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Sentenza n. 1414/2014 pubbl. il 30/01/2014
RG n. 20312/2010
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, riunito in collegio composto da:
Dott. Elena Riva Crugnola
Presidente
Dott. Angelo Mambriani
Giudice relatore
Dott. Guido Vannicelli
Giudice
ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.r.g. 20312/2010, promossa da:
- FALLIMENTO MPC MULTIPUBLISHING CENTRE S.R.L. (09859170152), in persona del
curatore dott. Nevio Maxia, elettivamente domiciliato in Milano, viale San Michele del Carso n. 10,
presso lo studio dell'avv. Antonella Fonnesu, che lo rappresenta e lo difende giusta delega in calce
all'atto di citazione ed in forza del decreto di autorizzazione emesso dal G.D. in data 27 luglio 2009
Attore
contro
- BERTINO Giampaolo (BRTGPL47S11C352V), nato l'11 novembre 1947 a Catanzaro (CZ) e
residente a Cernusco Sul Naviglio, in via Garcia Lorca n. 2, elettivamente domiciliato a Milano, in via
Fontana n. 18, presso lo studio dell'avv. Luca Colombo, che lo rappresenta e lo difende giusta delega a
margine della comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
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Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c
N.R.G. 20312/2010
Sentenza n. 1414/2014 pubbl. il 30/01/2014
RG n. 20312/2010
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Con atto di citazione notificato il 17 marzo 2010, il FALLIMENTO MPC MULTIPUBLISHING
CENTRE S.r.l. n. 205/2008 (da qui in poi: “Fallimento”) citava dinnanzi a questo Tribunale Giampaolo
BERTINO, amministratore unico della società fallita, al fine di sentirlo condannare alla restituzione
alla massa fallimentare dell'importo di € 61.674,05.
Secondo la ricostruzione di parte attrice, il convenuto avrebbe indebitamente trattenuto tale
importo dalla maggiore somma incassata quale corrispettivo della vendita di un cespite immobiliare ad
un terzo cessionario: la società oggi fallita era infatti titolare di un rapporto di leasing con Banca
Italease S.p.A. avente ad oggetto un negozio ubicato a Milano, in corso San Gottardo n. 2.
Dopo aver individuato un potenziale acquirente – la Over Project Gruppo Immobiliare S.r.l. –
Giampaolo BERTINO, in nome e per conto della società da lui amministrata, svolgeva le trattative con
tale cessionario ed il corrispettivo per la vendita veniva fissato in € 300.000,00 Iva inclusa.
Tuttavia il negozio di corso San Gottardo n. 2 non risultava ancora nella piena titolarità della
MPC MULTIPUBLISHING CENTRE S.r.l. (da qui in poi: “MPC”), in quanto l'opzione di riscatto del
bene nei confronti della Banca Italease S.p.A. non era ancora stata esercitata.
Per questa ragione, le parti organizzavano un'operazione commerciale triangolare, che veniva
attuata dinnanzi al notaio dott. Paolo Sala in data 4 luglio 2006:
 la MPC esercitava l'opzione di acquisto dell'immobile prevista dal contratto di
leasing con Banca Italease;
 la Over Project sosteneva il costo di tale operazione, versando l'importo di €
60.214,55 oltre Iva ed accessori direttamente nelle casse della banca e detraendo
tale somma da quanto promesso a MPC a titolo di corrispettivo per la cessione
immobiliare (300.000,00 euro);
 la società amministrata da BERTINO cedeva la piena proprietà del negozio di corso
San Gottardo n. 2 alla Over Project, che provvedeva al versamento del residuo
dovuto, ammontante ad € 226.474,09.
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incassato direttamente dal BERTINO, che tratteneva tali somme a titolo personale.
L'attore stesso, peraltro, riconosceva l'esistenza di versamenti da parte di BERTINO sul
conto corrente intestato alla MPC (c/c n. 75/0002631, presso Banca Popolare di Sondrio – Filiale di
Milano – Agenzia 13) precedenti o successivi alla suddetta cessione immobiliare ma in ogni caso
riconducibili a tale operazione. Nello specifico, veniva dato atto dei seguenti versamenti: 3 apr 2006,
€ 118.000; 1 mag 2006, € 3.000; 1 giu 2006, € 3.400; 3 lug 2006, € 3.600; 6 lug 2006, € 23.100; 3 ott
2006, € 3.000; 6 ott 2006, € 5.000; 10 nov 2006, € 3.700; 1 dic 2006, € 2.000. Il tutto per un totale
pari ad € 164.800,00.
