QUADERN / MERCOLEDÌ, 18 MARZO 2015 ILCASODELGIORNO PRIMOPIANO Accertamento anticipato da annullare nelle indagini “a tavolino” Incostituzionale la norma “salva dirigenti” delle Entrate / Rodolfo LOCCO / Alfio CISSELLO Non è infrequente che l’avviso di accertamento venga notificato al contribuente, sottoposto a verifica, prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni sancito dall’art. 12, comma 7 della L. n. 212/2000 e senza che siano state esplicitate nell’atto le ragioni di particolare e motivata urgenza che giustificherebbero il mancato rispetto del termine citato. Si rammenta come la richiamata norma sanzioni con la nullità gli avvisi di accertamento emanati prima che siano trascorsi 60 giorni dal rilascio al contribuente del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Lo specifico aspetto, relativo alle conseguenze scaturenti dalla notifica dell’atto di accertamento prima del decorso del termine dilatorio citato, ha [...] Ieri, con la sentenza n. 37/2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8 comma 24 del DL 16/2012, e, per estensione, degli artt. 1 comma 14 del DL 150/2013 e 1 comma 8 del DL 192/2014. Si tratta delle discusse norme “salva dirigenti” (da quanto emerge dalla sentenza del TAR n. 6884 del 2011, oggetto dell’appello al Consiglio di Stato che ha rinviato tutto alla Consulta, sono ben 767 le posizioni dirigenziali “a rischio”). Rileviamo che la causa origina dall’impugnazione dell’art. 24 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate secondo cui le vacanze possono essere “provvisoriamente” coperte, previo interpello e salva l’urgenza, mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l’attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, e ciò fino alle procedure di accesso alla dirigenza e comunque sino al 31 dicembre 2010, termine che è stato prorogato al 31 maggio 2012. In questo contesto l’Esecutivo, a causa di una manifesta “urgenza” nel provvedere, ha confezionato il DL 16/2012, ove, nell’art. 8 comma 24, ha “salvato” i dirigenti dell’Agenzia delle Ora si riapre la partita sulla validità degli atti impositivi sottoscritti dai dirigenti che potranno essere dichiarati decaduti A PAGINA 2 Entrate e ammesso ulteriori proroghe; la norma sancisce, per quanto rileva ai nostri fini, che “fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all’esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all’evasione di cui alle disposizioni del presente articolo, l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali da completare entro il 31 dicembre 2013 [termine prorogato sino al 31 dicembre 2015, ndr] per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell’espletamento di dette procedure l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio, salvi gli incarichi già affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo [...] A PAGINA 3 INEVIDENZA FISCO Regime degli scambi intracomunitari anche dopo l’esclusione dal VIES Al via la deduzione IRAP per nuovi assunti / Luca FORNERO Rimborsi IVA “immediati” per i viaggiatori extra-Ue Cessione di quote pignorate subito a rischio DURC nei lavori edili privati, aggiornato anche lo Sportello unico previdenziale Sequestro e confisca ex “231”, il giudice penale verifica la buona fede dei creditori ALTRENOTIZIE Accanto all’aumento delle deduzioni forfetarie per l’impiego di dipendenti a tempo indeterminato e per i soggetti passivi d’imposta con base imponibile non eccedente 180.999,91 euro, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 altri benefici IRAP attendono i contribuenti. Infatti, in capo ai soggetti che, da tale periodo d’imposta, incrementano il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo [...] / A PAGINA 10 A PAGINA 5 ancora IL CASO DEL GIORNO Accertamento anticipato da annullare nelle indagini “a tavolino” Non vi è ragione di differenziare il trattamento a seconda del tipo di verifica / Rodolfo LOCCO Non è infrequente che l’avviso di accertamento venga notificato al contribuente, sottoposto a verifica, prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni sancito dall’art. 12, comma 7 della L. n. 212/2000 e senza che siano state esplicitate nell’atto le ragioni di particolare e motivata urgenza che giustificherebbero il mancato rispetto del termine citato. Si rammenta come la richiamata norma sanzioni con la nullità gli avvisi di accertamento emanati prima che siano trascorsi 60 giorni dal rilascio al contribuente del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Lo specifico aspetto, relativo alle conseguenze scaturenti dalla notifica dell’atto di accertamento prima del decorso del termine dilatorio citato, ha trovato, peraltro, soluzione con la sentenza n. 18184/2013 pronunciata dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni, non giustificato da ragioni effettive di particolare e motivata urgenza, dà luogo alla nullità dell’avviso di accertamento. Superata tale problematica se ne è posta immediatamente una nuova, che, in particolare, riguarda la portata della norma in commento, in funzione delle modalità attraverso cui vengono svolte le verifiche. Si tratta, in particolare, di stabilire se il termine dilatorio debba essere rispettato in ogni caso e cioè anche in ipotesi di verifiche c.d. “a tavolino” (tesi garantista), ovvero se lo stesso trovi applicazione nelle sole fattispecie in cui la verifica venga effettuata nei locali dove il contribuente svolge la propria attività e che si conclude con la redazione del processo verbale di constatazione (interpretazione restrittiva). Il