13/2/2015 - Studio Ducoli

QUADERN
/ VENERDÌ, 13 FEBBRAIO 2015
ILCASODELGIORNO
PRIMOPIANO
Bonus commerciali
con incertezze ai fini
IVA
Proroga parziale per le
Certificazioni Uniche
/ Elena SPAGNOL
La prassi commerciale prevede
spesso il riconoscimento di bonus di fine anno, che i fornitori
concedono ai propri clienti secondo formule contrattuali articolate
e non sempre facilmente identificabili in uno schema fiscalmente
previsto.
La disciplina ai fini IVA degli incentivi commerciali si presenta
infatti estremamente frammentata e priva di sistematicità, come
dimostrano l’interpretazione di
prassi e quella giurisprudenziale,
tra loro spesso discordanti.
Secondo le interpretazioni
dell’Agenzia delle Entrate (R.M.
23 settembre 1974 n. 502713,
ris. Agenzia delle Entrate 17 settembre 2004 n. 120 e 7 febbraio
2008 n. 36) è possibile distinguere nell’ambito dei premi tra bonus qualitativi e bonus quantitativi.
I bonus qualitativi rappresentano, di fatto, il corrispettivo di
una prestazione di [...]
Quelle contenenti solo redditi non dichiarabili nel 730 possono essere
trasmesse anche dopo il 9 marzo
/ Massimo NEGRO
Possibilità di inviare dopo il 9 marzo, senza
sanzioni, le Certificazioni Uniche contenenti solo redditi che non possono essere dichiarati nel
730, possibilità di non compilare la sezione relativa ai dati INAIL e di non inviare le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.
Sono queste le “aperture” disposte dall’Agenzia delle Entrate e rese note con un comunicato
stampa diffuso ieri, al fine di venire incontro alle richieste delle categorie professionali interessate (si veda “Scadenze, i sindacati chiedono un
incontro a MEF ed Entrate” del 10 febbraio).
Entro il 9 marzo 2015 (poiché l’ordinaria scadenza del 7 marzo quest’anno cade di sabato),
infatti, i sostituti d’imposta o gli intermediari
incaricati (es. dottori commercialisti e consulenti del lavoro) devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni
Uniche, per permettere all’Agenzia stessa di acquisire i relativi dati in tempo utile per rendere
disponibili, entro il 15 aprile 2015, i modelli
730/2015 precompilati.
Al fine di far rispettare tale scadenza, è stato introdotto un pesante regime sanzionatorio, secondo cui, per ogni certificazione omessa, inviata tardivamente o con dati errati, è prevista
A PAGINA 2
A PAGINA 3
INEVIDENZA
FISCO
Voluntary disclosure alla prova dell’interposizione
Sentenza sulla “Robin tax” con effetti sui bilanci 2014
Niente sequestro sul trust che toglie la disponibilità
dei beni all’evasore
Incentivi per il rientro di ricercatori e docenti prorogati
fino al 2020
Notifiche a mezzo posta iniziate con la “spedizione” e
non con la “consegna”
ALTRENOTIZIE
l’applicazione di una sanzione di 100 euro,
senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art.
12 del DLgs. 472/97 (inoltre, secondo l’Agenzia delle Entrate, non è possibile avvalersi
neppure del ravvedimento operoso).
Tuttavia, come più volte evidenziato, l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche, e il relativo regime sanzionatorio, riguarda anche
le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione del modello 730 precompilato, oppure di dati che non hanno diretta rilevanza ai fini della dichiarazione del
contribuente.
Proprio la rilevanza di fini della precompilazione del modello 730 costituisce il “denominatore comune” delle semplificazioni previste dall’Agenzia delle Entrate, applicabili solo quest’anno, al fine di agevolare il primo
adempimento del nuovo obbligo.
L’aspetto più rilevante è la possibilità di inviare dopo il 9 marzo, senza applicazione di
sanzioni, le certificazioni che contengono
esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730. Si [...]
/ A PAGINA 12
Vecchio regime dei
minimi prorogato per il
2015
/ Michela DAMASCO e Paola RIVETTI
Il Governo “corregge il tiro” sulle partite IVA
e lo fa con un intervento nel “Milleproroghe”
(Ddl. di conversione del DL n. 192/2014). Come preannunciato in questi giorni, infatti, ieri
in serata è finalmente arrivato il via libera
dall’Esecutivo all’emendamento di Scelta Civica che proroga il regime di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile con imposta sostitutiva al 5%, consentendo anche ai soggetti che
avviano una nuova attività nel 2015 di optare
per [...]
A PAGINA 5
ancora
IL CASO DEL GIORNO
Bonus commerciali con incertezze ai fini IVA
Il regime da applicare agli incentivi commerciali è subordinato alla corretta
qualificazione della forma incentivante
/ Elena SPAGNOL
La prassi commerciale prevede spesso il riconoscimento di
bonus di fine anno, che i fornitori concedono ai propri
clienti secondo formule contrattuali articolate e non sempre
facilmente identificabili in uno schema fiscalmente previsto.
La disciplina ai fini IVA degli incentivi commerciali si presenta infatti estremamente frammentata e priva di sistematicità, come dimostrano l’interpretazione di prassi e quella
giurisprudenziale, tra loro spesso discordanti.
Secondo le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate (R.M.
23 settembre 1974 n. 502713, ris. Agenzia delle Entrate 17
settembre 2004 n. 120 e 7 febbraio 2008 n. 36) è possibile
distinguere nell’ambito dei premi tra bonus qualitativi e bonus quantitativi.
I bonus qualitativi rappresentano, di fatto, il corrispettivo
di una prestazione di servizi imponibili IVA ai sensi
dell’art. 3 del DPR 633/72, che il cessionario fattura al cedente.
In altre parole, tali bonus costituiscono i corrispettivi riconosciuti per lo svolgimento di obbligazioni/servizi che traggono origine dall’accordo contrattuale primario stipulato tra
il produttore e il cliente.
I bonus quantitativi possono a loro volta essere classificati
in bonus incondizionati e bonus condizionati.
I primi, tra cui rientrano a titolo esemplificativo i bonus riconosciuti in percentuale sul fatturato o sui volumi di vendita, indipendentemente dal fatturato o dai volumi realizzati,
dovrebbero considerarsi fuori del campo di applicazione
dell’IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. a) del DPR
633/72, essendo assimilati alle “cessioni di denaro” (R.M.
n. 502713/74).