Lo stesso fallimento, pertanto, riconosceva la necessità di sottrarre tali somme (€ 164.800,00)
effettivamente incassate dalla MPC dal computo dell'ammanco ancora dovuto da BERTINO (€
226.474,09): l'attore richiedeva pertanto che il convenuto fosse condannato a restituire l'importo
residuo, pari ad € 61.674,09.
E' peraltro necessario dare atto del fatto che il Fallimento in via stragiudiziale tale importo
aveva richiesto la somma di € 67.442,54 (missiva curatore in data 23 gennaio 2009: doc. 6 att.;
missiva difensore in data 12 novembre 2009: doc. 8 att.).
Con comparsa di risposta depositata il 16 novembre 2010, in occasione dell'udienza fissata ex art.
168 comma 5 c.p.c., si costituiva in giudizio Giampaolo BERTINO, chiedendo il rigetto di ogni pretesa
avversaria in ragione della asserita integrale negazione dei fatti affermati dall'attore e dell'avvenuto
versamento alla MPC di tutte le somme incassate a fronte della cessione del negozio di corso San
Gottardo n. 2. A sostegno di tali allegazioni, il convenuto produceva:
a) copie di una scrittura contabile analitica, di natura non obbligatoria, destinata a
registrare la situazione debitoria o creditoria dell'azienda nei confronti dei singoli fornitori o
clienti (partitario) nella quale erano indicati i seguenti versamenti effettuati da BERTINO nei
confronti della MPS:
a1) € 5.000,00 versati in data 30 maggio 2006 direttamente nelle casse della
società, al fine di creare liquidità per le esigenze sociali;
a2) € 5.000,00 versati in data 8 giugno 2006 direttamente nelle casse della società,
al fine di creare liquidità per le esigenze sociali;
a3) € 5.842,54 versati in data 26 giugno 2006 direttamente nelle casse della società,
al fine di creare liquidità per le esigenze sociali;
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Tale importo però, non veniva versato sul conto corrente della società, ma veniva al contrario
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presso il Credito Bergamasco, per chiusura conto;
a5) € 18.600,00 versati in data 26 luglio 2006 su conto corrente intestato alla MPC
presso il Credito Bergamasco, per chiusura conto;
b) copia dell'estratto del conto corrente n. 75/0003302 aperto presso la Banca Popolare di
Sondrio ed intestato a Giampaolo BERTINO ed alla moglie Maria Grazia MIGLIORATI, dal
quale si evinceva conferma dell'avvenuto versamento di € 33.000,00 di cui alla lettera a4), su
conto corrente intestato alla MPC presso il Credito Bergamasco, per chiusura conto;
c) copia della ricevuta della disposizione di bonifico dal conto n. 75/0003302 relativa al
versamento di 33.000,00 euro di cui alle lettere a4) e b), recante quale causale la dicitura:
“sofferenza n. 52378 – saldo e stralcio – MPC MULTIPUBLISHING CENTRE S.R.L. BERTINO GIAMPAOLO”.
A seguito della suddetta prima udienza del 16 novembre 2010, le parti chiedevano
congiuntamente la concessione dei termini previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c.; alla successiva udienza
del 17 maggio 2011 il Giudice riteneva ammissibili e rilevanti le prove orali indicate nella memoria di
parte convenuta ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c e fissava l'udienza per l'assunzione al giorno 31 gennaio
2012.
In tale circostanza, veniva introdotto il dott. Giovanni DE NUZZO, commercialista che aveva
seguito la MPC sino al fallimento. Egli confermava di riconoscere i partitari prodotti in giudizio dal
convenuto, redatti sulla scorta della documentazione precedentemente fornita da quest'ultimo e
costituenti estratti delle scritture contabili tenute informaticamente. Confermava infine di ricordare che
le somme incassate a titolo personale da BERTINO erano poi realmente state comunque destinate alla
MPC. In particolare, con riferimento alla pagina di partitario (doc. 8) prodotta dal convenuto
unitamente alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., rilevava con sicurezza che i due versamenti
del valore di € 5.000,00 ciascuno registrati come effettuati da BERTINO in data 30 maggio 2006 e 8
giugno 2006 erano stati effettivamente operati ed utilizzati per fare fronte a delle spese sociali.
