Transaction reporting

Workshop sulle Misure di Livello 2 p
della MiFID II/MiFIR
La disciplina dei Mercati
La disciplina dei Mercati
Martina Mosco
Ufficio Vigilanza Infrastrutture di Mercato
CONSOB
14 luglio 2014
* Le presenti slide rappresentano una sintesi delle principali tematiche contenute nei documenti ESMA di
consultazione sulle misure di Livello 2 MiFID II/MiFIR. Errori e imprecisioni sono imputabili esclusivamente agli
autori.
1
Agenda incontro 14 luglio 2014
1. Algo‐trading e High Frequency Algorithmic Trading Technique
2 Order‐to‐Trade Ratio (OTR) 2. Order‐to‐Trade
(OTR)
3. Tick sizes
4. Sistemi e controlli
per le trading venue e le imprese di investimento
5. Direct Electronic Access (DEA)
6. Transaction reporting
7 M k t
7. Market making
ki strategies
t t i & Market making
&M k t
ki schemes
h
2
6. Transaction reporting
6. Transaction
(Art. 26 MiFIR)
3
Agenda
Ambito di applicazione
Ambito di applicazione
Estensione del numero delle informazioni (campi) Formato dei dati
Impatto del regime
p
g
4
Ambito di applicazione
 Sistema vigente prevede obblighi di transaction reporting su operazioni riguardanti strumenti
finanziari ammessi a negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione europea
 Il nuovo regime registra un ampliamento dell’ambito di applicazione in termini di:
 nuove trading venues (MTF e OTF)
 nuove tipologie di strumenti finanziari
 La tempistica rimane invariata (entro t+1), come anche la circostanza che non rileva il luogo di
esecuzione (sia trading venue che internalizzatori sistematici e OTC).
 Trading venue sono tenute a segnalare le operazioni concluse sui propri mercati da operatori
diversi dalle imprese di investimento
 Iter formale di approvazione e verifica dei requisiti dei canali di trasmissione delle informazioni
(ARM ‐ Approved Reporting Mechanism)
 I trade repositories (EMIR) se intendono segnalare le operazioni ai sensi della MiFIR devono
richiedere l’autorizzazione come ARM e inviare le informazioni richieste dalla MiFIR (che
differiscono in parte da quelle dovute ai sensi dell’EMIR)
 Particolare rilevanza viene data al fatto che le segnalazioni devono essere complete e accurate
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Ambito di applicazione: strumenti finanziari
Nuovi strumenti finanziari nello “scope”
 ammessi a negoziazione/scambiati anche negli MTF e nelle OTF
(quindi non solo nei mercati regolamentati), ivi compresi quelli per i
quali è stata presentata una richiesta di ammissione
 il cui sottostante è uno strumento finanziario scambiato nei mercati
regolamentati, negli MTF e nelle OTF
 il cui sottostante è un indice o un basket composto da strumenti
fi
finanziari
i i scambiati
bi ti neii mercati
ti regolamentati,
l
t ti neglili MTF e nelle
ll OTF
ESMA interviene p
per q
qualificare il caso in cui sottostante è un indice o un basket composto
p
da
strumenti finanziari scambiati nei mercati regolamentati, negli MTF e nelle OTF:
 basket: almeno uno strumento finanziario è scambiato in una trading venue EU
 indice: ESMA individua 3 opzioni
• tutte le componenti dell’indice sono scambiate in una trading venue EU
• almeno una % (ad es.
es 50%) delle componenti è scambiata in una trading venue EU
• l’ultimo sottostante è un indice utilizzato come sottostante di derivati scambiati in una trading
venue EU
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Ambito di applicazione: tipologia operazioni (1)
Estensione concetto di di
esecuzione di un’operazione
Estensione concetto di
concetto di esecuzione di un’operazione
 Definizione di operazione/transazione: ogni variazione
nella posizione di un intermediario e/o dei suoi clienti
(ad esclusione di quelli derivanti da eventi societari,
societari
quali fusioni, OPA , etc.)
