Workshop sulle Misure di Livello 2 p della MiFID II/MiFIR La disciplina dei Mercati La disciplina dei Mercati Martina Mosco Ufficio Vigilanza Infrastrutture di Mercato CONSOB 14 luglio 2014 * Le presenti slide rappresentano una sintesi delle principali tematiche contenute nei documenti ESMA di consultazione sulle misure di Livello 2 MiFID II/MiFIR. Errori e imprecisioni sono imputabili esclusivamente agli autori. 1 Agenda incontro 14 luglio 2014 1. Algo‐trading e High Frequency Algorithmic Trading Technique 2 Order‐to‐Trade Ratio (OTR) 2. Order‐to‐Trade (OTR) 3. Tick sizes 4. Sistemi e controlli per le trading venue e le imprese di investimento 5. Direct Electronic Access (DEA) 6. Transaction reporting 7 M k t 7. Market making ki strategies t t i & Market making &M k t ki schemes h 2 6. Transaction reporting 6. Transaction (Art. 26 MiFIR) 3 Agenda Ambito di applicazione Ambito di applicazione Estensione del numero delle informazioni (campi) Formato dei dati Impatto del regime p g 4 Ambito di applicazione Sistema vigente prevede obblighi di transaction reporting su operazioni riguardanti strumenti finanziari ammessi a negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione europea Il nuovo regime registra un ampliamento dell’ambito di applicazione in termini di: nuove trading venues (MTF e OTF) nuove tipologie di strumenti finanziari La tempistica rimane invariata (entro t+1), come anche la circostanza che non rileva il luogo di esecuzione (sia trading venue che internalizzatori sistematici e OTC). Trading venue sono tenute a segnalare le operazioni concluse sui propri mercati da operatori diversi dalle imprese di investimento Iter formale di approvazione e verifica dei requisiti dei canali di trasmissione delle informazioni (ARM ‐ Approved Reporting Mechanism) I trade repositories (EMIR) se intendono segnalare le operazioni ai sensi della MiFIR devono richiedere l’autorizzazione come ARM e inviare le informazioni richieste dalla MiFIR (che differiscono in parte da quelle dovute ai sensi dell’EMIR) Particolare rilevanza viene data al fatto che le segnalazioni devono essere complete e accurate 5 Ambito di applicazione: strumenti finanziari Nuovi strumenti finanziari nello “scope” ammessi a negoziazione/scambiati anche negli MTF e nelle OTF (quindi non solo nei mercati regolamentati), ivi compresi quelli per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione il cui sottostante è uno strumento finanziario scambiato nei mercati regolamentati, negli MTF e nelle OTF il cui sottostante è un indice o un basket composto da strumenti fi finanziari i i scambiati bi ti neii mercati ti regolamentati, l t ti neglili MTF e nelle ll OTF ESMA interviene p per q qualificare il caso in cui sottostante è un indice o un basket composto p da strumenti finanziari scambiati nei mercati regolamentati, negli MTF e nelle OTF: basket: almeno uno strumento finanziario è scambiato in una trading venue EU indice: ESMA individua 3 opzioni • tutte le componenti dell’indice sono scambiate in una trading venue EU • almeno una % (ad es. es 50%) delle componenti è scambiata in una trading venue EU • l’ultimo sottostante è un indice utilizzato come sottostante di derivati scambiati in una trading venue EU 6 Ambito di applicazione: tipologia operazioni (1) Estensione concetto di di esecuzione di un’operazione Estensione concetto di concetto di esecuzione di un’operazione Definizione di operazione/transazione: ogni variazione nella posizione di un intermediario e/o dei suoi clienti (ad esclusione di quelli derivanti da eventi societari, societari quali fusioni, OPA , etc.) Alcuni esempi di estensione dello scope: esercizio di opzioni, pronti contro termine, assegnazioni, novazioni, terminazioni, compressioni Confermato che gli organismi di investimento collettivi Confermato che gli organismi di investimento collettivi e e i fondi pensione sono esclusi dagli obblighi di reporting 7 Ambito di applicazione: tipologia operazioni (2) Intermediario A che trasmette un ordine ad intermediario B può ò alternativamente: l Ricezione e Ricezione e trasmissione di