9/4/2015 - Studio Ducoli

QUADERN
/ GIOVEDÌ, 09 APRILE 2015
ILCASODELGIORNO
PRIMOPIANO
Relazione di revisione
con modifica se gli
errori sono
significativi
Storno delle fatture da ricevere
con impatto sul Conto
economico
/ Stefano DE ROSA
Una volta acquisiti gli elementi
probativi ritenuti necessari per la
formulazione del proprio giudizio (si veda “Prima del giudizio il
revisore valuta l’adeguatezza degli elementi probativi” del 7 aprile 2015) il revisore valuta gli errori identificati durante lo svolgimento delle proprio lavoro.
Tale fase del processo di revisione è molto delicata in quanto da
essa, nei casi in cui gli errori vengano considerati nel loro complesso come significativi, può derivare una relazione con modifica o l’impossibilità di esprimere
un giudizio.
Come indicato nel principio di revisione internazionale n. 450, gli
errori possono derivare:
- da un’inaccuratezza nella raccolta o nell’elaborazione dei dati
sulla base dei quali viene redatto
il bilancio;
- dall’omissione di [...]
A PAGINA 2
Le differenze tra il valore stimato in sede di chiusura e il valore
effettivo del documento contabile sono sopravvenienze di natura
ordinaria
/ Silvia LATORRACA
Nella prassi operativa può accadere con una certa frequenza che, in relazione agli importi rilevati tra le fatture da ricevere, l’impresa riceva
dai fornitori un documento giustificativo per un
ammontare diverso da quello risultante dalla
contabilità. In talune ipotesi, può anche non pervenire alcun documento giustificativo. Nella generalità dei casi, si tratta di un evento di carattere ordinario, causato dal normale aggiornamento di stime.
Per comprendere a pieno tale affermazione, occorre analizzare il meccanismo contabile che
sta alla base delle partite da liquidare in generale e delle fatture da ricevere in particolare.
Queste ultime devono essere rilevate in sede di
chiusura dei conti, in tutti quei casi in cui l’impresa ha registrato l’entrata della merce nel
magazzino, ma non risulta possibile, da parte
dell’ufficio contabilità, accertare il relativo costo perché la fattura non è stata ancora ricevuta.
In tali fattispecie, si origina una differenza temporale tra il momento di effettuazione dell’operazione e il ricevimento del relativo documento
A PAGINA 3
INEVIDENZA
FISCO
Somme da rivalutazione dei terreni non rimborsabili
agli eredi
730 precompilato, si apre uno “spiraglio” per la
modifica delle responsabilità
Accertamento da studi
nullo senza
contraddittorio effettivo
/ Alessandro BORGOGLIO
Debiti da riclassificare se si viola un covenant
Voto plurimo ad introduzione “limitata”
Gli enti cooperativi possono pagare il contributo di
revisione fino al 29 giugno
ALTRENOTIZIE
contabile giustificativo.
I costi per l’acquisto della merce sono interamente di competenza dell’esercizio in chiusura, ma la collegata manifestazione numeraria
avrà luogo nel successivo periodo amministrativo, al momento del ricevimento della
fattura.
Occorre, quindi, imputare per competenza il
costo stimato delle merci, rilevando in contropartita un debito presunto nei confronti del
fornitore, attraverso il conto “Fornitori c/fatture da ricevere”.
Il documento OIC 19 stabilisce che tali debiti
devono essere rilevati nella voce “D.7 - Debiti verso fornitori” dello Stato patrimoniale,
nella misura in cui i rischi, gli oneri e i benefici significativi connessi alla proprietà dei
beni acquisiti sono stati trasferiti all’impresa.
“Detto trasferimento si realizza con il passaggio del titolo di proprietà, ed in particolare
alla data di ricevimento del bene, ovvero alla data di spedizione nel caso in cui i termini
siano consegna franco [...]
/ A PAGINA 11
È nullo l’avviso di accertamento fondato sui
parametri o sugli studi di settore che non rechi le valutazioni compiute dall’Ufficio in
merito alle osservazioni formulate dal contribuente prima della notifica dell’atto impositivo. È questa, in sintesi, l’importante statuizione assunta dalla Cassazione con la sentenza n. 6971 depositata ieri.
Si ricorda che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 26635/2009, hanno stabilito che la procedura di accertamento [...]
A PAGINA 4
ancora
IL CASO DEL GIORNO
Relazione di revisione con modifica se gli
errori sono significativi
È opportuno riepilogare gli errori in un prospetto da discutere con la società
/ Stefano DE ROSA
Una volta acquisiti gli elementi probativi ritenuti necessari
per la formulazione del proprio giudizio (si veda “Prima del
giudizio il revisore valuta l’adeguatezza degli elementi probativi” del 7 aprile 2015) il revisore valuta gli errori
identificati durante lo svolgimento delle proprio lavoro.
Tale fase del processo di revisione è molto delicata in quanto da essa, nei casi in cui gli errori vengano considerati nel
loro complesso come significativi, può derivare una relazione con modifica o l’impossibilità di esprimere un giudizio.
Come indicato nel principio di revisione internazionale n.
450, gli errori possono derivare:
- da un’inaccuratezza nella raccolta o nell’elaborazione dei
dati sulla base dei quali viene redatto il bilancio;
- dall’omissione di un importo o di un’informativa di bilancio;
- da un’errata stima contabile;
- da valutazioni della Direzione considerate irragionevoli;
- dalla scelta e dall’applicazione di principi contabili considerati inappropriati.
Affinché il professionista abbia un quadro completo degli errori è opportuno che gli stessi siano documentati in un’unica
carta di lavoro che contenga, ad esempio in forma tabellare,
il cosiddetto “sommario delle differenze di revisione”, con
i relativi dettagli e commenti ritenuti necessari.
Sulla base dei risultati della valutazione degli errori significativi il revisore può decidere di modificare la strategia generale di revisione e il piano di lavoro e di svolgere ulteriori procedure di revisione nei casi in cui:
- la natura dell’errore o le circostanze che lo hanno determinato indicano che possano esservi altri errori che, aggregati a
quelli già evidenziati, possano eccedere il limite di significatività operativa;
- i soli errori già riscontrati, nel loro insieme, si avvicinino o
superino il limite di significatività operativa.
Alcuni errori possono essere valutati come significativi
(considerati singolarmente o insieme agli altri errori cumulati nel corso del lavoro di revisione), anche qualora risultino
/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 09 APRILE 2015
inferiori alla significatività generale. È il caso, ad esempio,
di errori che hanno effetto sulla non conformità a disposizioni normative, clausole di contratti di finanziamento o vincoli
contrattuali di altro tipo o che riguardano l’applicazione non
corretta di un principio contabile che ha un effetto non significativo sul bilancio dell’esercizio in esame, ma che presumibilmente avrà un impatto rilevante sul bilancio degli
esercizi futuri.
