Marzo 2014 Facilitazioni per l’autenticazione del c.d. “Certificate of Discharge”: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interviene con una circolare per consentire che il certificato di discharge sia vidimato dal Consolato di bandiera presente sul territorio italiano e autenticato dalla Prefettura Italiana, in alternativa alla normale procedura prevista dall’art. 233 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare del 19 febbraio 2014 avente ad oggetto chiarimenti in materia di rinnovo di certificazioni IMO e di addestramento del personale marittimo, affronta anche la questione dell’autenticazione delle Dichiarazioni di Sbarco (c.d. “Certificate of Discharge”) che il marittimo italiano deve presentare alla competente Capitaneria di Porto per vedersi riconoscere il periodo di navigazione effettuato su nave di bandiera estera. La normativa di riferimento L’art. 233 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione dispone che “La navigazione effettuata su navi di bandiera estera è provata con documenti rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero e autenticati dall'autorità consolare italiana”. L’articolo D.1.13 della Circolare del 17 dicembre 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva precisato che “per i marittimi italiani che navigano su navi battenti bandiera estera la navigazione effettuata è provata con documenti rilasciati dalla competente Autorità dello Stato di bandiera e autenticati dall’Autorità Consolare Italiana, ai sensi dell’articolo 233 del Regolamento al Codice della Navigazione, secondo il modello di dichiarazione di sbarco alla presente circolare”. In merito a quale fosse l’Autorità Consolare Italiana tenuta ad autenticare i documenti rilasciati dalla competente Autorità dello Stato di bandiera, se quella del luogo di sbarco oppure quella dello Stato di bandiera della nave, con nota del 26 febbraio 2013 (prot. n. 3801) il Ministero dei Trasporti è nuovamente intervenuto chiarendo che “l’autentica delle dichiarazioni di sbarco può essere apposta dall’Autorità Consolare Italiana presso il luogo di sbarco a garanzia che il marittimo sia effettivamente sbarcato da quella nave in quello Stato, ovvero da parte dell’Autorità Consolare Italiana presente nello Stato di bandiera poiché ha la competenza per riconoscere come vero e autentico il timbro stesso apposto dall’Autorità dello Stato di bandiera”. Il suddetto regime, risalente a più di 50 anni fa, ha incontrato nel tempo notevoli difficoltà applicative e resistenze da parte dei marittimi interessati. Nella prassi, infatti, i marittimi possono sbarcare anche in porti stranieri distanti parecchi (anche centinaia o migliaia) chilometri di distanza dall’ufficio consolare Italiano presente in quel Paese. Ancora più disagevole e complicata risulta, per il marittimo che sbarca in un porto estero, l’alternativa di recarsi presso il consolato italiano presente nello Stato di bandiera della nave, quindi addirittura in un Paese diverso da quello di sbarco. In questo contesto, in via di estremo rimedio, il marittimo, tornato in Italia senza essere riuscito a seguire la procedura di cui all’art. 233, prova a depositare presso la Capitaneria di Porto competente una domanda per la registrazione della navigazione estera allegando un certificato di discharge vidimato dal Consolato di bandiera presente sul territorio italiano e autenticato dalla Prefettura. Sennonché, la domanda viene respinta con la motivazione che tale procedura non è conforme alla normativa in quanto la vidimazione del certificato deve essere apposta dal Consolato di bandiera della nave presente nel territorio del porto di sbarco e la successiva autorizzazione deve essere rilasciata dal Consolato italiano territorialmente competente. Di recente, l’entrata in vigore anche in Italia della Convenzione MLC 2006 (Maritime Labour Convention 2006), ratificata con legge n. 113 del 23 settembre 2013, ha reso non più rinviabile l’adozione nel nostro Paese di ogni strumento necessario a facilitare ed agevolare la procedura di registrazione della navigazione e il rinnovo dei certificati di lavoro marittimo, in linea con quanto disposto dallo Standard A2.1 e dalle Guideline B2.1.1 della suddetta Convenzione. La circolare del 19 febbraio 2014 n. 2696 Con la circolare in oggetto, predisposta dal Ministero dei Trasporti di concerto con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto: Al fine di venire incontro alle difficoltà riscontrate dai marittimi nel far attestare il