dubbio è effettivo e non si ritiene di poter concordare con l’opinione di chi pretende di affermare l’interpretazione restrittiva traendola dalla citata sentenza n. 18184/2013 delle Sezioni Unite; infatti, se è vero che in tale pronuncia viene preso in considerazione il caso dell’attività di verifica svolta presso la sede del contribuente, appare altrettanto chiaro, ad avviso di chi scrive, che il collegamento a tale modalità di verifica è solo incidentale, potremmo dire casuale, poiché l’oggetto dell’analisi era esclusivamente circoscritto alla valutazione delle conseguenze connesse alla mancata osservanza del termine dilatorio in assenza di valide e motivate ragioni; in sostanza, non si dovrebbe poter ricavare dalla decisione in commento l’enunciazione di un chiaro principio circa la portata della norma in relazione alle modalità di verifica. Ciò appare confermato, del resto, da una recente pronuncia / EUTEKNEINFO / MERCOLEDÌ, 18 MARZO 2015 della Cassazione (n. 2594/2014, successiva a quella delle Sezioni Unite) in cui, con specifico riferimento all’ampiezza oggettiva della fattispecie di nullità di cui all’art. 12, comma 7 dello statuto del Contribuente, viene espressamente sancito come “questa Corte abbia di recente avuto occasione di affermare come la nullità di che trattasi non sia limitata alla sola verifica da concludersi con sottoscrizione e consegna del processo verbale di constatazione (…)”. Secondo tale sentenza, in pratica, il termine dilatorio si applicherebbe in ogni caso. Detto ultimo arresto, peraltro, costituisce uno dei pilastri su cui si fonda l’ordinanza n. 527/2015 con cui la Cassazione ha rimesso la questione oggetto di analisi alle Sezioni Unite della Suprema Corte. In tale ordinanza, in particolare, vengono evidenziati diversi aspetti sottesi alla materia che ci occupa e che assumono una notevole rilevanza. Tra quelli che rivestono maggiore rilievo e che potrebbero far pendere l’ago della bilancia a favore dell’orientamento più garantista, si segnalano i seguenti. La metodologia interpretativa “più lineare per garantire il contraddittorio processuale, nei procedimenti di verifica c.d. “a tavolino” è quella di applicare anche a tali verifiche il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7”. Ciò, peraltro, non darebbe luogo ad una “interpretazione estensiva della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ma di una interpretazione analogica tendente a colmare la lacuna di regolazione del contraddittorio endoprocedimentale delle verifiche «a tavolino», utilizzando la norma dettata per il diverso (ma analogo) caso delle verifiche in loco”. Infine, “tale prospettiva risulterebbe del tutto coerente con il principio (…)” già enunciato in giurisprudenza “(…) dell’esistenza di un dovere generale dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio anche in difetto di una espressa disposizione di legge, ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente”. Tralasciando qui gli ulteriori importanti principi ricavabili dalla citata ordinanza ed i dubbi che essi sollevano e senza la pretesa di volere anticipare la decisione delle Sezioni Unite, si ritiene, tuttavia, che le argomentazioni evidenziate e tratte dalla Ordinanza della Suprema Corte centrino il punto decisivo della questione che attiene al giusto contemperamento degli interessi in gioco, improntato alla ricerca dell’effettivo equilibrio nel rapporto tra Fisco e contribuente. / 02 ancora FISCO Incostituzionale la norma “salva dirigenti” delle Entrate Ora si riapre la partita sulla validità degli atti impositivi sottoscritti dai dirigenti che potranno essere dichiarati decaduti / Alfio CISSELLO Ieri, con la sentenza n. 37/2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8 comma 24 del DL 16/2012, e, per estensione, degli artt. 1 comma 14 del DL 150/2013 e 1 comma 8 del DL 192/2014. Si tratta delle discusse norme “salva dirigenti” (da quanto emerge dalla sentenza del TAR n. 6884 del 2011, oggetto dell’appello al Consiglio di Stato che ha rinviato tutto alla Consulta, sono ben 767 le posizioni dirigenziali “a rischio”). Rileviamo che la causa origina dall’impugnazione dell’art. 24 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate secondo cui le vacanze possono essere “provvisoriamente” coperte, previo interpello e salva l’urgenza, mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l’attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, e ciò fino alle procedure di accesso alla dirigenza e comunque sino al 31 dicembre 2010, termine che è stato prorogato al 31 maggio 2012. In questo contesto l’Esecutivo, a causa di una manifesta “urgenza” nel provvedere, ha confezionato il DL 16/2012, ove, nell’art. 8 comma 24, ha “salvato” i dirigenti dell’Agenzia delle Entrate e ammesso ulteriori proroghe; la norma sancisce, per quanto rileva ai nostri fini, che “fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all’esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all’evasione di cui alle disposizioni del presente articolo, l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali da completare entro il 31 dicembre 2013 [termine prorogato sino al 31 dicembre 2015, ndr] per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell’espletamento di dette procedure l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio, salvi gli incarichi già affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la / EUTEKNEINFO / MERCOLEDÌ, 18 MARZO 2015 copertura del posto vacante tramite concorso”. Come rilevato dalla Consulta, è palese che lo