IL PUNTO SUL CONCORDATO PREVENTIVO SUPER SEMPLIFICATO COSÌ COME MODIFICATO PER AGEVOLARE LA FUORIUSCITA DELLE IMPRESE DALLO STATO DI CRISI Breve analisi delle modifiche apportate Dal 2005 ad oggi A cura di Salvatore e Giada Atzori 1 Indice delle norme semplificative e agevolative N. 1) 2) 3) 4) 5) 6) Descrizione Premessa Situazione di difficoltà in cui si devono trovare le imprese per poter accedere al concordato (Art, 160 L.F.) Eliminazione del così detto principio della “meritevolezza” Presentazione della domanda “in bianco”, o “con riserva” di produzione della documentazione entro i termini stabiliti dal Tribunale (Art, 161 L.F.) Blocco delle azioni esecutive e cautelari (anche nel concordato in bianco)(art. 168 L.F. 1°c). Inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti (Art. 168 L.F. 3° c.) Possibilità di richiedere la risoluzione anticipata o la sospensione dei contratti in corso Pagina 3 3 3 4/5 5 6 6 (Art. 169 bis) 7) 8) 9) 10) 11 12 Autorizzazione a compiere atti straordinari urgenti durante la prima fase del concordato (sino al Decreto di ammissione) (Art. 161 c. 7) Concessione del beneficio della Prededuzione per i Crediti sorti nel periodo successivo alla richiesta di concordato (Art. 161 7° c., L.F.) Sospensione, per le società in crisi, degli obblighi inerenti la ricostituzione del Capitale sociale in caso di perdite, e di scioglimento obbligatorio in caso della sua mancata ricostituzione (Art. 182 sexies L.F.) Beneficio della Prededuzione per i crediti relativi a Finanziamenti necessari per agevolare la gestione dell’Impresa, ai fini dell’esecuzione del concordato. (Art.182 quinquies, 1° c.) (Art. 182 quater, 1° c.) Tutele dei Professionisti che eseguono prestazioni per il concordato (art. 111 L.F.- 2° c.) Nuove norme sul concordato che prevede la continuazione dell’attività imprenditoriale. 6 7 7 7/8 8 10 (Art. 186 bis L.F.) 13 14 15 16 Il concordato preventivo MISTO (con continuità e liquidatorio) (Art. 186-bis L.F.) Principio del silenzio-assenso nelle votazioni, e sufficienza, per l’approvazione, della maggioranza semplice (superiore al 50% dei crediti ammessi al voto) anziché quella precedente dei 2/3 per l’approvazione del concordato. (Art, 177 L.F.) Il liquidatore GiudiziarioSintesi degli Effetti scaturenti dalla conclusione positiva del concordato 2 11 11 11 12 IL PUNTO SUL CONCORDATO PREVENTIVO SUPER SEMPLIFICATO PER AGEVOLARE LA FUORIUSCITA DELLE IMPRESE DALLO STATO DI CRISI PREMESSA Nonostante alcuni Colleghi non siano completamente d’accordo, ritengo che il NUOVO concordato, così come modificato dalle diverse leggi che si sono susseguite dal 2005 ad oggi, sia verosimilmente da ritenersi SUPER SEMPLIFICATO, e possa tornare utile alle imprese in difficoltà per uscire dalla crisi o per liquidare l’Impresa e chiudere onorevolmente con i creditori evitando la procedura fallimentare. Analizziamo le diverse modifiche. Il Concordato, come era stato concepito nel 1942, era destinato principalmente agli Imprenditori individuali (le società non erano ancora di moda) che si fossero trovati in stato di dissesto non per colpa loro ma evidentemente per circostanze che esulavano dalla loro volontà, nonostante avessero sempre mantenuto una condotta corretta. La norma tutelava principalmente la maggiore soddisfazione dei Creditori tanto che per quelli di ceto chirografario (sprovvisti di titoli di prelazione) era stabilito che la percentuale offerta non potesse scendere al di sotto del 40%, e per i Creditori privilegiati il pagamento dovesse essere addirittura assicurato in misura pari al 100%. Conseguentemente il “costo” del concordato per i pagamenti ai Creditori e per le spese di giustizia era di fatto molto pesante, e la proceduta concorsuale era incanalata in un percorso giudiziario da considerarsi ostile, per cui di Concordati preventivi non se ne presentavano molti, con la conseguenza che il fallimento, con la successiva fase liquidatoria dei beni, era la fine naturale delle imprese in difficoltà. Nelle norme mancava quello spirito sociale di salvaguardia anche delle Imprese e dei relativi posti di lavoro, che nei nostri giorni è diventata una esigenza inderogabile per non destabilizzare il sistema produttivo e per cercare di evitare il problema gravissimo della disoccupazione. Questo principio della salvaguardia delle Imprese era già applicato nelle legislazioni dei paesi anglosassoni mentre invece da noi l’idea di “punire” i responsabili del dissesto era difficile da sradicare. Il nuovo concordato ha natura principalmente privatistica, sotto il controllo del Tribunale. Le nuove norme sono state emanate a partire dal 2005 e possiamo dire che le modifiche e le integrazioni sono state apportate ripetutamente sino all’anno scorso 2013, integrandole con nuovi istituti agevolativi anche di natura finanziaria, ritenuti indispensabili per poter condurre in porto la procedura e rimettere in pista le Imprese. Il Decreto sviluppo del 2012 ha ulteriormente migliorato e agevolato le norme sul concordato preventivo tanto che queste modifiche sono state denominate “Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali” Nella relazione governativa si precisa appunto che le nuove norme sono state emanate per “migliorare l’efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d’impresa disciplinati dalla legge fallimentare, superando le criticità emerse in sede applicativa e promuovendo l’emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell’imprenditore. (…) l’opzione di fondo che orienta l’intervento è quella di incentivare l’impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi, piuttosto che quella di assoggettarla a misure di controllo esterno che la rilevino” (il fallimento). L’ostacolo maggiore per salvare le imprese dal Fallimento, è stato rilevato anche dal legislatore, stia proprio nella tardiva manifestazione delle condizioni in cui versa l’impresa. La soluzione è quindi quella di operare, non appena si avvertono i primi segnali della crisi, un solerte intervento al fine di salvare il valore produttivo dell’impresa. Con la riforma del decreto Sviluppo il legislatore è, quindi, intervenuto nell’intento di rendere maggiormente appetibile il concordato preventivo al fine di incentivare gli imprenditori a farne uso quanto prima, evitando che il loro comportamento dilatorio possa definitivamente pregiudicare la potenziale ripresa dell’attività, e in questo modo danneggiare anche i creditori. In questa attività di indagine i commercialisti svolgono una funzione importante, essendo deputati alla predisposizione dei Bilanci annuali e periodici dei clienti. Dal loro esame essi possono rendersi conto immediatamente dei rischi che le imprese corrono e sensibilizzare gli imprenditori e gli amministratori delle società affinché, se la situazione economica e finanziaria si stesse aggravando, e non siano ipotizzabili altri interventi, utilizzino subito gli strumenti giuridici offerti dalle nuove disposizioni per salvare le imprese. Questa importante funzione di “sentinelle” che possono svolgere i commercialisti unitamente ad altri professionisti, che hanno in mano il “polso della situazione”, è stata riconosciuta (finalmente e una volta tanto) anche dal legislatore. Infatti per i compensi relativi alle attività che dovranno svolgere tutti i professionisti: studio della situazione aziendale, predisposizione della domanda, del piano del concordato e della proposta, nonché l’attestazione del piano e la successiva liquidazione dei beni (come liquidatori nel concordato con cessione dei beni), le perizie, le consulenze legali e per i rapporti con il personale, ha riconosciuto il beneficio della prededuzione. I compensi sono considerati alla stessa stregua delle spese necessarie per la procedura, e pertanto nel riparto devono essere pagati prima dei creditori anteriori al procedimento. 