Da indicare l’effetto dei singoli errori
Una volta predisposto l’elenco degli errori individuati, è importante discuterlo con la Direzione della società,
richiedendo la correzione del bilancio.
Con riferimento agli errori non corretti, il revisore deve richiedere alla Direzione un’attestazione scritta qualora la
società ritenga che i relativi effetti non siano significativi per
il bilancio nel suo complesso. Un riepilogo degli errori non
corretti deve essere incluso nella lettera di attestazione
ovvero ad essa allegata.
L’acquisizione di tale documentazione non esime peraltro il
revisore dalla necessità di raggiungere una conclusione in
merito all’effetto sulla propria relazione degli errori non
corretti.
A tal fine, il professionista aggiorna il prospetto delle differenze di revisione nel quale indica l’effetto dei singoli errori (tenendo distinti quelli recepiti dalla Direzione da quelli
non corretti) sul patrimonio netto iniziale, sul Conto economico e sul patrimonio netto finale dell’esercizio (al lordo e al
netto dell’effetto fiscale) e:
- nei casi in cui ritenga che gli errori non corretti siano da
considerare significativi esprimerà un giudizio con rilievi,
mentre
- se valuta che gli effetti siano così rilevanti e pervasivi da
rendere inattendibile il bilancio nel suo complesso, esprime un giudizio negativo.
/ 02
ancora
CONTABILITÀ
Storno delle fatture da ricevere con impatto
sul Conto economico
Le differenze tra il valore stimato in sede di chiusura e il valore effettivo del documento
contabile sono sopravvenienze di natura ordinaria
/ Silvia LATORRACA
Nella prassi operativa può accadere con una certa frequenza
che, in relazione agli importi rilevati tra le fatture da ricevere, l’impresa riceva dai fornitori un documento giustificativo per un ammontare diverso da quello risultante dalla
contabilità. In talune ipotesi, può anche non pervenire alcun documento giustificativo. Nella generalità dei casi, si
tratta di un evento di carattere ordinario, causato dal
normale aggiornamento di stime.
Per comprendere a pieno tale affermazione, occorre analizzare il meccanismo contabile che sta alla base delle partite da liquidare in generale e delle fatture da ricevere in
particolare. Queste ultime devono essere rilevate in sede di
chiusura dei conti, in tutti quei casi in cui l’impresa ha registrato l’entrata della merce nel magazzino, ma non risulta
possibile, da parte dell’ufficio contabilità, accertare il relativo costo perché la fattura non è stata ancora ricevuta.
In tali fattispecie, si origina una differenza temporale tra il
momento di effettuazione dell’operazione e il ricevimento
del relativo documento contabile giustificativo.
I costi per l’acquisto della merce sono interamente di competenza dell’esercizio in chiusura, ma la collegata manifestazione numeraria avrà luogo nel successivo periodo amministrativo, al momento del ricevimento della fattura.
Occorre, quindi, imputare per competenza il costo stimato
delle merci, rilevando in contropartita un debito presunto nei
confronti del fornitore, attraverso il conto “Fornitori c/fatture
da ricevere”.
Il documento OIC 19 stabilisce che tali debiti devono essere
rilevati nella voce “D.7 - Debiti verso fornitori” dello Stato
patrimoniale, nella misura in cui i rischi, gli oneri e i benefici significativi connessi alla proprietà dei beni acquisiti
sono stati trasferiti all’impresa. “Detto trasferimento si realizza con il passaggio del titolo di proprietà, ed in particolare alla data di ricevimento del bene, ovvero alla data di
spedizione nel caso in cui i termini siano consegna franco
stabilimento o magazzino fornitore”.
Si noti che il costo rilevato per competenza nell’esercizio in
chiusura mediante la rettifica di imputazione connessa alle
fatture da ricevere trova contropartita in un componente positivo di reddito, che può costituire uno storno di costo (variazione delle rimanenze di magazzino), qualora la merce
consegnata si trovi ancora nei magazzini dell’impresa, oppure un ricavo di vendita, qualora la merce in esame sia stata ceduta.
Analogo meccanismo contabile trova applicazione in
/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 09 APRILE 2015
relazione alle prestazioni di servizi.
Generalmente, nell’esercizio successivo, l’impresa riceve il
documento contabile giustificativo dell’operazione e può,
quindi, prendere visione dell’effettivo valore dei beni ricevuti, verificando le stime effettuate in sede di chiusura.
In tale sede, occorre stornare il conto “Fornitori c/fatture da
ricevere” e iscrivere il debito verso il fornitore. Le eventuali differenze tra il valore stimato in sede di chiusura e il valore effettivo del documento contabile devono essere imputate a Conto economico, a titolo di sopravvenienze. Le stesse dovranno essere classificate nella voce “A.5 - Altri ricavi
e proventi” o “B.14 - Oneri diversi di gestione”, in quanto
conseguenti all’aggiornamento di stime compiute in
precedenti esercizi.
Può, poi, verificarsi anche il caso in cui il documento giustificativo relativo alle merci acquistate non sia mai ricevuto.
Non sorgerà, quindi, alcuna obbligazione, da parte dell’impresa, a pagare al fornitore l’ammontare di denaro corrispondente alle merci consegnate. Ai fini della redazione del bilancio, occorre quindi stornare l’importo rilevato nel conto “Fornitori c/fatture da ricevere”.
Quanto detto trova applicazione a prescindere dal fatto che
i debiti in esame siano prescritti. La mancata emissione della
fattura potrebbe, infatti, essere determinata da altri fattori.
A tal riguardo, il documento OIC 19 stabilisce che “i debiti
possono subire modifiche a causa di resi o di rettifiche di
fatturazione. Le cause possono essere molteplici: merci difettose, merci eccedenti le ordinazioni, differenze di qualità,
ritardi di consegna, applicazione di prezzi diversi da quelli
concordati, errori di conteggi nelle fatture, conguagli e
rettifiche per collaudi e così via”.
In contropartita allo storno del debito presunto, occorre rilevare un sopravvenienza attiva, da classificare nella voce
A.5 del Conto economico, in quanto consegue, anche in questo caso, all’aggiornamento di una stima.
Quanto detto si basa sul presupposto che le operazioni che
hanno determinato la rilevazione delle fatture da ricevere
siano effettivamente esistenti e, quindi, le scritture contabili registrate non conseguano a frodi o errori. Nel qual caso,
a fronte dello storno dell’importo rilevato nel conto “Fornitori c/fatture da ricevere”, dovrebbe essere rilevata una sopravvenienza attiva, da classificare tra i proventi
straordinari del Conto economico, secondo le indicazioni
contenute nel documento OIC 29.
