Accoglimento parziale del 04/02/2014 RG n. 83970/2013 TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia d’impresa Sezione A ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento cautelare iscritto al N. 83970/2013 R.G. promosso da: VASCAP----- s.r.l. ricorrente contro: Cristian MU--GI----- s.r.l. resistente *********** 1. La ricorrente VASCAP----- s.r.l., operante nel settore del rinnovamento di bagni e sanitari, ha in uso il marchio registrato VASCAP----- n. 1058275 di cui B&B snc di Bernardi Marco & C. è titolare, segno utilizzato per promuovere e distribuire il prodotto Easy Way – a sua volta coperto da brevetto per invenzione di titolarità della ricorrente – che attiene ad un modello di vasca con sportello da sovrapporre ad una già esistente. Ha dedotto di avere stipulato in data 1.6.20011 con il resistente Cristian MU--- un contratto per rivendita autorizzata di detti prodotti, al quale venivano indirizzati i clienti che contattavano la ricorrente tramite un numero verde. Nel corso di tale rapporto si erano verificati alcuni episodi che avevano portato la ricorrente prima ad interrompere i rapporti con il MU---, poi in data 31.10.2012 a rescindere il contratto. Ha contestato che il MU--- e la GI----- s.r.l. – partecipata dalla moglie del MU--- - avevano continuato anche dopo la cessazione di tale rapporto a utilizzare moduli cartacei per preventivi ed ordini recanti il marchio VASCAP----- e che lo stesso MU--- aveva registrato una serie di domini pagina http://bit.ly/UJs8cH 1 di 4 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Claudio Marangoni Accoglimento parziale del 04/02/2014 RG n. 83970/2013 internet contenenti detto segno (VASCAP-----.com; VASCAP-----.net; vascapointdoccia.com; vascapointdoccia.net). Si è costituito nel procedimento Cristian MU---, il quale contestava l’esposizione dei fatti contenuta nell’avverso ricorso, con particolare riferimento ai singoli episodi ivi esposti di presunte attività illecite ad esso addebitate. Ha rilevato che trattavasi comunque di episodi risalenti a diverso tempo addietro e che i documenti Quanto ai domini internet sosteneva la legittimità della loro registrazione – in quanto all’epoca disponibili – e che essi comunque non erano utilizzati in alcuna attività commerciale, limitandosi a visualizzare il profilo personale dello stesso MU---. Quanto a GI.GA: s.r.l., rilevava che egli non aveva alcuna partecipazione nella stessa. Ha contestato altresì la sussistenza del periculum in mora in considerazione del lungo tempo trascorso dai fatti nell’inerzia della ricorrente. Si è costituita con memoria autonoma anche GI.GA s.r.l., rilevando che i fatti contestati dalla ricorrente risalivano addirittura ad epoca anteriore alla stessa costituzione della società resistente (2.10.2012), e che comunque essa non risultava coinvolta in alcuno di essi. Ha affermato che il MU--- non aveva alcuna partecipazione societaria in essa società e che vi era un unico caso in cui il nome del predetto era stato erroneamente associato a quello della società. Ha contestato anche la riferibilità a sé dei siti web menzionati dalla ricorrente 1. Rileva in primo luogo il giudicante che la documentazione prodotta della resistente a sostegno dell’illegittimo uso da parte delle resistenti di moduli o formulari recanti il segno VASCAP----- non può ritenersi effettivamente documentato. I pochi documenti prodotti – a prescindere dalle denunce e dichiarazioni in atti, costituenti di fatto dichiarazioni di parte da verificare – non consentono invero di rilevare l’effettivo uso di modulistica o simili né di riferire con precisione i documenti stessi ad una specifica data. 2. Quanto alla questione dei domini recanti il segno VASCAP-----, la contestazione della ricorrente è invece fondata. La riproduzione integrale e pedissequa del segno registrato, anche con l’aggiunta di insignificanti variazioni (il termine “doccia”) costituisce violazione dei diritti spettanti sul marchio in questione in relazione all’art. 