R.C.P. n. 5/2014 TRIBUNALE DIPALERMO SEZIONEIV CIVILE FALLIMENTARE E II Tribunaledi Palermo,SezioneIVCivile Fallimentare, e composto dai Magistrati: Dott. Antonio Novara Presidente Dott.ssa Gabriella Giammona Giudice delegato Dott.ssa deliaMaltese Giudice riunito in Camera diconsiglio,hapronunciatoilseguente DECRETO IL CASO.it Letto il ricorso exart. 161L.F. depositato in data 11.2.2014, con il quale la Vini del Sud s.a.s. di Casa VinicolaCalatrasis.p.a.ed isoci accomandatari Casa Vinicola Calatrasi s.p.a., Estates Services.c.r.I.,Mediterranean Domains s.r.l., Elvanto s.r.l., Castel di Maranfusa s.c.r.I., Agricola Vaierà s.r.l.,Maganoce s.r.l., Sagitta s.r.l., Ursas.r.l., Vigne Nuo- ve s.r.l., Castores.r.l.,Norma s.r.l.eNuovoSud s.p.a., nonché Di Liberto Rosa, titolare dell'omonima impresa individualesocia e accomandante della Vinidel Sud s.a.s., hanno chiesto di essere ammesse allaproceduradiconcordato preventivo; considerato che la proposta è stata regolarmente comunicata al P.M.; esaminata lamemoriaexart.162L.F., depositata dalle proponenti data in 8.4.2014; rilevato che, all'udienza camerale del 21 maggio 2014, proponenti le hanno insistito in ricorso, mentreilPubblico Ministero si è opposto all'ammissione; OSSERVA Con ricorsoexart.161 L.F,,depositatoindata 11.2.2014, Vini la del Sud s.a.s. di Casa Vinicola Calatrasi s.p.a.ed isoci accomandatari Casa Vinicola Calatrasis.p.a., Estates Service s.c.r.L, Mediterranean Domains s.r.l.,Elvanto s.r.l., Castel Maranfusa di s.c.r.I., Agricola Vaieràs.r.l.,Maganoce s.r.l.,Sagitta s.r.l.,Ursa s.r.l., Vigne Nuove s.r.l., Castore s.r.l., Norma s.r.l. eNuovo Sud s.p.a., nonché Di Liberto Rosa, titolare dell'omonimaim- presa individualeesocia accomandante della Vini del Sud s.a.s., hanno chiesto essere di ammessealla proceduradiconcordato preventivo, proponendo un concordato gruppo di con continuità aziendaleexart.186 bisL.F. e con assuntore. In particolare, le proponenti, esposto il proprio stato di crisi, da ultimo culminato la risoluzione dell'accordo di ristrutturazione proposto dalla Casa VinicolaCalatrasi s.p.a. ed omologato da questo Tribunaleil5.10.2010, hanno rappresentato: • di essere tutte partaci! un unico gruppo societario facentecapo alDott. Mieciche Antonio, operante nel settore vinicolo edavente ad oggetto l'attività produzione, lavora/ione, trasformazioneecommercializzazionedelvino; • di aver posto in essere un'operazione straordinaria diaggregazione societa- ria, consistita nella recente costituzione della Vinidel Suds.a.s.,nella quale le società proponenti (socie accomandatanedella s.a.s.) e l'impresa individuale nella titolarità di Di Liberto Rosa (socia accomandante) hanno conferito i rispettivi complessi aziendali, condizionando risolutivamente detticonferimenti alla mancata omologazione delconcordato preventivo proposto; • che, con delibera del 3.1.2014, l'assemblea sociale dellaVini IL CASO.it lo scopo difare assumere ai soci accomandanti Micciché Antonio e DiLiberto Rosa la qualifica di soci illimitatamente responsabili,hadeliberatolapropria trasformazione in s.n.c., condizionando sospensivamente l'efficacia didetta trasformazione all'omologazione delconcordato proposto; • che, con atto del 6.2.2014, Micciché Vincenzo eMicciché Giuseppe, rispetti- vamente padre efratello del socio accomandante Micciché Antonio, hanno costituito un vincolo di destinazione exart. 2645ter e.e.suibeni gravatida ipoteca a garanzia dei finanziamenti erogatifavore in delle società proponenti. Ciò premesso, le società e la DiLiberto hanno propostounpianocheprevedelaprosecuzione dell'attività di impresa da parte della VinidelSud s.a.s.sino alla definitività del decreto di omologazione delconcordato e,successivamente, l'intervento di unassuntore, individuato nellaVGMs.r.l.,ilquale proseguirà l'attività, accollandosi tutti idebiti ed acquisendo tutte le attività mobiliari della s.a.s.adavvenuto pagamentodeicreditori privilegiati integralmente capienti, salva l'eventuale cessione