ordini fornire a B tutte le informazioni necessarie affinché quest’ultimo p q possa segnalare g l’operazione p per suo p conto (ivi inclusi il codice e i riferimenti del cliente) e quindi essere esonerato dagli obblighi di transaction reporting p g non fornire a B tutte le informazioni necessarie e, quindi, segnalare direttamente l’operazione (con ll’aggiunta aggiunta di un flag per indicare che si tratta di una trasmissione di ordine) 8 Estensione del numero delle informazioni (campi) La nuova disciplina comunitaria incide significativamente sulla qualità e soprattutto sulla quantità delle informazioni che gli intermediari sono tenuti a segnalare alla propria Autorità competente relativamente a ciascuna transazione conclusa Sistema vigente in Italia: set minimo obbligatorio di informazioni definito dalla Tabella 1 dell’Allegato I del Regolamento CE 1287/2006 => 23 informazioni (campi)* N Nuovo regime: i 93 informazioni i f i i (campi) ( i) anche h se non tutti t tti valorizzati l i ti contestualmente * A suo tempo la Consob ha optato per la scelta di imporre agli intermediari italiani soltanto quanto espressamente previsto su base obbligatoria dalla MiFID, senza quindi estendere nel 2007 l’ambito di applicazione al codice cliente e nel 2010 agli strumenti finanziari derivati scambiati OTC (in linea con la maggior parte dei agli St ti Membri). Stati M b i) 9 Estensione del numero delle informazioni (campi) – Codice cliente Fra le maggiori novità: obbligo di identificare il cliente per conto del quale è stata conclusa l’operazione Attualmente, solo pochi Stati membri hanno in essere un sistema di identificazione dei clienti per conto dei quali l’impresa di investimento ha effettuato l’operazione, peraltro in forma embrionale e semplificata rispetto a quanto richiesto dalla MiFIR Due possibili situazioni: Caso A: Cliente legal person Caso B: Cliente persona fisica Analoghe disposizioni per il codice controparte 10 Codice cliente – “Cliente legal person” Cliente legal person univocamente identificato con il codice LEI (Legal Entity Identifier), analogamente a quanto previsto da EMIR divieto di i di operare in i sua assenza in casi di indisponibilità del codice LEI per ragioni legittime ed inconfutabili, in via eccezionale il cliente potrà esser identificato con un codice BIC in i via i residuale id l e solo l per soggetti tti extra‐UE t UE aii qualili non possa essere attribuito né un codice LEI né un codice BIC, il cliente potrà esser identificato con un codice nazionale dello Stato in cui è stabilita casa madre dell intermediario dell’intermediario 11 Codice cliente – “Cliente persona fisica” Cliente persona fisica univocamente identificato con un codice nazionale unico, consistente e persistente nel tempo secondo d il principio: i i i della nazionalità del cliente se cittadino EEA della residenza per i clienti non EEA residenti in EEA per tutti gli altri (clienti non EEA non residenti in EEA): numero del passaporto e se non disponibile codice univoco assegnato dall’intermediario ogni Stato membro deve produrre una lista di codici che potranno essere utilizzati per l’identificazione dei clienti nel proprio Stato (lista allegata ai RTS ESMA e quindi, vincolante) per i cittadini italiani si è pensato al Codice Fiscale (come unico codice) previsto che per ogni transazione vengano fornite anche le seguenti informazioni: nome, nome cognome, data di nascita, paese di residenza, codice postale, indirizzo completo 12 Estensione del numero delle informazioni – Trader ID identificativo delle persone responsabili della decisione di investimento e della successiva esecuzione dell’operazione (trader ID) all’interno dell’impresa dell impresa di investimento (da non confondere con il cliente) • colui che prende la decisione può differire da chi esegue l’operazione: entrambe le info dovranno essere contenute • indicazione se la decisione viene presa o meno dal cliente (“execution only” y vs “discretionaryy mandate”)) o in nome e p per conto dell’intermediario • codice da utilizzare e informazioni da fornire sono le medesime utilizzate per