17/2/2015 - Studio Ducoli

QUADERN
/ MARTEDÌ, 17 FEBBRAIO 2015
ILCASODELGIORNO
PRIMOPIANO
Operazioni
straordinarie “al
nodo” della stabile
organizzazione
Bonus assunzioni qualificate
solo con F24 tramite Entratel o
Fisconline
/ Marco MARANI
Nelle operazioni straordinarie in
cui il target è una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente talvolta sono
sollevate perplessità, poiché la figura della stabile limiterebbe le
scelte a disposizione. Si tratta di
dubbi pressoché infondati, potendo una stabile accedere alle
più classiche forme di riorganizzazione.
Fuor di dubbio è l’ipotesi di una
cessione a titolo oneroso della
stabile organizzazione.
Trattasi di una fattispecie equiparabile, sul piano fiscale, alla cessione di un’azienda, dunque
un’operazione realizzativa, da
preferire qualora il cedente voglia dismettere del tutto la sua
presenza fiscale in Italia oppure
abbia in dote delle perdite fiscali da utilizzare contro l’eventuale
plusvalenza, oppure quando
l’operazione non [...]
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Un provvedimento e una risoluzione dell’Agenzia definiscono
modalità e termini di utilizzo del credito d’imposta di cui all’art. 24
del DL n. 83/2012
/ Pamela ALBERTI
Con il provvedimento n. 21900/2015 e la risoluzione n. 18/2015, entrambi pubblicati ieri, 16
febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha definito modalità e termini di fruizione del credito
d’imposta di cui all’art. 24 del DL n. 83/2012,
concesso a favore dei soggetti titolari di reddito
d’impresa per l’assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato.
Si ricorda che l’agevolazione, concessa a seguito di presentazione di apposita istanza al Ministero dello Sviluppo economico
(https://cipaq.mise.gov.it), è pari al 35% del costo aziendale relativo alle assunzioni agevolate,
sostenuto per 12 mesi, con un limite massimo
pari a 200.000 euro annui (per approfondimenti,
si veda il Quaderno n. 119/2014).
L’art. 4 comma 1 del DM 23 ottobre 2013, disciplinando le modalità di fruizione del credito
d’imposta in commento, prevede l’indicazione
dell’importo del beneficio concesso all’impresa
nella propria dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio è maturato.
A PAGINA 4
INEVIDENZA
IMPRESA
In dirittura d’arrivo la proroga del vecchio regime dei
minimi per il 2015
Opportunità professionali per attività connesse
all’informativa non finanziaria
Da sequestrare l’intero
importo indebitamente
compensato
/ Maurizio MEOLI
La SGR è sostituto d’imposta se è la titolare del conto
bancario
Escluse dal bonus prima casa le cessioni di aree già
concesse dal Comune
ALTRENOTIZIE
Il successivo comma 2 dispone che il credito
d’imposta possa essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n.
241/97, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi
a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento direttoriale della stessa Agenzia.
Con il provvedimento di ieri sono, quindi, state definite le modalità di fruizione dell’agevolazione.
In particolare, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello
F24 presentato esclusivamente attraverso i
servizi telematici Entratel e Fisconline messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,
pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Con la risoluzione n. 18/2015 è stato, quindi,
istituito il codice tributo per la fruizione del
credito d’imposta da indicare nel modello
F24. Si tratta del codice tributo “6847”, denominato “Credito d’imposta a [...]
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Il sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla successiva confisca, del profitto del reato di indebita compensazione (ex
art. 10-quater del DLgs. 74/2000) deve essere
disposto avendo riguardo alla somma complessivamente evasa e non soltanto all’importo eccedente la soglia di punibilità di
50.000 euro, da ricostruire come condizione
obbiettiva di punibilità. A precisarlo è la Cassazione nella sentenza n. 6705 depositata ieri.
Con specifico riguardo ai reati [...]
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ancora
IL CASO DEL GIORNO
Operazioni straordinarie “al nodo” della
stabile organizzazione
Le perplessità al riguardo sono pressoché infondate, poiché la stabile può accedere alle
più classiche forme di riorganizzazione
/ Marco MARANI
Nelle operazioni straordinarie in cui il target è una stabile
organizzazione in Italia di un soggetto non residente talvolta sono sollevate perplessità, poiché la figura della stabile limiterebbe le scelte a disposizione. Si tratta di dubbi pressoché infondati, potendo una stabile accedere alle più
classiche forme di riorganizzazione.
Fuor di dubbio è l’ipotesi di una cessione a titolo oneroso
della stabile organizzazione.
Trattasi di una fattispecie equiparabile, sul piano fiscale, alla cessione di un’azienda, dunque un’operazione realizzativa, da preferire qualora il cedente voglia dismettere del tutto la sua presenza fiscale in Italia oppure abbia in dote delle
perdite fiscali da utilizzare contro l’eventuale plusvalenza,
oppure quando l’operazione non determini un onere eccessivo a titolo di imposte d’atto.