Alla successiva udienza del 19 febbraio 2013, le parti precisavano le conclusioni nei termini
sopra richiamati. Peraltro, in occasione del deposito delle comparse conclusionali, parte attrice
insisteva per la qualificazione delle difese di BERTINO quali domande riconvenzionali o eccezioni
volte all'accertamento di una avvenuta compensazione tra i suoi debiti ed i suoi crediti verso MPC. Per
tale ragione ed in considerazione della costituzione intempestiva del convenuto (avvenuta, come
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a4) € 33.000,00 versati in data 26 luglio 2006 su conto corrente intestato alla MPC
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riteneva BERTINO decaduto dalle prerogative che egli pretendeva di fare valere.
B) In ragione delle allegazioni offerte dalle parti e della ricostruzione dei fatti emersa
dall'istruttoria processuale, le pretese degli attori risultano fondate e meritano di essere accolte
limitatamente alla minor somma di € 18.600,00.
C)
In via preliminare parte attrice ha affermato la decadenza del convenuto concernente le
allegazioni relative alle somme reimmesse nella disponibilità della società.
La deduzione attorea si fonda sulla circostanza che il convenuto, costituitosi in prima udienza, non può
formulare eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio e che le sue allegazioni sarebbero qualificabili
appunto come eccezione di compensazione.
In proposito si deve considerare che “la semplice contestazione dei fatti posti dall'attore a base della
propria pretesa viene considerata come "mera difesa" mentre l'ammissione di quei fatti, accompagnata
dalla deduzione dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi è definita come "eccezione in senso lato”
(Cass., S.U. n. 15661/2005).
Orbene, nel caso di specie, il convenuto, affermando di avere reimmesso somme nella società, a suo
dire provenienti dal pagamento del prezzo dell'immobile da parte Over Project, non ha affatto
affermato che, sulla base di tale dazione, sia sorto un suo credito verso la società, ed invece le sue
allegazioni sono univocamente interpretabili - perchè tale interpretazione corrisponde esattamente alla
qualificazione dei fatti verificatisi - in termini di eliminazione del danno, dunque di negazione della
propria responsabilità, dunque ancora, sul piano processuale, in termini di mera difesa, o, al più, in
termini di estinzione dell'obbligazione risarcitoria, dunque di pagamento, dunque ancora, sul piano
processuale, in termini di eccezione in senso lato (cfr. tra le tante: Cass., n. 9610 del 2012).
Dalla tardività della costituzione del BERTINO, non può pertanto derivare alcuna sua decadenza
né alcuna inammissibilità delle sue deduzioni.
D) Quanto al merito della vicenda e rispetto appunto alle mere difese formulate dal BERTINO, è
opportuno considerare anzitutto il presunto versamento precedentemente indicato alla lettera a4),
ammontante ad € 33.000,00, versati dal convenuto in data 26 luglio 2006 su conto corrente intestato
alla MPC presso il Credito Bergamasco, per chiusura conto.
Come anticipato, per fornire prova dell'effettiva esecuzione di tale versamento e, pertanto, della
necessità di scorporare tale somma dall'ammanco contestato dal Fallimento (pari ad € 61.674,09), il
convenuto ha fornito: lettera 17 febbraio 2006 di Credito Bergamasco con cui di revoca la linea di
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anticipato, soltanto in occasione della prima udienza fissata ex art. 168 comma 5 c.p.c.), l'attore
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conv.); copia del partitario evidenziante l'operazione; copia dell'estratto del proprio conto corrente
privato n. 75/0003302, dalla quale si evince il relativo addebito; copia della ricevuta della disposizione
di bonifico operata da tale conto, recante quale causale la dicitura: “sofferenza n. 52378 – saldo e
stralcio – MPC MULTIPUBLISHING CENTRE S.R.L. - BERTINO GIAMPAOLO”.
Gli elementi probatori risultano precisi e concordanti, tanto per individuazione dei conti correnti di
addebito ed accredito, quanto per coincidenza dell'importo, quanto infine per corrispondenza delle date
relative alle operazioni finanziarie eseguite.
La convergenza di tali elementi si mostra pertanto sufficiente ad esaurire l'onere della prova
richiesto alla difesa del convenuto e risulta idonea a far ritenere eliminato parzialmente il danno di cui
il Fallimento attore chiede il risarcimento.
E) La medesima conclusione, anche se in ragione di considerazioni differenti, deve essere
raggiunta circa i due versamenti del valore di € 5.000,00 ciascuno che il convenuto ha assunto di avere
effettuato in data 30 maggio 2006 e 8 giugno 2006.
