Come funziona lo schema ponzi

IL PUNTO
SUL CONCORDATO PREVENTIVO SUPER SEMPLIFICATO
COSÌ COME MODIFICATO
PER AGEVOLARE LA FUORIUSCITA DELLE IMPRESE DALLO STATO DI CRISI
Breve analisi delle modifiche apportate Dal 2005 ad oggi
A cura di Salvatore e Giada Atzori
1
Indice delle norme semplificative e agevolative
N.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Descrizione
Premessa
Situazione di difficoltà in cui si devono trovare le imprese per poter accedere al
concordato (Art, 160 L.F.)
Eliminazione del così detto principio della “meritevolezza”
Presentazione della domanda “in bianco”, o “con riserva” di produzione della documentazione entro i termini stabiliti dal Tribunale (Art, 161 L.F.)
Blocco delle azioni esecutive e cautelari (anche nel concordato in bianco)(art. 168 L.F. 1°c).
Inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti (Art. 168 L.F. 3° c.)
Possibilità di richiedere la risoluzione anticipata o la sospensione dei contratti in corso
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(Art. 169 bis)
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Autorizzazione a compiere atti straordinari urgenti durante la prima fase del concordato
(sino al Decreto di ammissione) (Art. 161 c. 7)
Concessione del beneficio della Prededuzione per i Crediti sorti nel periodo successivo
alla richiesta di concordato (Art. 161 7° c., L.F.)
Sospensione, per le società in crisi, degli obblighi inerenti la ricostituzione del Capitale
sociale in caso di perdite, e di scioglimento obbligatorio in caso della sua mancata
ricostituzione (Art. 182 sexies L.F.)
Beneficio della Prededuzione per i crediti relativi a Finanziamenti necessari per agevolare la gestione dell’Impresa, ai fini dell’esecuzione del concordato. (Art.182 quinquies, 1° c.) (Art. 182 quater, 1° c.)
Tutele dei Professionisti che eseguono prestazioni per il concordato (art. 111 L.F.- 2° c.)
Nuove norme sul concordato che prevede la continuazione dell’attività imprenditoriale.
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(Art. 186 bis L.F.)
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Il concordato preventivo MISTO (con continuità e liquidatorio) (Art. 186-bis L.F.)
Principio del silenzio-assenso nelle votazioni, e sufficienza, per l’approvazione, della
maggioranza semplice (superiore al 50% dei crediti ammessi al voto) anziché quella
precedente dei 2/3 per l’approvazione del concordato. (Art, 177 L.F.)
Il liquidatore GiudiziarioSintesi degli Effetti scaturenti dalla conclusione positiva del concordato
2
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IL PUNTO SUL CONCORDATO PREVENTIVO SUPER SEMPLIFICATO
PER AGEVOLARE LA FUORIUSCITA DELLE IMPRESE DALLO STATO DI CRISI
PREMESSA
Nonostante alcuni Colleghi non siano completamente d’accordo, ritengo che il NUOVO concordato, così come
modificato dalle diverse leggi che si sono susseguite dal 2005 ad oggi, sia verosimilmente da ritenersi SUPER
SEMPLIFICATO, e possa tornare utile alle imprese in difficoltà per uscire dalla crisi o per liquidare l’Impresa e
chiudere onorevolmente con i creditori evitando la procedura fallimentare. Analizziamo le diverse modifiche.
Il Concordato, come era stato concepito nel 1942, era destinato principalmente agli Imprenditori individuali
(le società non erano ancora di moda) che si fossero trovati in stato di dissesto non per colpa loro ma
evidentemente per circostanze che esulavano dalla loro volontà, nonostante avessero sempre mantenuto una
condotta corretta. La norma tutelava principalmente la maggiore soddisfazione dei Creditori tanto che per quelli
di ceto chirografario (sprovvisti di titoli di prelazione) era stabilito che la percentuale offerta non potesse scendere
al di sotto del 40%, e per i Creditori privilegiati il pagamento dovesse essere addirittura assicurato in misura pari
al 100%.
Conseguentemente il “costo” del concordato per i pagamenti ai Creditori e per le spese di giustizia era di fatto
molto pesante, e la proceduta concorsuale era incanalata in un percorso giudiziario da considerarsi ostile, per cui
di Concordati preventivi non se ne presentavano molti, con la conseguenza che il fallimento, con la successiva
fase liquidatoria dei beni, era la fine naturale delle imprese in difficoltà. Nelle norme mancava quello spirito
sociale di salvaguardia anche delle Imprese e dei relativi posti di lavoro, che nei nostri giorni è diventata una
esigenza inderogabile per non destabilizzare il sistema produttivo e per cercare di evitare il problema gravissimo
della disoccupazione. Questo principio della salvaguardia delle Imprese era già applicato nelle legislazioni dei
paesi anglosassoni mentre invece da noi l’idea di “punire” i responsabili del dissesto era difficile da sradicare. Il
nuovo concordato ha natura principalmente privatistica, sotto il controllo del Tribunale.
Le nuove norme sono state emanate a partire dal 2005 e possiamo dire che le modifiche e le integrazioni sono
state apportate ripetutamente sino all’anno scorso 2013, integrandole con nuovi istituti agevolativi anche di
natura finanziaria, ritenuti indispensabili per poter condurre in porto la procedura e rimettere in pista le Imprese.
Il Decreto sviluppo del 2012 ha ulteriormente migliorato e agevolato le norme sul concordato preventivo tanto
che queste modifiche sono state denominate “Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali” Nella
relazione governativa si precisa appunto che le nuove norme sono state emanate per “migliorare l’efficienza dei
procedimenti di composizione delle crisi d’impresa disciplinati dalla legge fallimentare, superando le criticità
emerse in sede applicativa e promuovendo l’emersione anticipata della difficoltà di adempimento
dell’imprenditore. (…) l’opzione di fondo che orienta l’intervento è quella di incentivare l’impresa a denunciare
per tempo la propria situazione di crisi, piuttosto che quella di assoggettarla a misure di controllo esterno che la
rilevino” (il fallimento).
L’ostacolo maggiore per salvare le imprese dal Fallimento, è stato rilevato anche dal legislatore, stia proprio
nella tardiva manifestazione delle condizioni in cui versa l’impresa. La soluzione è quindi quella di operare, non
appena si avvertono i primi segnali della crisi, un solerte intervento al fine di salvare il valore produttivo
dell’impresa.
Con la riforma del decreto Sviluppo il legislatore è, quindi, intervenuto nell’intento di rendere maggiormente
appetibile il concordato preventivo al fine di incentivare gli imprenditori a farne uso quanto prima, evitando che
il loro comportamento dilatorio possa definitivamente pregiudicare la potenziale ripresa dell’attività, e in questo
modo danneggiare anche i creditori.
In questa attività di indagine i commercialisti svolgono una funzione importante, essendo deputati alla
predisposizione dei Bilanci annuali e periodici dei clienti. Dal loro esame essi possono rendersi conto
immediatamente dei rischi che le imprese corrono e sensibilizzare gli imprenditori e gli amministratori delle
società affinché, se la situazione economica e finanziaria si stesse aggravando, e non siano ipotizzabili altri
interventi, utilizzino subito gli strumenti giuridici offerti dalle nuove disposizioni per salvare le imprese.
Questa importante funzione di “sentinelle” che possono svolgere i commercialisti unitamente ad altri
professionisti, che hanno in mano il “polso della situazione”, è stata riconosciuta (finalmente e una volta
tanto) anche dal legislatore. Infatti per i compensi relativi alle attività che dovranno svolgere tutti i
professionisti: studio della situazione aziendale, predisposizione della domanda, del piano del concordato
e della proposta, nonché l’attestazione del piano e la successiva liquidazione dei beni (come liquidatori nel
concordato con cessione dei beni), le perizie, le consulenze legali e per i rapporti con il personale, ha
riconosciuto il beneficio della prededuzione. I compensi sono considerati alla stessa stregua delle spese
necessarie per la procedura, e pertanto nel riparto devono essere pagati prima dei creditori anteriori al
procedimento.
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DETTAGLIO DELLE DIVERSE MODIFICHE AGEVOLATIVE
APPORTATE
1) Situazione in cui si devono trovare le imprese per poter accedere
al concordato. (art. 160 L.F.)
