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Sentenza n. 5292/2014 pubbl. il 22/04/2014
RG n. 8665/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
nella persona del giudice Guido Vannicelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 8665/2012 R.g. promossa dalla
FEDERICO MOTTA EDITORE S.p.A.1 (c.f. 00828280156), elettivamente
domiciliata in Milano, via S. Maria Segreta 6, presso i procuratori e difensori avv.
Elisabetta RUBINI e Guia VILIGIARDI
attrice, opponente
contro
FEDERICO ANGELO MOTTA2 (c.f. MTTFRC54R01F205K), elettivamente
domiciliato in Milano, largo Augusto 3, presso i procuratori e difensori avv. Maurizio
HAZAN e Stefano TAURINI
convenuto, opposto
CONCLUSIONI
L'attrice opponente ha precisato le proprie definitive conclusioni richiamando nel merito
quelle formulate in citazione, ed in via istruttoria quelle di cui alla propria memoria in data
18/1/2013.
Il convenuto ha precisato le proprie definitive conclusioni richiamando quelle articolate nella
propria memoria del 20/12/2012.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1
2
In prosieguo, per brevità, FME.
In avanti, brevius, FAM.
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http://bit.ly/1g2MJg3
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f
Sezione specializzata in materia di impresa
Sentenza n. 5292/2014 pubbl. il 22/04/2014
RG n. 8665/2012
PREMESSO
A. che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo
dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la
motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa
fondarsi su precedenti conformi;
B. che la FME ha proposto opposizione avverso il decreto n. 38869/2011 emesso dal
titolo di emolumenti deliberati e maturati per la carica di presidente del consiglio di
amministrazione da lui ricoperta nella società attrice dal 2008 sino al 4/8/20113- la
somma di complessivi € 811.700,00 oltre ad interessi legali sino al saldo;
che a fondamento dell'opposizione la FME -la quale non ha contestato né l'esistenza
in sé del credito monitoriamente azionato né la sua quantificazione- ha protestato
l'intervenuta irrevocabile cessione del credito stesso alla TRADE 87 s.r.l. di cui FAM
era socio ed amministratore, quale risultava:
 dalla dichiarazione di attribuzione del compenso alla TRADE 87 resa dal
convenuto al consiglio di amministrazione della FME nel corso della seduta del
3/10/20084, reiterativa del resto di prassi precedenti5;
 dall'intervenuto pagamento (di parte) dei compensi sempre e solo alla TRADE 87
s.r.l., che aveva emesso fattura intestandola alla FME6;
 dalla dichiarazione resa dalla TRADE 87 s.r.l., in un giudizio recuperatorio
promosso (in forma di ricorso per decreto ingiuntivo prima -n. 65425/2009 R.g.e di resistenza alla opposizione poi -n. 80259/2009 R.g.-) da essa FME per
finanziamenti erogati a quella società per complessivi € 1.527.735,00,
di
opporre in compensazione all'odierna attrice l'importo di € 305.000,00 all'epoca
3
Ancora non corrisposti, come si legge nel ricorso depositato il 7/10/2011, nella misura di € 89.200,00 per l'esercizio 2008,
di € 253.800,00 per il 2009, di € 300.000,00 per il 2010, e di € 175.000,00 per i primi sette mesi del 2011.
4
Cfr. doc. 1 att.
5
Cfr. docc. 13 - 19 ibidem.
6
Cfr. docc. 2 - 5 ibidem.
2
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Tribunale di Milano il 5 - 26/11/2011, col quale le si era ingiunto di pagare a FAM -a
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maturato per gli emolumenti dovuti a FAM7, nonché dalla proposta transattiva
formulata in relazione a tale controversia nel corso del consiglio di
amministrazione del 10/3/2011 dallo stesso FAM per conto della TRADE 87 s.r.l.
