Sentenza n. 1414/2014 pubbl. il 30/01/2014 RG n. 20312/2010 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, riunito in collegio composto da: Dott. Elena Riva Crugnola Presidente Dott. Angelo Mambriani Giudice relatore Dott. Guido Vannicelli Giudice ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.r.g. 20312/2010, promossa da: - FALLIMENTO MPC MULTIPUBLISHING CENTRE S.R.L. (09859170152), in persona del curatore dott. Nevio Maxia, elettivamente domiciliato in Milano, viale San Michele del Carso n. 10, presso lo studio dell'avv. Antonella Fonnesu, che lo rappresenta e lo difende giusta delega in calce all'atto di citazione ed in forza del decreto di autorizzazione emesso dal G.D. in data 27 luglio 2009 Attore contro - BERTINO Giampaolo (BRTGPL47S11C352V), nato l'11 novembre 1947 a Catanzaro (CZ) e residente a Cernusco Sul Naviglio, in via Garcia Lorca n. 2, elettivamente domiciliato a Milano, in via Fontana n. 18, presso lo studio dell'avv. Luca Colombo, che lo rappresenta e lo difende giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta Convenuto 1 http://bit.ly/1fbXy2g Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c N.R.G. 20312/2010 Sentenza n. 1414/2014 pubbl. il 30/01/2014 RG n. 20312/2010 CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni. * * * MOTIVI DELLA DECISIONE A) Con atto di citazione notificato il 17 marzo 2010, il FALLIMENTO MPC MULTIPUBLISHING CENTRE S.r.l. n. 205/2008 (da qui in poi: “Fallimento”) citava dinnanzi a questo Tribunale Giampaolo BERTINO, amministratore unico della società fallita, al fine di sentirlo condannare alla restituzione alla massa fallimentare dell'importo di € 61.674,05. Secondo la ricostruzione di parte attrice, il convenuto avrebbe indebitamente trattenuto tale importo dalla maggiore somma incassata quale corrispettivo della vendita di un cespite immobiliare ad un terzo cessionario: la società oggi fallita era infatti titolare di un rapporto di leasing con Banca Italease S.p.A. avente ad oggetto un negozio ubicato a Milano, in corso San Gottardo n. 2. Dopo aver individuato un potenziale acquirente – la Over Project Gruppo Immobiliare S.r.l. – Giampaolo BERTINO, in nome e per conto della società da lui amministrata, svolgeva le trattative con tale cessionario ed il corrispettivo per la vendita veniva fissato in € 300.000,00 Iva inclusa. Tuttavia il negozio di corso San Gottardo n. 2 non risultava ancora nella piena titolarità della MPC MULTIPUBLISHING CENTRE S.r.l. (da qui in poi: “MPC”), in quanto l'opzione di riscatto del bene nei confronti della Banca Italease S.p.A. non era ancora stata esercitata. Per questa ragione, le parti organizzavano un'operazione commerciale triangolare, che veniva attuata dinnanzi al notaio dott. Paolo Sala in data 4 luglio 2006: la MPC esercitava l'opzione di acquisto dell'immobile prevista dal contratto di leasing con Banca Italease; la Over Project sosteneva il costo di tale operazione, versando l'importo di € 60.214,55 oltre Iva ed accessori direttamente nelle casse della banca e detraendo tale somma da quanto promesso a MPC a titolo di corrispettivo per la cessione immobiliare (300.000,00 euro); la società amministrata da BERTINO cedeva la piena proprietà del negozio di corso San Gottardo n. 2 alla Over Project, che provvedeva al versamento del residuo dovuto, ammontante ad € 226.474,09. 2 http://bit.ly/1fbXy2g Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c * * * Sentenza n. 1414/2014 pubbl. il 30/01/2014 RG n. 20312/2010 incassato direttamente dal BERTINO, che tratteneva tali somme a titolo personale. L'attore stesso, peraltro, riconosceva l'esistenza di versamenti da parte di BERTINO sul conto corrente intestato alla MPC (c/c n. 75/0002631, presso Banca Popolare di Sondrio – Filiale di Milano – Agenzia 13) precedenti o successivi alla suddetta cessione immobiliare ma in ogni caso riconducibili a tale operazione. Nello specifico, veniva dato atto dei seguenti versamenti: 3 apr 2006, € 118.000; 1 mag 2006, € 3.000; 1 giu 2006, € 3.400; 3 lug 2006, € 3.600; 6 lug 2006, € 23.100; 3 ott 2006, € 3.000; 6 ott 2006, € 5.000; 10 nov 2006, € 3.700; 1 dic 2006, € 2.000. Il tutto per un totale pari ad € 164.800,00. Lo stesso fallimento, pertanto, riconosceva la necessità di sottrarre tali somme (€ 164.800,00) effettivamente incassate dalla MPC dal computo dell'ammanco ancora dovuto da BERTINO (€ 226.474,09): l'attore richiedeva pertanto che il