Una delle più importanti novità, come si è detto prima, riguarda il momento
in cui si può accedere al Concordato. Lo stato di dissesto (incapacità del
debitore di far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali), prevista
dalla vecchie norme, era la fase in cui si dovevano trovare le imprese per la
dichiarazione di fallimento e per poter accedere al concordato. Questa
situazione era facilmente dimostrabile dalla esistenza di protesti, decreti
ingiuntivi e altri fatti che dovevano essere documentati ai Giudici Delegati,
titolari delle relative pratiche.
Le nuove norme hanno ampliato notevolmente i casi in cui si può accedere
alla procedura, stabilendo che le imprese devono trovarsi in stato di crisi, che
è un concetto molto più ampio, comprendente anche lo stato di dissesto.
La nuova formulazione di “stato di crisi” modifica in senso più favorevole
al Debitore l’accesso al concordato e lo dovrebbe indurre ad anticipare il piano
di risanamento all'evidente scopo di evitare il deteriorarsi della situazione
imprenditoriale, a tutto vantaggio sia dell’Impresa che dei Creditori stessi.
2)
Note operative
Art. 160 L.F., -Presupposti per
l'ammissione alla proceduraL'imprenditore che si trova in stato di crisi
può proporre ai creditori un concordato
preventivo sulla base di un piano che può
prevedere…..:
La dichiarazione dello stato di
crisi è lasciata alla sola iniziativa del
Debitore che la deve avanzare nel
Ricorso presentato. Il Tribunale sino
ad ora non ha effettuato alcun controllo
in merito (anche perché si sa che quasi
tutte le imprese sono in crisi),
lasciando aperta la strada anche a
situazioni aziendali di sole difficoltà
economiche non irreversibili.
.
Eliminazione del così detto principio della “meritevolezza” (Art,160 Possono
L.F.)
A seguito dell’intervento legislativo del 2005 sono venuti meno, i Requisiti
di meritevolezza soggettiva dell’imprenditore ricorrente che riguardavano:
- l’iscrizione nel registro delle imprese,
- la regolare tenuta della contabilità nel biennio precedente,
- l’assenza di procedure concorsuali a proprio carico nei cinque anni precedenti,
- il non essere stato condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio e la
fede pubblica.
Tuttavia è previsto (art, 173) che il compimento di attività consapevolmente
dirette ad alterare il soddisfacimento dei creditori, come l’occultamento o la
dissimulazione di parte dell’attivo, l’esposizione di passività inesistenti, e
comunque il compimento di atti finalizzati a frodare le ragioni creditorie,
possano pregiudicare l’ammissione alla procedura concordataria e dunque
giungere ad un declaratoria di inammissibilità o di revoca dell’ammissione.
quindi
accedere
concordato:
-Gli imprenditori di fatto
-Le società di Fatto irregolari
al
Art. 173 L.F. - (Revoca dell’ammissione al
concordato e dichiarazione del fallimento
nel corso della procedura)
Il commissario giudiziale, se accerta che il
debitore ha occultato o dissimulato parte
dell'attivo, dolosamente omesso di
denunciare uno o più crediti, esposto
passività insussistenti o commesso altri atti
di frode, deve riferirne immediatamente al
tribunale, il quale apre d’ufficio il
procedimento
per
la
revoca
dell’ammissione al concordato, dandone
comunicazione al pubblico ministero e ai
creditori
3) Presentazione della domanda “in bianco” o “con riserva” di Art. 161 – c. 6° -)
può depositare il ricorso
produzione della documentazione entro i termini stabiliti dal L'imprenditore
contenente la domanda di concordato
Tribunale. (Art, 161 L.F.) unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre
E’ un istituto di portata veramente eccezionale, ispirato all’esperienza esercizi, riservandosi di presentare la
proposta, il piano e la documentazione di
statunitense, a cui il nostro legislatore si è ispirato a più riprese nell’emanare cui ai commi secondo e terzo entro un
le nuove disposizioni. L’appetibilità per l’imprenditore-debitore risiede nella termine fissato dal giudice, compreso fra
e centoventi giorni e prorogabile,
possibilità di beneficiare immediatamente degli effetti che derivano sessanta
in presenza di giustificati motivi, di non
dall’apertura della procedura concordataria, pur in presenza di una domanda oltre sessanta giorni.
Anche se non richiesto è opportuno
incompleta del piano, della proposta e di parte della documentazione.
che
nella domanda vengano rilasciate
Ricordiamo le condizioni per poter accedere al concordato:
1) Requisiti soggettivi
a) Qualità di imprenditore commerciale (art. 2195 C.C.) sia in forma
individuale (Ditta individuale) che collettiva (Società)
b) Trovarsi in stato di crisi (comprende anche lo stato di insolvenza) che
può riguardare la natura economica e patrimoniale e quella finanziaria.
Può anche avere manifestazioni solo interne ma che preludono allo stato
di dissesto.
1) Requisiti oggettivi
E’ necessario che sia stata superata nei tre anni precedenti la
domanda, la “soglia di fallibilità” e cioè il superamento, anche di uno, dei
seguenti tre parametri dimensionali (per le Imprese e società in contabilità
ordinaria, estratti dal Bilancio CEE):
- Ricavi lordi per €. 200.000;
- Attivo patrimoniale per €. 300.000 (Totale dell’Attivo del Bilancio CEE)
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dichiarazioni sull’attività futura che si
svolgerà sino all’omologa, durante il
quale periodo potrebbe non essere
nominato il Commissario Giudiziale, e
precisamente sarà bene esplicitare:
- Nel concordato liquidatorio che
l’attività sarà rivolta alla conservazione e salvaguardia dei beni;
- Nel concordato con continuità sarà
opportuno riportare la programmazione della attività di gestione
futura con i risultati attesi nella
prospettiva della soddisfazione dei
creditori.
Requisiti oggettivi
- Debiti (ancorché non scaduti) per €. 500.000
La funzione della domanda semplificata è a tutto favore dell’imprenditore.
Come si vedrà nel paragrafo successivo, si anticipano gli effetti protettivi del
patrimonio che, fino ad ora, operavano solamente dalla presentazione della
domanda di concordato preventivo completa dei suoi requisiti essenziali.
Sinteticamente, la domanda concordataria “con riserva” deve contenere:
- la dichiarazione di trovarsi in una “situazione di crisi”,
- di non aver fatto ricorso al medesimo procedimento, infruttuosamente, nel
precedente biennio,
- la sottoscrizione del legale rappresentante,
- la delibera dei soci (nelle società di persone) o di un organo amministrativo della
società (nelle società di capitali, salvo l’atto costitutivo o lo statuto dispongano
diversamente);
- i bilanci degli ultimi tre esercizi,
- la situazione debitoria con i relativi indirizzi
- e il certificato del registro delle imprese, per consentire al tribunale di valutare
tanto l’ammissibilità della domanda “con riserva”, quanto la sua competenza
territoriale.
SE MANCA ANCHE UNO DELLE SU INDICATE ATTESTAZIONI O
DOCUMENTAZIONE LA DOMANDA VIENE DICHIARATA IMPROCEDIBILE.
Riguardo, invece, ai poteri del debitore, successivamente alla presentazione
della domanda in Tribunale, si ricorda che l’Imprenditore può:
-
-
compiere gli atti di ordinaria amministrazione (sono quelli che rientrano nell’oggetto
sociale), e continuare a gestire l’impresa nel concordato con continuità; i nuovi
creditori (costituiti dai terzi contraenti) godono del riconoscimento del beneficio
della prededuzione e dell'esonero da revocatoria per tutti gli atti legalmente
compiuti dall'imprenditore
chiedere di esser autorizzato a compiere atti urgenti di straordinaria
amministrazione, (sono quelli che modificano la struttura economico organizzativa
dell’impresa).
-
-
Per le società di Capitali i dati si rilevano
dal Bilancio CEE
-I Ricavi sono desunti dal valore della
produzione voci A1 e A5
(Cassazione civile, sez. I 27 dicembre 2013,
n. 28667)
-Le immobilizzazioni vanno considerate
quindi al netto dei Fondi ammortamento,
come pure i crediti al netto dei Fondi
svalutazione. Per le Imprese in contabilità
semplificata i su indicati parametri
(secondo il Tribunale di Milano) possono
essere dedotti dai righi della Dichiarazione
dei redditi (Unico) dove essi vengono
indicati
La presentazione del Ricorso “in bianco” é’ un adempimento con formalità
molto semplici.
