Il concordato in continuità aziendale Paolo Martini Avvocato e Dottore Commercialista – Carrara (MS) Professore a contratto di “Bilancio e principi contabili” – Università di Pisa [email protected] Firenze, 27 MAGGIO 2014 1 Il sistema della attestazione nel concordato in continuità aziendale 2 Le attestazioni nel concordato in continuità 1. Attestazioni necessarie a) Veridicità dei dati aziendali (art. 161 comma 3); b) Fattibilità del piano (rectius «della proposta») (art. 161 comma 3); c) Funzionalità della prosecuzione dell’attività al miglior soddisfo dei creditori (art. 186-bis comma 2 lett. b); 2. Attestazioni eventuali a) Essenzialità per la prosecuzione dell’attività e funzionalità al miglior soddisfo dei creditori del pagamento dei creditori pregressi (art. 182quinquies comma 4); b) Funzionalità al miglior soddisfo dei creditori dei finanziamenti contratti nella fase «preconcordataria» ai quali è accordata la prededuzione (art. 182-quinquies comma 1) c) Continuazione e/o partecipazione a lavori pubblici (art. 186-bis commi 3 e 4) 3 Le fattibilità del piano e della proposta La «summa divisio» di Cassazione SSUU n. 1521/2013 Fattibilità «giuridica»: assenza di impedimenti di tipo normativo all’attuabilità problematica deve del senza piano dubbio prospettato. Su esprimersi anche tale il professionista attestatore che riveste il ruolo di una sorta di ausiliario del giudice; Fattibilità «economica»: ragionevole certezza e/o fondata probabilità di realizzo delle variabili sottese al piano. Su questo secondo aspetto il Tribunale non deve pronunciarsi essendo la decisione di prerogativa dei creditori. 4 Le fattibilità «economica» «E’ infatti legata ad un giudizio prognostico, che fisiologicamente presenta margini di opinabilità ed implica possibilità di errore, che a sua volta si traduce in un fattore rischio per gli interessati. E' pertanto ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto» 5 La «corretta informazione» Affinché vi sia una «corretta (e completa) informazione», occorre che: Il debitore esponga e descriva analiticamente nel piano e nella proposta di concordato tutti i fattori di potenziale rischio e/o incertezza rispetto alla fattibilità; Che la relazione di attestazione prenda posizione sui fattori di rischio stesso esprimendo un giudizio prognostico sugli stessi. 6 Il giudizio probabilistico Qual è il grado di probabilità di fattibilità del piano e della proposta richiesto affinché il professionista possa attestare la fattibilità del piano? Documento OIC n. 19 «I fondi per rischi ed oneri»: Evento «certo»: 100% o probabilità elevata; Evento «probabile»: > 50% Evento «possibile»: < 50% ma probabilità non scarse; Evento «remoto»: probabilità scarse; 7 Tribunale di Firenze: probabilità elevata e «regolarità causale» Tribunale di Firenze, Decreto del 7/01/2013 (caso «Richard Ginori»), est. Isabella Mariani «Tenuto conto della funzione che egli (l’attestatore NDR) deve assolvere (assicurare ai creditori la serietà della proposta e la sua praticabilità), il giudizio di fattibilità non deve essere di "possibilità" o di "probabilità" - posto che nella realtà fenomenica quasi tutto il possibile e la probabilità non soddisfa alcun reale interesse dei creditori - ma di concreta verosimiglianza, nel senso che la situazione (necessariamente futura) prospettata nel piano deve apparire il naturale sviluppo, secondo logiche di esperienza e in base ai dettami delle discipline economiche finanziarie, delle premesse del piano e delle condotte attuative finalizzate alla sua esecuzione. Anche in questo caso, l'attestatore dovrà attenersi a criteri di prudenza, tenendo conto del fatto che ai creditori non interessa la possibilità astratta, ma la concreta praticabilità della soluzione proposta.» 8 Mia opinione: Cassazione SSUU 1521/2013 La pronuncia in epigrafe evidenzia che la «fattibilità economica»: « … è infatti legata ad un giudizio prognostico, che fisiologicamente presenta margini di opinabilità ed implica possibilità di errore, che a sua volta si traduce in un fattore rischio per gli interessati. E' pertanto ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che informazione sul punto» 9 vi sia stata corretta Mia opinione: Cassazione SSUU 1521/2013 In tal guisa, il compito dell’attestatore dovrebbe correttamente individuarsi nel verificare che tutti i fattori di rischio e di incertezza rispetto alla fattibilità della proposta siano correttamente individuati e valutati, in modo tale che i creditori possano esprimere un «consenso informato». In un ottica di privatizzazione della procedura e del principio del favor debitoris, l’attestazione di fattibilità dovrebbe essere rilasciata anche in presenza di condizioni di incertezza ed alla sola condizione che le probabilità non siano remote. 