3 DETTAGLIO DELLE DIVERSE MODIFICHE AGEVOLATIVE APPORTATE 1) Situazione in cui si devono trovare le imprese per poter accedere al concordato. (art. 160 L.F.) Una delle più importanti novità, come si è detto prima, riguarda il momento in cui si può accedere al Concordato. Lo stato di dissesto (incapacità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali), prevista dalla vecchie norme, era la fase in cui si dovevano trovare le imprese per la dichiarazione di fallimento e per poter accedere al concordato. Questa situazione era facilmente dimostrabile dalla esistenza di protesti, decreti ingiuntivi e altri fatti che dovevano essere documentati ai Giudici Delegati, titolari delle relative pratiche. Le nuove norme hanno ampliato notevolmente i casi in cui si può accedere alla procedura, stabilendo che le imprese devono trovarsi in stato di crisi, che è un concetto molto più ampio, comprendente anche lo stato di dissesto. La nuova formulazione di “stato di crisi” modifica in senso più favorevole al Debitore l’accesso al concordato e lo dovrebbe indurre ad anticipare il piano di risanamento all'evidente scopo di evitare il deteriorarsi della situazione imprenditoriale, a tutto vantaggio sia dell’Impresa che dei Creditori stessi. 2) Note operative Art. 160 L.F., -Presupposti per l'ammissione alla proceduraL'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere…..: La dichiarazione dello stato di crisi è lasciata alla sola iniziativa del Debitore che la deve avanzare nel Ricorso presentato. Il Tribunale sino ad ora non ha effettuato alcun controllo in merito (anche perché si sa che quasi tutte le imprese sono in crisi), lasciando aperta la strada anche a situazioni aziendali di sole difficoltà economiche non irreversibili. . Eliminazione del così detto principio della “meritevolezza” (Art,160 Possono L.F.) A seguito dell’intervento legislativo del 2005 sono venuti meno, i Requisiti di meritevolezza soggettiva dell’imprenditore ricorrente che riguardavano: - l’iscrizione nel registro delle imprese, - la regolare tenuta della contabilità nel biennio precedente, - l’assenza di procedure concorsuali a proprio carico nei cinque anni precedenti, - il non essere stato condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio e la fede pubblica. Tuttavia è previsto (art, 173) che il compimento di attività consapevolmente dirette ad alterare il soddisfacimento dei creditori, come l’occultamento o la dissimulazione di parte dell’attivo, l’esposizione di passività inesistenti, e comunque il compimento di atti finalizzati a frodare le ragioni creditorie, possano pregiudicare l’ammissione alla procedura concordataria e dunque giungere ad un declaratoria di inammissibilità o di revoca dell’ammissione. quindi accedere concordato: -Gli imprenditori di fatto -Le società di Fatto irregolari al Art. 173 L.F. - (Revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura) Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori 3) Presentazione della domanda “in bianco” o “con riserva” di Art. 161 – c. 6° -) può depositare il ricorso produzione della documentazione entro i termini stabiliti dal L'imprenditore contenente la domanda di concordato Tribunale. (Art, 161 L.F.) unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre E’ un istituto di portata veramente eccezionale, ispirato all’esperienza esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di statunitense, a cui il nostro legislatore si è ispirato a più riprese nell’emanare cui ai commi secondo e terzo entro un le nuove disposizioni. L’appetibilità per l’imprenditore-debitore risiede nella termine fissato dal giudice, compreso fra e centoventi giorni e prorogabile, possibilità di beneficiare immediatamente degli effetti che derivano sessanta in presenza di giustificati motivi, di non dall’apertura della procedura concordataria, pur in presenza di una domanda oltre sessanta giorni. Anche se non richiesto è opportuno incompleta del piano, della proposta e di parte della documentazione. che nella domanda vengano rilasciate Ricordiamo le condizioni per poter accedere al concordato: 1) Requisiti soggettivi a) Qualità di imprenditore commerciale (art. 2195 C.C.) sia in forma individuale (Ditta individuale) che collettiva (Società) b) Trovarsi in stato di crisi (comprende anche lo stato di insolvenza) che può riguardare la natura economica e patrimoniale e quella finanziaria. Può anche avere manifestazioni solo interne ma che preludono allo stato di dissesto. 1) Requisiti oggettivi E’ necessario che sia stata superata nei tre anni precedenti la domanda, la “soglia di fallibilità” e cioè il superamento, anche di uno, dei seguenti tre parametri dimensionali (per le Imprese e società in contabilità ordinaria, estratti dal Bilancio CEE): - Ricavi lordi per €. 200.000; - Attivo patrimoniale per €. 300.000 (Totale dell’Attivo del Bilancio CEE) 4 dichiarazioni sull’attività futura che si svolgerà sino all’omologa, durante il quale periodo potrebbe non essere nominato il Commissario Giudiziale, e precisamente sarà bene esplicitare: - Nel concordato liquidatorio che l’attività sarà rivolta alla conservazione e salvaguardia dei beni; - Nel concordato con continuità sarà opportuno riportare la programmazione della attività di gestione futura con i risultati attesi nella prospettiva della soddisfazione dei creditori. Requisiti oggettivi - Debiti (ancorché non scaduti) per €. 500.000 La funzione della domanda semplificata è a tutto favore dell’imprenditore. Come si vedrà nel paragrafo successivo, si anticipano gli effetti protettivi del patrimonio che, fino ad ora, operavano solamente dalla presentazione della domanda di concordato preventivo completa dei suoi requisiti essenziali. Sinteticamente, la domanda concordataria “con riserva” deve contenere: - la dichiarazione di trovarsi in una “situazione di crisi”, - di non aver fatto ricorso al medesimo procedimento, infruttuosamente, nel precedente biennio, - la sottoscrizione del legale rappresentante, - la delibera dei soci (nelle società di persone) o di un organo amministrativo della società (nelle società di capitali, salvo l’atto costitutivo o lo statuto dispongano diversamente); - i bilanci degli ultimi tre esercizi, - la situazione debitoria con i relativi indirizzi - e il certificato del registro delle imprese, per consentire al tribunale di valutare tanto l’ammissibilità della domanda “con riserva”, quanto la sua competenza territoriale. SE MANCA ANCHE UNO DELLE SU INDICATE ATTESTAZIONI O DOCUMENTAZIONE LA DOMANDA VIENE DICHIARATA IMPROCEDIBILE. Riguardo, invece, ai poteri del debitore, successivamente alla presentazione della domanda in Tribunale, si ricorda che l’Imprenditore può: - - compiere gli atti di ordinaria amministrazione (sono quelli