CORSO PROCEDURE CONCORSUALI E SOVRAINDEBITAMENTO IL CONCORDATO PREVENTIVO spunti di approfondimento: CONCORDATO CON RISERVA, ATTESTAZIONI, FINANZIAMENTI IN CORSO DI PROCEDURA IL CONCORDATO CON RISERVA Relazione a cura dr.ssa Alessandra ZUFFANELLI ARGOMENTO DELL’INTERVENTO: IL CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVA • PREAMBOLO • NORMATIVA • ITER PROCEDURALE PREAMBOLO • ART. 160 L.F. a) b) c) d) L’imprenditore che si trova in stato di crisi/insolvenza può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie. L’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; La suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei; Trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. I creditori privilegiati possono essere soddisfatti non integralmente ma in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione. DOMANDA DI CONCORDATO ART. 161 L.F. Ricorso sottoscritto dal debitore nel Tribunale ove ha sede principale (= legale?) l’impresa. Contenuto (comma 2): a) Aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria b) Uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’inidicazione dei rispettivi crediti e cause di prelazione c) Elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso dei debitore; d) Il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili e) Piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Attestazione piano(comma 3) - veridicità dei dati aziendali e fattibilita del DOMANDA PRENOTATIVA • ART. 161, 6° COMMA L’imprenditore può depositare il ricorso con solo: solo La domanda di concordato Bilanci relativi agli ultimi tre esercizi Elenco nominativo dei creditori, con indicazione rispettivi crediti L’imprenditore si riserva di presentare la Proposta, il Piano e la documentazione di cui al secondo e terzo comma dell’art. 161 L.F. entro il termine fissato dal giudice, compreso tra sessanta e cento venti giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. L’imprenditore nello stesso termine può depositare domanda per l’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182- bis L.F. Il Tribunale può nominare un Pre – Commissario giudiziale. giudiziale proroga ammissione/inammissione dom. CP o dich. Fall. EFFETTO PROTETTIVO adunanza creditori 60-120 g.g. udienza art. 174 LF Prenotazione - deposito ricorso "in bianco" deposito della Proposta, Piano, documenti e Attestazione CP IN BIANCO: TEMPI 60 g.g. omologa CP POTERI/DOVERI DEL Tribunale (nella fase di deposito dom.) • Verificare la propria competenza ex art. 161 L.F. • Verificare la qualifica soggettiva dell’impresa come impresa non esclusa dal fallimento ex art. 1 L.F. (esame degli ultimi tre bilanci). • Verificare la regolarità formale della domanda (sottoscrizione e delibere assembleari) • Verificare che nel biennio precedente non siano stati presentate anologhe domande o omologazione di accordi di ristrutturazione Quindi • consiste nel “prenotare” uno strumento negoziale di risoluzione della crisi (concordato preventivo o accordo di ristrutturazione) •Anticipando gli effetti tipici del Concordato ovvero la moratoria e la protezione del patrimonio al fine di preparare il Piano e la Proposta •Con l’OBIETTIVO di favorire il superamento della crisi al riparo dalle aggressioni dei creditori GLI EFFETTI PROTETTIVI DELLA DOMANDA DI CONCORDATO inizio azioni esecutive prosecuzioni di precedenti azioni esecutive inizio azioni cautelari prosecuzioni di precedenti azioni cautelari iscrizioni di ipoteche giudiziali iscrizioni di ipoteche giudiziali iscrizioni di ipoteche volontarie non autorizzate DECORRENZA SANZIONE pubblicazione domanda di concordato al registro delle imprese FATTISPECIE NORMA DI RIFERIMENTO nullità art. 168, primo comma nullità art. 168, primo comma nullità art. 168, primo comma nullità art. 168, primo comma inefficacia rispetto ai creditori anteriori art. 168, terzo comma 90 giorni prima della pubblicazione ricorso C.P. al R.I inefficacia rispetto ai creditori anteriori art. 168, terzo comma pubblicazione ricorso C.P. al R.I. inefficacia rispetto ai art. 167,168, terzo creditori anteriori comma CONTENUTO MINIMO DELLA DOMANDA: Visura camerale Delibera assembleare – per le soc. cap. e coop. delibera amm.ri redatta da notaio e pubblicata al R.I. (art. 152 L.F.) 3 bilanci esercizi precedenti (anche situazione aggiornata a data più prossima) Elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti (e anche titoli di prelazione!) Illustrazione degli impegni negoziali di terzi e/o indicazione di elementi ed informazioni imprescindibili per la fattibilità