SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "B" R.G. 86706-1/2014 Il Giudice Istruttore, - - Letto l' "atto di citazione per l'impugnazione di deliberazione assembleare e contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione" depositato in data 18.12.2013 da Aceacom s.r.l. in liquidazione, assistita e rappresentata come in atti, e gli allegati documenti; Letta la "Comparsa di costituzione e risposta per la fase cautelare" da parte resistente Il Prestinaio s.r.l. in liquidazione (di seguito: Il Prestinaio) depositata il 10.2.2014 e gli allegati documenti; a scioglimento della riserva assunta all' udienza del 11 febbraio 2014 ha emesso la seguente ORDINANZA FUMUS BONI IURIS. * Non è fondata l'eccezione di parte ricorrente di inammissibilità del ricorso per essere stato introdotto oltre il termine di 90 giorni di cui all'art. 2377 comma 6 c.c. Invero, la deliberazione impugnata è stata adottata nell'assemblea del 22 luglio 2013, iscritta a libro delle decisioni dei soci de Il Prestinaio in data 23 luglio 2013; l'atto di citazione con contestuale ricorso per la sospensione dell'esecuzione della delibera impugnata è stato portato alla notifica il 5 dicembre 2013. Considerato il periodo di sospensione feriale dei termini (art. 1 l.n. 742 del 1969) pacificamente riferibile anche al citato termine di cui all'art. 2377 comma 6 c.c. (Cass., n. 3351 del 1997) -, l'atto di citazione è stato portato alla notifica l'ultimo giorno utile, come peraltro riconosciuto dalla stessa resistente, talché parte attrice non risulta incorsa in decadenza alcuna. Replica Il Prestinaio che la sospensione feriale dei termini non si applica al ricorso per sospensiva di cui si discute, considerata la sua natura cautelare, ex artt. 3 l.n. 742 del 1969 e 92 R.D. n. 12 del 1941. La replica è infondata, poiché la disapplicazione della sospensione feriale dei termini costituisce disposizione a favore del ricorrente che, assumendo una lesione dei suoi diritti Pagina 1 http://bit.ly/1hFgztq Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO intenda ottenere una tutela interinale e provvisoria nelle more del processo instaurato od instaurando: la disapplicazione ex art. 3 cit., infatti, consente la trattazione anche in periodo dunque è posta a garanzia della continua tutelabilità delle posizioni giuridiche minacciate la lesione imminente. Al ricorrente, quindi, è riconosciuta una facoltà (proponibilità del ricorso anche in periodo feriale), non è imposto un onere, potendo il ricorso essere posticipato secondo valutazione riservata al ricorrente stesso. Ciò posto, considerato che il ricorso per sospensiva può essere introdotto soltanto in corso di causa (art. 2378 comma 1 c.c.), è evidente che il termine per la sua valida proposizione coincide con quello per la tempestiva notificazione dell'atto di citazione: se il termine di cui all'art. 2377 comma 6 c.c. decorre in parte in periodo feriale, allora sarà consentito all'attore notificare la citazione e proporre il ricorso in periodo feriale. In nessun modo invece il combinato disposto degli artt. 2377 comma 6 c.c., 1 e 3 l.n. 742 del 1969, 92 R.D. n. 12 del 1941 può essere interpretato come vorrebbe la resistente e cioè nel senso che la disapplicazione della sospensione feriale dei termini per i procedimenti cautelari determina per l'attore ricorrente l'onere di notificare l'atto di citazione in un termine refrattario alla sospensione feriale, non solo perché ciò si risolverebbe nella disapplicazione della sospensione feriale dei termini alle impugnazioni di delibere assembleari in contrasto con consolidata giurisprudenza, ma soprattutto perchè tale interpretazione si risolverebbe irragionevolmente in danno della tutelabilità dei diritti vantabili dagli attori ricorrenti. Infatti, a voler seguire parte resistente, gli impugnanti delibere assembleari e ricorrenti per la loro sospensione sarebbero costretti a pena di decadenza e non già semplicemente facoltizzati, a differenza di tutti gli altri ricorrenti, a proporre il ricorso cautelare in corso di periodo feriale. Nè si potrebbe ulteriormente replicare che ciò sarebbe giustificato dalla previsione del termine decadenziale di cui all'art. 2377 comma 6 c.c., poichè, come si è detto, quel termine subisce la sospensione feriale. * Parimenti infondata l'istanza di "sospensione del presente giudizio" ex art. 295 c.p.c. per essere pendente tra le stesse parti il giudizio n. r.g. 55740/2011. L'istanza non può essere accolta poichè - anche a voler prescindere dal tema dell'applicabilità dell' art. 295 c.p.c. ai procedimenti cautelari - il giudizio cui questo procedimento accede ha un oggetto - invalidità della delibera 21 luglio 2013 autorizzativa