Il concordato fallimentare a cura di Cecilia Giacomazzi

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
INTRODUZIONE AL FALLIMENTO
IL CONCORDATO FALLIMENTARE
DOTT.SSA CECILIA GIACOMAZZI
17 marzo 2014 – Auditorium San Fedele
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UNA VISIONE DI INSIEME
IN ESTREMA SINTESI
- Modalità di chiusura del fallimento
-
Il fallimento è già dichiarato
Si propone ai creditori un piano alternativo alla
liquidazione fallimentare per consentire una rapida
chiusura del fallimento
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Dove troviamo la normativa?
LE NORME SUL CONCORDATO FALLIMENTARE
SONO CONTENUTE NELLA LEGGE
FALLIMENTARE
− CAPO VII – Della cessazione della procedura
fallimentare
− SEZIONE II – Del concordato
− ARTICOLI da n. 124 a n. 141
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CHI PUO’ PRESENTARE UNA PROPOSTA DI
CONCORDATO FALLIMENTARE
• IL CREDITORE DELLA SOCIETA’ FALLITA
• UN TERZO SOGGETTO
• …. IL FALLITO:
a) fallito persona fisica
b) fallito società
c) società in cui il fallito partecipa
… CON LIMITI TEMPORALI:
1) decorso almeno 1 anno dalla dichiarazione di fallimento
2) non oltre 2 anni dall’esecutività dello stato passivo
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QUANDO SI PUO’ PRESENTARE
NESSUN LIMITE TEMPORALE
PRESENTAZIONE PRIMA DELL’ESECUTIVITA’
DELLO STATO PASSIVO
CONDIZIONE: 1) deve essere stata tenuta la contabilità
2) La contabilità deve consentire al curatore di formare
un
ELENCO PROVVISORIO dei creditori del fallito che il
Giudice Delegato deve APPROVARE prima della
proposta
PRESENTAZIONE DOPO L’ESECUTIVITA’ DELLO
STATO PASSIVO …… e fino alla chiusura del fallimento
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LA PROPOSTA
FORMA
− Domanda contenente chiara evidenza
dell’offerta, dei tempi di pagamento e delle
garanzie
− Depositata in Cancelleria del Tribunale nella
forma di ricorso al Giudice Delegato
− Sottoscritta dal legale rappresentante del
proponente (se società)
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LA PROPOSTA
CONTENUTI
La proposta può prevedere che la soddisfazione dei creditori avventa
secondo le più varie modalità:
- cessione ai creditori di beni compresi nell’attivo fallimentare
- accollo di debiti
- attribuzione ai creditori di azioni, quote o obbligazioni
- operazioni straordinarie (fusione, scissione)
- cessione delle azioni «della massa» (azioni revocatorie – azioni risarcitorie)
SOLO SE già autorizzate dal giudice delegato
- nella prassi è spesso previsto un assuntore (terzo) che rileva tutti gli
attivi del fallimento e paga i debiti
business
La proposta deve (preferibilmente) fornire idonee garanzie per
l’adempimento.
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LA PROPOSTA
IL FRONTE DEL PASSIVO
I CREDITORI OGGETTO DELLA PROPOSTA
La proposta può rivolgersi a TUTTI i creditori
E’ possibile però per il proponente limitare gli
impegni che derivano dalla proposta ai SOLI
CREDITORI AMMESSI AL PASSIVO
FALLIMENTARE: in questo caso la proposta deve
però pervenire dopo il decreto di ammissione al
passivo.
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LA PROPOSTA
IL FRONTE DEL PASSIVO
TIPOLOGIE DI CREDITORI
- Creditori privilegiati …… di vario grado
- Creditori chirografari
- Creditori postergati (soci che hanno finanziato
la società poi fallita in un momento nel quale
sarebbe stato ragionevole un aumento del
capitale-art. 2467 c.c.)
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LA PROPOSTA
IL FRONTE DEL PASSIVO – LE CLASSI
La proposta di concordato può prevedere il
soddisfacimento dei creditori in classi
Trattamento differenziato dei creditori raggruppandoli
in CLASSI rappresentative di creditori portatori di
situazioni
giuridiche
o
interessi
economici
sufficientemente omogenei (evitare divisioni in classi
ingiustificatamente discriminatorie)
Indicazione delle ragioni del trattamento differenziato
delle diverse classi
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LA PROPOSTA
IL FRONTE DEL PASSIVO
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
La suddivisione in classi operata in sede di
proposta passa dal vaglio del Tribunale per
valutare che ciascuna classe rappresenti interessi
economici OMOGENEI
- CRITERIO DELLA DIFFERENTE POSIZIONE
GIURIDICA (privilegio/chirografo)
- CRITERIO
DEI
DIFFERENTI
INTERESSI
ECONOMICI (fornitori/banche)
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ITER PROCEDURALE
1) La proposta è depositata dal proponente in Cancelleria del Tribunale
2) Il giudice delegato manda la proposta al curatore per il suo PARERE
(PARERE EX ART. 125 L.F.), con particolare riferimento:
● ai presumibili risultati della liquidazione
● alle garanzie offerte
Il parere del curatore:
a) non è vincolante;
b) deve avere la caratteristica della chiarezza, della precisione
e della motivazione, con adeguata disclosure sul percorso
logico che ha portato a raggiungere una determinata
conclusione.
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ITER PROCEDURALE
(segue)
3) La proposta è sottoposta al parere
(vincolante) del Comitato dei Creditori,
(unitario e motivato).