I bonus condizionati, riconosciuti subordinatamente al realizzarsi di obiettivi specifici di vendita o di altra natura, rappresentano per l’Amministrazione finanziaria una riduzione
di prezzo originariamente praticato e possono generare una
nota di variazione con rettifica dell’IVA in diminuzione,
da emettersi secondo le indicazioni formali evidenziate dalla
ris. Agenzia delle Entrate n. 36/2008, e cioè indicando:
- la tipologia di premio o, in alternativa, il riferimento
all’accordo stipulato;
- l’indicazione della fattura cui si riferisce;
- il riferimento della normativa applicata;
- il periodo di riferimento o in alternativa il riferimento
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all’accordo commerciale (data e paragrafo).
L’Amministrazione, considerando i premi quantitativi condizionati come sconti/abbuoni disciplinati dall’art. 26 comma 2 del DPR 633/72, a prescindere dalla forma lessicale
utilizzata per qualificarli (sconto, abbuono o premio), appare giungere a conclusioni differenti rispetto a quelle più rigorose della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 5 marzo 2007
n. 5006, 29 maggio 2013 n. 13312 e 8 ottobre 2014 n.
21182), secondo cui la concessione ai clienti di premi a
chiusura dell’esercizio, quale ripartizione di vantaggi accordati al cedente dai fornitori per il raggiungimento di determinati livelli di acquisti, non può essere qualificabile come il
riconoscimento di uno sconto, ancorché espressamente regolato nei rapporti contrattuali tra le parti e, pertanto, non attribuisce il diritto all’emissione della nota di variazione IVA.
Per la Cassazione, il premio di fine anno è un contributo
autonomo
Secondo la Cassazione, quindi, mentre lo sconto o abbuono
praticato sul prezzo di fornitura attribuisce al cedente il diritto alla detrazione dell’IVA mediante l’emissione della
nota di variazione, il premio di fine anno, anche se condizionato, si qualifica come contributo autonomo riconosciuto indistintamente a fine esercizio al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato o, comunque, per incentivarlo
a futuri acquisti e rappresenta una corresponsione in funzione liberale senza alcun collegamento causale con singole e
determinate cessioni imponibili da ritenersi escluso da IVA
ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DPR 633/72 (si veda
“Esclusa la variazione IVA per i premi fedeltà” del 30
maggio 2013).
Tutto ciò premesso, stante le diverse interpretazioni di
prassi e di giurisprudenza, appare opportuno che i contribuenti che riconoscono sconti e incentivi commerciali a fine
anno ai propri clienti, per ridurre i rischi di contestazioni
in caso di emissione di nota di variazione ai fini IVA, curino
attentamente la formalizzazione delle clausole contrattuali, anche sotto il profilo lessicale, con la finalità di qualificare con chiarezza la natura del bonus concesso ed emettano, inoltre, la nota di variazione rispettando le condizioni
formali richieste dalla ris. n. 36/2008.
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FISCO
Proroga parziale per le Certificazioni Uniche
Quelle contenenti solo redditi non dichiarabili nel 730 possono essere trasmesse anche
dopo il 9 marzo
/ Massimo NEGRO
Possibilità di inviare dopo il 9 marzo, senza sanzioni, le
Certificazioni Uniche contenenti solo redditi che non possono essere dichiarati nel 730, possibilità di non compilare la
sezione relativa ai dati INAIL e di non inviare le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti. Sono queste
le “aperture” disposte dall’Agenzia delle Entrate e rese note
con un comunicato stampa diffuso ieri, al fine di venire
incontro alle richieste delle categorie professionali
interessate (si veda “Scadenze, i sindacati chiedono un
incontro a MEF ed Entrate” del 10 febbraio).
Entro il 9 marzo 2015 (poiché l’ordinaria scadenza del 7
marzo quest’anno cade di sabato), infatti, i sostituti d’imposta o gli intermediari incaricati (es. dottori commercialisti e
consulenti del lavoro) devono trasmettere in via telematica
all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche, per permettere all’Agenzia stessa di acquisire i relativi dati in tempo utile per rendere disponibili, entro il 15 aprile 2015, i
modelli 730/2015 precompilati.
Al fine di far rispettare tale scadenza, è stato introdotto un
pesante regime sanzionatorio, secondo cui, per ogni certificazione omessa, inviata tardivamente o con dati errati, è prevista l’applicazione di una sanzione di 100 euro, senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97 (inoltre, secondo
l’Agenzia delle Entrate, non è possibile avvalersi neppure
del ravvedimento operoso).
Tuttavia, come più volte evidenziato, l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni
Uniche, e il relativo regime sanzionatorio, riguarda anche
le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione del modello 730 precompilato, oppure di dati
che non hanno diretta rilevanza ai fini della dichiarazione
del contribuente.
Proprio la rilevanza di fini della precompilazione del modello 730 costituisce il “denominatore comune” delle semplificazioni previste dall’Agenzia delle Entrate, applicabili
solo quest’anno, al fine di agevolare il primo adempimento
del nuovo obbligo.
L’aspetto più rilevante è la possibilità di inviare dopo il 9
marzo, senza applicazione di sanzioni, le certificazioni che
contengono esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730. Si tratta quindi, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:
- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni;
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di
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appalto.
L’Agenzia delle Entrate non ha però precisato il termine finale di questo “periodo di tolleranza”; in attesa di ulteriori
indicazioni, appare prudenziale procedere appena possibile
all’invio delle certificazioni in esame.
Altra importante novità è la possibilità di non compilare la
sezione della Certificazione Unica relativa ai dati assicurativi INAIL. L’indicazione di tali dati, infatti:
- è stata una “sorpresa” della versione definitiva della Certificazione Unica, non prevista dalle bozze diffuse nel 2014 né
dal precedente modello CUD;
- avveniva solo nell’ambito del modello 770 Semplificato e
deve comunque essere effettuata anche nel 770/2015;
- non ha alcuna rilevanza ai fini della precompilazione dei
modelli 730.