stillicidio di proroghe che ha caratterizzato le norme richiamate si pone in contrasto con la Costituzione, siccome le Agenzie fiscali, l’Esecutivo e il Parlamento hanno aggirato la regola del concorso per l’accesso alle cariche pubbliche. La Corte ripristina così la legalità costituzionale violata, con decisione contestabile e valida erga omnes. Detto ciò, riemerge un argomento “scomodo”, sul quale non si può non tacere: che fine fanno tutti gli atti impositivi sottoscritti dai dirigenti che potranno essere dichiarati decaduti dai TAR e dal Consiglio di Stato a seguito dell’annullamento della nomina? Purtroppo per i contribuenti, è arduo affermare, senza mezzi termini, un’illegittimità derivata del provvedimento: almeno due sono le obiezioni che potrebbero essere mosse a ciò. In primo luogo, il tutto si scontra con le preclusioni caratterizzanti ogni processo, a cui vanno aggiunte quelle tipiche del contenzioso tributario. Sono quindi “chiusi” gli atti sui quali si è già formato il giudicato, e lo stesso (salvo si intenda asserire la rilevabilità d’ufficio del vizio, cosa difficile alla luce dell’art. 61 del DPR 600/73) dicasi per l’eventualità in cui la censura non sia stata inserita nel ricorso introduttivo. Ma anche per i contribuenti che hanno censurato la validità dell’atto in quanto emesso da un dirigente la cui nomina è illegittima la strada è in salita. L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’interrogazione parlamentare (si veda “Arrivate le motivazioni del Consiglio di Stato sulla norma «salva dirigenti»” del 28 novembre 2013), aveva richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo la quale l’annullamento della nomina di un funzionario non travolge, in linea di principio, gli atti da questo adottati nell’esercizio della sua funzione e riguardanti soggetti diversi da quelli che hanno impugnato l’atto di nomina stesso (Cons. Stato n. 992/2005). Resta da vedere se questo orientamento indurrà i giudici tributari a respingere l’eccezione di nullità dell’atto, oppure se il disposto dell’art. 42 del DPR 600/73 sarà valutato in senso rigoroso, accogliendo la tesi del contribuente. / 03 ancora FISCO Regime degli scambi intracomunitari anche dopo l’esclusione dal VIES Alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia, per Assonime si potrebbe applicare il regime anche alle operazioni realizzate dopo la comunicazione di esclusione / Simonetta LA GRUTTA Con la circolare n. 6 di ieri, Assonime ha riepilogato le semplificazioni apportate dall’art. 22 del DLgs. n. 175/2014 (decreto semplificazioni) alla procedura di iscrizione al VIES per la realizzazione di operazioni intracomunitarie, delineata dall’art. 35, commi 2 lett. e-bis, 7-bis, 7-ter e 15-quater del DPR 633/72 e dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate nn. 2010/188376 e 2010/188381, entrambi del 29 dicembre 2010. Nell’ottica di migliorare l’affidabilità del sistema VIES (fonte primaria per verificare che la controparte di un’operazione intra-Ue sia un operatore esistente e in attività) e, dunque, con finalità antifrode, a decorrere dal 21 maggio 2010 era entrato in vigore un nuovo regime (ex art. 27 del DL n. 78/2010) in base al quale i soggetti passivi IVA, al fine di porre in essere operazioni intracomunitarie, sia attive che passive, sia aventi ad oggetto beni che servizi, dovevano ottenere dall’Agenzia delle Entrate una preventiva autorizzazione che comportava l’inserimento della partita IVA nel database VIES, decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta e salvo espresso diniego. La relazione illustrativa al DL n. 78/2010 prima e le posizioni della prassi poi (circ. n. 39/2011 e ris. n. 42/2012) erano concordi nell’affermare che, nei 30 giorni intercorrenti tra la presentazione della richiesta e l’inserimento della partita IVA nel database, la soggettività attiva e passiva era “sospesa” ai fini delle operazioni intracomunitarie. Come rilevato dalla stessa Assonime nei suoi primi interventi in materia (circ. nn. 16 e 25 del 2011 e 21 del 2012), tale interpretazione era eccessivamente penalizzante per gli operatori economici e non del tutto in linea con i principi comunitari (art. 18 del Reg. 282/2011), che ammettono la possibilità di provare lo status di soggetto passivo IVA, ai fini del compimento delle operazioni intracomunitarie, con metodi alternativi alla verifica tramite sistema VIES. La correttezza di tale filone interpretativo è stato validato anche dalla Corte di Giustizia Ue la quale, in due distinte occasioni (causa C-587/10 VSTR e causa C-273/11 Mecsek-Gabona), ha affermato che la definizione di soggetto passivo IVA si riferisce a chiunque eserciti in modo indipendente un’attività economica, senza subordinare tale status al possesso di un numero di identificazione IVA, che dunque costituisce solo un requisito formale, la cui mancanza non può impedire l’applicazione del regime di non imponibilità in occasione di cessioni intracomunitarie, ove ricorrano i / EUTEKNEINFO / MERCOLEDÌ, 18 MARZO 2015 requisiti sostanziali. Le modifiche apportate dal decreto semplificazioni alla disciplina del VIES comportano l’inserimento immediato, in detto sistema, del numero di partita IVA del soggetto passivo, il giorno stesso della presentazione della richiesta. La sostituzione del comma 7-bis, l’abrogazione dei commi 7-ter e 15-quater e l’integrazione del comma 15-bis dell’art. 35 DPR 633/72 hanno permesso il superamento dei contrasti tra noma interna e principi comunitari e si collocano nel solco di quanto auspicato dalla