La firma deve essere autenticata dal
Cancelliere o dall’Avvocato indicato come
difensore (nomina obligatoria per il
Tribunale di Cagliari)
Diritti
-Contributo unificato €. 98,00
- Marca
€. 27,00
TOTALE € 125,00
La marca da bollo copre tutte le successive istanze che si presenteranno (quindi
esenti) sino all’omologa
-Copie originali. N. 2 (la seconda è gradita per l’invio al PM)
-Tutta la documentazione (la domanda
sottoscritta e gli allegati) devono essere
scannerizzare e riportati su CD.
Il Cancelliere deve iscrivere la domanda nel
Registro Imprese entro il giorno successivo
al suo deposito in Tribunale
chiedere di essere autorizzato, dal Tribunale, a contrarre finanziamenti per
consentire la prosecuzione dell’attività, previa attestazione della loro funzionalità
rispetto alla soddisfazione dei creditori (rilasciata da un Revisore legale
indipendente, (ex art. 67 L.F:), beneficiando della prededuzione( art. 111 c.2,L.F.).
chiedere di essere autorizzato, dal Tribunale nel concordato con continuità (art. 186
bis c.4,L.F.), a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici
Attenzione - Dopo la presentazione del ricorso, l’imprenditore non deve effettuare
alcun pagamento relativo a debiti precedenti, intraprendere nuove azioni o
sottoscrivere nuovi contratti senza l’autorizzazione scritta del Giudice Delegato.
Come risulta evidente “lo scopo della norma è quello di promuovere la
continuazione aziendale, incentivando i terzi a continuare a stipulare contratti con
l’impresa in crisi“ anche per la concessione di nuovi finanziamenti. Come affermato
nella relazione illustrativa della norma di legge, lo strumento più adatto al
raggiungimento dello scopo sembra proprio essere la prededuzione sia per i crediti
relativi ai finanziamenti che per i crediti relativi alle operazioni compiute dopo l’inoltro
della domanda.
Il Tribunale fatte le opportune verifiche sulla territorialità (sede operativa),
sulla regolarità della documentazione, emette un decreto nel quale fissa il
termine per il completamento della pratica (con il piano e la proposta ai
creditori) e stabilisce obblighi informativi, in genere con periodicità mensile,
sulle operazioni finanziarie che si effettueranno e sulla predisposizione del
piano.
4) Blocco delle azioni esecutive e cautelari (anche nel concordato in
bianco) (art. 168 L.F. c.1°).
Con la semplice presentazione della domanda, e della documentazione su
indicata quindi, anche senza il piano, la proposta e senza parte della
documentazione, si ha l’interruzione o la sospensione delle azioni esecutive
e cautelari (sequestro conservativo) intraprese da parte dei singoli creditori nei
confronti dell’imprenditore.
E’ la così detta “Automatic stay” americana con efficacia dal giorno successivo alla
presentazione del Ricorso in Tribunale, che deve però corrispondere alla sua
5
Art. 168 lf - (Effetti della presentazione del
ricorso)
Dalla data della pubblicazione del ricorso
nel registro delle imprese e fino al momento
in cui il decreto di omologazione del
concordato preventivo diventa definitivo, i
creditori per titolo o causa anteriore non
possono, sotto pena di nullità, iniziare o
proseguire azioni esecutive e cautelari sul
patrimonio del debitore.
L’inibizione del proseguimento delle azioni
esecutive o cautelari incomincia dalla data
pubblicazione nel Registro delle imprese ad opera del cancelliere. Tale paralisi non si
estende, ai procedimenti di cognizione (per stabilire l’importo del credito contestato)
già instaurati o instaurati successivamente alla presentazione della domanda di
concordato;
delle pubblicazione del Ricorso nel
Registro delle Imprese, a cura del
Cancelliere, per cui il ritardo eventuale ne
pregiudica l’attività.
Con questa importante agevolazione, il debitore può accedere
automaticamente alla protezione del suo patrimonio, al fine di svolgere, senza .
il rischio di aggressioni da parte dei creditori, le attività necessarie alla
predisposizione del piano di concordato.
La concessione della sospensione delle azioni esecutive e cautelari è automatica.
5) Inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti
(Art. 168 L.F.)
Un’altra importante agevolazione è stata introdotta con il nuovo principio
che prevede che le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti la data
della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci
rispetto ai creditori anteriori al concordato. Si è posto in questo modo un
ostacolo all’affannosa corsa dei creditori verso l’ottenimento di un titolo
giudiziale (sovente, un decreto ingiuntivo) idoneo all’iscrizione delle ipoteche.
Se il concordato non venisse approvato
e non fosse consecutivamente dichiarato il
fallimento, le ipoteche giudiziali iscritte nei
90 gg. precedenti riacquistano efficacia.
L’azione revocatoria delle ipoteche
giudiziali (art, 67) è consentita nei sei mesi
dalla data della dichiarazione del fallimento
(salvo che l’altra parte provi che non
conosceva lo stato d’insolvenza).
Nella consecuzione delle procedure: Concordato sfociato nel Fallimento, il periodo
sospetto ai fini delle azioni revocatorie (ex artt. dal 64 al 69) contro gli atti che arrecano
pregiudizio alla massa dei creditori, decorre dalla data di presentazione della domanda
di concordato.
6) Possibilità di richiedere la risoluzione anticipata o la sospensione Art. 169-bis (Contratti in corso di
esecuzione)
dei contratti in corso (Art. 169 bis)
Il debitore nel ricorso di cui all'articolo 161
Un’altra importate modifica apportata riguarda la sorte dei contratti in corso può chiedere che il Tribunale o, dopo il
di esecuzione al momento del deposito della domanda di concordato, che decreto di ammissione, il giudice delegato
autorizzi a sciogliersi dai contratti in
possono essere sciolti su autorizzazione del Tribunale (senza contraddittorio lo
corso di esecuzione alla data della
con il fornitore), se ciò si rilevi più favorevole al superamento della crisi. In presentazione del ricorso. Su richiesta del
questo modo la gestione del concordato si è resa abbastanza autonoma debitore può essere autorizzata la
sospensione del contratto per non più di
consentendo all’imprenditore di liberarsi delle limitazioni di carattere sessanta giorni, prorogabili una sola volta.
obbligatorio assunte in passato che ancora gravano, al momento di apertura del
Esempi di contratti che si potrebbero
concordato, sull’impresa medesima e sulla sua possibilità di risanamento.
sciogliere sono:
L’eventuale indennizzo concesso quale risarcimento del danno è trattato alla -contratti di locazione onerosi
stregua dei creditori antecedenti il concordato, e tale indennizzo dovrà essere -contratti di forniture di valore eccessivo e
accertato con una causa a parte, nella quale, con prove idonee dovrà essere non più di attualità
-contratti di servizi non più utili.
dimostrato, se richiesti, l’eventuale danno emergente quanto l’eventuale lucro
cessante.
Dopo il Decreto di ammissione l’autorizzazione dovrà essere concessa dal
Giudice Delegato
Art. 161c,7) Dopo il deposito del
7) Autorizzazione a compiere atti straordinari ed urgenti durante la
ricorso e fino al decreto di cui all'articolo
prima fase del concordato (Art. 161 c. 7)
163 il debitore può compiere gli atti urgenti
Con il Decreto del Fare del 2013 è previsto che il debitore, previa di straordinaria amministrazione previa
autorizzazione del Tribunale, che può assumere sommarie informazioni, è autorizzazione del tribunale, il quale può
assumere sommarie informazioni. Nello
abilitato a compiere atti straordinari ed urgenti, previa acquisizione del parere stesso periodo e a decorrere dallo stesso
del Commissario giudiziale se già nominato, mentre per il compimento di termine il debitore può altresì compiere gli
atti di ordinaria amministrazione
quelli di natura ordinaria non occorre alcuna autorizzazione.
I Tribunali, secondo le prime sentenze
Gli atti di natura ordinaria sono quelli che ineriscono all’attività prevista di merito reperite, non sembrano propensi a
nell’oggetto sociale (esempio vendita dei beni prodotti o commercializzati), concedere autorizzazioni al compimento di
straordinari, specialmente se non è stato
mentre quelli di natura straordinaria sono quelli che comportano modificazioni atti
ancora nominato il Commissario giudiziale,
nella struttura economico organizzativa dell’impresa (esempio la vendita dei per cui sarà necessario svolgere notevole
opera di convincimento.
macchinari o del capannone in una impresa industriale).