La cessione della stabile organizzazione, dal punto di vista
delle imposte sui redditi, è territorialmente rilevante in Italia
in virtù del criterio di localizzazione della stabile organizzazione. Ne danno conferma l’art. 23, comma 1, lett. e) del
TUIR, per il quale si considerano prodotti nel territorio
dello Stato “i redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni”,
nonché, a livello convenzionale, l’art. 13, comma 2 del Modello OCSE, secondo il quale gli utili derivanti dall’alienazione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno
Stato contraente ha nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto secondo Stato.
Come anticipato, la cessione a titolo oneroso di una stabile
organizzazione sconta l’imposta di registro, in via proporzionale. Qualora nell’atto di cessione vengano indicati, in relazione ai diversi beni trasferiti, corrispettivi distinti per
ciascuno di essi, ai fini del registro sono applicabili le varie
aliquote previste secondo la natura dei beni ceduti, imputando le eventuali passività ai diversi beni in proporzione del loro rispettivo valore.
Da tener in conto poi, in presenza di beni immobili, il peso
delle imposte ipotecaria e catastale.
Altra soluzione può aversi con la stabile organizzazione che
conferisce il ramo d’azienda in una newco (avente la forma
di una società di capitali) per poi cedere la newco stessa.
L’art. 176 del TUIR, nel disporre un regime obbligatorio di
neutralità fiscale per i conferimenti d’azienda, al comma 2
prevede infatti che la neutralità fiscale sia applicabile “anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende si/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 17 FEBBRAIO 2015
tuate nel territorio dello Stato”. Qualora a esser trasferiti siano i beni facenti parte dell’attivo della stabile, le partecipazioni ricevute dal conferimento andranno inserite nel restante compendio aziendale della stabile, continuando così ad essere soggette al regime dei beni d’impresa.
Il caso tipico è quello del conferimento del ramo d’azienda operativo, con la stabile che acquista la veste di holding
c.d. statica; trattasi di una fattispecie non ignota nel nostro
sistema fiscale, basti pensare alla disposizione che consente
ad una stabile organizzazione nel territorio italiano di
svolgere il ruolo di consolidante fiscale.
L’inserimento della newco tra i cespiti della stabile permette di assoggettare l’eventuale plusvalenza realizzata con la
cessione della newco alla participation exemption, godendo altresì della copertura da profili elusivi prevista dal comma 3 dell’art. 176 citato. Rispetto ai requisiti richiesti per
l’accesso alla pex una difficoltà potrebbe porsi, attesa la
mancanza di un bilancio della stabile, nella verifica della
condizione dell’iscrizione della partecipata nelle immobilizzazioni finanziarie. Tale condizione deve ritenersi soddisfatta se le partecipazioni risultino tali da elementi certi e
precisi della contabilità cui la stabile organizzazione è
tenuta per redigere l’apposito Conto economico relativo alla
sua gestione.
Ulteriore soluzione si ha con la c.d. incorporazione della
stabile organizzazione, ove è direttamente la società non residente che conferisce l’integrale stabile organizzazione esistente in Italia a favore di una società residente, preesistente
o di nuova costituzione.
Tale conferimento comporta la chiusura della stabile organizzazione italiana e la sua trasformazione (in senso atecnico) in una società. Dopo l’operazione la società conferente non residente deterrà partecipazioni nella società italiana
conferitaria, che eserciterà l’impresa mediante l’azienda ricevuta in conferimento e che prima costituiva la stabile organizzazione della conferente non residente.
Anche questa soggiace alla neutralità fiscale dell’art. 176,
comma 2 del TUIR.
L’operazione è stata peraltro già trattata dall’Agenzia delle
Entrate nella risoluzione n. 110/2007, emanata dunque prima delle modifiche apportate dalla legge finanziaria 2008 al
regime fiscale dei conferimenti d’azienda.
Esaminando proprio il caso del conferimento di stabile organizzazione che una società non residente Ue prevedeva di effettuare in una società residente nel territorio dello Stato, le
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Entrate già confermarono l’applicabilità del regime di neutralità di cui all’art. 176 del TUIR, in base al combinato
disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 comma 2 del
TUIR.
In questo schema riorganizzativo, il fatto che, dopo l’operazione, non risulti più una stabile, bensì una società, non
presenta problemi, in quanto lo Stato non perde la garanzia
di poter assoggettare a imposizione i plusvalori latenti non
tassati in occasione dell’operazione, nonché gli utili even-
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tualmente prodotti dal compendio trasferito. Il conferitario
si trova infatti a possedere un’azienda in Italia, i cui beni diventano automaticamente beni relativi all’impresa, suscettibili così di produrre componenti del reddito d’impresa.
Il conferente non residente, d’altra parte, riceve partecipazioni di una società italiana, le cui plusvalenze sono assoggettabili a tassazione in Italia a mente dell’art. 23 del TUIR
(salvo la protezione da trattato contro le doppie imposizioni).
