10/3/2015 - Studio Ducoli

QUADERN
/ MARTEDÌ, 10 MARZO 2015
ILCASODELGIORNO
PRIMOPIANO
Possibile la confisca
di prevenzione sui
proventi dell’evasione
fiscale
Dal 31 marzo fattura elettronica
verso la P.A. ad ampio raggio
/ Maurizio MEOLI
I beni acquistati con il denaro
provento di evasione fiscale possono anche essere oggetto della
c.d. “confisca di prevenzione” di
cui all’art. 24 comma 1 del DLgs.
159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). A precisarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n.
9726/2015, in relazione ad una
misura sempre più utilizzata
dall’Autorità giudiziaria e che presenta, quale presupposto, la pericolosità sociale del soggetto.
Tale requisito non è necessariamente da rinvenire in capo ad un
associato in sodalizi di stampo
mafioso, ma è, potenzialmente,
ravvisabile anche in un mero
evasore fiscale; ed infatti, la normativa di riferimento indica tra i
possibili destinatari anche “coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di [...]
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Con la circolare n. 1/DF viene chiarito che l’obbligo è verso tutte le
Amministrazioni, anche quelle non inserite nel Conto economico
consolidato
/ Barbara ROSSI e Fabio Tullio COALOA
L’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica
Amministrazione si estende a tutte le Amministrazioni dello Stato e non solo a quelle inserite
nel Conto economico consolidato pubblicato annualmente dall’ISTAT. È quanto chiarito ieri, a
pochi giorni dalla definitiva entrata in vigore
della fatturazione elettronica nei confronti della
P.A., dal Dipartimento delle Finanze del Ministero delle Economia e delle finanze di concerto
con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la
circolare interpretativa n. 1.
In merito, pare opportuno ricordare che l’obbligo di emissione di fatture elettroniche nei confronti della Pubblica Amministrazione (fatturaPA) è stato introdotto dall’art. 1, commi da 209
a 214, della L. 244/2007 (finanziaria 2008). In
particolare il comma 209 prevede, “al fine di
semplificare il procedimento di fatturazione e
registrazione delle operazioni imponibili”, che
l’emissione, la trasmissione, la conservazione
e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche “deve
essere effettuata esclusivamente in forma elet-
tronica” attraverso il Sistema di Interscambio
(SDI) istituito dal Ministero dell’Economia e
delle finanze.
Con successivi decreti ministeriali sono state
poi definite le disposizioni attuative previste
dalla legge n. 244/2007. Con un primo decreto (DM 7 marzo 2008) si è provveduto ad
identificare nell’Agenzia delle Entrate il soggetto chiamato ad agire in qualità di gestore
del Sistema di Interscambio (mediante SOGEI in qualità di struttura dedicata ai servizi
strumentali ed alla conduzione tecnica del
SDI).
Il DM 3 aprile 2013 n. 55 ha invece stabilito
la data di decorrenza e le regole da seguire
per l’emissione, trasmissione e ricevimento
della fattura elettronica verso la P.A., definendo anche le specifiche tecniche da seguire per
la preparazione e la trasmissione delle fatture
elettroniche.
Ebbene, al fine di meglio chiarire le disposizione contenute nel richiamato DM n. 55 del
2013, con la circolare in commento viene precisato che l’ambito soggettivo della “fatturaPA” deve essere esteso, oltre che [...]
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INEVIDENZA
PROFESSIONI
Redditometro alimentato dalle comunicazioni
finanziarie
La crisi moltiplica i
controlli dei sindaci
/ Michele BANA
Utili distribuiti da entità estere trasparenti “senza”
credito d’imposta
Da inviduare il momento esatto dal quale la Robin tax
non è più dovuta
Ridotto il controllo notarile nelle srl
In dirittura d’arrivo un codice unico di etica e
indipendenza dei revisori legali
ALTRENOTIZIE
La bozza delle nuove “Norme di comportamento del collegio sindacale” delle società
non quotate, in consultazione sino al prossimo 21 aprile, presenta un significativo approfondimento sull’attività dell’organo di controllo nella crisi d’impresa, con particolare
riguardo alla prevenzione ed emersione della stessa.
La norma 11.1 statuisce il principio secondo
cui il collegio sindacale, nello svolgimento
della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila affinché il sistema di [...]
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ancora
IL CASO DEL GIORNO
Possibile la confisca di prevenzione sui
proventi dell’evasione fiscale
L’istituto, tra le misure di prevenzione patrimoniali del Codice antimafia, sta trovando
sempre maggiore diffusione anche al di fuori del contesto “mafioso”
/ Maurizio MEOLI
I beni acquistati con il denaro provento di evasione fiscale
possono anche essere oggetto della c.d. “confisca di prevenzione” di cui all’art. 24 comma 1 del DLgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). A
precisarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n.
9726/2015, in relazione ad una misura sempre più utilizzata
dall’Autorità giudiziaria e che presenta, quale presupposto,
la pericolosità sociale del soggetto.
Tale requisito non è necessariamente da rinvenire in capo ad
un associato in sodalizi di stampo mafioso, ma è, potenzialmente, ravvisabile anche in un mero evasore fiscale; ed infatti, la normativa di riferimento indica tra i possibili destinatari anche “coloro che per la condotta ed il tenore di vita
debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono
abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose” (art. 1 del DLgs. 159/2011, cui rinvia l’art. 4, a sua
volta richiamato dall’art. 16); anzi, come sottolineato dalla
più attenta dottrina, è tutt’altro che remoto il rischio di una
equiparazione tra pericolosità sociale e sproporzione dei
patrimoni posseduti, tanto più in un contesto normativo
(cfr. l’art. 18 del DLgs. 159/2011) che, addirittura, rende applicabile la confisca in questione a prescindere dall’attualità della pericolosità sociale del soggetto, che potrebbe
anche essere deceduto.