certificato di discharge dall’Autorità Consolare Italiana, si comunica che il certificato di discharge può essere vidimato, in alternativa alla normale procedura, dal Consolato di bandiera della nave presente sul territorio Italiano e autenticato dalla Prefettura Italiana. Restano comunque valide le disposizioni già impartite in merito alla navigazione effettuata su navi battenti bandiera inglese con lettera circolare n. 2110 del 31 gennaio 2013. In aggiunta, con separato messaggio, il Ministero ha precisato che, “com’è noto, la normativa attualmente vigente dispone che la navigazione estera è comprovata con i documenti vistati dall’Autorità di bandiera e autenticati dall’Autorità marittima italiana all’estero. Premesso quanto sopra, nelle more della rivisitazione della normativa vigente, per agevolare i marittimi, è stata consentita la procedura indicata nella circolare di cui trattasi”. Nel complesso, la circolare fornisce una soluzione, seppure provvisoria, per l’autenticazione della Dichiarazione di Sbarco, consentendo la registrazione della navigazione estera. Resta peraltro scoperto il caso in cui sul territorio italiano non ci sia il Consolato di bandiera della nave da cui è sbarcato il marittimo. Le Bahamas, ad esempio, non hanno un Consolato in Italia bensì a Londra, e le firme dei funzionari autorizzati alla vidimazione degli atti (tra cui la Dichiarazione di Sbarco) sono depositate presso la Prefettura di Genova. Bene sarebbe stato quindi che la Circolare avesse tenuto conto anche di questi casi, prevedendo che il certificato di discharge potesse essere vidimato, in alternativa alla normale procedura, anche dal Consolato di bandiera della nave presente sul territorio di un altro Paese dell’Unione Europea e autenticato dalla Prefettura Italiana. ***** Il Dipartimento di Diritto della Navigazione e dei Trasporti di Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche. Per ulteriori informazioni: GIUSEPPE LOFFREDA MARCO COTTONE Tel. +39 06.93.18.271 Tel. +39 02.89.63.071 [email protected] [email protected] MICHELE TECCHIA Tel. +39 06.93.18.271 [email protected] oppure il Vostro professionista di riferimento all’interno di Legance. LO STUDIO Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza legale d’affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista e avvocato come consulente globale. Legance conta oltre 180 avvocati, nelle sedi di Milano, Roma e Londra. Le aree di competenza sono: Fusioni, Acquisizioni e Diritto Societario; Diritto Bancario, Finanziario e Project Financing; UE, Antitrust e Regolamentazione; Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali; Diritto dei Servizi e dei Mercati Finanziari; Fondi di Investimento; Contenziosi e Arbitrati; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; Diritto Tributario; Diritto Amministrativo; Diritto Immobiliare; Diritto dell’Energia, Gas e Risorse Naturali; Diritto della Navigazione e dei Trasporti; Proprietà Intellettuale e Data Protection; TMT; Diritto Ambientale. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: www.legance.it. DISCLAIMER La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 La presente Newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali nel corso di rapporti professionali o di incontri, convegni, workshop o simili. I dati personali in questione sono trattati in formato cartaceo o con strumenti automatizzati per finalità strettamente collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati nonché per finalità informative o divulgative ma non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per lo svolgimento dei rapporti professionali nel corso dei quali i dati sono stati forniti. Il “titolare” del trattamento dei dati è Legance – Avvocati Associati, con sedi in Roma, Via XX Settembre n. 5, 00187, Milano, Via Dante n. 7, 20123 e Londra Aldermary House, 10-15 Queen Street, EC4N 1TX. Il trattamento dei dati ha luogo presso le sedi di Legance ed è curato solo da dipendenti, collaboratori, associati o soci di Legance incaricati del trattamento, o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente Newsletter per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando un email a [email protected]. In ogni caso, Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, nonché di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, ovvero la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste di cui sopra vanno rivolte via fax a Legance – Avvocati Associati, al numero +39 06 93 18 27 403.
© Copyright 2024 Paperzz