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FISCO
Bonus assunzioni qualificate solo con F24
tramite Entratel o Fisconline
Un provvedimento e una risoluzione dell’Agenzia definiscono modalità e termini di
utilizzo del credito d’imposta di cui all’art. 24 del DL n. 83/2012
/ Pamela ALBERTI
Con il provvedimento n. 21900/2015 e la risoluzione n.
18/2015, entrambi pubblicati ieri, 16 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha definito modalità e termini di fruizione
del credito d’imposta di cui all’art. 24 del DL n. 83/2012,
concesso a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa
per l’assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato.
Si ricorda che l’agevolazione, concessa a seguito di presentazione di apposita istanza al Ministero dello Sviluppo economico (https://cipaq.mise.gov.it), è pari al 35% del costo
aziendale relativo alle assunzioni agevolate, sostenuto per 12
mesi, con un limite massimo pari a 200.000 euro annui (per
approfondimenti, si veda il Quaderno n. 119/2014).
L’art. 4 comma 1 del DM 23 ottobre 2013, disciplinando le
modalità di fruizione del credito d’imposta in commento,
prevede l’indicazione dell’importo del beneficio concesso
all’impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio è maturato.
Il successivo comma 2 dispone che il credito d’imposta possa essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17
del DLgs. n. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dell’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini
definiti con provvedimento direttoriale della stessa Agenzia.
Con il provvedimento di ieri sono, quindi, state definite le
modalità di fruizione dell’agevolazione.
In particolare, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 presentato esclusivamente
attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto
dell’operazione di versamento.
Con la risoluzione n. 18/2015 è stato, quindi, istituito il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta da indica-
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re nel modello F24. Si tratta del codice tributo “6847”, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato – art. 24, del dl n. 83/2012”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice
tributo deve essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a
credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente
debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di
assunzione del personale altamente qualificato, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia verifica il rispetto dell’importo concesso
Il provvedimento di ieri dispone le modalità di fruizione
dell’agevolazione anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell’importo complessivamente concesso
dal Ministero dello Sviluppo economico.
A tal fine, infatti, il provvedimento stabilisce che l’Agenzia
delle Entrate verifichi, per ciascun modello F24 ricevuto, che
l’importo dell’agevolazione utilizzato non risulti superiore
all’ammontare del beneficio complessivamente concesso
all’impresa, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati.
Nel caso in cui l’agevolazione utilizzata risulti superiore al
beneficio residuo, ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il relativo
modello F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il
modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito
internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
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FISCO
In dirittura d’arrivo la proroga del vecchio
regime dei minimi per il 2015
Dopo la maratona notturna nelle Commissioni, oggi alla Camera il Governo dovrebbe
porre la questione di fiducia sul Milleproroghe
/ Michela DAMASCO
È quasi certa la proroga del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile con imposta sostitutiva al 5%, che
permette anche ai soggetti che avviano una nuova attività
nel 2015 di optare per tale regime.
Il Ddl. di conversione del “Milleproroghe” (DL n.
192/2014), dopo una maratona notturna nelle Commissioni
Affari costituzionali e Bilancio della Camera, infatti, approderà oggi pomeriggio all’esame dell’Aula, dove, stando a
fonti parlamentari, il Governo dovrebbe porre la questione di
fiducia, visti i tempi risicati per la conversione – entro il 1°
marzo, con ancora il passaggio in Senato.
Nel testo dovrebbe comparire anche l’intervento, annunciato
nei giorni scorsi (si veda “Vecchio regime dei minimi prorogato per il 2015” del 13 febbraio), di deroga della misura
della legge di stabilità (L. 190/2014) che, nell’introdurre il
nuovo regime forfetario, consente, in via transitoria, di
continuare ad applicare il regime di vantaggio solo ai soggetti che lo hanno applicato nel 2014, con annesso il recupero della più elevata soglia di ricavi e compensi (30.000 euro) per l’accesso a un regime agevolato, a fronte della
revisione al ribasso – almeno per alcune categorie
economiche, come quella dei professionisti – disposta dal
nuovo regime forfetario.
Inoltre, si ricorda che, nelle misure contenute nel pacchetto
di emendamenti dei relatori, Maino Marchi (Pd) e Francesco Paolo Sisto (Fi), figurano:
- la riapertura dei termini per la rateizzazione delle cartelle di pagamento, con la possibilità, per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione, di richiedere la concessione di un nuovo piano, fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che la decadenza sia intervenuta entro e non
oltre il 31 dicembre 2014 e che la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2015;
- per ridurre gli effetti dello split payment, l’aumento dal 10
al 15% dell’importo contrattuale per l’anticipazione in favore dell’appaltatore per i contratti relativi a lavori affidati
a seguito di gare bandite fino al 31 dicembre 2015, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo;
- la proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2017, degli
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incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia ex L.
n. 238/2010.
Intanto, per quanto riguarda gli autonomi, c’è attesa per il
Consiglio dei Ministri del 20 febbraio, dove magari il Governo potrebbe apportare modifiche al nuovo regime forfetario.