10 Tribunale di Prato 30/04/2014 Nel decreto in epigrafe (est. Legnaioli) viene adeguatamente valorizzato il principio di carico del rischio di fattibilità economica sui creditori, adeguatamente informati. «Non può essere rimesso alla decisione della maggioranza dei creditori, con pregiudizio dei dissenzienti, il rischio di fattibilità di un piano di concordato preventivo i cui margini di opinabilità e di errore siano talmente ampi da inficiarne la ragionevole tenuta e le probabilità di successo» «Benché la durata del piano concordatario incida sulla possibilità di formulare prognosi attendibili, non è corretto fissare in linea generale un termine di durata oltre il quale ritenere il piano comunque non attendibile o viziato da margini di rischio talmente elevati da renderlo inadeguato. La valutazione in questione deve, infatti, essere effettuata in base al caso concreto ed alle caratteristiche del piano proposto, con la precisazione che il controllo del tribunale deve essere effettuato in termini di ragionevolezza del rischio assunto e di probabilità di successo, non certo di certezza del risultato» 11 Le attestazioni ex art. 182-quinquies Autorizzazione al pagamento dei creditori pregressi «Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuita' aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attivita' di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non e' necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.» 12 Le attestazioni ex art. 182-quinquies Divieto generalizzato di pagamento dei creditori anteriori: fonte normativa?? Seppur in assenza di una norma esplicita, divieto stesso si ricava sistematicamente delle seguenti disposizioni (Cassazione n. 578/2007): art. 167 comma 2 «gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato»; Art. 168 comma 1 «Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore» Art. 184 comma 1 «Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161» 13 Le attestazioni ex art. 182-quinquies Conseguenze dell’eventuale pagamento dei creditori pregressi in assenza di autorizzazione: Rischio di apertura del procedimento ex art. 173 per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e/o per la revoca dall’ammissione al concordato per atti di frode; Rischio di commissione del reato di bancarotta «preferenziale» ex art. 216 comma 3 (mancando i presupposti per l’esenzione dal reato prevista dall’art. 217-bis, prevista per «i pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies» 14 Presupposti per l’autorizzazione Un professionista qualificato deve attestare che il pagamento è: Essenziale per la prosecuzione dell’attività - Ciò può essere attestato quando l’oggetto delle prestazioni del creditore sia di natura tale da essere imprescindibile per l’attività. In altri termini, occorre verificare che la prestazione altrimenti a rischio di interruzione non possa essere reperita altrove; Funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori - In questo caso, l’attestatore deve verificare che il «sacrificio» momentaneo imposto ai creditori concorrenti sia compensato, in sede di esecuzione del piano, da un profitto tale da determinare un vantaggio complessivo per l’intero ceto dei creditori e/o per una significativa parte di essi. 15 La responsabilità civile e penale del professionista attestatore 16 La responsabilità penale « … Insieme però, nuovo comando a' fornai di tener le botteghe ben fornite di pane, sotto pena in caso di mancamento, di cinque anni di galera, et maggiore, all'arbitrio di S. E.. Chi sa immaginarsi una grida tale eseguita, deve avere una bella immaginazione; e certo, se tutte quelle che si pubblicavano in quel tempo erano eseguite, il ducato di Milano doveva avere almeno tanta gente in mare, quanta ne possa avere ora la gran Bretagna». Da «I promessi sposi» cap. XXVIII 17 Uno spunto di partenza: decreto Tribunale di Firenze 29/02/2012 Professionista estensore relazione ex art. 160 comma 2 chiede ammissione allo stato passivo per la propria prestazione; Il GD, su domanda del curatore, non ammette l’importo, assumendone il non esatto adempimento; Il professionista effettua opposizione allo stato passivo ex art. 98; Il collegio del Tribunale di Firenze (est. Settembre) rigetta il ricorso con il decreto il epigrafe; Il collegio motiva la propria decisione ritenendo che il professionista non abbia adempiuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico (art. 1176 cc), procedendo ad una minuziosa elencazione degli adempimenti e verifiche che il professionista avrebbe dovuto svolgere e che, invece, a suo avviso non ha svolto. 