24/09/2014 LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI ODCEC NOVARA 23 SETTEMBRE 2014 PROF. MARCO BARASSI UNIVERSITÀ DI BERGAMO Cooperazione fiscale • Significato: assistenza reciproca degli Stati nell’applicazione delle rispettive potestà tributarie • Ambito: accertamento (riscossione, sanzioni) • Motivo: inesistenza principio di cooperazione ma interesse degli Stati, in particolare a livello UE – Funzione della cooperazione nella UE • Contrastare utilizzi abusivi delle libertà fondamentali (esempio: per verificare esistenza di “costruzioni di puro artificio” Cadbury Schweppes) • Realizzare il mercato comune (e permettere l’esercizio delle libertà fondamentali) 2 1 24/09/2014 Scambio di informazioni • Strumenti (in materia di imposte sui redditi): – Dir. 2011/16/UE (sostituisce dir.77/799/Cee) • Dir. 48/2003/CE c.d. direttiva risparmio – Convenzione Ocse / Consiglio d’Europa (ratificata dall’Italia con L. 19/2005) modificata dal Protocollo 2010 (Mutual agreement administrative cooperation MAAT) – Trattati fiscali (art. 26 Modello OCSE) • Model agreementon exchange of information on tax matters 2002 ̀→ TIEA – Accordi amministrativi tra Amministrazioni finanziarie 3 I TIEA • Sono modelli di accordi per scambio informazioni (forma bilaterale/multilaterale); • Solo scambio su richiesta; scambio anche dati bancari • Necessaria stipula di 12 Tiea per uscire da black list Ocse; quindi numerosi Tiea ma nessuno stipulato da Italia 4 2 24/09/2014 Scambio di informazioni • Convergenza dei vari strumenti per adeguarli all’elevato standard internazionale raggiunto in materia di scambio di informazioni: – ripetute modifiche all’art. 26 Ocse (1977, 2000, 2005): progressivo affrancamento dell’art. 26 dal resto della convenzione – sostituzione dir. 77/799 (più volte modificata) con la dir. 2011/16 – protocollo Conv. Ocse/Consiglio d’Europa • … quale effetto degli sforzi degli Stati tesi verso il contrasto all’evasione internazionale • Risultato: maggiore efficacia degli strumenti di scambio a discapito delle garanzie da riconoscere al contribuente; situazione emersa con i casi delle varie “liste” (Falciani, ecc.) 5 Scambio di informazioni • Pluralità di strumenti, potenzialmente applicabili (direttiva, convenzione e Maat), comporta: – necessità di individuare lo strumento prioritario – esempio: tra Stati membri prevalgono le direttive – i diversi strumenti hanno clausola di salvaguardia a favore dello strumento più efficace (esempio: art. 1 dir., “… non pregiudica inoltre gli obblighi degli stati membri con riguardo a una cooperazione amministrativa più ampia risultanti da altri strumenti giuridici, tra cui gli accordi bilaterali e multilaterali”) 6 3 24/09/2014 Oggetto • Art. 1 direttiva: norme e procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali relative alle imposte di cui all’art. 2 • Art. 26 Ocse (ver. 2005) “1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni prevedibilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l’amministrazione (gestione) e applicazione (enforcement) della legislazione interna degli Stati contraenti … (art. 27 Ocse: assistenza nella riscossione) • Art. 4 MAAT: scambio di informazioni prevedibilmente rilevanti per amministrazione e applicazione della legislazione interna (anche assistenza nella riscossione) 7 segue: Art. 26 Modello OCSE • Art. 26 OCSE, prima della modifica di aprile 2000: • “1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni necessarie ad applicare le disposizioni della presente Convenzione o (versione 1963: e) quelle della legislazione interna degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non sia contraria alla convenzione (versione 1963: sia conforme alla convenzione). • Lo scambio delle informazioni non è limitato dall’art. 1 (versione 1963: assente).” 8 4 24/09/2014 segue: Art. 26 Modello OCSE • dopo la modifica di aprile 2000 “1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni necessarie ad applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati contraenti relative alle imposte di ogni tipo e nome applicate dallo Stato contraente, o dalle loro suddivisioni politiche, o autorità locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non sia contraria alla convenzione. Lo scambio delle informazioni non è limitato dagli artt. 1 e 2.” 