Le premesse per una riunione dell’Esecutivo densa di contenuti e di decisioni, comunque, ci sono tutte. Oltre al pacchetto, anticipato nei giorni scorsi, dei decreti attuativi della delega fiscale di cui alla L. n. 23/2014 – relativi a fiscalità internazionale per le imprese, fatturazione elettronica, catasto e giochi – e della legge delega di riforma del lavoro
(Jobs Act) – primo fra tutti quello sul contratto a tutele
crescenti (al riguardo, si veda da ultimo “Contratti a tutele
crescenti anche nei trasferimenti d’azienda” di oggi, 17 febbraio) – sul tavolo potrebbe infatti approdare il “Ddl. concorrenza”, al quale il Premier Matteo Renzi sta lavorando
con la Ministra dello Sviluppo Economico Federica Guidi.
Al CdM del 20 febbraio anche un “Ddl. concorrenza”
In base alle indiscrezioni, sarebbero tantissimi i capitoli contenuti nel draft sul tavolo del Presidente del Consiglio, che
devono però affrontare ancora un ultimo esame collegiale:
si va della poste all’energia, passando per assicurazioni e
professioni, fino a sanità e trasporti. L’impatto sull’economia potrebbe essere deciso, tanto che ad accennare al provvedimento è stato lo stesso Renzi. Si tratta – ha spiegato – di
“un ulteriore passo verso una maggiore liberalizzazione di
alcune realtà”, che non va però percepita “come un attacco
alle certezze di cui ha bisogno il nostro sistema”.
Nel dettaglio, il provvedimento, che potrebbe anche essere
spacchettato in due testi, uno da presentare più avanti, dovrebbe abbracciare tutti i capitoli di intervento per il mercato indicati dall’Antitrust nell’ultima relazione al Parlamento. Di certo si parlerà di Rc auto e notai. Per alcuni settori
chiave, come i trasporti e la sanità, sarebbe in corso ancora
un “duello” tra Ministeri, che riguarda da una parte il nodo
delle farmacie, dall’altro quello dei porti.
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IMPRESA
Da sequestrare l’intero importo
indebitamente compensato
Rigettato il tentativo di limitare il profitto da sequestrare alle somme eccedenti la
soglia di punibilità, ricostruita come condizione di punibilità
/ Maurizio MEOLI
Il sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla
successiva confisca, del profitto del reato di indebita compensazione (ex art. 10-quater del DLgs. 74/2000) deve essere disposto avendo riguardo alla somma complessivamente
evasa e non soltanto all’importo eccedente la soglia di punibilità di 50.000 euro, da ricostruire come condizione obbiettiva di punibilità. A precisarlo è la Cassazione nella
sentenza n. 6705 depositata ieri.
Con specifico riguardo ai reati tributari, la giurisprudenza di
legittimità ha affermato che il profitto deve intendersi pari
all’ammontare dell’imposta evasa, che costituisce un indubbio vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita. In particolare, si tratta del risparmio economico derivante dalla sottrazione effettiva degli importi
evasi alla loro destinazione fiscale, dei quali direttamente beneficia l’autore (cfr. Cass. n. 9578/2013). Tale nozione di
profitto è da ritenere valida per tutte le ipotesi di reato tributario richiamate dall’art. 1 comma 143 della L. 244/2007,
che ha esteso a tale ambito la misura della confisca e del sequestro per equivalente ex art. 322-ter c.p.
A fronte di ciò, appare opportuno ricordare il testo dell’art.
10-quater del DLgs. 74/2000: “la disposizione di cui all’articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti”. In base al
richiamato art. 10-bis del DLgs. 74/2000, “è punito con la
reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro
il termine previsto per la presentazione della dichiarazione
annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore
a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta”.
Ne consegue l’applicazione della reclusione da sei mesi a
due anni in capo a chiunque non versi le somme dovute utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs.
241/97, crediti non spettanti o inesistenti, ove l’importo non
versato sia superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta. In relazione a tale fattispecie, sottolinea ora la sentenza in commento, il profitto del reato non può che coincidere con il risparmio ottenuto dall’agente in conseguenza del
compimento dell’operazione “disegnata”, mediante la quale
ha evaso l’intero ammontare degli importi compensati alla
loro destinazione fiscale.