stessa Associazione nei citati interventi in materia. Le disposizioni così integrate hanno determinato l’inoperatività dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate nn. 2010/188376 e 2010/188381 e l’emanazione del provvedimento n. 2014/159941 del 15 dicembre 2014. Un ulteriore provvedimento, a quanto consta ad Assonime in corso di elaborazione, disciplinerà le modalità di esecuzione dei controlli sui soggetti autorizzati in base a determinati profili di rischio. Invece, non è stato necessario, restando immutate le disposizioni di cui all’art. 35 comma 2 lett. e-bis, modificare la modulistica già in uso. Le nuove disposizioni sono state oggetto di commento al paragrafo 13 della circ. n. 31/2014, i cui contenuti sono più volte ripresi da Assonime nella sua illustrazione. Un contributo interpretativo è stato fornito dall’Associazione in merito alla procedura di esclusione dal database VIES. A mente dell’art. 3 del provvedimento n. 2014/159941, sono esclusi dalla banca dati VIES i soggetti passivi che, a seguito di controlli formali, risultano non avere presentato alcun elenco riepilogativo (Intrastat) per quattro trimestri consecutivi. Tale esclusione deve essere comunicata al soggetto passivo e ha effetto a decorrere dal 60° giorno successivo a detta comunicazione, salvo che l’interessato non dimostri concretamente di avere continuato ad effettuare scambi comunitari o manifesti l’intenzione di effettuarne in futuro. Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate a tale riguardo, Assonime si pronuncia ritenendo che sembra dunque possibile applicare il regime degli scambi intracomunitari, senza che ciò dia adito a rilievi, anche alle operazioni realizzate dopo avere ricevuto, da parte dell’Ufficio competente, la comunicazione di esclusione dal database VIES. / 04 ancora FISCO Al via la deduzione IRAP per nuovi assunti Il contribuente deve valutare caso per caso se tale incentivo è più conveniente di quelli già esistenti / Luca FORNERO Accanto all’aumento delle deduzioni forfetarie per l’impiego di dipendenti a tempo indeterminato e per i soggetti passivi d’imposta con base imponibile non eccedente 180.999,91 euro, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 altri benefici IRAP attendono i contribuenti. Infatti, in capo ai soggetti che, da tale periodo d’imposta, incrementano il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, è prevista la deducibilità, ai fini IRAP, del costo del predetto personale. È l’effetto dell’art. 11 comma 4-quater del DLgs. 446/97, sostituito dall’art. 1, comma 132, lett. a) della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014). A differenza dell’analogo incentivo operante nei periodi d’imposta dal 2005 al 2008, ora non sono più previsti limiti temporali: l’attuale agevolazione si applica quindi a regime. Come in passato, potranno fruire della deduzione in parola: - le imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni); - i titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati); - i produttori agricoli titolari di reddito agrario (esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime speciale di esonero degli adempimenti IVA, sempreché non vi abbiano rinunciato); - gli enti privati non commerciali (limitatamente ai lavoratori impiegati nell’attività commerciale eventualmente esercitata), ivi inclusi i trust (esercenti non in via esclusiva o principale attività commerciali); - le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Restano invece esclusi dalla possibilità di avvalersi del beneficio in commento (anche per l’eventuale attività commerciale esercitata) le amministrazioni pubbliche, le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale e della Presidenza della Repubblica, nonché gli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale. La deduzione compete per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due successivi: - per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto; - nel limite dell’incremento complessivo del costo del per- / EUTEKNEINFO / MERCOLEDÌ, 18 MARZO 2015 sonale classificabile nelle voci B.9 e B.14 del Conto economico. Al fine di garantire che il livello occupazionale raggiunto dopo le nuove assunzioni sia mantenuto, sono previste due specifiche cause di decadenza dal diritto alla fruizione della deduzione, qualora si risolva il rapporto di lavoro del dipendente agevolato, anche per un motivo non collegato alla volontà del datore di lavoro, oppure il numero complessivo dei lavoratori dipendenti nell’esercizio in cui si intende fruire della deduzione sia pari o inferiore a quello medio del periodo di riferimento. Previste due cause di decadenza dal beneficio In linea teorica, per ogni neo-assunto a tempo indeterminato nel 2014, l’agevolazione in esame si presenta più conveniente di quelle già esistenti, perché consente la deduzione analitica non soltanto dei contributi previdenziali e assistenziali (ai sensi dell’art. 11 comma 1 n. 4 del DLgs. 446/97), ma anche della componente retributiva, attualmente deducibile, per i dipendenti a tempo indeterminato assunti prima del 2014, solo in via forfetaria (ai sensi dell’art. 11 comma 1 n. 2 e 3 del DLgs. 446/97). Tale maggiore convenienza va però valutata in concreto, dipendente per dipendente: infatti, proprio il richiamato incremento degli importi forfetari potrebbe rendere maggiormente convenienti le precedenti deduzioni. Si consideri, ad esempio, un lavoratore di sesso maschile con un’età non inferiore ai 35 anni impiegato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia: per tale dipendente, in base alle “vecchie” disposizioni, oltre alla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali, compete altresì una deduzione forfetaria pari, su base annua, a 15.000 euro (coincidente con l’importo massimo riconosciuto in deduzione dalla nuova norma). Per ogni neo-assunto a tempo indeterminato nel 2014, quindi, la nuova deduzione sarà più conveniente delle precedenti soltanto nell’ipotesi cui le deduzioni forfetaria e analitica ex art. 11 comma 1 n. da 2) a 4) del DLgs. 446/97 risultino di importo inferiore a quello riconosciuto in deduzione ex art. 11 comma 4-quater dello stesso DLgs. 446/97. Si ricorda, infine, che, per ogni dipendente, l’importo deducibile non può eccedere l’ammontare del relativo costo a carico del datore di lavoro. / 05 ancora FISCO Rimborsi IVA “immediati” per i viaggiatori extra-Ue L’IVA sui beni di consumo acquistati in Italia sarà rimborsata in aeroporto senza passare in Dogana / Emanuele GRECO Nell’ottica delle semplificazioni in vista di EXPO Milano 2015, l’Agenzia delle Dogane ha predisposto un progetto (c.d. “O.T.E.L.L.O.”) che digitalizza le procedure per ottenere il visto doganale da apporre sulla fattura affinché i viaggiatori domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione europea possano ottenere il rimborso dell’IVA assolta sull’acquisto di beni in Italia di importo superiore a 154,94 euro. Con la nota datata 6 marzo 2015 n. 30144, l’Agenzia delle Dogane ha, quindi, rilasciato le istruzioni operative relative al progetto “O.T.E.L.L.O.” (“Online tax refund at exit: light lane optimization”). Mediante la nuova procedura, il viaggiatore extra-Ue, se effettua acquisti presso commercianti affiliati alle società c.d. “tax refund”, potrà ottenere il rimborso dell’IVA presentandosi agli sportelli degli stessi “tax refund” ubicati in aeroporto, senza necessità di transitare per l’ufficio doganale. Le condizioni per ottenere il rimborso dell’IVA assolta dai viaggiatori extra-Ue sono fissate dall’art. 38-quater del DPR 633/72: - i beni acquistati dal viaggiatore devono essere destinati all’uso personale o familiare; - sulla fattura devono essere riportati gli estremi del passaporto (o di altro documento equipollente) attestante che il viaggiatore è residente o domiciliato al di fuori dell’Unione europea; - l’uscita dei beni acquistati dal viaggiatore dal territorio dell’Unione europea deve avvenire entro il terzo mese successivo alla data di emissione della fattura e deve essere comprovato dal visto doganale di uscita. Per ottenere il rimborso, il viaggiatore deve recarsi all’Ufficio doganale di uscita ove richiedere l’apposizione del visto sulla fattura, previa verifica sui beni acquistati da parte dei funzionari. Quindi, entro il quarto mese successivo all’emissione della fattura, il viaggiatore recapita il documento “vistato” al commerciante, il quale procede al rimborso dell’IVA precedentemente assolta dal viaggiatore extra-Ue, “recuperando” a sua volta l’imposta mediante annotazione sul registro degli acquisti. La procedura alternativa, prevista dalla prassi, è il ricorso ai servizi dei c.d. “tax refund”, mediante i quali il viaggiatore extra-Ue, prima di lasciare il territorio nazionale, consegna la fattura ad una società di intermediazione che provvede al / EUTEKNEINFO / MERCOLEDÌ, 18 MARZO 2015 rimborso al viaggiatore dell’IVA assolta in Italia. Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Dogane, il nuovo sistema consente ai viaggiatori extra-Ue di ottenere immediatamente il rimborso dell’IVA sui beni acquistati in Italia, sia nel caso in cui il viaggiatore abbia acquistato presso esercenti non affiliati alle società di “tax refund” sia nel caso in cui abbia acquistato avvalendosi dei servizi dei “tax refund”. Nel primo caso, al fine di ottenere il rimborso, il viaggiatore si reca presso gli uffici doganali aeroportuali per effettuare i controlli ai fini dell’apposizione del visto: l’ufficio, verificate le condizioni di rimborso, registra le fatture nel sistema “O.T.E.L.L.O.” e le consegna al viaggiatore, munite dell’apposito visto doganale. I viaggiatori in possesso di fatture emesse da esercenti associati a società di “tax refund”, invece, si recano presso il desk della società di rimborso presente in aeroporto. La società intermediaria trasmette ad “O.T.E.L.L.O.” i dati rilevanti (fattura, emittente, viaggiatore, titolo di viaggio) e il sistema, verificata la correttezza dei dati e effettuata un’analisi dei rischi automatizzata, definisce la necessità o meno di un controllo fisico sui beni acquistati. In assenza di controllo fisico sui beni (canale “verde”), il sistema rilascia il visto doganale: la società di rimborso memorizza il visto ottenuto e provvede a restituire l’IVA al viaggiatore. Nel caso in cui il sistema preveda il controllo fisico (canale “rosso”) sui beni acquistati , la società di “tax refund” riconsegna al viaggiatore le fatture, il quale si reca presso l’ufficio doganale per il controllo dei beni. In sostanza, salvo il caso di canale “rosso”, il viaggiatore non dovrà più passare in Dogana per richiedere il visto sulla fattura e quindi consegnare il documento vistato alla società di “tax refund” per ottenere il rimborso dell’IVA, ma la procedura potrà essere espletata interamente in aeroporto presso il desk della società di rimborso. Il nuovo sistema di comunicazione tra “tax refund” e Agenzia delle Dogane è attualmente operativo (dal 10 marzo 2015) presso l’aeroporto di Malpensa. Sarà esteso successivamente all’aeroporto