del piano Indicazione degli atti negoziali di ordinaria amministrazione e costi gestori fino al deposito del piano e della proposta Eventuale richiesta di specifica autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione DECRETO DEL Tribunale • Fissa il termine per il deposito del piano – proposta – documenti • Può nominare un Pre – Commissario • Fissa gli obblighi informativi periodici anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione del proposta e del piano (cadenza almeno mensile mensile) e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato. • Fissa la data dell’udienza in Camera di Consiglio Consiglio, dopo il decorso del termine per il deposito del piano e proposta per dichiarare ammissibile o meno il ricorso. Cosa può fare l’imprenditore (una volta depositato il ricorso) • L’imprenditore (=debitore) può continuare a gestire l’impresa, compiendo liberamente gli atti di ordinaria amministrazione mentre per gli atti di straordinaria amministrazione deve farsi autorizzare dal Tribunale. Trattasi di gestione sotto- controllo del Tribunale • Obblighi informativi almeno mensili. Atti di ordinaria/straordinaria amministrazione • Talvolta viene stabilito un criterio di valore al di sotto del quale non è necessario richiedere le autorizzazioni (atti considerati di ordinaria amministrazione) • Gli atti di ordinaria amministrazione sono comunque gli atti che consentono l’andamento corrente dell’amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione hanno carattere: 1. Urgenza ovvero non è possibile differirli alla fase successiva dell’apertura formale della procedura 2. Di utilità o necessità per conservare gli assets aziendali o ampliarli. 3. Funzionalità rispetto al futuro piano concordatario (di qui la necessità di esplicitare anche nel domanda con riserva i contenuti del piano che si andrà a predisporre). I crediti di terzi che eventualmente sorgono hanno natura prededucibile. OBBLIGHI INFORMATIVI PERIODICI • E’ stata introdotta con il “Decreto del fare” come obbligo almeno mensile. Si tratta di un doppio adempimento: 1. Informativa sulla attività svolta nel periodo ai fini della predisposizione della proposta e del piano 2. La situazione finanziaria dell’impresa che entro il giorno seguente sarà pubblicata al R.I. a cura del Cancelliere. La pubblicazione della situaz. finaz. al R.I. pare ravvisare la necessità di un controllo sull’attività del debitore a bilanciamento del fatto che i creditori hanno perso la facoltà di proporre azioni esecutive nei confonti di questi ( i creditori hanno la facoltà così di far pervenire i loro rilievi al Tribunale o al Pre- Commissario). EFFETTI SANZIONATORI AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI • La violazione degli obblighi informativi fa scattare l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 162 commi secondo e terzo, con immediata caducazione degli effetti protettivi. Violazione intesa come sia mancato adempimento ma anche indicazione di dati non veritieri, mentre il caso di dati inesatti non dovrebbe portare pregiudicare l’adempimento. • Quando l’attività posta in essere dal debitore è manifestatamente inidonea alla predisposizione della proposta o di un accordo di ristrutturazione, il Tribunale può abbreviare il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma. CONTENUTO DELLA RELAZIONE INFORMATIVA • Nessuna indicazione nella normativa, occorre ricorrere alla prassi operativa. Deve non appesantire gli oneri del debitore. • Il Tribunale di Milano con un modello di decreto collegiale del 4/7/2013 offre già un’indicativa di massima del contenuto della relazione, che deve essere redatta dal legale (ma si ritiene possa essere redatta anche dal professionista o dal debitore stesso), deve essere breve, breve aggiornare sullo stato della predisposizione del piano e della proposta definitiva definitiva, contenere informazioni sulla gestione corrente corrente, anche finanziaria, deve essere allegato l’elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore a Euro 5.000 000,,00 e riportare la giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni delle giacenze di magazzino magazzino. • Il TRIBUNALE DI FIRENZE chiede: 1. Relazione informativa circa l’andamento dell’ordinaria amministrazione, con un chiaro prospetto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, oltre che con la precisazione dell’attività compiuta ai fini della proposta e del piano 2. Un prospetto riassuntivo degli eventuali atti di straordinaria amministrazione che dovessero essere compiuti previa