/ 03
ancora
FISCO
Accertamento da studi nullo senza
contraddittorio effettivo
A fronte delle argomentazioni addotte dal contribuente, l’Ufficio deve sempre palesare
le sue valutazioni in merito ad esse
/ Alessandro BORGOGLIO
È nullo l’avviso di accertamento fondato sui parametri o
sugli studi di settore che non rechi le valutazioni compiute
dall’Ufficio in merito alle osservazioni formulate dal contribuente prima della notifica dell’atto impositivo. È
questa, in sintesi, l’importante statuizione assunta dalla
Cassazione con la sentenza n. 6971 depositata ieri.
Si ricorda che le Sezioni Unite, con la sentenza n.
26635/2009, hanno stabilito che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei
parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di
presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento; la motivazione
dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo
del predetto scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le
quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio: è da questo più complesso quadro che emerge la gravità, precisione e concordanza
attribuibile alla presunzione basata sui parametri e studi di
settore e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a
carico del contribuente (nello stesso senso, Cass. nn.
11633/2013, 13741/2013, 22599/2012).
Nel caso esaminato dai giudici di legittimità con la sentenza
depositata ieri, in effetti, l’Agenzia delle Entrate aveva attivato il contraddittorio endoprocedimentale, invitando il
contribuente a presentarsi presso l’Ufficio. Questi, in risposta, aveva trasmesso una dettagliata relazione illustrativa
circa la sussistenza di ragioni giustificative dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli desunti dall’applicazione dei
parametri, accompagnata da documentazione di supporto.
Senza neppure attendere la data del contraddittorio, l’Ufficio aveva notificato l’avviso di accertamento, limitandosi a
richiamare lo scostamento dai parametri e nulla argomentando in merito alla relazione difensiva trasmessa all’Ufficio
in risposta all’invito al contraddittorio.
La Cassazione ha ricordato non soltanto l’obbligatorietà del
contraddittorio endoprocedimentale ai fini dell’accertamento da parametri o studi di settore, sulla base dei principi
sanciti dalle Sezioni Unite, ma anche la valorizzazione di tale contraddittorio ad opera dell’art. 5 del DLgs. 218/1997
sull’accertamento con adesione e dell’art. 3, comma 181,
/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 09 APRILE 2015
lettera b) della L. 549/1995 in materia specifica di accertamento sulla base dei parametri (cfr. anche Corte Cost. nn.
105/2003 e 140/2003).
Dalla parte motiva della pronuncia in commento emerge che
l’Ufficio, nell’atto impositivo, aveva affermato che il contribuente non aveva ottemperato all’invito al contraddittorio e, per tale ragione, era stato emesso l’avviso di accertamento basato sul solo scostamento tra ricavi presunti dallo
strumento parametrico e quelli dichiarati. I giudici di legittimità hanno stabilito che è evidente l’erroneità dell’impugnata sentenza, laddove i giudici d’appello hanno affermato
che l’esito negativo del contraddittorio era dipeso dalla non
condivisione, da parte dell’Ufficio, dell’idoneità della
documentazione in parola.
Invece, è di chiara evidenza – secondo la Cassazione – che la
suddetta documentazione non è stata assolutamente considerata dall’Amministrazione finanziaria, posto che, non soltanto di essa l’avviso di accertamento non fa menzione alcuna, ma addirittura si spinge ad affermare, contrariamente
al vero, che il contribuente non avrebbe neppure partecipato al contraddittorio. L’atto risultava, quindi, affetto da
nullità poiché “emesso senza preventivo contraddittorio” con
il contribuente.
La sentenza è rilevate perché sancisce, di fatto, che il contraddittorio deve essere effettivo, cioè, a fronte delle argomentazioni addotte dal contribuente, l’Ufficio deve sempre
palesare le sue valutazioni in merito ad esse, e ciò a prescindere dal fatto che l’instaurazione del contraddittorio avvenga, come di solito accade, mediante presentazione del
contribuente presso gli Uffici e conseguente redazione del
processo verbale di contraddittorio, oppure mediante deposito delle memorie illustrative da parte del contribuente e
di un successivo confronto con l’Ufficio.
Contraddittorio preventivo per altri accertamenti alle
Sezioni Unite
Se ciò è ormai pacifico per gli avvisi di accertamento fondati su parametri e studi di settore, che non possono prescindere dal contraddittorio endoprocedimentale, a pena di nullità, resta da vedere se, anche per tutte le altre tipologie di accertamento “a tavolino”, tale contraddittorio preventivo sia
sempre obbligatorio e quali siano le conseguenze in caso di
omissione. Di ciò si occuperanno le Sezioni Unite, a cui è
stata demandata la questione con l’ordinanza n. 527/2015.
/ 04
ancora
FISCO
Somme da rivalutazione dei terreni non
rimborsabili agli eredi
Anche dopo il decesso del contribuente che ha esercitato l’opzione e versato due rate,
il Fisco può trattenere l’importo versato e recuperare le rate restanti
/ Antonio PICCOLO
Oltre al procedimento di accertamento standardizzato, mediante applicazione di parametri o studi di settore, ove i
contribuenti nella maggiore parte dei casi pagano imposte
superiori a quelle effettivamente dovute, ci sono altri meccanismi tributari che penalizzano notevolmente i contribuenti e avvantaggiano il Fisco. Uno di questi meccanismi è la
procedura di rideterminazione dei valori di acquisto dei
terreni (edificabili e con destinazione agricola), di cui
all’art. 7 della L. n. 448/2001 (Finanziaria 2002) e sue integrazioni e modificazioni, scelta da un contribuente che in seguito è defunto dopo aver optato per la rateizzazione della
relativa imposta sostitutiva e versato la prima e la seconda
rata.
La logica vorrebbe, prima ancora che il diritto, che gli eredi
ricevessero in restituzione la somma versata dal de cuius a
titolo di rivalutazione dei terreni, non essendosi perfezionato il cosiddetto “sinallagma fiscale”, cioè la correlazione fra
l’imposta anticipata e la possibilità di ottenere il trattamento
di favore allorquando si verificherà il fatto (manifestazione
di ricchezza) che darà luogo alla realizzazione della plusvalenza.
Peraltro, per tali eredi la procedura di rivalutazione non ha
alcun senso pratico, avendo in sede di denuncia di successione, ciascuno per la propria quota di diritto, allineato il valore dei beni oggetto di rivalutazione al valore venale in
comune commercio.
Secondo la Cassazione, invece, ogni vicenda successiva al
pagamento dell’imposta e alla possibilità di godere del beneficio o risparmio di imposta non è idonea a privare di causa il pagamento già effettuato. Ne discende che il Fisco è
legittimato non solo a trattenere l’importo versato, ma anche a recuperare le rate restanti, dato che i contribuenti
non possono più modificare in seguito la propria scelta.