Inoltre, tale previsione poteva comportare difficoltà nel reperimento dei dati entro il 9 marzo; analogamente al modello 770, infatti, i dati assicurativi INAIL da indicare nella
Certificazione Unica sono riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del DPR 1124/65,
già soggetti alla denuncia nominativa di cui alla L. 63/93,
quindi anche in relazione a soggetti diversi dai dipendenti o
dai collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS ex L.
335/95.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che si possono
non inviare le certificazioni relative al 2014 contenenti
esclusivamente redditi esenti; si tratta, ad esempio, di particolari borse di studio o di assegni ricerca, oppure delle retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi internazionali, o
da rappresentanze diplomatiche e consolari.
Secondo quanto stabilito dal provvedimento dell’Agenzia
del 15 gennaio scorso di approvazione della Certificazione
Unica, non devono comunque essere inviate le certificazioni attestanti esclusivamente redditi totalmente esentati da
imposizione in Italia poiché il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte dirette.
“Moderatamente soddisfatto” per la decisione resa nota ieri
dalle Entrate, Gerardo Longobardi, Presidente del CNDCEC. Proprio in questi giorni, il Consiglio nazionale di categoria stava lavorando alla presentazione di un emendamento con cui chiedere la proroga della scadenza per l’invio
della Certificazione Unica. Una richiesta che, con ogni probabilità, sarebbe stata respinta, se non altro perché lo spostamento della scadenza del 9 marzo avrebbe comportato anche lo slittamento dell’arrivo del 730 precompilato:
“Quantomeno, però – commenta Longobardi –, ci è stato
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consentito di presentare, entro il 9 marzo, solo i dati che dovranno poi confluire nella dichiarazione precompilata, così
come avevamo chiesto (in alternativa alla proroga, ndr) sia
durante l’audizione di qualche mese fa in Commissione di
vigilanza sull’Anagrafe tributaria che nelle interlocuzioni degli ultimi giorni con MEF ed Entrate. La decisione di ieri è
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la riprova che il dialogo premia sempre”. Un dialogo che
continuerà il prossimo martedì 17 febbraio, giorno in cui è
previsto un incontro tra i rappresentanti dei commercialisti,
il Viceministro all’Economia, Luigi Casero, e la Direttrice
delle Entrate, Rossella Orlandi.
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FISCO
Vecchio regime dei minimi prorogato per il
2015
Via libera a un emendamento al “Milleproroghe” che consente l’opzione anche ai
soggetti che avviano una nuova attività quest’anno
/ Michela DAMASCO e Paola RIVETTI
Il Governo “corregge il tiro” sulle partite IVA e lo fa con un
intervento nel “Milleproroghe” (Ddl. di conversione del DL
n. 192/2014). Come preannunciato in questi giorni, infatti,
ieri in serata è finalmente arrivato il via libera dall’Esecutivo all’emendamento di Scelta Civica che proroga il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile con imposta
sostitutiva al 5%, consentendo anche ai soggetti che avviano
una nuova attività nel 2015 di optare per tale regime.
Con questo intervento viene, così, derogata la disposizione
della legge di stabilità (L. 190/2014) che, nell’introdurre il
nuovo regime forfetario, consente, in via transitoria, di
continuare ad applicare il regime di vantaggio solo ai soggetti che lo hanno applicato nel 2014 (circostanza che, come
da rilevazioni del MEF, aveva determinato un aumento significativo delle partite IVA aperte nell’ultima parte dell’anno scorso). Va da sé anche il recupero della più elevata soglia di ricavi e compensi (30.000 euro) per l’accesso a un
regime agevolato, a fronte della revisione al ribasso –
almeno per talune categorie economiche, come quella dei
professionisti – disposta dal nuovo regime forfetario.
Non resta che capire in che rapporto saranno i due regimi,
posto che entrambi sono considerati “naturali” per i soggetti che ne possiedono i requisiti, e le specifiche modalità di
scelta tra gli stessi. Di certo, si tratta di una prima “soluzione ponte”, che consentirà di “lavorare a una soluzione definitiva per il 2016, in uno scenario in cui nessuna opportunità preesistente è stata eliminata e ne sono semmai state aggiunte di nuove”, ha commentato il Sottosegretario all’Economia e Segretario di Scelta Civica Enrico Zanetti.
Il “Milleproroghe” si appresta poi anche a diventare lo strumento con cui riaprire i termini per la rateatizzazione delle cartelle Equitalia. Il pacchetto di emendamenti dei relatori, Maino Marchi (Pd) e Francesco Paolo Sisto (Fi), presentato ieri in una conferenza stampa a Montecitorio, contiene
infatti una modifica di quanto disposto dall’art. 11-bis del
DL n. 66/2014, disponendo che i contribuenti, decaduti dal
beneficio della rateazione previsto dall’art. 19 del DPR n.
602/73, possano richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di 72 rate mensili, a
condizione che: la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2014 (attualmente 22 giugno 2013); la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2015 e
non più il 31 luglio 2014.
Inoltre, la proposta di modifica prevede che, a seguito della
presentazione della richiesta del piano di rateazione, non
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possano essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi
dell’art. 48-bis del DPR n. 602/73, la stessa non può essere
concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono
oggetto.
Come spiegato dai relatori, poi, per ridurre gli effetti dello
split payment, un emendamento propone di innalzare dal 10
al 15% dell’importo contrattuale l’anticipazione in favore
dell’appaltatore per i contratti relativi a lavori, disciplinati
dal DLgs. n. 163/2006, affidati a seguito di gare bandite fino
al 31 dicembre 2015, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo. Infine, nel pacchetto dei relatori, si segnala la proposta di proroga di due anni – dall’attuale 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017 – degli incentivi fiscali
per il rientro dei lavoratori in Italia ex L. n. 238/2010.
Sempre in ambito fiscale, ieri, in Commissione Finanze al
Senato, Zanetti ha preannunciato la presentazione di un
emendamento governativo al Ddl. di conversione del DL n.
4/2015, in materia di esenzione IMU, per prorogare di sei
mesi la scadenza dell’attuazione della delega di cui alla L.
n. 23/2014, attualmente fissata al 27 marzo.
In merito, il Sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta ha confermato che, per la prossima settimana, sarà pronto
anche il decreto sui giochi. Quindi, come anticipato ieri (si
veda “Slitta di sei mesi l’attuazione della delega fiscale” del
12 febbraio), sul tavolo del CdM del 20 febbraio dovrebbero
approdare, oltre al decreto appena citato, i provvedimenti su
fiscalità internazionale per le imprese, fatturazione elettronica e catasto.
