Trib-MS-4-3-15

TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Giudice dott.ssa Erminia Agostini
all’esito di discussione orale svoltasi ai sensi
dell’art. 281 sexies c.p.c.
all’odierna udienza
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa
di LAVORO proc. n. 782 /2014 promossa da
INPS elettivamente domiciliato in VIA DON MINZONI 1
CARRARA
presso l’avv. RAFFANTI ILARIA giusta procura in atti
C o n t r o
MONICA AVITABILE
elettivamente domiciliato presso VIA CAVOUR
11 54033 CARRARA rappresentato e difeso da MARCHETTI MARTA
giusta procura in atti
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Firmato Da: AGOSTINI ERMINIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 67dae - Firmato Da: GUELFI ORNELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e751
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avitabile Monica,
nelle
ultime
607/2012
buste
non avendo ricevuto l’importo indicato
buste
paga,
dell'importo
paga
di
quest'ultima
richiedeva
netto
maggio,
di
€
del
otteneva
10.140,07
giugno,
comprensiva
ed
luglio
TFR,
il
d.i.
relativo
alle
agosto
2012,
ed
oltre
rivalutazione
monetari ed interessi.
A seguito dell’infruttuoso esperimento dell’esecuzione, con
domanda al Fondo di Garanzia inviata telematicamente in data
16/12/2013, l’opposta richiedeva il pagamento del TFR lordo
€ 6.968,72, nonché lordi € 2.845,55 per crediti
diversi riferibili al periodo 1/6/2012-28/08/2012, nei limiti
del massimale previsto dalla legge.
A fronte della suddetta domanda il Fondo di Garanzia, in
luogo
delle
somme
richieste,
liquidava
per
TFR
l'importo
lordo di € 5.720,59 e lordi € 1.117,83 a titolo di crediti
diversi.
L’odierna
opposta
proponeva
l'azione
monitoria
per
il
recupero della differenza ed avverso il decreto ingiuntivo
258/2014 veniva proposta opposizione dall'INPS, che ribadiva
di
aver
operato
disposizioni
prevedeva
correttamente
contenute
al
punto
nella
3.1
essendosi
circolare
lettera
d)
come
attenuto
n.
il
alle
74/2008,
che
credito
del
lavoratore dovesse essere accertato giudizialmente, ove il
datore di lavoro insolvente non fosse assoggettabile alle
procedure concorsuali; indi, sul credito netto accertato col
decreto
ingiuntivo
previste
ritenute
circolare
n.
372/2012,
erariali
ai
INPS
erano
sensi
sopra
state
del
applicate
punto
3.7
le
della
richiamata.
************************************************************
In estrema sintesi la lavoratrice ha richiesto nei confronti
del datore di lavoro una ingiunzione di pagamento, al netto
delle ritenute fiscali, in relazione alle ultime buste paga,
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pari ad
comprensive
di
TFR
dell’esecuzione,
ed,
ha
a
chiesto
seguito
dell’infruttuosità
l’intervento
del
Fondo
di
garanzia esponendo gli importi al lordo delle ritenute di
legge.
A seguito della liquidazione dell’Inps, che ha decurtato il
credito
della
lavoratrice,
ritenute fiscali
assoggettando
nuovamente
a
gli importi netti indicati nel decreto
ingiuntivo,
l’opposta
ha
agito
in
differenza,
chiedendo
il
pagamento
via
di
monitoria
un
importo
per
la
lordo,
costituito dalla somma di un importo pari alla differenza tra
dall’Inps nella sua liquidazione a titolo di TFR lordo (prima
di operare una nuova imposizione fiscale) e di un importo
lordo
costituito
dalla
differenza
tra
la
somma
dovuta,
tenendo correttamente conto dei limiti dell’intervento del
Fondo
(ultime
tre
retribuzioni,
ratei
di
tredicesima
relativi alle tre ultime mensilità etc.) e quanto liquidato
(al lordo) dall’Inps per crediti diversi.
Anzitutto
può
rilevarsi
che
il
lavoratore
ha
chiesto
l’intervento del Fondo di garanzia esponendo gli importi al
lordo delle ritenute di legge e che l’Inps avrebbe potuto
operare le ritenute fiscali senza effettuare alcun calcolo
(foriero di errori), considerando gli importi già indicati
nelle buste paga poste a fondamento del titolo giudiziale.
Se
così
avesse
operato
incontro ad alcuna
Nell’eventuale
sede
l’opponente
non
sarebbe
andato
conseguenza pregiudizievole.
di
surroga
il
datore
di
lavoro
non
potrebbe contestare quanto versato in sua vece all’Agenzia
delle Entrate sulla base degli importi dallo stesso liquidate
nelle buste paga.
Non pare che nemmeno da parte dell’Agenzia delle Entrate
dovrebbero sorgere questioni.
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il TFR lordo risultante dalla busta paga e quanto considerato
Anzitutto
la ritenuta fiscale relativa al TFR è provvisoria,
dovendo essere esattamente rideterminata dall’amministrazione
finanziaria; infatti il decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n.