L’indirizzo della Suprema Corte, totalmente favorevole alla
tesi impositiva del Fisco, si è ulteriormente rafforzato con la
sentenza n. 6688/2015. Con quest’ultima pronuncia i giudici
di legittimità hanno disconosciuto il diritto al rimborso degli eredi di un contribuente che, prima del decesso, aveva
optato per la rideterminazione dei valori di acquisto dei
propri terreni e versato due delle tre rate della relativa imposta sostitutiva (4% del valore di perizia).
Nello specifico, gli eredi avevano presentato all’ufficio nel
corso del 2004 una richiesta di rimborso di oltre 52.000 euro, corrispondente alla prime due rate dell’imposta sostitu-
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tiva, sul presupposto che il valore rivalutato dei terreni era
stato vanificato dal decesso del loro dante causa.
L’ufficio aveva opposto il rifiuto tacito e gli eredi si sono rivolti ai primi giudici tributari, che hanno respinto il ricorso.
Tale decisione è stata impugnata e i giudici del riesame hanno accolto l’appello degli eredi e, per l’effetto, hanno ordinato il rimborso della somma versata dal de cuius.
Avverso quest’ultima decisione ha proposto ricorso l’ufficio
e la Cassazione l’ha accolto perché fondato. Per il supremo
Collegio giudicante il pagamento dell’imposta sostitutiva
non è revocabile se non in presenza di vizi della volontà,
essendo indifferente e irrilevante ogni vicenda successiva al
pagamento stesso.
In altre parole, non è meritevole di accoglimento la richiesta
di restituzione di somme “volontariamente pagate dal contribuente in base a calcoli o previsioni scevre da vizi ed errori”. Anche nella precedente sentenza n. 3410/2015 la Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso del Fisco, ha disconosciuto il diritto al rimborso della prima rata per una contribuente che non intendeva più avvalersi della rideterminazione del valore di acquisto di una propria partecipazione
societaria (art. 5 della stessa L. n. 448/2001).
Rivalutazione perfezionata non revocabile per decisione
del contribuente
Secondo i giudici di legittimità, che hanno confermato la tesi impositiva espressa dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 35/2004, è la stessa norma a indicare che la perizia
giurata di stima e le ricevute di pagamento della relativa
imposta sostitutiva rappresentano documenti essenziali per
considerare la scelta del contribuente (opportunità fiscale) e
l’obbligazione tributaria perfezionate.
Scelta che, secondo la Cassazione, costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà che, giunto a conoscenza del Fisco,
comporta di per sé quale suo effetto il perfezionamento della rivalutazione e, pertanto, in base ai principi generali di
cui agli artt. 1324 e ss. c.c., non può essere revocato per decisione unilaterale del contribuente.
V’è chi ritiene che siffatti prelievi fiscali siano profondamente indebiti perché non hanno una vera causa e quindi sono incompatibili con i principi costituzionali dell’effettiva
capacità contributiva e dell’oggettiva correttezza
dell’azione amministrativa (artt. 53 e 97 Cost.).
/ 05
ancora
PROFESSIONI
730 precompilato, si apre uno “spiraglio” per
la modifica delle responsabilità
Il Sottosegretario all’Economia Zanetti riconosce “l’errore” dell’Esecutivo. I
commercialisti: “Finalmente parole ragionevoli dalla politica”
/ Savino GALLO
Dopo aver ripetutamente chiesto la modifica del quadro delle responsabilità connesse al nuovo 730 precompilato, i
commercialisti trovano una sponda nell’Esecutivo. Un’apertura in questo senso, infatti, sembrerebbe essere arrivata dal
Sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti, il quale, attraverso una nota stampa diffusa ieri, ha riconosciuto che “la
scelta di addossare a commercialisti e CAF la responsabilità per le sanzioni e addirittura gli interessi è stato un errore”.
“È qualcosa – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – che
non c’entra nulla con l’obiettivo del 730 precompilato che ci
eravamo posti come Governo. Semmai, è qualcosa che attiene a tutt’altro ordine di obiettivi, da tempo perseguiti
dall’Amministrazione finanziaria, e cioè trasformare gli intermediari in referenti ultimi del rapporto tributario, con
evidente semplificazione del suo lavoro, ma altrettanto evidente aggravio del loro”.
Dichiarazioni che arrivano alla vigilia della partenza della
fase sperimentale dell’operazione (a partire dal 15 aprile saranno disponibili i 730 precompilati per circa 20 milioni di
contribuenti) e che non potevano non essere accolte con favore da chi, come i commercialisti italiani, sostiene da tempo che si tratti di una norma incostituzionale, in virtù del
mancato rispetto del principio della capacità contributiva,
fissato dall’art. 53 della Costituzione: “Finalmente – commenta il Presidente del CNDCEC, Gerardo Longobardi –
dalla politica arrivano su questo tema parole ragionevoli.
Ora il nostro auspicio è che queste dichiarazioni abbiano un
seguito e che l’intera normativa sulla responsabilità dei
commercialisti e dei CAF legate al 730 possa essere rivista
quanto prima”.
Anche perché, secondo i rappresentanti della categoria, la
norma potrebbe produrre degli aggravi, in termini di costi,
anche per i contribuenti che decideranno di rivolgersi ad un
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professionista abilitato o ad un centro di assistenza fiscale
per l’apposizione del visto di conformità. “Questo provvedimento – aggiunge Longobardi – ha generato problemi anche in tema di assicurazioni, con potenziali conseguenze per
i contribuenti, ai quali, paradossalmente, la precompilata potrebbe costare più del 730 degli scorsi anni”.
In particolare, i professionisti che vorranno ricevere l’abilitazione all’apposizione dei visti di conformità dovranno avere
obbligatoriamente una polizza professionale con massimale
minimo di tre milioni di euro, che copra anche il rischio del
pagamento delle sanzioni, l’imposta e gli interessi dovuti dal
contribuente, in caso di visto di conformità infedele. Tralasciando l’escamotage trovato dall’IVASS, di concerto con
l’Agenzia delle Entrate, per inquadrare giuridicamente tale
rischio (le somme dovute hanno natura risarcitoria e non
di sanzione diretta e, in quanto tali, sono assicurabili), è
chiaro che l’aumento del massimale e l’estensione della copertura assicurativa produrranno dei rincari, anche significativi, delle polizze che saranno costretti a sottoscrivere i
professionisti. Rincari che, appunto, potrebbero poi essere
riversati sui contribuenti, in termini di aumento della
parcella corrisposta per il servizio.