Compie poi passi in avanti l’attuazione della riforma del lavoro (Jobs Act). Ieri, infatti, il decreto che introduce nuovi
ammortizzatori sociali per il 2015, tra cui la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), ha incassato il parere
favorevole della Conferenza Stato-Regioni.
La Commissione Lavoro del Senato, non senza “scintille”
nella maggioranza, ha invece dato parere favorevole, con osservazioni e integrazioni, al DLgs. sui contratti a tutele crescenti. Nel dettaglio, in relazione ai licenziamenti collettivi,
si chiede al Governo di valutare l’opportunità di rivedere il
regime sanzionatorio dell’art. 10 dello schema, prevedendo la reintegrazione in caso di violazione dei criteri previsti dai contratti collettivi. Malgrado il termine scadesse ieri,
l’approvazione da parte della Commissione Lavoro della
Camera è rinviata alla prossima settimana, a causa della
seduta fiume sulle riforme.
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FISCO
Voluntary disclosure alla prova
dell’interposizione
Spesso i conti svizzeri riconducibili a contribuenti italiani sono intestati ad altre società
residenti in Paesi black list
/ Salvatore SANNA
Per espressa previsione normativa, la procedura di voluntary disclosure consente di regolarizzare gli investimenti esteri anche se detenuti indirettamente o per interposta persona (tipicamente trust o società off-shore).
Se si è in presenza di un vero e proprio soggetto interposto,
infatti, sarà il contribuente c.d. “interponente” a dover
presentare il modello per l’adesione alla disclosure.
In merito, la circ. Agenzia delle Entrate 4 dicembre 2001 n.
99 (§ 2.3) ha osservato che è impossibile dare una definizione generalizzata della nozione di “interposta persona”, essendo essa direttamente connessa alle caratteristiche e alle
modalità organizzative del soggetto interposto.
La problematica dell’interposizione è stata sviluppata dalla
successiva circ. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2002 n. 9
(§ 1.28), con riferimento all’ipotesi della detenzione
all’estero di partecipazioni in società a ristretta base azionaria. In tale documento, si sottolinea l’esigenza di distinguere tra quelle situazioni in cui la società estera è un soggetto
interposto, in quanto lo schermo societario appare meramente formale, e quelle invece in cui la società estera è effettivamente operante all’estero.
Nel primo caso, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, potendosi sostenere che la titolarità dei beni e delle attività intestati alla società spetta in realtà al socio, in luogo del rapporto formale è destinata a prevalere la realtà fattuale che
vede nella persona fisica il detentore dei beni intestati alla
società interposta.
Tale impostazione può ragionevolmente essere adottata per
gli investimenti detenuti in Svizzera tramite società di diritto panamense o del Belize che non mantengono la contabilità, né depositano il bilancio e che, in generale, svolgono come unica attività quella di avere intestati conti correnti o
conti titoli presso un intermediario elvetico.
Si tratta infatti di mere “etichette” o “schermi” che consentono l’anonimato al soggetto che in realtà dispone direttamente del conto e ne risulta il beneficiario effettivo.
Qualificata la società titolare del conto come “interposta”,
sarà necessario considerare gli investimenti come direttamente detenuti in Svizzera.
Del resto, quando si valuta un’interposizione, si deve ragionare guardando agli effetti del negozio e non alla sua mera
forma: pertanto, quando il possesso di una partecipazione in
una società “schermo” produce l’effetto per il socio di disporre direttamente e di essere il reale titolare di un investimento senza necessariamente dover assolvere alle formali/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 13 FEBBRAIO 2015
tà o alle regole che normalmente caratterizzano i soggetti
collettivi (la pluralità dei soci oppure il doversi riunire in
assemblea, ad esempio), non si può che ragionare come se,
di fatto, tale società non esistesse.
In questo senso, deve essere interpretata la risoluzione n.
134/2002 dell’Agenzia delle Entrate che ha considerato ubicato “giuridicamente” all’estero un immobile situato in Italia, ma intestato ad una società estera. Infatti, lo scopo di tale chiarimento non è quello di considerare la residenza del
soggetto interposto come l’elemento che permette di stabilire dove si trovi un determinato bene, bensì quello di individuare un caso che violava la disciplina sul monitoraggio fiscale attraverso una particolare forma di “esterovestizione”.
Test sull’esterovestizione
Quando, invece, si costituisce una società black list al solo
fine di renderla intestataria di un conto Svizzero si verifica
un caso di interposizione e non di mera esterovestizione di
un bene.
Un altro caso molto dibattuto è poi quello del possesso di
una partecipazione in una SCI (société civile immobiliére),
tipico strumento di gestione di beni immobiliari diffuso in
Francia e nel Principato di Monaco. In merito, si segnala che
la circ. Agenzia delle Entrate 23 novembre 2009 n. 49 (§
2.5) ha trattato questa società come non interposta
affermando che in tal caso è necessario regolarizzare la
partecipazione e non gli immobili di proprietà della società.
Laddove, per contro, il contribuente residente possieda una
partecipazione in una società estera black list effettivamente operante all’estero, l’analisi deve continuare considerando altri aspetti. Il primo è sicuramente quello della effettiva
residenza di tale società: infatti, la voluntary disclosure dovrebbe essere effettuata dalla società di diritto estero se risultasse “esterovestita” secondo l’art. 73 del TUIR e quindi residente in Italia. In questa circostanza, i soci residenti dovrebbero a loro volta regolarizzare gli eventuali redditi derivanti dalla partecipazione a questa società se non sono stati
assoggettati ad imposizione in Italia.
Infine, se il soggetto estero partecipato fosse residente in un
Paese black list e non esterovestito, i soci dovrebbero verificare se si rientra nella disciplina CFC prevista dagli artt.
167 e 168 del TUIR ed eventualmente procedere alla collaborazione volontaria per i redditi non dichiarati che dovevano essere attribuiti loro per trasparenza.
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FISCO
Sentenza sulla “Robin tax” con effetti sui
bilanci 2014
Dovranno recepire i risvolti della pronuncia di illegittimità, dal mantenimento
dell’aliquota maggiorata allo scarico della fiscalità anticipata
/ Marco MARANI
La sentenza n. 10/2015 della Consulta che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della “Robin Hood Tax” suscita a
caldo due riflessioni.