nella quale era stata prospettata l'estinzione sino all'importo di € 500.000,00 del
credito per emolumenti8;
che pertanto FME, precisando di non negare "l'esistenza del debito rappresentato
dagli emolumenti spettanti ai propri amministratori" (il che spiegava l'appostazione a
chiesto revocarsi con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto;
C. che FAM s'è costituito replicando che l'attribuzione da lui disposta dei propri
compensi quale presidente del consiglio di amministrazione di FME alla TRADE 87
s.r.l. era stata giustificata soltanto da un lecito intento di semplificazione e reversibilità
fiscale, onde si era semmai sostanziata in una forma di delegazione attiva che aveva
aggiunto a sé, nei propri rapporti con la debitrice FME, la nuova creditrice TRADE 87
senza che ciò avesse comportato -in difetto di diversa dichiarazione in tal senso- alcuna
estinzione del proprio diritto, tuttora di sua titolarità;
che tale ricostruzione, comportando una doppia legittimazione (di esso convenuto e
della TRADE 87 s.r.l.) ad esigere ed incassare gli emolumenti, era perfettamente
compatibile con gli elementi di prova documentale addotti dalla opponente e trovava
conferma proprio nell'appostazione degli emolumenti non corrisposti nei bilanci della
FME sotto la voce "debiti v/amministratori", nonché nella mancata evidenza contabile
nei bilanci sempre della FME della compensazione altrimenti ben opponibile alla
TRADE 87 s.r.l. con i crediti iscritti nell'attivo circolante di quegli stessi bilanci
(sin'ancora al 31/12/2010) per € 1.530.311,28;
RILEVATO
E. che l'attrice, nella sua memoria ex art. 183 co. 6° n. 1 c.p.c. del 19/12/2012, ha
richiamato il già citato documento 6 ed evidenziato come nel proprio bilancio al
7
8
Cfr. docc. 6 - 7 ibidem.
Cfr. doc. 8 ibidem.
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tale titolo del debito verso FAM nei propri bilanci sino a quello dell'esercizio 2010), ha
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31/12/2011, coerentemente con l'eccezione di compensazione formulata da TRADE 87
s.r.l. nel giudizio n. 80259/2009 R.g., avesse proceduto all'integrale compensazione del
debito per emolumenti ceduto con il proprio (maggior) credito verso la cessionaria,
eccependo pertanto formalmente l'intervenuta estinzione per tale via del credito
monitoriamente azionato da FAM;
F. che nella sua memoria ex art. 183 co. 6° n. 2 c.p.c. del 21/1/2013 il convenuto ha
contestato, anche sotto il profilo della tardività, detta eccezione, ed affermato che anche
"l'istruzione di reversibilità in capo a TRADE 87 per sostituirla con quella riferita alla
società CAB" s.r.l., esattamente come egli aveva fatto con missiva in data 27/7/2010
revocando l'attribuzione in regime di reversibilità fatta alla TRADE 87 S.r.l.9;
G. che il giudice istruttore, motivatamente respingendo all'udienza del 19/3/2013 le
istanze di prova orale della opponente sul rilievo della natura documentale (ed
ampiamente documentata) della causa, ha invitato le parti a precisare le rispettive
conclusioni all'udienza del 21/1/2014, donde la causa è pervenuta il 15/4/2014 al
Tribunale per la decisione;
RITENUTO PRELIMINARMENTE
H. che contrariamente a quanto è parsa ritenere (depositando copie per il collegio delle
proprie memorie illustrative) la difesa del convenuto, la causa -pendente in data
anteriore al 22/9/2012 e quindi prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dal
D.L. n. 1/2012 al d. lgs. n. 168/2003- non rientra fra quelle elencate al n. 5) del primo
comma dell'art. 50 bis c.p.c., e va decisa pertanto dal Tribunale nell'ordinaria
composizione monocratica;
I. che l'eccezione di estinzione per compensazione del proprio debito sollevata dalla
società opponente (sia pur sul presupposto della sua intervenuta cessione) nei confronti
della TRADE 87 s.r.l., eccezione che FAM ha riconosciuto essere astrattamente
ammissibile sul (diverso) fondamento dell'art. 1302 cpv. cod. civ., è:
9
Cfr. pag. 5 di tale atto, nonché il doc. 5 prodotto da FAM in allegato alla memoria stessa.