di Fiumicino e a tutti gli aeroporti maggiormente coinvolti da EXPO 2015. / 06 ancora IMPRESA Cessione di quote pignorate subito a rischio La Cassazione sottolinea che, per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 388 c.p., è sufficiente la sola notifica del pignoramento a debitore e società / Maurizio MEOLI Integra la fattispecie di “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”, ex art. 388 comma 3 c.p., il soggetto che, dopo la “notifica” del pignoramento della propria quota di partecipazione in una srl, aliena la stessa ad un terzo. Ai fini dell’apposizione del vincolo di indisponibilità della quota, infatti, è sufficiente la notifica dell’atto di pignoramento al debitore ed alla società, rilevando la successiva iscrizione dell’atto al Registro delle imprese a soli fini dichiarativi. A precisarlo è la sentenza n. 11302 della Corte di Cassazione, depositata ieri. Ai sensi dell’art. 388 comma 3 c.p., è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 309 euro chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo. Nel caso di specie, in particolare, nel ricorso per Cassazione l’imputato contestava la sussistenza del reato in questione dal momento che, all’atto dell’alienazione della propria partecipazione in una srl, la stessa non poteva dirsi sottoposta a pignoramento, non essendosi ancora pienamente realizzata la fattispecie procedimentale “bifasica” ex art. 555 c.p.c. (in tema di espropriazione immobiliare); alla notifica al debitore del pignoramento, infatti, non aveva ancora fatto seguito la trascrizione dello stesso nel relativo Registro. La Suprema Corte non condivide tale impostazione. Si ricorda, innanzitutto, che, nell’ambito del richiamato pignoramento di beni immobili è discussa la natura costitutiva della trascrizione. Rilevano, inoltre, talune indicazioni generali: in primo luogo, ai sensi dell’art. 492 comma 1 c.p.c., “il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi”, così realizzando un vincolo di indisponibilità del bene in favore del creditore pignorante; relativamente al pignoramento presso terzi, inoltre, è stato precisato come l’atto di intimazione, di cui all’art. 543 c.p.c., renda immediatamente indisponibili da parte del terzo le cose o le somme da lui dovute, così segnando l’efficacia e l’esistenza del pignoramento (cfr. Cass. n. 1949/2009). In dottrina, inoltre, si è affermato che, dopo la notifica, il pignoramento va iscritto al Registro delle imprese per la mera opponibilità ai terzi. Quanto alle quote di srl, poi, rileva l’art. 2471 c.c. Nel primo comma di tale disposizione è stabilito che la partecipazione ad una srl può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel Registro delle im/ EUTEKNEINFO / MERCOLEDÌ, 18 MARZO 2015 prese. Ci si trova, quindi, al cospetto di una norma che, da un lato, analogamente a quanto sancito per il pignoramento presso terzi, richiede la notifica al debitore esecutato ed alla società da questi partecipata, e, dall’altro, analogamente al pignoramento immobiliare, prevede l’iscrizione del pignoramento nel Registro delle imprese (senza, peraltro, specificare il soggetto a ciò tenuto). La quota di partecipazione in una srl, tuttavia, esprime una posizione contrattuale obiettivata che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in un pubblico registro, ai sensi dell’art. 812 c.c., per cui ad essa possono applicarsi le disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene; poiché la quota, pur non configurandosi come bene materiale, al pari dell’azione, ha tuttavia una valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione che rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti (così Cass. n. 22361/2009; cfr., peraltro, Trib. Ferrara 9 maggio 2005, a giudizio del quale l’affermazione secondo cui le quote sono beni “non iscritti in pubblici Registri” andrebbe considerata un “obiter dictum” e, comunque, ulteriormente verificata in relazione all’art. 2470 c.c. dopo la L. 310/1993 e la riforma del diritto societario). Ad ogni modo – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente ed al di là delle richiamate incertezze in ordine alla natura costitutiva della trascrizione nel pignoramento di beni immobili – la disciplina sull’espropriazione immobiliare (art. 555 e ss. c.p.c. ) non è applicabile alle quote di srl. D’altra parte, la Suprema Corte, in sede penale, nella sentenza n. 25796/2010, ha già chiarito che integra il delitto di cui all’art. 388 comma 2 c.p. (elusione di un provvedimento del giudice civile che prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito) il soggetto che provveda alla cessione di quote di srl sottoposte a sequestro conservativo nell’intento di vanificarlo, ancorché tale cessione avvenga prima della formale notifica all’interessato del provvedimento cautelare che sia in sé già esistente. Tale assunto, conclude la sentenza in commento, seppure dettato in tema di sequestro conservativo, ben può essere considerato anche per il pignoramento, in ragione del vincolo di indisponibilità che i due istituti determinano e che, nel caso del pignoramento, è notificato al debitore tramite l’ingiunzione di cui al ricordato art. 492 c.p.c. Ne consegue l’affermazione del principio indicato in premessa. / 07 ancora LAVORO & PREVIDENZA DURC nei lavori edili privati, aggiornato anche lo Sportello unico previdenziale Dopo il ritorno a 90 giorni del periodo di validità, l’INPS ha reso noto di aver adeguato l’applicativo dello Sportello / Francesca TOSCO Facendo seguito alla nota n. 3899/2015, anche