La prima è legata alla lentezza del sistema giurisprudenziale, per di più accompagnata in questo caso da una grave miopia del legislatore fiscale che non ha sfruttato tutto il tempo
avuto a disposizione per porre rimedio ad una misura nata
sotto una cattiva stella.
Il Ministro dell’Economia allora in carica presentò la “Robin tax” sottolineando che “fatti straordinari richiedono interventi straordinari” e che quindi “profitti straordinari richiedono una tassazione corrispondente”. L’addizionale
(inizialmente di 5,5 punti, poi di 6,5, poi ancora di 10,5 per
tornare a 6,5, secondo un disegno quasi schizofrenico) venne introdotta per colpire i presunti extraprofitti che i
petrolieri avrebbero dovuto conseguire a seguito
dell’impennata del prezzo del greggio avvenuta nell’estate
del 2008.
Peccato che l’incremento dell’aliquota IRES non andava a
colpire i soli extraprofitti (se e dove realmente prodotti)
bensì l’intero utile delle imprese destinatarie della misura.
Le stesse, peraltro, prima dell’avvenuto inserimento dal
2011 di un secondo parametro di applicazione della “Robin tax” dato dall’esistenza di un livello minimo di reddito
imponibile, venivano individuate in ragione della mera esistenza di un fatturato superiore ad una certa soglia
(anch’essa variata nel tempo), senza considerare né che i
ricavi non sono utili né che un’impresa di grandi dimensioni
non necessariamente realizza anche extraprofitti.
In questo scenario di partenza erano già evidenti a suo tempo le distorsioni causate dalla “Robin tax” rispetto ad una
corretta ordinaria determinazione della ricchezza reddituale. Non occorrevano di certo sette anni per capire che l’inasprimento della tassazione sull’intero reddito delle società
petrolifere contraddiceva la finalità di tassare un extraprofitto. Senza considerare che la tassazione straordinaria è rimasta tale e quale nell’ottica del legislatore, e ciò anche quando l’impennata del greggio è venuta meno, ed anzi è proprio
il carattere permanente e non transitorio della misura che
ha spinto la Corte Costituzionale a bocciarla.
Il secondo spunto di riflessione muove attorno alla decisione adottata dalla Consulta circa gli effetti della sentenza.
Con un revirement rispetto al passato, ossia ad una usuale
retroattività delle sentenze di accoglimento (eccezion fatta
per i rapporti esauriti), il giudice delle leggi ha sancito l’ir/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 13 FEBBRAIO 2015
retroattività degli effetti della pronuncia, che di fatto opera
soltanto per il futuro (dal 12 febbraio 2015 in avanti).
Gia ieri, su Eutekne.info è stata correttamente negata l’utilità di presentare istanze di rimborso dei versamenti “Robin
tax” operati in passato, che verrebbero cassati dall’Agenzia
delle Entrate (si veda “Da oggi illegittimità della «Robin
tax» senza effetti retroattivi” del 12 febbraio) e, si presume,
anche dalle Commissioni tributarie.
Retroattività esclusa anche in virtù dell’equilibrio di
bilancio
Secondo il ragionamento della Corte Costituzionale, riconoscere alla pronuncia effetti retroattivi avrebbe messo in crisi
le casse dell’Erario, chiamato a restituire alle imprese, specie in questo periodo di magra, una somma che “determinerebbe anzitutto una grave violazione dell’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 81 Cost.” ed “uno squilibrio del bilancio dello Stato di entità tale da implicare la necessità di una
manovra finanziaria aggiuntiva, anche per non venire meno al rispetto dei parametri cui l’Italia si è obbligata in sede
di Unione europea e internazionale (artt. 11 e 117, primo
comma, Cost.) e, in particolare, delle previsioni annuali e
pluriennali indicate nelle leggi di stabilità in cui tale entrata
è stata considerata a regime”. Estremizzando, il fatto che i
budget erariali siano stati tarati su un prelievo incorso poi in
una bocciatura costituzionale ne legittima dunque la sua
non restituzione.
Ciò di cui la Consulta non deve essersi preoccupata sono invece gli effetti bilancistici e finanziari che la pronuncia, resa in piena chiusura dei bilanci 2014 per chi ha l’esercizio
coincidente con l’anno solare, produrrà sui soggetti interessati. Si è già detto che l’irretroattività degli effetti della sentenza bloccherà sul nascere qualsiasi tentativo di recupero
delle somme già versate. Valendo dal 12 febbraio 2015 in
avanti, le imprese energetiche da un lato dovranno considerare la “Robin tax” applicabile ai fini del calcolo delle imposte correnti per l’esercizio 2014, fatte salve interpretazioni diverse (ostacolate dalla circostanza che il periodo di imposta si è già concluso) ancorate al fatto che per il 2014 i
termini per il versamento del saldo e per la presentazione
della dichiarazione dei redditi non risultano ancora scaduti.
Dall’altro lato dovranno cancellare dai propri bilanci la fiscalità anticipata, ad oggi valorizzata con l’addizionale di
6,5 punti, su tutte quelle differenze temporanee (accantona/ 07
ancora
menti, perdite fiscali pregresse, interessi passivi temporaneamente indeducibili, disallineamenti tra ammortamenti civilistici maggiori dei fiscali e così via) sorte in esercizi passati
e che avrebbero dovuto riversarsi in periodi di imposta
soggetti alla “Robin tax”.
Insomma, i bilanci 2014 attualmente in fase di chiusura dovrebbero recepire tutti i risvolti peggiori della vicenda, dal
mantenimento dell’aliquota maggiorata per il 2014 allo scarico della fiscalità anticipata, con buona pace del socio che
in caso di distribuzione godrà di (minori) dividendi, o della
società che nel caso di rinvio avrà un minor utile con una ricaduta, ad esempio, in un minor beneficio ACE.
Vi è un ultimo aspetto da considerare.
Ad oggi pendono dei PVC, già notificati e non ancora sfo-
/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 13 FEBBRAIO 2015
ciati in avvisi di accertamento, con i quali alcune operazioni di riorganizzazione aziendale sono state tacciate di elusività poiché avrebbero tra l’altro permesso alle aziende di rimanere sottosoglia rispetto al volume di ricavi, evitando
così di subire la “Robin tax”.