che rientrano nell’oggetto sociale), e continuare a gestire l’impresa nel concordato con continuità; i nuovi creditori (costituiti dai terzi contraenti) godono del riconoscimento del beneficio della prededuzione e dell'esonero da revocatoria per tutti gli atti legalmente compiuti dall'imprenditore chiedere di esser autorizzato a compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione, (sono quelli che modificano la struttura economico organizzativa dell’impresa). - - Per le società di Capitali i dati si rilevano dal Bilancio CEE -I Ricavi sono desunti dal valore della produzione voci A1 e A5 (Cassazione civile, sez. I 27 dicembre 2013, n. 28667) -Le immobilizzazioni vanno considerate quindi al netto dei Fondi ammortamento, come pure i crediti al netto dei Fondi svalutazione. Per le Imprese in contabilità semplificata i su indicati parametri (secondo il Tribunale di Milano) possono essere dedotti dai righi della Dichiarazione dei redditi (Unico) dove essi vengono indicati La presentazione del Ricorso “in bianco” é’ un adempimento con formalità molto semplici. La firma deve essere autenticata dal Cancelliere o dall’Avvocato indicato come difensore (nomina obligatoria per il Tribunale di Cagliari) Diritti -Contributo unificato €. 98,00 - Marca €. 27,00 TOTALE € 125,00 La marca da bollo copre tutte le successive istanze che si presenteranno (quindi esenti) sino all’omologa -Copie originali. N. 2 (la seconda è gradita per l’invio al PM) -Tutta la documentazione (la domanda sottoscritta e gli allegati) devono essere scannerizzare e riportati su CD. Il Cancelliere deve iscrivere la domanda nel Registro Imprese entro il giorno successivo al suo deposito in Tribunale chiedere di essere autorizzato, dal Tribunale, a contrarre finanziamenti per consentire la prosecuzione dell’attività, previa attestazione della loro funzionalità rispetto alla soddisfazione dei creditori (rilasciata da un Revisore legale indipendente, (ex art. 67 L.F:), beneficiando della prededuzione( art. 111 c.2,L.F.). chiedere di essere autorizzato, dal Tribunale nel concordato con continuità (art. 186 bis c.4,L.F.), a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici Attenzione - Dopo la presentazione del ricorso, l’imprenditore non deve effettuare alcun pagamento relativo a debiti precedenti, intraprendere nuove azioni o sottoscrivere nuovi contratti senza l’autorizzazione scritta del Giudice Delegato. Come risulta evidente “lo scopo della norma è quello di promuovere la continuazione aziendale, incentivando i terzi a continuare a stipulare contratti con l’impresa in crisi“ anche per la concessione di nuovi finanziamenti. Come affermato nella relazione illustrativa della norma di legge, lo strumento più adatto al raggiungimento dello scopo sembra proprio essere la prededuzione sia per i crediti relativi ai finanziamenti che per i crediti relativi alle operazioni compiute dopo l’inoltro della domanda. Il Tribunale fatte le opportune verifiche sulla territorialità (sede operativa), sulla regolarità della documentazione, emette un decreto nel quale fissa il termine per il completamento della pratica (con il piano e la proposta ai creditori) e stabilisce obblighi informativi, in genere con periodicità mensile, sulle operazioni finanziarie che si effettueranno e sulla predisposizione del piano. 4) Blocco delle azioni esecutive e cautelari (anche nel concordato in bianco) (art. 168 L.F. c.1°). Con la semplice presentazione della domanda, e della documentazione su indicata quindi, anche senza il piano, la proposta e senza parte della documentazione, si ha l’interruzione o la sospensione delle azioni esecutive e cautelari (sequestro conservativo) intraprese da parte dei singoli creditori nei confronti dell’imprenditore. E’ la così detta “Automatic stay” americana con efficacia dal giorno successivo alla presentazione del Ricorso in Tribunale, che deve però corrispondere alla sua 5 Art. 168 lf - (Effetti della presentazione del ricorso) Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. L’inibizione del proseguimento delle azioni esecutive o cautelari incomincia dalla data pubblicazione nel Registro delle imprese ad opera del cancelliere. Tale paralisi non si estende, ai procedimenti di cognizione (per stabilire l’importo del credito contestato) già instaurati o instaurati successivamente alla presentazione della domanda di concordato; delle pubblicazione del Ricorso nel Registro delle Imprese, a cura del Cancelliere, per cui il ritardo eventuale ne pregiudica l’attività. Con questa importante agevolazione, il debitore può accedere automaticamente alla protezione del suo patrimonio, al fine di svolgere, senza . il rischio di aggressioni da parte dei creditori, le attività necessarie alla predisposizione del piano di concordato. La concessione della sospensione delle azioni esecutive e cautelari è automatica. 5) Inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti (Art. 168 L.F.) Un’altra importante agevolazione è stata introdotta con il nuovo principio che prevede che le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. Si è posto in questo modo un ostacolo all’affannosa corsa dei creditori verso l’ottenimento di un titolo giudiziale (sovente, un decreto ingiuntivo) idoneo all’iscrizione delle ipoteche. Se il concordato non venisse approvato e non fosse consecutivamente dichiarato il fallimento, le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 gg. precedenti riacquistano efficacia. L’azione revocatoria delle ipoteche giudiziali (art, 67) è consentita nei sei mesi dalla data della dichiarazione del fallimento (salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza). Nella consecuzione delle procedure: Concordato sfociato nel Fallimento, il periodo sospetto ai fini delle azioni revocatorie (ex artt. dal 64 al 69) contro gli atti che arrecano pregiudizio alla massa dei creditori, decorre dalla data di presentazione della domanda di concordato. 6) Possibilità di richiedere la risoluzione anticipata o la sospensione Art. 169-bis (Contratti in corso di esecuzione) dei contratti in corso (Art. 169 bis) Il debitore nel ricorso di cui all'articolo 161 Un’altra importate modifica apportata riguarda la sorte dei contratti in corso può chiedere che il Tribunale o, dopo il di esecuzione al momento del deposito della domanda di concordato, che decreto di ammissione, il giudice delegato autorizzi a sciogliersi dai contratti in possono essere sciolti su autorizzazione del Tribunale (senza contraddittorio lo corso di esecuzione alla data della con il fornitore), se ciò si rilevi più favorevole al superamento della crisi. In presentazione del ricorso. Su richiesta del questo modo la gestione del concordato si è resa abbastanza autonoma debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di consentendo all’imprenditore di liberarsi delle limitazioni di carattere sessanta giorni, prorogabili una sola volta. obbligatorio assunte in passato che ancora gravano, al momento di apertura del Esempi di contratti che si potrebbero concordato, sull’impresa medesima e sulla sua possibilità di risanamento. sciogliere sono: L’eventuale indennizzo concesso quale risarcimento del danno è trattato alla -contratti di locazione onerosi stregua dei creditori antecedenti il concordato, e tale indennizzo dovrà essere -contratti di forniture di valore eccessivo e accertato con una causa a parte, nella quale, con prove idonee dovrà essere non più di attualità -contratti di servizi non più utili. dimostrato, se richiesti, l’eventuale danno emergente quanto l’eventuale lucro cessante. Dopo il Decreto di ammissione l’autorizzazione dovrà essere concessa dal Giudice Delegato Art. 161c,7) Dopo il deposito del 7) Autorizzazione a compiere atti straordinari ed urgenti durante la ricorso e fino al decreto di cui all'articolo prima fase del concordato (Art. 161 c. 7) 163 il debitore può compiere gli atti urgenti Con il Decreto del Fare del 2013 è previsto che il debitore, previa di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, che può assumere sommarie informazioni, è autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello abilitato a compiere atti straordinari ed urgenti, previa acquisizione del parere stesso periodo e a decorrere dallo stesso del Commissario giudiziale se già nominato, mentre per il compimento di termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione quelli di natura ordinaria non occorre alcuna autorizzazione. I Tribunali, secondo le prime sentenze Gli atti di natura ordinaria sono quelli che ineriscono all’attività prevista di merito reperite, non sembrano propensi a nell’oggetto sociale (esempio vendita dei beni prodotti o commercializzati), concedere autorizzazioni al compimento di straordinari, specialmente se non è stato mentre quelli di natura straordinaria sono quelli che comportano modificazioni atti ancora nominato il Commissario giudiziale, nella struttura economico organizzativa dell’impresa (esempio la vendita dei per cui sarà necessario svolgere notevole opera di convincimento. macchinari o del capannone in una impresa industriale). Dopo l’emanazione del Decreto di ammissione alla procedura gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione scritta del Giudice Delegato sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. Fra gli atti di straordinaria amministrazione si citano: I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni 6 L’Incarico conferito a professionista per la predisposizione degli atti del concordato- Non sarebbe atto di straordinaria amministrazione - Tribunale Terni, 28 dicembre 2012 e Cass., 8 novembre 2006, n. 23796. 8) Concessione del beneficio della “prededuzione” per i Crediti sorti Art. 161 7° c., L.F. “I crediti di terzi sorti per gli atti legalmente nel periodo successivo alla richiesta di concordato (Art. 161 7° c., L.F.) eventualmente compiuti dal Debitore sono prededucibili ai Le modifiche intervenute nel 2012 hanno previsto che i crediti di terzi sensi dell’art. 111 L.F. 2° c. (fornitori, dipendenti, ecc, che quindi si sentiranno più tranquilli a continuare a intrattenere rapporti con il Debitore) sorti, legittimamente, dopo la richiesta del concordato, godono della prededucibilità (ex art 111 2° c.) -Anche se riteniamo che i creditori piuttosto che la prededuzione vorranno essere pagati. Essi riguarderanno quindi, nel concordato con cessione dei beni, i crediti derivanti da operazioni per mantenere in efficienza e salvaguardare il patrimonio del debitore (es, spese di manutenzione e assicurative, ecc.), e nel concordato con continuità anche i crediti sorti per la gestione ordinaria (materie prime, merci, personale, contributi, ecc.) 9) Sospensione, per le società in crisi, degli obblighi inerenti la Art. 182-sexies (Riduzione o perdita del della società in crisi) ricostituzione del Capitale sociale in caso di perdite e di capitale Dalla data del deposito della domanda per scioglimento obbligatorio in caso della sua mancata ricostituzione. l'ammissione al concordato preventivo, (Art. 182 sexies L.F.) La nuova disciplina prevede la sterilizzazione degli obblighi di cui agli artt. 2446 e 2447, per la ricostituzione del capitale sociale, integralmente o parzialmente perso, che sono sospesi nel periodo intercorrente tra il deposito delle istanze di ammissione alla procedura concordataria e quello della sua omologazione. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale, di cui all’art. 2484, n. 4. Permangono gli obblighi di informativa dei soci previsti dall’art. 2482-bis (commi primo, secondo e terzo) e 2447, che devono essere adempiuti anche in costanza di concordato dagli amministratori, ma non dai liquidatori. Si ritiene che con la norma in argomento si sia inteso preservare gli amministratori dalla responsabilità che insorge per il ritardo o l’omissione dell’accertamento della perdita rilevante e della pubblicizzazione della relativa causa di scioglimento nel Registro imprese, ex art. 2485, primo comma, cod. civ. anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545duodecies del codice civile. 10) Beneficio della Prededuzione per i crediti relativi a Finanziamenti Art.182 quinquies, comma 1 necessari per agevolare la gestione dell’Impresa, ai fini Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato dell’esecuzione del concordato. e negli accordi di Durante il periodo di vigenza del concordato, in mancanza di risorse preventivo ristrutturazione dei debiti finanziarie, le norme approvate, più volte modificate, consentono di finanziare Il debitore che presenta, anche ai sensi l’impresa, agevolando e tutelando in maniera specifica e piena i finanziatori dell'articolo 161, sesto comma, una domanda di ammissione al concordato purché vengano rispettate determinate condizioni. I finanziamenti si possono preventivo o una domanda di omologazione suddividere: di un accordo di ristrutturazione dei debiti Finanziamenti interinali (stipulati dopo l’inoltro della domanda e prima del Decreto di ammissione) – (Art.182 quinquies, comma 1) : Le nuove norme prevedono che il debitore possa chiedere al Tribunale (meglio con una istanza separata dalla richiesta di concordato) di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili (anche individuati solo per tipologia ed entità), alla condizione che essi siano destinati a consentire un miglior soddisfacimento delle ragioni del ceto creditorio e che ciò sia attestato dalla relazione di un professionista avente i requisiti dell’art. 67 comm 3 lett. d) (Revisore indipendente e non in conflitto di interessi fra cui – avvocati, dottori commercialisti, ragionieri professionisti e società tra professionisti, che sono i requisiti per espletare la funzione di Curatore). Come si può capire, questa attestazione sarà facilmente esperibile nel concordato con cessione dei beni, mentre sarà particolarmente difficile da redigere nei concordati in continuità, in assenza del piano industriale che ancora deve essere predisposto. Questi finanziamenti possono essere autorizzati sia nel concordato in continuità che nel concordato liquidatorio (con cessione dei beni). 