Ecco perché, nonostante l’operazione sia alle porte, per i
commercialisti c’è ancora tempo per tornare sui propri passi,
soprattutto in considerazione del fatto che quella che sta per
iniziare è solo la fase sperimentale. A questo proposito, lo
stesso Premier, Matteo Renzi, ha affermato che la dichiarazione precompilata per il 2015 è una sorta di “numero
zero”: “Bene – conclude Longobardi –, almeno al numero
uno si arrivi più preparati, per fornire un servizio davvero
utile ai contribuenti e per evitare che anche questa
incombenza venga utilizzata per riversare sulle sole spalle
degli intermediari, in primis i commercialisti, un notevole e
neppure riconosciuto aggravio di lavoro”.
/ 06
ancora
CONTABILITÀ
Debiti da riclassificare se si viola un
covenant
Per l’OIC 19, se non è rispettata una clausola contrattuale, il debito a medio lungo
termine va classificato come esigibile entro l’esercizio successivo
/ Fabrizio BAVA e Alain DEVALLE
I debiti finanziari a medio-lungo termine devono essere riclassificati a breve, ovvero tra i debiti da corrispondere entro l’esercizio successivo, qualora vengano violati uno o più
covenant previsti al momento della stipulazione del contratto.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 2424 c.c. richiede, con riferimento ai debiti, l’indicazione separata, per ciascuna voce,
dell’importo esigibile entro ed oltre l’esercizio successivo.
Si tratta di un’informazione rilevante sia per i finanziatori,
tra tutti gli istituti di credito che valutano l’equilibrio finanziario delle imprese, sia per gli amministratori e i loro revisori, nella valutazione dell’applicabilità del presupposto di
continuità aziendale nel bilancio.
Il principio contabile OIC 19 sottolinea che, per classificare
correttamente i debiti nella componente esigibile entro e oltre l’esercizio successivo, si deve tener conto non soltanto
della loro scadenza contrattuale o legale, ma anche dei “fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare
una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la
data di riferimento del bilancio”.
Qualora l’impresa non rispetti una clausola contrattuale
prevista per un debito a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio, “con la conseguenza che il debito diventa immediatamente esigibile, essa classifica il debito come
esigibile entro l’esercizio, a meno che tra la data di chiusura dell’esercizio e prima della data di formazione del bilancio, non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine”.
Deve cioè prevalere l’aspetto sostanziale e non quello
puramente formale nel momento in cui l’impresa perde il
diritto al rimborso rateizzato.
Nel caso in cui, inoltre, il mancato rispetto della clausola
contrattuale sia rilevante, esso deve essere illustrato nella
Nota integrativa secondo quanto previsto dall’OIC 29 per i
fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Si consideri il caso in cui l’impresa sottoscriva e ottenga un
finanziamento con un istituto di credito, le cui condizioni sono legate al rispetto dei covenant bancari, quali, ad esempio, ratio di bilancio come il rapporto tra indebitamento (in
genere rappresentato dalla posizione finanziaria netta) e
margine operativo lordo (o EBITDA nella terminologia
anglosassone) o clausole di postergazione del rimborso del
finanziamento soci, ecc.
In caso di mancato rispetto di tali vincoli da parte dell’im-
/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 09 APRILE 2015
presa, l’istituto finanziario ha, generalmente, il diritto di richiedere il rimborso immediato del debito; pertanto, il debito finanziario diviene immediatamente esigibile.
In tali circostanze, il debito in bilancio deve essere riclassificato a breve termine, a meno che, entro il periodo in cui il
CdA approva il progetto di bilancio, non pervenga la c.d.
“waiver letter”, in cui l’istituto finanziario dichiara di rinunciare a richiedere il rimborso immediato, ma applica le
penali previste contrattualmente.
Nel caso di mancato rispetto dei covenant, pertanto, l’amministratore si deve attivare prontamente, al fine di cercare di
raggiungere un accordo con il soggetto finanziatore entro la
data di formazione del progetto di bilancio.
Spesso, tali situazioni riguardano imprese che presentano
gravi squilibri finanziari e, in tali casi, la violazione degli
accordi contrattuali può mettere in dubbio l’applicabilità del
presupposto del going concern nel bilancio. L’impresa non
sarebbe, cioè, in grado di far fronte all’eventuale richiesta di
estinzione anticipata da parte dell’istituto di credito del debito originariamente contratto a media-lunga scadenza; in tali
situazioni critiche, è chiaramente essenziale per l’amministratore riuscire a trovare un accordo in tempo utile per
poter giustificare la redazione del bilancio in applicazione
dei criteri ordinari di cui all’art. 2426 c.c.
In assenza della “waiver letter”, se il bilancio viene redatto
sulla base del presupposto di continuità aziendale, spetta al
revisore verificare se tale decisione dell’amministratore
debba essere ritenuta corretta. Le situazioni che si possono
presentare sono, in sintesi, le seguenti.
La waiver letter non è pervenuta, ma sono in corso trattative che presentano buone prospettive di esito positivo secondo i revisori (oppure vi sono altre evidenze utili ad indurre a ritenere applicabile il presupposto del going concern nel
bilancio); in tale caso, il revisore, nonostante la presenza di
incertezze significative sulla continuità aziendale, se ritiene
appropriato l’utilizzo di tale presupposto nel bilancio, emetterà un giudizio positivo, ma con un richiamo di informativa sulla continuità.
Nei casi in cui, invece, non è pervenuta la waiver letter e
non vi sono prospettive di positiva conclusione delle trattative in corso, né altre evidenze tali da far ritenere presente la
continuità aziendale, il revisore dichiarerà l’impossibilità ad
esprimere il giudizio a causa delle molteplici e significative
incertezze sulla continuità aziendale.
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ancora
IMPRESA
Voto plurimo ad introduzione “limitata”
La circolare Assonime n. 10/2015 analizza le principali caratteristiche delle azioni a
voto plurimo e maggiorato, come introdotte dal DL 91/2014
/ Maurizio MEOLI
Nonostante l’assenza di specifiche indicazioni normative –
presenti invece per il voto “maggiorato” in spa quotate –
deve ritenersi che anche per il voto “plurimo” in spa non
quotate i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee
che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale vadano calcolati correggendoli in base al numero di voti potenzialmente esprimibili, salvo diversa disposizione statutaria.
Il voto plurimo, inoltre, non ha effetto sugli ulteriori diritti
amministrativi per legge condizionati alla titolarità di una
certa quota di capitale sociale (ad esempio, richiesta di
convocazione dell’assemblea e denunzia al Tribunale). Sono
queste alcune tra le indicazioni fornite da Assonime nella
circolare 7 aprile 2015 n. 10 sulle azioni a voto plurimo e
maggiorato introdotte dal DL 91/2014.
