatività sia società in perdita sistematica). • In particolare, nella suddetta casella deve essere indicato uno dei seguenti codici: 1 Soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali. 2 Soggetti che si trovano nel 1° periodo d’imposta. 3 Società in amministrazione controllata o straordinaria. 4 Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente. 5 Società esercenti pubblici servizi di trasporto. 6 Società con un numero di soci non inferiore a 50 (per la maggior parte del periodo d’imposta). 7 Società che, nei 2 esercizi precedenti, hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità (per i giorni compresi nel periodo oggetto di osservazione, compreso l’esercizio per il quale si deve effettuare il test di operatività). 8 Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa e in concordato preventivo. 9 Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale. 10 Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale. 11 Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore. 12 Società consortili. Nota In caso di compilazione della casella con una causa di esclusione il prospetto non deve essere compilato. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA • Presunzione di non operatività • Pur non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 30, c. 1 L. 724/1994, sono considerati non operativi a decorrere dal successivo 4° periodo d’imposta: .. le società e gli enti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per 3 periodi d’imposta consecutivi; .. le società e gli enti per 2 periodi d’imposta in perdita fiscale e in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore a quello minimo (determinato ai sensi dell’art. 30, c. 3 L. 724/1994). • Restano ferme le cause di esclusione della disciplina in materia di società non operative di cui all’art. 30 L. 724/1994. • In tal caso, occorre compilare esclusivamente la colonna 1 “Esclusione”. • Unico SC 2014 • La casella “Soggetto in perdita sistemica” deve essere compilata indicando rigo RS116 il codice 1 in presenza delle condizioni di cui sopra. col. 3 • Prospetto Art. 2, cc. 36-decies e 36-undecies D.L. 138/2011 DETERMINAZIONE DEL REDDITO MINIMO 62 R A T I O N . 6 / 2 0 1 4 • Si devono compilare le colonne 4 e 5 dei righi da RS116 a RS125 per il calcolo del reddito presunto (sempre che la casella “Casi particolari” di rigo RS116 non sia stata compilata) e il resto del prospetto non deve essere compilato. • Le società di comodo (sia le società che non hanno superato il test di operatività sia le società in perdita sistematica) devono determinare il reddito minimo, applicando specifiche percentuali ai valori dei beni posseduti nell’esercizio in corso. - 5322-1 Aggiornato al 21.05.2014 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IMPOSTE E TASSE IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse Test di operatività Esempio n. 2 1- Verifica della condizione di “società non operativa” [(ricavi presunti) per società di comodo] Valori medi del triennio Unico Media Tipologia di beni SC (colonna 1) 2013 2012 2011 RS117 Titoli e crediti € RS118 Immobili ed altri beni € 21.237,00 € 21.237,00 € 21.237,00 € % Ricavi presunti 21.237,00 x 2% = € 424,74 + 299.500,00 € 299.500,00 € 299.500,00 € 299.500,00 x 6% = € 17.970,00 + RS119 Immobili A/10 € ---- € ---- € ---- € ---- x 5% = € ---- + RS120 Immobili abitativi € ---- € ---- € ---- € ---- x 4% = € ---- + RS121 Altre immobilizzazioni € RS122 Beni piccoli comuni € 164.771,00 € 163.930,00 € 151.028,00 € 159.909,67 x 15% = € 23.986,45 + ---- € ---- € ---- € ---- x 1% = € 2- Verifica della condizione di “società non operativa” [(ricavi effettivi) per società di comodo] Valori medi del triennio Unico Tipologia di beni Media SC 2013 2012 2011 Ricavi € 22.088,00 € 9.251,00 € 92.703,00 € 41.347,33 Incrementi di rimanenze € ---- € ---- € ---- € ---Proventi non straordinari € ---- € ---- € ---- € ---Ricavi effettivi (RS123, col. 3) € 41.347,33 Note + + + = ---- + € 42.381,19 = Ricavi presunti (RS123, col. 2) Si è in presenza di società non operative se i ricavi effettivi sono inferiori ai ricavi presunti. • Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, sono escluse quelle in corso di costruzione, nonché gli acconti. • I valori dei beni e delle immobilizzazioni sono assunti in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei 2 precedenti. Ai fini del computo di detta media, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso dell’esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso. • In merito ai beni rivalutati si precisa che: .. gli immobili rivalutati ai sensi D.L. 185/2008 anche ai fini fiscali entrano, per l’anno 2013, a far parte della media con il valore fiscalmente riconosciuto (valore ante rivalutazione per il 2011 e il 2012; rivalutato per il 2013). .. i beni rivalutati ai sensi della L. 147/2013 partecipano alla media con il valore ante-rivalutazione, fino all’anno del riconoscimento fiscale del valore. • Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l’art. 110, c. 1 del Tuir. • Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall’impresa concedente ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto. Determinazione del reddito presunto (se il soggetto è considerato “non operativo”, anche in relazione alle società in perdita sistematica) Esempio n. 3 Unico Tipologia di beni SC RS117 Titoli e crediti Media % (colonna 1) € 21.237,00 x 1,50% = € 318,56 + RS118 Immobili ed altri beni € 299.500,00 x 4,75% = € 14.226,25 + Ricavi