9 Art. 26 Modello OCSE • • • Convenzioni stipulate dall’Italia generalmente conformi a Ocse 1977 I trattati stipulati con Irlanda (1971) e Portogallo (1980) sono conformi al Modello Ocse 1963: “le autorità competenti si scambiano le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti ... nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione” Svizzera, art. 27: “Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno scambiarsi le informazioni (che le legislazioni fiscali dei due Stati permettono di ottenere nel quadro della prassi amministrativa normale) necessarie per regolare applicazione della presente Convenzione”. 10 5 24/09/2014 segue: Art. 26 Modello OCSE • Effetto delle modifiche: – al modello, effetto nelle convenzioni successive se conformi; – al commentario, secondo OCSE, se sostanziali hanno effetto per successive convenzioni, altrimenti possono applicarsi ai trattati già in vigore (opinione non interamente condivisa) 11 Ambito • Art. 2 dir.: imposte di qualsiasi tipo – escluse: • • • • • IVA Dazi doganali Accise Contributi previdenziali Tasse (diritti per certificati rilasciati da pubbliche autorità, corrispettivi per pubblici servizi) • Art. 26 Ocse: scambio di informazioni non è limitato alle imposte cui si applica la convenzione • Art. 2 MAAT: imposte sul reddito, sul patrimonio, contributi sociali, Iva, successioni e donazioni, ecc. 12 6 24/09/2014 Organizzazione della cooperazione • Dir. 2011/16 (strumento più efficace): – Importante per efficacia – Superata la unicità dell’Autorità competente – Partecipano alla cooperazione: • • • • autorità competente uffici centrali di collegamento servizi di collegamento funzionari competenti – Effetti • Art. 26 Ocse – Scambio informazioni avviene sempre tra le Autorità competenti 13 Modalità di scambio • Modalità: non menzionate da art. 26 Ocse ma dal commentario; incluse nella Maat • Scambio su richiesta (in particolare nella direttiva): – basato su richiesta di Stato membro richiedente a Stato membro interpellato su caso specifico – possibile richiedere indagine amministrativa specifica – autorità interpellata procede come se agisse per conto proprio o di altra autorità del proprio Stato – termini: al più presto, comunque entro sei mesi (due se informazioni già in possesso) – richieste e risposte: formulari approvati da Commissione – trasmissione: elettronica 14 7 24/09/2014 Modalità di scambio • Automatico – Informazioni disponibili anni da 1/1/2014 per • • • • • Redditi da lavoro Compensi dirigenti Prodotti assicurazione vita Pensioni Proprietà e redditi immobiliari – Primo flusso entro primi sei mesi 2015 – Entro 1/7/2016 Stati forniscono alla Commissione statistiche su volumi, costi, vantaggi – Entro 1/7/2017 Commissione relaziona a Consiglio e, se del caso, fa proposta; Consiglio valuta rafforzamento 15 Modalità di scambio • Spontaneo: senza preventiva richiesta – Obbligatorio: • Perdita di gettito (C-420/98) • Riduzione/esonero in Stato A comporta aumento/tassazione in Stato B • Relazioni che comportano diminuzioni d’imposta • Trasferimenti fittizi di utili • In seguito a informazioni trasmesse da A, B raccoglie informazioni utili ad A – Facoltativo: informazioni utili per altro Stato – Termini: al più presto e comunque entro un mese – Trasmissione: formulario tipo 16 8 24/09/2014 Altre forme di cooperazione • Presenza di funzionari stranieri (menzione anche nel commentario Ocse) – Previo accordo tra Autorità competenti – Negli uffici dell’Amministrazione interpellata – Durante le indagini svolte dall’Amm.ne interpellata • Controlli simultanei – Una o più persone di interesse comune per AA.FF. – scelta fatta da uno Stato che informa altro Stato che può accettare o rifiutare (motivando) – Possibilità inclusa anche nel commentario all’art. 26 Ocse; Italia ha stipulato numerosi accordi, prevalentemente basati sulla convenzione esistente, per effettuare verifiche simultanee • Notifica amministrativa 17 Utilizzo delle informazioni • Informazioni scambiate sono coperte da segreto • Ambito di utilizzo – Amministrazione/applicazione (imposte direttiva) – Accertamento/applicazione altre imposte di cui alla direttiva cooperazione riscossione (Iva) (direttiva non utilizzabile per avviare cooperazione ma utilizzabili informazioni già acquisite) – Accertamento/applicazione contributi previdenziali (benché esclusi dall’ambito della direttiva) (idem) – Irrogazione sanzioni per violazioni fiscali (rispetto diritti) – Per ogni fine ammesso da legge Stato che utilizza, con consenso Stato interpellato – Trasmissibilità a Stati membri terzi – e a Stati terzi (non membri) se verificate