Ai sensi dell’art. 2351 comma 3 c.c., salvo quanto previsto
dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di
azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti. Il voto plurimo
(due o tre voti) nelle società non quotate – precisa Assonime – può essere riservato a talune azioni, creando una specifica categoria, ovvero attribuito a tutte le azioni di cui si
compone il capitale sociale. Esso, inoltre, può essere: “coniugato” con altri diritti speciali; decimale (ad esempio,
1,5 o 2,5 voti); riferito a tipologie di assemblee o a certe
materie; soggetto a termine iniziale o finale; sospensivamente o risolutivamente condizionato (ad esempio, mancato
raggiungimento di determinati risultati economici, quanto al
primo caso, e trasferimento delle azioni a voto plurimo,
quanto al secondo).
Ai fini dell’emissione delle azioni a voto plurimo occorre,
innanzitutto, una clausola statutaria che le preveda, definendone le caratteristiche. L’introduzione della clausola dopo la costituzione della società passa per una modifica dello
statuto. Al riguardo, il legislatore ha previsto quorum deliberativi differenziati per adottare detta delibera a seconda che
si tratti di società iscritte nel Registro delle imprese alla data
del 31 agosto 2014 oppure di società iscritte successivamente. Mentre per queste ultime valgono le regole ordinarie,
per le prime si è stabilito che le deliberazioni sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; ciò a
fronte di un regime ordinario secondo cui l’assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale. A giudizio di Assonime, se il fine della regola speciale è quello di rafforza/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 09 APRILE 2015
re la tutela dei soci rispetto al regime ordinario, non si può
che concludere nel senso del cumulo dei due quorum;
l’assemblea straordinaria deve quindi deliberare, in prima
convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi
del capitale presente in assemblea che rappresenti
complessivamente anche più della metà del capitale sociale.
Quanto alla concreta emissione delle azioni in questione, è
possibile ricorrere alla conversione delle azioni esistenti
ovvero ad un aumento di capitale dedicato con emissione
(anche) di azioni a voto plurimo.
Relativamente alla prima ipotesi possono evitarsi profili problematici solo in due casi: quando la conversione riguarda
tutte le azioni in circolazione e quando la conversione riguarda solo alcune delle azioni in circolazione, ma viene approvata all’unanimità. Risulta, infatti, dubbia la legittimità
della conversione a maggioranza di parte delle azioni in
azioni a voto plurimo.
Quanto all’emissione di azioni a voto plurimo attraverso
l’aumento di capitale, si sottolinea come dall’inderogabilità
dell’art. 2442 comma 2 c.c. consegua che: non si possono
emettere azioni a voto plurimo in sede di aumento gratuito
quando esse non siano già presenti nel capitale; l’emissione
deve avvenire in misura proporzionale alla loro presenza
nel capitale. Nel caso di aumento di capitale a pagamento
dedicato, invece, non sorgono particolari problemi quando le
azioni sono offerte in opzione a tutti gli azionisti. Anche
l’aumento di capitale avente ad oggetto azioni a voto plurimo che avviene con esclusione o limitazione dei diritti di
opzione, peraltro, è da reputarsi legittimo, ma deve essere
realizzato nel pieno rispetto dei requisiti di legge, con particolare riguardo all’individuazione dell’interesse sociale perseguito ed al nesso di strumentalità tra interesse sociale e aumento di capitale proposto; in tale contesto, poi, occorre prestare attenzione alla determinazione del prezzo di emissione, dovendosi pervenire ad una corretta valorizzazione del
plusvalore immanente alle nuove azioni a voto plurimo.
Non deve reputarsi scontato, infine, il riconoscimento del diritto di recesso nel caso di introduzione nello statuto delle
azioni a voto plurimo, facendo leva sull’art. 2437 comma 1
lett. g) c.c., ai sensi del quale i soci che non hanno concorso
alle delibere riguardanti le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto hanno un diritto di recesso dalla società, per tutte o parte delle loro azioni. Si potrebbe, infatti,
anche seguire la ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale
(cfr. Trib. Roma 30 aprile 2014) che ritiene la citata norma
civilistica da riferire alle sole modifiche “dirette” dei diritti
di voto.
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ancora
PROFESSIONI
Gli enti cooperativi possono pagare il
contributo di revisione fino al 29 giugno
Riparte l’attività ordinaria di vigilanza su società cooperative, banche di credito
cooperativo e, da quest’anno, società di mutuo soccorso
/ Serena BITOSSI
Il biennio di vigilanza 2015-2016 sugli enti cooperativi è
iniziato formalmente il 1° gennaio 2015 ma, come ogni biennio revisionale, è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
decreto sulla determinazione della misura del contributo
connesso alle revisioni a sancire la ripartenza dell’attività
ordinaria di vigilanza prevista dal DLgs. 220/2002 sulle società cooperative e i loro consorzi, sulle banche di credito
cooperativo (BCC) e, da questo biennio, anche sulle società
di mutuo soccorso (SMS).
Il DM 20 gennaio 2015 (in G.U. n. 74/2015) determina per
scaglioni gli importi del contributo revisionale per il biennio 2015-2016, sulla base dei seguenti parametri: numero
dei soci, capitale sociale e fatturato (per le cooperative e i loro consorzi); numero dei soci e totale attivo (per le BCC);
numero dei soci e ammontare della raccolta dei contributi
mutualistici (per le SMS). Tra i vari parametri, prevale quello riferibile allo scaglione contributivo più elevato: sarà esso a indicare il contributo biennale di revisione dovuto. Si
noterà che per cooperative e BCC vengono confermati gli
stessi importi del contributo e gli stessi scaglioni del precedente biennio 2013-2014, mentre gli scaglioni per le SMS
sono stati introdotti ex novo.
Il calcolo del contributo dovuto dai singoli enti cooperativi
dovrà essere effettuato sulla base dei dati rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2014. In caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, i dati sono tratti dall’ultimo bilancio di
esercizio chiuso nell’anno 2014 e approvato in assemblea.
Nel caso di cooperative di nuova costituzione che non dispongono di un bilancio chiuso nel 2014, la fascia contributiva è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al
momento dell’iscrizione al Registro Imprese. Il contributo
è ridotto al minimo edittale per gli enti cooperativi che abbiano adottato la delibera di scioglimento prima del 29 giugno 2015 ma non abbiano ancora depositato il bilancio finale di liquidazione entro tale data.
Per determinate fattispecie di società cooperative e loro consorzi il decreto prevede inoltre alcune maggiorazioni
rispetto alla fascia contributiva di appartenenza (o rispetto
alla fascia contributiva minima, come si è detto, in caso di
cooperativa in liquidazione).