7 ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori Art. 182-quater Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti 1) - I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo L’autorizzazione determina sia la “legittimità” dei finanziamenti (se non autorizzati non potrebbero essere effettuati essendo operazione considerata straordinaria), sia il conseguente regime di favore che acquisiscono: infatti i crediti di finanziamento diventano: - prededucibili, anche nell’eventuale successivo fallimento (art. 111 2° c. L.F); - non soggetti a inefficacia (ex art. 167) - non sono revocabili (ex art. 67), - non sono punibili sub specie di bancarotta come previsto dall’art. 217-bis. (Bancarotta preferenziale e Bancarotta semplice). La richiesta di autorizzazione a contrarre questi finanziamenti non deve essere pubblicata nel registro imprese, quindi essi non vengono portata a conoscenza dei terzi (anche per non influenzare le successive decisioni di voto dei creditori). L’art. 182 quinquies nulla dice sui finanziamenti effettuati dai soci o società controllanti o collegate, ma per similitudine rispetto al principio sancito dall’art. 182 quater (che regola i finanziamenti “in esecuzione” di cui sotto) il beneficio della prededucibilità sarebbe consentita solo nei limiti dell’80%. Il residuo 20% sarà considerato postergato e incluso fra questi crediti in sede di riparto. Finanziamenti in esecuzione (Art. 182 quater, 1° c.) I finanziamenti in esecuzione del piano del Concordato Preventivo, invece, non pongono alcun autonomo problema né sul piano autorizzativo (non richiesto) né per la concessione della prededuzione (art. 111 2° c. L.F) così come previsto dalle nuove norme. Naturalmente questi finanziamenti, in quanto effettuati in esecuzione del piano del concordato, devono essere necessariamente conformi a quanto previsto nella proposta di concordato, così che, a fungere da fattore legittimante, è lo stesso provvedimento di omologa, che suggella la loro ritualità e fattibilità. Anche per questi finanziamenti è concesso il beneficio della prededuzione sia nel concordato che nell’eventuale successivo fallimento, sono sottratti alla revocatoria e a sanzioni penali di bancarotta. (Art. 67 L.F. e art. 217 bis) Finanziamenti anteriori (stipulati prima della domanda), altrimenti detti finanziamenti-ponte, o finanziamenti in funzione. (Art. 182 quater, 2° comma) Per questi finanziamenti-ponte, erogati necessariamente prima della presentazione delle domande, e quindi senza autorizzazione del Tribunale non ancora investito della procedura, è previsto un trattamento di favore con il riconoscimento della prededuzione, in presenza dei seguenti elementi: a) se essi vengono erogati in funzione della presentazione delle domande di ammissione alla procedura di concordato preventivo; b) se siano previsti dal piano di concordato; c) se la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo. Questi finanziamenti (così detti al buio) non saranno facilmente ottenibili perché non si ha la certezza che il Tribunale conceda la prededuzione nel Decreto di ammissione, e poi anche perché per essi non è invece prevista espressamente né un’esenzione da revocatoria, né una esimente da bancarotta, anche se si può ipotizzare che, sul piano sistematico, ne godano ugualmente in quanto “parificati” ai finanziamenti in esecuzione. I Finanziamenti dei soci o di società facenti parte del Gruppo, anche nel presente caso, godono della prededuzione in misura pari all’80%, in deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile (postergazione). La prededuzione è prevista al 100% dei finanziamenti effettuati da nuovi soci il cui loro ingresso è previsto nel piano del concordato, I creditori relativi ai finanziamenti previsti nel presente paragrafo sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze. 11) Tutele dei Professionisti che eseguono prestazioni per il concordato (art. 111 L.F.- 2° c.) Una delle nuove norme che finalmente avvantaggia i professionisti, riconoscendo espressamente la funzione sociale da essi svolta per la salvaguardia delle imprese e dei posti di lavoro, riguarda il riconoscimento del 8 di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111. 2) - Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato. 3) - In deroga agli articoli 2467 e 2497quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro ammontare Art. 111 -Ordine di distribuzione delle somme Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento dei crediti prededucibili; omissis 2) - Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) __________________________________ E’ una norma importante prevista per agevolare il concordato durante il normale svolgimento dell’attività aziendale nelle imprese con difficoltà finanziarie (quasi tutte). La prededuzione concessa dovrebbe rimuove le remore dei finanziatori (banche e soci) che non vogliono rischiare di non poter recuperare le somme finanziate. Ragioni pratiche consigliano di prevedere le necessità finanziarie anche successive all’omologa in modo da evitare l’ulteriore mancanza di liquidità prima che si realizzino gli incassi delle vendite dei beni. Per ragioni contingenti e di urgenza è possibile che i finanziamenti interinali possano essere richiesti ed ottenuti anche prima della autorizzazione del Tribunale. In tal caso alcune sentenze di merito hanno concesso l’autorizzazione a sanatoria. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi (fino al giorno del pagamento) con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione (quindi vanno soddisfatti dopo i creditori pignoratizi e ipotecari e prima dei creditori privilegiati). Sent. Cassaz. civile, 10/09/2013, n. 19013; Cassaz civile, 09/09/2014, n. 18922 Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza, consulenza ed eventualmente redazione della proposta di concordato preventivo rientra tra i crediti sorti "in occasione (anche prima dell’istanza) o in funzione della procedura concorsuale", e, come tale, va soddisfatto in prededuzione nel successivo beneficio della prededuzione per tutte le prestazioni svolte nella preparazione e nella redazione del piano e di tutti gli altri adempimenti. Essa è rivolta a: - Commercialisti, per la predisposizione del piano e per le diverse attestazioni, Avvocati, per la consulenza legale –Ingegneri e Geometri, per le perizie e valutazioni - Consulenti del lavoro per i rapporti contrattuali con i dipendenti. Attenzione: Nel così detto concordato in bianco, la prededuzione spetta a tutti i crediti professionali “sorti in occasione o in funzione” della procedura di concordato preventivo (quindi per prestazioni eseguite anche prime della presentazione della domanda), alla sola condizione che la procedura sia regolarmente aperta nel termine fissato dal Tribunale, avendo presentato il piano e la documentazione prevista. I crediti dei professionisti su indicati, come eccezione al principio della par condicio creditorum e allo scopo di favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, hanno quindi le seguenti agevolazioni: - Prededuzione nel riparto del concordato (art. 111 L.F.); Prededuzione nel riparto del successivo fallimento, in caso di insuccesso della procedura concordataria; E’ previsto il beneficio della prededuzione anche per il compenso del Professionista che ha assistito l’imprenditore nella preparazione dell’istanza di fallimento. (Cassaz. civile, sez. VI 09 settembre 2014, n. 18922) Ruolo del professionista L’elemento cardine del nuovo concordato preventivo delineato dal Decreto è rappresentato dal rafforzamento del ruolo del professionista indipendente. A fronte di uno spostamento del baricentro della procedura verso una privatizzazione della stessa, soprattutto nella fase interinale intercorrente fra il deposito della domanda di