Dopo l’emanazione del Decreto di ammissione alla procedura gli atti di
straordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione scritta del
Giudice Delegato sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
Fra gli atti di straordinaria amministrazione si citano:
I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di
beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle
liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni,
le accettazioni di eredità e di donazioni
6
L’Incarico conferito a professionista per la predisposizione degli atti del
concordato- Non sarebbe atto di straordinaria amministrazione - Tribunale Terni, 28
dicembre 2012 e Cass., 8 novembre 2006, n. 23796.
8) Concessione del beneficio della “prededuzione” per i Crediti sorti Art. 161 7° c., L.F. “I crediti di terzi
sorti per gli atti legalmente
nel periodo successivo alla richiesta di concordato (Art. 161 7° c., L.F.) eventualmente
compiuti dal Debitore sono prededucibili ai
Le modifiche intervenute nel 2012 hanno previsto che i crediti di terzi sensi dell’art. 111 L.F. 2° c.
(fornitori, dipendenti, ecc, che quindi si sentiranno più tranquilli a continuare
a intrattenere rapporti con il Debitore) sorti, legittimamente, dopo la richiesta
del concordato, godono della prededucibilità (ex art 111 2° c.) -Anche se
riteniamo che i creditori piuttosto che la prededuzione vorranno essere pagati.
Essi riguarderanno quindi, nel concordato con cessione dei beni, i crediti derivanti
da operazioni per mantenere in efficienza e salvaguardare il patrimonio del debitore
(es, spese di manutenzione e assicurative, ecc.), e nel concordato con continuità anche
i crediti sorti per la gestione ordinaria (materie prime, merci, personale, contributi,
ecc.)
9) Sospensione, per le società in crisi, degli obblighi inerenti la Art. 182-sexies (Riduzione o perdita del
della società in crisi)
ricostituzione del Capitale sociale in caso di perdite e di capitale
Dalla data del deposito della domanda per
scioglimento obbligatorio in caso della sua mancata ricostituzione. l'ammissione al concordato preventivo,
(Art. 182 sexies L.F.)
La nuova disciplina prevede la sterilizzazione degli obblighi di cui agli artt.
2446 e 2447, per la ricostituzione del capitale sociale, integralmente o
parzialmente perso, che sono sospesi nel periodo intercorrente tra il deposito
delle istanze di ammissione alla procedura concordataria e quello della sua
omologazione. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della
società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale,
di cui all’art. 2484, n. 4.
Permangono gli obblighi di informativa dei soci previsti dall’art. 2482-bis (commi
primo, secondo e terzo) e 2447, che devono essere adempiuti anche in costanza di
concordato dagli amministratori, ma non dai liquidatori.
Si ritiene che con la norma in argomento si sia inteso preservare gli amministratori
dalla responsabilità che insorge per il ritardo o l’omissione dell’accertamento della
perdita rilevante e della pubblicizzazione della relativa causa di scioglimento nel
Registro imprese, ex art. 2485, primo comma, cod. civ.
anche a norma dell'articolo 161, sesto
comma, della domanda per l'omologazione
dell'accordo di ristrutturazione di cui
all'articolo 182-bis ovvero della proposta
di accordo a norma del sesto comma dello
stesso articolo e sino all'omologazione non
si applicano gli articoli 2446, commi
secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi
quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice
civile. Per lo stesso periodo non opera la
causa di scioglimento della società per
riduzione o perdita del capitale sociale di
cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545duodecies del codice civile.
10) Beneficio della Prededuzione per i crediti relativi a Finanziamenti Art.182 quinquies, comma 1
necessari per agevolare la gestione dell’Impresa, ai fini Disposizioni in tema di finanziamento e di
continuità aziendale nel concordato
dell’esecuzione del concordato.
e
negli
accordi
di
Durante il periodo di vigenza del concordato, in mancanza di risorse preventivo
ristrutturazione dei debiti
finanziarie, le norme approvate, più volte modificate, consentono di finanziare Il debitore che presenta, anche ai sensi
l’impresa, agevolando e tutelando in maniera specifica e piena i finanziatori dell'articolo 161, sesto comma, una
domanda di ammissione al concordato
purché vengano rispettate determinate condizioni. I finanziamenti si possono preventivo o una domanda di omologazione
suddividere:
di un accordo di ristrutturazione dei debiti
Finanziamenti interinali (stipulati dopo l’inoltro della domanda e prima
del Decreto di ammissione) – (Art.182 quinquies, comma 1) :
Le nuove norme prevedono che il debitore possa chiedere al Tribunale
(meglio con una istanza separata dalla richiesta di concordato) di essere
autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili (anche individuati solo per
tipologia ed entità), alla condizione che essi siano destinati a consentire un
miglior soddisfacimento delle ragioni del ceto creditorio e che ciò sia attestato
dalla relazione di un professionista avente i requisiti dell’art. 67 comm 3 lett.
d) (Revisore indipendente e non in conflitto di interessi fra cui – avvocati, dottori
commercialisti, ragionieri professionisti e società tra professionisti, che sono i requisiti
per espletare la funzione di Curatore).
Come si può capire, questa attestazione sarà facilmente esperibile nel concordato
con cessione dei beni, mentre sarà particolarmente difficile da redigere nei concordati
in continuità, in assenza del piano industriale che ancora deve essere predisposto.
Questi finanziamenti possono essere autorizzati sia nel concordato in continuità che
nel concordato liquidatorio (con cessione dei beni).
7
ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma,
o una proposta di accordo ai sensi
dell'articolo 182-bis, sesto comma, può
chiedere al tribunale di essere autorizzato,
assunte se del caso sommarie informazioni,
a contrarre finanziamenti, prededucibili ai
sensi dell'articolo 111, se un professionista
designato dal debitore in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d), verificato il complessivo
fabbisogno finanziario dell'impresa sino
all'omologazione,
attesta
che
tali
finanziamenti sono funzionali alla migliore
soddisfazione dei creditori
Art. 182-quater Disposizioni in tema di
prededucibilità dei crediti nel concordato
preventivo, negli accordi di ristrutturazione
dei debiti
1) - I crediti derivanti da finanziamenti in
qualsiasi forma effettuati in esecuzione di
un concordato preventivo di cui agli
articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo
L’autorizzazione determina sia la “legittimità” dei finanziamenti (se non autorizzati non
potrebbero essere effettuati essendo operazione considerata straordinaria), sia il conseguente
regime di favore che acquisiscono: infatti i crediti di finanziamento diventano:
- prededucibili, anche nell’eventuale successivo fallimento (art. 111 2° c. L.F);
- non soggetti a inefficacia (ex art. 167)
- non sono revocabili (ex art. 67),
- non sono punibili sub specie di bancarotta come previsto dall’art. 217-bis. (Bancarotta
preferenziale e Bancarotta semplice).
La richiesta di autorizzazione a contrarre questi finanziamenti non deve essere
pubblicata nel registro imprese, quindi essi non vengono portata a conoscenza dei terzi
(anche per non influenzare le successive decisioni di voto dei creditori).
L’art. 182 quinquies nulla dice sui finanziamenti effettuati dai soci o società
controllanti o collegate, ma per similitudine rispetto al principio sancito dall’art. 182
quater (che regola i finanziamenti “in esecuzione” di cui sotto) il beneficio della
prededucibilità sarebbe consentita solo nei limiti dell’80%. Il residuo 20% sarà
considerato postergato e incluso fra questi crediti in sede di riparto.
Finanziamenti in esecuzione (Art. 182 quater, 1° c.)
I finanziamenti in esecuzione del piano del Concordato Preventivo, invece,
non pongono alcun autonomo problema né sul piano autorizzativo (non
richiesto) né per la concessione della prededuzione (art. 111 2° c. L.F) così come
previsto dalle nuove norme. Naturalmente questi finanziamenti, in quanto
effettuati in esecuzione del piano del concordato, devono essere
necessariamente conformi a quanto previsto nella proposta di concordato, così
che, a fungere da fattore legittimante, è lo stesso provvedimento di omologa,
che suggella la loro ritualità e fattibilità.