 Alcuni esempi di estensione dello scope: esercizio di
opzioni, pronti contro termine, assegnazioni, novazioni,
terminazioni, compressioni
Confermato che gli organismi di investimento collettivi
Confermato
che gli organismi di investimento collettivi e e
i fondi pensione sono esclusi dagli obblighi di reporting
7
Ambito di applicazione: tipologia operazioni (2)
Intermediario A che trasmette un ordine ad intermediario
B può
ò alternativamente:
l
Ricezione e Ricezione
e
trasmissione di ordini
 fornire a B tutte le informazioni necessarie affinché
quest’ultimo p
q
possa segnalare
g
l’operazione
p
per suo
p
conto (ivi inclusi il codice e i riferimenti del cliente) e
quindi essere esonerato dagli obblighi di transaction
reporting
p
g
 non fornire a B tutte le informazioni necessarie e,
quindi, segnalare direttamente l’operazione (con
ll’aggiunta
aggiunta di un flag per indicare che si tratta di una
trasmissione di ordine)
8
Estensione del numero delle informazioni (campi)  La nuova disciplina comunitaria incide significativamente sulla qualità e
soprattutto sulla quantità delle informazioni che gli intermediari sono tenuti
a segnalare alla propria Autorità competente relativamente a ciascuna
transazione conclusa
 Sistema vigente in Italia: set minimo obbligatorio di informazioni definito
dalla Tabella 1 dell’Allegato I del Regolamento CE 1287/2006 => 23
informazioni (campi)*
 N
Nuovo regime:
i
93 informazioni
i f
i i (campi)
(
i) anche
h se non tutti
t tti valorizzati
l i ti
contestualmente
* A suo tempo la Consob ha optato per la scelta di imporre agli intermediari italiani soltanto quanto
espressamente previsto su base obbligatoria dalla MiFID, senza quindi estendere nel 2007 l’ambito di applicazione
al codice cliente e nel 2010 agli strumenti finanziari derivati scambiati OTC (in linea con la maggior parte dei agli
St ti Membri).
Stati
M b i)
9
Estensione del numero delle informazioni (campi) – Codice cliente
 Fra le maggiori novità: obbligo di identificare il cliente per conto del quale è
stata conclusa l’operazione
 Attualmente, solo pochi Stati membri hanno in essere un sistema di
identificazione dei clienti per conto dei quali l’impresa di investimento ha
effettuato l’operazione, peraltro in forma embrionale e semplificata rispetto
a quanto richiesto dalla MiFIR
 Due possibili situazioni:
 Caso A: Cliente legal person
 Caso B: Cliente persona fisica
 Analoghe disposizioni per il codice controparte
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Codice cliente – “Cliente legal person” Cliente legal person
 univocamente identificato con il codice LEI (Legal Entity Identifier), analogamente
a quanto previsto da EMIR
 divieto
di i
di operare in
i sua assenza
 in casi di indisponibilità del codice LEI per ragioni legittime ed inconfutabili, in
via eccezionale il cliente potrà esser identificato con un codice BIC
 in
i via
i residuale
id l e solo
l per soggetti
tti extra‐UE
t UE aii qualili non possa essere
attribuito né un codice LEI né un codice BIC, il cliente potrà esser identificato
con un codice nazionale dello Stato in cui è stabilita casa madre
dell intermediario
dell’intermediario
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Codice cliente – “Cliente persona fisica”
Cliente persona fisica
 univocamente identificato con un codice nazionale unico, consistente e persistente nel
tempo secondo
d il principio:
i i i
 della nazionalità del cliente se cittadino EEA
 della residenza per i clienti non EEA residenti in EEA
 per tutti gli altri (clienti non EEA non residenti in EEA): numero del passaporto e se non
disponibile codice univoco assegnato dall’intermediario
 ogni Stato membro deve produrre una lista di codici che potranno essere utilizzati per
l’identificazione dei clienti nel proprio Stato (lista allegata ai RTS ESMA e quindi, vincolante)
 per i cittadini italiani si è pensato al Codice Fiscale (come unico codice)
 previsto che per ogni transazione vengano fornite anche le seguenti informazioni: nome,
nome
cognome, data di nascita, paese di residenza, codice postale, indirizzo completo
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Estensione del numero delle informazioni – Trader ID
 identificativo delle persone responsabili della decisione di investimento e
della successiva esecuzione dell’operazione (trader ID) all’interno
dell’impresa
dell
impresa di investimento (da non confondere con il cliente)
• colui che prende la decisione può differire da chi esegue l’operazione:
entrambe le info dovranno essere contenute
• indicazione se la decisione viene presa o meno dal cliente (“execution