Sono invece esonerati dal versamento del contributo, e
quindi dalla revisione per il biennio 2015-2016, gli enti cooperativi iscritti nel Registro Imprese dopo il 31 dicembre
2015 (art. 5 del DM) e quelli in liquidazione che abbiano depositato il bilancio finale di liquidazione entro il 29 giugno.
/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 09 APRILE 2015
Gli enti cooperativi che saranno soggetti alla revisione nel
corso del biennio 2015-2016 devono procedere all’autoliquidazione e al versamento del contributo revisionale entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta, e
pertanto (dato il dies ad quem festivo) entro il 29 giugno
2015. Per le società di nuova costituzione, la scadenza è differita al 90° giorno successivo alla data d’iscrizione nel Registro Imprese.
Da questo biennio è disponibile anche il modello F24
precompilato
Quanto alle modalità di pagamento, si sottolinea che vale come adempimento solo il versamento all’organo che effettuerà la revisione dell’ente cooperativo (MISE ovvero Centrale cooperativa). Gli enti cooperativi che non aderiscono
ad alcuna associazione di revisione del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuta, né ad altre associazioni di
rappresentanza appositamente convenzionate con le prime,
versano il contributo di revisione al MISE, per il tramite
dell’Agenzia delle Entrate, ossia mediante versamento con
modello F24. Da questo biennio, sul Portale delle Cooperative (non aderenti) nel sito del MISE, è disponibile, previa registrazione, anche il modello F24 precompilato.
Gli enti cooperativi che, prima del 29 giugno, abbiano aderito a un’associazione di rappresentanza assistenza tutela e
revisione del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuta ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 220/2002 ovvero a un’associazione di rappresentanza comunque convenzionata con
una Centrale cooperativa ai fini delle revisioni, devono versare il contributo revisionale secondo le modalità stabilite
dalla Centrale medesima. Solitamente è previsto il versamento sul c/c bancario o postale. Nel caso in cui l’adesione avvenga successivamente al suddetto termine, il
contributo va versato al MISE, che per il biennio 2015-2016
provvederà anche a effettuare la revisione tramite i propri
incaricati.
In caso di ritardo rispetto alla scadenza del 29 giugno o di
omissione (totale o parziale) del pagamento del contributo,
sono dovuti interessi legali e sanzioni ai sensi dell’art. 15
della L. 59/92 (sanzioni: 5% se il pagamento avviene comunque entro il 29 luglio 2015; 15% oltre tale data).
L’accertamento sul regolare pagamento del contributo è effettuato dal revisore nell’ambito dell’attività di vigilanza,
con l’acquisizione della ricevuta dell’avvenuto pagamento.
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ancora
Se irregolare, il revisore incaricato ha il potere di diffidare
la società a regolarizzare il pagamento del contributo entro
un congruo termine: in caso di mancata ottemperanza alla
diffida, potrà essere irrogata la sanzione pecuniaria da
50.000 a 500.000 euro ai sensi dell’art. 12 del DLgs.
220/2002.
L’omesso pagamento entro il termine del biennio di revisio-
/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 09 APRILE 2015
ne (quindi entro il 31 dicembre 2016), può comportare, oltre
le sanzioni sopracitate, la cancellazione dall’Albo delle
società cooperative, con le ulteriori conseguenze di legge.
Per approfondimenti in materia di vigilanza amministrativa sugli enti cooperativi si rimanda a “La società cooperativa. Profili giuridici ed economico-aziendali”, edito da
Eutekne, 2014.
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FISCO
Detrazioni fiscali nel mirino del DEF
La bozza del Documento prevede un rapporto annuale sugli “sconti” ingiustificati o che
costituiscono una duplicazione, per eliminarli o riformarli
/ REDAZIONE
Il Documento di economia e finanza (DEF), sul quale il Governo ha avviato l’esame due giorni fa, analizzando in particolare la sezione relativa al quadro macroeconomico e agli
obiettivi di finanza pubblica (Programma di Stabilità), in
vista della discussione sul Piano Nazionale di Riforme nella riunione del CdM del 10 aprile, potrebbe introdurre una
sorta di “tagliando annuale” degli sconti fiscali.
Stando alle prime bozze circolate, infatti, il Programma di
Stabilità, nel capitolo sugli aspetti istituzionali delle finanze
pubbliche, prevedrebbe di introdurre un rapporto annuale
sulle detrazioni, al fine di eliminare o riformare quelle non
giustificate o “doppioni” di altre.
Nel dettaglio, per limitare l’incentivo a introdurre nuove
detrazioni fiscali (tax expenditure) e procedere a una razionalizzazione di quelle esistenti, il documento sottolinea
che la riforma fiscale di cui alla L. n. 23/2014 dispone attività sistematiche per il loro monitoraggio e la loro revisione.
Per questo motivo, in attuazione della legge sarà adottato un
decreto delegato che preveda la redazione, da parte del Governo, di un rapporto annuale sulle detrazioni fiscali da allegare al disegno di legge di bilancio, basato su una relazione programmatica da allegare alla Nota di aggiornamento
del DEF.
Il rapporto dovrà identificare le detrazioni non giustificate
da esigenze sociali o economiche o che costituiscono una
duplicazione al fine di eliminarle o riformarle, salvaguardando comunque la tutela di redditi da lavoro dipendente e
autonomo, redditi di imprese minori e redditi di pensione, famiglia, salute, persone economicamente o socialmente svantaggiate e di altre priorità.
Infine, con lo stesso decreto dovrebbero essere disciplinate
le modalità d’inserimento del rapporto e dell’implementazione delle sue proposte nell’ambito del processo di bilancio e
di definizione della manovra di finanza pubblica, integrandone i dati con i relativi programmi di spesa.
Sul fronte delle stime, il quadro macroeconomico prefigurato nel DEF sarebbe poi in linea con quello prevalente tra i
principali previsori nazionali e internazionali. Lo scenario
programmatico segna il ritorno della crescita dopo un prolungato periodo di recessione. Per il 2015 si riscontra un incremento del PIL pari allo 0,7%, che si porterebbe all’1,4 e
all’1,5% nel 2016 e 2017.
Rispetto al tendenziale la crescita risulta lievemente più elevata, in particolare negli ultimi anni dell’orizzonte previsivo.
Vengono confermati gli obiettivi di indebitamento netto
indicati lo scorso autunno per il triennio 2015-2017 – rispettivamente pari a 2,6, 1,8 e 0,8% del PIL – e scongiurata
/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 09 APRILE 2015
l’attivazione delle clausole di salvaguardia per il 2016, che
avrebbero prodotto aumenti del prelievo pari all’1% del PIL.
Tale obiettivo verrebbe raggiunto: in parte grazie al miglioramento del quadro macroeconomico – che si riflette in un
aumento del gettito – e alla flessione della spesa per interessi rispetto alle previsioni dello scorso autunno, con un effetto complessivo valutabile in 0,4 punti percentuali del PIL;
in parte per effetto degli interventi di revisione della spesa
che verranno definiti nei prossimi mesi, per un importo pari
allo 0,6%.