concordato e l’effettiva ammissione, il Legislatore ha ampliato il novero delle ipotesi nelle quali il professionista è chiamato ad esprimersi e dalle cui valutazioni dipendono alcune decisioni del Tribunale in ordine ad aspetti rilevanti e delicati che coinvolgono, fra l’altro, anche il rispetto del principio della par condicio creditorum, nonché le decisioni dei Creditori in ordine all’approvazione del Concordato. Il professionista sarà incaricato: a) Dal debitore per la predisposizione del Piano, della proposta e della domanda; b) Dal Debitore per attestare che i Finanziamenti interinali di cui si chiede l’autorizzazione sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori; (art. 182 quinquies) c) Dal Debitore per attestare che, nel concordato in continuità, la prosecuzione dell’attività d’impresa “è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori” (186bis) d) Dal Debitore per attestare, per la prosecuzione dei contratti pubblici, la conformità al piano del concordato e la “ragionevole capacità di adempimento” (186bis e 169bis) e) Dal Debitore per attestare “la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo” (art. 161) f) Dal Tribunale per svolgere la funzione di Commissario Giudiziale; g) Dal Debitore o dal Tribunale se il Debitore non lo indica, per svolgere la funzione di Liquidatore Giudiziale. Poiché i suindicati incarichi svolgono una funzione importantissima nella gestione del concordato, sono previste sanzioni penali, ai sensi dell’art. 236-bis L.F. a carico del professionista che espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti di cui alle lettere di cui sopra da b) a g). fallimento ai sensi dell'art. 111, secondo comma, legge fall., fondandosi tale interpretazione: a) sull'esclusione dall'azione revocatoria del pagamento del compenso del professionista ex art. 67, terzo comma, lett. g), legge fall.; b) sull'abrogazione dell'art. 182 quater, quarto comma, legge fall. ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che riconosceva la prededuzione (ove prevista espressamente nel decreto di ammissione al concordato preventivo) al solo credito del professionista attestatore; c) sull'interpretazione autentica dell'art. 111, secondo comma, L.F. fornita dall'art. 11, comma 3 quater, d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che ha esteso la prededuzione anche ai crediti sorti in occasione ed in funzione delle procedure di concordato preventivo cosiddetto con riserva (art. 161, sesto comma, legge fall.), purché il piano sia presentato entro i termini concessi dal Tribunale e sia decretata l’ammissione alla procedura. Art. 111 L.F. - Ordine di distribuzione delle somme Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento dei crediti prededucibili; omissis 2) - Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) Art. 236-bis. -Falso in attestazioni e relazioni Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sè o per altri, la pena è aumentata. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà Articolo aggiunto dalla lett. l) del co. 1 dell’art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134. 12) Nuove norme sul concordato che prevede la continuazione della Art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale) attività imprenditoriale. (Art. 186 bis L.F.) Quando il piano di concordato di cui L’art. 186-bis L.F., di nuova istituzione nella legge sviluppo del 2012, all'articolo 161, secondo comma, lettera e) introduce un regime particolarmente favorevole inteso a valorizzare il prevede la prosecuzione dell'attività di da parte del debitore, la cessione concordato con continuità aziendale nell’intento di promuovere la impresa dell'azienda in esercizio ovvero il conservazione delle imprese sul mercato. La norma è quindi rivolta debitore conferimento dell'azienda in esercizio in 9 che proponga di far uscire dalla crisi la propria impresa non già con la liquidazione del patrimonio, bensì con l’obiettivo di imporre una certa “continuità aziendale”. È lo stesso legislatore a suggerire che cosa debba intendersi con tale espressione: - la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, - la cessione dell'azienda in esercizio, anche a terzi, ovvero - il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione” (nella quale il Debitore può anche non partecipare). Quindi, l’obiettivo della par condicio, principio cardine delle vecchie procedure concorsuali, sia nel nostro paese, come in molti altri ordinamenti europei e americani, è stato attenuato dalla nuova esigenza sociale di salvaguardia dell’attività d’impresa (finalità conservativa). In questo tipo di concordato ad assumere un ruolo di primaria importanza è la figura del professionista che attesta il piano, il quale può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio della impresa. Essenziale è comunque l’attestazione del professionista che la prosecuzione dell’attività di impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, evidenziando quindi il duplice aspetto della possibilità del risanamento dell’impresa e la miglior tutela dei creditori. I requisiti per accedere al regime in continuità sono due : una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa. In buona sostanza, nell'ambito dell’art. 186 bis, ricadono tanto il caso in cui si preveda una continuazione dell’attività imprenditoriale da parte dello stesso debitore concordatario, quanto il caso in cui la gestione passi a un terzo soggetto Per ridurre il rischio della gestione che ricadrebbe sui creditori, solitamente si preferisce stipulare un contratto di affitto dell’azienda con durata prestabilita - Il piano (piano industriale), deve contenere l’indicazione delle modalità e tempistiche con cui s’intende svolgere la continuazione, e quindi una analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura (pianificazione delle esigenze finanziarie); - l’attestazione del professionista (revisore indipendente ex art. 67 L.F.), il quale accerta che la soluzione è “funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori”. Si tratta quindi di un preliminare giudizio di convenienza economica (e di fattibilità), che i creditori, utilizzeranno per esprimere la loro volontà sulla continuità aziendale, tenendo presente che a carico loro (della massa) viene traslato il rischio d’impresa. Sul professionista attestatore ricade quindi una grande responsabilità, essendo in grado di condizionare le scelte dei creditori. I benefici accordati dalla nuova normativa sul concordato con continuità, in aggiunta a quelli già previsti per il concordato liquidatorio, sono cinque: a) una moratoria fino a un anno per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, per cui il pagamento sarà eseguito dopo la vendita del bene; La moratoria di un anno, se prevista non dà diritto di voto al creditore. Naturalmente con i creditori potranno essere stipulati accordi particolari per il pagamento oltre l’anno, o secondo le scadenze contrattuali previste (mutui edilizi). Questi accordi devono essere allegati alle Istanze. b) è prevista l’incondizionata cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché delle iscrizioni dei diritti di prelazione dei beni compresi nelle aziende cedute; c) pagamenti di credi anteriori alla domanda (Art, 182 quinquies) - è prevista la possibilità che il