18 Decreto Tribunale di Firenze 29/02/2012 Secondo il decreto in commento, il professionista estensore (indicato, in più riprese, come «attestatore») per svolgere diligentemente l’incarico, avrebbe dovuto: 1. Individuare il beni sui quali sussistono cause di prelazione ed accertarne il valore di mercato; 2. Comparare il trattamento dei creditori prelatizi previsto nella proposta con la soddisfazione ottenibile in caso di liquidazione dei beni; 3. Verificare che nella proposta non fossero alterate le cause di prelazione; 4. Individuare gli eventuali atti potenzialmente revocabili; 5. Individuare gli atti oggetto di potenziale azione di responsabilità; 19 Decreto Tribunale di Firenze 29/02/2012 La decisione del Tribunale è nel suo complesso corretta perché il professionista non ha spiegato la diligenza richiesta nella valutazione di crediti che erano relativi a società fallite. Ciò detto, desta perplessità l’elencazione delle altre funzioni che, ad avviso del tribunale, il professionista avrebbe dovuto svolgere: molto discutibili quelle sub 2) e 3); inspiegabili quelle sub 4) e 5). Vedremo più avanti la rilevanza di quanto appena detto. 20 Delitto ex art. 236-bis «falso in attestazioni e relazioni» Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. 21 Veicolo del reato In relazione al concordato preventivo, sono veicoli del reato le relazioni: Ex art. 161 comma 3; Ex art. 182-quinquies; Ex art. 186-bis Non è veicolo di reato la relazione ex art. 160 comma 2 (l’estensore, tuttavia, potrebbe incorrere nel reato di cui all’art. 483 CP «falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico» in forza del quale «Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni») 22 Veicolo del reato La scelta del legislatore di escludere dai veicoli di reato la relazione ex art. 160 comma 2 è la miglior prova del fatto che tale relazione non deve contenere tutte le informazioni elencate dal Tribunale di Firenze. Diversamente, infatti, sarebbe incomprensibile la decisione di non accordare la severa tutela penale a presidio della veridicità informazioni stesse. 23 e completezza delle Elemento oggettivo Fattispecie «attiva»: esposizioni di informazioni false; Fattispecie «omissiva»: informazioni rilevanti 24 omissione di Fattispecie omissiva Trattasi di una sorta di norma penale «in bianco» (rectius «elemento normativo giuridico della fattispecie») che deve essere pertanto «riempita» dalla norma civilistica. Ciò comporta, a mio avviso, che il riferimento ai precetti civili deve essere effettuato nel rispetto dei principi penalistici di tassatività, determinatezza e divieto di analogia «in malam partem». 25 Fattispecie omissiva In altri termini, affinché la norma non sia costituzionalmente illegittima, occorre che l’omissione di rilievo riguardi compiti di sicura prerogativa dell’attestatore. 26 Fattispecie omissiva Esempio: pagamento revocabile può essere considerata posta inveritiera, talché il professionista potrebbe incorrere in omissione rilevante qualora ne attesti la veridicità incondizionata? A mio avviso la risposta è negativa perché, nella logica dell’esigenza di tassatività e determinatezza, il pagamento è valido ed efficace fino a quando una sentenza, di natura costitutiva, non ne rimuove gli effetti. Altrettanto potrebbe dirsi per le poste sottese ad atti potenzialmente risolubili e/o rescindibili ed anche per quelle sottese ad atti annullabili. 27 Elemento soggettivo Il reato di cui all’art. 236-bis, come (quasi) tutti i reati fallimentari, è punito a titolo di dolo. Ciò, tuttavia, implica l’imputabilità in tutte le fattispecie di dolo, secondo la classica tripartizione effettuata in ragione del coefficiente volitivo: Dolo intenzionale – si verifica quando il soggetto si determina nel perseguire la condotta criminosa; Dolo diretto – l’agente si rappresenta con certezza gli elementi costitutivi della fattispecie e si rende conto che la sua condotta sicuramente la integrerà; Dolo eventuale – l’agente si rappresenta ed accetta il rischio che la propria condotta possa integrare gli estremi della fattispecie criminosa; 28 Esempio dolo eventuale Il dott. Tizio attesta la veridicità dei dati aziendali senza effettuare i relativi controlli, rappresentandosi la possibilità che il debitore abbia esposto dati non veritieri, accettandone il rischio. Trattasi, invece, di colpa «cosciente» (ovvero colpa aggravata) qualora il dott. Tizio non si sia in alcun modo rappresentato la possibilità di informazioni non veritiere ma ponga totale fiducia nella rispondenza tra realtà fattuale e rappresentazione contabile. In tal caso la fattispecie criminosa non sarebbe integrata. 