identificare id tifi l persone fisiche le fi i h (per ( di ti distinguere quando d soggetto tt agisce sia come cliente di intermediario “A” sia come dipendente del medesimo o diverso intermediario) 13 Estensione del numero delle informazioni – Algo ID identificativo degli algoritmi responsabili della decisione di investimento e della successiva esecuzione dell’operazione (algo ID) utilizzati dall’impresa di investimento • algoritmo g che p prende la decisione p può differire da q quello che esegue g l’operazione: entrambe le info dovranno essere contenute • imprese di investimento avranno discrezionalità e responsabilità di come id tifi identificare i proprii algoritmi, l it i purché hé tale t l scelta lt comporti ti che h l’identificazione sia unica, consistente e persistente nel tempo • specifica designazione per ogni algo + se medesimo algoritmo utilizzato su prodotti/mercati diversi, algo deve essere individuato sempre dallo stesso codice + divieto di attribuire a nuovo algo un codice già utilizzato 14 Estensione del numero delle informazioni ‐ Waiver flag ‐ tipologia di eventuale esenzione dall’obbligo di trasparenza (waiver flag) • flag per deroghe alla trasparenza pre negoziazione • proposti 7 codici per identificare i diversi casi di deroga (quali i waiver “reference reference price price”, “large large in scale scale”, etc.) etc ) • non ci sono flag per differimento della trasparenza post‐trade 15 Estensione del numero delle informazioni ‐ Short Selling flag ‐ identificativo delle vendite allo scoperto relativamente alle azioni e ai titoli di Stato (short selling flag) • flag differisce nella sostanza da quello previsto dal Regolamento sulle vendite allo scoperto (quest (quest’ultimo ultimo afferisce alle posizioni nette corte e non alle singole operazioni concluse) • proposto di un regime semplificato in cui ad ogni operazione conclusa viene attribuito un flag f con due possibili valorizzazioni per distinguere i casi di vendita allo scoperto da tutti gli altri • non vi è pertanto differenziazione fra i casi di vendita allo scoperto parziale (venditore possiede 50 azioni e ne vende 100) da quelli di vendita allo scoperto totale (venditore vende 100 azioni a fronte di nessuna azione i posseduta) d t ) 16 Formato dei dati Standard e formato delle informazioni che devono inviare gli intermediari e le trading venue Obiettivo: allineare il più possibile agli standard dei trade repositories (EMIR) ( ) ESMA individua 4 opzioni: XML (attualmente utilizzato dalla Consob e per lo scambio di informazioni fra le Autorità competenti) lunghezza fissa CSV Excel Altro? 17 Impatto del nuovo regime La revisione della normativa comunitaria in materia di transaction reporting migliora le potenzialità del flusso informativo verso Autorità competenti Le nuove disposizioni avranno il conseguente effetto di incrementare notevolmente l’onere amministrativo (già oggi significativo sia per gli intermediari che per le Autorità di vigilanza) Attualmente Consob riceve da circa 450 intermediari italiani e da 29 Autorità di altri Stati membri una media di oltre 200.000 operazioni al giorno Numero peraltro decisamente destinato ad aumentare per effetto dell’ampliamento della tipologia di strumenti finanziari e di trading venue Assumendo, in via prudenziale, un numero di operazioni segnalate al giorno parii a 300.000, 300 000 ciascuna i d ll qualili con 70 attributi delle tt ib ti informativi i f ti i effettivi ff tti i (su ( 93), si stima che la Consob riceverà dagli intermediari e dalle altre Autorità quotidianamente circa 21 milioni di informazioni (300.000 x 70) rispetto agli attuali 4,6 milioni (200.000 x 23). 18 La consultazione: questions to be answered definizione di transazioni concluse (Q546‐Q548) codice cliente e sua identificazione (Q551) t d ID (Q552‐Q554) trader (Q552 Q554) algo ID (Q555) flag per le vendite allo scoperto (Q557 (Q557‐Q559) Q559) indici e basket (Q562‐Q563) succursali di intermediari (Q564‐566) formato delle segnalazioni (XML, lunghezza fissa, CSV, excel, etc.) (Q567) 19
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