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CORSO PROCEDURE CONCORSUALI E
SOVRAINDEBITAMENTO
IL CONCORDATO PREVENTIVO
spunti di approfondimento:
CONCORDATO CON RISERVA, ATTESTAZIONI, FINANZIAMENTI IN
CORSO DI PROCEDURA
IL CONCORDATO CON RISERVA
Relazione a cura dr.ssa Alessandra ZUFFANELLI
ARGOMENTO DELL’INTERVENTO:
IL CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVA
• PREAMBOLO
• NORMATIVA
• ITER PROCEDURALE
PREAMBOLO
• ART. 160 L.F.
a)
b)
c)
d)
L’imprenditore che si trova in stato di crisi/insolvenza può proporre ai
creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può
prevedere:
La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso
qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre
operazioni straordinarie.
L’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di
concordato ad un assuntore;
La suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi
economici omogenei;
Trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
I creditori privilegiati possono essere soddisfatti non integralmente ma in
misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione
preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione.
DOMANDA DI CONCORDATO
ART. 161 L.F.
Ricorso sottoscritto dal debitore nel Tribunale ove ha sede principale (=
legale?) l’impresa.
Contenuto (comma 2):
a) Aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria
b) Uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei
creditori, con l’inidicazione dei rispettivi crediti e cause di prelazione
c) Elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà o in
possesso dei debitore;
d) Il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci
illimitatamente responsabili
e) Piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di
adempimento della proposta.
Attestazione
piano(comma 3)
- veridicità dei dati aziendali e fattibilita del
DOMANDA PRENOTATIVA
• ART. 161, 6° COMMA
L’imprenditore può depositare il ricorso con solo:
solo
La domanda di concordato
Bilanci relativi agli ultimi tre esercizi
Elenco nominativo dei creditori, con indicazione rispettivi crediti
L’imprenditore si riserva di presentare la Proposta, il Piano e la
documentazione di cui al secondo e terzo comma dell’art. 161 L.F. entro il
termine fissato dal giudice, compreso tra sessanta e cento venti giorni e
prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta
giorni.
L’imprenditore nello stesso termine può depositare domanda per l’accordo
di ristrutturazione di cui all’art. 182- bis L.F.
Il Tribunale può nominare un Pre – Commissario giudiziale.
giudiziale
proroga
ammissione/inammissione dom. CP
o dich. Fall.
EFFETTO PROTETTIVO
adunanza creditori
60-120 g.g.
udienza art. 174 LF
Prenotazione - deposito
ricorso "in bianco"
deposito della
Proposta, Piano,
documenti e
Attestazione
CP IN BIANCO: TEMPI
60 g.g.
omologa CP
POTERI/DOVERI DEL Tribunale
(nella fase di deposito dom.)
• Verificare la propria competenza ex art. 161 L.F.
• Verificare la qualifica soggettiva dell’impresa come
impresa non esclusa dal fallimento ex art. 1 L.F.
(esame degli ultimi tre bilanci).
• Verificare la regolarità formale della domanda
(sottoscrizione e delibere assembleari)
• Verificare che nel biennio precedente non siano stati
presentate anologhe domande o omologazione di
accordi di ristrutturazione
Quindi
• consiste nel “prenotare” uno strumento negoziale di
risoluzione della crisi (concordato preventivo o accordo
di ristrutturazione)
•Anticipando gli effetti tipici del Concordato ovvero la
moratoria e la protezione del patrimonio al fine di
preparare il Piano e la Proposta
•Con l’OBIETTIVO di favorire il superamento della crisi
al riparo dalle aggressioni dei creditori
GLI EFFETTI PROTETTIVI DELLA
DOMANDA DI CONCORDATO
inizio azioni esecutive
prosecuzioni di
precedenti azioni
esecutive
inizio azioni cautelari
prosecuzioni di
precedenti azioni
cautelari
iscrizioni di ipoteche
giudiziali
iscrizioni di ipoteche
giudiziali
iscrizioni di ipoteche
volontarie non
autorizzate
DECORRENZA
SANZIONE
pubblicazione domanda di
concordato al registro delle
imprese
FATTISPECIE
NORMA DI
RIFERIMENTO
nullità
art. 168, primo comma
nullità
art. 168, primo comma
nullità
art. 168, primo comma
nullità
art. 168, primo comma
inefficacia rispetto ai
creditori anteriori
art. 168, terzo comma
90 giorni prima della
pubblicazione ricorso
C.P. al R.I
inefficacia rispetto ai
creditori anteriori
art. 168, terzo comma
pubblicazione ricorso
C.P. al R.I.
inefficacia rispetto ai art. 167,168, terzo
creditori anteriori
comma
CONTENUTO MINIMO DELLA DOMANDA:
Visura camerale
Delibera assembleare – per le soc. cap. e coop. delibera
amm.ri redatta da notaio e pubblicata al R.I. (art. 152 L.F.)
