N. R.G. 26587/2011 Sentenza n. 9281/2014 pubbl. il 14/07/2014 RG n. 26587/2011 Repert. n. 7889/2014 del 14/07/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Specializzata in materia di impresa Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Fernando Ciampi dott. Paola Maria Gandolfi dott. Claudio Marangoni Presidente Relatore Giudice Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26587/2011 promossa da: YAHOO! ITALIA SRL (C.F. 13122290151), con il patrocinio dell’avv. CONSONNI MARCO e dell’avv. SPREAFICO FRANCESCO (SPRFNC78C16B639S) CANCELLATO -VIA MARCO DE MARCHI, 7 20121 MILANO; ORSINGHER MATTEO (RSNMTT62H20L378Q) VIA MARCO DE MARCHI, 7 20121 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA MARCO DE MARCHI, 7 20121 MILANO presso il difensore avv. CONSONNI MARCO ATTORE contro PFA FILMS SRL (C.F. 01742240789), con il patrocinio dell’avv. AIELLO DOMENICO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 1/A 20121 MILANO presso il difensore avv. AIELLO DOMENICO CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni. pagina http://bit.ly/1C9btmj 1 di 5 Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Sezione A Sentenza n. 9281/2014 pubbl. il 14/07/2014 RG n. 26587/2011 Repert. n. 7889/2014 del 14/07/2014 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Giudica il Collegio che le domande attoree siano solo parzialmente fondate e meritino,quindi,di essere accolte nei termini di cui in prosieguo. In giudizio si discute dell'accertamento della sussistenza o meno di un rapporto concorrenziale tra le parti,dell'accertamento degli effettivi obblighi gravanti su un motore di ricerca e di un'assunta,subìta denigrazione,il tutto con reciproche richieste di condanne risarcitorie invero,nella specie,la competenza di questo Giudice si integra,prendendo in considerazione le domande dell’attore,quanto meno,ai sensi dell'art.20 c.p.c.,quale "locum commissi delicti" che,nella dedotta questione di concorrenza sleale,è da identificarsi nella sede dove agisce l'attore,preteso sleale concorrente,sede che,nell'ipotesi "de quo",è proprio in Milano; altrettanto dicasi,poi,per quanto riguarda l’assunta,subìta denigrazione,in ordine alla quale deve aversi riguardo alla sede del soggetto offeso (Cass.n.5691/2002); in tale contesto,infine,nessun rilievo può avere la pretesa di parte convenuta di fondare la competenza sulla base non delle domande dell'attore,ma delle proprie domande riconvenzionali. Nel merito risulta pacifico in giudizio: 1) che parte convenuta sia titolare,esclusiva e per il territorio italiano,dei diritti di sfruttamento economico del film intitolato "About Elly"; 2) che,in data 6 agosto 2010,parte convenuta abbia inviato all'attrice (doc.11 conv.) una diffida con la quale,premesso che,tramite l'attoreo motore di ricerca,si era diffuso l'uso di prendere illecita e non autorizzata visione,in tutto od in parte,del film in questione,chiedeva all'attrice stessa di provvedere alla disabilitazione all'accesso di tutti i contenuti dei siti degli utenti riproducenti il film di cui si tratta (e ciò,tuttavia,senza specifica indicazione dei siti da disabilitare). Tale essendo il quadro dei fatti pacifici in giudizio si controverte,poi,tra le parti,anzitutto,circa le contrapposte domande relative alla configurabilità,o meno,tra le stesse,di un rapporto concorrenziale. pagina http://bit.ly/1C9btmj 2 di 5 Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Va,anzitutto,sgomberato il campo dalla formulata eccezione di incompetenza per territorio: Sentenza n. 9281/2014 pubbl. il 14/07/2014 RG n. 26587/2011 Repert. n. 7889/2014 del 14/07/2014 Giudica il Collegio che un siffatto rapporto sia ben configurabile: invero,essendo pacifico che parte convenuta operi nel settore dello spettacolo e dell’intrattenimento,deve ritenersi che tale attività sia,almeno in parte,caratteristica anche degli operatori del mondo dell’informazione,quale è parte attrice,in quanto,data l’enorme e variegata quantità di “informazioni” immesse in rete (tra cui anche spettacoli o intrattenimenti),avviene spesso che l’utente usi la rete proprio per seguire tali spettacoli o intrattenimenti e che da ciò,naturalmente,il Si discute,poi,circa l'accertamento degli effettivi obblighi gravanti su un motore di ricerca ed in quali limiti questo sia tenuto a disattivare le utenze che svolgano collegamenti illegali,prendendo non autorizzata visione,in tutto od in parte,di spettacoli (e ciò in spregio ai diritti d’autore). A giudizio del Collegio tali obblighi sono quelli enunciati dagli artt.13 della Direttiva 2000/31 CE e 15 del D.Leg.n.70/2003: in particolare,per quanto attiene alla dedotta materia,il motore di ricerca è tenuto a disattivare le utenze che svolgano collegamenti illegali “..quando un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione”. Invero,essendo pacifico che ogni utente