Si ricorda, in particolare, che, ai sensi del citato art. 24 comma 1 del DLgs. 159/2011 – nel quale è oggi trasfuso il previgente art. 2-ter della L. 575/65 – il Tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona socialmente pericolosa non possa giustificare la legittima provenienza e di
cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica,
nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Nel caso pervenuto all’esame della citata sentenza della Cassazione, la Corte d’Appello di Napoli revocava la confisca
disposta nei confronti di un soggetto (socialmente pericoloso) ritenendosi che, in base al disposto normativo, una volta
accertata la sproporzione rispetto al reddito dichiarato, deve verificarsi se sussista attività economica che abbia prodotto redditi di provenienza lecita ma sottratti al fisco, valutando in tal caso se anche avuto riguardo a tali redditi sussista la richiesta sproporzione. Si osservava, inoltre, come la
confisca sia consentita solo in relazione a beni di cui non sia
/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 10 MARZO 2015
giustificata la provenienza; ma, nel caso in cui si ricolleghi
l’acquisto dei beni all’utilizzo di provvista garantita da evasione fiscale, è evidente come la provenienza sia giustificata (ossia individuata). Tale interpretazione, inoltre, era ritenuta conforme alla “ratio legis”, che affida alla confisca di
prevenzione il compito di sottrarre al mercato beni di provenienza ignota o comprovatamente illecita e non di sanzionare l’evasione fiscale.
Contro tale decisione presentava ricorso per Cassazione il
competente procuratore generale, osservando che se il legislatore avesse voluto sottoporre a confisca i beni della persona socialmente pericolosa solo quando il loro valore risulti
sproporzionato, contemporaneamente, ai redditi dichiarati ed
a quelli provenienti dall’attività economica esercitata, avrebbe fatto ricorso alla congiunzione “e” in luogo della disgiunzione “o”; giustificandosi, di contro, la confisca anche
quando la sproporzione si presenti rispetto ad un solo dei
termini indicati. La confisca di prevenzione, inoltre, non è
da escludere a fronte della mera indicazione della provenienza dei beni, imponendosi che detta provenienza sia legittima.
La Suprema Corte accoglie il ricorso del procuratore generale.
La base di partenza delle motivazioni è rappresentata dal seguente principio di diritto, sancito – in pendenza del ricorso
– dalla sentenza 29 luglio 2014 n. 33451 delle Sezioni Unite
(come corretta dall’ordinanza 12 novembre 2014 n. 46837):
per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni
posseduti e le attività economiche del soggetto, non deve tenersi conto anche dei proventi dell’evasione fiscale. I proventi dell’evasione fiscale non sono, quindi, deducibili al fine di giustificare (neutralizzandola) la sproporzione. La confisca di prevenzione, infatti, è diversa dalla c.d. confisca allargata di cui all’art. 12-sexies del DL 306/92, che prevede
che il requisito della sproporzione sia confrontata con il reddito dichiarato o con la propria attività economica, potendosi tenere conto dei redditi, derivanti da attività lecita, sottratti al Fisco (perché comunque rientranti nella “propria attività economica”). Ma tale soluzione non è praticabile nel caso
di specie dove rileva – e non è dunque deducibile a discarico – anche il fatto che i beni siano “il frutto di attività illecite e non costituiscano il reimpiego”.
Tali indicazioni rivelano l’erroneità della soluzione proposta
dalla Corte d’Appello di Napoli.
La confisca di prevenzione può riguardare: beni di valore
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sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta oppure, in alternativa, beni che, sulla base di sufficienti indizi, costituiscono frutto o reimpiego di attività illecite. Per cui, in presenza del secondo requisito, come nella
specie, è inutile interrogarsi circa l’esistenza del primo.
Ad ogni modo, anche la lettura alternativa tra il riferimento
ai redditi ed all’attività economica risulta rispondente a finalità oggettive: l’attività economica di un soggetto, infatti,
può prescindere dai redditi percepiti e dichiarati, laddove, ad
esempio, un soggetto in un anno non abbia goduto di entrate
solo grazie alla propria attività lavorativa, ma anche attraverso vendite di beni che già gli appartenevano.
Si pensi, inoltre, all’ipotesi in cui un imprenditore – potenziale destinatario della misura in questione – risulti aver sopravvalutato il reddito dichiarato ai fini delle imposte sui
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redditi perché interessato a celare o dissimulare la provenienza illecita di alcun beni nel frattempo acquisiti. In simile ipotesi, i beni in questione potrebbero intendersi di valore
proporzionato ai redditi suddetti, ma non invece all’attività
economica (ove questa sia stata del tutto modesta e non
rispondente, per difetto, a quanto dichiarato al Fisco).
In chiusura, poi, si osserva come, stante l’ampiezza della
portata della confisca di prevenzione, la dottrina si sia anche
interrogata su di una sua possibile applicazione in relazione
ai patrimoni oggetto della procedura di voluntary disclosure. Rischio che, tuttavia, dovrebbe essere neutralizzato dalla
considerazione che alla base della procedura di collaborazione volontaria si pone l’estinzione del debito tributario; circostanza che dovrebbe escludere il presupposto della pericolosità sociale del soggetto aderente.
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FISCO
Dal 31 marzo fattura elettronica verso la P.A.
ad ampio raggio
Con la circolare n. 1/DF viene chiarito che l’obbligo è verso tutte le Amministrazioni,
anche quelle non inserite nel Conto economico consolidato
/ Barbara ROSSI e Fabio Tullio COALOA
L’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione si
estende a tutte le Amministrazioni dello Stato e non solo a
quelle inserite nel Conto economico consolidato pubblicato
annualmente dall’ISTAT. È quanto chiarito ieri, a pochi
giorni dalla definitiva entrata in vigore della fatturazione
elettronica nei confronti della P.A., dal Dipartimento delle
Finanze del Ministero delle Economia e delle finanze di
concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare
interpretativa n. 1.
In merito, pare opportuno ricordare che l’obbligo di emissione di fatture elettroniche nei confronti della Pubblica Amministrazione (fatturaPA) è stato introdotto dall’art. 1, commi da 209 a 214, della L. 244/2007 (finanziaria 2008). In
particolare il comma 209 prevede, “al fine di semplificare il
procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili”, che l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti
con le Amministrazioni pubbliche “deve essere effettuata
esclusivamente in forma elettronica” attraverso il Sistema di
Interscambio (SDI) istituito dal Ministero dell’Economia e
delle finanze.
Con successivi decreti ministeriali sono state poi definite le
disposizioni attuative previste dalla legge n. 244/2007. Con
un primo decreto (DM 7 marzo 2008) si è provveduto ad
identificare nell’Agenzia delle Entrate il soggetto chiamato
ad agire in qualità di gestore del Sistema di Interscambio
(mediante SOGEI in qualità di struttura dedicata ai servizi
strumentali ed alla conduzione tecnica del SDI).
Il DM 3 aprile 2013 n. 55 ha invece stabilito la data di decorrenza e le regole da seguire per l’emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica verso la P.A., definendo anche le specifiche tecniche da seguire per la preparazione e la trasmissione delle fatture elettroniche.
Ebbene, al fine di meglio chiarire le disposizione contenute
nel richiamato DM n. 55 del 2013, con la circolare in com-
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mento viene precisato che l’ambito soggettivo della “fatturaPA” deve essere esteso, oltre che agli enti e ai soggetti indicati nell’elenco pubblicato annualmente dall’ISTAT e alle Autorità indipendenti, a “tutte le Amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato
ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le
istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e
le loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e, fino alla revisione organica della disciplina di
settore, il CONI”.
Con riferimento, invece, alle date di decorrenza dell’obbligo di fatturazione nei confronti della P.A., individuate
dall’art. 6 del DM n. 55 citato a seconda della tipologia di
Amministrazione committente, viene chiarito che, a seguito di quanto disposto dall’art. 25 comma 1 del DL n.
66/2014, a partire dal prossimo 31 marzo detto obbligo (già
in vigore dal 6 dicembre 2013 verso le Amministrazioni che
su base volontaria hanno assunto specifici accordi con i propri fornitori e a partire dal 6 giugno 2014 nei confronti dei
Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale) troverà definitiva applicazione nei confronti di tutte le sopra richiamate Amministrazioni dello Stato, comprese quelle locali (individuate come tali nel citato
elenco ISTAT).
Dal prossimo 31 marzo, dunque, tutte le Amministrazioni
dello Stato non potranno più accettare dai propri fornitori
di beni/servizi fatture emesse o trasmesse in forma cartacea
e procedere al relativo pagamento, neppure parzialmente,
finché non riceveranno la fattura in formato elettronico
conforme ai requisiti previsti dal DM n. 55/2013.
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Decorrenza
6 dicembre 2013
6 giugno 2014
(12 mesi dall’entrata in vigore del DM n. 55/2013)
31 marzo 2015
(l’art. 25, comma 1 del DL n. 66/2014 ha previsto l’anticipazione
dell’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della
generalità delle altre Amministrazioni pubbliche rispetto al
termine originario del 6 giugno 2015)
/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 10 MARZO 2015
Obbligo di fatturazione elettronica verso:
Tutte le Amministrazioni, che su base volontaria hanno assunto
specifici accordi con i propri fornitori
Ministeri
Agenzie Fiscali
Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
Tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese quelle locali
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PROFESSIONI
La crisi moltiplica i controlli dei sindaci
L’assetto organizzativo e contabile deve essere in grado di rilevare tempestivamente i
segnali critici per la “continuità”
/ Michele BANA
La bozza delle nuove “Norme di comportamento del collegio sindacale” delle società non quotate, in consultazione sino al prossimo 21 aprile, presenta un significativo approfondimento sull’attività dell’organo di controllo nella crisi
d’impresa, con particolare riguardo alla prevenzione ed
emersione della stessa.
La norma 11.1 statuisce il principio secondo cui il collegio
sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli
dalla legge, vigila affinché il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino validi, sotto
il profilo informativo e procedurale (norme 3.4 e 3.6), a rilevare tempestivamente i segnali che facciano emergere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad
operare nella prospettiva della continuità.
Tale obbligo è ordinariamente riconducibile all’osservanza
dell’art. 2403 c.c., che impone all’organo sindacale di controllare il rispetto dei principi di corretta amministrazione
e l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile rispetto alla natura e alle dimensioni dell’impresa:
l’idoneità delle procedure a rilevare i segnali di crisi,
ovvero a riconoscere l’imminenza della stessa, rientra,
infatti, tra le caratteristiche di un assetto organizzativo
adeguato.
Risulta, pertanto, rilevante la suddivisione di funzioni tra
gli amministratori delegati, che adottano e curano gli assetti, il consiglio di amministrazione – che valuta l’adeguatezza degli stessi – e l’organo sindacale, che vigila
sull’adeguatezza: qualora la società sia gestita da un
amministratore unico, il collegio sindacale deve prestare
particolare attenzione, e può domandare periodicamente
informazioni in merito alla valutazione dell’adeguatezza
degli assetti, come suggerito anche dalla norma 4.2.
Conseguentemente, sono considerati proficui gli scambi di
informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove presente, a cui il collegio sindacale può rivolgersi anche ai fini dell’emissione di un giudizio sulla
continuità: si tratta di un interlocutore importante per l’individuazione degli indicatori della crisi, in quanto tenuto a verificare la sussistenza del presupposto della continuità
aziendale (principio di revisione n. 570).
Nell’ipotesi in cui l’organo sindacale, anche a seguito di tale
scambio di informazioni, ritenga che il sistema di controllo
interno e gli assetti non risultino adeguati a rilevare i segna-
/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 10 MARZO 2015
li che possano far emergere dubbi significativi sulla capacità
dell’impresa a continuare ad operare come entità in funzionamento, è opportuno che:
- richieda all’organo di gestione di fornire specifici chiarimenti in merito (norme 4.2. e 5.2);
- inviti gli amministratori ad intervenire tempestivamente,
ponendo in essere provvedimenti idonei a garantire la continuità aziendale, nel caso in cui le informazioni ricevute non
siano ritenute soddisfacenti, oppure confermino i dubbi;
- vigili sull’attuazione dei provvedimenti adottati dall’organo di amministrazione, sollecitando, se necessario, il ricorso
ad uno degli istituti di composizione negoziale della crisi
previsti dal RD 267/42 (piano attestato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo).
È, pertanto, auspicabile che l’organo sindacale effettui attenti controlli e ispezioni tanto più mirati quanto più evidenti
siano i segnali della crisi.
Diversamente (norma 11.2), qualora gli amministratori
omettano l’adozione degli opportuni provvedimenti sollecitati dal collegio sindacale, quest’ultimo può convocare l’assemblea (art. 2406 c.c.) – previa comunicazione all’organo
di gestione – per informarla dell’inerzia degli amministratori e dello stato di crisi, secondo quanto precisato nella norma 5.7.
Nel caso in cui il ricorso all’assemblea non abbia luogo (ad
esempio, a causa di dissidi tra i soci), non sia utile, oppure i
relativi esiti non siano ritenuti adeguati, il collegio sindacale – se la condotta degli amministratori integra anche i presupposti di gravi irregolarità nella gestione – può presentare, ove consentito dalla legge e nei termini individuati dalla
norma 6.3, la denunzia al tribunale (art. 2409 c.c.).
Ad ogni modo, si raccomanda, in virtù delle possibili conseguenze derivanti dall’intervento del collegio sindacale, che
l’organo di controllo operi con particolare attenzione
nell’evidenziare i fatti ritenuti rilevanti.
In particolare, è segnalata l’opportunità di: definire puntualmente l’ordine del giorno, circoscrivendolo alla situazione di crisi; esporre, in apposita relazione, i fatti censurabili e le informazioni acquisite; allegare la documentazione di supporto, come i riscontri effettuati, le informazioni e
i dati ricevuti dall’organo amministrativo e dal soggetto
incaricato della revisione legale.
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FISCO
Redditometro alimentato dalle
comunicazioni finanziarie
Le comunicazioni annuali potranno far desumere con facilità la quota di risparmio, che
è imputata quale maggior reddito
/ Alfio CISSELLO
Di recente, su Eutekne.info (si veda “Ridefiniti i termini per
le comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari” dell’11
febbraio 2015), abbiamo evidenziato che, sulla base del
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 18269 dello
scorso 10 febbraio, entro il prossimo 29 maggio devono essere effettuate le comunicazioni integrative annuali relative all’anno 2014.
Quelle relative al 2013, invece, sempre in forza del
richiamato provvedimento, andavano comunicate entro lo
scorso 28 febbraio.
Il fondamento normativo di ciò è l’art. 11 comma 2 del DL
201/2011, secondo cui gli operatori finanziari devono comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti individuati dall’art. 7
del DPR 605/73. Rinviando, per le modalità di invio, alla recentissima circolare Eutekne, si rammenta che la comunicazione riguarda, tra l’altro, i saldi iniziali e finali dei conti
correnti, dei conti deposito, il totale delle operazioni eseguite con carta di credito nonché il numero di accesso alle cassette di sicurezza.
Per effetto del comma quarto dell’art. 11, le informazioni
comunicate sono utilizzate per l’analisi del rischio di evasione, ma ciò, come abbiamo rammentato più volte, non osta
al fatto che l’Agenzia delle Entrate potrà fondare accertamenti sul loro contenuto, primo fra tutti l’accertamento sintetico.
Rimane però ferma, beninteso, la speciale procedura contemplata dagli artt. 32 del DPR 600/73 e 51 del DPR 633/72
ove gli uffici ritenessero di attivare un’indagine finanziaria
(cosa che, previo ottenimento dell’autorizzazione ammini-
/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 10 MARZO 2015
strativa, permette l’applicazione delle presunzioni derivanti
dai prelevamenti e versamenti bancari non giustificati).
A livello generale, non ci sentiamo di affermare che l’uso ai
fini “redditometrici” delle comunicazioni finanziarie sia illegittimo, in quanto la base normativa è rinvenibile nello
stesso art. 38 del DPR 600/73, ove si specifica che il reddito
delle persone fisiche può essere determinato con presunzioni gravi, precise e concordanti, tra le quali possono rientrare palesi anomalie emergenti, ad esempio, dall’elevato numero di accessi alle cassette di sicurezza.
Tesi confermata dalla Cassazione
La Corte di Cassazione, dal canto suo, ha di recente confermato che l’Agenzia delle Entrate può utilizzare gli elementi
derivanti dai conti correnti del contribuente, nella misura in
cui quest’ultimo non sia in grado di giustificare eventuali
anomalie rispetto al dichiarato (sentenza n. 22634 del 10
ottobre 2014).
Nonostante detta previsione sia stata criticata da più parti, è
bene ricordare come ai sensi dell’art. 1 comma 6 del decreto
del 24 dicembre 2012 (elementi indicativi del redditometro),
rimane ferma, ai fini della determinazione sintetica del reddito, la facoltà di utilizzo da parte dell’Agenzia della quota
di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno.
Ora, la menzionata quota ben può emergere direttamente
dalla differenza tra saldi iniziali e saldi finali dei conti
correnti comunicati dagli istituti di credito in conseguenza
dell’art. 11 comma 2 del DL 201/2011.
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FISCO
Utili distribuiti da entità estere trasparenti
“senza” credito d’imposta
Per l’Agenzia, più corretto tassare in Italia il dividendo al netto delle imposte
corrisposte all’estero per non penalizzare i soci di società trasparenti estere
/ Michele IAVAGNILIO
Al punto 5.1 della circolare n. 9/2015, l’Agenzia delle Entrate offre un’interpretazione innovativa in tema di credito
d’imposta su utili distribuiti a soggetti italiani da parte di
entità estere “trasparenti”.
La novità consiste nel fatto che l’imposta colà corrisposta
dal socio italiano, in applicazione del principio di trasparenza, non sarà più accreditabile in Italia ai sensi dell’art. 165
del TUIR, posto che, secondo l’Agenzia delle Entrate, al fine di non penalizzare i soci di società trasparenti estere, sarebbe più corretto tassare in Italia il dividendo al netto
delle imposte corrisposte all’estero, senza riconoscimento
del credito d’imposta.
Per un verso, che tale nuovo approccio eviti una penalizzazione per i soci di società estere trasparenti è tutto da dimostrare, mentre, per altro verso, l’applicabilità di tale principio anche per il passato lascia almeno qualche dubbio.
Si ricorda che l’art. 165 TUIR regola la c.d. doppia imposizione giuridica internazionale, nel senso che l’imposta estera e italiana devono colpire il medesimo soggetto e lo stesso reddito.
Deve essere ritenuto che tale identità sussista anche nel caso in esame, poiché si verifica sia l’identità dell’oggetto
dell’imposta (reddito attribuito per trasparenza e poi distribuito) sia l’identità del soggetto su cui gravano le imposte
estere (prima) e le imposte italiane (poi).
Non parrebbe, poi, essere causa ostativa la diversa qualificazione del reddito: reddito d’impresa nel Paese estero di
produzione e dividendo in Italia (cfr. risoluzione n. 80 del
26 aprile 2007).
Tale tesi, che riconosceva il credito per le imposte pagate
all’estero, ha trovato riscontro sia in dottrina, sia presso
l’Amministrazione finanziaria (Note Direzione Regionale
/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 10 MARZO 2015
delle Entrate della Lombardia prot. nn. 51217/97 e
44692/95, ris. Min. Finanze n. 643/1986).
Inoltre, un’indiretta conferma di tale conclusione parrebbe
rinvenibile anche nella citata risoluzione n. 80/2007, ove,
trattando un caso di partecipazione in una società di persone estera, l’impossibilità di utilizzare il credito per le imposte pagate all’estero (ex art. 165 del TUIR) derivava non già
dall’inapplicabilità a monte dell’istituto, ma dall’esistenza di
una partecipazione “non qualificata”, la quale determinava
l’assoggettamento del “dividendo estero” a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta ovvero ad imposizione sostitutiva,
con ciò essendo impedito il concorso del suddetto reddito al
computo del reddito complessivo della persona fiscalmente
residente in Italia.
Non dovrebbero esserci accertamenti per il passato
Ciò posto, poiché la nuova interpretazione, secondo
l’Agenzia delle Entrate, evita una penalizzazione, può essere ritenuto che i soci residenti di società estere trasparenti,
che fino ad oggi hanno usufruito del credito per le imposte
pagate all’estero, non debbano essere assoggettati ad accertamenti per il passato. E ciò senza dover scomodare il principio dell’affidamento, che costituisce un valore guida
dell’intero ordinamento ed è in materia tributaria
specificamente affermato e garantito dall’art. 10 dello
Statuto del contribuente.
Tale disposizione, secondo la Corte di Cassazione, determina effetti estensibili a elementi dell’imposizione diversi da
sanzioni e interessi, essendo la stessa di carattere generale
e, pertanto, idonea a disciplinare una serie indeterminata di
casi concreti (cfr. Cass. nn. 21513/2006 e 959/2013).
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ancora
FISCO
Da inviduare il momento esatto dal quale la
Robin tax non è più dovuta
Secondo Assonime, urgono tempestivi chiarimenti sugli effetti contabili e fiscali
dell’incostituzionalità dell’addizionale
/ Luca FORNERO
Con la circolare n. 5 del 6 marzo 2015, diffusa ieri, Assonime si sofferma sugli effetti contabili e fiscali della declaratoria di incostituzionalità dell’addizionale IRES del 6,5%
per le imprese di rilevanti dimensioni operanti nei settori del
petrolio e dell’energia (c.d. “Robin tax”), a suo tempo introdotta dall’art. 81 comma 16 del DL 112/2008 (conv. L.
133/2008) e successive modifiche.
In particolare, Assonime auspica tempestivi chiarimenti da
parte dei competenti organi sull’individuazione del momento a decorrere dal quale cessano gli effetti della citata addizionale. Infatti, la sentenza della Corte Costituzionale 11
febbraio 2015 n. 10 si è limitata ad affermare che l’incostituzionalità del tributo decorre dal 12 febbraio 2015 (giorno
successivo alla pubblicazione della sentenza stessa nella
Gazzetta Ufficiale).
Per quanto riguarda i riflessi fiscali, ad oggi sono state prospettate tre soluzioni.
Secondo la prima, la sentenza 10/2015 dovrebbe “porre nel
nulla” tutti gli adempimenti relativi alla Robin tax che si
manifestano successivamente al 12 febbraio 2015, con il risultato che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente
con l’anno solare, non si renderebbe dovuto il saldo relativo
al periodo d’imposta 2014. Tuttavia, tale impostazione determinerebbe una situazione di disparità tra quei contribuenti
che, nel 2014, hanno versato gli acconti relativi alla Robin
tax (che resterebbero definitivamente acquisiti da parte
dell’Erario) e quei contribuenti che, invece, nel 2014, non
hanno provveduto ad eseguire tali versamenti, i quali non
dovranno più nulla a titolo di addizionale.
Per evitare tale conseguenza, un secondo filone di pensiero
sostiene che la declaratoria di incostituzionalità non ha effetto in ordine agli adempimenti relativi ai periodi d’imposta
chiusi anteriormente al 12 febbraio 2015, a prescindere dal
comportamento tenuto al riguardo dai contribuenti. Pertanto,
in base a tale tesi, per i soggetti “solari”, oltre agli acconti
2014, si renderebbe dovuto anche il saldo relativo al
medesimo periodo d’imposta.
Secondo un terzo orientamento, l’addizionale in esame si
renderebbe dovuta in relazione ai periodi d’imposta per i
quali, al 12 febbraio 2015, ricorrono i relativi presupposti.
Si ricorda, infatti, che la Robin tax si applica alle imprese
operanti nei settori petrolifero ed energetico (analiticamente individuati dalla norma) che, nel periodo d’imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito, allo stesso tempo:
/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 10 MARZO 2015
- ricavi di importo superiore a 3 milioni di euro (10 milioni
di euro, ante modifiche del DL 69/2013);
- un reddito imponibile superiore a 300.000 euro (1 milione
di euro ante modifiche del DL 69/2013).
Pertanto, per le imprese che, nel 2014, abbiano superato tali
soglie, l’addizionale si renderebbe ancora dovuta con riferimento al periodo d’imposta 2015.
Atteso che si tratta di questioni interpretative di notevole
rilevanza e di immediato impatto, Assonime ha sollecitato i
competenti organi dell’Amministrazione finanziaria a fornire
quanto prima opportune istruzioni.
Riguardo ai profili contabili, per i soggetti che, nel 2014,
rientrano ancora nell’ambito applicativo dell’addizionale, si
tratta di individuare l’aliquota in base alla quale stanziare la
fiscalità differita attiva e passiva (27,5% o 34%).
In proposito, secondo l’OIC 25 (§ 45), le imposte
anticipate/differite sono calcolate sull’ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee dell’esercizio, applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio.
Qualora la normativa fiscale non stabilisca le aliquote fiscali
in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si
riverseranno, le imposte anticipate/differite devono essere
calcolate sulla base delle aliquote in vigore alla data di
riferimento del bilancio.
Pertanto, privilegiando l’interpretazione letterale del citato principio contabile, nel bilancio chiuso al 31 dicembre
2014 la fiscalità differita (attiva e passiva) andrebbe rilevata
sulla base di un’aliquota complessiva pari al 34%.
Per contro, adottando il differente orientamento che correla la quantificazione delle imposte anticipate e differite agli
effetti che concretamente produrranno i relativi reversal ai
fini della determinazione degli oneri erariali, occorrerebbe
applicare l’aliquota del 27,5%. Tale impostazione si fonda,
tra l’altro, sulla considerazione che, nel caso di specie, già al
31 dicembre 2014 (data di chiusura del bilancio 2014) l’aliquota complessiva del 34% era sub iudice presso la Corte
Costituzionale; la sentenza in esame, intervenendo prima
dell’approvazione del bilancio, assolverebbe ad una funzione definitoria di questa particolare situazione.
Data l’attualità e la rilevanza anche degli effetti contabili
della declaratoria di incostituzionalità, Assonime sollecita al
riguardo un tempestivo chiarimento da parte dei
competenti organi.
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ancora
IMPRESA
Ridotto il controllo notarile nelle srl
Il Ddl. “concorrenza” punta sulla scrittura privata e sulla sottoscrizione digitale delle
parti
/ Roberta VITALE
Il Ddl. Concorrenza, approvato in Consiglio dei Ministri lo
scorso 20 febbraio e non ancora all’esame del Parlamento,
ha previsto importanti novità in ambito societario che sembrano puntare sempre più alla autonomia delle parti nel
compimento di alcune operazioni. Nello specifico, si fa riferimento all’art. 30 dello schema normativo relativo alla costituzione delle srl semplificate e all’art. 31 relativo alla cessione di quote di srl.
Come già rilevato in un precedente intervento (si veda “Srl
semplificate con scrittura privata” del 21 febbraio), con la
prima disposizione viene modificato l’art. 2463-bis c.c. che,
al secondo comma, prevede ad oggi la costituzione delle srl
semplificate mediante il ricorso all’atto pubblico, consentendo invece la redazione dell’atto costitutivo anche per
scrittura privata e successivo deposito dell’atto presso il
Registro delle imprese da parte degli amministratori entro
20 giorni.
In tale caso, occorre allegare i documenti di cui all’art. 2329
n. 3 c.c., comprovanti la sussistenza delle autorizzazioni e
delle altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al particolare oggetto
(nuovo comma 5-bis dell’art. 2463-bis c.c.).
Di particolare rilievo ai fini dell’esclusione del controllo notarile risulta, poi, la seconda disposizione sopra richiamata,
riguardante il trasferimento di quote di srl e la costituzione di diritti parziali (ad esempio, pegno e usufrutto).
Tre sembrano essere le modalità proposte per la stipula di tali contratti: in primis a mezzo di atto pubblico o scrittura
privata autenticata, in secondo luogo mediante il ricorso
alla procedura già prevista dall’art. 36, comma 1-bis, del DL
112/2008, che escludeva già l’intervento del notaio richiedendo la sottoscrizione diretta delle parti con firma digitale e il successivo deposito con trasmissione telematica presso il Registro delle imprese da parte di un commercialista
iscritto al relativo Albo, in terzo luogo mediante l’apposizione della firma digitale delle parti (art. 31, comma 1).