only”
y vs “discretionaryy mandate”)) o in nome e p
per conto
dell’intermediario
• codice da utilizzare e informazioni da fornire sono le medesime utilizzate
per identificare
id tifi
l persone fisiche
le
fi i h (per
(
di ti
distinguere
quando
d soggetto
tt
agisce sia come cliente di intermediario “A” sia come dipendente del
medesimo o diverso intermediario)
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Estensione del numero delle informazioni – Algo ID
 identificativo degli algoritmi responsabili della decisione di investimento e
della successiva esecuzione dell’operazione (algo ID) utilizzati dall’impresa
di investimento
• algoritmo
g
che p
prende la decisione p
può differire da q
quello che esegue
g
l’operazione: entrambe le info dovranno essere contenute
• imprese di investimento avranno discrezionalità e responsabilità di come
id tifi
identificare
i proprii algoritmi,
l it i purché
hé tale
t l scelta
lt comporti
ti che
h
l’identificazione sia unica, consistente e persistente nel tempo
• specifica designazione per ogni algo + se medesimo algoritmo utilizzato
su prodotti/mercati diversi, algo deve essere individuato sempre dallo
stesso codice + divieto di attribuire a nuovo algo un codice già utilizzato
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Estensione del numero delle informazioni ‐ Waiver flag ‐
 tipologia di eventuale esenzione dall’obbligo di trasparenza
(waiver flag)
• flag per deroghe alla trasparenza pre negoziazione
• proposti 7 codici per identificare i diversi casi di deroga (quali i
waiver “reference
reference price
price”, “large
large in scale
scale”, etc.)
etc )
• non ci sono flag per differimento della trasparenza post‐trade
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Estensione del numero delle informazioni ‐ Short Selling flag ‐
 identificativo delle vendite allo scoperto relativamente alle azioni e
ai titoli di Stato (short selling flag)
• flag differisce nella sostanza da quello previsto dal Regolamento
sulle vendite allo scoperto (quest
(quest’ultimo
ultimo afferisce alle posizioni
nette corte e non alle singole operazioni concluse)
• proposto di un regime semplificato in cui ad ogni operazione
conclusa viene attribuito un flag
f
con due possibili valorizzazioni per
distinguere i casi di vendita allo scoperto da tutti gli altri
• non vi è pertanto differenziazione fra i casi di vendita allo scoperto
parziale (venditore possiede 50 azioni e ne vende 100) da quelli di
vendita allo scoperto totale (venditore vende 100 azioni a fronte di
nessuna azione
i
posseduta)
d t )
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Formato dei dati
 Standard e formato delle informazioni che devono inviare gli intermediari e
le trading venue
 Obiettivo: allineare il più possibile agli standard dei trade repositories (EMIR)
(
)
 ESMA individua 4 opzioni:
 XML (attualmente utilizzato dalla Consob e per lo scambio di
informazioni fra le Autorità competenti)
 lunghezza fissa
 CSV
 Excel
 Altro?
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Impatto del nuovo regime
 La revisione della normativa comunitaria in materia di transaction reporting
migliora le potenzialità del flusso informativo verso Autorità competenti
 Le nuove disposizioni avranno il conseguente effetto di incrementare
notevolmente l’onere amministrativo (già oggi significativo sia per gli
intermediari che per le Autorità di vigilanza)
 Attualmente Consob riceve da circa 450 intermediari italiani e da 29 Autorità
di altri Stati membri una media di oltre 200.000 operazioni al giorno
 Numero peraltro decisamente destinato ad aumentare per effetto
dell’ampliamento della tipologia di strumenti finanziari e di trading venue
 Assumendo, in via prudenziale, un numero di operazioni segnalate al giorno
parii a 300.000,
300 000 ciascuna
i
d ll qualili con 70 attributi
delle
tt ib ti informativi
i f
ti i effettivi
ff tti i (su
(
93), si stima che la Consob riceverà dagli intermediari e dalle altre Autorità
quotidianamente circa 21 milioni di informazioni (300.000 x 70) rispetto agli
attuali 4,6 milioni (200.000 x 23).
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La consultazione: questions to be answered








definizione di transazioni concluse (Q546‐Q548)
codice cliente e sua identificazione (Q551)
t d ID (Q552‐Q554)
trader
(Q552 Q554)
algo ID (Q555)
flag per le vendite allo scoperto (Q557
(Q557‐Q559)
Q559)
indici e basket (Q562‐Q563)
succursali di intermediari (Q564‐566)
formato delle segnalazioni (XML, lunghezza fissa, CSV, excel, etc.) (Q567)
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