3 bilanci esercizi precedenti (anche situazione aggiornata a
data più prossima)
Elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi
crediti (e anche titoli di prelazione!)
Illustrazione degli impegni negoziali di terzi e/o indicazione di
elementi ed informazioni imprescindibili per la fattibilità del
piano
Indicazione degli atti negoziali di ordinaria amministrazione e
costi gestori fino al deposito del piano e della proposta
Eventuale richiesta di specifica autorizzazione al compimento
di atti di straordinaria amministrazione
DECRETO DEL Tribunale
• Fissa il termine per il deposito del piano – proposta –
documenti
• Può nominare un Pre – Commissario
• Fissa gli obblighi informativi periodici anche relativi
alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività
compiuta ai fini della predisposizione del proposta e
del piano (cadenza almeno mensile
mensile) e sotto la
vigilanza del commissario giudiziale se nominato.
• Fissa la data dell’udienza in Camera di Consiglio
Consiglio,
dopo il decorso del termine per il deposito del piano
e proposta per dichiarare ammissibile o meno il
ricorso.
Cosa può fare l’imprenditore
(una volta depositato il ricorso)
• L’imprenditore (=debitore) può continuare a
gestire l’impresa, compiendo liberamente gli
atti di ordinaria amministrazione mentre per
gli atti di straordinaria amministrazione deve
farsi autorizzare dal Tribunale. Trattasi di
gestione sotto- controllo del Tribunale
• Obblighi informativi almeno mensili.
Atti di ordinaria/straordinaria
amministrazione
• Talvolta viene stabilito un criterio di valore al
di sotto del quale non è necessario richiedere
le autorizzazioni (atti considerati di ordinaria
amministrazione)
• Gli atti di ordinaria amministrazione sono
comunque gli atti che consentono l’andamento corrente dell’amministrazione.
Gli atti di straordinaria
amministrazione hanno carattere:
1. Urgenza ovvero non è possibile differirli alla fase
successiva dell’apertura formale della procedura
2. Di utilità o necessità per conservare gli assets
aziendali o ampliarli.
3. Funzionalità rispetto al futuro piano concordatario
(di qui la necessità di esplicitare anche nel domanda
con riserva i contenuti del piano che si andrà a
predisporre).
I crediti di terzi che eventualmente sorgono hanno
natura prededucibile.
OBBLIGHI INFORMATIVI PERIODICI
• E’ stata introdotta con il “Decreto del fare” come obbligo
almeno mensile. Si tratta di un doppio adempimento:
1. Informativa sulla attività svolta nel periodo ai fini della
predisposizione della proposta e del piano
2. La situazione finanziaria dell’impresa che entro il giorno
seguente sarà pubblicata al R.I. a cura del Cancelliere.
La pubblicazione della situaz. finaz. al R.I. pare ravvisare la
necessità di un controllo sull’attività del debitore a
bilanciamento del fatto che i creditori hanno perso la facoltà
di proporre azioni esecutive nei confonti di questi ( i creditori
hanno la facoltà così di far pervenire i loro rilievi al Tribunale
o al Pre- Commissario).
EFFETTI SANZIONATORI AGLI OBBLIGHI
INFORMATIVI
• La violazione degli obblighi informativi fa scattare
l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 162 commi
secondo e terzo, con immediata caducazione degli effetti
protettivi. Violazione intesa come sia mancato adempimento
ma anche indicazione di dati non veritieri, mentre il caso di
dati inesatti non dovrebbe portare pregiudicare
l’adempimento.
• Quando l’attività posta in essere dal debitore è
manifestatamente inidonea alla predisposizione della
proposta o di un accordo di ristrutturazione, il Tribunale può
abbreviare il termine fissato con il decreto di cui al sesto
comma.
CONTENUTO DELLA RELAZIONE INFORMATIVA
• Nessuna indicazione nella normativa, occorre ricorrere alla
prassi operativa. Deve non appesantire gli oneri del debitore.
• Il Tribunale di Milano con un modello di decreto collegiale del
4/7/2013 offre già un’indicativa di massima del contenuto
della relazione, che deve essere redatta dal legale (ma si
ritiene possa essere redatta anche dal professionista o dal
debitore stesso), deve essere breve,
breve aggiornare sullo stato
della predisposizione del piano e della proposta definitiva
definitiva,
contenere informazioni sulla gestione corrente
corrente, anche
finanziaria, deve essere allegato l’elenco delle più rilevanti
operazioni compiute, sia di carattere negoziale che gestionale,
industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque
superiore a Euro 5.000
000,,00 e riportare la giacenza di cassa e
delle più rilevanti variazioni delle giacenze di magazzino
magazzino.
• Il TRIBUNALE DI FIRENZE chiede:
1. Relazione informativa circa l’andamento dell’ordinaria
amministrazione, con un chiaro prospetto della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria, oltre che con la
precisazione dell’attività compiuta ai fini della proposta e
del piano
2. Un prospetto riassuntivo degli eventuali atti di
straordinaria amministrazione che dovessero essere
compiuti previa autorizzazione ai sensi dell’art. 161 comma 7
L.F.