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un altro amministratore della FME, Massimo FUMAGALLI, aveva revocato
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-
infondata anche ove la si ritenesse limitata all'importo di € 305.000,00
condizionatamente oppostole dalla TRADE 87 s.r.l. nel giudizio n. 80259/2009, posto
che si è appunto trattato di una compensazione eccepita in via del tutto subordinata alla
radicale contestazione dell'esistenza stessa del credito lì azionato dall'odierna attrice, il
cui evento condizionante costituito da una sentenza di condanna che rendesse efficace
detto cumulo processuale subordinato
-a seguito dell'intervenuto fallimento della
TRADE 87 s.r.l. e della susseguente interruzione di quel giudizio di opposizione- non
-
comunque processualmente inammissibile anche per il residuo, posto che tale
compensabilità era fatto giuridico ben noto all'attrice (la quale ne ha infatti riferito in
citazione10, salvo a non trarne alcuna espressa conseguenza ex artt. 1241-1242 o 1302
cpv cod. civ.) onde essa, trattandosi di eccezione di merito in senso stretto non rilevabile
d'ufficio, avrebbe dovuto compiutamente sollevarla nel primo atto difensivo utile, e
quindi con la citazione in opposizione;
RITENUTO NEL MERITO
L. che il nodo decisorio della controversia, fermi e pacifici i fatti storici allegati dalle
parti, riposa nel contrasto fra la tesi attorea secondo cui l’attribuzione ad opera di FAM
dei propri emolumenti alla TRADE 87 s.r.l. avrebbe integrato una vera e propria
cessione tale da privarlo sia della legittimazione ad esigerli che del potere di revocarla
unilateralmente, e l’affermazione del convenuto secondo cui detta attribuzione avrebbe
invece realizzato una delegazione attiva a favore di quella società che non gli avrebbe
mai sottratto né la titolarità del credito né la legittimazione anche processuale ad
escuterlo, comportando soltanto la concorrente legittimazione della TRADE 87 ad
esigere gli emolumenti di causa sino all'intervenuta revoca (27/7/2010);
L).1 che a dirimere tale conflitto interpretativo non giovano, per la loro ambivalenza e
compatibilità con entrambe le ricostruzioni offerte, né le espressioni utilizzate dalle parti
(e segnatamente da FAM) nel corso della seduta consiliare del 3/10/2008
10
Cfr. pagg. 5 e seg.
5
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né i
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s'è ad oggi avverato;
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comportamenti attuativi susseguenti, di modo che -per le contrapposte ragioni ben
evidenziate da ambo le parti- i documenti da loro prodotti e menzionati supra, ed in
particolar modo quelli formati dopo l’insorgere della controversia, non paiono rivestire
di per sé soli efficacia probatoria dirimente;
L).2
che ad avviso del Tribunale va quindi dato speciale rilievo alla circostanza
-affermata dalla difesa di FAM nei luoghi e modi sopra evidenziati al paragrafo F. e poi
ribadita alla pagina 11 della comparsa conclusionale-
che anche il consigliere
s.r.l. per poi revocare tale disposizione attribuendoli alla 'sua' società CAB s.r.l.;
che tale precisa circostanza di fatto, non specificamente contestata dalla FME in alcuno
degli atti successivi:
 per un verso deve ritenersi assodata ed utilizzabile ai fini di prova ai sensi dell'art.
115 co. 1° ultima parte c.p.c.,
 e per altro assume particolare valore probatorio nella ricostruzione ex art. 1362
co. 1° della comune intenzione dei contraenti nel senso che l'attribuzione alla
TRADE 87 s.r.l. da parte di FAM dei propri compensi quale presidente del c.d.a
di FME fu, come da prassi di comodo fiscale seguita anche dagli altri consiglieri
di amministrazione, nient'altro che un'attribuzione volta a innescare il
meccanismo di reversibilità illustrato dal convenuto sin dalla comparsa di
risposta11,
 senza che tale disposizione, sia che la si voglia interpretare sotto il profilo
negoziale quale delegazione attiva di pagamento piuttosto che come indicazione
di adiectus solutionis causa ex art. 1188 co. 1° cod. civ., abbia comunque mai
prodotto gli effetti propri di una disposizione traslativa del credito per gli
emolumenti,
 come attestato dalla circostanza non contestata
-ed all'evidenza incompatibile
con la ricostruzione in termini di cessione notificata alla FME e quindi
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E da ultimo alle pagg. 12 e segg. della sua comparsa conclusionale.