della cessione di azienda - che non è pregiudicata dalla questione trattata nel processo n. rg. Pagina 2 http://bit.ly/1hFgztq Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c feriale di quei ricorsi, trattazione che, in assenza di quella norma, sarebbe preclusa. Essa 55740/2011, concernente la validità della delibera di esclusione di Aceacom dalla società, delibera la cui esecuzione è stata sospesa in via cautelare e che, quindi, ad oggi non ha preliminare di merito che, proprio perchè tale, non rientra nel perimetro del requisito della pregiudizialità che costituisce presupposto della sospensione ex art. 295 c.p.c. (1). * Nel merito il ricorso è infondato. Assume la ricorrente che la deliberazione assunta il 21 luglio 2013 da Il Prestinaio - con la quale è stata autorizzata la vendita dell'azienda a Maya & Lino s.r.l. (di seguito Maya &Lino) (proposta n. 1) invece che a La Carrarina s.a.s. di Michele Casale & C (di seguito: La Carrarina) (proposta n. 2) - sarebbe viziata da conflitto di interessi perché i soci di maggioranza Sanzani e Zilioli avrebbero votato la prima invece che la seconda in quanto Maya & Lino garantiva loro l'assunzione come lavoratori dipendenti dopo l'acquisto. Sussisterebbero altresì gli ulteriori requisiti della decisività del voto dei soci in conflitto di interessi e di danno per la società. In particolare quest'ultimo requisito sussisterebbe in quanto la proposta de La Carrarina sarebbe migliorativa rispetto a quella di Maya & Lino. Le deduzioni attoree non possono trovare condivisione, almeno in questa fase di cognizione sommaria. Invero, costituiscono requisiti per l'annullamento di una delibera assembleare per conflitto di interesse dei soci ex artt. 2479 ter comma 2 c.c. - oltre alla natura determinante della partecipazione e del voto dei soci in conflitto, qui pacifica -, l'esistenza del conflitto e la dannosità almeno potenziale della deliberazione per gli interessi della società. 1 "La sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo "dipenda" dall'esito di altra causa, e cioè quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, ossia portata vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata. A tal fine, la nozione di pregiudizialità ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un'altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il ricorso per regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con cui era stata disposta la sospensione del giudizio di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società, in attesa della definizione di altro giudizio, avente ad oggetto l'accertamento della qualità di soci degli attori, affermando che il giudice di merito avrebbe dovuto, anche d'ufficio, decidere sulla legittimazione "ad causam" degli attori, nel giudizio di responsabilità, con carattere preliminare rispetto alla decisione di merito, costituendo tale legittimazione un presupposto processuale e non una condizione all'azione, come erroneamente ritenuto dal giudice del merito)": Cass., n. 27426 del 2009. Pagina 3 http://bit.ly/1hFgztq Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c effetto. Del resto la legittimazione dell'attore costituisce presupposto processuale e questione Per verificare l'esistenza del conflitto occorre individuare l'interesse del socio rispetto alla assumenda delibera, individuare l'interesse della società rispetto alla medesima delibera e soddisfazione di uno degli interessi suddetti sia incompatibile con l'altro. L'annullamento dovrà poi essere pronunciato quando si sia verificata la prevalenza dell'interesse del socio nell'adozione della delibera mediante partecipazione ed espressione di un voto determinante, a condizione che sia ritenuto che la delibera ha in concreto pregiudicato l'interesse sociale o fosse in grado almeno potenzialmente di pregiudicarlo. Orbene, nel caso di specie, l'interesse della società nella vendita dell'azienda è da individuare nell'ottenimento del prezzo più alto, da intendersi ovviamente tale espressione nel senso di controprestazione patrimoniale da valutarsi come la migliore possibile, alle condizioni di mercato presenti al momento della sua adozione. Ciò posto, l'interesse personale del socio ad essere assunto dall'acquirente come dipendente, in non è incompatibile nemmeno in astratto con quello della società venditrice dell'azienda ed invece i due interessi, pur in astratto contrapposti, sono componibili. E' infatti ben possibile che, per l'acquirente, l'assunzione come dipendenti dei soci della società venditrice non costituisca un costo subito pur di concludere l'affare, ma che - come spesso accade -, al contrario, la continuità nell'utilizzo dell'opera di chi a vario titolo