1 SUPPLEMENTO alla NOTA INFORMATIVA e al DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE APERTO - PREVIGEST FUND MEDIOLANUM iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 34 Il presente Supplemento, che è parte integrante e necessaria della Nota Informativa e del Documento sul Regime Fiscale del Fondo Pensione aperto Previgest Fund Mediolanum, è valido a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sostituisce integralmente il Supplemento in vigore dal 1° luglio 2014 per le parti che hanno subito, nel frattempo, modifiche o integrazioni come da tabella comparativa sotto allegata con evidenza in grassetto del testo aggiornato. Si segnala in particolare che l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sarà computata nella misura del 20% anziché dell’11,50% già a valere sui rendimenti maturati dal 1°gennaio 2014. Il presente Supplemento è stato depositato presso la Covip in data 23 dicembre 2014. Ad integrazione o in sostituzione di quanto indicato nella “SEZIONE II - CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE” e nella “SEZIONE IV - SOGGETTI COINVOLTI NELLA ATTIVITA’ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE” della Nota Informativa, nonché della ai punti 1, 3 e 4 del Documento sul Regime Fiscale, per i dati e le notizie in essi contenute che hanno subito modifiche o richiedono integrazioni, di seguito si riportano le parti modificate con evidenza in grassetto del testo aggiornato. NOTA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI SEZIONE II - CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE G. IL REGIME FISCALE Omissis Supplemento in vigore dal 1° luglio 2014 Supplemento in vigore dal 1° gennaio 2015 I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta. Si segnala a tal proposito che il Decreto Legge n. 66 del 4 aprile 2014, in sede di conversione in Legge, ha previsto, per il solo anno 2014, l’incremento dall’11% all’11,50% dell’aliquota applicata al risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria. Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti indicati nei documenti illustrativi di PREVIGEST FUND MEDIOLANUM, sono quindi già al netto di questo onere. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta. Tali proventi sono computati nella misura del 62,5% qualora siano riferibili alle obbligazioni ed altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. “white list”, al fine di garantire il mantenimento di tassazione effettiva al 12,5% su detti proventi. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria. Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti indicati nei documenti illustrativi di PREVIGEST FUND MEDIOLANUM, sono quindi già al netto di questo onere. Omissis Omissis Società di Gestione Collocatore Unico 2 Per maggiori dettagli si rimanda al “Documento sul Regime Fiscale”, al quale si rinvia anche con riferimento alla nuova “Normativa statunitense FATCA”. Per maggiori dettagli si rimanda al “Documento sul Regime Fiscale”, al quale si rinvia anche con riferimento alla nuova “Normativa statunitense FATCA”. DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Supplemento in vigore dal 1° luglio 2014 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare - fondo pensione Supplemento in vigore dal 1° gennaio 2015 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare - fondo pensione I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, non sono soggetti ad IRPEF, IRES ed IRAP. I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del fondo pensione. Si segnala che il Decreto Legge n. 66 del 4 aprile 2014, in sede di conversione in Legge, ha previsto, per il solo anno 2014, l’incremento dall’11% all’11,50% dell’aliquota applicata al risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, non sono soggetti ad IRPEF, IRES ed IRAP. I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del fondo pensione. Si segnala che i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. “white list”, sono computati nella base imponibile nella misura del 62,5%, al fine di garantire il mantenimento di tassazione effettiva al 12,5% su detti proventi. 3. Regime fiscale delle prestazioni 3. Regime fiscale delle prestazioni 3.2 - Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibili ai premi dedotti fino al 31 dicembre 2006 Prestazioni in forma periodica La parte imponibile delle prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta alla tassazione progressiva IRPEF, trattandosi di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. 