3. Nonchè un prospetto che rappresenti la situazione
finanziaria del preponente degli eventuali atti di
straordinaria amministrazione che dovessero essere
compiuti, previa autorizzazione ai sensi dell’art. 161 comma
7 LF. (documento da pubblicare al R.I.)
LA SITUAZIONE FINANZIARIA
• Nella Relazione Governativa si dice che questo documento è
caratterizzato dalla previsione intesa ad escludere che “debba
coinvolgere anche gli aspetti patrimoniali ed economici” così
da “evitare un eccessivo aggravio degli adempimenti contabili,
preservando la flessibilità dello strumento.”
• Pertanto potrà limitarsi a contenere i dati relativi ai saldi dei
conti correnti bancari e della cassa all’inizio del periodo, le
entrate e le uscite della gestione ordinaria (attività tipica) e di
quella non ordinaria, i saldi dei conti correnti bancari e della
cassa alla fine del periodo. I saldi iniziali del primo periodo
saranno riferiti alla data di presentazione del ricorso.
• La sola situazione finanziaria può non essere sufficiente a
fornire al Tribunale o al Pre –Commissario una corretta
informativa sull’evolversi della situazione nel periodo di
preconcordato perchè sono fornite solo informazioni su
incassi e pagamenti. Tale situazione non evidenzia le
modifiche alla situazione patrimoniale determinate dai ricavi
e dai costi – anche non monetari – di competenza, maturati e
non pagati nel periodo.
Ad esempio: acquisto dei beni e servizi non pagati, tributi per
IVA e ritenute non versati ed ratei dei costi dei dipendenti
impiegati nell’azienda e TFR in corso di maturazione. Questi
elementi determinano un peggioramento della situazione
finanziaria che non viene rilevata
rilevata..
• Nei casi di prosecuzione dell’attività (concordato in continuità
o concordato liquidatorio) è necessario completare ed
integrare la situazione finanziaria con altri documenti
informativi dai quali poter desumere l’andamento economico
di periodo e l’evolversi della situazione patrimoniale.
• Queste integrazioni documentali potranno consistere in una
situazione patrimoniale e/o in un conto economico
economico..
• Nel caso di nomina di un Pre
Pre-- commissario questi ha libero
accesso alle scritture contabili e quindi può verificare la
veridicità dei dati riportati nella situazione patrimoniale e
negli altri documenti prodotti dal preponente.
NOMINA PRE-COMMISSARIO
(novità introdotta dal D.L. 23 giugno 2013 n. 69 conv. L. 9.8.2013 n. 98)
• Il legislatore del 2013 ha istituzionalizzato questa prassi (prima
talvota veniva nominato un coadiutore).
• La funzione è qui quella di controllo e quindi le funzioni sono:
1. Obbligo di riferire immediatamente al Tribunale nel caso in
cui accerti che il debitore ha posto in essere una delle
condotte penalmente rilevanti previste dall’art. 173, ossia atti
in frode o atti soggetti ad autorizzazione e non autorizzati
(atti urgenti di natura straordinaria). Il Tribunale potrà
dichiarare improcedibile la domanda e su istanza del
creditore o del PM dichiarare il fallimento ai sensi art. 173
L.F.
3. Onere di vigilare sull’adempimento degli obblighi
informativi.. Qui la vigilanza deve essere intesa in forma
informativi
sostanziale e non meramente formale verificando che il
debitore non effettui pagamenti di debiti anteriori al
deposito della domanda di CP. .
4. L’onere di accertare che l’attività del debitore non sia
manifestatamente inidonea alla predisposizione della
proposta e del piano.
piano. Se il Commissario ravvisa tale
comportamento riferisce al Tribunale chiedendo di
abbreviare il termine fissato con il decreto di cui al sesto
comma.
5. L’obbligo
di
esprimere
il
parere
al
rilascio
dell’autorizzazione per il compimento di atti urgenti di
straordinaria amministrazione.
amministrazione. Si ricorda che il compimento
di tali atti senza l’autorizzazione del Tribunale ha effetto
limitato ai contraeneti e non gode della prededucibilità nè
saranno esentati da revocatoria ex art. 67 comma 3 lett.e).
Questo parere è rilasciato entrando nel merito dell’atto e
valutando l’utilità nell’ambito del piano in corso di
presentazione.
Si tratta di controlli per evitare abuso dell’istituto del
Concordato preventivo in bianco.
COMPENSO PRE COMMISSARIO
• La relazione ministeriale fa espresso richiamo
alla tariffa delle procedure concorsuali,
statuendo anche i criteri di massima. Si tratta
quindi di compenso liquidato ai sensi del DM
30/2012, con i criteri ivi contemplati.
Grazie per l’attenzione!!!!!