29 dolo eventuale Purtroppo nei reati di matrice economica, l’esperienza insegna che l’accertamento dell’esistenza dell’elemento doloso non è sempre rigorosa come, invece, il principio della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, così come previsto dall’art. 533 CP. In realtà, purtroppo, accade spesso che il dolo eventuale rappresenti una sorta di grimaldello per punire condotte colpose, magari anche connotate da grave negligenza, e quindi sicuramente moralmente deprecabili ma tuttavia, in ossequio al principio di legalità, non sufficienti a determinare la reità del soggetto agente. 30 Circostanze aggravanti Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata. Trattasi di reato a dolo specifico; Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata fino alla meta‘. Trattasi di reato di evento, circostanza aggravante ad effetto speciale (aumento pena superiore ad 1/3), con conseguenze anche sul decorso della prescrizione. 31 Per concludere: art. 236 comma 2, questo sconosciuto Art. 236 comma 2 «Nel caso di concordato preventivo si applicano: 1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società» Art. 223 (estratto) «Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo» 32 Responsabilità civile «per questo nessun compenso può essergli riconosciuto … anzi dovrà essere indagata la sua responsabilità (contrattuale verso il cliente ed extracontrattuale verso i creditori) in vista di un eventuale risarcimento» (Tribunale di Firenze, decreto cit.) Secondo questa impostazione, pertanto, vi sarebbe: Responsabilità contrattuale verso il debitore; Responsabilità extracontrattuale (o aquiliana) verso i creditori e/o i terzi in generale. 33 Responsabilità civile Nei confronti del debitore vi è sicuramente una responsabilità contrattuale in ragione di un eventuale inadempimento e/o non corretto adempimento di obbligazioni ex contractu. Ma, a mio avviso, è parimenti contrattuale la responsabilità verso i creditori in quanto qualificabile come responsabilità «contatto sociale qualificato» 34 da Responsabilità da contatto sociale qualificato Occorre premettere che vi è responsabilità contrattuale non solo in caso di inadempimento di obbligazioni «ex contractu» ma nel caso di inadempimento di obbligazioni di qualunque fonte. La giurisprudenza più recente individua un obbligo in capo a professionisti qualificati (medico, mediatore, banchiere). In capo a tali figure professionali sorge un obbligo di protezione e di correttezza (art. 1175 cc) nei confronti dei terzi che fanno affidamento sulla loro professionalità (contatto sociale). Non vi dovrebbe essere dubbio che il professionista attestatore, anche in virtù di quanto stabilito da Cassazione SSUU n. 1521/2013 secondo la quale lo stesso può essere assimilato ad una sorta di ausiliario del giudice, sia gravato di un obbligo di protezione nei confronti dei creditori, naturali destinatari della relativa relazione ed attestazione. 35 Differenze tra responsabilità Prescrizione: decennale per azione contrattuale, quinquiennale per azione aquiliana; Probatoria: nell’azione aquiliana l’attore deve provare, ex art. 2697 cc tutti gli elementi costitutivi della responsabilità tra cui, in particolare, il comportamento doloso o colposo del convenuto. Nell’azione contrattuale, ai sensi dell’art. 1218, è invece il debitore (nel nostro caso il debitore è l’attestatore) che deve fornire la prova liberatoria dell’esatto adempimento e/o l’impossibilità di adempimento per causa a lui non imputabile, come ben chiarito da Cassazione SSUU 13533/2001 «Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento» 36 Attestatore non indipendente Qualora le attestazioni di legge siano rilasciate da professionista non indipendente ex art. 67 comma 3 lett. d): Non vi è autonoma responsabilità penale; La domanda di concordato, tuttavia, non è omologabile in quanto il procedimento non è conforme a legge. In tale caso, potrebbero determinarsi importanti responsabilità civili in capo all’attestatore, sia verso il debitore che verso i creditori. 