Das war ich nicht

Accoglimento parziale del 04/02/2014
RG n. 83970/2013
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia d’impresa
Sezione A
ha pronunciato la seguente
ordinanza
nel procedimento cautelare iscritto al N. 83970/2013 R.G. promosso da:
VASCAP----- s.r.l.
ricorrente
contro:
Cristian MU--GI----- s.r.l.
resistente
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1. La ricorrente VASCAP----- s.r.l., operante nel settore del rinnovamento di bagni e sanitari, ha in
uso il marchio registrato VASCAP----- n. 1058275 di cui B&B snc di Bernardi Marco & C. è titolare,
segno utilizzato per promuovere e distribuire il prodotto Easy Way – a sua volta coperto da brevetto
per invenzione di titolarità della ricorrente – che attiene ad un modello di vasca con
sportello da sovrapporre ad una già esistente.
Ha dedotto di avere stipulato in data 1.6.20011 con il resistente Cristian MU--- un contratto per
rivendita autorizzata di detti prodotti, al quale venivano indirizzati i clienti che contattavano la
ricorrente tramite un numero verde.
Nel corso di tale rapporto si erano verificati alcuni episodi che avevano portato la ricorrente prima
ad interrompere i rapporti con il MU---, poi in data 31.10.2012 a rescindere il contratto.
Ha contestato che il MU--- e la GI----- s.r.l. – partecipata dalla moglie del MU--- - avevano
continuato anche dopo la cessazione di tale rapporto a utilizzare moduli cartacei per preventivi ed
ordini recanti il marchio VASCAP----- e che lo stesso MU--- aveva registrato una serie di domini
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Claudio Marangoni
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internet
contenenti
detto
segno
(VASCAP-----.com;
VASCAP-----.net;
vascapointdoccia.com; vascapointdoccia.net).
Si è costituito nel procedimento Cristian MU---, il quale contestava l’esposizione dei fatti contenuta
nell’avverso ricorso, con particolare riferimento ai singoli episodi ivi esposti di presunte attività illecite
ad esso addebitate.
Ha rilevato che trattavasi comunque di episodi risalenti a diverso tempo addietro e che i documenti
Quanto ai domini internet sosteneva la legittimità della loro registrazione – in quanto all’epoca
disponibili – e che essi comunque non erano utilizzati in alcuna attività commerciale, limitandosi a
visualizzare il profilo personale dello stesso MU---.
Quanto a GI.GA: s.r.l., rilevava che egli non aveva alcuna partecipazione nella stessa.
Ha contestato altresì la sussistenza del periculum in mora in considerazione del lungo tempo trascorso
dai fatti nell’inerzia della ricorrente.
Si è costituita con memoria autonoma anche GI.GA s.r.l., rilevando che i fatti contestati dalla ricorrente
risalivano addirittura ad epoca anteriore alla stessa costituzione della società resistente (2.10.2012), e
che comunque essa non risultava coinvolta in alcuno di essi.
Ha affermato che il MU--- non aveva alcuna partecipazione societaria in essa società e che vi era un
unico caso in cui il nome del predetto era stato erroneamente associato a quello della società.
Ha contestato anche la riferibilità a sé dei siti web menzionati dalla ricorrente
1. Rileva in primo luogo il giudicante che la documentazione prodotta della resistente a sostegno
dell’illegittimo uso da parte delle resistenti di moduli o formulari recanti il segno VASCAP----- non
può ritenersi effettivamente documentato.
I pochi documenti prodotti – a prescindere dalle denunce e dichiarazioni in atti, costituenti di fatto
dichiarazioni di parte da verificare – non consentono invero di rilevare l’effettivo uso di modulistica o
simili né di riferire con precisione i documenti stessi ad una specifica data.
2. Quanto alla questione dei domini recanti il segno VASCAP-----, la contestazione della ricorrente è
invece fondata.