Anche per questi finanziamenti è concesso il beneficio della prededuzione sia nel
concordato che nell’eventuale successivo fallimento, sono sottratti alla revocatoria e a
sanzioni penali di bancarotta. (Art. 67 L.F. e art. 217 bis)
Finanziamenti anteriori (stipulati prima della domanda), altrimenti
detti finanziamenti-ponte, o finanziamenti in funzione. (Art. 182 quater, 2°
comma)
Per questi finanziamenti-ponte, erogati necessariamente prima della
presentazione delle domande, e quindi senza autorizzazione del Tribunale non
ancora investito della procedura, è previsto un trattamento di favore con il
riconoscimento della prededuzione, in presenza dei seguenti elementi:
a) se essi vengono erogati in funzione della presentazione delle domande di
ammissione alla procedura di concordato preventivo;
b) se siano previsti dal piano di concordato;
c) se la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il
tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo.
Questi finanziamenti (così detti al buio) non saranno facilmente ottenibili perché
non si ha la certezza che il Tribunale conceda la prededuzione nel Decreto di
ammissione, e poi anche perché per essi non è invece prevista espressamente né
un’esenzione da revocatoria, né una esimente da bancarotta, anche se si può ipotizzare
che, sul piano sistematico, ne godano ugualmente in quanto “parificati” ai
finanziamenti in esecuzione.
I Finanziamenti dei soci o di società facenti parte del Gruppo, anche nel presente
caso, godono della prededuzione in misura pari all’80%, in deroga agli articoli 2467 e
2497-quinquies del codice civile (postergazione).
La prededuzione è prevista al 100% dei finanziamenti effettuati da nuovi soci il cui
loro ingresso è previsto nel piano del concordato,
I creditori relativi ai finanziamenti previsti nel presente paragrafo sono esclusi dal
voto e dal computo delle maggioranze.
11) Tutele dei Professionisti che eseguono prestazioni per il
concordato (art. 111 L.F.- 2° c.)
Una delle nuove norme che finalmente avvantaggia i professionisti,
riconoscendo espressamente la funzione sociale da essi svolta per la
salvaguardia delle imprese e dei posti di lavoro, riguarda il riconoscimento del
8
di ristrutturazione dei debiti omologato ai
sensi
dell'articolo
182-bis)
sono
prededucibili ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 111.
2) - Sono parificati ai crediti di cui al primo
comma i crediti derivanti da finanziamenti
erogati in funzione della presentazione
della domanda di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o della
domanda di omologazione dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti, qualora i
finanziamenti siano previsti dal piano di cui
all'articolo 160 o dall'accordo di
ristrutturazione e purché la prededuzione
sia
espressamente
disposta
nel
provvedimento con cui il tribunale accoglie
la domanda di ammissione al concordato
preventivo ovvero l'accordo sia omologato.
3) - In deroga agli articoli 2467 e 2497quinquies del codice civile, il primo e il
secondo comma del presente articolo si
applicano anche ai finanziamenti effettuati
dai soci fino alla concorrenza dell'80 per
cento del loro ammontare
Art. 111 -Ordine di distribuzione delle
somme
Le somme ricavate dalla liquidazione
dell'attivo sono erogate nel seguente
ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
omissis
2) - Sono considerati crediti prededucibili
quelli così qualificati da una specifica
disposizione di legge, e quelli sorti in
occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali
crediti sono soddisfatti con preferenza ai
sensi del primo comma n. 1)
__________________________________
E’ una norma importante prevista per
agevolare il concordato durante il normale
svolgimento dell’attività aziendale nelle
imprese con difficoltà finanziarie (quasi
tutte). La prededuzione concessa dovrebbe
rimuove le remore dei finanziatori (banche
e soci) che non vogliono rischiare di non
poter recuperare le somme finanziate.
Ragioni pratiche consigliano di prevedere le
necessità finanziarie anche successive
all’omologa in modo da evitare l’ulteriore
mancanza di liquidità prima che si
realizzino gli incassi delle vendite dei beni.
Per ragioni contingenti e di urgenza è
possibile che i finanziamenti interinali
possano essere richiesti ed ottenuti anche
prima della autorizzazione del Tribunale. In
tal caso alcune sentenze di merito hanno
concesso l’autorizzazione a sanatoria.
I crediti prededucibili vanno soddisfatti
per il capitale, le spese e gli interessi (fino
al giorno del pagamento) con il ricavato
della liquidazione del patrimonio mobiliare
e immobiliare, tenuto conto delle rispettive
cause di prelazione (quindi vanno soddisfatti dopo i creditori pignoratizi e ipotecari
e prima dei creditori privilegiati).
Sent. Cassaz. civile, 10/09/2013, n. 19013;
Cassaz civile, 09/09/2014, n. 18922
Il credito del professionista che abbia svolto
attività
di
assistenza,
consulenza
ed
eventualmente redazione della proposta di
concordato preventivo rientra tra i crediti sorti "in
occasione (anche prima dell’istanza) o in funzione
della procedura concorsuale", e, come tale, va
soddisfatto in prededuzione nel successivo
beneficio della prededuzione per tutte le prestazioni svolte nella preparazione
e nella redazione del piano e di tutti gli altri adempimenti. Essa è rivolta a:
- Commercialisti, per la predisposizione del piano e per le diverse attestazioni,
Avvocati, per la consulenza legale –Ingegneri e Geometri, per le perizie e
valutazioni - Consulenti del lavoro per i rapporti contrattuali con i dipendenti.
Attenzione: Nel così detto concordato in bianco, la prededuzione spetta a
tutti i crediti professionali “sorti in occasione o in funzione” della procedura di
concordato preventivo (quindi per prestazioni eseguite anche prime della
presentazione della domanda), alla sola condizione che la procedura sia
regolarmente aperta nel termine fissato dal Tribunale, avendo presentato il
piano e la documentazione prevista.
I crediti dei professionisti su indicati, come eccezione al principio della par
condicio creditorum e allo scopo di favorire il ricorso a forme di soluzione
concordata della crisi d'impresa, hanno quindi le seguenti agevolazioni:
-
Prededuzione nel riparto del concordato (art. 111 L.F.);
Prededuzione nel riparto del successivo fallimento, in caso di insuccesso della
procedura concordataria;
E’ previsto il beneficio della prededuzione anche per il compenso del Professionista che ha
assistito l’imprenditore nella preparazione dell’istanza di fallimento. (Cassaz. civile, sez. VI 09
settembre 2014, n. 18922)
Ruolo del professionista
L’elemento cardine del nuovo concordato preventivo delineato dal Decreto
è rappresentato dal rafforzamento del ruolo del professionista indipendente.
A fronte di uno spostamento del baricentro della procedura verso una
privatizzazione della stessa, soprattutto nella fase interinale intercorrente fra il
deposito della domanda di concordato e l’effettiva ammissione, il Legislatore
ha ampliato il novero delle ipotesi nelle quali il professionista è chiamato ad
esprimersi e dalle cui valutazioni dipendono alcune decisioni del Tribunale in
ordine ad aspetti rilevanti e delicati che coinvolgono, fra l’altro, anche il
rispetto del principio della par condicio creditorum, nonché le decisioni dei
Creditori in ordine all’approvazione del Concordato.
Il professionista sarà incaricato:
a) Dal debitore per la predisposizione del Piano, della proposta e della domanda;
b) Dal Debitore per attestare che i Finanziamenti interinali di cui si chiede
l’autorizzazione sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori; (art.
182 quinquies)
c) Dal Debitore per attestare che, nel concordato in continuità, la prosecuzione
dell’attività d’impresa “è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori”
(186bis)
d) Dal Debitore per attestare, per la prosecuzione dei contratti pubblici, la
conformità al piano del concordato e la “ragionevole capacità di adempimento”
(186bis e 169bis)
e) Dal Debitore per attestare “la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del
piano medesimo” (art. 161)
f) Dal Tribunale per svolgere la funzione di Commissario Giudiziale;
g) Dal Debitore o dal Tribunale se il Debitore non lo indica, per svolgere la
funzione di Liquidatore Giudiziale.
Poiché i suindicati incarichi svolgono una funzione importantissima nella
gestione del concordato, sono previste sanzioni penali, ai sensi dell’art. 236-bis
L.F. a carico del professionista che espone informazioni false o omette di
riferire informazioni rilevanti di cui alle lettere di cui sopra da b) a g).
fallimento ai sensi dell'art. 111, secondo comma,
legge fall., fondandosi tale interpretazione:
a) sull'esclusione dall'azione revocatoria del
pagamento del compenso del professionista ex art.