A sostegno di tale allegazione, BERTINO è stato in grado di produrre unicamente il partitario dei
movimenti di cassa della società. Tale elemento probatorio trova un duplice e forte riscontro esterno
che ne rafforza notevolmente il valore processuale.
Il primo di tali riscontri esterni è rappresentato dalle dichiarazioni rilasciate in sede di assunzione
testimoniale dal dott. DE NUZZO. Costui ha confermato di riconoscere i partitari prodotti in giudizio
dal convenuto e, in particolare, ha espressamente dichiarato di ricordare i due versamenti del valore di
€ 5.000,00 cadauno datati 30 maggio 2006 e 8 giugno 2006 e riportati nella pagina di partitario indicata
come doc. n. 8. Il commercialista ha peraltro altresì confermato che tali importi erano stati versati
dall'amministratore BERTINO direttamente nelle casse della società per produrre liquidità sufficiente a
fare fronte alle spese sociali.
Il secondo dei suddetti riscontri esterni è invece rappresentato da una circostanza emergente
dalla stessa attività difensiva dell'attore e dai documenti da lui stesso prodotti. E' stato precedentemente
evidenziato come prima dell'inizio della presente controversia tanto il curatore del fallimento (in data
23 gennaio 2009, doc. 6 di parte attrice) quanto il difensore (in data 12 novembre 2009, doc. 8 di parte
attrice), avessero tentato un recupero stragiudiziale delle somme asseritamente sottratte da Giampaolo
BERTINO alla MPC, sempre richiedendo l'importi di € 67.442,54, superiore a quello poi domandato
con l'atto di citazione in giudizio (€ 61.674,09).
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credito in essere con MPC, chiedendo il rientro per un ammontare di € 51.600,00, oltre interessi (doc. 9
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BERTINO, datata 2 febbraio 2009 ed indirizzata al curatore del fallimento (doc. 5 di parte convenuta)
quanto con comunicazioni a cura dei difensori incaricati e datate 3 febbraio 2009 e 9 dicembre 2009
(rispettivamente doc. 6 di parte convenuta e doc. 9 di parte attrice). In tutte e tre le indicate occasioni,
BERTINO aveva negato i fatti asseriti a fondamento delle opposte pretese facendo riferimento sia al
partitario consegnato al curatore e corrispondente a quello acquisito a questo giudizio che all'elenco di
presunti versamenti precedenti indicati con le lettere da a1) ad a5).
In particolare, tale elenco di versamenti comprendeva tre erogazioni dichiaratamente versate
direttamente nelle casse della MPC al fine di creare liquidità per le esigenze sociali:
- € 5.000,00 versati in data 30 maggio 2006 (a1);
- € 5.000,00 versati in data 8 giugno 2006 (a2);
- € 5.842,54 versati in data 26 giugno 2006 (a3).
In conformità alle contestazioni opposte da BERTINO, in sede di redazione della citazione e di
formulazione delle conclusioni l'attore ha riconosciuto la fondatezza del versamento datato 26 giugno
2006 ed ammontante ad € 5.842,54, decurtando tale somma dall'importo precedentemente richiesto in
sede stragiudiziale (€ 67.442,54) e procedendo a domandare la minore somma di € 61.674,09.
Il fatto che la differenza aritmetica tra le due pretese monetarie sia pari ad € 5.768,45 e non
esattamente ad € 5.842,54 non è sufficiente a negare l'attendibilità della ricostruzione dei fatti proposta
ed appare al contrario riconducibile ad errori materiali di calcolo, peraltro commessi anche in sede di
esatta formulazione delle conclusioni (sono stati richiesti € 61.674,05 invece di € 61.674,09) e di
dichiarazione del valore della causa (è stato indicato l'importo di € 67.442,54, quanto i calcoli
aritmetici effettuabili sulla base dei fatti allegati dall'attore conducono alla minore somma di €
61.674,09).
Sulla scorta di tali considerazioni, esigenze di coerenza logica ed interpretativa impongono di
applicare il criterio utilizzato dall'attore rispetto al versamento datato 26 giugno 2006 anche ai
versamenti datati 30 maggio 2006 e 8 giugno 2006: se il Fallimento ha ritenuto attendibile e credibile
che la somma di € 5.842,54 indicata nel partitario sia stata effettivamente versata da BERTINO nelle
casse sociali per fare fronte ad esigenze di cassa, la stessa sorte deve logicamente toccare agli altri
versamenti aventi le medesime caratteristiche.