anticipatadaperfezionarsi ex art. 167 L.F.,ed al quale sarannotrasferiti,ad esecuzione avvenuta delpiano edintegrale adempimento della proposta, ancheiresidui beni immobili, diversidaquelli c.d. no core, alienatia terzinel corso della procedura. Le differenti modalitàattuative del piano, inizialmentedescritte maniera in eccessi- del Sud s. vamente indeterminata, sono state precisate dalle proponenti nella memoria depositata I'8.4.2014, con la quale è stato chiarito che il piano ha alla base un'unica operazione tra- slativa (e, segnatamente, il trasferimento delle attività mobiliari di società da questo indicata scansione degli eventi, tanto e ad esso favore in riconducibile), dell'assuntore con la di carattere temporale (con possibilità o previsione di di u perfezionare tutto 0 parte del trasferimento prima dell'omologa, previa autorizzazione giudiziale), quanto di natura formale (potendo il trasferimento tradursi in una vendita di azienda), quanto infine di carattere soggettivo (essendo prevista o in un la conferimento possibilità di de- viazione deglieffetti ad un terzo). Con riferimento al patrimonio immobiliare, viene previsto la titolarità della s.a.s. fino proposta, fatta salvala all'avvenuta esecuzione detersione di parte dei che lo del piano beni in stesso rimanga nele all'adempimento della capo all'assuntore terzi di quelli non più funzionali alla prosecuzione dell'attività aziendale, quali le proponenti re. rimettono al Tribunale la in e relazione valutazione circa IL CASO.it Ad esecuzione completa del piano e della proposta, tutti gli l'alien ai la immobili residui ver- ranno definitivamentetrasferiti all'assuntore. Come si legge nella relazione integrativa degli esperti depositata a corredo della memoria dell'8.4.2014,«la societàha elaboratomia proposta concordato di soddisfare che mira a 1 creditori mediantela conservazione del going concernaziendale, generatidalla prosecuzione dell'attività di impresa ed il utilizzando i cassa flussi di contestuale raggiungimento tiell'equilibrio econotnico-finanziariodellasocietà attraverso il risanamentodell'impresa». Il gruppo societario ha, quindi, sviluppato un piano industriale unitario, produttiva garanti- ed indu- sce la concentrazione in un'unica realtà aziendale di striale (coltivazione dei vigneti, produzione vino, imbottigliamento, diversificazione del tuttafiliera la che dei prodotti e dei marchi, commercializzazione), «mediante l'aggregazione dei tutti i soggetti coinvoltinelconcordato della Vini del Suds.a.s,, che prevede rilancio il patrimoni di dell'attività attraverso unaseriedi azioni mirate, che dovrebberoportare significative a crescite dei ricavi e dei margini ealla generazionedi determinati flussidi cassa». La proposta non contiene la suddivisione dei nitiva di cui alla memoria clell'8.4.2014, - il pagamento integrale delle in classi e, nella defiversione creditori in prededuzione prevede: spese di 12 mesi dalladefinitività del decreto di creditori giustizia omologa del e dei concordato preventivo; entr - il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio generale integralmente ca- pienti entro 12 mesi dalla data didefinitiva omologazione del concordato (quantoaicreditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 e.e., in ricorso vienespecificato che il debito to a titolo di TFR verrà estinto nell'ambito concordatarioper quei dipendentiil cui rapporto di lavoro sarà interrotto nelle more della procedura, mentre per ilavoratori passeranno alle dipendenze dell'Assuntoreil debito verrà estintoa mezzo accollo liberatorio da parte di quest'ultimo e pagato al momento della cessazione delrapporto ro); - il pagamento degli altri creditori privilegiati ed ipotecari nei limitidella capienza del valore dei benigravati dalla garanzia, quale determinatocon l'allegata relazioneex art. 160 L.F., e nei seguenti termini: privilegiati diversi dagli ipotecari; entro 5 entro 12 mesi dalla definitiva omologazione, anni dalla definitiva omologazione,gli per