Il legislatore, nel prevedere una soglia di punibilità, ha inteso riservare la sanzione penale alle ipotesi di evasione più
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gravi, appunto perché superiori ad un determinato ammontare. Tale valore non rappresenta un elemento costitutivo del reato, ma una condizione obbiettiva di punibilità,
in mancanza del cui superamento l’interesse dell’Amministrazione finanziaria continua ad essere presidiato esclusivamente dalla conseguenze civilistiche correlate alla violazione dell’obbligo posto a carico del contribuente, e connotate
da sanzioni pecuniarie ed interessi di mora. A sostegno di tale conclusione è citata Cass. n. 25213/2011 (in tema di
omessa dichiarazione); lungo la stessa linea si vedano anche
Cass. nn. 20678/2012, 20286/2012 e 5640/2012, in tema di
omessa ed infedele dichiarazione. A giudizio di altra ricostruzione giurisprudenziale (cfr. Cass. nn. 52039/2014,
37730/2014, 37301/2014 e 18308/2014, in tema di omesso
versamento IVA e di ritenute certificate), che sembra prevalente in dottrina, tuttavia, le soglie di punibilità sarebbero
elemento costitutivo del reato; circostanza che influisce
sull’elemento soggettivo della fattispecie, dal momento
che, in tal caso, il dolo deve riguardare anche il fatto che gli
importi evasi siano superiori alla soglia.
Ad ogni modo, la sentenza n. 6705/2015 prosegue sottolineando come, alla luce delle indicazioni normative e della
ratio perseguita, una volta che la soglia di punibilità risulti
superata, è il fatto nella sua globalità che viene a integrare
la fattispecie penale, e la condotta penalmente illecita non
può che avere ad oggetto la somma complessivamente evasa. Il profitto del reato, cioè, si identifica con l’imposta complessivamente evasa e non già esclusivamente con il differenziale rispetto alla soglia di punibilità prevista dalla norma. Implicita conferma della correttezza di tale soluzione sarebbe rinvenibile nella giurisprudenza di legittimità in tema
di riduzione dell’importo oggetto di sequestro preventivo,
finalizzato alla confisca per equivalente, in relazione ai ratei versati a seguito di accordo tra contribuente ed Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario. Si è, infatti, precisato che il sequestro deve essere mantenuto fino all’integrale soddisfacimento di tale debito
commisurato all’intera imposta evasa e non già alla sola parte eccedente la soglia di punibilità (cfr. Cass. n.
6635/2014). La diversa soluzione, infine, sarebbe incongrua e contraria a ogni logica, non essendo dubitabile che
l’autore della violazione abbia tratto vantaggio, in termini
di risparmio economico, dall’omesso versamento all’Erario
dell’imposta complessivamente evasa e non soltanto dall’importo eccedente la soglia di punibilità.
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PROFESSIONI
Opportunità professionali per attività
connesse all’informativa non finanziaria
Futuri scenari in tale ambito potrebbero prevedere l’estensione dell’obbligo di
rendicontazione ad una platea più ampia di imprese
/ Stefano DE ROSA
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato
un documento volto a verificare il livello e le modalità di
diffusione del reporting non finanziario e delle attività di
asseverazione di report di corporate responsibility, nel contesto italiano e internazionale, di primarie società quotate.
Detta analisi è stata orientata a comprendere le dinamiche
internazionali e nazionali di rendicontazione e della relativa attività di asseverazione con riguardo:
- alla loro diffusione;
- alle modalità con cui sono effettuate;
- agli standard adottati;
- ai soggetti che svolgono l’asseverazione.
Viene ricordato, in primo luogo, che sul piano normativo nazionale la principale novità sul tema è stata rappresentata
dall’emanazione del DLgs. 32/2007 (che ha recepito la direttiva 2003/51/CE), che ha modificato l’art. 2428 c.c., prevedendo l’inserimento nella Relazione sulla gestione di “indicatori di risultato finanziari e, se del caso, di quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale”
(si veda “Proposta di direttiva sull’informativa di
sostenibilità all’esame dell’IRDCEC” del 3 gennaio 2014).
Recentemente è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea la direttiva 2014/95/UE del 22 ottobre
2014 (recante modifica della direttiva 2013/34/UE del 26
giugno 2013) riguardante la comunicazione di informazioni
di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.
Tale direttiva, con l’obiettivo di migliorare la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario nell’Unione, prevede per le imprese di interesse pubblico con più di
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500 dipendenti l’obbligo di divulgare nella Relazione sulla
gestione informazioni sui risultati e sui rischi relativi a tematiche ambientali e sociali, aspetti concernenti il personale e
il rispetto dei diritti umani, lotta contro la corruzione attiva e passiva, in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione
e dell’impatto della sua attività.
Ampia diffusione del reporting volontario
Dalla ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti emerge un’ampia diffusione del reporting volontario sia
tra le società quotate che tra altre tipologie di aziende operanti in settori tra loro molto diversi con riguardo agli impatti sociali e ambientali generati.
In tale contesto, sono individuabili opportunità anche per
ulteriori sviluppi dell’attività professionale nell’erogazione
di servizi finalizzati:
- alla consulenza e alla pianificazione di processi di sustainability reporting;
- all’elaborazione dei relativi report;
- all’esecuzione dell’asseverazione.
Anche se attualmente le attività di redazione e asseverazione dei report non-financial sono svolte in prevalenza dalle
grandi società di revisione, è infatti ragionevole prevedere
che la cerchia di imprese e di organizzazioni soggette a forme di comunicazione obbligatorie possa essere ampliata nel
prossimo futuro.