67, terzo comma, lett. g), legge fall.;
b) sull'abrogazione dell'art. 182 quater, quarto
comma, legge fall. ad opera del d.l. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, che riconosceva la
prededuzione (ove prevista espressamente nel
decreto di ammissione al concordato preventivo)
al solo credito del professionista attestatore;
c) sull'interpretazione autentica dell'art. 111,
secondo comma, L.F. fornita dall'art. 11, comma
3 quater, d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 9, che ha esteso la prededuzione anche ai crediti
sorti in occasione ed in funzione delle procedure
di concordato preventivo cosiddetto con riserva
(art. 161, sesto comma, legge fall.), purché il
piano sia presentato entro i termini concessi dal
Tribunale e sia decretata l’ammissione alla
procedura.
Art. 111 L.F. - Ordine di distribuzione
delle somme
Le somme ricavate dalla liquidazione
dell'attivo sono erogate nel seguente
ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
omissis
2) - Sono considerati crediti prededucibili
quelli così qualificati da una specifica
disposizione di legge, e quelli sorti in
occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali
crediti sono soddisfatti con preferenza ai
sensi del primo comma n. 1)
Art. 236-bis. -Falso in attestazioni e
relazioni
Il professionista che nelle relazioni o
attestazioni di cui agli articoli 67, terzo
comma, lettera d), 161, terzo comma, 182bis, 182-quinquies e 186-bis espone
informazioni false ovvero omette di riferire
informazioni rilevanti, è punito con la
reclusione da due a cinque anni e con la
multa da 50.000 a 100.000 euro.
Se il fatto è commesso al fine di
conseguire un ingiusto profitto per sè o per
altri, la pena è aumentata.
Se dal fatto consegue un danno per i
creditori la pena è aumentata fino alla metà
Articolo aggiunto dalla lett. l) del co. 1
dell’art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo
integrato dalla legge di conversione 7 agosto
2012, n. 134.
12) Nuove norme sul concordato che prevede la continuazione della Art. 186-bis (Concordato con
continuità aziendale)
attività imprenditoriale. (Art. 186 bis L.F.)
Quando il piano di concordato di cui
L’art. 186-bis L.F., di nuova istituzione nella legge sviluppo del 2012, all'articolo 161, secondo comma, lettera e)
introduce un regime particolarmente favorevole inteso a valorizzare il prevede la prosecuzione dell'attività di
da parte del debitore, la cessione
concordato con continuità aziendale nell’intento di promuovere la impresa
dell'azienda in esercizio ovvero il
conservazione delle imprese sul mercato. La norma è quindi rivolta debitore conferimento dell'azienda in esercizio in
9
che proponga di far uscire dalla crisi la propria impresa non già con la
liquidazione del patrimonio, bensì con l’obiettivo di imporre una certa
“continuità aziendale”. È lo stesso legislatore a suggerire che cosa debba
intendersi con tale espressione:
- la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore,
- la cessione dell'azienda in esercizio, anche a terzi, ovvero
- il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di
nuova costituzione” (nella quale il Debitore può anche non partecipare).
Quindi, l’obiettivo della par condicio, principio cardine delle vecchie
procedure concorsuali, sia nel nostro paese, come in molti altri ordinamenti
europei e americani, è stato attenuato dalla nuova esigenza sociale di salvaguardia
dell’attività d’impresa (finalità conservativa).
In questo tipo di concordato ad assumere un ruolo di primaria
importanza è la figura del professionista che attesta il piano, il quale può
prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio della
impresa. Essenziale è comunque l’attestazione del professionista che la
prosecuzione dell’attività di impresa è funzionale al miglior
soddisfacimento dei creditori, evidenziando quindi il duplice aspetto della
possibilità del risanamento dell’impresa e la miglior tutela dei creditori.
I requisiti per accedere al regime in continuità sono due :
una o più società, anche di nuova
costituzione, si applicano le disposizioni del
presente articolo. Il piano può prevedere
anche la liquidazione di beni non
funzionali all'esercizio dell'impresa.
In buona sostanza, nell'ambito dell’art. 186
bis, ricadono tanto il caso in cui si preveda
una
continuazione
dell’attività
imprenditoriale da parte dello stesso
debitore concordatario, quanto il caso in cui
la gestione passi a un terzo soggetto
Per ridurre il rischio della gestione che
ricadrebbe sui creditori, solitamente si
preferisce stipulare un contratto di affitto
dell’azienda con durata prestabilita
- Il piano (piano industriale), deve contenere l’indicazione delle modalità e
tempistiche con cui s’intende svolgere la continuazione, e quindi una analitica
indicazione dei costi e dei ricavi attesi, delle risorse finanziarie necessarie e delle
relative modalità di copertura (pianificazione delle esigenze finanziarie);
- l’attestazione del professionista (revisore indipendente ex art. 67 L.F.), il quale
accerta che la soluzione è “funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori”. Si
tratta quindi di un preliminare giudizio di convenienza economica (e di fattibilità), che
i creditori, utilizzeranno per esprimere la loro volontà sulla continuità aziendale,
tenendo presente che a carico loro (della massa) viene traslato il rischio d’impresa. Sul
professionista attestatore ricade quindi una grande responsabilità, essendo in grado di
condizionare le scelte dei creditori.
I benefici accordati dalla nuova normativa sul concordato con continuità, in aggiunta
a quelli già previsti per il concordato liquidatorio, sono cinque:
a) una moratoria fino a un anno per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o
ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di
prelazione, per cui il pagamento sarà eseguito dopo la vendita del bene; La moratoria di un anno,
se prevista non dà diritto di voto al creditore. Naturalmente con i creditori potranno essere
stipulati accordi particolari per il pagamento oltre l’anno, o secondo le scadenze contrattuali
previste (mutui edilizi). Questi accordi devono essere allegati alle Istanze.
b) è prevista l’incondizionata cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri
conservativi nonché delle iscrizioni dei diritti di prelazione dei beni compresi nelle aziende
cedute;
c) pagamenti di credi anteriori alla domanda (Art, 182 quinquies) - è prevista la possibilità che
il debitore chieda al tribunale di esser autorizzato a pagare i crediti anteriori per la prestazione
di beni o servizi considerati strategici: (serve sia l’autorizzazione del tribunale, che può disporre
sommarie informazioni, che, l’attestazione del professionista (revisore indipendente) sulla sua
essenzialità di tali pagamenti per assicurare tanto la prosecuzione dell’attività d’impresa, quanto
la “migliore soddisfazione dei creditori”, principio che ricorre continuamente.
d) prosecuzione “ope legis” dei contratti in corso - Sono inefficaci gli eventuali accordi, in
precedenza stipulati, circa la risoluzione del contratto a fronte dell’apertura della procedura; in
questo modo il debitore, se non intende sciogliersi dai contratti stipulati, anche con la Pubblica
Amministrazione, anteriormente al concordato preventivo, è tutelato dalla loro prosecuzione ex
legge: in questo caso è richiesta l’attestazione del professionista circa “la conformità al piano e
la ragionevole capacità di adempimento”. Si deve ricordare come, in mancanza della richiesta
del debitore, ovvero dell’attestazione del professionista, esclusivamente per i contratti di lavori
pubblici in corso di esecuzione con la P.A., opera la causa di scioglimento automatico ex art.
140 d.lgs. 163/2006.
Si può quindi affermare che il contratto pubblico non si scioglie, ma la sua esecuzione può
proseguire solo dopo il deposito del piano di concordato (e della relativa attestazione), perché
solo a partire da tale momento il professionista potrà valutare "la conformità al piano" della
continuazione del contratto pubblico (art. 186 bis, comma 3, terzo periodo) (42). Fino a tale
momento, quindi, è da ritenere che l'esecuzione del contratto pubblico resti sospesa.
e) l’impresa può partecipare sia singolarmente che in ATI (associazione temporanea
d’impresa) purché non mandataria, alle gare pubbliche, a condizione che venga attestata, da un
professionista revisore legale indipendente (ex art 67 L.F.), la conformità al piano e naturalmente
10
Art. 182 quinquies
Il pagamento potrebbe riguardare creditori
essenziali per il proseguo dell’attività
(esempio per l’acquisto di materie prime,
fornitura energia elettrica, assicurazioni
dello stabilimento, ecc,)
la ragionevole capacità di adempimento del contratto, costituendo essa un’ipotesi di avvalimento
ex art. 49 d. lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).