47
ha
provvedere
previsto
alla
che
gli
uffici
riliquidazione
finanziari
dell'imposta
debbano
in
base
all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a
quello in cui è maturato il diritto alla percezione.
In
secondo
luogo
l’eventuale
errore
liquidazione operata nelle buste paga
determinato
dalla
dal datore di lavoro
sarebbe imputabile a quest’ultimo.
fiscali, ordinariamente incombente sul datore di lavoro come
sostituto d’imposta, deve farsi carico il soggetto che si
accolla ex lege il debito del predetto,
e, conseguentemente,
tutte le obbligazioni accessorie e strumentali all’esatto
adempimento, e cioè il Fondo di Garanzia.
Il funzionario dell’Inps escusso come teste ha precisato che
il lavoratore, eventualmente colpito da doppia imposizione
fiscale, può sempre rivolgersi all’Agenzia dell’Entrate per
ripetere le imposte pagate in eccedenza.
Al
che
deve
ricordarsi
che
il
legislatore
ha
inteso
facilitare il lavoratore assegnando al datore di lavoro la
responsabilità di tenere i rapporti con l’amministrazione
finanziaria
in
responsabilità,
relazione
peraltro,
ai
redditi
costituisce
di
un
lavoro.
Tale
corollario
del
rischio d’impresa.
Né
pare
possa
sostenersi
che
il
titolo
giudiziale
debba
necessariamente disporre al lordo e che nel caso lo stesso
preveda importi al netto, manchi un titolo per la successiva
surroga dell’Inps nei confronti del datore di lavoro.
In effetti è consolidato il principio di diritto secondo cui
l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del
lavoratore per differenze retributive e per il trattamento di
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Firmato Da: AGOSTINI ERMINIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 67dae - Firmato Da: GUELFI ORNELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e751
Comunque sia, del rischio collegato al calcolo delle ritenute
fine
rapporto
debbono
essere
effettuati
al
lordo
delle
ritenute fiscali (Cass. civ. Sez. lavoro, sent. 05-10-2009,
n. 21211, Cass. 7 luglio 2008 n. 18584, Cass. 18 aprile 2003
n. 6337, Cass. 11 luglio 2000 n. 9198 e numerose altre).
Peraltro nella fattispecie in esame non
la
questione
di
quantificare
il
si pone (e poneva)
dovuto,
già
liquido
ed
esigibile in base alla documentazione allegata dal lavoratore
al
ricorso
per
decreto
ingiuntivo,
e
si
è
ingiunto
il
pagamento di una somma riconosciuta come dovuta dallo stesso
debitore, il datore di lavoro che ha emesso le buste paga,
spettanti all’Amministrazione finanziaria.
Inoltre la condanna al pagamento delle somme risultanti dalle
buste paga al netto delle ritenute di legge contiene un
implicito accertamento relativo all’importo dovuto al lordo,
così come calcolato e riconosciuto dovuto dal
d’imposta,
posto
che
le
due
entità
sostituto
economiche
sono
strettamente correlate e che, data una posta, non vi sono
margini
di
discrezionalità
ed
apprezzamento
nella
determinazione dell’altra.
Quanto infine alla possibilità che la richiesta dell’istituto
di un titolo giudiziale che rechi importi al lordo rientri
tra
le
prerogative
dello
stesso,
deve
evidenziarsi
come
l’irragionevolezza di tale richiesta si appalesi nei numerosi
casi
(di cui non può non tenersi conto per saggiare la
legittimità della regola generale) nei quali il datore di
lavoro abbia già corrisposto acconti non contabilizzati in
busta paga e sia quindi necessario operare dei conteggi, in
vece del datore inadempiente, per “lordizzare” gli importi
percepiti.
Infatti questa operazione non pare esigibile dal lavoratore
per le motivazioni già dette.
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Firmato Da: AGOSTINI ERMINIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 67dae - Firmato Da: GUELFI ORNELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e751
dalle quali sono anche evincibili chiaramente gli importi
Con riguardo all'indennità, per congedo parentale facoltativo
goduto dall’opposta nei mesi di giugno e luglio 2012, che
avrebbe dovuto essere anticipata dal datore e per questo non
riconosciuta dall’Inps, è da rilevare che l’insolvenza del
datore
di
lavoro,
mero
anticipante
salvo
conguaglio
con
l’Inps, non può esimere dal pagamento il soggetto cui incombe
l’obbligo finale di corrispondere il trattamento.
Peraltro
la
espressamente
circolare
tale
74/2008
indennità
al
punto
tra
4.1.2
quelle
non
indica
escluse
dalla
copertura del fondo.
Le spese di opposizione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del lavoro,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione
e difesa respinte,
il d.i. impugnato,
rigetta l’opposizione, così confermando
e condanna l’INPS a rifondere all’opposta
le spese di opposizione che liquida
in complessivi euro
1.300,00, oltre contributo spese generali, IVA e CPA come per
legge.
Massa,
04/03/2015
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
6
Firmato Da: AGOSTINI ERMINIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 67dae - Firmato Da: GUELFI ORNELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e751
Pertanto l’opposizione è infondata e deve essere rigettata.