Ancora, nelle previsioni il rapporto tra debito e PIL crescerà nel 2015 (da 132,1 a 132,5%) per poi scendere nel
biennio successivo (a 130,9 e 127,4), anche grazie al contributo delle privatizzazioni, in modo da rispettare la regola del
debito prevista dalla normativa europea e nazionale.
Comunque, questi numeri, per il Governo, rifletterebbero valutazioni prudenziali. Gli obiettivi per il 2016 (e anni successivi) potranno essere rivisti positivamente a settembre
con la Nota di Aggiornamento del DEF. L’Esecutivo, infatti, non esclude che per quella data sia possibile indicare un
tasso di crescita più elevato, che offrirebbe margini più
ampi per la riduzione della pressione fiscale.
Inoltre, puntando su una politica economica orientata a “irrobustire” la ripresa, che porterà “un deciso recupero dell’occupazione nel prossimo triennio”, il quadro programmatico
prevede il tasso di disoccupazione in calo al 12,3%
quest’anno (dal 12,7% del 2014), all’11,7% nel 2016,
all’11,2% nel 2017 e al 10,9% nel 2018, per arrivare al
10,5% nel 2019.
Ribadendo che le parole d’ordine sono “sono meno tasse e
più lavoro” e che gli aumenti derivanti dalle clausole di salvaguardia (come per l’IVA) saranno eliminati, ieri il Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan si è detto sicuro su
una “promozione” da parte dell’Ue: “L’Europa ci ha promosso e continuerà a farlo, perché siamo in linea con le regole, nel nostro interesse” ha dichiarato al Tg2. Dal canto
suo, l’Europa non si sbilancia: pur accogliendo “con favore
quando uno Stato si impegna su un programma ambizioso di
riforme” ha detto ieri la portavoce Annika Breidthardt, la
Commissione valuterà il DEF “una volta approvato e inviato a Bruxelles nel suo testo definitivo”.
Intanto, è in programma per questa mattina a Palazzo Chigi
l’incontro tra il Presidente del Consiglio Renzi, e una delegazione dell’ANCI, guidata dal Presidente Piero Fassino, per
un primo confronto sul DEF e sul taglio da un miliardo di
euro riservato dalla legge di stabilità alle Città metropolitane.
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LAVORO & PREVIDENZA
Rilascio della Certificazione Unica 2015
dall’INPS con più canali
La circolare di ieri dell’Istituto di previdenza informa che può essere trasmessa, tra le
altre modalità, anche con posta elettronica o a domicilio
/ REDAZIONE
Con la circolare n. 71 di ieri, l’INPS ha illustrato le modalità attuative sul rilascio della Certificazione Unica 2015 e i
diversi canali a disposizione dell’utenza, in continuità con
quanto già previsto lo scorso anno per il CUD.
Al riguardo, si ricorda innanzitutto che l’art. 1, comma 114
della L. n. 228/2012 ha previsto, dal 2013, il rilascio del
CUD, di norma, attraverso il canale telematico. Quindi, per
ottemperare all’obbligo di trasmissione nei termini previsti
dalla legge, l’INPS lo ha reso disponibile in modalità telematica. Il DLgs. n. 175/2014 ha poi introdotto la Certificazione Unica, volta a sostituire sia il CUD, sia le certificazioni
che il sostituto d’imposta annualmente deve rilasciare ai
contribuenti.
Passando alle modalità, la circolare spiega che gli utenti in
possesso di PIN possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2015 dal sito www.inps.it:
- cliccando sul banner “Certificazione Unica 2015”, pubblicato con evidenza nella home page
- o accedendo al menu “Servizi per il cittadino” > (PIN) >
Certificazione Unica 2015
- o dal menu “Elenco di tutti i servizi” > Certificazione
Unica 2015.
Ai cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica
CEC_PAC, noto all’Istituto, la Certificazione Unica 2015
viene comunque recapitata alla casella PEC corrispondente. I cittadini che hanno indicato un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non certificata) all’atto della richiesta del
PIN sono informati via email della disponibilità della
Certificazione Unica sul sito dell’Istituto.
L’INPS ha predisposto anche le seguenti modalità alternative per ottenere la Certificazione Unica 2015:
- servizio erogato dalle strutture territoriali dell’Istituto;
- postazioni informatiche self service;
- posta elettronica: per poter fruire del servizio di trasmissione telematica della Certificazione Unica, viene messo a
disposizione dei cittadini titolari di indirizzo di posta elettronica certificata il seguente indirizzo [email protected], al quale far pervenire la relativa istanza, che dovrà essere corredata di copia del documento di identità del richiedente. Si può richiedere il modello anche via posta elettronica semplice, allegando alla comunicazione istanza scansionata nella quale va indicato anche il numero di posizione della pensione presente nel ce-
dolino ovvero, con riferimento alla prestazione temporanea percepita nell’anno di riferimento, il numero della matricola aziendale, oltre che copia del documento di identità;
- patronati, CAF, professionisti abilitati all’assistenza fiscale;
- Comuni e altre pubbliche amministrazioni abilitate;
- “Sportello Mobile”, servizio dedicato a utenti ultraottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione;
- pensionati residenti all’estero: possono richiedere la certificazione, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di
codice fiscale, ai seguenti numeri telefonici dedicati: 003906.59058000 – 0039-06.59053132, con orario 8–19 (ora italiana);
- spedizione della Certificazione Unica 2015 al domicilio
del titolare: è stato attivato il numero verde 800.434320 dedicato alla richiesta di spedizione al proprio domicilio, in aggiunta ai già esistenti numeri verdi: 803 164 per i telefoni
fissi e 06 164164 per i telefoni cellulari.
Certificazione Unica rilasciata anche a persona diversa
dal titolare
Infine, l’INPS chiarisce che la Certificazione Unica 2015
può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare:
la richiesta può infatti essere presentata sia da persona delegata, sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto.
Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega, con cui si autorizza esplicitamente l’Istituto al rilascio
della certificazione richiesta, e dalla fotocopia del documento di riconoscimento dell’interessato; la persona delegata
dovrà, a sua volta, esibire il proprio documento di riconoscimento.
Il delegato potrà presentarsi agli sportelli con massimo due
deleghe. Per le richieste della Certificazione Unica trasmessa dall’indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC,
l’allegazione della copia del documento di riconoscimento
del delegato non è necessaria.
Nel secondo caso, l’utente deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del
DPR 445/2000, con la quale attesti la propria qualità di
erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di
riconoscimento.
Direttore Responsabile: Michela DAMASCO
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