13) Il concordato preventivo MISTO (con continuità e liquidatorio)
Il nuovo art. 186-bis fa rientrare nella categoria dei concordati con continuità
aziendale anche quelli “misti” (nella prassi sono molti), nei quali l’attività
prosegue mediante l’utilizzazione (ovvero, il mantenimento “in esercizio”) di
una parte soltanto dell’attivo (un ramo d’azienda, per esempio) mentre per
l’altra parte dell’attivo (“non funzionale all’esercizio dell’impresa”) viene
attuata la procedura liquidatoria.
Ad esempio. viene chiuso un ramo d’azienda con vendita del capannone e dei
macchinari, mentre un altro ramo prosegue in capo allo stesso imprenditore o a terzi.
Art. 186-bis (Concordato con continuità
aziendale)
Quando il piano di concordato di cui
all'articolo 161, secondo comma, lettera e)
prevede la prosecuzione dell'attività di
impresa da parte del debitore, la cessione
dell'azienda in esercizio ovvero il
conferimento dell'azienda in esercizio in
una o più società, anche di nuova
costituzione, si applicano le disposizioni del
presente articolo. Il piano può prevedere
anche la liquidazione di beni non
funzionali all'esercizio dell'impresa.
E’
una
agevolazione
molto
14) Principio del silenzio-assenso nelle votazioni, e sufficienza, per
importante in quanto i creditori
l’approvazione, della maggioranza semplice (superiore al 50%
generalmente non partecipano alle
dei crediti ammessi al voto) anziché quella precedente dei 2/3 per
operazioni di voto e in tal caso sono
considerati consenzienti.
l’approvazione del concordato. (Art, 177 L.F.)
stata eliminata la maggioranza del
Il "decreto sviluppo" del 2012, ha introdotto il principio del così detto E’
numero dei creditori votanti prevista nelle
"Silenzio assenso", che nelle vecchie norme era previsto solo per il concordato precedenti norme.
fallimentare, per cui i creditori assenti all’adunanza per la votazione possono Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del concordato)
far pervenire il loro dissenso nei successivi venti giorni, in mancanza del quale Il concordato è approvato dai creditori che
essi si presumono consenzienti, e pertanto, sono considerati ai fini del computo rappresentano la maggioranza dei crediti
ammessi al voto. Ove siano previste diverse
della maggioranza fra quelli che hanno approvato il concordato;
classi di creditori, il concordato è
Se nel concordato sono previste classi diverse di creditori tale maggioranza approvato se tale maggioranza si verifica
inoltre nel maggior numero di classi.
deve essere espressa anche nel maggior numero di classi.
creditori muniti di privilegio, pegno o
I creditori muniti privilegio, pegno, ipoteca se per loro è previsto il Iipoteca,
ancorché la garanzia sia
pagamento integrale, non hanno diritto al voto. Se per una parte del loro credito contestata, dei quali la proposta di
è prevista la soddisfazione parziale, votano per la parte del credito non coperto concordato prevede l’integrale pagamento,
non hanno diritto al voto se non rinunciano
dalla garanzia.
in tutto od in parte al diritto di prelazione.
Nel caso improbabile in cui il commissario giudiziario rilevi che, tra l’approvazione
della proposta e il giudizio di omologazione, siano mutate le condizioni di fattibilità
del piano, i creditori possono costituirsi nel giudizio di omologazione, per modificare
il loro voto, ma non possono opporsi.
Qualora i creditori muniti di privilegio,
pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte
alla prelazione, per la parte del credito non
coperta dalla garanzia sono equiparati ai
creditori chirografari; la rinuncia ha effetto
ai soli fini del concordato.
15) IL LIQUIDATORE
In caso di concordato con cessione dei beni il Tribunale, se non vi ha
provveduto il Debitore, ha l’onere di nominare, con il decreto di omologa uno
o più liquidatori e un comitato dei creditori con la funzione di assistere alla
liquidazione, determinandone le modalità.
Art. 182 (Provvedimenti in caso di
cessione di beni)
Se il concordato consiste nella cessione
dei beni e non dispone diversamente, il
tribunale nomina nel decreto di
omologazione uno o più liquidatori e un
comitato di tre o cinque creditori per
assistere alla liquidazione e determina le
altre modalità della liquidazione.
Si applicano ai liquidatori gli articoli 28,
29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.
Si applicano al comitato dei creditori gli
articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla
sostituzione dei membri del comitato
provvede in ogni caso il tribunale.
Le vendite di aziende e rami di aziende,
beni immobili e altri beni iscritti in pubblici
registri, nonché le cessioni di attività e
passività dell’azienda e di beni o rapporti
giuridici individuali in blocco devono
essere autorizzate dal comitato dei creditori.
Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in
quanto compatibili.
Si applica l'articolo 33, quinto comma,
primo, secondo e terzo periodo, sostituendo
al curatore il liquidatore, che provvede con
periodicità semestrale dalla nomina.
Quest'ultimo comunica a mezzo di posta
elettronica certificata altra copia del
rapporto al commissario giudiziale, che a
sua volta lo comunica ai creditori a norma
dell'articolo 171, secondo comma
Il ruolo di liquidatore può essere svolto da Revisori legali così individuati:
a) avvocati,
b) dottori commercialisti,
c) ragionieri
d) ragionieri commercialisti,
e) studi professionali associati o società tra i professionisti,
f) coloro che abbiamo svolto funzioni di amministrazione e controllo in società per
azione, purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.
Entro due giorno successivi alla sia nomina deve far pervenire al Giudice Delegato
la propria accettazione ex art. 29 L.F. ed entro dieci giorni deve fornire comunicazione
del proprio indirizzo di posta elettronica.
Il Liquidatore è chiamato a espletare le proprie funzioni con la diligenza richiesta
per l’incarico assunto; deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un
componente del comitato dei creditori ed annottarvi le operazioni relative alla sua
amministrazione.
Può cessare la sua funzione per revoca presentata dal Giudice delegato dal comitato
dei creditori o d’ufficio.
Il commissario giudiziale non può assolvere anche la funzione di liquidatore .
Le funzioni del liquidatore sono così riassunte:
11
1) Ritirare il decreto di omologa del concordato preventivo e provvedere alla relativa
pubblicità;
2) Predispone il libro giornale della liquidazione e farlo vidimare dal giudice delegato
per la registrazione di ogni operazione contabile inerente la liquidazione;
3) Informa il comitato dei creditori dell’avvenuta nomina;
4) Prende in consegna i beni ceduti e conseguentemente redige l’inventario alla
presenza del legale rappresentante della società concordataria;
5) Procede alla formazione dell’elenco dei creditori entro e non oltre sei mesi dal
passaggio in giudicato della sentenza di omologa, sulla scorta della scritture
contabili;
6) Deposita in cancelleria l’elenco dei creditori, e comunicare l’avvenuto deposito a
mezzo raccomandata a tutti i creditori
7) Presentare annualmente una relazione dalla quale risulti l’attività svolta
8) Chiede al giudice delegato di procedere alla nomina di avvocati o commercialisti
ove necessario;
9) Ogni anno presenta un prospetto delle somme disponibili e un progetto di riparto
delle stesse, riservando quelle occorrenti alla procedura:
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
16) Effetti della conclusione positiva del concordato
Per il Debitore
Esdebitazione della porzione residua del passivo non soddisfatto;
Nel concordato in continuità: Ritorno in bonis dell’impresa, suo risanamento e
reinserimento nel mercato
Non tassabilità delle Plusvalenze conseguite nella cessione dei beni strumentali
(mobili e immobili) - (art. 86, 5° c. -TUIR).
Non tassabilità delle sopravvenienze attive realizzate per la parte dei Debiti
non soddisfatti (art. 88, 4° c. -TUIR)
Per i Creditori:
Nel concordato con cessione dei beni ricuperano una parte del loro credito in
tempi più veloci di quelli fallimentari, però la misura del soddisfacimento dei
creditori, non è predeterminata in quanto dipende dal risultato della
liquidazione, di cui i creditori sopportano l’alea;
Nel concordato con continuità possono continuare a fornire il Debitore
risanato;
Fiscalmente al momento della omologazione del concordato si possono
stralciare i crediti concorsuali e portare a perdita la parte che non sarà
soddisfatta (art. 66, 3° c., art. 101, 5° c., TUIR).
Fiscalmente si può recuperare l’Iva riguardante la parte del credito non
soddisfatto (art. 26 2° c., e 19 – DPR 633/1972).
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SO.GE.I. Srl propone software, servizi e formazione specializzata sia ai professionisti che alle aziende.