opera nell'azienda ceduta costituisca un elemento neutro o addirittura un prezioso asset, degno dunque di valutazione positiva e di remunerazione nell'economia complessiva dell'affare. Tanto risulta accaduto nel caso di specie, in cui l'acquirente Maya & Lino, nella proposta di acquisto ha dichiarato: "Inoltre, e proprio per garantirci le aspettative di questo investimento, è condizione essenziale e inderogabile della presente proposta l'assunzione, a nostra cura e spese ed in qualità di dipendenti, dei sigg.ri Zilioli Luca e Sanzani Emanuela". Si deve concludere che - a prescindere da dichiarazioni più o meno accorte ed adeguate ai fatti, rese dai soci in sede assembleare - l'interesse dei soci Sanzani e Zilioli a divenire dipendenti dell'acquirente dopo la cessione dell'azienda, così proseguendo nell'attività all'interno dell'azienda, non si è posto in conflitto, ma è risultato invece compatibile con quello sociale. Si deve aggiungere che, nel caso di specie, non si palesa un fumus di danno per la società nell'avere deliberato Il Prestinaio, con voto determinante dei soci di maggioranza Sanzani e Zilioli, di autorizzare la cessione dell'azienda a Maya & Lino invece che a La Carrarina. Il paragone delle due offerte, infatti, non consente di affermare che quella de la Carrrina fosse certamente migliore di quella di Maya & Lino. Pagina 4 http://bit.ly/1hFgztq Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c verificare la compatibilità dei due interessi, dovendosi ritenere il conflitto quando la Invero, a fronte di una acconto di 60.000 offerto da La Carrarina, Maya & Lino hanno offerto un acconto di € 30.000 ed un accollo di debiti per € 26.000, con differenza quindi Non pare determinante la cambializzazione del residuo prezzo in 5 anni invece che in 7. Invece, soprattutto: a) La Carrarina ha subordinato la conclusione dell'affare all'espletamento di una due diligence, sicchè la conclusione della cessione sarebbe stata non solo certamente posticipata, ma addirittura insicura nel suo verificarsi, nel caso l'esito della due diligence non fosse stato ritenuto soddisfacente da La Carrarina, e ciò a fronte di un impegno già attuale da parte di Maya & Lino e di un acconto già versato da due mesi prima della delibera; b) La cessione a Maya & Lino è stata garantita da patto di riservato dominio, patto che non solo è conforme alla prassi nella cessione di esercizi commerciali, ma costituisce fondamentale garanzia per il venditore a fronte della sempre possibile insolvenza dell'acquirente; viceversa l'offerta de La Carrarina non prevedeva tale patto, così escludendo la garanzia, nè si può affermare che tale elemento si sarebbe potuto valutare all'esito della due diligence, poichè, così facendo, non si fa che confermare l'aleatorietà della proposta in questione, a fronte della attualità e concretezza di quella preferita dai soci. Alla stregua delle superiori osservazioni non pare potersi affermare, limitatamente a questa fase cautelare, che l'interesse sociale abbia subito danni per effetto dell'autorizzazione concessa all' accettazione della proposta di acquisto proveniente da Maia & Lino invece che a quella de La Carrarina. PERICULUM IN MORA Il requisito del periculum in mora, nella peculiare configurazione che assume nel procedimento in esame (cfr. artt. 2378 comma 4 e 2479 ter ult. comma c.c.), è qui assorbito dalle considerazioni svolte in punto di fumus boni iuris, essendosi ritenuto che il ricorrente non subisce pregiudizio dall'esecuzione della deliberazione e comunque considerando che, ammesso ma non concesso che la sospensiva possa incidere sui diritti acquisiti dal terzo, è certo che essa non potrebbe determinare l'accettazione della proposta di acquisto formulata da La Carrarina, ormai non più vincolata a quella già formulata. Sicchè Il Prestinaio si troverebbe nella dannosa situazione di avere creato un elemento di forte turbativa rispetto alla vendita già conclusa, che verrebbe messa in forse, senza che si siano determinati i Pagina 5 http://bit.ly/1hFgztq Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c trascurabile. presupposti per vincolare La Carrarina all'acquisto e, quindi, senza alcun costrutto e solo, * Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. Il regime delle spese è riservato all'esito della causa di merito. P. Q. M. Visti gli artt. 2378 c.c., 2479 ter ult. comma c.p.c. RIGETTA il ricorso e riserva al giudizio di merito le disposizioni in materia di spese. Milano, 12 febbraio 2013 IL GIUDICE ANGELO MAMBRIANI Pagina 6 http://bit.ly/1hFgztq Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c qui si, con potenziale danno per la società.
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