24/09/2014 - prof._barassi_23_09_2014

24/09/2014
LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI
ODCEC NOVARA
23 SETTEMBRE 2014
PROF. MARCO BARASSI
UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Cooperazione fiscale
• Significato: assistenza reciproca degli Stati
nell’applicazione delle rispettive potestà tributarie
• Ambito: accertamento (riscossione, sanzioni)
• Motivo: inesistenza principio di cooperazione ma
interesse degli Stati, in particolare a livello UE
– Funzione della cooperazione nella UE
• Contrastare utilizzi abusivi delle libertà fondamentali (esempio: per verificare esistenza
di “costruzioni di puro artificio” Cadbury Schweppes)
• Realizzare il mercato comune (e permettere l’esercizio delle libertà fondamentali)
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Scambio di informazioni
• Strumenti (in materia di imposte sui redditi):
– Dir. 2011/16/UE (sostituisce dir.77/799/Cee)
• Dir. 48/2003/CE c.d. direttiva risparmio
– Convenzione Ocse / Consiglio d’Europa (ratificata
dall’Italia con L. 19/2005) modificata dal Protocollo
2010 (Mutual agreement administrative cooperation
MAAT)
– Trattati fiscali (art. 26 Modello OCSE)
• Model agreementon exchange of information on tax
matters 2002 ̀→ TIEA
– Accordi amministrativi tra Amministrazioni finanziarie
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I TIEA
• Sono modelli di accordi per scambio informazioni
(forma bilaterale/multilaterale);
• Solo scambio su richiesta; scambio anche dati
bancari
• Necessaria stipula di 12 Tiea per uscire da black list
Ocse; quindi numerosi Tiea ma nessuno stipulato da
Italia
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Scambio di informazioni
• Convergenza dei vari strumenti per adeguarli all’elevato
standard internazionale raggiunto in materia di scambio di
informazioni:
– ripetute modifiche all’art. 26 Ocse (1977, 2000, 2005): progressivo
affrancamento dell’art. 26 dal resto della convenzione
– sostituzione dir. 77/799 (più volte modificata) con la dir. 2011/16
– protocollo Conv. Ocse/Consiglio d’Europa
• … quale effetto degli sforzi degli Stati tesi verso il contrasto
all’evasione internazionale
• Risultato: maggiore efficacia degli strumenti di scambio a
discapito delle garanzie da riconoscere al contribuente;
situazione emersa con i casi delle varie “liste” (Falciani, ecc.)
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Scambio di informazioni
• Pluralità di strumenti, potenzialmente applicabili
(direttiva, convenzione e Maat), comporta:
– necessità di individuare lo strumento prioritario
– esempio: tra Stati membri prevalgono le direttive
– i diversi strumenti hanno clausola di salvaguardia a favore
dello strumento più efficace (esempio: art. 1 dir., “… non
pregiudica inoltre gli obblighi degli stati membri con
riguardo a una cooperazione amministrativa più ampia
risultanti da altri strumenti giuridici, tra cui gli accordi
bilaterali e multilaterali”)
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Oggetto
• Art. 1 direttiva: norme e procedure in base alle quali gli Stati
membri cooperano ai fini dello scambio di informazioni
prevedibilmente pertinenti per l’amministrazione e l’applicazione
delle leggi nazionali relative alle imposte di cui all’art. 2
• Art. 26 Ocse (ver. 2005) “1. Le Autorità competenti degli Stati
contraenti si scambiano le informazioni prevedibilmente rilevanti
per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per
l’amministrazione (gestione) e applicazione (enforcement) della
legislazione interna degli Stati contraenti … (art. 27 Ocse:
assistenza nella riscossione)
• Art. 4 MAAT: scambio di informazioni prevedibilmente rilevanti
per amministrazione e applicazione della legislazione interna
(anche assistenza nella riscossione)
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segue: Art. 26 Modello OCSE
• Art. 26 OCSE, prima della modifica di aprile
2000:
• “1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si
scambiano le informazioni necessarie ad applicare le
disposizioni della presente Convenzione o (versione
1963: e) quelle della legislazione interna degli Stati
contraenti relative alle imposte previste dalla
Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali
leggi prevedono non sia contraria alla convenzione
(versione 1963: sia conforme alla convenzione).
• Lo scambio delle informazioni non è limitato dall’art. 1
(versione 1963: assente).”
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segue: Art. 26 Modello OCSE
• dopo la modifica di aprile 2000 “1. Le autorità
competenti degli Stati contraenti si scambiano le
informazioni necessarie ad applicare le
disposizioni della presente Convenzione o
quelle della legislazione interna degli Stati
contraenti relative alle imposte di ogni tipo e
nome applicate dallo Stato contraente, o dalle
loro suddivisioni politiche, o autorità locali, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi
prevedono non sia contraria alla convenzione.
Lo scambio delle informazioni non è limitato
dagli artt. 1 e 2.”