l’INPS interviene sul ripristino a 90 giorni del periodo di validità del DURC relativo ai lavori edili per soggetti privati, comunicando, con il messaggio n. 1894/2015, di aver altresì provveduto al conseguente adeguamento dello Sportello unico previdenziale. Come già evidenziato su Eutekne.info (si veda “Validità del DURC nei lavori edili privati di nuovo ridotta a 90 giorni” del 17 marzo), l’art. 31 del DL 69/2013 – nel fissare, in generale, la validità temporale del DURC in 120 giorni – aveva disposto che tale previsione si applicasse anche ai DURC per lavori privati in edilizia. Ciò, però, solo fino al 31 dicembre 2014. Decorso detto termine e in attesa dell’emanazione del DM attuativo dell’art. 4 del DL 34/2014 – con il quale verranno ridefiniti i requisiti di regolarità contributiva, i contenuti e le modalità di verifica della stessa – dal 1° gennaio 2015, dunque, la situazione è tornata ad essere caratterizzata dalla distinzione tra: - la validità dei DURC rilasciati per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ovvero ai fini della fruizione di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale o per l’accesso a finanziamenti e sussidi previsti a livello comunitario, statale e regionale, che continua ad essere di 120 giorni dalla data del rilascio; - la validità dei DURC rilasciati nel settore dell’edilizia pri- / EUTEKNEINFO / MERCOLEDÌ, 18 MARZO 2015 vata, la quale è, invece, nuovamente ridotta a 90 giorni (un trimestre secondo quanto già stabilito dagli artt. 39-septies del DL 273/2005 e 7, comma 2 del DM 24 ottobre 2007). Ne è derivata la necessità di adeguare l’applicativo dello Sportello unico previdenziale – ossia l’apposito applicativo attraverso cui devono necessariamente essere effettuate, con modalità telematica, le richieste di DURC – nonché di aggiornare nuovamente (come già avvenuto alla luce delle novità del DL 69/2013; cfr. la nota INAIL n. 5727/2013) le diciture sui certificati riguardanti il periodo di validità. Modificate le diciture sui certificati riguardanti il periodo di validità Ecco, quindi, che, a differenza delle altre tipologie di DURC – recanti la dicitura: “DURC valido 120 giorni dalla data di emissione” (con l’eccezione, nell’ambito dei contratti pubblici, del DURC acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa dagli interessati ai fini della partecipazione a gare d’appalto, la cui validità decorre, secondo il consolidato orientamento della prassi amministrativa, “dalla data indicata per la verifica dell’autodichiarazione”) – ai DURC riferiti ai lavori edili privati verrà apposta in calce la dicitura: “Il presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione”. / 08 ancora IMPRESA Sequestro e confisca ex “231”, il giudice penale verifica la buona fede dei creditori Per le Sezioni Unite, in relazione a beni di pertinenza della massa attiva di un fallimento, tale giudice deve prendere in considerazione le ragioni dei terzi / Maria Francesca ARTUSI Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate, con sentenza n. 11170 depositata ieri, sulla confisca per equivalente disposta nei confronti degli enti ai sensi dell’art. 19 comma 2 del DLgs. 231/2001. Nel corso di un articolato procedimento in cui due società – successivamente ammesse a concordato fallimentare – erano imputate per formazione fittizia di capitali e per aggiotaggio, ai sensi dell’art. 25-ter del DLgs. 231/2001 lett. i) e r), si è riscontrato un contrasto di giurisprudenza in ordine alla possibile comparazione tra le ragioni della curatela fallimentare e la pretesa punitiva dello Stato, ai fini di disporre il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente. La questione di diritto che le Sezioni Unite sono chiamate ad affrontare riguarda il quesito se, per disporre il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente di cui all’art. 19 comma 2 DLgs. 231/2001, con riferimento a beni di pertinenza della massa attiva di un fallimento, il giudice penale debba prendere in considerazione le ragioni dei creditori in buona fede e, in caso di risposta affermativa, se la verifica delle ragioni dei singoli creditori debba essere compiuta dal giudice penale o dal giudice fallimentare. Già in precedenza le Sezioni Unite (n. 29951/2004) avevano affrontato una simile tematica, sebbene a riguardo del sequestro finalizzato alla confisca facoltativa (art. 240 comma 1 c.p.). In quell’occasione, il contrasto era stato risolto escludendo, pur in mancanza di una previsione normativa espressa, la radicale insensibilità del sequestro rispetto alla procedura concorsuale. Con la nozione di “insensibilità” si voleva precisare che il sequestro penale non è precluso in caso di fallimento a condizione che il giudice dia motivatamente conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori. Per i giudici di legittimità è, tuttavia, necessario discostarsi oggi da quanto stabilito da tale precedente, che si fondava sul presupposto della mancanza di disposizioni legislative e, dunque, sulla necessità per il giudice di contemperare le diverse e contrastanti esigenze di tutela. Non può, infatti, parlarsi – secondo le Sezioni Unite – di assenza di disciplina perché, per le misure previste nei confronti degli enti, la lettura dell’art. 19 del DLgs. 231/2001 fa emergere con tutta evidenza la stretta connessione funzionale tra la misura cautelare del sequestro (di cui all’art. 53 del medesimo decreto) e la conseguente confisca. / EUTEKNEINFO / MERCOLEDÌ, 18 MARZO 2015 Quest’ultima rappresenta un elemento certamente innovativo