La nostra società, con sede a Cagliari, Software Partner TeamSystem in Sardegna da oltre vent’anni, si occupa
della commercializzazione e assistenza delle soluzioni gestionali TeamSystem, della consulenza e
implementazione di infrastrutture tecnologiche, con particolare riguardo per l’integrazione fra sistemi e
tecnologie nell’ambito di una completa interoperabilità. Con oltre 200 clienti su tutto il territorio regionale,
proponiamo software, servizi e formazione specializzata a Commercialisti e Consulenti del Lavoro, Piccole e
Medie Imprese commerciali ed industriali. Conosciamo a fondo le dinamiche delle attività professionali ed
aziendali per le quali proponiamo software, servizi e formazione specializzata. Per questo siamo in grado di
offrire un’assistenza di qualità basata su una competenza tecnica profonda. Implementiamo costantemente
servizi di formazione ed eventi di carattere tecnico e fiscale (seminari e convegni), che aiutano ad approfondire
le specifiche tematiche di attualità, per aiutare i nostri clienti a restare sempre al passo.
POLYEDRO la nuova interfaccia web by Teamsystem
Dall’esperienza e dalla ricerca TeamSystem nasce POLYEDRO, la tecnologia
esclusiva che d’ora in poi troverai in ogni singolo modulo del sistema di
gestione: dalla contabilità all’archiviazione digitale, dalla gestione del
personale a quella del magazzino.
La nuova piattaforma web nativa ha dato vita a un’offerta innovativa per
professionisti e aziende. LYNFA e ALYANTE, due prodotti di ultima
generazione: un’evoluzione naturale che migliora la flessibilità e semplicità di
utilizzo di ogni applicazione, consentendo di lavorare in mobilità su
smartphone, tablet e notebook. Così puoi fare tutto in meno tempo e
ovunque ti trovi.
La migliore tecnologia
da qualunque lato la
guardi
Con l’introduzione di POLYEDRO arriva anche il workflow, uno strumento
speciale che fa funzionare meglio i processi e supporta gli utenti guidandoli
passo dopo passo. Il risultato è che il lavoro scorre meglio e si fanno meno
errori. Con un software che ti permette di gestire il tuo Studio in mobilità,
puoi dare uno spazio maggiore a quello che conta davvero per te: dedicare
più tempo ai clienti importanti, sviluppare il tuo network e far crescere il
business.
Grazie alla moderna tecnologia di POLYEDRO, TeamSystem si conferma
leader in Italia e punto di riferimento nel settore dei software gestionali.
Software Gestionale Integrato SO.GE.I. Srl
Sede Amministrativa: Via Ludovico Lazzaro Zamenhoff, 717 - 36100 VICENZA (VI)
Sede Legale e Operativa: Via Gerolamo Cardano, 23– 09131 CAGLIARI Tel.: 0444/760878 070/498022 – Fax: 0444/789170
Codice Fiscale/Partita IVA n° 03004640920 Cap. Soc. € 15.000 I.V. [email protected] www.sogeisrl.net
Le applicazioni per la gestione degli STUDI PROFESSIONALI:
Lynfa STUDIO
La soluzione per gestire le attività dello Studio Commerciale e per soddisfare le esigenze di gestione e
amministrazione del personale e tutte le integrazioni a supporto delle attività principali.
Outsourcing Contabilità e Redditi
Service Contabilità è il servizio attraverso il quale i Commercialisti già clienti con Suite Multi, possono affidare a
TeamSystem l'elaborazione della contabilità e dei redditi, temporaneamente e anche solo per una parte.
Outsourcing Elaborazione Paghe
La soluzione in Service per la gestione del personale. E' un servizio che consente allo Studio di affidare a
TeamSystem Service, la gestione delle paghe, totalmente, parzialmente o solo per un limitato periodo di tempo,
per superare eventuali criticità organizzative, derivanti dall'indisponibilità del personale addetto alle elaborazioni
(maternità, dimissioni, assenze prolungate).
Gecom App
E' l’applicazione che permette agli Studi di raggiungere i propri clienti in ogni luogo, attraverso il Tablet, in modo
facile e sicuro.
Console Telematici
La procedura per la gestione completa ed automatica dei flussi telematici.
TeamPortal
E’ la piattaforma che integra tutte le applicazioni gestionali TeamSystem, i processi e i servizi dello Studio. Da
un unico punto di accesso il personale autorizzato dello Studio può consultare, pubblicare e condividere
informazioni/documenti dalle procedure gestionali. Le stesse informazioni possono essere disponibili anche ai
clienti dello Studio, tramite l’innovativo servizio Ufficio Ovunque®
STT – Servizi Telematici TeamSystem
E’ la soluzione che integra in un unico software tutte le funzionalità necessarie agli adempimenti Infocamere.
Office Pilot Resource Planning
Controllo di Gestione e Organizzazione degli Studi Professionali
Rating Bancario Basilea2
Il programma fornisce, attraverso una procedura di autovalutazione, un output sintetico della capacità di credito
dell’impresa in conformità alle condizioni introdotte dall’accordo di Basilea2
Archiviazione Elettronica Sostitutiva
Archivia Plus è il software TeamSystem che consente la classificazione e l’archiviazione di qualsiasi tipo di
documento, sia esso un documento proveniente da procedure gestionali, un’immagine, un testo, un disegno, un
file, un fax, un suono, un video, un messaggio.
AVANZATA - Evolve
La soluzione per gestire le attività dello Studio Commerciale. La procedura, modulare e di semplice utilizzo, si
integra perfettamente con i principali prodotti di Office Automation e con gli altri programmi gestionali di
TeamSystem.
Software Gestionale Integrato SO.GE.I. Srl
Sede Amministrativa: Via Ludovico Lazzaro Zamenhoff, 717 - 36100 VICENZA (VI)
Sede Legale e Operativa: Via Gerolamo Cardano, 23– 09131 CAGLIARI Tel.: 0444/760878 070/498022 – Fax: 0444/789170
Codice Fiscale/Partita IVA n° 03004640920 Cap. Soc. € 15.000 I.V. [email protected] www.sogeisrl.net
Formazione
TeamSystem completa la sua offerta di servizi per i Professionisti e le Aziende attraverso Euroconference,
società del gruppo specializzata nella formazione professionale per Commercialisti, Consulenti del Lavoro,
Avvocati e Responsabili amministrativi d’azienda. Grazie al suo particolare metodo didattico, che privilegia un
approccio operativo alla disciplina tributaria, Euroconference offre ai suoi clienti la possibilità di essere aggiornati
tempestivamente
sulle
modifiche
della
normativa
e
sui
problemi
applicativi.
Le applicazioni per LE AZIENDE:
Alyante ENTERPRISE
ALYANTE Enterprise è la soluzione integrata che supporta tutti i processi aziendali, sempre aggiornata con le
normative del mercato italiano.ALYANTE Enterprise è modulare, flessibile e perfettamente capace di evolvere in
base alle esigenze del business.
Alyante START
ALYANTE Start è la soluzione gestionale dedicata alla piccola impresa italiana. Semplice da configurare e da
usare, veloce ed economico, ALYANTE Start si adatta perfettamente ad ogni impresa e facilita la gestione di
processi e informazioni.
Lynfa AZIENDA
LYNFA Azienda è il software di ultima generazione che permette alle aziende e ai professionisti di lavorare
insieme in modo perfettamente integrato, risparmiando tempo e condividendo i dati in tempo reale.
Gamma APP
E' l’applicazione, totalmente integrata con i Gestionali Gamma, che permette alle aziende di gestire l’attività
commerciale in mobilità attraverso il Tablet.
Tustena CRM
Aumenta la capacità di gestione, controllo e sviluppo del parco clienti.
Fatturazione Elettronica P.A.
Con il pratico e comodo Service Web Fatturazione Elettronica di TeamSystem possiamo aiutarti a gestire l'intero
processo di emissione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione.
Siamo a disposizione ad intervenire con una presentazione presso il Vostro Studio.
Per maggiori informazioni visiti il sito www.sogeisrl.net, per richiesta di informazioni scrivere una mail a
[email protected]
Software Gestionale Integrato SO.GE.I. Srl
Sede Amministrativa: Via Ludovico Lazzaro Zamenhoff, 717 - 36100 VICENZA (VI)
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Codice Fiscale/Partita IVA n° 03004640920 Cap. Soc. € 15.000 I.V. [email protected] www.sogeisrl.net