scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

N. R.G. 26587/2011
Sentenza n. 9281/2014 pubbl. il 14/07/2014
RG n. 26587/2011
Repert. n. 7889/2014 del 14/07/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Fernando Ciampi
dott. Paola Maria Gandolfi
dott. Claudio Marangoni
Presidente Relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26587/2011 promossa da:
YAHOO! ITALIA SRL (C.F. 13122290151), con il patrocinio dell’avv. CONSONNI MARCO e
dell’avv. SPREAFICO FRANCESCO (SPRFNC78C16B639S) CANCELLATO -VIA MARCO DE
MARCHI, 7 20121 MILANO; ORSINGHER MATTEO (RSNMTT62H20L378Q) VIA MARCO DE
MARCHI, 7 20121 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA MARCO DE MARCHI, 7 20121
MILANO presso il difensore avv. CONSONNI MARCO
ATTORE
contro
PFA FILMS SRL (C.F. 01742240789), con il patrocinio dell’avv. AIELLO DOMENICO e dell’avv. ,
elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 1/A 20121 MILANO presso il difensore avv.
AIELLO DOMENICO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina
http://bit.ly/1C9btmj
1 di 5
Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Sezione A
Sentenza n. 9281/2014 pubbl. il 14/07/2014
RG n. 26587/2011
Repert. n. 7889/2014 del 14/07/2014
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Giudica il Collegio che le domande attoree siano solo parzialmente fondate e meritino,quindi,di essere
accolte nei termini di cui in prosieguo.
In giudizio si discute dell'accertamento della sussistenza o meno di un rapporto concorrenziale tra le
parti,dell'accertamento degli effettivi obblighi gravanti su un motore di ricerca e di un'assunta,subìta
denigrazione,il tutto con reciproche richieste di condanne risarcitorie
invero,nella specie,la competenza di questo Giudice si integra,prendendo in considerazione le domande
dell’attore,quanto meno,ai sensi dell'art.20 c.p.c.,quale "locum commissi delicti" che,nella dedotta
questione di concorrenza sleale,è da identificarsi nella sede dove agisce l'attore,preteso sleale
concorrente,sede che,nell'ipotesi "de quo",è proprio in Milano;
altrettanto dicasi,poi,per quanto riguarda l’assunta,subìta denigrazione,in ordine alla quale deve aversi
riguardo alla sede del soggetto offeso (Cass.n.5691/2002);
in tale contesto,infine,nessun rilievo può avere la pretesa di parte convenuta di fondare la competenza
sulla base non delle domande dell'attore,ma delle proprie domande riconvenzionali.
Nel merito risulta pacifico in giudizio:
1) che parte convenuta sia titolare,esclusiva e per il territorio italiano,dei diritti di sfruttamento
economico del film intitolato "About Elly";
2) che,in data 6 agosto 2010,parte convenuta abbia inviato all'attrice (doc.11 conv.) una diffida con la
quale,premesso che,tramite l'attoreo motore di ricerca,si era diffuso l'uso di prendere illecita e non
autorizzata visione,in tutto od in parte,del film in questione,chiedeva all'attrice stessa di provvedere alla
disabilitazione all'accesso di tutti i contenuti dei siti degli utenti riproducenti il film di cui si tratta (e
ciò,tuttavia,senza specifica indicazione dei siti da disabilitare).
Tale essendo il quadro dei fatti pacifici in giudizio si controverte,poi,tra le parti,anzitutto,circa le
contrapposte domande relative alla configurabilità,o meno,tra le stesse,di un rapporto concorrenziale.
pagina
http://bit.ly/1C9btmj
2 di 5
Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Va,anzitutto,sgomberato il campo dalla formulata eccezione di incompetenza per territorio:
Sentenza n. 9281/2014 pubbl. il 14/07/2014
RG n. 26587/2011
Repert. n. 7889/2014 del 14/07/2014
Giudica il Collegio che un siffatto rapporto sia ben configurabile:
invero,essendo
pacifico
che
parte
convenuta
operi
nel
settore
dello
spettacolo
e
dell’intrattenimento,deve ritenersi che tale attività sia,almeno in parte,caratteristica anche degli
operatori del mondo dell’informazione,quale è parte attrice,in quanto,data l’enorme e variegata quantità
di “informazioni” immesse in rete (tra cui anche spettacoli o intrattenimenti),avviene spesso che
l’utente usi la rete proprio per seguire tali spettacoli o intrattenimenti e che da ciò,naturalmente,il
Si discute,poi,circa l'accertamento degli effettivi obblighi gravanti su un motore di ricerca ed in quali
limiti questo sia tenuto a disattivare le utenze che svolgano collegamenti illegali,prendendo non
autorizzata visione,in tutto od in parte,di spettacoli (e ciò in spregio ai diritti d’autore).
A giudizio del Collegio tali obblighi sono quelli enunciati dagli artt.13 della Direttiva 2000/31 CE e 15
del D.Leg.n.70/2003:
in particolare,per quanto attiene alla dedotta materia,il motore di ricerca è tenuto a disattivare le utenze
che svolgano collegamenti illegali “..quando un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne
ha disposto la rimozione o la disabilitazione”.