4) Se la proposta prevede la suddivisione in classi
dei creditori: trasmissione al Tribunale per la
valutazione sulla correttezza dei criteri di
formazione delle classi. Il Tribunale in questo caso
non può esprimersi sul contenuto del trattamento
riservato a ciascuna classe (%).
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ITER PROCEDURALE
(segue)
5) Il giudice delegato svolge un controllo di legittimità dell’iter e
provvede con DECRETO:
- di inammissibilità / improcedibilità della proposta
- di ammissibilità della proposta con conseguente
● ORDINE che il curatore effettui la comunicazione ai creditori della
proposta, del parere del curatore e di quello del comitato dei creditori;
● FISSA UN TERMINE (MIN 20 – MAX 30 GIORNI) entro il quale i
creditori devono far pervenire al Tribunale eventuali dichiarazioni di
dissenso (termine prolungabile in caso di emissione obbligazionaria per
convocazione assemblea degli obbligazionisti da parte del
rappresentante comune).
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ITER PROCEDURALE
(segue)
6) Il curatore effettua le comunicazioni ai
creditori, con la precisazione/informazione ai
creditori che:
● i dati per una più approfondita valutazione della
proposta possono essere reperiti presso …;
● la mancata risposta/astensione sarà considerata
VOTO FAVOREVOLE (silenzio assenso)
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ITER PROCEDURALE
(segue)
CREDITORI CHE HANNO DIRITTO AL VOTO
In linea generale sono ammessi al voto solo i CREDITORI CHIROGRAFARI
CREDITORI CHE NON HANNO DIRITTO AL VOTO:
● i creditori privilegiati che verranno pagati al 100% (a meno che non rinunzino al diritto di
prelazione)
● i creditori privilegiati il cui credito viene in parte falcidiato con la proposta di concordato
(i quali votano solo per la parte falcidiata, che viene considerata credito chirografario)
● creditori rappresentati dal coniuge del fallito, dai suoi parenti e affini fino al 4° grado e da
coloro che sono diventati cessionari e/o aggiudicatari di crediti di costoro nell’anno anteriore
al fallimento
● creditori rappresentati da società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo
● creditori in forza di atti di acquisto dei crediti dopo la dichiarazione di fallimento (a meno
che non siano banche o altri intermediari finanziari)
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ITER PROCEDURALE
(segue)
MAGGIORANZE PER L’APPROVAZIONE
CONCORDATO SENZA CLASSI:
Il concordato è approvato se ottiene il consenso di tanti creditori
che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
CONCORDATO CON CLASSI:
Il concordato è approvato se ottiene il consenso di tanti creditori
che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto +
se tale maggioranza si ottiene anche nel maggior numero di classi
(= importanza delle classi dispari!).
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FASE DI OMOLOGAZIONE
Se la proposta di concordato viene approvata dai creditori, di tale approvazione
occorre dare avviso al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti (gli ultimi due
sono legittimati a opporsi alla proposta entro un termine fissato dal Giudice).
Il Comitato dei creditori (in sua vece in caso di inerzia il Curatore) deve redigere
una relazione motivata con il suo parere definitivo (relazione motivata ex art. 129
L.F.).
Se ci sono opposizioni, davanti al tribunale si svolge un proprio giudizio, che si
conclude con un DECRETO MOTIVATO con il quale il Tribunale concede o nega
l’omologazione dopo aver sentito le parti in contraddittorio ed essersi espresso
anche sul merito della proposta oltre che sulla legittimità e sugli aspetti
procedurali.
Se non ci sono opposizioni, il Tribunale verifica solo la regolarità della procedura e
l’esito della votazione, mentre non ha il potere di entrare nel merito
(=convenienza) della proposta.
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EFFETTI DELL’OMOLOGAZIONE
La proposta di concordato diventa efficace ed il
decreto di omologazione diventa definitivo (quando?):
1) scaduti i termini per opporsi all’omologazione;
2) esaurite le impugnazioni del decreto di
omologazione.
A questo punto il curatore renderà il conto della
gestione ai sensi dell’art. 116 L.F. e il Tribunale
emetterà il decreto con il quale dichiara chiuso il
fallimento.
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RISOLUZIONE DEL CONCORDATO
Quando può essere richiesta la risoluzione del concordato?
Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie
regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato
Chi è legittimato a chiedere la risoluzione?
I creditori
Entro che termini può essere richiesta la risoluzione?
La risoluzione va proposto entro 1 anno dalla scadenza del termine fissato per
l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
Quali gli effetti della risoluzione?
La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento.
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ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO
Quando si può procedere all’annullamento di un concordato?
Perché si proceda all’annullamento di un concordato occorre che vi sia dolo. In particolare
l’annullamento viene azionato quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il
passivo, o sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo (la sottrazione dell’attivo
può consistere nel materiale occultamento, possibile per il denaro o per i beni non
risultanti da pubblici registri, nella mancata denuncia di crediti, nell’adozione di artifici
contabili, mentre la dissimulazione dell’attivo può consistere nel compimento di atti
simulati od apparenti di alienazione, come il compimento di atti giuridici finalizzati a creare
l’ apparente estraneità di beni o diritti rispetto al patrimonio del debitore)
Chi è legittimato a chiedere l’annullamento?
I creditori e il curatore
Entro che termini può essere richiesto l’annullamento?
L'azione di annullamento va proposta entro 6 mesi dalla scoperta del dolo e, comunque, entro
2 anni dalla scadenza dell'ultimo adempimento previsto nel concordato.
Quali gli effetti dell’annullamento?
La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento.