QUADERN / MARTEDÌ, 06 GENNAIO 2015 ILCASODELGIORNO PRIMOPIANO Solo nelle procedure concorsuali esenzione dal contributo di mobilità Opzione IRAP secondo le “vecchie” regole per i neocostituiti a fine 2014 / Luca MAMONE A partire dal triennio 2015-2017, scelta comunicata nel quadro IS della dichiarazione IRAP L’esenzione dal contributo che l’impresa deve versare per ogni lavoratore collocato in mobilità, prevista dall’art. 3, comma 3 della L. 223/91, ha un carattere di eccezionalità, ed fruibile unicamente nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo sia attivata nell’ambito delle procedure concorsuali da un liquidatore giudiziale, oppure dal curatore o dal commissario. Pertanto, l’accesso a tale sgravio contributivo è da escludersi se la predetta procedura viene attivata dall’imprenditore o dal liquidatore volontario ex art. 2487 c.c. Si ricorda che l’art. 5, comma 4 della L. 223/91 stabilisce che per ciascun lavoratore collocato in mobilità, il datore di lavoro è tenuto a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali costituita presso l’ [...] / Luca FORNERO Le società di persone commerciali (snc, sas e soggetti equiparati) e gli imprenditori individuali, in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione), possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP sulla base delle risultanze del bilancio d’esercizio. A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, tale opzione andrà comunicata con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. È l’effetto della modifica apportata dall’art. 16 comma 4 del DLgs. 175/2014 all’art. 5-bis comma 2 del DLgs. 446/97. Così, per il triennio 2015-2017, l’opzione sarà comunicata con la dichiarazione IRAP 2015, da presentare entro il 30 settembre 2015. La stessa non sarà, dunque, più comunicata entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale la si esercita (circ. Agenzia Entrate 30 dicembre 2014 n. 31, § 7), avvalendosi del modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 31 marzo 2008 (e successive modifiche). Ugualmente in sede di dichiarazione dei redditi saranno comunicate le opzioni per la trasparen- A PAGINA 2 A PAGINA 3 INEVIDENZA FISCO La fattura “non imponibile” errata salva il cessionario dalla sanzione Per la responsabilità “231” si confisca l’utile netto conseguito dalla società In arrivo i bollettini per il contributo annuale dei revisori legali Equitalia ha riscosso oltre 7,4 miliardi nel 2014, con un aumento del 4% sul 2013 ALTRENOTIZIE za (si veda “Scade domani l’opzione per la trasparenza fiscale” del 30 dicembre 2014), il consolidato e la tonnage tax. Peraltro, nel caso di soggetti neo-costituiti, qualora l’attività sia iniziata alla fine del 2014, l’opzione IRAP deve essere ancora esercitata secondo le modalità vigenti fino a tale anno, secondo quanto di seguito precisato. Supponiamo che una snc si sia costituita in data 1° dicembre 2014 e abbia adottato il regime di contabilità ordinaria: essa può optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole dettate dall’art. 5 del DLgs. 446/97 già a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2014. L’opzione sarà valida anche per il 2015 e il 2016. Per lo stesso periodo la società dovrà conservare il regime di contabilità ordinaria. La relativa comunicazione dovrà essere inviata entro il 29 gennaio 2015 (60° giorno successivo giorni dall’inizio del primo periodo d’imposta), utilizzando ancora il modello approvato dal provv. Agenzia delle [...] / A PAGINA 10 Le nuove regole sull’ecommerce al vaglio della Camera / Simonetta LA GRUTTA L’analisi dello schema di decreto legislativo per il recepimento nell’ordinamento interno delle nuove norme sul luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di quelle rese tramite mezzi elettronici (TBE) è stato assegnato alle Commissioni della Camera. L’annuncio dell’assegnazione, avvenuta lo scorso 31 dicembre, è stato dato all’Assemblea ieri. Lo schema di decreto legislativo è stato licenziato il 24 dicembre 2014 nel [...] A PAGINA 4 ancora IL CASO DEL GIORNO Solo nelle procedure concorsuali esenzione dal contributo di mobilità Va pertanto esclusa l’ipotesi di fruizione dello sgravio contributivo, se ad attivare il licenziamento collettivo è l’imprenditore o il liquidatore volontario / Luca MAMONE L’esenzione dal contributo che l’impresa deve versare per ogni lavoratore collocato in mobilità, prevista dall’art. 3, comma 3 della L. 223/91, ha un carattere di eccezionalità, ed fruibile unicamente nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo sia attivata nell’ambito delle procedure concorsuali da un liquidatore giudiziale, oppure dal curatore o dal commissario. Pertanto, l’accesso a tale sgravio contributivo è da escludersi se la predetta procedura viene attivata dall’imprenditore o dal liquidatore volontario ex art. 2487 c.c. Si ricorda che l’art. 5, comma 4 della L. 223/91 stabilisce che per ciascun lavoratore collocato in mobilità, il datore di lavoro è tenuto a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali costituita presso l’INPS, un contributo avente un importo pari a 6 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma, precisa poi la norma, va versata in 30 rate mensili e il suo valore può essere dimezzato se la dichiarazione di eccedenza del personale ha formato oggetto di accordo con le rappresentanze sindacali. Si precisa ulteriormente che un anticipo del contributo deve essere versato, mediante modello F24, in occasione dell’invio ai sindacati della comunicazione preventiva ex art. 4 della L. 223/91, con cui si rende noto di voler avviare la procedura di mobilità, mentre il versamento rateale delle somme residue inizierà con la denuncia UNIEMENS relativa al mese nel corso del quale sono stati comunicati i licenziamenti. In ordine a tale obbligo, l’art. 3, comma 3 della L. 223/91, intervenendo con specifico riferimento alle procedure concorsuali, ha stabilito che nel caso in cui non sia possibile la continuazione dell’attività – anche tramite cessione dell’azienda o di un ramo di essa – oppure quando i livelli occupazionali possono essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario possono collocare in mobilità i lavoratori eccedenti senza dover versare il contributo in argomento. Dal tenore della disposizione risulta chiaro che il bonus venga concesso solo in caso di procedure concorsuali, anche se è opportuno segnalare che in passato, la giurisprudenza di merito (cfr. sentenza n. 637/2012 della Corte d’Appello di Palermo) ha avallato la / EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 06 GENNAIO 2015 tesi secondo cui la fruibilità può essere estesa oltre tale condizione, ad esempio, in caso di assoluto fermo produttivo dovuto ad un sequestro dell’azienda disposta dall’Autorità giudiziaria. Questo tipo di situazione, secondo quanto affermato nell’occasione dai giudici i giudici di merito, coinvolge tutti i lavoratori e non consente né l’applicazione della procedura di mobilità né l’esigibilità delle procedure concorsuali. Tuttavia, occorre ricordare che l’orientamento giurisprudenziale di legittimità, per quanto riguarda la questione, è di segno contrario. In particolare, si segnala la recente sentenza n. 23984/2014, con cui la Cassazione ha ribadito (si veda anche le sentenze Cass. SS.UU. n. 3597/2003, Cass. n. 19422/2003 e Cass. n. 13625/2014) che l’esenzione prevista dal comma 3 dell’art. 3 della L. 223/91 ha il carattere di eccezionalità rispetto alla previsione ex comma 4 dell’art. 5 della citata legge, che stabilisce l’obbligo di pagamento del contributo in questione per la generalità delle imprese i cui lavoratori sono collocati in mobilità. Più precisamente, nella citata sentenza si afferma, testualmente, il seguente principio di diritto: “L’esenzione dal pagamento del contributo di mobilità prevista dall’art. 3 comma 3 della L. 223 del 1991 si applica nella sola ipotesi in cui il licenziamento collettivo sia disposto dagli organi di una procedura concorsuale”. Infine, per fugare ulteriori dubbi, è da escludersi che il beneficio dell’esonero dal pagamento del contributo di mobilità, spetti nel caso in cui l’atto con il quale viene avviata la procedura per il licenziamento collettivo del personale sia stato adottato non dal liquidatore giudiziale, successivamente al decreto di ammissione dell’impresa alla procedura concorsuale, ma dall’imprenditore o dal liquidatore volontario ancora prima di questo momento, anche contestualmente (o successivamente) al deposito della istanza di ammissione al concordato preventivo. Infatti, la stessa Cassazione, con la sentenza n. 13625/2014, ha precisato che la procedura di concordato preventivo inizia con l’emissione del decreto del Tribunale, che la dichiara aperta e nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale, e non già con il deposito del ricorso per l’ammissione alla procedura. / 02 ancora FISCO Opzione IRAP secondo le “vecchie” regole per i neo-costituiti a fine 2014 A partire dal triennio 2015-2017, scelta comunicata nel quadro IS della dichiarazione IRAP / Luca FORNERO Le società di persone commerciali (snc, sas e soggetti equiparati) e gli imprenditori individuali, in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione), possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP sulla base delle risultanze del bilancio d’esercizio. A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, tale opzione andrà comunicata con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. È l’effetto della modifica apportata dall’art. 16 comma 4 del DLgs. 175/2014 all’art. 5-bis comma 2 del DLgs. 446/97. Così, per il triennio 2015-2017, l’opzione sarà comunicata con la dichiarazione IRAP 2015, da presentare entro il 30 settembre 2015. La stessa non sarà, dunque, più comunicata entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale la si esercita (circ. Agenzia Entrate 30 dicembre 2014 n. 31, § 7), avvalendosi del modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 31 marzo 2008 (e successive modifiche). Ugualmente in sede di dichiarazione dei redditi saranno comunicate le opzioni per la trasparenza (si veda “Scade domani l’opzione per la trasparenza fiscale” del 30 dicembre 2014), il consolidato e la tonnage tax. Peraltro, nel caso di soggetti neo-costituiti, qualora l’attività sia iniziata alla fine del 2014, l’opzione IRAP deve essere ancora esercitata secondo le modalità vigenti fino a tale anno, secondo quanto di seguito precisato. Supponiamo che una snc si sia costituita in data 1° dicembre 2014 e abbia adottato il regime di contabilità ordinaria: essa può optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole dettate dall’art. 5 del DLgs. 446/97 già a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2014. L’opzione sarà valida anche per il 2015 e il 2016. Per lo stesso periodo la società dovrà conservare il regime di contabilità ordinaria. La relativa comunicazione dovrà essere inviata entro il 29 gennaio 2015 (60° giorno successivo giorni dall’inizio del primo periodo d’imposta), utilizzando ancora il modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 31 marzo 2008 (e successive modifiche). Nel caso di specie, infatti, il primo periodo d’imposta interessato dall’opzione è in corso al 31 dicembre 2014 ed è, / EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 06 GENNAIO 2015 quindi, ancora sottoposto alla “vecchia” disciplina. Analogamente, per gli imprenditori individuali che hanno iniziato l’attività durante il 2014, in relazione a tale periodo d’imposta e ai due successivi l’opzione può essere esercitata entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività indicata sulla dichiarazione di inizio attività (circ. Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2008 n. 60, § 4). Così, se dal modello AA9/11 risulta che l’attività è iniziata in data 1° dicembre 2014, l’imprenditore individuale Tizio (purché in contabilità ordinaria) può optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole dettate dall’art. 5 del DLgs. 446/97 già a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2014. L’opzione sarà valida anche per il 2015 e il 2016 e, per lo stesso periodo, andrà mantenuto il regime di contabilità ordinaria. La relativa comunicazione andrà inviata entro il 29 gennaio 2015, utilizzando ancora il modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 31 marzo 2008 (e successive modifiche). Analoga impostazione è adottata per le operazioni di trasformazione “regressiva”. Supponiamo che un soggetto IRES (es. srl) si trasformi in società di persone (es. snc) e intenda mantenere il regime di determinazione della base imponibile proprio delle società di capitali (adottando il regime di contabilità ordinaria). Se la trasformazione ha effetto dal 1° dicembre 2014, la snc deve inoltrare telematicamente il modello di opzione entro il 29 gennaio 2015. L’opzione è efficace già dal periodo d’imposta che va dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2014 e poi anche per il 2015 e il 2016. In caso di mancato esercizio dell’opzione, si intenderà “naturalmente” ed automaticamente adottato il regime proprio delle società di persone (art. 5-bis del DLgs. 446/97). Così, riprendendo l’esempio precedente, in assenza di opzione, per il periodo d’imposta che va dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2014, saranno applicate le regole di cui all’art. 5-bis del DLgs. 446/97. Se, per il triennio 2015-2017, si vorranno adottare le regole proprie delle società di capitali, occorrerà comunicare la relativa opzione seguendo le “nuove” regole (opzione all’interno della dichiarazione IRAP 2015). / 03 ancora FISCO Le nuove regole sull’e-commerce al vaglio della Camera Assegnata a tre Commissioni l’analisi dello schema di DLgs. in materia licenziato dal Consiglio dei Ministri / Simonetta LA GRUTTA L’analisi dello schema di decreto legislativo per il recepimento nell’ordinamento interno delle nuove norme sul luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di quelle rese tramite mezzi elettronici (TBE) è stato assegnato alle Commissioni della Camera. L’annuncio dell’assegnazione, avvenuta lo scorso 31 dicembre, è stato dato all’Assemblea ieri. Lo schema di decreto legislativo è stato licenziato il 24 dicembre 2014 nel corso del Consiglio dei Ministri n. 43. Il provvedimento, corredato dalla Relazione illustrativa, dall’Analisi tecnico-normativa e dall’Analisi d’impatto della regolamentazione, passa adesso al vaglio di tre Commissioni Permanenti della Camera dei Deputati: la V Commissione Bilancio, la VI Commissione Finanze e la XIV Commissione Politiche dell’Unione europea, che sono tenute, ognuna per la propria competenza, ad esprimere motivato parere. La V Commissione Bilancio dovrà pronunciarsi entro il 20 gennaio 2015, le altre due Commissioni dovranno pronunciarsi entro il 9 febbraio 2015. Toccherà anche alle Commissioni permanenti del Senato esprimere il proprio parere. Lo schema di decreto legislativo sarà poi nuovamente analizzato dal Consiglio dei Ministri. / EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 06 GENNAIO 2015 Dunque, il provvedimento di recepimento non potrà ragionevolmente essere definitivo prima della fine del mese di febbraio 2015, ossia già trascorsi due mesi dall’entrata in vigore delle nuove norme. Diretta applicazione, per le regole generali, anche senza il recepimento Nel frattempo, come si è già avuto modo di commentare su Eutekne.info (si veda “Dal 1° gennaio al via le nuove disposizioni sull’e-commerce” del 30 dicembre 2014), le previsioni sul luogo di effettuazione dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di quelli resi tramite mezzi elettronici, contenute nell’art. 58 della direttiva 2006/112, dovrebbero essere sufficientemente chiare, precise e dettagliate da consentirne la diretta applicazione, almeno per ciò che riguarda le regole generali, anche in assenza di un provvedimento di recepimento. Valide indicazioni provengono poi dal regolamento del Consiglio europeo n. 1042 del 7 ottobre 2013 (che modifica il regolamento di esecuzione (Ue) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi), in cui sono contenute, tra l’altro, le definizioni esaustive di ciò che rientra in ciascuna delle tipologie di servizi sopra richiamati. / 04 ancora FISCO La fattura “non imponibile” errata salva il cessionario dalla sanzione In tal caso, la responsabilità dell’errata fatturazione ricade solo sull’emittente e non può essere considerata formalmente irregolare la fattura emessa / Alessandro BORGOGLIO In base all’obbligo di regolarizzazione delle fatture irregolari ricevute, il cessionario/committente è tenuto a verificare la correttezza formale del documento, mediante il controllo della presenza di tutti gli elementi normativamente previsti, ma non è altresì tenuto a validare o sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall’emittente in ordine alla non imponibilità dell’operazione sottesa al documento, quando questi ne dia specifica menzione in fattura, unitamente agli altri elementi richiesti. Pertanto, il cessionario/committente non può essere ritenuto responsabile e, quindi, sanzionato per omessa regolarizzazione, circa l’errata qualificazione dell’operazione, da parte del soggetto che ha emesso la fattura, come non imponibile ai fini IVA. È questo l’importante principio sancito dalla Cassazione, con la recente sentenza n. 26183/2014. Il punto di partenza dell’analisi non può che essere costituito dall’art. 6, comma 8 del DLgs. 471/1997, in base al quale il cessionario/committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 258 euro, se non provvede a regolarizzare l’operazione presentando all’Ufficio un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’art. 21 del DPR 633/1972, relativo alla fatturazione delle operazioni, versando preventivamente la maggior imposta eventualmente dovuta. Con la corposa sentenza in oggetto, i giudici di legittimità hanno spiegato quali sono i limiti oggettivi della condotta esigibile dal cessionario/committente in base alle prefate disposizioni, laddove sono di fatto distinguibili due diverse fattispecie, quella riconducibile al mancato ricevimento di una fattura nei termini di legge e quella relativa alla ricezione di una fattura irregolare. Nel primo caso, si desume dalla formulazione testuale dell’art. 6, comma 8 sopra citato che l’elemento rilevante è il riferimento cronologico, allorquando il testo reca la locazione “nei termini di legge”, per cui il controllo esigibile dal cessionario/committente per tale fattispecie si limita all’osservanza da parte del cedente/prestatore del termine entro il quale la fattura deve essere rilasciata. Nella seconda ipotesi, ovvero quella di ricevimento della fattura irregolare, invece, il controllo richiesto al cessiona/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 06 GENNAIO 2015 rio/committente è intrinseco al documento, in quanto limitato alla “regolarità formale” della fattura e dunque alla verifica dei requisiti essenziali individuati dall’art. 21 del DPR 633/1972, tra cui i dati relativi alla natura, qualità, quantità dei beni e servizi, l’ammontare del corrispettivo, l’aliquota, l’ammontare dell’imposta e dell’imponibile e l’eventuale annotazione sulla fattura di “operazione non imponibile”, come nel caso oggetto della pronuncia in commento. Secondo la Suprema Corte, deve invece ritenersi escluso che, in base alla formulazione testuale delle disposizioni in parola, il cessionario/committente sia tenuto anche ad un controllo di tipo sostanziale in ordine alla corretta qualificazione dell’operazione, atteso che il riferimento alla “maggiore imposta eventualmente dovuta”, quale condizione cui è subordinata la regolarizzazione della fattura e l’esenzione del cessionario/committente dall’irrogazione della sanzione pecuniaria, induce a ritenere collegata detta condizione all’irregolarità dei dati – che presuppongono l’“irregolare” liquidazione, in misura inferiore al dovuto, dell’imposta – risultanti dallo stesso documento (aliquota, ammontare della imposta, imponibile), non avendo invece subordinato il legislatore l’esenzione dalla sanzione anche alla condizione del pagamento dell’intera imposta (non versata dal cedente/prestatore), che si sarebbe reso necessario qualora si fosse voluto estendere il controllo del cessionario/committente anche alla valutazione della qualificazione fiscale dell’operazione (e quindi, nel caso di specie, alla valutazione giuridica dell’operazione illegittimamente fatturata dall’emittente con annotazione di “non imponibilità”). Cessionario/committente non tenuto a un controllo di tipo sostanziale In conclusione, come peraltro già stabilito in un precedente arresto seppur datato (cfr. Cass. 1841/2000), la Suprema Corte ha stabilito che non può essere ritenuto responsabile il cessionario/committente per l’errata fatturazione nei suoi confronti di un’operazione non imponibile, atteso che la responsabilità di ciò ricade soltanto sull’emittente, e non può essere considerata formalmente irregolare la relativa fattura emessa, in quanto completa di tutti gli elementi richiesti dal già citato art. 21 e che, quindi, il cessionario/committente non è tenuto a regolarizzare. / 05 ancora IMPRESA Per la responsabilità “231” si confisca l’utile netto conseguito dalla società La Corte di Cassazione si sofferma sui criteri per una corretta applicazione della misura della confisca del profitto del reato presupposto / Maurizio MEOLI La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 53430/2014, fornisce i criteri da seguire per individuare l’“utile netto” – profitto del reato presupposto – assoggettabile a confisca ex art. 19 del DLgs. 231/2001. La base delle precisazioni rese si rinviene nella sentenza n. 26654/2008 delle Sezioni Unite della Suprema Corte. Tale decisione ha stabilito che, ferma l’assoggettabilità a confisca dell’intero vantaggio patrimoniale conseguito dai c.d. “reati contratto” – in cui il reato presupposto si sostanzia in un’attività integralmente illecita, come l’associazione finalizzata al narcotraffico – nelle ipotesi di “reato in contratto” – in cui l’illecito si inserisce nella fase della negoziazione e stipula di un contratto sinallagmatico, cui l’ente abbia poi dato regolare e lecita esecuzione, come nei casi di truffa in danno dello Stato o di corruzione – è necessario distinguere il vantaggio economico derivante direttamente dal reato (profitto confiscabile) dal corrispettivo incamerato per una prestazione lecita eseguita in favore della controparte, pur nell’ambito di un affare che trova la sua genesi nell’illecito (profitto non confiscabile): in particolare, il profitto deve essere “concretamente determinato al netto dell’effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell’ambito del rapporto sinallagmatico con l’ente” (cfr. anche Cass. n. 35748/2010). Ne discende che l’area del profitto assoggettabile a confisca ex art. 19 del DLgs. 231/2001 ha un’ampiezza diversa a seconda della fattispecie costituente reato presupposto. Nel caso di reato presupposto riconducibile ad un’ipotesi di “reato in contratto”, in particolare, tale profitto dovrà essere determinato tenendo in considerazione un duplice criterio: da un lato, “potranno” essere assoggettati ad ablazione tutti i vantaggi di natura economico-patrimoniale che costituiscano diretta derivazione causale dell’illecito, di tal che la confisca potrà interessare esclusivamente l’“effettivo incremento del patrimonio” dell’ente conseguito dall’agire illegale; dall’altro lato, “non potranno” essere aggrediti i vantaggi eventualmente conseguiti dall’ente in conseguenza di prestazioni lecite effettivamente svolte a favore del contraente nell’ambito del rapporto sinallagmatico, cioè pari alla “utilitas” di cui si sia giovata la controparte. Dal primo criterio consegue, ad esempio, che non potranno essere confiscati i crediti, ancorché liquidi ed esigibili, che non siano stati ancora riscossi dall’ente, in quanto si tratta di utilità non ancora percepite dall’ente, ma solo attese, in quanto tali non integranti un beneficio aggiunto di natura pa/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 06 GENNAIO 2015 trimoniale derivante dall’illecito (Cass. n. 13061/2013). Dal secondo criterio, invece, consegue che dal prezzo indicato nel contratto (al “lordo”) dovranno essere defalcate (e non confiscate) le somme riscosse dall’ente pari all’“effettiva utilità conseguita dal danneggiato”, ovvero al valore della prestazione di cui la controparte si sia effettivamente avvantaggiata in esecuzione di un contratto sinallagmatico. Occorre, quindi, determinare il valore della “utilitas” conseguita dalla controparte dall’esecuzione del contratto sinallagmatico, che costituisce l’unica voce scomputabile dal complessivo valore del negozio e, quindi, sottratta all’ablazione. Ebbene, tale utilitas non può essere commisurata al prezzo indicato nel contratto, in ipotesi viziato dall’attività illecita, né al valore di mercato della prestazione ivi prevista, in quanto necessariamente inglobanti anche un margine di guadagno per l’ente, un utile d’impresa, un quid pluris rispetto al valore “nudo” della prestazione, che non può essere riconosciuto, essendo inammissibile che la persona giuridica chiamata a rispondere della responsabilità amministrativa possa trarre un qualunque vantaggio economico, un lucro, dall’agire illecito. Il valore della prestazione svolta a vantaggio della controparte deve essere commisurato ai soli “costi vivi”, concreti ed effettivi, che l’impresa abbia sostenuto per dare esecuzione all’obbligazione contrattuale. Al fine di determinare i “costi vivi” sostenuti dall’ente per dare adempimento alla prestazione di cui la controparte si sia avvantaggiata, l’Autorità giudiziaria potrà avvalersi: degli accertamenti compiuti dalla Polizia giudiziaria; delle indicazioni di un tecnico che tengano conto sia delle risultanze della contabilità e dei bilanci dell’ente, che del costo di mercato di quella tipologia di prestazione, avuto riguardo ai valori medi del settore; di qualunque altro dato che possa consentire di correggere eventuali sopravvalutazioni dei costi esposti nei documenti contabili, limando cifre artatamente maggiorate. In sede di commisurazione dell’utilitas conseguita dalla controparte, inoltre, non si potrà tenere conto del compenso percepito in relazione a prestazioni, o a parti di esse, che risultassero del tutto inutili nell’economia del contratto e dunque indicate ad arte solo per “gonfiare” il prezzo del negozio. Infine, nel caso in cui l’esecuzione della prestazione sia parziale o in parte non conforme a quanto convenuto, dal valore complessivo del contratto potrà essere detratto soltanto il costo pro quota stimato equo per la prestazione eseguita di cui la controparte si sia utilmente giovata. / 06 ancora Reati Reati “contratto” (ad esempio, narcotraffico) Reati “in contratto” (ad esempio, corruzione) / EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 06 GENNAIO 2015 Profitto confiscabile ex art. 19 del DLgs. 231/2001 Intero vantaggio patrimoniale conseguito Corrispettivo ricevuto per la prestazione resa Costi “vivi”, concreti ed effettivi = Utile netto / 07 ancora PROFESSIONI In arrivo i bollettini per il contributo annuale dei revisori legali L’annuncio è stato pubblicato ieri sul sito dedicato del MEF; i premarcati devono essere utilizzati per l’importo in scadenza il 31 gennaio / REDAZIONE Sono in arrivo i bollettini premarcati che i revisori legali devono utilizzare per pagare il contributo annuale di iscrizione al Registro entro il 31 gennaio 2015. L’avviso è stato pubblicato ieri sul sito dedicato del MEF www.revisionelegale.mef.gov.it. Il contributo di 26 euro, a cui vanno aggiunti 0,85 euro di spese postali, non è variato. L’avviso evidenzia che il bollettino premarcato verrà inviato al recapito risultante nel Registro dei revisori legali e che esso include la codifica dell’anno di competenza del versamento e del numero di iscrizione del revisore. Viene dunque raccomandato di non utilizzare bollettini diversi, intestati ad altri revisori o relativi ad anni diversi. Solo in caso di mancata ricezione del bollettino premarcato sarà possibile effettuare il versamento di 26,85 euro (comprensivo delle spese postali) utilizzando un bollettino postale in bianco. L’importo dovrà essere versato sul c/c postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A., avendo cura di riportare nella causale l’annualità di riferimento ed il numero di iscrizione al Registro o il codice fiscale. Per garantire la copertura delle spese necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell’Economia e delle finanze dal DLgs. n. 39/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2013, i revisori legali e le società di revisione legale iscritti al Registro dei revisori legali, anche se iscritti nella Sezione separata dei revisori inattivi, sono tenuti al versamento di un <SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">contributo annuale</SPAN> stabilito in 26 euro (si veda “Fissato a 26 euro il contributo annuale per i revisori legali” del 31 ottobre 2012). Fermo restando il contributo di iscrizione a carico dei nuovi iscritti, i revisori e le società di revisione che in corso d’anno sono iscritti per la prima volta nel Registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento del contributo annuale a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione, come / EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 06 GENNAIO 2015 specificato anche dalle risposte alle FAQ del 10 marzo 2014. Per gli anni successivi al 2013, l’ammontare del contributo può essere aggiornato nella misura necessaria alla copertura delle spese e tale aggiornamento ha effetto a partire dall’anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale. Contributo ancora invariato Tuttavia, per l’anno 2015, il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 25 settembre 2014, pubblicato nella G.U. n. 287 dell’11 dicembre 2014, non varia l’entità del contributo annuale che quindi rimane di 26 euro, a cui vanno aggiunti 0,85 euro di spese postali (si veda “Confermato a 26 euro anche per il 2015 il contributo annuale dei revisori legali” del 12 dicembre 2014). L’importo deve essere versato unitamente alle spese postali e alle eventuali commissioni di incasso, e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno. Nel caso di omesso o ritardato versamento del contributo annuale sono dovuti gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza e sino alla data dell’effettivo versamento, nonché gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di riscossione. In caso di omesso versamento, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, l’Ispettore generale Capo dell’Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato assegna al revisore o alla società di revisione un termine, non superiore ad ulteriori 30 giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento risulti ancora effettuato, sono applicabili, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del DLgs. 27 gennaio 2010 n. 39, i provvedimenti sanzionatori ex art. 24 del citato decreto. / 08 ancora FISCO Equitalia ha riscosso oltre 7,4 miliardi nel 2014, con un aumento del 4% sul 2013 Diffusi ieri i dati aggiornati al 31 dicembre scorso, che saranno consolidati nei prossimi giorni / REDAZIONE In base ai dati aggiornati al 31 dicembre scorso, che saranno consolidati nei prossimi giorni, nel 2014 Equitalia ha riscosso più di 7,4 miliardi di euro per conto dei vari enti pubblici creditori (Agenzia delle Entrate, INPS, enti locali ecc.), con un incremento di circa il 4% rispetto ai 7,1 miliardi del 2013. Lo ha reso noto la società di riscossione con un comunicato stampa di ieri. Si tratta in particolare di tributi, contributi e sanzioni arretrati, cioè non pagati dai contribuenti nei tempi e nei modi previsti dalla legge e per i quali gli enti pubblici creditori hanno chiesto a Equitalia di inviare le cartelle di pagamento. Rilevante è stata l’azione di recupero delle somme dovute dai grandi debitori. Anche nell’anno appena trascorso – si legge ancora nel comunicato – è proseguita la riduzione dei costi di produzione, amministrativi e del personale. Il bilancio di esercizio, che sarà presentato nei prossimi mesi, registrerà quindi l’equilibrio economico della gestione. La situazione economico-patrimoniale del Gruppo al 30 settembre 2014, infatti, conferma l’andamento positivo già registrato negli ultimi anni. Le azioni di efficientamento realizzate hanno contribuito a mantenere l’equilibrio della gestione, permettendo di chiudere i primi nove mesi del 2014 con un risultato netto positivo di circa 10 milioni di euro. A fronte della riduzione dei costi Equitalia spiega poi di aver incrementato la propria attività di assistenza nei confronti dei contribuenti. Come recita il comunicato, nel 2014 è stata ampliata la rete degli “Sportelli amico”, punti d’ascolto specializzati nella gestione delle problematiche dei contri- / EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 06 GENNAIO 2015 buenti in particolare difficoltà. Contestualmente, è aumentata la gamma dei servizi a disposizione di cittadini e imprese, con particolare attenzione all’utilizzo dei canali on line. Il sito internet www.gruppoequitalia.it è stato recentemente rinnovato (si veda “Equitalia, possibile richiedere la rateazione on line” dell’11 dicembre 2014) e vuole presentarsi come uno sportello virtuale, da cui è possibile verificare i propri dati, pagare, rateizzare e richiedere assistenza. Pubblicato il Bollettino delle entrate tributarie di gennaio-novembre 2014 I risultati della lotta all’evasione emergono anche dai dati del Ministero dell’Economia sulle entrate tributarie, diffusi ieri dal Bollettino relativo al periodo gennaio-novembre 2014. Nel dettaglio, controlli e accertamenti hanno garantito poco meno di un miliardo di introiti in più rispetto allo stesso periodo del 2013 (+992 milioni, in crescita del 15,4%). Complessivamente, le entrate tributarie erariali del periodo si sono attestate a 35,2 miliardi, in calo rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente di 1,2 miliardi di euro (-0,4%). L’andamento è dovuto alla riduzione delle imposte dirette (-4,8 miliardi, pari a -2,5%) e all’aumento delle imposte indirette (+3.544 milioni di euro, pari a +2,1%). Sulle prime si sentono le contrazioni di IRES e IRPEF, sulle seconde influisce invece positivamente l’aumento del gettito IVA (+1,8%). / 09 ancora LETTERE Il nuovo aumento per i professionisti senza Cassa “grida vendetta” Gentile Direttore, vorrei commentare a caldo uno dei provvedimenti della legge di stabilità per il 2015. Il nuovo aumento di contribuzione richiesto ai professionisti senza Cassa e a chi è già iscritto ad altra grida veramente vendetta al cielo. È evidente che si penalizza una categoria che, “casualmente”, essendo frammentata e senza voce ufficiale, non ha peso specifico sufficiente per protestare vibratamente come potrebbero fare artigiani e commercianti (che, chissà perché, pagano meno). Certo è che ai nostri clienti vessati da questo ennesimo balzello non sapremo che dire! È pur vero che l’onere è deducibile, ma l’aliquota aggiunta a soggetti IVA con reddito anche non elevatissimo porta il prelievo marginale ad un complessivo 65%, considerando IRPEF al 41%, addizionale regionale, IRAP e contributi. Forse tramite il vostro ex Direttore, Dott. Zanetti, si potrebbe chiedere al Premier Renzi se se ne sia reso conto e se gli sembri accettabile lavorare per portare a casa il 35% del fatturato. Personalmente ne dubito e, probabilmente, nemmeno i tecnici illuminati che hanno proposto il nuovo aumento. Buon 2015 ai poveri malcapitati... sperando in un ripensamento che sarebbe un atto di onestà ed equità contributiva nei confronti di questi professionisti che si guadagnano da vivere alla stessa maniera degli altri contribuenti, con sacrifici e sudore. Giorgio Manfioletti Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento Direttore Responsabile: Michela DAMASCO EUTEKNE.INFO È UNA TESTATA REGISTRATA AL TRIBUNALE DI TORINO REG. N. 2/2010 DELL'8 FEBBRAIO 2010 Copyright 2015 © EUTEKNE SpA - Via San Pio V 27 - 10125 TORINO
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