ipo- tecari; - il soddisfacimento di tutti gli altri creditori,chirografari e privilegiati in rutto o in IL CASO.it parte incapienti, nella misura del 3%, in 5 ratei annuali di pari importo a 180° giorno successivo al pagamento dei creditori privilegiati integralmente capienti. Il soddisfacimento di detti ultimi creditori avverrà attraverso l'apporto di nuova nanza, costituita dalle risorse rinvenienti dalla prosecuzione dell'attività di impresa da parte dell'assuntore e dagli apporti finanziari provenienti da quest'ultimo. ***** Tanto premesso, il Collegio è chiamato, in questa sede, a pronunciarsi in ordine all'ammissibilità della proposta, verificando la sussistenzadei requisiti previsti dalla legge, e segnatamente: a)la qualità di imprenditore commerciale delle proponenti; b) lasussistenza dello statodi crisi; e)la completezza della documentazione depositata; d) lapresentazione di un piano formulato ai sensi dell'ari. 160 L.F. Con riferimento al primo requisito, non v'è dubbio che ciascuna delle imprese proponenti rientri tra i soggetti di cui ali'art. L.F., 1 esia, quindi, inpossesso dei requisiti accedere al concordato preventivo. Ritiene, inoltre, il Collegio la legittimità ed ammissibilità della proposta concordataria di gruppoformulata dalle proponenti. Invero, sebbene la normativa in materia non disciplini ilconcordato di gruppo, può senz'altro condividersi l'orientamento interpretativo favorevolea riconoscerelalegittimità ed ammissibilità di siffatto concordato, fondato su un piano aziendale riferito A per all'impresa di gruppo, e ciò almeno laddove, comenelcasodispecie,ilpiano ristesso sponda all'interesse dei creditori, favorendoun'attività liquidatoria unitariainvirtù delle strette connessioni esistenti tra le società e/o imprese facenti parte delgruppo eprevedendo l'abbattimento dell'esposizione debitoriainfragruppo, sì darendere possibile la prosecuzione dell'attività aziendale nel suo complesso,attraverso l'intervento di un as- suntore (la societàVGMs.r.l.) appositamente costituito. In altri termini, i rapporti che legano reciprocamentelevarie impresedelgruppo, divenute per di più socie accomandatarie della nuova società inaccomandita semplice Vini del Sud, giustificano e legittimano sia unavalutazionesostanzialeche unatrattazione a livello procedurale unitaria delpiano concordatario, e quindi unagestione integral- mente unitaria della procedura concorsuale, conun'unica adunanza e con uncomputo delle maggioranze riferito, non già ad ognisingola impresa, bensìall'unico programma concordatario (in tal senso, Trib. La Spezia 2.5.2011 e Corte di Appello Genova 23.12.2011). IL CASO.it Ve da considerare, inoltre, che, nelcasoinesame, tantolaproposta, quantoilpiano, quanto, infine, la relazione degli esperti tengono adeguatamente distinte leattività epassività di ogni singola impresa del gruppo, erisultano, pertanto, idonee aconsentiread ogni singolo creditore di verificare la propria posizione creditoriael'impatto della pro- posta concordataria sul soddisfacimento della stessa, nonché l'alternativa incaso di liquidazione fallimentare. Resterà, ovviamente, affidata ai creditori, attraverso l'eserciziodeldirittodivoto, preceduto dall'analisi dei risultati e degli approfondimenti contenuti nellarelazionedel nominando Commissario Giudiziale, la valutazionedella convenienza ditale gestione unitaria e globale della crisi. Altrettanto legittima apparela modesta percentualedisoddisfacimento propostaper i creditorichirografari e privilegiatiintuttood inparte incapienti (3%),tenuto conto che, per un verso, il patrimonio di ognisingola società edimpresa viene interamente destina- to al soddisfacimento deirispettivicreditori privilegiatineilimiti della capienzadeibeni oggetto della garanzia, rispettandosi quindi l'ordine legale delle causediprelazione riferito ad ogni impresa del gruppo, e, per altro verso, che i creditorichirografari e giati in tutto od in parte incapienti, nell'alternativa ipotesi fallimentare,nonriceverebbero