3.2 - Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibili ai premi dedotti fino al 31 dicembre 2006 Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%. Tali rendimenti saranno computati, così come previsto dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, nella misura del 48,08% qualora siano riferibili alle obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni), ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detto rendimento. Quest’ultimo è scomputato dall’imponibile da assoggettare a tassazione progressiva. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%. Tali rendimenti saranno computati, così come previsto dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, nella misura del 48,08% qualora siano riferibili alle obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni), ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detto rendimento. Quest’ultimo è scomputato dall’imponibile da assoggettare a tassazione progressiva. 3.3 - Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibile ai premi dedotti dal 1° gennaio 2007 3.3 - Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibile ai premi dedotti dal 1° gennaio 2007 Società di Gestione Prestazioni in forma periodica La parte imponibile delle prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta alla tassazione progressiva IRPEF, trattandosi di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Collocatore Unico 3 Prestazioni in forma periodica La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tale fine si considerano utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Inoltre, se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%. Tali rendimenti saranno computati, così come previsto dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, nella misura del 48,08% qualora siano riferibili alle obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni), ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detto rendimento. Quest’ultimo è scomputato dall’imponibile da assoggettare a tassazione d’imposta del 15%. Prestazioni in forma periodica La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tale fine si considerano utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Inoltre, se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%. Tali rendimenti saranno computati, così come previsto dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, nella misura del 48,08% qualora siano riferibili alle obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni), ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detto rendimento. Quest’ultimo è scomputato dall’imponibile da assoggettare a tassazione d’imposta del 15%. Omissis Omissis 4. Normativa statunitense Foreign Account Tax 4. Normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Compliance Act (FATCA) Dal 1° luglio 2014 è in vigore la normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”), che prevede determinati obblighi di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi. Al riguardo l’Italia ha sottoscritto con il Governo degli Stati Uniti d'America un accordo intergovernativo del tipo “modello IGA 1” per migliorare la compliance fiscale internazionale nonché per applicare la predetta normativa FATCA. In virtù di tale accordo le istituzioni finanziarie residenti in Italia, sono tenute a verificare lo status di US Person ai fini FATCA di ciascun cliente, sulla base dei dati anagrafici nonché delle dichiarazioni fornite in sede di sottoscrizione per il tramite del Distributore. Qualora la documentazione risulti incompleta o inesatta l’istituzione finanziaria non procederà all’apertura di alcun rapporto. Il sottoscrittore sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla Compagnia, anche per il tramite del Distributore, che determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale, pena l’applicazione, nei casi previsti, di un prelievo alla fonte del 30% sui pagamenti provenienti da prodotti/servizi di fonte statunitense (“withholdable payments”) da esse ricevuti. Società di Gestione Dal 1° luglio 2014 è in vigore la normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”), che prevede determinati obblighi di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi. Al riguardo l’Italia ha sottoscritto con il Governo degli Stati Uniti d'America un accordo intergovernativo del tipo “modello IGA 1” per migliorare la compliance fiscale internazionale nonché per applicare la predetta normativa FATCA. In virtù di tale accordo le istituzioni finanziarie residenti in Italia, sono tenute a verificare lo status di US Person ai fini FATCA di ciascun cliente, sulla base dei dati anagrafici nonché delle dichiarazioni fornite in sede di sottoscrizione per il tramite del Distributore. Qualora la documentazione risulti incompleta o inesatta l’istituzione finanziaria non procederà all’apertura di alcun rapporto. Il sottoscrittore sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla Compagnia, anche per il tramite del