La riproduzione integrale e pedissequa del segno registrato, anche con l’aggiunta di insignificanti
variazioni (il termine “doccia”) costituisce violazione dei diritti spettanti sul marchio in questione in
relazione all’art. 22, comma 1 c.p.i.
In effetti appare evidente che l’uso di tale denominazione da parte di soggetto – il MU--- – già legato
da rapporti di rivendita con la ricorrente comporta seri rischi di confusione rispetto all’attuale
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
contestati erano semplici appunti privi di data su vecchi block notes.
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sussistenza dei medesimi rapporti e dunque circa la perdurante presenza di rapporti tra tali soggetti.
D’altra parte non sembra esservi alcuna ragione per cui il MU--- per esporre il proprio profilo
personale sia ricorso ad un nome a dominio che – anziché, come d’uso, riproduca appunto il suo nome
- menzioni solo ed esclusivamente il segno della parte ricorrente con la quale ha avuto rapporti di
collaborazione.
In effetti i siti del MU--- offrono la possibilità di raggiungere tramite appositi link il sito web di
(v. doc. 32 ric., nel quale il MU--- è indicato come direttore commerciale di GI----- s.r.l., nonché i
docc. 13, 36, 38, 39 e 40, 43 fasc. ric.).
3. Se dunque in relazione al solo resistente MU--- – in quanto formale intestatario dei domini
contestati – appare fondata l’ipotesi di indebito uso del segno vietato dal comma 1 dell’art. 22 c.p.i.,
sussiste altresì il periculum in mora che legittima l’adozione di misure cautelari ed urgenti.
Invero il protrarsi di tale indebito uso del domain name incentrato sul segno di parte ricorrente
determina un rilevante pericolo di confusione presso la clientela – che è così indotta a continuare ad
associare le attività dell’uno con quelle dell’altra – in tal modo determinandosi sia un effetto di
appannamento delle capacità distintive del segno che un pregiudizio riguardo l’immagine dello stesso,
entrambi sostanzialmente irreparabili ove l’illecito si protraesse fino all’esito della relativa causa di
merito.
4. Deve dunque essere adottata nei confronti del MU--- l’inibitoria alla continuazione di tale indebito
uso del segno come domain name, mentre – non essendo la ricorrente la titolare del marchio – non può
darsi luogo al trasferimento in via provvisoria di domini contestati ai sensi dell’art. 133 c.p.i.
Poiché tale inibitoria appare suscettibile di consolidamento senza l’instaurazione della relativa causa di
merito, si condanna altresì il resistente MU--- al rimborso delle spese del procedimento in favore della
parte ricorrente – nella misura indicata in dispositivo – mentre sussistono i presupposti per dichiarare
integralmente compensate le spese del procedimento tra VASCAP----- s.r.l. e l’altra resistente
GI----- s.r.l. in relazione ai chiari collegamenti operativi esistenti tra quest’ultima e il MU--- che non
rendevano per la ricorrente per nulla inverosimile un collegamento operativo tra detti soggetti.
P.q.m.
visto l’art. 669 octies c.p.c.,
1. in parziale accoglimento delle istanza avanzate da VASCAP----- s.r.l. nei confronti di Cristian
MU---, inibisce a detto resistente l’ulteriore utilizzo dei domain names contenti il segno
registrato VASCAP----- e cioè VASCAP-----.com, VASCAP-----.net, vascapointdoccia.com,
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
GI----- s.r.l., rispetto alla quale in atti vi sono plurimi elementi di collegamento con lo stesso MU---
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vascapointdoccia.net;
2. rigetta le ulteriori istanze cautelari formulate nei confronti di Cristian MU--- e quelle rivolte
nei confronti di GI----- s.r.l.;
3. condanna altresì Cristian MU--- a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si
liquidano in € 200,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi oltre oneri di legge, dichiarando
integralmente compensate le spese tra la ricorrente e la resistente GI----- s.r.l.
il Giudice
Dott. Claudio Marangoni
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Milano, 31 gennaio 2014