Atto firmato con modalità digitali
Con riferimento a quest’ultima modalità, si rileva che se mediante l’espressa previsione “anche in deroga” alla procedura ordinaria ai fini della pubblicità nel Registro delle imprese di cui all’art. 11, comma 4, del DPR 581/95 l’intento
del legislatore è quello di sopprimere per tali tipologie di atti il controllo notarile, non pare chiaro il successivo richiamo all’art. 25 del DLgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), relativo proprio alla richiesta dell’autentica
/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 10 MARZO 2015
notarile della firma elettronica.
Si precisa che la sottoscrizione digitale a norma dell’art. 25
del DLgs. 82/2005 viene prevista anche per gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, oltre che in generale per gli atti, le denunzie e le comunicazioni per i quali non è previsto l’obbligo dell’atto pubblico o
della scrittura privata autenticata (art. 31, comma 2).
Per la trasmissione dei contratti al Registro delle imprese si
potrà procedere direttamente o mediante un intermediario
abilitato presso la Camera di Commercio presso cui viene
effettuato l’adempimento. Il legislatore fa in particolare riferimento ai soggetti intermediari, alle associazioni datoriali
o sindacali, alle agenzie d’affari e di disbrigo pratiche e, più
in generale, ai “professionisti”, senza definire nel dettaglio
le categorie professionali incluse (art. 31, comma 4).
Due i modelli standard che saranno predisposti dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico: il modello per il trasferimento degli atti al competente Registro delle imprese e l’atto di rappresentanza per
l’assistenza dell’intermediario. Tale ultimo modello dovrà
essere sottoscritto dal rappresentato e allegato alla domanda
(art. 31, comma 3).
Competente, infine, il Ministro dello Sviluppo economico
per la predisposizione della modulistica di accreditamento
presso la Camera di Commercio per i soggetti intermediari
(art. 31, comma 4).
Ai fini dell’accreditamento sono previsti determinati requisiti: i soggetti richiedenti – in caso di società, fra gli altri, i
legali rappresentanti – non devono essere interdetti, inabilitati, condannati per delitti non colposi per i quali la legge
preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
due anni. Per le agenzie per le imprese (di cui all’art. 38,
comma 3, del DL 112/2008 e di cui al DPR 159/2010) basta
l’accreditamento già ottenuto dal Ministero dello Sviluppo economico secondo la normativa specificatamente prevista e l’atto di rappresentanza è rilasciato dalle parti in
forma olografa all’agenzia stessa (art. 31, comma 5).
In presenza di organi collegiali, in caso di adempimento
previsto in capo a tutti i membri, è possibile delegare un singolo membro con atto sottoscritto con firma autografa ad
opera di ciascun membro. Il delegato provvederà a trasmettere “in formato ottico inalterabile” l’atto di conferimento
di rappresentanza, firmato digitalmente (di nuovo con
richiamo all’art. 25 del DLgs. 82/2005), e trascritto nel
Registro delle imprese (art. 31, comma 6).
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ancora
CONTABILITÀ
In dirittura d’arrivo un codice unico di etica e
indipendenza dei revisori legali
Il MEF sta approvando i relativi principi, previsti dal DLgs. 39/2010 ed elaborati da
associazioni e ordini professionali
/ REDAZIONE
È in corso il procedimento di approvazione, da parte del
Ministero dell’Economia e delle finanze, dei principi di
deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale, nonché di quelli di indipendenza per i revisori
legali, la cui elaborazione è stata curata dalle associazioni e
dagli ordini professionali.
I rispettivi testi confluiranno in un unico codice di etica e
indipendenza. La notizia è stata resa nota ieri, con un breve
comunicato pubblicato sul sito della revisione legale
(www.revisionelegale.mef.gov.it).
Al riguardo – come ricorda il comunicato – in base all’art. 9,
comma 1 del DLgs. n. 39/2010, i soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale sono tenuti a rispettare i principi di
deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale, elaborati da associazioni e ordini professionali e
approvati dal Ministro dell’Economia, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentita la CONSOB, o emanati dal
Ministro dell’Economia, di concerto con il Ministro della
Giustizia, sentita la CONSOB.
Ai sensi del successivo art. 10, comma 12, gli stessi soggetti
devono rispettare i principi di indipendenza, sempre
elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati
dal Ministro dell’Economia o emanati direttamente dal
Ministro dell’Economia, sentita la CONSOB.
Sempre ieri, il CNDCEC ha reso noto di aver pubblicato, sul
proprio sito (www.commercialisti.it), la traduzione dei
principi contabili internazionali per il settore pubblico
(IPSAS), emanati dall’International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). La traduzione dei testi era
stata sottoposta nei mesi scorsi a una pubblica consultazione per raccogliere suggerimenti e proposte sulla terminologia adottata, in linea con quanto previsto dalla Policy for
Translating and Reproducing Standards Published by the International Federation of Accountants.
Gli IPSAS e la riconsiderazione degli schemi di bilancio
pubblico – si legge nel comunicato stampa – sono sempre
più al centro del dibattito nazionale ed europeo.
/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 10 MARZO 2015
I Consiglieri nazionali delegati all’area internazionale, Giovanni Parente e Ugo Pollice, hanno sottolineato l’esigenza di
dare un fattivo contributo al dibattito, mettendo le traduzioni degli IPSAS a disposizione della comunità accademica e
professionale e delle amministrazioni. Le attività di studio e
di analisi delle traduzioni IPSAS previste dalla Ragioneria
Generale dello Stato sono solo uno dei tasselli dell’attività
che vedrà coinvolto il Consiglio nazionale, con la nomina di
propri esperti che seguiranno i lavori. La riflessione dei commercialisti sugli IPSAS – recita ancora il comunicato – ha un
valore aggiunto, considerata la stretta correlazione tra gli IPSAS e i principi internazionali IAS/IFRS.