convenuto fosse condannato a restituire l'importo residuo, pari ad € 61.674,09. E' peraltro necessario dare atto del fatto che il Fallimento in via stragiudiziale tale importo aveva richiesto la somma di € 67.442,54 (missiva curatore in data 23 gennaio 2009: doc. 6 att.; missiva difensore in data 12 novembre 2009: doc. 8 att.). Con comparsa di risposta depositata il 16 novembre 2010, in occasione dell'udienza fissata ex art. 168 comma 5 c.p.c., si costituiva in giudizio Giampaolo BERTINO, chiedendo il rigetto di ogni pretesa avversaria in ragione della asserita integrale negazione dei fatti affermati dall'attore e dell'avvenuto versamento alla MPC di tutte le somme incassate a fronte della cessione del negozio di corso San Gottardo n. 2. A sostegno di tali allegazioni, il convenuto produceva: a) copie di una scrittura contabile analitica, di natura non obbligatoria, destinata a registrare la situazione debitoria o creditoria dell'azienda nei confronti dei singoli fornitori o clienti (partitario) nella quale erano indicati i seguenti versamenti effettuati da BERTINO nei confronti della MPS: a1) € 5.000,00 versati in data 30 maggio 2006 direttamente nelle casse della società, al fine di creare liquidità per le esigenze sociali; a2) € 5.000,00 versati in data 8 giugno 2006 direttamente nelle casse della società, al fine di creare liquidità per le esigenze sociali; a3) € 5.842,54 versati in data 26 giugno 2006 direttamente nelle casse della società, al fine di creare liquidità per le esigenze sociali; 3 http://bit.ly/1fbXy2g Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c Tale importo però, non veniva versato sul conto corrente della società, ma veniva al contrario Sentenza n. 1414/2014 pubbl. il 30/01/2014 RG n. 20312/2010 presso il Credito Bergamasco, per chiusura conto; a5) € 18.600,00 versati in data 26 luglio 2006 su conto corrente intestato alla MPC presso il Credito Bergamasco, per chiusura conto; b) copia dell'estratto del conto corrente n. 75/0003302 aperto presso la Banca Popolare di Sondrio ed intestato a Giampaolo BERTINO ed alla moglie Maria Grazia MIGLIORATI, dal quale si evinceva conferma dell'avvenuto versamento di € 33.000,00 di cui alla lettera a4), su conto corrente intestato alla MPC presso il Credito Bergamasco, per chiusura conto; c) copia della ricevuta della disposizione di bonifico dal conto n. 75/0003302 relativa al versamento di 33.000,00 euro di cui alle lettere a4) e b), recante quale causale la dicitura: “sofferenza n. 52378 – saldo e stralcio – MPC MULTIPUBLISHING CENTRE S.R.L. BERTINO GIAMPAOLO”. A seguito della suddetta prima udienza del 16 novembre 2010, le parti chiedevano congiuntamente la concessione dei termini previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c.; alla successiva udienza del 17 maggio 2011 il Giudice riteneva ammissibili e rilevanti le prove orali indicate nella memoria di parte convenuta ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c e fissava l'udienza per l'assunzione al giorno 31 gennaio 2012. In tale circostanza, veniva introdotto il dott. Giovanni DE NUZZO, commercialista che aveva seguito la MPC sino al fallimento. Egli confermava di riconoscere i partitari prodotti in giudizio dal convenuto, redatti sulla scorta della documentazione precedentemente fornita da quest'ultimo e costituenti estratti delle scritture contabili tenute informaticamente. Confermava infine di ricordare che le somme incassate a titolo personale da BERTINO erano poi realmente state comunque destinate alla MPC. In particolare, con riferimento alla pagina di partitario (doc. 8) prodotta dal convenuto unitamente alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., rilevava con sicurezza che i due versamenti del valore di € 5.000,00 ciascuno registrati come effettuati da BERTINO in data 30 maggio 2006 e 8 giugno 2006 erano stati effettivamente operati ed utilizzati per fare fronte a delle spese sociali. Alla successiva udienza del 19 febbraio 2013, le parti precisavano le conclusioni nei termini sopra richiamati. Peraltro, in occasione del deposito delle comparse conclusionali, parte attrice insisteva per la qualificazione delle difese di BERTINO quali domande riconvenzionali o eccezioni volte all'accertamento di una avvenuta compensazione tra i suoi debiti ed i suoi crediti verso MPC. Per tale ragione ed in considerazione della costituzione intempestiva del convenuto (avvenuta, come 4 