Nè, d'altronde, sarebbe possibile ragionare diversamente, atteso che per un verso il curatore non ha
dedotto la complessiva inattendibilità delle scritture contabili di MPC e, anzi, ha svolto le sue
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Tale richiesta era stata contestata dal convenuto tanto con missiva personalmente redatta da
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contabili, nemmeno è possibile frazionarne senza motivo il contenuto, ritenendo attendibili alcune
iscrizioni e non altre.
Alla luce di ciò, risulta evidente che i versamenti datati 30 maggio 2006 e 8 giugno 2006:
 sono indicati nel partitario in modo perfettamente analogo al versamento
datato 26 giugno 2006;
 risultano riferibili al medesimo periodo;
 risultano riconducibili alle medesime esigenze di liquidità di cassa;
 risultano pressoché di importo coincidente.
In ragione di tutto quanto sin qui esposto e dei due forti riscontri esterni sin qui analizzati, deve
ritenersi che BERTINO abbia soddisfatto l'onere della prova di quanto allegato anche in relazione ai
due citati versamenti del valore di € 5.000,00 cadauno e che pertanto l'ammanco lamentato dal
Fallimento debba essere decurtato dell'ulteriore somma di € 10.000,00.
F) Le stesse conclusioni non possono essere invece tratte per l'ultimo importo che il convenuto
sostiene di avere versato nelle casse della società, pari ad € 18.600,00.
Invero, nel partitario l'operazione è descritta come "Giroconto" e la causale è indicata come "S.do
debito banca".
Orbene, quanto alla natura dell'operazione, come descritta, essa risulta suscettibile di essere provata
mediante idonea documentazione bancaria facilmente reperibile. Mentre l'attore ha reperito e prodotto
la contabile relativa al bonifico di € 33.000,00 nulla è invece in atti con riferimento a questa
operazione.
Quanto alla causale dell'operazione, non si può mancare di sottolineare la evidente contraddizione con
quella relativa al versamento di € 33.000,00. Invero, se quest'ultima, come risulta documentalmente, è
avvenuta "a saldo e stralcio" del debito complessivo di € 51.600,00, allora il versamento, asseritamente
a saldo del medesimo debito, risulta all'evidenza del tutto ingiustificato.
La totale carenza della documentazione a supporto dell'iscrizione contabile e la contraddittorietà della
causale appena sopra illustrata, impediscono di ritenere raggiunta la prova del versamento a favore
della società.
Per queste ragioni, l'importo di € 18.600,00 risulta effettivamente mancante rispetto a quanto la
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allegazioni proprio basandosi sulle scritture stesse. Se non è stata dedotta l'inattendibilità delle scritture
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Gottardo n. 2 e il convenuto deve essere condannato alla restituzione di tali somme al Fallimento, al
fine di metterle a disposizione della massa dei creditori.
G) Le spese per il presente giudizio seguono la soccombenza. Nondimeno, considerato che il
Fallimento attore ha insistito in domande il cui fondamento è smentito in modo evidente dalla
documentazione in atti (versamento di € 33.000,00), che ha avanzato una istanza cautelare rivelatasi
infondata, che la domanda è stata notevolmente ridimensionata nel quantum (soccombenza per 2/3),
appare equo compensare le spese tra le parti per la metà.
Appare dunque equo condannare parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di giudizio che si
liquidano in € 500,00 per spese ed € 1.050,00 per compensi (€ 2.100,00 / 2 = 1.050,00), oltre Iva e c.p.a
come per legge.
P. Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale,
definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta od assorbita ogni ulteriore
o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
I) CONDANNA parte convenuta BERTINO GIAMPAOLO a pagare a parte attrice FALLIMENTO
MPC MULTIPUBLISHING CENTRE S.R.L., per i titoli di cui in motivazione, la somma di €
18.600,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
II) CONDANNA parte convenuta BERTINO GIAMPAOLO a rifondere a parte attrice
FALLIMENTO MPC MULTIPUBLISHING CENTRE S.R.L., nella misura di 1\2, le spese di lite, che
si liquidano, già effettuata la compensazione, in € 500,00 per spese ed in € 1.050,00 per compensi oltre
Iva e C.p.a. come per legge.
Milano, 23 maggio 2013
IL GIUDICE
ANGELO MAMBRIANI
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MPC avrebbe dovuto incassare a titolo di corrispettivo per la cessione del negozio ubicato in corso San
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Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c
Sentenza n. 1414/2014 pubbl. il 30/01/2014
RG n. 20312/2010