Distributore, che determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale, pena l’applicazione, nei casi previsti, di un prelievo alla fonte del 30% sui pagamenti provenienti da prodotti/servizi di fonte statunitense (“withholdable payments”) da esse ricevuti. Collocatore Unico 4 Inoltre, le istituzioni finanziarie residenti in Italia, sono tenute a comunicare annualmente all’Amministrazione Finanziaria del proprio Paese i dati relativi ai conti che risultino detenuti da determinati investitori statunitensi (“specified U.S. persons”), da entità non finanziarie passive (“passive NFFEs”) controllate da uno o più dei predetti investitori nonché i pagamenti effettuati ad istituzioni finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa FATCA (“non- partecipating FFIs”). L’Amministrazione Finanziaria provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette informazioni alla competente autorità statunitense (Internal Revenue Service – IRS). Inoltre, le istituzioni finanziarie residenti in Italia, sono tenute a comunicare annualmente all’Amministrazione Finanziaria del proprio Paese i dati relativi ai conti che risultino detenuti da determinati investitori statunitensi (“specified U.S. persons”), da entità non finanziarie passive (“passive NFFEs”) controllate da uno o più dei predetti investitori nonché i pagamenti effettuati ad istituzioni finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa FATCA (“non- partecipating FFIs”). L’Amministrazione Finanziaria provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette informazioni alla competente autorità statunitense (Internal Revenue Service – IRS). Fermo il resto contenuto nel Supplemento in vigore dal 1° Luglio 2014 di seguito riportato SEZIONE IV - SOGGETTI COINVOLTI NELLA ATTIVITA’ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE A. IL SOGGETTO ISTITUTORE DEL FONDO PENSIONE APERTO Il Fondo Previgest Fund Mediolanum è istituito dalla Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.. Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. è stata costituita in Milano il 28 luglio 1982 con atto di repertorio n. 3314/256 del notaio Dott.ssa Silvia Zardi con la denominazione CIPIFIN S.r.l.. Con atto in data 19.6.1996, a firma del Notaio A. Roveda, rep. n. 11372/1762, è stata deliberata la fusione per incorporazione nella società Gestioni Internazionali S.p.A. con conseguente modifica della denominazione sociale in quella attuale. La Società effettua, oltre alla gestione collettiva del risparmio anche l’attività di gestione di fondi pensione aperti. La sede legale e gli uffici amministrativi sono in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, Via F. Sforza. La durata della Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. è fissata dall’atto costitutivo fino al 31 dicembre 2050 e l’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il capitale sottoscritto e versato è pari a € 5.164.600. Dalle risultanze del libro soci, dalle comunicazioni ricevute e/o da altre informazioni a disposizione della Società, il capitale sociale è posseduto al 51% da Banca Mediolanum S.p.A. ed al 49% da Mediolanum S.p.A.. Banca Mediolanum S.p.A. è posseduta al 100% da Mediolanum S.p.A.. Mediolanum S.p.A., società con azioni quotate in Borsa, è controllata congiuntamente e pariteticamente, per il tramite del patto di sindacato rinnovato il 14 settembre 2013 da Fininvest S.p.A. e da Fin.Prog. Italia S.A.p.A. di E. Doris & C. Il Consiglio di Amministrazione, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2015, è così composto: • Walter Ottolenghi, nato a Milano il 12/9/1948 - Presidente. Laurea in Giurisprudenza. Già Amministratore di Centrale Fondi S.p.A. e di Banca Mediolanum S.p.A., di Mediolanum International Funds Ltd , Presidente di Fondamenta SGR p.A. e Amministratore Delegato di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. e di Nordest SICAV. E' Consigliere Direttivo e Membro del Comitato Esecutivo di Assogestioni (Associazione del Risparmio Gestito) e Consigliere Direttivo di Febaf (Federazione Banche Assicurazioni Finanza). Società di Gestione Collocatore Unico 5 Omissis Sono inoltre Amministratori Indipendenti, in ossequio al Protocollo di Autonomia adottato dalla Società secondo lo schema di Assogestioni, i seguenti Amministratori: Omissis • Mario Masini, nato a Nibionno (LC) il 12/3/1945 - Laurea in Economia e Commercio. Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università degli Studi di Bergamo Facoltà di Economia. Distinguished Faculty Member, SDA Bocconi. Non ricopre in altre società cariche significative in relazione all’attività della Società di gestione del risparmio. Omissis Società di Gestione Collocatore Unico
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