http://bit.ly/1fbXy2g Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c a4) € 33.000,00 versati in data 26 luglio 2006 su conto corrente intestato alla MPC Sentenza n. 1414/2014 pubbl. il 30/01/2014 RG n. 20312/2010 riteneva BERTINO decaduto dalle prerogative che egli pretendeva di fare valere. B) In ragione delle allegazioni offerte dalle parti e della ricostruzione dei fatti emersa dall'istruttoria processuale, le pretese degli attori risultano fondate e meritano di essere accolte limitatamente alla minor somma di € 18.600,00. C) In via preliminare parte attrice ha affermato la decadenza del convenuto concernente le allegazioni relative alle somme reimmesse nella disponibilità della società. La deduzione attorea si fonda sulla circostanza che il convenuto, costituitosi in prima udienza, non può formulare eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio e che le sue allegazioni sarebbero qualificabili appunto come eccezione di compensazione. In proposito si deve considerare che “la semplice contestazione dei fatti posti dall'attore a base della propria pretesa viene considerata come "mera difesa" mentre l'ammissione di quei fatti, accompagnata dalla deduzione dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi è definita come "eccezione in senso lato” (Cass., S.U. n. 15661/2005). Orbene, nel caso di specie, il convenuto, affermando di avere reimmesso somme nella società, a suo dire provenienti dal pagamento del prezzo dell'immobile da parte Over Project, non ha affatto affermato che, sulla base di tale dazione, sia sorto un suo credito verso la società, ed invece le sue allegazioni sono univocamente interpretabili - perchè tale interpretazione corrisponde esattamente alla qualificazione dei fatti verificatisi - in termini di eliminazione del danno, dunque di negazione della propria responsabilità, dunque ancora, sul piano processuale, in termini di mera difesa, o, al più, in termini di estinzione dell'obbligazione risarcitoria, dunque di pagamento, dunque ancora, sul piano processuale, in termini di eccezione in senso lato (cfr. tra le tante: Cass., n. 9610 del 2012). Dalla tardività della costituzione del BERTINO, non può pertanto derivare alcuna sua decadenza né alcuna inammissibilità delle sue deduzioni. D) Quanto al merito della vicenda e rispetto appunto alle mere difese formulate dal BERTINO, è opportuno considerare anzitutto il presunto versamento precedentemente indicato alla lettera a4), ammontante ad € 33.000,00, versati dal convenuto in data 26 luglio 2006 su conto corrente intestato alla MPC presso il Credito Bergamasco, per chiusura conto. Come anticipato, per fornire prova dell'effettiva esecuzione di tale versamento e, pertanto, della necessità di scorporare tale somma dall'ammanco contestato dal Fallimento (pari ad € 61.674,09), il convenuto ha fornito: lettera 17 febbraio 2006 di Credito Bergamasco con cui di revoca la linea di 5 http://bit.ly/1fbXy2g Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c anticipato, soltanto in occasione della prima udienza fissata ex art. 168 comma 5 c.p.c.), l'attore Sentenza n. 1414/2014 pubbl. il 30/01/2014 RG n. 20312/2010 conv.); copia del partitario evidenziante l'operazione; copia dell'estratto del proprio conto corrente privato n. 75/0003302, dalla quale si evince il relativo addebito; copia della ricevuta della disposizione di bonifico operata da tale conto, recante quale causale la dicitura: “sofferenza n. 52378 – saldo e stralcio – MPC MULTIPUBLISHING CENTRE S.R.L. - BERTINO GIAMPAOLO”. Gli elementi probatori risultano precisi e concordanti, tanto per individuazione dei conti correnti di addebito ed accredito, quanto per coincidenza dell'importo, quanto infine per corrispondenza delle date relative alle operazioni finanziarie eseguite. La convergenza di tali elementi si mostra pertanto sufficiente ad esaurire l'onere della prova richiesto alla difesa del convenuto e risulta idonea a far ritenere eliminato parzialmente il danno di cui il Fallimento attore chiede il risarcimento. E) La medesima conclusione, anche se in ragione di considerazioni differenti, deve essere raggiunta circa i due versamenti del valore di € 5.000,00 ciascuno che il convenuto ha assunto di avere effettuato in data 30 maggio 2006 e 8 giugno 2006. A sostegno di tale allegazione, BERTINO è stato in grado di produrre unicamente il partitario dei movimenti di cassa della società. Tale elemento probatorio