due condizioni 18 9 24/09/2014 Utilizzo delle informazioni – Ex art. 26 Ocse utilizzo limitato a scopi stabiliti da art. 26 • Informazioni, documenti, ecc. scambiati secondo la direttiva sono elementi di prova nello Stato richiedente come documenti, ecc. trasmessi da un’autorità di tale Stato membro (art. 16 dir.); simile art. 26 Ocse • Cooperazione tra Stati membri e Stati terzi (art. 19 dir.) 19 Limiti all’obbligo di fornire informazioni • Previo utilizzo fonti interne Stato richiedente • Indagini o raccolta informazioni non ammesse secondo legge Stato interpellato; ma, ex art. 18.2, informazioni bancarie, ecc. non possono costituire ragione per rifiuto (da 1/1/2011)(analogo art. 26 Ocse vers. 2005; idem protocollo Ocse/CdE) • Mancanza di reciprocità • Protezione di segreti industriali, ecc. • Contrarietà all’ordine pubblico • Sono limiti analoghi a quelli ex art. 26 Ocse 20 10 24/09/2014 Decorrenza direttiva • Dal 1° gennaio 2013 (attuazione in Italia con D.Lgs. 4/3/2014 n. 29) • Per scambio automatico dal 1° gennaio 2015 21 Tutela contribuente • Potenziamento degli strumenti di cooperazione ma non degli strumenti di tutela del contribuente • Attività istruttoria svolta da uno Stato ma accertamento emesso da altro Stato: effetti nel caso di tutela differita (Italia) – quindi tutela fornita dagli strumenti dell’ordinamento interno ma sembra ammissibile applicazione diritti CEDU –art. 6 diritto a equo processo e art. 13 diritto a ricorso effettivo- alle verifiche fiscali (sent. Ravon 21/02/2008 Corte EDU) – tuttavia Corte Giustizia Sabou: dir. 77/799/CEE non riconosce diritti al contribuente • Violazione obblighi posti dalla direttiva: responsabilità dello Stato • Problemi aperti: informazioni acquisire in modo illecito (liste Falciani, ecc.) 22 11 24/09/2014 Liste di contribuenti • Casi noti: Liechtenstein, Falciani, ecc. • Liste acquisite illegalmente: oggetto di furto da parte di dipendenti di banche (in alcuni casi acquistate da AF straniere) • Utilizzabilità dei dati: – Legittima? L’AF italiana li ha acquisiti secondo le procedure sullo scambio di informazioni (in questo senso varie commissioni tributarie) – Illegittima? La giurisprudenza di merito ha prevalentemente annullato gli accertamenti considerando inutilizzabili i documenti così acquisiti (giurisprudenza francese ha considerato inutilizzabili) – Qual è il contenuto probatorio delle liste? 23 Foreign Account Tax Compliance Act (cenni) • Disciplina adottata da S.U. nel 2010 (in seguito al caso UBS) volta a contrastare l’evasione fiscale dei propri contribuenti tramite istituzioni finanziarie estere • Sintesi: – Attuare scambio informazioni con istituzioni finanziarie estere sui redditi di fonte US (qualsiasi provento) percepiti da contribuenti statunitensi – Istituzioni finanziarie (es.: banche, assicurazioni, finanziarie, SGR, ecc.) devono quindi identificare tutta la loro clientela secondo criteri predeterminati altrimenti sul reddito di fonte US sarà applicata una ritenuta del 30% (chiunque sia il beneficiario) – Condizioni per non applicare ritenuta 30%: adesione dell’istituzione finanziaria al regime FATCA e trasmissione all’AF US di apposite dichiarazioni annuali (tramite AF Ita, mediante scambio automatico di informazioni) e nominativi clienti statunitensi 24 12 24/09/2014 Foreign Account Tax Compliance Act (cenni) • Nel 2014 Italia e SU hanno sottoscritto accordo Fatca (non ancora ratificato dall’Italia) per scambio automatico di informazioni (accordo analogo a quello sottoscritto da SU con altri Stati membri UE), con condizioni di reciprocità, basato sull’art. 26 della convenzione ItaliaSU; contenuto principale: – – – – – Identificazione titolare del conto Numero del conto Identificazione istituzione finanziaria ceh effettua la comunicazione Saldo del conto Interessi accreditati • E’ stata posta in consultazione la bozza di decreto del MEF di attuazione dell’accordo Fatca tra Italia e SU 25 Foreign Account Tax Compliance Act (cenni) • Prospettive future: la normativa Fatca ha fissato un nuovo standard di cooperazione che pare seguito dal Common Reporting Standard approvato dall’Ocse (luglio 2014) in cui si sancisce definitivamente la dimensione internazionale dell’accertamento, con scambio automatico e multilaterale di informazioni relative a soggetti non residenti che detengono investimenti finanziari in uno Stato diverso da quello di residenza 26 13
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