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Art. 26 Modello OCSE
•
•
•
Convenzioni stipulate dall’Italia generalmente conformi a Ocse 1977
I trattati stipulati con Irlanda (1971) e Portogallo (1980) sono conformi al
Modello Ocse 1963: “le autorità competenti si scambiano le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente convenzione e
quelle delle leggi interne degli Stati contraenti ... nella misura in cui la
tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione”
Svizzera, art. 27: “Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno
scambiarsi le informazioni (che le legislazioni fiscali dei due Stati
permettono di ottenere nel quadro della prassi amministrativa normale)
necessarie per regolare applicazione della presente Convenzione”.
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segue: Art. 26 Modello OCSE
• Effetto delle modifiche:
– al modello, effetto nelle convenzioni
successive se conformi;
– al commentario, secondo OCSE, se
sostanziali hanno effetto per successive
convenzioni, altrimenti possono applicarsi ai
trattati già in vigore (opinione non interamente
condivisa)
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Ambito
• Art. 2 dir.: imposte di qualsiasi tipo
– escluse:
•
•
•
•
•
IVA
Dazi doganali
Accise
Contributi previdenziali
Tasse (diritti per certificati rilasciati da pubbliche autorità,
corrispettivi per pubblici servizi)
• Art. 26 Ocse: scambio di informazioni non è limitato
alle imposte cui si applica la convenzione
• Art. 2 MAAT: imposte sul reddito, sul patrimonio,
contributi sociali, Iva, successioni e donazioni, ecc.
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Organizzazione della
cooperazione
• Dir. 2011/16 (strumento più efficace):
– Importante per efficacia
– Superata la unicità dell’Autorità competente
– Partecipano alla cooperazione:
•
•
•
•
autorità competente
uffici centrali di collegamento
servizi di collegamento
funzionari competenti
– Effetti
• Art. 26 Ocse
– Scambio informazioni avviene sempre tra le Autorità competenti
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Modalità di scambio
• Modalità: non menzionate da art. 26 Ocse ma dal
commentario; incluse nella Maat
• Scambio su richiesta (in particolare nella direttiva):
– basato su richiesta di Stato membro richiedente a Stato membro
interpellato su caso specifico
– possibile richiedere indagine amministrativa specifica
– autorità interpellata procede come se agisse per conto proprio o
di altra autorità del proprio Stato
– termini: al più presto, comunque entro sei mesi (due se
informazioni già in possesso)
– richieste e risposte: formulari approvati da Commissione
– trasmissione: elettronica
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Modalità di scambio
• Automatico
– Informazioni disponibili anni da 1/1/2014 per
•
•
•
•
•
Redditi da lavoro
Compensi dirigenti
Prodotti assicurazione vita
Pensioni
Proprietà e redditi immobiliari
– Primo flusso entro primi sei mesi 2015
– Entro 1/7/2016 Stati forniscono alla Commissione
statistiche su volumi, costi, vantaggi
– Entro 1/7/2017 Commissione relaziona a Consiglio e, se
del caso, fa proposta; Consiglio valuta rafforzamento
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Modalità di scambio
• Spontaneo: senza preventiva richiesta
– Obbligatorio:
• Perdita di gettito (C-420/98)
• Riduzione/esonero
in
Stato
A
comporta
aumento/tassazione in Stato B
• Relazioni che comportano diminuzioni d’imposta
• Trasferimenti fittizi di utili
• In seguito a informazioni trasmesse da A, B raccoglie
informazioni utili ad A
– Facoltativo: informazioni utili per altro Stato
– Termini: al più presto e comunque entro un mese
– Trasmissione: formulario tipo
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Altre forme di cooperazione
• Presenza di funzionari stranieri (menzione anche nel
commentario Ocse)
– Previo accordo tra Autorità competenti
– Negli uffici dell’Amministrazione interpellata
– Durante le indagini svolte dall’Amm.ne interpellata
• Controlli simultanei
– Una o più persone di interesse comune per AA.FF.
– scelta fatta da uno Stato che informa altro Stato che può accettare o
rifiutare (motivando)
– Possibilità inclusa anche nel commentario all’art. 26 Ocse; Italia ha
stipulato numerosi accordi, prevalentemente basati sulla convenzione
esistente, per effettuare verifiche simultanee
• Notifica amministrativa
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Utilizzo delle informazioni
• Informazioni scambiate sono coperte da segreto
• Ambito di utilizzo
– Amministrazione/applicazione (imposte direttiva)
– Accertamento/applicazione altre imposte di cui alla direttiva
cooperazione riscossione (Iva) (direttiva non utilizzabile per
avviare cooperazione ma utilizzabili informazioni già acquisite)
– Accertamento/applicazione contributi previdenziali (benché
esclusi dall’ambito della direttiva) (idem)
– Irrogazione sanzioni per violazioni fiscali (rispetto diritti)
– Per ogni fine ammesso da legge Stato che utilizza, con
consenso Stato interpellato
– Trasmissibilità a Stati membri terzi
– e a Stati terzi (non membri) se verificate due condizioni
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Utilizzo delle informazioni
– Ex art. 26 Ocse utilizzo limitato a scopi stabiliti
da art. 26
• Informazioni, documenti, ecc. scambiati
secondo la direttiva sono elementi di prova
nello Stato richiedente come documenti,
ecc. trasmessi da un’autorità di tale Stato
membro (art. 16 dir.); simile art. 26 Ocse
• Cooperazione tra Stati membri e Stati terzi
(art. 19 dir.)