abbia il diritto di accedere alle informazioni (art.21 Cost.),risulta evidente che tale diritto non possa essere compresso per autonoma iniziativa del motore di ricerca e su segnalazione o meno di altro soggetto privato,ma occorre che ciò sia disposto dalla Pubblica Amministrazione (per pubblico interesse e con le previste garanzie),ovvero dall’AGO (nell’ambito di un processo e con il necessario contraddittorio di tutti gli interessati,tra cui,all'evidenza il titolare dell'utenza assuntamente in condizioni di illegalità). In tale contesto,poi,gli artt. (considerando) 47 e 48 della Direttiva 2000/31 CE,invocati da parte convenuta,prevedono,bensì,la possibilità che gli Stati prescrivano ai prestatori di servizi,nella dedotta materia,diligenti attività per individuare o prevenire gli illeciti,ma in proposito,per un verso,risulta escluso che essi possano disattivare,di propria iniziativa ed al di fuori delle disposizioni autoritative pagina http://bit.ly/1C9btmj 3 di 5 Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a motore di ricerca tragga economico vantaggio. suddette,le utenze che svolgano collegamenti Sentenza n. 9281/2014 pubbl. il 14/07/2014 RG n. 26587/2011 del 14/07/2014 illegali Repert. e,per altron. 7889/2014 verso,appare significativo che,sin’oggi,nel nostro Paese,non sia stata dettata alcuna disposizione normativa al riguardo. Sempre in tale contesto va detto,poi,che risulta del tutto fuorviante quanto sostenuto,da parte convenuta circa un assunto,generale dovere di diligenza,che graverebbe su controparte e circa l'illegittima,mancata apposizione,da parte della stessa,di “filtri”,che avrebbero potuto impedire il perpetuarsi dei lamentati illeciti: determinata utenza ed a richiesta del suo titolare; fuorviante,inoltre,la perizia doc.31,prodotta da parte convenuta (che,a parte un’ampia opinabilità dal punto di vista grammaticale ed,inoltre,il fatto che essa appare riferita ad un contesto processuale diverso,in cui è parte Microsoft,che non è parte in questo giudizio),perizia che non sembra enunziare un filtro di tipo generale,ma solo un filtro apponibile in base ad una precisa individuazione,che non compare nel presente contesto. Detto ciò sulla mancanza di un generale obbligo di disattivazione (al di fuori dei casi di disposizioni autoritative suddette) o di apposizione di filtri da parte dell’attore,vanno rigettate tutte le domande riconvenzionali di parte convenuta e restano,con ciò,superate anche quelle per cui non si è accettato il contraddittorio. Giudica,poi,il Tribunale infondata anche la domanda attorea di assunta,subìta denigrazione: assume,invero,l'attore che tale denigrazione sarebbe connessa ad un'intervista rilasciata dall'avv.Roberto Marraffa,legale della convenuta in una vertenza cautelare con parte attrice presso il Tribunale di Roma,al giornale "Il Sole-24 Ore" e pubblicata in data 25 marzo 2011 (doc.25 att.); giudica,tuttavia,in proposito,il Tribunale che,non essendo stato provato che l'avvocato avesse un mandato per rilasciare tale intervista per conto della cliente,del suo contenuto sarebbe responsabile,semmai,l'avvocato e non la parte convenuta; pagina http://bit.ly/1C9btmj 4 di 5 Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a fuorviante,anzitutto,il riferimento al “filtro famiglia”,che è una limitazione disposta a carico di una ben Sentenza n. 9281/2014 pubbl. il 14/07/2014 RG n. 26587/2011 Repert. n. 7889/2014 delin 14/07/2014 in ogni caso ed "ad abundantiam",si osserva che tale contenuto non appare diffamatorio, quanto l'assunto di "pirateria" non si riferisce all'attrice,ma agli utenti illegali. Queste considerazioni tutte hanno convinto il Tribunale della parziale fondatezza delle domande attoree e ne giustificano il parziale accoglimento,unitamente al rigetto delle riconvenzionali della convenuta. La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza (art. 91 c.p.c.): si ritiene equo liquidare tali spese,a favore di parte attrice, in €40.000,00 per compensi e di porne il relativo onere su P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande,respinta ogni altra richiesta ed eccezione; accerta la mancanza di un generale obbligo di disattivazione (al di fuori dei casi di disposizioni autoritative dell'A.G.O. o della P.A.) o di apposizione di filtri,da parte dell’attore,quale motore di ricerca,per le utenze che svolgano collegamenti illegali; rigetta tutte le domande della parte convenuta; condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice un mezzo le spese del presente giudizio complessivamente liquidato in €20.000,00,oltre iva e cpa. Cosi' deciso in Milano il 29 maggio 2014. IL PRES. EST. pagina http://bit.ly/1C9btmj 5 di 5 Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a parte convenuta,in ragione della soccombenza solo parziale,per un mezzo.
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