debitore chieda al tribunale di esser autorizzato a pagare i crediti anteriori per la prestazione di beni o servizi considerati strategici: (serve sia l’autorizzazione del tribunale, che può disporre sommarie informazioni, che, l’attestazione del professionista (revisore indipendente) sulla sua essenzialità di tali pagamenti per assicurare tanto la prosecuzione dell’attività d’impresa, quanto la “migliore soddisfazione dei creditori”, principio che ricorre continuamente. d) prosecuzione “ope legis” dei contratti in corso - Sono inefficaci gli eventuali accordi, in precedenza stipulati, circa la risoluzione del contratto a fronte dell’apertura della procedura; in questo modo il debitore, se non intende sciogliersi dai contratti stipulati, anche con la Pubblica Amministrazione, anteriormente al concordato preventivo, è tutelato dalla loro prosecuzione ex legge: in questo caso è richiesta l’attestazione del professionista circa “la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento”. Si deve ricordare come, in mancanza della richiesta del debitore, ovvero dell’attestazione del professionista, esclusivamente per i contratti di lavori pubblici in corso di esecuzione con la P.A., opera la causa di scioglimento automatico ex art. 140 d.lgs. 163/2006. Si può quindi affermare che il contratto pubblico non si scioglie, ma la sua esecuzione può proseguire solo dopo il deposito del piano di concordato (e della relativa attestazione), perché solo a partire da tale momento il professionista potrà valutare "la conformità al piano" della continuazione del contratto pubblico (art. 186 bis, comma 3, terzo periodo) (42). Fino a tale momento, quindi, è da ritenere che l'esecuzione del contratto pubblico resti sospesa. e) l’impresa può partecipare sia singolarmente che in ATI (associazione temporanea d’impresa) purché non mandataria, alle gare pubbliche, a condizione che venga attestata, da un professionista revisore legale indipendente (ex art 67 L.F.), la conformità al piano e naturalmente 10 Art. 182 quinquies Il pagamento potrebbe riguardare creditori essenziali per il proseguo dell’attività (esempio per l’acquisto di materie prime, fornitura energia elettrica, assicurazioni dello stabilimento, ecc,) la ragionevole capacità di adempimento del contratto, costituendo essa un’ipotesi di avvalimento ex art. 49 d. lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). 13) Il concordato preventivo MISTO (con continuità e liquidatorio) Il nuovo art. 186-bis fa rientrare nella categoria dei concordati con continuità aziendale anche quelli “misti” (nella prassi sono molti), nei quali l’attività prosegue mediante l’utilizzazione (ovvero, il mantenimento “in esercizio”) di una parte soltanto dell’attivo (un ramo d’azienda, per esempio) mentre per l’altra parte dell’attivo (“non funzionale all’esercizio dell’impresa”) viene attuata la procedura liquidatoria. Ad esempio. viene chiuso un ramo d’azienda con vendita del capannone e dei macchinari, mentre un altro ramo prosegue in capo allo stesso imprenditore o a terzi. Art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale) Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa. E’ una agevolazione molto 14) Principio del silenzio-assenso nelle votazioni, e sufficienza, per importante in quanto i creditori l’approvazione, della maggioranza semplice (superiore al 50% generalmente non partecipano alle dei crediti ammessi al voto) anziché quella precedente dei 2/3 per operazioni di voto e in tal caso sono considerati consenzienti. l’approvazione del concordato. (Art, 177 L.F.) stata eliminata la maggioranza del Il "decreto sviluppo" del 2012, ha introdotto il principio del così detto E’ numero dei creditori votanti prevista nelle "Silenzio assenso", che nelle vecchie norme era previsto solo per il concordato precedenti norme. fallimentare, per cui i creditori assenti all’adunanza per la votazione possono Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del concordato) far pervenire il loro dissenso nei successivi venti giorni, in mancanza del quale Il concordato è approvato dai creditori che essi si presumono consenzienti, e pertanto, sono considerati ai fini del computo rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse della maggioranza fra quelli che hanno approvato il concordato; classi di creditori, il concordato è Se nel concordato sono previste classi diverse di creditori tale maggioranza approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. deve essere espressa anche nel maggior numero di classi. creditori muniti di privilegio, pegno o I creditori muniti privilegio, pegno, ipoteca se per loro è previsto il Iipoteca, ancorché la garanzia sia pagamento integrale, non hanno diritto al voto. Se per una parte del loro credito contestata, dei quali la proposta di è prevista la soddisfazione parziale, votano per la parte del credito non coperto concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano dalla garanzia. in tutto od in parte al diritto di prelazione. Nel caso improbabile in cui il commissario giudiziario rilevi che, tra l’approvazione della proposta e il giudizio di omologazione, siano mutate le condizioni di fattibilità del piano, i creditori possono costituirsi nel giudizio di omologazione, per modificare il loro voto, ma non possono opporsi. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. 15) IL LIQUIDATORE In caso di concordato con cessione dei beni il Tribunale, se non vi ha provveduto il Debitore, ha l’onere di nominare, con il decreto di omologa uno o più liquidatori e un comitato dei creditori con la funzione di assistere alla liquidazione, determinandone le modalità. Art. 182 (Provvedimenti in caso di cessione di beni) Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale. Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori. Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma Il ruolo di liquidatore può essere svolto da Revisori legali così individuati: a) avvocati, b) dottori commercialisti, c) ragionieri d) ragionieri commercialisti, e) studi professionali associati o società tra i professionisti, f) coloro che abbiamo svolto funzioni di amministrazione e controllo in società per azione, purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Entro due giorno successivi alla sia nomina deve far pervenire al Giudice Delegato la propria accettazione ex art. 29 L.F. ed entro dieci giorni deve fornire comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica. Il Liquidatore è chiamato a espletare le proprie funzioni con la diligenza richiesta per l’incarico assunto; deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori ed annottarvi le operazioni relative alla sua amministrazione. Può cessare la sua funzione per revoca presentata dal Giudice delegato dal comitato dei creditori o d’ufficio. Il commissario giudiziale non può assolvere anche la funzione di liquidatore . Le funzioni del liquidatore sono così riassunte: 11 1) Ritirare il decreto di omologa del concordato preventivo e provvedere alla relativa pubblicità; 2) Predispone il libro giornale della liquidazione e farlo vidimare dal giudice delegato per la registrazione di ogni operazione contabile inerente la liquidazione; 3) Informa il comitato dei creditori dell’avvenuta nomina; 4) Prende in consegna i beni ceduti e