Tale scenario potrebbe, inoltre, essere favorito dalla sostanziale marginalità degli oneri amministrativi connessi alla
raccolta e alla pubblicazione delle informazioni in questione.
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ancora
FISCO
La SGR è sostituto d’imposta se è la titolare
del conto bancario
Essa deve adempiere agli obblighi di sostituzione in quanto intermediario più vicino al
cliente
/ Salvatore SANNA
Con la risoluzione n. 16, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’individuazione del sostituto di imposta laddove la SGR detenga, ai fini della prestazione del servizio di gestione dei portafogli, le disponibilità liquide e gli
strumenti finanziari della propria clientela presso una banca (o altro intermediario finanziario abilitato all’attività di
custodia di strumenti finanziari per conto di terzi).
In primo luogo, viene chiarito che, in caso di apertura di un
conto di deposito delle disponibilità liquide e di sub-deposito degli strumenti finanziari della propria clientela intestati
alla stessa SGR depositante con l’indicazione che si tratta di
beni di terzi, gli obblighi di sostituzione d’imposta ricadono sulla SGR, in quanto intermediario più vicino al cliente.
L’unica eccezione a tale principio è rappresentata dalle ipotesi in cui il prelievo alla fonte debba essere effettuato ex lege direttamente dall’emittente (ad esempio, nel caso di
interessi di alcune obbligazioni e titoli similari non quotati,
di dividendi di azioni non quotate, ecc.).
Oltre a questa casistica molto comune, viene trattata anche
quella in cui il cliente apre direttamente a proprio nome un
conto corrente e un deposito titoli presso una banca, dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione dei servizi di investimento da parte della SGR. A tal fine, il cliente rilascia alla SGR una delega a
movimentare i citati conti a seguito della stipula di un contratto di gestione di portafoglio.
In tale circostanza, se il cliente adotta il regime della dichiarazione, gli obblighi di sostituzione d’imposta ricadono sulla banca depositaria degli strumenti finanziari, in quanto si
applica la disciplina sul contratto di deposito secondo
quanto previsto dall’art. 1838 c.c.
Qualora, invece, il cliente rilasci l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato ovvero del regime del risparmio gestito alla SGR con la quale è stipulato il
contratto di gestione di portafoglio, gli obblighi di sostituzione d’imposta in capo alla banca depositaria riguardano, nel
primo caso, tutti i redditi di capitale conseguiti
dall’investitore e, nel secondo caso, solo quei redditi di
capitale per i quali non è prevista la disapplicazione del
prelievo alla fonte (e che non concorrono, quindi, alla
formazione del risultato maturato della gestione).
La risoluzione in commento si occupa anche del soggetto tenuto al versamento dell’imposta sostitutiva sui dividendi
di cui all’art. 27-ter del DPR 600/73.
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Tale disposizione stabilisce che sugli utili derivanti dalle
azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui
all’art. 44 del TUIR, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli spa è applicata, in luogo della ritenuta di cui all’art. 27 del DPR 600/73, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota.
Nell’ipotesi in cui le azioni siano depositate presso intermediari non residenti aderenti al sistema di deposito accentrato, gli adempimenti fiscali connessi con l’applicazione
dell’imposta sostitutiva devono essere affidati ad un rappresentate fiscale in Italia. Tale rappresentate fiscale è nominato dagli stessi intermediari non residenti e risponde,
dell’adempimento dei propri obblighi di versamento dell’imposta sostitutiva e di comunicazione all’Amministrazione finanziaria (ossia, la presentazione del modello 770 ordinario),
negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste
per gli intermediari residenti.
L’Agenzia delle Entrate precisa che deve trattarsi di un soggetto che integri congiuntamente le seguenti condizioni:
- deve essere un intermediario presso il quale le azioni o gli
strumenti finanziari similari sono depositati;
- tale intermediario deve aderire, direttamente o indirettamente (ossia per il tramite di un altro intermediario
abilitato), al sistema di deposito accentrato gestito dalla
Monte titoli spa.
In sostanza, rileva l’Agenzia, nel caso in cui la SGR aderisca anche indirettamente (per il tramite di una banca) al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli spa,
la stessa SGR integra tutti i presupposti richiesti dalla normativa fiscale per essere il soggetto obbligato all’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli utili derivanti dalle azioni e
dagli strumenti finanziari ai sensi dell’art. 27-ter del DPR
600/73 e di dichiarazione nel modello 770 ordinario.
Salvi i precedenti senza pregiudizi per l’Erario
La risoluzione in commento conclude affermando che, con
riferimento alle fattispecie rappresentate, gli intermediari devono applicare le ritenute e le imposte sostitutive secondo le
indicazioni sopra fornite; tuttavia, sono fatti salvi eventuali
diversi comportamenti adottati finora dagli intermediari,
qualora i versamenti siano stati eseguiti correttamente,
seppure da un soggetto diverso, nel presupposto che ciò non
abbia arrecato alcun pregiudizio ai danni dell’Erario.