Eccezion fatta il caso in cui l’Agenzia delle Entrate decida di
arrestare la propria pretesa alla luce della sentenza della
Corte (ma viene difficile pensarlo), ci saranno aziende che si
vedranno recapitare in futuro avvisi di accertamento con i
quali sarà avanzato il pagamento di un prelievo dichiarato
nel frattempo costituzionalmente illegittimo. Ecco un altro
degli sconquassi di una vicenda nata male e risolta non
proprio nel migliore dei modi.
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ancora
IMPRESA
Niente sequestro sul trust che toglie la
disponibilità dei beni all’evasore
Annullato dal Tribunale il provvedimento su beni conferiti in un trust affidato a un
trustee professionale in cui l’indagato era mero “guardiano”
/ Maurizio MEOLI
I beni costituiti in trust – dei quali il “trustee” diviene proprietario e gestore sino alla restituzione degli stessi, alla
scadenza del trust, ai beneficiari – non possono formare oggetto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per
equivalente, a meno che non sussistano elementi indiziari
sintomatici del fatto che il “trustee”, indagato per reati tributari, continui ad amministrarli conservandone la piena disponibilità ovvero che tale disponibilità persista nonostante
l’apparente titolarità del diritto in capo a terzi che hanno
assunto la veste formale di “trustee”. Lo afferma il Tribunale
del Riesame di Cremona nell’ordinanza del 9 gennaio 2015.
Nel caso di specie, un contribuente veniva indagato per la
fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo
di fatture false (art. 2 del DLgs. 74/2000). Veniva, inoltre,
disposto il sequestro per equivalente, in funzione della successiva confisca, di una serie di beni immobili che il contribuente stesso aveva fatto confluire in un trust istituito in favore delle figlie ovvero, in caso di loro premorienza, in favore dei discendenti in linea diretta delle stesse (alcuni di questi immobili, poi, erano utilizzati in affitto da membri della
famiglia). Nel trust, peraltro, la qualifica di trustee era originariamente assunta dall’indagato; successivamente, però,
veniva attribuita ad una società avente ad oggetto sociale
proprio tale attività, riservando all’indagato la sola funzione di “guardiano del trust”. A giudizio del GIP, la situazione descritta non era tale da escludere la piena disponibilità
dei beni da parte dell’indagato; beni che venivano sequestrati. Contro il provvedimento cautelare veniva presentato ricorso da parte della società/trustee.
I giudici del riesame osservano, in via preventiva, come ai fini della valutazione del carattere formale o meno della perdita di disponibilità dei beni immobili conferiti in trust non
possa che aversi riguardo alla situazione esistente al momento dell’adozione del sequestro, rilevando il pregresso
solo come elemento per una compiuta valutazione della
vicenda. A fronte di ciò, si evidenzia come molteplici siano
gli elementi che inducono a confutare la tesi del GIP.
Quanto al ruolo di “guardiano del trust”, innanzitutto, è ritenuto “centrale” il fatto che l’atto istitutivo riservi a tale figura un mero diritto di informativa circa gli atti di disposizione posti in essere dal trustee, senza alcun potere di revoca.
L’istituzione del trust in favore delle figlie (o dei discendenti in linea diretta delle stesse), inoltre, corrisponde pienamente alle finalità tipiche dell’istituto, peraltro con impossibilità per il disponente/indagato di deviazioni dallo scopo (con
/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 13 FEBBRAIO 2015
vantaggi patrimoniali a proprio favore) non essendo egli
stesso contemplato tra i beneficiari. Scarsamente significativa, poi, è considerata la circostanza dell’utilizzo in affitto
di taluni immobili da parte di membri della famiglia; ciò sia
perché si trattava di contratti già esistenti, dei quali la
società/trustee si era limitata a prendere atto, sia perché la
qualifica di conduttore non implica alcun potere di
disposizione sui beni.
Determinanti, infine, risultano le clausole dell’atto istitutivo del trust che prevedono: l’irrevocabilità del trust, la piena discrezionalità del trustee nell’esercizio delle proprie
funzioni, un compenso professionale per tale attività e la facoltà di revoca del trustee solo in capo ai beneficiari di
reddito e per giusta causa. Il tutto rinforzato dal fatto che il
trustee è un operatore professionale del settore che, immediatamente dopo il conferimento dell’incarico, aveva posto
in essere una serie di atti chiaramente rivelatori della volontà di esercitare con pienezza i poteri riconosciutigli (modifica delle credenziali di accesso al conto corrente del trust,
sanatoria di pregresse esposizioni debitorie, voltura delle
utenze degli immobili, vendita di uno di essi e solleciti per la
riscossione di canoni di affitto non pagati). Il decreto del
GIP, quindi, è annullato con restituzione dei beni immobili
sequestrati alla società/trustee.
La decisione in commento appare, almeno in linea di principio, coerente con quanto affermato dalla Cassazione nella
sentenza n. 40286/2014, citata in motivazione e, con specifico riguardo ai reati tributari, nelle sentenze nn. 5929/2015,
39449/2014 e 13276/2011. Occorre, peraltro, ricordare che,
secondo la sentenza n. 8728/2014, potrebbe ricomprendersi
nella nozione di “atti fraudolenti” di cui all’art. 11 del
DLgs. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle
imposte) anche la condotta di soggetti che, beneficiati da una
cospicua eredità, trasferiscano in modo palese parte delle
somme ricevute in un trust di cui sono anche trustee (cfr.
anche Cass. n. 3416/2015, nella quale, però, la “blindatura”
in trust dei beni, con riserva della funzione di “guardiano”, è
preceduta da operazioni di dismissione del patrimonio personale in parte simulate). La neutralizzazione delle conseguenze penalistiche di simili condotte potrebbe passare proprio
dall’accertamento di un trasferimento dei beni in trust cui si
accompagni un’effettiva perdita di disponibilità, come accaduto nel caso affrontato dal Tribunale di Cremona, in linea con quella teoria che esclude la fattispecie in caso di effettivo trasferimento dei beni.