37 Problematiche contabili sottese all’art. 182-sexies LF Principio Contabile OIC n. 6 «ristrutturazione del debito» 38 Portata art. 182-sexies LF nel concordato in continuità «Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma … e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile» 39 Portata art. 182-sexies LF nel concordato in continuità non vi è obbligo, in caso di perdita di oltre un terzo del capitale a seguito della quale lo stesso si riduce al di sotto del limite legale, di convocare l’assemblea, per deliberare la riduzione e il successivo aumento del capitale al minimo legale oppure la trasformazione della società (artt. 2447 e 2482-ter c.c.); Non vi è obbligo di riduzione del capitale nel caso in cui la perdita di oltre un terzo del capitale dell’esercizio precedente non si sia ridotta a meno di un terzo (artt. 2446 e 2482-bis c.c.); non opera la causa di scioglimento della società per capitale al di sotto del limite legale; resta ferma la responsabilità degli amministratori per i danni cagionati ai soci, ai creditori ed ai terzi a causa dell’omissione dei propri doveri fino al deposito della domanda di concordato; 40 Portata art. 182-sexies LF nel concordato in continuità La disposizione spiega efficacia dalla domanda di concordato fino all’omologazione della proposta; Ciò significa che, nell’esercizio di presumibile omologazione della proposta, il capitale deve essere al di sopra del limite legale, altrimenti diviene nuovamente operativa la causa di scioglimento di cui all’art. 2484 n. 4) c.c.; 41 Problemi contabili 1. Data di iscrizione degli effetti della ristrutturazione del debito? 2. Quali tipologie di ristrutturazione del debito determinano proventi iscrivibili alla data di iscrizione? 3. I ricavi futuri previsti nel piano omologato sono iscrivibili nel bilancio relativo alla data di ristrutturazione del debito? 4. Infine, in quale esercizio devono essere iscritti i costi connessi all’operazione di ristrutturazione? 42 Principio contabile OIC n. 6 “ristrutturazione del debito” Data di ristrutturazione “La data della ristrutturazione rappresenta il momento a partire dal quale si rilevano in contabilità e nel bilancio del debitore gli effetti economici e/o finanziari della ristrutturazione e si forniscono nella nota integrativa le informazioni previste dal presente principio. In particolare, la data della ristrutturazione coincide: 1. in caso di concordato preventivo ex art. 161 l.f., con la data in cui il concordato viene omologato da parte del Tribunale;” 43 Principio contabile OIC n. 6 “ristrutturazione del debito” Modalità di ristrutturazione 1. Riduzione dell’ammontare del debito e/o degli interessi maturati ma non pagati - il debitore iscrive un utile da ristrutturazione tra i proventi straordinari del conto economico pari alla riduzione del capitale da rimborsare e/o degli interessi maturati e non ancora pagati; 2. Modifica degli interessi maturandi e/o della tempistica di pagamento – sebbene tali accordi determinino una riduzione del valore economico del debito, il debitore non rileva alcun utile nel conto economico e conseguentemente non riduce il valore contabile del debito iscritto tra le passività. Ciò per il fatto che il beneficio si considera un provento non ancora realizzato alla data di ristrutturazione del debito (cfr. OIC n. 19 «debiti»). 44 Principio contabile OIC n. 6 “ristrutturazione del debito” Utili futuri previsti nel piano Trattasi, all’evidenza, di utili non ancora realizzati alla data di ristrutturazione del debito e, pertanto, vige il divieto di iscrizione ex art. 2423-bis n. 2) «si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio» 45 Principio contabile OIC n. 6 “ristrutturazione del debito” Costi connessi all’operazione di ristrutturazione del debito «I costi direttamente riconducibili ad un’operazione di ristrutturazione del debito sono rilevati nell’esercizio del loro sostenimento e/o maturazione all’interno degli oneri straordinari del conto economico. Tali costi sono spesati direttamente al conto economico in quanto si tratta di oneri di cui è assai difficile - data anche la situazione di comprovata difficoltà in cui tendono a trovarsi le imprese che ricorrono a queste operazioni - dimostrare la futura capacità di produrre benefici economici futuri e avere quindi la ragionevole certezza di realizzare tali benefici futuri» 46 Conformità del piano e della proposta alla legge Atteso, pertanto, che il piano di risanamento in continuità aziendale fa normalmente affidamento sia su proventi iscrivibili alla data di omologazione (riduzione debito o interessi maturandi) sia proventi non iscrivibili sino al definito realizzo (dilazione pagamento, utili futuri) e che i costi connessi alla ristrutturazione non sono capitalizzabili, l’attestatore dovrà verificare, per la fattibilità del piano, che il patrimonio netto previsto per l’esercizio di omologazione sia almeno pari al minimo legale. 47
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