Invero,essendo pacifico che ogni utente abbia il diritto di accedere alle informazioni (art.21
Cost.),risulta evidente che tale diritto non possa essere compresso per autonoma iniziativa del motore di
ricerca e su segnalazione o meno di altro soggetto privato,ma occorre che ciò sia disposto dalla
Pubblica Amministrazione (per pubblico interesse e con le previste garanzie),ovvero dall’AGO
(nell’ambito di un processo e con il necessario contraddittorio di tutti gli interessati,tra cui,all'evidenza
il titolare dell'utenza assuntamente in condizioni di illegalità).
In tale contesto,poi,gli artt. (considerando) 47 e 48 della Direttiva 2000/31 CE,invocati da parte
convenuta,prevedono,bensì,la possibilità che gli Stati prescrivano ai prestatori di servizi,nella dedotta
materia,diligenti attività per individuare o prevenire gli illeciti,ma in proposito,per un verso,risulta
escluso che essi possano disattivare,di propria iniziativa ed al di fuori delle disposizioni autoritative
pagina
http://bit.ly/1C9btmj
3 di 5
Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
motore di ricerca tragga economico vantaggio.
suddette,le utenze che svolgano collegamenti
Sentenza n. 9281/2014 pubbl. il 14/07/2014
RG n. 26587/2011
del 14/07/2014
illegali Repert.
e,per altron. 7889/2014
verso,appare significativo
che,sin’oggi,nel nostro Paese,non sia stata dettata alcuna disposizione normativa al riguardo.
Sempre in tale contesto va detto,poi,che risulta del tutto fuorviante quanto sostenuto,da parte convenuta
circa un assunto,generale dovere di diligenza,che graverebbe su controparte e circa l'illegittima,mancata
apposizione,da parte della stessa,di “filtri”,che avrebbero potuto impedire il perpetuarsi dei lamentati
illeciti:
determinata utenza ed a richiesta del suo titolare;
fuorviante,inoltre,la perizia doc.31,prodotta da parte convenuta (che,a parte un’ampia opinabilità dal
punto di vista grammaticale ed,inoltre,il fatto che essa appare riferita ad un contesto processuale
diverso,in cui è parte Microsoft,che non è parte in questo giudizio),perizia che non sembra enunziare un
filtro di tipo generale,ma solo un filtro apponibile in base ad una precisa individuazione,che non
compare nel presente contesto.
Detto ciò sulla mancanza di un generale obbligo di disattivazione (al di fuori dei casi di disposizioni
autoritative suddette) o di apposizione di filtri da parte dell’attore,vanno rigettate tutte le domande
riconvenzionali di parte convenuta e restano,con ciò,superate anche quelle per cui non si è accettato il
contraddittorio.
Giudica,poi,il Tribunale infondata anche la domanda attorea di assunta,subìta denigrazione:
assume,invero,l'attore
che tale denigrazione sarebbe connessa
ad un'intervista rilasciata
dall'avv.Roberto Marraffa,legale della convenuta in una vertenza cautelare con parte attrice presso il
Tribunale di Roma,al giornale "Il Sole-24 Ore" e pubblicata in data 25 marzo 2011 (doc.25 att.);
giudica,tuttavia,in proposito,il Tribunale che,non essendo stato provato che l'avvocato avesse un
mandato per rilasciare tale intervista per conto della cliente,del suo contenuto sarebbe
responsabile,semmai,l'avvocato e non la parte convenuta;
pagina
http://bit.ly/1C9btmj
4 di 5
Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
fuorviante,anzitutto,il riferimento al “filtro famiglia”,che è una limitazione disposta a carico di una ben
Sentenza n. 9281/2014 pubbl. il 14/07/2014
RG n. 26587/2011
Repert.
n. 7889/2014
delin 14/07/2014
in ogni caso ed "ad abundantiam",si osserva che tale contenuto
non appare
diffamatorio,
quanto
l'assunto di "pirateria" non si riferisce all'attrice,ma agli utenti illegali.
Queste considerazioni tutte hanno convinto il Tribunale della parziale fondatezza delle domande attoree
e ne giustificano il parziale accoglimento,unitamente al rigetto delle riconvenzionali della convenuta.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza (art. 91 c.p.c.): si ritiene equo
liquidare tali spese,a favore di parte attrice, in €40.000,00 per compensi e di porne il relativo onere su
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando sulle domande,respinta ogni altra richiesta ed eccezione;
accerta
la mancanza di un generale obbligo di disattivazione (al di fuori dei casi di disposizioni autoritative
dell'A.G.O. o della P.A.) o di apposizione di filtri,da parte dell’attore,quale motore di ricerca,per le
utenze che svolgano collegamenti illegali;
rigetta
tutte le domande della parte convenuta;
condanna
la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice un mezzo le spese del presente giudizio
complessivamente liquidato in €20.000,00,oltre iva e cpa.
Cosi' deciso in Milano il 29 maggio 2014.
IL PRES. EST.
pagina
http://bit.ly/1C9btmj
5 di 5
Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
parte convenuta,in ragione della soccombenza solo parziale,per un mezzo.