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ancora
FISCO
Escluse dal bonus prima casa le cessioni di
aree già concesse dal Comune
Per le aree su cui insistono fabbricati già attribuiti in proprietà superficiaria,
riconosciute le agevolazioni per i piani per l’edilizia economica e popolare
/ Anita MAURO
Sono soggetti ad imposta di registro fissa ed esenti dalle
imposte ipotecaria e catastale, gli atti con i quali il Comune cede, ai soggetti assegnatari della proprietà superficiaria,
le aree su cui era stato costituito il diritto di superficie, in
adempimento di un piano di edilizia economica e popolare.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, nella ris. n. 17 di ieri,
16 febbraio 2015.
Negli anni’80, in attuazione di un piano di zona consortile
per l’edilizia economica e popolare, una cooperativa aveva
costruito un fabbricato, costituito di diversi alloggi, la cui
proprietà superficiaria era stata attribuita ai soci della cooperativa medesima.
La costituzione del diritto di superficie aveva comportato la
“scissione” della titolarità degli alloggi (che veniva attribuita ai soci assegnatari) dalla titolarità dell’area (che restava
al Comune).
Oggi, però, il Comune vorrebbe attribuire ai condomini la titolarità della piena proprietà, trasferendo ad essi anche la
proprietà dell’area di sedime, mediante la sottoscrizione di
un’apposita convenzione tra Comune e proprietari degli
alloggi, come previsto dall’art. 31 commi 45-47 della L.
448/98.
I soggetti interessati all’operazione, però, si domandano quale sia il corretto trattamento fiscale dell’operazione, tenendo conto delle novità che, dal 1° gennaio 2014, hanno profondamente modificato il regime impositivo indiretto degli
atti di trasferimento immobiliare (si veda l’apposita Scheda 4/2014 “Riforma della fiscalità immobiliare”), prevedendo l’applicazione generalizzata (salve pochissime e specifiche eccezioni), dell’aliquota dell’imposta di registro del
9% e delle imposte ipotecaria e catastale di 50 euro
ciascuna.
Alla luce del nuovo quadro impositivo, i soggetti interpellanti ritengono che la cessione delle aree su cui insistono i
fabbricati già attribuiti in proprietà superficiaria possa godere della agevolazioni “prima casa” (in presenza delle condizioni di legge), scontando l’imposta di registro del 2%.
L’agevolazione prima casa non si applica alle aree
Questa tesi viene “bocciata” dall’Agenzia, nella ris. 17/2015,
rilevando come la cessione dell’area su cui insiste la pro-
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prietà superficiaria sia per sua natura incompatibile con
l’agevolazione prima casa, che deve avere ad oggetto un
fabbricato e non un area.
D’altro canto, però, l’Agenzia ritiene che l’atto in questione
possa usufruire del regime agevolato previsto dall’art. 32
del DPR 601/73, che è stato espressamente escluso dai “tagli” di agevolazioni operati dall’art. 10 comma 4 del DLgs.
23/2011.
Infatti, sebbene quest’ultima norma abbia previsto la soppressione di tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali, con riferimento ad atti costitutivi e traslativi di diritti reali a titolo oneroso, successivamente, l’art. 20 comma 4-ter del DL 12 settembre 2014 n.
133 (conv. L. 11 novembre 2014 n. 164) ha (tra il resto) disposto che sono escluse dalla soppressione le agevolazioni
di cui all’art. 32 del DPR 601/73.
Quest’ultima norma, rubricata “Edilizia economica e popolare”, al comma 2 prevede l’applicazione dell’imposta di registro fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti di trasferimento della proprietà e per gli
atti di cessione del diritto di superficie delle aree di cui al Titolo III della L. 865/71.
Secondo l’Agenzia, atteso che il Titolo III della L. 865/71
disciplina anche i piani delle aree da destinare ad edilizia
economica e popolare (PEEP) di cui alla L. 167/62 il regime agevolato disposto dall’art. 32 del DPR 601/73 trova applicazione anche alla cessione, da parte dei Comuni, delle
aree comprese nei piani approvati ai sensi della L. 167/62,
concessi in diritto di superficie ex art. 35 della L. 865/71, a
nulla rilevando che, in tal caso, il trasferimento della proprietà dell’area sia intervenuto successivamente al trasferimento del diritto di superficie (negozio già riconducibile
all’agevolazione di cui all’art. 32 comma 2 del DPR 601/73).
Pertanto – conclude l’Agenzia – deve essere assoggettato al
regime di favore di cui all’art. 32 comma 2 del DPR 601/73
(imposta di registro fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale) anche l’atto con cui il Comune opera la
cessione dell’area, inclusa nel piano di zona consortile per
l’edilizia economica e popolare, a favore degli assegnatari
della proprietà superficiaria sugli alloggi, in quanto atto attuativo dei piani di edilizia economica e popolare.
