Supplemento alla Nota informativa e al Documento sul Regime

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SUPPLEMENTO
alla NOTA INFORMATIVA e al DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
DEL FONDO PENSIONE APERTO - PREVIGEST FUND MEDIOLANUM
iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 34
Il presente Supplemento, che è parte integrante e necessaria della Nota Informativa e del
Documento sul Regime Fiscale del Fondo Pensione aperto Previgest Fund Mediolanum, è valido a
decorrere dal 1° gennaio 2015 e sostituisce integralmente il Supplemento in vigore dal 1° luglio 2014
per le parti che hanno subito, nel frattempo, modifiche o integrazioni come da tabella comparativa
sotto allegata con evidenza in grassetto del testo aggiornato.
Si segnala in particolare che l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sarà computata nella
misura del 20% anziché dell’11,50% già a valere sui rendimenti maturati dal 1°gennaio 2014.
Il presente Supplemento è stato depositato presso la Covip in data 23 dicembre 2014.
Ad integrazione o in sostituzione di quanto indicato nella “SEZIONE II - CARATTERISTICHE DELLA
FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE” e nella “SEZIONE IV - SOGGETTI COINVOLTI NELLA
ATTIVITA’ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE” della Nota Informativa, nonché della
ai punti 1, 3 e 4 del Documento sul Regime Fiscale, per i dati e le notizie in essi contenute che hanno
subito modifiche o richiedono integrazioni, di seguito si riportano le parti modificate con evidenza
in grassetto del testo aggiornato.
NOTA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI
SEZIONE II - CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
G. IL REGIME FISCALE
Omissis
Supplemento in vigore dal 1° luglio 2014
Supplemento in vigore dal 1° gennaio 2015
I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura dell’11%, che si applica sul risultato netto maturato in
ciascun periodo di imposta.
Si segnala a tal proposito che il Decreto Legge n. 66 del 4 aprile
2014, in sede di conversione in Legge, ha previsto, per il solo
anno 2014, l’incremento dall’11% all’11,50% dell’aliquota
applicata al risultato netto maturato in ciascun periodo
d’imposta.
Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli
investimenti di natura finanziaria. Questa imposta è prelevata
direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti indicati nei
documenti illustrativi di PREVIGEST FUND MEDIOLANUM, sono
quindi già al netto di questo onere.
I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura del 20%, che si applica sul risultato netto maturato in
ciascun periodo di imposta.
Tali proventi sono computati nella misura del 62,5% qualora
siano riferibili alle obbligazioni ed altri titoli del debito pubblico
e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai
Paesi facenti parte della c.d. “white list”, al fine di garantire il
mantenimento di tassazione effettiva al 12,5% su detti
proventi.
Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli
investimenti di natura finanziaria. Questa imposta è prelevata
direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti indicati nei
documenti illustrativi di PREVIGEST FUND MEDIOLANUM, sono
quindi già al netto di questo onere.
Omissis
Omissis
Società di Gestione
Collocatore Unico
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Per maggiori dettagli si rimanda al “Documento sul Regime
Fiscale”, al quale si rinvia anche con riferimento alla nuova
“Normativa statunitense FATCA”.
Per maggiori dettagli si rimanda al “Documento sul Regime
Fiscale”, al quale si rinvia anche con riferimento alla nuova
“Normativa statunitense FATCA”.
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
Supplemento in vigore dal 1° luglio 2014
1. Regime fiscale della forma pensionistica
complementare - fondo pensione
Supplemento in vigore dal 1° gennaio 2015
1. Regime fiscale della forma pensionistica
complementare - fondo pensione
I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione
definita, non sono soggetti ad IRPEF, IRES ed IRAP. I fondi
pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono
soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura dell’11% che si applica sul risultato
netto maturato in ciascun periodo di imposta, prelevata
annualmente dal patrimonio del fondo pensione.
Si segnala che il Decreto Legge n. 66 del 4 aprile 2014, in
sede di conversione in Legge, ha previsto, per il solo anno
2014, l’incremento dall’11% all’11,50% dell’aliquota
applicata al risultato netto maturato in ciascun periodo
d’imposta.
I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita,
non sono soggetti ad IRPEF, IRES ed IRAP. I fondi pensione,
istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad
una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun
periodo di imposta, prelevata annualmente dal patrimonio
del fondo pensione.
Si segnala che i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri
titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle
obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. “white
list”, sono computati nella base imponibile nella misura del
62,5%, al fine di garantire il mantenimento di tassazione
effettiva al 12,5% su detti proventi.
3. Regime fiscale delle prestazioni
3. Regime fiscale delle prestazioni
3.2 - Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e
dei riscatti riferibili ai premi dedotti fino al 31 dicembre
2006
Prestazioni in forma periodica
La parte imponibile delle prestazione pensionistica
erogata in forma di rendita è soggetta alla tassazione
progressiva IRPEF, trattandosi di reddito assimilato a quello
di lavoro dipendente.