22, comma 1 c.p.i. In effetti appare evidente che l’uso di tale denominazione da parte di soggetto – il MU--- – già legato da rapporti di rivendita con la ricorrente comporta seri rischi di confusione rispetto all’attuale pagina http://bit.ly/UJs8cH 2 di 4 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a contestati erano semplici appunti privi di data su vecchi block notes. Accoglimento parziale del 04/02/2014 RG n. 83970/2013 sussistenza dei medesimi rapporti e dunque circa la perdurante presenza di rapporti tra tali soggetti. D’altra parte non sembra esservi alcuna ragione per cui il MU--- per esporre il proprio profilo personale sia ricorso ad un nome a dominio che – anziché, come d’uso, riproduca appunto il suo nome - menzioni solo ed esclusivamente il segno della parte ricorrente con la quale ha avuto rapporti di collaborazione. In effetti i siti del MU--- offrono la possibilità di raggiungere tramite appositi link il sito web di (v. doc. 32 ric., nel quale il MU--- è indicato come direttore commerciale di GI----- s.r.l., nonché i docc. 13, 36, 38, 39 e 40, 43 fasc. ric.). 3. Se dunque in relazione al solo resistente MU--- – in quanto formale intestatario dei domini contestati – appare fondata l’ipotesi di indebito uso del segno vietato dal comma 1 dell’art. 22 c.p.i., sussiste altresì il periculum in mora che legittima l’adozione di misure cautelari ed urgenti. Invero il protrarsi di tale indebito uso del domain name incentrato sul segno di parte ricorrente determina un rilevante pericolo di confusione presso la clientela – che è così indotta a continuare ad associare le attività dell’uno con quelle dell’altra – in tal modo determinandosi sia un effetto di appannamento delle capacità distintive del segno che un pregiudizio riguardo l’immagine dello stesso, entrambi sostanzialmente irreparabili ove l’illecito si protraesse fino all’esito della relativa causa di merito. 4. Deve dunque essere adottata nei confronti del MU--- l’inibitoria alla continuazione di tale indebito uso del segno come domain name, mentre – non essendo la ricorrente la titolare del marchio – non può darsi luogo al trasferimento in via provvisoria di domini contestati ai sensi dell’art. 133 c.p.i. Poiché tale inibitoria appare suscettibile di consolidamento senza l’instaurazione della relativa causa di merito, si condanna altresì il resistente MU--- al rimborso delle spese del procedimento in favore della parte ricorrente – nella misura indicata in dispositivo – mentre sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese del procedimento tra VASCAP----- s.r.l. e l’altra resistente GI----- s.r.l. in relazione ai chiari collegamenti operativi esistenti tra quest’ultima e il MU--- che non rendevano per la ricorrente per nulla inverosimile un collegamento operativo tra detti soggetti. P.q.m. visto l’art. 669 octies c.p.c., 1. in parziale accoglimento delle istanza avanzate da VASCAP----- s.r.l. nei confronti di Cristian MU---, inibisce a detto resistente l’ulteriore utilizzo dei domain names contenti il segno registrato VASCAP----- e cioè VASCAP-----.com, VASCAP-----.net, vascapointdoccia.com, pagina http://bit.ly/UJs8cH 3 di 4 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a GI----- s.r.l., rispetto alla quale in atti vi sono plurimi elementi di collegamento con lo stesso MU--- Accoglimento parziale del 04/02/2014 RG n. 83970/2013 vascapointdoccia.net; 2. rigetta le ulteriori istanze cautelari formulate nei confronti di Cristian MU--- e quelle rivolte nei confronti di GI----- s.r.l.; 3. condanna altresì Cristian MU--- a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 200,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi oltre oneri di legge, dichiarando integralmente compensate le spese tra la ricorrente e la resistente GI----- s.r.l. il Giudice Dott. Claudio Marangoni pagina http://bit.ly/UJs8cH 4 di 4 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Milano, 31 gennaio 2014
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