alcun soddisfacimento. Il che vale a rendere non meritevole di accoglimento la contest P.M. in udienza conriferimento all'eccessivo sacrificio impostoai predetti creditori. Invero, la proposta concordataria assicuraai creditori chirografari e privilegiati per la parte incapiente quel minimo soddisfoche gli stessinonavrebbero ove il concordato non andasse a buon fine, e ciò grazie alle risorse (c.d. nuova finanza) derivanti dalla prosecuzione dell'attività aziendale in capo all'assuntore. Del resto, la qualificazionedi dette risorse come "nuovafinanza", come tale liberamente disponibile e non soggetta al divieto di alterazione delle cause diprelazione, appa- re in linea con i principi affermati dalla Corte di Cassazionecon lasentenza n. 9373/2012, ove siafferma che tale divietopuò essere derogatoin casodi risorse provenienti daterzi allorché l'apporto - come avviene nel caso di specie - risulti nio del debitore proponente, nel senso che non comporti un diretto incremento dello stato patrimoniale dell'impresa, né un aggravio della massa passiva con ilriconoscimentodi un credito afavore del terzo. Quanto al requisito della sussistenza dello stato dì crisi, è indubbio che le imprese IL CASO.it versino in una situazione di crisi, tenuto conto delle risultanze delle rispettive econo mico-patrimonia li. Riguardo alla regolaritàe completezza della documentazione prodotta, deve osser- varsi che risulta depositata tutta la documentazione richiesta dall'ari.161, comma li,L.F., e, segnatamente: a) la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economicae finanziaria delle imprese proponenti; b) Io stato analiticoed estimativo delle attivitàe l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti edelle cause di prelazione;e) l'elenco deititolari di diritti realio personalisui benidi proprietào in possesso delle imprese; d) un piano contenente la descrizione analitica delle modalitàe dei tempi di adempimento della proposta. È stata, inoltre, depositatala relazioneai sensidel secondo comma dell'art. L.F. 160 Per ciò che concerne, poi, la relazione dei professionisti ex art. 161, comma III, L.F., deve osservarsi, per un verso, che gli espertiattestatori, Doti Andrea Marras, Dott.An- drea Monselesan e Rag. Giuseppe Rosaia, risultano in possesso deirequisiti di cuiall'art. 67 comma IIIlett. d) L.F.,e, per altro verso,che la relazione dagli stessi redatta, e, da ultimo, integrata il 2.4.2014, appare completaesoddisfacente, sia con riferimento all'attestazionediveridicitàdei dati contabili, sia con riferimento fattibilità alla del piano proposto, delquale vengono approfonditamente esaminatele concrete prospettive di successo, come le rilevanti criticità. n In particolare,gliesperti,esaminato ladovuta con analiticità piano il industriale sotteso alla proposta, nonhanno mancato dievidenziare come lorisulti stesso "molto twihizioso" , prevedendo,rispetto trend al negativo degli anni passati, una crescita molto significativa e repentina,sia intermìril'volumi divendita, che di prò/zi medi, che redditividi tà. In quest'ottica, la relazione contiene leopportune simulazioni del piano in scenari peggiorativi rispettoquelli a ipotizzati dalle proponenti, verifiefine diciò precipuo al carne la tenutaalvariaredialcuni deisuoi presupposti chiave. Inoltre, trattandosi di un concordato preventivo con continuità aziendale art. ex 186 bis L.F., il piano contiene l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi mensili attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa,ed stato è valutato positivamente dai professionisti attestatori, i quali, per un verso,hanno individuato,sia purein termini probabilistici e con la necessaria prudenza,lasussistenza delle risorse finanziarie necessarie per prola secuzione dell'attività d'impresa e perl'adempimento della proposta concordataria, e, IL CASO.it per altro verso, hanno attestato che laprosecuzione di attività detta (sia forma pure inin diretta) è funzionalealmaggior soddisfacimento