Tradotti i principi contabili internazionali per il settore
pubblico
Come ha osservato Giovanni Parente, delegato anche agli
Enti pubblici, “la collaborazione con la Ragioneria Generale
dello Stato costituisce una significativa occasione per la nostra professione di esaminare criticamente l’ampio corpus
di principi contabili per il settore pubblico, che sono considerati ormai un riferimento a livello internazionale. La discussione sugli IPSAS e il loro eventuale equivalente europeo EPSAS sta entrando in una fase importante di valutazione delle implicazioni di un’eventuale adozione e non è
pensabile che la professione che rappresentiamo non sia
pronta a offrire, come sempre, il proprio significativo
contributo professionale e tecnico”.
Nella regolamentazione della contabilità del settore pubblico a livello internazionale – chiude il comunicato – l’attività
del Consiglio nazionale si colloca in primo piano, sia nella
fase di emanazione, con la partecipazione di un proprio rappresentante ai lavori dell’IPSASB, sia in fase di implementazione a livello europeo e nazionale, mediante la
collaborazione con gli altri soggetti interessati, quali la RGS,
Eurostat e le federazioni europee della professione, FEE ed
EFAA.
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ancora
LAVORO & PREVIDENZA
Congedi parentali più “generosi” con il Jobs
Act
Il decreto attuativo su tutela e conciliazione dei tempi di vita e lavoro introduce
significative modifiche alla disciplina ex DLgs. 151/2001
/ Luca MAMONE
Tra i diversi provvedimenti attuativi del Jobs Act approvati
dal Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2015, ha ottenuto
il via libera preliminare anche il DLgs. per la revisione e
l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e
le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
L’obiettivo del Governo è quello di incidere in maniera diffusa sul corpus del DLgs. 151/2001 (c.d. “Testo unico della
maternità”), introducendo una serie di misure di favore
aventi carattere sperimentale, valide solamente per il 2015.
Tra le disposizioni di maggior interesse, si segnala innanzitutto il possibile rinvio o la sospensione del congedo di maternità per ricovero del figlio, così come previsto dall’art. 2
del provvedimento in esame. In pratica, introducendo il nuovo art. 16-bis al DLgs. 151/2001, si prevede che in caso di
ricovero del neonato (anche adottato o in affidamento) in
una struttura sanitaria pubblica o privata, la madre possa
chiedere, per una sola volta e per ogni figlio, la sospensione del congedo di maternità e di poterne fruire, in tutto o in
parte, dalla data di dimissione del bambino. Sempre con riferimento al congedo di maternità, il successivo art. 3 stabilisce che la relativa indennità deve essere corrisposta anche
nei casi di risoluzione per giusta causa del rapporto di lavoro, dovuta a colpa grave da parte della lavoratrice.
Ulteriori misure di rilievo riguardano anche il congedo di
paternità laddove, all’art. 5 del DLgs. attuativo, si stabilisce che le disposizioni ex art. 28 del DLgs. 151/2001 siano
applicate a favore del padre anche nel caso in cui la madre
del bambino lavoratrice autonoma (o imprenditrice agricola) avente diritto all’apposita indennità ex art. 66 del DLgs.
151/2001. In altri termini, il padre avrà il diritto di astenersi
dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per
la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice
autonoma in caso di morte, grave infermità o abbandono,
nonché di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Una parte rilevante del decreto attuativo in esame è rappresentata da novità che riguardano i congedi parentali disciplinati dall’art. 32 e ss. del DLgs. 151/2001. In merito a ciò,
si segnala un’estensione della fruizione del congedo fino ai
12 anni del bambino (in precedenza erano 8), mentre in caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva – anche di livello aziendale – della fruizione su
base oraria del congedo, si attribuisce a ciascun genitore la
possibilità di scegliere tra la fruizione giornaliera e quella
oraria. Con riferimento a quest’ultima soluzione, l’art. 7 del
provvedimento in esame stabilisce che la fruizione oraria è
consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Ancora, la medesima norma esclude la cumulabilità della fruizione oraria del congedo in argomento con altri permessi o riposi previsti nel DLgs.
151/2001.
Anche il prolungamento del congedo parentale è oggetto di
revisione, prevedendone la concessione entro il compimento del dodicesimo anno di età (anziché ottavo) del minore
con handicap grave. Un’ulteriore misura di favore per i genitori che richiedono il congedo parentale riguarda anche il
trattamento economico e normativo, stabilendo che la relativa indennità ex art. 34 del DLgs. 151/2001 – pari al 30%
della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra
genitori di 6 mesi – venga corrisposta non più fino al terzo
anno di vita del bambino, bensì fino al sesto. Sempre con riferimento ai congedi parentali, si segnala che in caso di adozione o affidamento, la fruizione può avvenire da parte dei
genitori adottivi (o affidatari) entro i 12 anni (e non più 8)
dall’ingresso del minore in famiglia, a prescindere dalla sua
età e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore
età. In più, l’art. 10 del decreto attuativo stabilisce che la relativa indennità è ora dovuta entro i 6 anni (anziché 3)
dall’ingresso del minore in famiglia. Un’ulteriore tutela per
le madri adottive è affidatarie è prevista dall’art. 11 del provvedimento in esame, il quale ne dispone l’esonero dall’obbligo di prestare lavoro notturno.
Tutele anche per le lavoratrici iscritte alla Gestione
separata INPS
In ultimo, segnaliamo che all’art. 13 del decreto attuativo,
viene prevista una serie di tutele a favore delle lavoratrici
iscritte alla Gestione separata dell’INPS ex L. 335/95 e non
iscritte ad altra forma obbligatoria. Innanzitutto, in caso di
adozione nazionale o internazionale, si prevede, sulla base
di idonea documentazione, la corresponsione di un’indennità per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in
famiglia. Inoltre, la medesima norma stabilisce altresì il diritto all’indennità di maternità anche in caso di mancato
versamento alla predetta gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente.
Direttore Responsabile: Michela DAMASCO
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