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FUMAGALLI dapprima dispose la reversibilità dei propri compensi alla TRADE 87
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irreversibile nei riguardi della debitrice ceduta-
che anche il consigliere
FUMAGALLI (che, come il GERLI12, aveva indicato un soggetto societario a sé
riconducibile come delegato a ricevere i compensi spettantigli) variò
unilateralmente l'indicazione originaria (TRADE 87 s.r.l.) delegando per la
percezione degli emolumenti la CAB s.r.l. senza che consti opposizione della
FME in tal senso;
L).3 che alla luce di tale acquisizione probatoria riassume tutto il suo significato
ricevere i compensi spettanti a FAM, la FME abbia sempre appostato in bilancio il
proprio relativo debito indicando nelle persone fisiche degli amministratori (e di tutti
loro) il soggetto attivo del rapporto,
-
con scelta contabile all'evidenza incompatibile con la pretesa individuazione in
TRADE 87 s.r.l. del soggetto creditore e quindi con la ricostruzione della vicenda in
termini di cessione del credito di causa,
-
e senza che la diversa opzione effettuata soltanto nel bilancio dell'esercizio 2011,
verosimilmente effettuata a fini strumentali allorché era già sorta la controversia sfociata
nella presente causa13, possa privare ex post del suo significato interpretativo l'originaria
e ripetuta appostazione;
RITENUTO PERTANTO
M. che deve ritenersi da un lato che FAM non si sia mai spogliato del proprio credito
verso la FME per gli ingenti emolumenti riconosciutigli, e dall'altro che in ogni caso,
con la dichiarazione di revoca di "qualsiasi precedente mia disposizione avente ad
oggetto il pagamento, tramite Trade 87 s.r.l., dei compensi a me spettanti quale
Amministratore di Federico Motta Editore S.p.A." inviata sia all'odierna attrice che alla
TRADE 87 s.r.l. il 27/7/2010 (e quindi ante causam), ogni legittimazione di quest'ultima
12
Come si apprende, con affermazione anch'essa non contestata, alla pag. 4 della memoria 21/1/2013 di parte convenuta.
Come dimostra già la diffida del 21/9/2011 di cui al doc. 5 fasc. monit. Il decreto ingiuntivo qui opposto è stato notificato
il 27/12/2011.
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confessorio la circostanza che, anche in costanza di delegazione della TRADE 87 s.r.l. a
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a ricevere alcunché dalla FME a tale titolo sia efficacemente cessata con effetto
immediato;
N. che l'opposizione proposta dalla FME avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal
MOTTA nel novembre del 2011 va quindi rigettata senza necessità di ulteriore
istruttoria, e l'attrice condannata a rifondere al convenuto le spese (anche) del giudizio
di opposizione, che possono liquidarsi -ai sensi del d.m.G. n. 140 del 20/7/2012 come
modificato da ultimo dal d.m. n. 55 del 10/3/201414 medio tempore pubblicato in G.U. e
21.017,70, di cui € 17,70 per anticipazioni esenti, oltre su € 21.000,00 al rimborso
forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché, sull'imponibile
complessivo di € 24.150,00, al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla
rivalsa dell'I.v.a. sull'imponibile alle rispettive aliquote di legge,
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla FEDERICO
MOTTA EDITORE S.p.A. nei confronti di Federico Angelo MOTTA con citazione
notificata in opposizione il 3/2/20012, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. rigetta l'opposizione, integralmente confermando per l'effetto il decreto
ingiuntivo n. 38869/2011 emesso dal Tribunale di Milano il 5 - 26/11/2011;
2. condanna la FEDERICO MOTTA EDITORE S.p.A. a rimborsare a Federico
Angelo MOTTA le spese del giudizio di opposizione, che liquida in complessivi
€ 24.167,70, oltre su € 24.150,00 al rimborso del contributo previdenziale di
categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Milano, il 16 aprile 2014
il Giudice
Guido Vannicelli
14
Prestandosi adesione sul punto all'orientamento espresso da Cass. SS.UU., sent. n. 17406 del 12/10/2012.
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nella congrua misura di complessivi €
tenendo conto dell'assenza di istruttoria-