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ancora
FISCO
Incentivi per il rientro di ricercatori e docenti
prorogati fino al 2020
Detassazione dei compensi ai fini IRPEF e IRAP se il ricercatore diventa residente in
Italia entro il 2017
/ Luca FORNERO
L’art. 44 del DL 78/2010 prevede alcune agevolazioni fiscali ai fini IRPEF ed IRAP, allo scopo di spingere i ricercatori e i docenti residenti all’estero a venire a svolgere la loro
attività in Italia. Tali incentivi costituiscono sostanzialmente la “riproposizione” di quanto era stato previsto dall’art. 3
del DL 269/2003, conv. L. 326/2003 (in questo caso limitatamente ai ricercatori) e dall’art. 17 comma 1 del DL
185/2008.
Intervenendo sul citato art. 44 del DL 78/2010, l’art. 1 comma 14 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ne ha prolungato la durata.
Nel dettaglio, l’agevolazione consiste nell’esclusione da tassazione ai fini IRPEF (al 90%) e IRAP (al 100%) dei compensi percepiti dai ricercatori e docenti per i quali ricorrano
le seguenti condizioni:
- siano in possesso di un titolo di studio universitario o ad
esso equiparato;
- non siano occasionalmente residenti all’estero;
- abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza
presso università o centri di ricerca (pubblici o privati);
- la suddetta attività di ricerca si sia protratta per almeno
due anni continuativi;
- vengano a svolgere la loro attività di ricerca in Italia, a
partire dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del DL
78/2010) ed entro i sette anni solari successivi (vale a dire,
entro il 31 dicembre 2017);
- diventino fiscalmente residenti in Italia.
Prima delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2015,
era richiesto che il rientro in Italia avvenisse entro i cinque
anni solari successivi al 31 maggio 2010 e, quindi, entro il
31 dicembre 2015.
Con riferimento all’incentivo disciplinato dell’art. 3 del DL
269/2003, la circ. Agenzia delle Entrate dell’8 giugno 2004
n. 22 (§ 1.1) aveva chiarito che:
- erano rilevanti anche le attività di ricerca svolte presso imprese o enti che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui operavano, disponessero di strutture organizzative finalizzate alla ricerca;
- la disciplina agevolativa era rivolta sia ai cittadini italiani
emigrati che intendessero far ritorno in Italia, sia ai ricercatori stranieri residenti all’estero che decidessero di venire in
Italia.
Tali chiarimenti dovrebbero mantenere validità anche in relazione alla disciplina dell’art. 44 del DL 78/2010.
Come detto, riguardo all’IRAP, è previsto che i relativi red/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 13 FEBBRAIO 2015
diti di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, prodotti in
Italia per lo svolgimento dell’attività di ricerca, non concorrano alla formazione della relativa base imponibile.
In considerazione della specifica disciplina dei soggetti passivi dell’IRAP, l’agevolazione in esame spetta (circ. Agenzia Entrate n. 22/2004, § 1.2):
- direttamente ai ricercatori (docenti) stessi, qualora svolgano l’attività in qualità di liberi professionisti;
- ai sostituti d’imposta che erogano i compensi per l’attività di ricerca, qualificabili fiscalmente come redditi di lavoro
dipendente e assimilati; in tali casi, infatti, l’IRAP non è
dovuta dal percettore.
Nell’ipotesi in cui l’agevolazione competa direttamente ai
ricercatori (docenti), l’IRAP potrebbe comunque non risultare dovuta, se difetta il presupposto oggettivo, vale a dire
l’esercizio di un’attività autonomamente organizzata, secondo i criteri definiti dalla giurisprudenza nel corso degli
anni.
In ordine all’ambito temporale, le agevolazioni fiscali in
esame si applicano per un massimo di quattro periodi d’imposta: quello in cui il ricercatore (docente) diviene fiscalmente residente in Italia e i tre successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel nostro Paese. Prima delle modifiche della legge di stabilità 2015, il beneficio era riconosciuto per il periodo d’imposta in cui il ricercatore (docente)
diventava fiscalmente residente in Italia e i due successivi.
Pertanto, considerato che il trasferimento in Italia del ricercatore o docente può avvenire al massimo entro il 31 dicembre 2017, il beneficio può competere fino al 2020.
Effetti sul calcolo della deduzione IRAP da IRPEF/IRES
Infine, si ricorda che l’agevolazione in commento, se fruita
da un’impresa o professionista con riferimento a un ricercatore o docente inquadrato come lavoratore dipendente o
assimilato, dovrebbe impattare anche sul calcolo della deduzione dell’IRAP relativa al costo del lavoro (disciplinata
dall’art. 2 comma 1 del DL 201/2011), pur in assenza di
un’espressa previsione normativa in tal senso.
Infatti, a seguito dell’applicazione dell’incentivo, diminuisce l’incidenza del costo del lavoro indeducibile sulla base
imponibile IRAP, con la conseguente riduzione, a parità di
altre condizioni, della quota di IRAP deducibile dal reddito
d’impresa o di lavoro autonomo.
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ancora
FISCO
Notifiche a mezzo posta iniziate con la
“spedizione” e non con la “consegna”
I termini utilizzati dal legislatore non possono essere meramente casuali, specie in
merito alla formazione di decadenze
/ Alfio CISSELLO
In tema di notifiche degli atti tributari, è ormai consolidato
il principio secondo cui, per il notificante, la notifica si perfeziona con la consegna del plico all’agente notificatore (si
veda, da ultimo, la Cassazione 10 gennaio 2014 n. 351).
Così, se l’accertamento è consegnato all’agente notificatore
prima del termine di decadenza, questa è interrotta
quand’anche il contribuente lo riceva in un momento
successivo (comunque, è dal momento della ricezione che
decorrono i sessanta giorni per il ricorso).
Questo vale, come detto, per le notifiche propriamente intese, quindi ove c’è l’intermediazione di un agente notificatore (ufficiale giudiziario, messo comunale, messo speciale
nominato dall’Amministrazione).
La notifica, però, può anche avvenire direttamente a mezzo
posta ai sensi dell’art. 14 della L. 890/82.
In tal caso, l’art. 60 del DPR 600/73 stabilisce che “qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera
fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio
dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”.
È importante prestare attenzione alle parole utilizzate dal legislatore, che, per il caso della notifica eseguita “direttamente” a mezzo posta, ha parlato di “spedizione”, e non di “consegna”, locuzione contenuta, ad esempio, nell’art. 149 del
codice di procedura civile.