trova un duplice e forte riscontro esterno che ne rafforza notevolmente il valore processuale. Il primo di tali riscontri esterni è rappresentato dalle dichiarazioni rilasciate in sede di assunzione testimoniale dal dott. DE NUZZO. Costui ha confermato di riconoscere i partitari prodotti in giudizio dal convenuto e, in particolare, ha espressamente dichiarato di ricordare i due versamenti del valore di € 5.000,00 cadauno datati 30 maggio 2006 e 8 giugno 2006 e riportati nella pagina di partitario indicata come doc. n. 8. Il commercialista ha peraltro altresì confermato che tali importi erano stati versati dall'amministratore BERTINO direttamente nelle casse della società per produrre liquidità sufficiente a fare fronte alle spese sociali. Il secondo dei suddetti riscontri esterni è invece rappresentato da una circostanza emergente dalla stessa attività difensiva dell'attore e dai documenti da lui stesso prodotti. E' stato precedentemente evidenziato come prima dell'inizio della presente controversia tanto il curatore del fallimento (in data 23 gennaio 2009, doc. 6 di parte attrice) quanto il difensore (in data 12 novembre 2009, doc. 8 di parte attrice), avessero tentato un recupero stragiudiziale delle somme asseritamente sottratte da Giampaolo BERTINO alla MPC, sempre richiedendo l'importi di € 67.442,54, superiore a quello poi domandato con l'atto di citazione in giudizio (€ 61.674,09). 6 http://bit.ly/1fbXy2g Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c credito in essere con MPC, chiedendo il rientro per un ammontare di € 51.600,00, oltre interessi (doc. 9 Sentenza n. 1414/2014 pubbl. il 30/01/2014 RG n. 20312/2010 BERTINO, datata 2 febbraio 2009 ed indirizzata al curatore del fallimento (doc. 5 di parte convenuta) quanto con comunicazioni a cura dei difensori incaricati e datate 3 febbraio 2009 e 9 dicembre 2009 (rispettivamente doc. 6 di parte convenuta e doc. 9 di parte attrice). In tutte e tre le indicate occasioni, BERTINO aveva negato i fatti asseriti a fondamento delle opposte pretese facendo riferimento sia al partitario consegnato al curatore e corrispondente a quello acquisito a questo giudizio che all'elenco di presunti versamenti precedenti indicati con le lettere da a1) ad a5). In particolare, tale elenco di versamenti comprendeva tre erogazioni dichiaratamente versate direttamente nelle casse della MPC al fine di creare liquidità per le esigenze sociali: - € 5.000,00 versati in data 30 maggio 2006 (a1); - € 5.000,00 versati in data 8 giugno 2006 (a2); - € 5.842,54 versati in data 26 giugno 2006 (a3). In conformità alle contestazioni opposte da BERTINO, in sede di redazione della citazione e di formulazione delle conclusioni l'attore ha riconosciuto la fondatezza del versamento datato 26 giugno 2006 ed ammontante ad € 5.842,54, decurtando tale somma dall'importo precedentemente richiesto in sede stragiudiziale (€ 67.442,54) e procedendo a domandare la minore somma di € 61.674,09. Il fatto che la differenza aritmetica tra le due pretese monetarie sia pari ad € 5.768,45 e non esattamente ad € 5.842,54 non è sufficiente a negare l'attendibilità della ricostruzione dei fatti proposta ed appare al contrario riconducibile ad errori materiali di calcolo, peraltro commessi anche in sede di esatta formulazione delle conclusioni (sono stati richiesti € 61.674,05 invece di € 61.674,09) e di dichiarazione del valore della causa (è stato indicato l'importo di € 67.442,54, quanto i calcoli aritmetici effettuabili sulla base dei fatti allegati dall'attore conducono alla minore somma di € 61.674,09). Sulla scorta di tali considerazioni, esigenze di coerenza logica ed interpretativa impongono di applicare il criterio utilizzato dall'attore rispetto al versamento datato 26 giugno 2006 anche ai versamenti datati 30 maggio 2006 e 8 giugno 2006: se il Fallimento ha ritenuto attendibile e credibile che la somma di € 5.842,54 indicata nel partitario sia stata effettivamente versata da BERTINO nelle casse sociali per fare fronte ad esigenze di cassa, la stessa sorte deve logicamente toccare agli altri versamenti aventi le medesime caratteristiche. Nè, d'altronde, sarebbe possibile ragionare diversamente, atteso che per un verso il curatore non ha dedotto la complessiva inattendibilità delle scritture contabili di MPC e, anzi, ha svolto le sue 7 http://bit.ly/1fbXy2g Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c Tale richiesta era stata