dei creditori, determinando un incremento dell'attivo disponibile, rispetto all'alternativa ipotesi fallimentare, nella misuradel 30% circa. Infine, il Collegio osserva come lapresentazione del ricorso in esame appaia conforme alla previsionedi cuiagli artt.161ultimo comma L.F., ein quanto 152 la domanda ri- sulta approvata esottoscritta dall'amministratoreunico di ciascuna forza di società, alin trettante delibere ricevute dalNotaio MariaGabriella Cannistrarodata in 6 efebbraio 7 2014, regolarmente iscritte nelregistro delleimprese. Il ricorso proposto deve, pertanto, essere considerato ammissibile, con conseguente apertura della procedura di concordatopreventivo. Infine, valutata l'entitàdeicompensi presumibilmente spettanti Commissario al giudiziale ed alLiquidatore,nonché delle altre spese di procedura allo stato preventivabili e tenuto contodella richiesta delleproponenti dilimitare al 20% somma la da depositare ai sensi dell'art.163commaIIL.F., n. 4} detta somma puòstabilirsi in €\}OU OOt A£v .^e le proponenti dovranno depositare inCancelleria, entro quindici — ^__^ giorni dalla comunica- zione del presentedecreto, mediante assegni circolari trasferibili non alla intestati procedura, cheilCommissario giudizialeprovvedere versare a sul relativo conto corrente. P.Q.M. Il Tribunale,visti cirtt. gli 160 I,.F., ss. dichiara aperta la procedura di concordato preventivo Vini del Sud s.a.s. di Casa Vinicola Calatrasi s.p.a., con proposta dalle segue tà: - sede in San Cipirello (PA), Contrada Piano Piraino, codice fiscale 06263660828; - Casa Vinicola Calatrasi s.p.a., con sede in San Cipirello (PA), Contrada Piano Pi- raino, codicefiscale 02464550827; - Estates Service s.c.r.I., con sede in Palermo, ViaBriuccia n. 52, codice fiscale 04988530822; - Mediterranean Domains s.r.l., con sede in Palermo, Via Briuccia n. 52, codice fisca- le 05836520824; - Elvanto s.r.l., con sede in San Cipirello (PA), Contrada Piano Piraino, codice fiscale 05566220827; - Castel di Maranfusa s.c.r.I., con sede in San Cipirello (PA), Contrada Piano Pirai- IL CASO.it no, codice fiscale 00118130822; - Agricola Vaierà s.r.l., con sede in Palermo, Via Briuccia n. 52, codice fiscale 04320840822; - Maganoce s.r.l., con sede in Palermo, Via Briuccia n. 52, codice fiscale 05488370825; - Sagitta s.r.l., con sede in Palermo, Via Briuccia n. 52, codice fiscale 05512760827; - Ursa s.r.l., con sede in Palermo, Via Briuccia n. 52, codice fiscale 05512730820; - Vigne Nuove s.r.l., con sede in Palermo, Via Giuseppe La Farina n. 3, fiscacodice le 06931861006; - Castore s.r.l., con sede in Palermo, Via Briuccia n. 52, codice fiscale - Norma s.r.l., con sede in Palermo, Via Briuccia n. 52, codice fiscale 05512770826; - Nuovo Sud s.p.a., con sede in Palermo, ViaBriuccia 05512750828; n. 52, codice fiscale 05325910825; Di Liberto Rosa, titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in San Cipi- rello, Contrada Piano Piraino, Partita IVA 05494660821; delega alla procedura il Giudice dott.ssa Gabriella Giammona; nomina Commissario giudiziale ^txQyX/'Jt) < jJ( \ f f i - n W ^- /Hll^ . con studio in Palermo, V i * /faUU/-<MHW |/\. fissa per il giorno all'art. 174 _A$\1 k T^lU L.F. e dispone la comunicazione agli ore stessi del . 9,30, l'adunanza presente decreto entro il I dei creditori da parte del Commissario giudiziale; assegna alle ricorrenti termine decreto per il deposito della somma di giorni quindici dalla diJÈL € comunicazione /\ de U presumono necessarie per l'intera procedura,effettuarsi da con le modalità di cui in parte motiva, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il Commissario Giudiziale procederàa norma dell'ari.173 commaI L.F.; manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione alle proponenti missario giudiziale, nonché per quanto disposto dall'alt. L.F. 166 Palermo, J. Il Giudice Delegato briellaGiarryfndna II Presidente Antonio Novara IL CASO.it k &io ed al Com
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