3.2 - Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei
riscatti riferibili ai premi dedotti fino al 31 dicembre 2006
Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla
rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva
del 26%. Tali rendimenti saranno computati, così come
previsto dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, nella
misura del 48,08% qualora siano riferibili alle obbligazioni
e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati
nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte
della c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla
base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni),
ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di
tassazione effettiva del 12,5% su detto rendimento.
Quest’ultimo
è
scomputato
dall’imponibile da
assoggettare a tassazione progressiva.
Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla
rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del
26%. Tali rendimenti saranno computati, così come previsto
dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, nella misura del
48,08% qualora siano riferibili alle obbligazioni e altri titoli
del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle
obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white
list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di
convenzioni un adeguato scambio di informazioni), ciò al fine
di garantire il mantenimento del livello di tassazione
effettiva del 12,5% su detto rendimento. Quest’ultimo è
scomputato dall’imponibile da assoggettare a tassazione
progressiva.
3.3 - Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e
dei riscatti riferibile ai premi dedotti dal 1° gennaio 2007
3.3 - Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei
riscatti riferibile ai premi dedotti dal 1° gennaio 2007
Società di Gestione
Prestazioni in forma periodica
La parte imponibile delle prestazione pensionistica erogata
in forma di rendita è soggetta alla tassazione progressiva
IRPEF, trattandosi di reddito assimilato a quello di lavoro
dipendente.
Collocatore Unico
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Prestazioni in forma periodica
La parte imponibile della prestazione pensionistica
erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a
titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una
quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno
eccedente il quindicesimo anno di partecipazione
successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di
riduzione di 6 punti percentuali.
A tale fine si considerano utili tutti i periodi di iscrizione
a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia
stato esercitato il riscatto totale della posizione
individuale. Inoltre, se la data di iscrizione è anteriore al
1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono
computati fino a un massimo di 15. Sul rendimento
finanziario annualmente prodotto dalla rendita in
erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%.
Tali rendimenti saranno computati, così come previsto
dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, nella misura
del 48,08% qualora siano riferibili alle obbligazioni e altri
titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle
obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d.
white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di
convenzioni un adeguato scambio di informazioni), ciò al
fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione
effettiva del 12,5% su detto rendimento. Quest’ultimo è
scomputato dall’imponibile da assoggettare a tassazione
d’imposta del 15%.
Prestazioni in forma periodica
La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata
in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo
d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a
0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il
quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1°
gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti
percentuali.
A tale fine si considerano utili tutti i periodi di iscrizione a
forme pensionistiche complementari, per i quali non sia
stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
Inoltre, se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007,
gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un
massimo di 15. Sul rendimento finanziario annualmente
prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta
sostitutiva del 26%. Tali rendimenti saranno computati, così
come previsto dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014,
nella misura del 48,08% qualora siano riferibili alle
obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi
equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti
parte della c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano
sulla base di convenzioni un adeguato scambio di
informazioni), ciò al fine di garantire il mantenimento del
livello di tassazione effettiva del 12,5% su detto rendimento.
Quest’ultimo è scomputato dall’imponibile da assoggettare
a tassazione d’imposta del 15%.
Omissis
Omissis
4. Normativa statunitense Foreign Account Tax 4. Normativa statunitense Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA)
Compliance Act (FATCA)
Dal 1° luglio 2014 è in vigore la normativa statunitense
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”), che
prevede determinati obblighi di comunicazione a carico
delle istituzioni finanziarie non statunitensi.
Al riguardo l’Italia ha sottoscritto con il Governo degli Stati
Uniti d'America un accordo intergovernativo del tipo
“modello IGA 1” per migliorare la compliance fiscale
internazionale nonché per applicare la predetta normativa
FATCA.
In virtù di tale accordo le istituzioni finanziarie residenti in
Italia, sono tenute a verificare lo status di US Person ai fini
FATCA di ciascun cliente, sulla base dei dati anagrafici
nonché delle dichiarazioni fornite in sede di sottoscrizione
per il tramite del Distributore. Qualora la documentazione
risulti incompleta o inesatta l’istituzione finanziaria non
procederà all’apertura di alcun rapporto.
Il sottoscrittore sarà inoltre tenuto, successivamente alla
sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla
Compagnia, anche per il tramite del Distributore, che
determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale,
pena l’applicazione, nei casi previsti, di un prelievo alla
fonte del 30% sui pagamenti provenienti da
prodotti/servizi di fonte statunitense (“withholdable
payments”) da esse ricevuti.
Società di Gestione
Dal 1° luglio 2014 è in vigore la normativa statunitense
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”), che prevede
determinati obblighi di comunicazione a carico delle
istituzioni finanziarie non statunitensi.
Al riguardo l’Italia ha sottoscritto con il Governo degli Stati
Uniti d'America un accordo intergovernativo del tipo
“modello IGA 1” per migliorare la compliance fiscale
internazionale nonché per applicare la predetta normativa
FATCA.