conseguentemente redige l’inventario alla presenza del legale rappresentante della società concordataria; 5) Procede alla formazione dell’elenco dei creditori entro e non oltre sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa, sulla scorta della scritture contabili; 6) Deposita in cancelleria l’elenco dei creditori, e comunicare l’avvenuto deposito a mezzo raccomandata a tutti i creditori 7) Presentare annualmente una relazione dalla quale risulti l’attività svolta 8) Chiede al giudice delegato di procedere alla nomina di avvocati o commercialisti ove necessario; 9) Ogni anno presenta un prospetto delle somme disponibili e un progetto di riparto delle stesse, riservando quelle occorrenti alla procedura: a) b) c) d) a) b) c) d) 16) Effetti della conclusione positiva del concordato Per il Debitore Esdebitazione della porzione residua del passivo non soddisfatto; Nel concordato in continuità: Ritorno in bonis dell’impresa, suo risanamento e reinserimento nel mercato Non tassabilità delle Plusvalenze conseguite nella cessione dei beni strumentali (mobili e immobili) - (art. 86, 5° c. -TUIR). Non tassabilità delle sopravvenienze attive realizzate per la parte dei Debiti non soddisfatti (art. 88, 4° c. -TUIR) Per i Creditori: Nel concordato con cessione dei beni ricuperano una parte del loro credito in tempi più veloci di quelli fallimentari, però la misura del soddisfacimento dei creditori, non è predeterminata in quanto dipende dal risultato della liquidazione, di cui i creditori sopportano l’alea; Nel concordato con continuità possono continuare a fornire il Debitore risanato; Fiscalmente al momento della omologazione del concordato si possono stralciare i crediti concorsuali e portare a perdita la parte che non sarà soddisfatta (art. 66, 3° c., art. 101, 5° c., TUIR). Fiscalmente si può recuperare l’Iva riguardante la parte del credito non soddisfatto (art. 26 2° c., e 19 – DPR 633/1972). 12 SO.GE.I. Srl propone software, servizi e formazione specializzata sia ai professionisti che alle aziende. La nostra società, con sede a Cagliari, Software Partner TeamSystem in Sardegna da oltre vent’anni, si occupa della commercializzazione e assistenza delle soluzioni gestionali TeamSystem, della consulenza e implementazione di infrastrutture tecnologiche, con particolare riguardo per l’integrazione fra sistemi e tecnologie nell’ambito di una completa interoperabilità. Con oltre 200 clienti su tutto il territorio regionale, proponiamo software, servizi e formazione specializzata a Commercialisti e Consulenti del Lavoro, Piccole e Medie Imprese commerciali ed industriali. Conosciamo a fondo le dinamiche delle attività professionali ed aziendali per le quali proponiamo software, servizi e formazione specializzata. Per questo siamo in grado di offrire un’assistenza di qualità basata su una competenza tecnica profonda. 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Gecom App E' l’applicazione che permette agli Studi di raggiungere i propri clienti in ogni luogo, attraverso il Tablet, in modo facile e sicuro. Console Telematici La procedura per la gestione completa ed automatica dei flussi telematici. TeamPortal E’ la piattaforma che integra tutte le applicazioni gestionali TeamSystem, i processi e i servizi dello Studio. Da un unico punto di accesso il personale autorizzato dello Studio può consultare, pubblicare e condividere informazioni/documenti dalle procedure gestionali. Le stesse informazioni possono essere disponibili anche ai clienti dello Studio, tramite l’innovativo servizio Ufficio Ovunque® STT – Servizi Telematici TeamSystem E’ la soluzione che integra in un unico software tutte le funzionalità necessarie agli adempimenti Infocamere. Office Pilot Resource Planning Controllo di Gestione e Organizzazione degli Studi Professionali Rating Bancario Basilea2 Il programma fornisce, attraverso una procedura di autovalutazione, un output sintetico della capacità di credito dell’impresa in conformità alle condizioni introdotte dall’accordo di Basilea2 Archiviazione Elettronica Sostitutiva Archivia Plus è il software TeamSystem che consente la classificazione e l’archiviazione di qualsiasi tipo di documento, sia esso un documento proveniente da procedure gestionali, un’immagine, un testo, un disegno, un file, un fax, un suono, un video, un messaggio. AVANZATA - Evolve La soluzione per gestire le attività dello Studio Commerciale. La procedura, modulare e di semplice utilizzo, si integra perfettamente con i principali prodotti di Office Automation e con gli altri programmi gestionali di TeamSystem. Software Gestionale Integrato SO.GE.I. Srl Sede Amministrativa: Via Ludovico Lazzaro Zamenhoff, 717 - 36100 VICENZA (VI) Sede Legale e Operativa: Via Gerolamo Cardano, 23– 09131 CAGLIARI Tel.: 0444/760878 070/498022 – Fax: 0444/789170 Codice Fiscale/Partita IVA n° 03004640920 Cap. Soc. € 15.000 I.V. [email protected] www.sogeisrl.net Formazione TeamSystem completa la sua offerta di servizi per i Professionisti e le Aziende attraverso Euroconference, società del gruppo specializzata nella formazione professionale per Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Responsabili amministrativi d’azienda. Grazie al suo particolare metodo didattico, che privilegia un approccio operativo alla disciplina tributaria, Euroconference offre ai suoi clienti la possibilità di essere aggiornati tempestivamente sulle modifiche della normativa e sui problemi applicativi. Le applicazioni per LE AZIENDE: Alyante ENTERPRISE ALYANTE Enterprise è la soluzione integrata che supporta tutti i processi aziendali, sempre aggiornata con le normative del mercato italiano.ALYANTE Enterprise è modulare, flessibile e perfettamente capace di evolvere in base alle esigenze del business. Alyante START ALYANTE Start è la soluzione gestionale dedicata alla piccola impresa italiana. Semplice da configurare e da usare, veloce ed economico, ALYANTE Start si adatta perfettamente ad ogni impresa e facilita la gestione di processi e informazioni. Lynfa AZIENDA LYNFA Azienda è il software di ultima generazione che permette alle aziende e ai professionisti di lavorare insieme in modo perfettamente integrato, risparmiando tempo e condividendo i dati in tempo reale. Gamma APP E' l’applicazione, totalmente integrata con i Gestionali Gamma, che permette alle aziende di gestire l’attività commerciale in mobilità attraverso il Tablet. Tustena CRM Aumenta la capacità di gestione, controllo e sviluppo del parco clienti. Fatturazione Elettronica P.A. Con il pratico e comodo Service Web Fatturazione Elettronica di TeamSystem possiamo aiutarti a gestire l'intero processo di emissione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione. Siamo a disposizione ad intervenire con una presentazione presso il Vostro Studio. Per maggiori informazioni visiti il sito www.sogeisrl.net, per richiesta di informazioni scrivere una mail a [email protected] Software Gestionale Integrato SO.GE.I. Srl Sede Amministrativa: Via Ludovico Lazzaro Zamenhoff, 717 - 36100 VICENZA (VI) Sede Legale e Operativa: Via Gerolamo Cardano, 23– 09131 CAGLIARI Tel.: 0444/760878 070/498022 – Fax: 0444/789170 Codice Fiscale/Partita IVA n° 03004640920 Cap. Soc. € 15.000 I.V. [email protected] www.sogeisrl.net
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