contestata dal convenuto tanto con missiva personalmente redatta da Sentenza n. 1414/2014 pubbl. il 30/01/2014 RG n. 20312/2010 contabili, nemmeno è possibile frazionarne senza motivo il contenuto, ritenendo attendibili alcune iscrizioni e non altre. Alla luce di ciò, risulta evidente che i versamenti datati 30 maggio 2006 e 8 giugno 2006: sono indicati nel partitario in modo perfettamente analogo al versamento datato 26 giugno 2006; risultano riferibili al medesimo periodo; risultano riconducibili alle medesime esigenze di liquidità di cassa; risultano pressoché di importo coincidente. In ragione di tutto quanto sin qui esposto e dei due forti riscontri esterni sin qui analizzati, deve ritenersi che BERTINO abbia soddisfatto l'onere della prova di quanto allegato anche in relazione ai due citati versamenti del valore di € 5.000,00 cadauno e che pertanto l'ammanco lamentato dal Fallimento debba essere decurtato dell'ulteriore somma di € 10.000,00. F) Le stesse conclusioni non possono essere invece tratte per l'ultimo importo che il convenuto sostiene di avere versato nelle casse della società, pari ad € 18.600,00. Invero, nel partitario l'operazione è descritta come "Giroconto" e la causale è indicata come "S.do debito banca". Orbene, quanto alla natura dell'operazione, come descritta, essa risulta suscettibile di essere provata mediante idonea documentazione bancaria facilmente reperibile. Mentre l'attore ha reperito e prodotto la contabile relativa al bonifico di € 33.000,00 nulla è invece in atti con riferimento a questa operazione. Quanto alla causale dell'operazione, non si può mancare di sottolineare la evidente contraddizione con quella relativa al versamento di € 33.000,00. Invero, se quest'ultima, come risulta documentalmente, è avvenuta "a saldo e stralcio" del debito complessivo di € 51.600,00, allora il versamento, asseritamente a saldo del medesimo debito, risulta all'evidenza del tutto ingiustificato. La totale carenza della documentazione a supporto dell'iscrizione contabile e la contraddittorietà della causale appena sopra illustrata, impediscono di ritenere raggiunta la prova del versamento a favore della società. Per queste ragioni, l'importo di € 18.600,00 risulta effettivamente mancante rispetto a quanto la 8 http://bit.ly/1fbXy2g Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c allegazioni proprio basandosi sulle scritture stesse. Se non è stata dedotta l'inattendibilità delle scritture Sentenza n. 1414/2014 pubbl. il 30/01/2014 RG n. 20312/2010 Gottardo n. 2 e il convenuto deve essere condannato alla restituzione di tali somme al Fallimento, al fine di metterle a disposizione della massa dei creditori. G) Le spese per il presente giudizio seguono la soccombenza. Nondimeno, considerato che il Fallimento attore ha insistito in domande il cui fondamento è smentito in modo evidente dalla documentazione in atti (versamento di € 33.000,00), che ha avanzato una istanza cautelare rivelatasi infondata, che la domanda è stata notevolmente ridimensionata nel quantum (soccombenza per 2/3), appare equo compensare le spese tra le parti per la metà. Appare dunque equo condannare parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di giudizio che si liquidano in € 500,00 per spese ed € 1.050,00 per compensi (€ 2.100,00 / 2 = 1.050,00), oltre Iva e c.p.a come per legge. P. Q.M. Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta od assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede: I) CONDANNA parte convenuta BERTINO GIAMPAOLO a pagare a parte attrice FALLIMENTO MPC MULTIPUBLISHING CENTRE S.R.L., per i titoli di cui in motivazione, la somma di € 18.600,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo; II) CONDANNA parte convenuta BERTINO GIAMPAOLO a rifondere a parte attrice FALLIMENTO MPC MULTIPUBLISHING CENTRE S.R.L., nella misura di 1\2, le spese di lite, che si liquidano, già effettuata la compensazione, in € 500,00 per spese ed in € 1.050,00 per compensi oltre Iva e C.p.a. come per legge. Milano, 23 maggio 2013 IL GIUDICE ANGELO MAMBRIANI 9 http://bit.ly/1fbXy2g Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c MPC avrebbe dovuto incassare a titolo di corrispettivo per la cessione del negozio ubicato in corso San 10 http://bit.ly/1fbXy2g Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c Sentenza n. 1414/2014 pubbl. il 30/01/2014 RG n. 20312/2010
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