In virtù di tale accordo le istituzioni finanziarie residenti in
Italia, sono tenute a verificare lo status di US Person ai fini
FATCA di ciascun cliente, sulla base dei dati anagrafici
nonché delle dichiarazioni fornite in sede di sottoscrizione
per il tramite del Distributore. Qualora la documentazione
risulti incompleta o inesatta l’istituzione finanziaria non
procederà all’apertura di alcun rapporto.
Il sottoscrittore sarà inoltre tenuto, successivamente alla
sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla
Compagnia, anche per il tramite del Distributore, che
determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale,
pena l’applicazione, nei casi previsti, di un prelievo alla fonte
del 30% sui pagamenti provenienti da prodotti/servizi di
fonte statunitense (“withholdable payments”) da esse
ricevuti.
Collocatore Unico
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Inoltre, le istituzioni finanziarie residenti in Italia, sono
tenute a comunicare annualmente all’Amministrazione
Finanziaria del proprio Paese i dati relativi ai conti che
risultino detenuti da determinati investitori statunitensi
(“specified U.S. persons”), da entità non finanziarie passive
(“passive NFFEs”) controllate da uno o più dei predetti
investitori nonché i pagamenti effettuati ad istituzioni
finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa
FATCA (“non- partecipating FFIs”). L’Amministrazione
Finanziaria provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette
informazioni alla competente autorità statunitense
(Internal Revenue Service – IRS).
Inoltre, le istituzioni finanziarie residenti in Italia, sono
tenute a comunicare annualmente all’Amministrazione
Finanziaria del proprio Paese i dati relativi ai conti che
risultino detenuti da determinati investitori statunitensi
(“specified U.S. persons”), da entità non finanziarie passive
(“passive NFFEs”) controllate da uno o più dei predetti
investitori nonché i pagamenti effettuati ad istituzioni
finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa
FATCA (“non- partecipating FFIs”). L’Amministrazione
Finanziaria provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette
informazioni alla competente autorità statunitense (Internal
Revenue Service – IRS).
Fermo il resto contenuto nel Supplemento in vigore dal 1° Luglio 2014 di seguito riportato
SEZIONE IV - SOGGETTI COINVOLTI NELLA ATTIVITA’ DELLA FORMA PENSIONISTICA
COMPLEMENTARE
A. IL SOGGETTO ISTITUTORE DEL FONDO PENSIONE APERTO
Il Fondo Previgest Fund Mediolanum è istituito dalla Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A..
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. è stata costituita in Milano il 28 luglio 1982 con atto di
repertorio n. 3314/256 del notaio Dott.ssa Silvia Zardi con la denominazione CIPIFIN S.r.l.. Con atto
in data 19.6.1996, a firma del Notaio A. Roveda, rep. n. 11372/1762, è stata deliberata la fusione
per incorporazione nella società Gestioni Internazionali S.p.A. con conseguente modifica della
denominazione sociale in quella attuale.
La Società effettua, oltre alla gestione collettiva del risparmio anche l’attività di gestione di fondi
pensione aperti.
La sede legale e gli uffici amministrativi sono in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, Via F. Sforza.
La durata della Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. è fissata dall’atto costitutivo fino al 31
dicembre 2050 e l’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il capitale sottoscritto e
versato è pari a € 5.164.600.
Dalle risultanze del libro soci, dalle comunicazioni ricevute e/o da altre informazioni a disposizione
della Società, il capitale sociale è posseduto al 51% da Banca Mediolanum S.p.A. ed al 49% da
Mediolanum S.p.A.. Banca Mediolanum S.p.A. è posseduta al 100% da Mediolanum S.p.A..
Mediolanum S.p.A., società con azioni quotate in Borsa, è controllata congiuntamente e
pariteticamente, per il tramite del patto di sindacato rinnovato il 14 settembre 2013 da Fininvest
S.p.A. e da Fin.Prog. Italia S.A.p.A. di E. Doris & C.
Il Consiglio di Amministrazione, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2015, è così
composto:
• Walter Ottolenghi, nato a Milano il 12/9/1948 - Presidente. Laurea in Giurisprudenza. Già
Amministratore di Centrale Fondi S.p.A. e di Banca Mediolanum S.p.A., di Mediolanum International
Funds Ltd , Presidente di Fondamenta SGR p.A. e Amministratore Delegato di Mediolanum Gestione
Fondi SGR p.A. e di Nordest SICAV. E' Consigliere Direttivo e Membro del Comitato Esecutivo di
Assogestioni (Associazione del Risparmio Gestito) e Consigliere Direttivo di Febaf (Federazione
Banche Assicurazioni Finanza).
Società di Gestione
Collocatore Unico
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Omissis
Sono inoltre Amministratori Indipendenti, in ossequio al Protocollo di Autonomia adottato dalla
Società secondo lo schema di Assogestioni, i seguenti Amministratori:
Omissis
• Mario Masini, nato a Nibionno (LC) il 12/3/1945 - Laurea in Economia e Commercio. Professore
Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università degli Studi di Bergamo Facoltà di Economia. Distinguished Faculty Member, SDA Bocconi. Non ricopre in altre società
cariche significative in relazione all’attività della Società di gestione del risparmio.
Omissis
Società di Gestione
Collocatore Unico