Accade che, per accordi interni tra le Poste e l’Agenzia delle
Entrate, non sia questa che, materialmente, si reca presso
l’ufficio postale per la spedizione, ma sia il postino che, periodicamente, si reca presso l’Agenzia delle Entrate per
ritirare gli accertamenti “destinati” alla spedizione.
Quid iuris se la “consegna” al postino avviene l’ultimo giorno utile, e la “spedizione” un paio di giorni dopo?
Il caso classico si ha quando la “consegna” avviene il vener-
/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 13 FEBBRAIO 2015
dì, e la “spedizione”, per una qualsivoglia ragione, il lunedì
successivo, e, nel mentre, si è formata la decadenza.
Dal punto di vista probatorio, magari dall’avviso di ricevimento emerge come data di spedizione il giorno in cui il plico è stato consegnato al postino, ma, se si interroga il sito internet delle Poste per “rintracciare” la raccomandata, emerge che la spedizione è avvenuta in un giorno posteriore.
In giudizio, a nostro avviso si può far valere la tardività
dell’atto, siccome la “spedizione” non è avvenuta quando il
plico è stato “consegnato”, ma, appunto, quando è stato
“spedito”, e non hanno rilievo le diverse date eventualmente
presenti in registri dell’Agenzia delle Entrate o addirittura
nell’avviso di ricevimento.
Potrebbe valere quanto risulta dal sito delle Poste
Non si sta contestando la veridicità della data (caso in cui
sarebbe necessaria la querela di falso), ma si sta solo tentando di affermare che, per la peculiarità della fattispecie, la
“consegna” e la “spedizione” non coincidono.
Invero, si potrebbe del pari asserire che la “spedizione” sia
identificata con il giorno in cui, materialmente, l’atto viene
consegnato alle Poste, sia pure tramite un loro dipendente
(agente postale).
Evidenziamo che la differenza, non solo terminologia ma
pure sostanziale, tra “consegna” e “spedizione” è stata colta
dalla C.T. Prov. Genova 20 giugno 2014 n. 1307/5/14, ove,
in un caso di notifica a mezzo di messo comunale, è stata data rilevanza alla materiale “consegna” del plico all’agente
notificatore, e non alla “spedizione”, in una fattispecie, per
certi versi, opposta alla nostra, dove l’Agenzia delle Entrate
aveva spedito gli accertamenti da notificare al messo comunale, il quale, successivamente, ne aveva curato la notifica.
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ancora
FISCO
Split payment, tutto pronto per i versamenti
delle P.A.
L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che devono essere utilizzati con i
modelli F24 o F24 Enti pubblici
/ REDAZIONE
Sono stati istituiti ieri, con la risoluzione n. 15/2015
dell’Agenzia delle Entrate, i codici tributo che le Amministrazioni Pubbliche dovranno utilizzare per versare l’IVA
dovuta a seguito di “scissione dei pagamenti”. Si ricorda che
il meccanismo dello “split payment” si applica alle cessioni
di beni e alle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del
DPR 633/72, effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni individuate dall’art.
17-ter del DPR 633/72, ad eccezione delle operazioni soggette a reverse charge (e delle prestazioni di servizi professionali soggette a ritenuta a titolo d’imposta sul reddito).
In virtù della nuova disciplina, introdotta dalla legge di stabilità 2015, l’IVA addebitata dai fornitori nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dovrà essere versata dall’Amministrazione acquirente direttamente all’Erario, anziché
allo stesso fornitore, “scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta”. La disposizione, nelle more del rilascio della misura di deroga da parte
del Consiglio dell’Unione europea, trova comunque applicazione per le operazioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 (si veda
“Split payment sotto la lente dell’Agenzia” del 10 febbraio).
Il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 23
gennaio 2015 stabilisce che il versamento dell’IVA è effettuato dalle Pubbliche Amministrazioni entro il 16 del mese
successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito
codice tributo, con modalità distinte e definite dall’art. 4,
comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del 23 gennaio 2015:
- se le Pubbliche Amministrazioni sono titolari di conti presso la Banca d’Italia (lett. a), con il modello “F24 Enti pubblici” approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2013;
- se le Pubbliche Amministrazioni, diverse da quelle di cui
alla lettera a), sono autorizzate a detenere un conto corrente
presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate
ovvero presso Poste italiane (lett. b), con il versamento unificato di cui all’art. 17 del DLgs. n. 241/1997;
- se le Pubbliche Amministrazioni sono diverse da quelle di
cui alle lettere a) e b), direttamente all’entrata del bilancio dello Stato (lett. c) con imputazione al capo 8, capitolo
1203, articolo 12.
Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti
pubblici, dell’imposta in commento, la ris. 15/2015 ha istituito dunque il codice tributo “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del
DPR n. 633/1972”.
Nella compilazione del modello, nella sezione “contribuente”, devono essere indicati il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale della Pubblica Amministrazione che effettua il versamento; nella sezione “dettaglio versamento”, invece:
- nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);
- nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo;
- nel campo “riferimento A”, il mese per cui si effettua il
pagamento, nel formato “00MM”;
- nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta per cui si
effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.
Per consentire invece il versamento, mediante il modello
F24, della stessa imposta, è stato istituito il codice tributo
“6040”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione
dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972”.
Nella compilazione del modello, tale codice tributo deve essere riportato nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”,
con l’indicazione, nei campi “rateazione/regione/prov./mese
rif.“ e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta
per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati
“00MM” e “AAAA”.
Istituita anche la causale contributo per gli iscritti che
versano all’EPAP
Sul fronte, invece, delle causali contributo, la ris. n. 14 di
ieri “battezza” quella che servirà agli iscritti all’Ente di Previdenza e assistenza pluricategoriale EPAP per versare, tramite modello F24, i contributi previdenziali e assistenziali
dovuti. Il decreto del 10 gennaio 2014 del MEF di concerto
con il Ministro del Lavoro aveva stabilito che il sistema dei
versamenti unitari e la compensazione ex art. 17 del DLgs.
n. 241/1997 si applicano anche all’EPAP. Dopo la stipula
della convenzione tra quest’ultimo e l’Agenzia, ora è arrivato l’ultimo “tassello”, la causale contributo “E065”,
denominata “EPAP - Contribuzione previdenziale
obbligatoria”, che sarà operativamente efficace dal 23
febbraio 2015.
Direttore Responsabile: Michela DAMASCO
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