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ancora
LAVORO & PREVIDENZA
Contratti a tutele crescenti anche nei
trasferimenti d’azienda
La misura, relativa alle imprese in procedure concorsuali, proposta da FNC e CNDCEC
potrebbe essere esaminata nel Consiglio dei Ministri di venerdì
/ Barbara SESSINI
La proposta dei commercialisti di estendere ai casi di trasferimento di aziende in procedure concorsuali la possibilità di applicare il contratto a tutele crescenti potrebbe trovare spazio già nel Consiglio dei Ministri del prossimo venerdì. L’apertura è arrivata proprio dal titolare del dicastero del Lavoro Giuliano Poletti durante il convegno che si è
tenuto sabato scorso a Bologna dal titolo “Jobs Act: nuove
regole per un lavoro più moderno”. In quella sede Vito Jacono, consigliere CNDCEC con deleghe su lavoro e previdenza della professione, ha consegnato, a nome del Consiglio
nazionale e della FNC, il documento della Fondazione “Politiche attive del lavoro e trasferimento di aziende insolventi”
e formulato l’ipotesi di alcuni correttivi alla delega sul lavoro. La misura sull’applicazione del contratto a tutele crescenti non è stata l’unico tema di confronto con il Ministro: si è
parlato anche dell’ipotesi di concedere, negli stessi casi, anche lo sgravio contributivo triennale e delle possibilità per
favorire maggiormente l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro.
“In questo quadro normativo, in caso di trasferimento
d’azienda non è attuabile la normativa sul contratto a tutele
crescenti e lo sgravio contributivo – spiega Jacono –. La
possibilità di applicare questa nuova formula nei rapporti di
lavoro, però, potrebbe attrarre possibili investitori, sia nazionali che esteri. Questi ultimi, infatti, sono spesso spaventati dall’incertezza nella risoluzione dei rapporti di lavoro
dipendente e la possibilità di impiegare la nuova tipologia
potrebbe rendere «appetibili» le aziende soggette a procedure concorsuali, facendo sì che non si disperda inutilmente il
valore aziendale. Il Ministro Poletti ha mostrato attenzione
all’argomento, tanto che potrebbe essere possibile un intervento già nel CdM di venerdì, nell’ambito dei decreti delegati del Jobs Act. Ci pare una misura coerente con lo spirito
della delega. C’è stata più cautela, invece, sulla possibilità
di estendere lo sgravio contributivo triennale, perché in
quel caso entrano in gioco le coperture”.
Si ricorda che il DLgs. sul contratto a tutele crescenti ha incassato, in Senato, il parere favorevole, con osservazioni e
integrazioni delle Commissioni Lavoro e Industria e quello
non ostativo delle Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio e Giustizia. Alla Camera, invece, è arrivato il 3 feb-
braio il parere favorevole con condizione della Commissione Bilancio e Tesoro mentre la Commissione Lavoro dovrà
esaminare l’atto n. 134 del Governo nella seduta di oggi dopo un rallentamento dei lavori nella scorsa settimana.
Importante il nodo formazione
Le altre proposte riguardano, invece, il problema dell’incontro tra la domanda e offerta di lavoro, in Italia frammentata tra pubblico e privato, poco capillare e non sufficientemente capace di intercettare i cambiamenti del mondo del lavoro. Il riferimento, in questo caso, è costituito dal documento presentato lo scorso settembre alla Commissione Lavoro
della Camera (si veda “Presentate le proposte dei commercialisti sul mercato del lavoro” del 25 settembre 2014). Per
sanare il “punto dolente” di un mercato del lavoro con un alto tasso di disoccupazione si è avanzata l’ipotesi della creazione di una piattaforma informatica unica, aperta agli
operatori sia pubblici che privati, nella quale far confluire
tutti i dati relativi all’orientamento e formazione qualificata
del personale occupato all’interno dei centri per l’impiego
diffusi su tutto il territorio nazionale.
L’obiettivo è quello di far fruttare la mole enorme di dati
non solo di chi cerca un impiego, ma anche di chi è alla ricerca di manodopera, nell’ottica della formazione. Non si
tratta di favorire un semplice “incontro”, ma di orientare
verso le professioni che in quel momento sono maggiormente richieste chi ha perso il precedente lavoro.
“Anche in questo caso, il Ministro ha mostrato interesse, ma
l’attuazione è complessa dal punto di vista tecnico e merita
uno studio specifico – spiega Jacono –. Anche in questo caso siamo in linea con altre iniziative, come il progetto «Garanzia giovani», e ci collochiamo all’interno delle politiche
attive, oltre che passive, sul lavoro. Tuttavia i numeri della
disoccupazione in Italia parlano chiaro: è necessario investire, anche in risorse umane. Talvolta manca la formazione in
chi è preposto ad accogliere queste domande. In Germania
questa funzione di ricongiungimento tra domanda e offerta
di lavoro e di orientamento e formazione dei lavoratori viene svolta dal pubblico e comprende 90.000 addetti. In Italia
ne impieghiamo 9.000”.
Direttore Responsabile: Michela DAMASCO
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