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Limiti all’obbligo di fornire
informazioni
• Previo utilizzo fonti interne Stato richiedente
• Indagini o raccolta informazioni non ammesse
secondo legge Stato interpellato; ma, ex art. 18.2,
informazioni bancarie, ecc. non possono costituire
ragione per rifiuto (da 1/1/2011)(analogo art. 26
Ocse vers. 2005; idem protocollo Ocse/CdE)
• Mancanza di reciprocità
• Protezione di segreti industriali, ecc.
• Contrarietà all’ordine pubblico
• Sono limiti analoghi a quelli ex art. 26 Ocse
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Decorrenza direttiva
• Dal 1° gennaio 2013 (attuazione in Italia con D.Lgs.
4/3/2014 n. 29)
• Per scambio automatico dal 1° gennaio 2015
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Tutela contribuente
• Potenziamento degli strumenti di cooperazione ma non degli
strumenti di tutela del contribuente
• Attività istruttoria svolta da uno Stato ma accertamento emesso da
altro Stato: effetti nel caso di tutela differita (Italia)
– quindi tutela fornita dagli strumenti dell’ordinamento interno ma sembra
ammissibile applicazione diritti CEDU –art. 6 diritto a equo processo e
art. 13 diritto a ricorso effettivo- alle verifiche fiscali (sent. Ravon
21/02/2008 Corte EDU)
– tuttavia Corte Giustizia Sabou: dir. 77/799/CEE non riconosce diritti al
contribuente
• Violazione obblighi posti dalla direttiva: responsabilità dello Stato
• Problemi aperti: informazioni acquisire in modo illecito (liste Falciani,
ecc.)
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Liste di contribuenti
• Casi noti: Liechtenstein, Falciani, ecc.
• Liste acquisite illegalmente: oggetto di furto da parte di dipendenti di
banche (in alcuni casi acquistate da AF straniere)
• Utilizzabilità dei dati:
– Legittima? L’AF italiana li ha acquisiti secondo le procedure sullo scambio di
informazioni (in questo senso varie commissioni tributarie)
– Illegittima? La giurisprudenza di merito ha prevalentemente annullato gli
accertamenti considerando inutilizzabili i documenti così acquisiti (giurisprudenza
francese ha considerato inutilizzabili)
– Qual è il contenuto probatorio delle liste?
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Foreign Account Tax Compliance Act
(cenni)
• Disciplina adottata da S.U. nel 2010 (in seguito al caso UBS) volta a
contrastare l’evasione
fiscale dei propri contribuenti tramite
istituzioni finanziarie estere
• Sintesi:
– Attuare scambio informazioni con istituzioni finanziarie estere sui redditi
di fonte US (qualsiasi provento) percepiti da contribuenti statunitensi
– Istituzioni finanziarie (es.: banche, assicurazioni, finanziarie, SGR, ecc.)
devono quindi identificare tutta la loro clientela secondo criteri
predeterminati altrimenti sul reddito di fonte US sarà applicata una
ritenuta del 30% (chiunque sia il beneficiario)
– Condizioni per non applicare ritenuta 30%: adesione dell’istituzione
finanziaria al regime FATCA e trasmissione all’AF US di apposite
dichiarazioni annuali (tramite AF Ita, mediante scambio automatico di
informazioni) e nominativi clienti statunitensi
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Foreign Account Tax Compliance Act
(cenni)
• Nel 2014 Italia e SU hanno sottoscritto accordo Fatca (non ancora
ratificato dall’Italia) per scambio automatico di informazioni (accordo
analogo a quello sottoscritto da SU con altri Stati membri UE), con
condizioni di reciprocità, basato sull’art. 26 della convenzione ItaliaSU; contenuto principale:
–
–
–
–
–
Identificazione titolare del conto
Numero del conto
Identificazione istituzione finanziaria ceh effettua la comunicazione
Saldo del conto
Interessi accreditati
• E’ stata posta in consultazione la bozza di decreto del MEF di
attuazione dell’accordo Fatca tra Italia e SU
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Foreign Account Tax Compliance Act
(cenni)
• Prospettive future: la normativa Fatca ha fissato un nuovo standard
di cooperazione che pare seguito dal Common Reporting Standard
approvato dall’Ocse (luglio 2014) in cui si sancisce definitivamente
la dimensione internazionale dell’accertamento, con scambio
automatico e multilaterale di informazioni relative a soggetti non
residenti che detengono investimenti finanziari in uno Stato diverso
da quello di residenza
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