presunti RS119 Immobili A/10 € ---- x 4% = € ---- + RS120 Immobili abitativi € ---- x 3% = € ---- + RS121 Altre immobilizzazioni € 164.771,00 x 12% = € 19.772,52 + 0,90% = € ---- + € 34.317,33 = RS122 Beni piccoli comuni € ---- x Reddito presunto Ires (RS123, col. 5) Reddito presunto • Il reddito presunto, indicato nel rigo RS125, deve essere confrontato con quello indicato nel rigo RN6; se quest’ultimo risulta inferiore al primo, il reddito imponibile di rigo RN6 deve essere integrato di un importo pari alla differenza dei due predetti termini. • Il rigo RN6 è aumentato della suddetta differenza, operando anche mediante la riduzione delle perdite, e le perdite non compensate di cui al rigo RF60, colonna 1, non possono essere riportate negli esercizi successivi, né trasferite in caso di opzione per la trasparenza fiscale o per il consolidato. Note • Ai fini dell’adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno indicare, nel rigo RS124, colonna 1 la somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni quali, ad esempio: .. proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; .. reddito esente ai fini Ires, anche per effetto di plusvalenze realizzate (art. 87 Tuir); .. dividendi che fruiscono della detassazione (art. 89 Tuir); .. importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi, in virtù dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 86, c. 4 Tuir; • Nella colonna 2 deve essere indicato l’importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata, in virtù dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 86, c. 4 Tuir. • In colonna 3 si indica la differenza tra gli importi delle colonne 1 e 2. • Gli immobili rivalutati ai sensi D.L. 185/2008 partecipano per il valore fiscalmente rilevante. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 21.05.2014 A T I O N . 6 / 2 0 1 4 - 5322-1 63 IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse Esempio n. 4 Compilazione del prospetto per società in perdita sistematica 1 21.237 299.500 164.771 34.317 34.317 MODALITÀ DI CALCOLO AI FINI IRAP TEST DI OPERATIVITÀ • La disposizione si applica ai soggetti considerati non ope- • Che hanno determinato il rativi, ossia: reddito imponibile minimo ai .. che non superano il c.d. test di operatività; fini delle imposte sul reddito .. per i quali sussistono le condizioni di non operatività ai applicando, al valore dei beni sensi dell’art. 2, cc. 36-decies e 36-undecies D.L. 138/2011 e delle immobilizzazioni, le (perdite sistematiche). relative percentuali. Art. 30 L. 724/1994 REDDITO MINIMO • Ai fini Irap, per le società e per gli enti non operativi il • Il reddito minimo presunto ai valore della produzione netta si presume non inferiore al fini Ires, pertanto, costituisce reddito minimo, aumentato delle retribuzioni sostenute per il la base di calcolo del valore personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori della produzione minima coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro rilevante ai fini Irap. autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi. I soggetti non operativi dovranno assumere il maggiore tra il valore della produzione effettivo e quello minimo determinato in via presuntiva. ESONERO • La sezione IV del quadro IS non deve • La casella deve essere barrata anche nell’ipoessere compilata nel caso di accoglimento tesi in cui il contribuente non sia tenuto alla dell’interpello, con effetti anche ai fini compilazione del prospetto, poiché operativo Irap, ovvero nelle ipotesi di esclusione o (e non ricada nella disciplina delle società in disapplicazione della normativa. perdita sistematica), ovvero sia una società • I soggetti esonerati dalla compilazione della consortile o una impresa start-up innovativa. sezione devono barrare la casella “Esonero”. In tal caso, i righi da IS15 a IS19 non sono da compilare. Prospetto valore produzione netta minima Irap Esempio n. 5 Irap IS15 IS16 IS17 IS18 Descrizione Reddito minimo (1) Retribuzioni dipendenti, compresi Co.co.pro., lavoro autonomo occasionale e altre somme (2) Interessi passivi (3) Deduzioni e agevolazioni ai fini Irap Valore presunto produzione netta Irap (4) (IS19, col. 3) Valore effettivo della produzione (per soggetti Ires: IC74, col. 3) Importo € € € € € € 34.317,33 20.000,00 5.000,00 3.000,00 56.317,33 50.000,00 + + + - Il valore più elevato rappresenta l’imponibile Irap. (1) Rigo RS123, colonna 5 per società di capitali; rigo RS18, colonna 5 per società di persone. Sono compresi i compensi a fronte dell’assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere di cui all’art. 67, c. 1, lett. l) Tuir. Compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria. (4) Nel rigo IS19, colonna 3 si indica il valore della produzione che risulta dalla somma degli importi indicati nei righi IS15, IS16, IS17, al netto Note delle deduzioni di cui al rigo IS18; in colonna 1 si indica la quota dell’importo di colonna 3 relativa all’esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell’art. 32 del Tuir, assoggettabile ad aliquota dell’1,90%, ovvero assoggettabile alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale; nella colonna 2 si indica la quota dell’importo di colonna 3 assoggettabile alle aliquote di cui all’art. 16, cc. 1 e 1-bis, ovvero alle altre aliquote previste da leggi regionali. (2) (3) 64 R A T I O N . 6 / 2 0 1 4 - 5322-1 Aggiornato al 21.05.2014 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata
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