nell’ordinamento italiano dal momento che, in ottemperanza alle indicazioni della Convenzione OCSE del 1997, è una sanzione principale, obbligatoria e autonoma (cfr. SS.UU. n. 26654/2008 e Cass. n. 34505/2012); e la Cassazione sottolinea come, effettivamente, il sistema sanzionatorio nei confronti degli enti fuoriesca dagli schemi tradizionali incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza e tra pene principali e pene accessorie, mirando a stabilire uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione da applicare. A fronte dell’obbligatorietà di tale confisca, il legislatore pone anche dei limiti precisi per far salvi i diritti del danneggiato dal reato e dei terzi in buona fede, in forza della riferibilità della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 1 dell’art. 19 del DLgs. 231/2001 anche al sequestro per equivalente. Pare, infatti, evidente ai giudici di legittimità che la logica di tale disposizione richieda che la confisca dei proventi illeciti non avvenga in pregiudizio dei titolari di diritti acquisiti in buona fede su quegli stessi beni. Tornando alla questione principale, bisogna osservare che le finalità dei due vincoli – quello imposto dall’apertura della procedura fallimentare e quello derivante dal sequestro o dalla confisca – sono del tutto differenti e tra loro non confliggenti. A parere delle Sezioni Unite esiste dunque un’unica interpretazione costituzionalmente legittima dell’art. 19, per cui i citati vincoli possono coesistere; anzi, sotto certi profili, si può affermare che sequestro e la confisca tutelano in misura rafforzata anche gli interessi del ceto creditorio. Per tali ragioni, viene infine enunciato il principio di diritto per cui “la verifica delle ragioni dei terzi al fine di accertarne la buona fede spetta al giudice penale e non al giudice fallimentare”; da ciò consegue anche che la sede naturale ove far valere i diritti del terzo non potrà essere che quella dell’incidente di esecuzione. Il curatore non può “impugnare” il sequestro Va peraltro tenuto presente che interferisce con tale tematica quella della legittimazione e dell’interesse concreto del curatore fallimentare a proporre l’impugnazione contro il provvedimento di sequestro. La sentenza in commento nega tale legittimazione, escludendo che la massa fallimentare possa subire alcun pregiudizio dai provvedimenti cautelari nei confronti della persona giuridica. / 09 ancora FISCO Pronto l’elenco dei partiti politici a cui si può devolvere il due per mille Con la risoluzione 27, l’Agenzia delle Entrate ha indicato i partiti beneficiari della destinazione volontaria per l’anno 2015 / REDAZIONE Con la risoluzione n. 27 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito l’elenco dei partiti politici ammessi al beneficio del due per mille dell’IRPEF 2015, con riferimento ai redditi 2014, trasmesso dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, spiegando come esprimere la propria scelta utilizzando la scheda dedicata. Il documento di prassi ricorda prima di tutto che, in relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 12-quater del DL n. 192/2014 (conv. L. n. 11/2015), la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ha trasmesso all’Agenzia l’elenco dei partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2015. Sul piano pratico, ai sensi del DPCM 28 maggio 2014, per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici, il contribuente deve inserire la propria firma nell’apposito riquadro “Scelta per la destinazione del due per mille dell’IRPEF” presente nelle schede per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, indi- / EUTEKNEINFO / MERCOLEDÌ, 18 MARZO 2015 cando il codice del partito prescelto, desunto dalla tabella allegata alla risoluzione e riportata in calce all’articolo. Inoltre, la risoluzione chiarisce che il contribuente può esprimere la scelta per uno solo dei partiti politici beneficiari e ricorda che le schede sono contenute nei modelli di dichiarazione dei redditi 730 e UNICO PF. Scelta possibile anche per chi non deve presentare la dichiarazione Anche i soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono effettuare la scelta utilizzando la scheda resa disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, da presentare in busta chiusa, entro il 30 settembre 2015, allo sportello di un ufficio postale o a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). In alternativa, la scheda per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi dei servizi telematici dell’Agenzia. / 10 ancora Partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell’IRPEF Partito politico Codice Centro Democratico A10 Die Freiheitlichen B11 Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale C12 Lega Nord per l’Indipendenza della Padania D13 Movimento Associativo Italiani all’Estero – MAIE E14 Movimento Politico Forza Italia F15 Movimento Stella Alpina G16 Nuovo Centrodestra H17 PATT – Partito Autonomista Trentino Tirolese K18 Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea L19 Partito Democratico M20 Partito Liberale Italiano N21 Partito Socialista Italiano R22 Popolari per l’Italia S23 Scelta Civica T24 Sinistra Ecologia Libertà U25 SVP - Südtiroler Volkspartei W26 Union Valdôtaine Y27 Unione per il Trentino Z28 Direttore Responsabile: Michela DAMASCO EUTEKNE.INFO È UNA TESTATA REGISTRATA AL TRIBUNALE DI TORINO REG. N. 2/2010 DELL'8 FEBBRAIO 2010 Copyright 2015 © EUTEKNE SpA - Via San Pio V 27 - 10125 TORINO
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