autorizzazione ai sensi dell’art. 161 comma 7 L.F. 3. Nonchè un prospetto che rappresenti la situazione finanziaria del preponente degli eventuali atti di straordinaria amministrazione che dovessero essere compiuti, previa autorizzazione ai sensi dell’art. 161 comma 7 LF. (documento da pubblicare al R.I.) LA SITUAZIONE FINANZIARIA • Nella Relazione Governativa si dice che questo documento è caratterizzato dalla previsione intesa ad escludere che “debba coinvolgere anche gli aspetti patrimoniali ed economici” così da “evitare un eccessivo aggravio degli adempimenti contabili, preservando la flessibilità dello strumento.” • Pertanto potrà limitarsi a contenere i dati relativi ai saldi dei conti correnti bancari e della cassa all’inizio del periodo, le entrate e le uscite della gestione ordinaria (attività tipica) e di quella non ordinaria, i saldi dei conti correnti bancari e della cassa alla fine del periodo. I saldi iniziali del primo periodo saranno riferiti alla data di presentazione del ricorso. • La sola situazione finanziaria può non essere sufficiente a fornire al Tribunale o al Pre –Commissario una corretta informativa sull’evolversi della situazione nel periodo di preconcordato perchè sono fornite solo informazioni su incassi e pagamenti. Tale situazione non evidenzia le modifiche alla situazione patrimoniale determinate dai ricavi e dai costi – anche non monetari – di competenza, maturati e non pagati nel periodo. Ad esempio: acquisto dei beni e servizi non pagati, tributi per IVA e ritenute non versati ed ratei dei costi dei dipendenti impiegati nell’azienda e TFR in corso di maturazione. Questi elementi determinano un peggioramento della situazione finanziaria che non viene rilevata rilevata.. • Nei casi di prosecuzione dell’attività (concordato in continuità o concordato liquidatorio) è necessario completare ed integrare la situazione finanziaria con altri documenti informativi dai quali poter desumere l’andamento economico di periodo e l’evolversi della situazione patrimoniale. • Queste integrazioni documentali potranno consistere in una situazione patrimoniale e/o in un conto economico economico.. • Nel caso di nomina di un Pre Pre-- commissario questi ha libero accesso alle scritture contabili e quindi può verificare la veridicità dei dati riportati nella situazione patrimoniale e negli altri documenti prodotti dal preponente. NOMINA PRE-COMMISSARIO (novità introdotta dal D.L. 23 giugno 2013 n. 69 conv. L. 9.8.2013 n. 98) • Il legislatore del 2013 ha istituzionalizzato questa prassi (prima talvota veniva nominato un coadiutore). • La funzione è qui quella di controllo e quindi le funzioni sono: 1. Obbligo di riferire immediatamente al Tribunale nel caso in cui accerti che il debitore ha posto in essere una delle condotte penalmente rilevanti previste dall’art. 173, ossia atti in frode o atti soggetti ad autorizzazione e non autorizzati (atti urgenti di natura straordinaria). Il Tribunale potrà dichiarare improcedibile la domanda e su istanza del creditore o del PM dichiarare il fallimento ai sensi art. 173 L.F. 3. Onere di vigilare sull’adempimento degli obblighi informativi.. Qui la vigilanza deve essere intesa in forma informativi sostanziale e non meramente formale verificando che il debitore non effettui pagamenti di debiti anteriori al deposito della domanda di CP. . 4. L’onere di accertare che l’attività del debitore non sia manifestatamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano. piano. Se il Commissario ravvisa tale comportamento riferisce al Tribunale chiedendo di abbreviare il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma. 5. L’obbligo di esprimere il parere al rilascio dell’autorizzazione per il compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione. amministrazione. Si ricorda che il compimento di tali atti senza l’autorizzazione del Tribunale ha effetto limitato ai contraeneti e non gode della prededucibilità nè saranno esentati da revocatoria ex art. 67 comma 3 lett.e). Questo parere è rilasciato entrando nel merito dell’atto e valutando l’utilità nell’ambito del piano in corso di presentazione. Si tratta di controlli per evitare abuso dell’istituto del Concordato preventivo in bianco. COMPENSO PRE COMMISSARIO • La relazione ministeriale fa espresso richiamo alla tariffa delle procedure concorsuali, statuendo anche i criteri di massima. Si tratta quindi di compenso liquidato ai sensi del DM 30/2012, con i criteri ivi contemplati. Grazie per l’attenzione!!!!!
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