Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014 RG n. 52050/2009

Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014
RG n. 52050/2009
Repert. n. 5626/2014 del 20/05/2014
N.R.G.52050/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
-SEZIONE AIl Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MARINA TAVASSI
Presidente
dott. CLAUDIO MARANGONI
Giudice a latere
dott.ssa ALIMA ZANA
Giudice relatore ed estensore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 52050/09 promossa da:
MARIANO DETTO E LINA DE SUTTI, in proprio e quale socia della S.d.F. “Love Record
di Detto Mariano e De Sutti Lina in Detto” con l’avv.to Alberto Pojaghi
-attori contro
CLAN CELENTANO S.R.L. E ADRIANO CELENTANO con gli avv.ti Paolo Guido Beduschi e
Silvia Giudici
-convenuti –
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
TRIBUNALE DI MILANO
OGGETTO: violazione del diritto morale
Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014
RG n. 52050/2009
d'autore,Repert.
di direttore
d’orchestra
e di
n. 5626/2014
del 20/05/2014
arrangiatore,
connessi
violazione
dei
diritti
ex
art.
72
e
segg.
l.aut,
risarcimento del danno, inibitoria e pubblicazione, domanda riconvenzionale di
accertamento esclusivo della qualità di autore esclusivo e di restituzione degli
utili percepiti
Le parti attrici e Adriano Celentano personalmente hanno concluso come da fogli
allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2013, Il
Clan Celentano come da fogli allegati al verbale dell’udienza di precisazione delle
conclusioni, come successivamente corretti a seguito di autorizzazione del giudice
in data 21.1.2014, da intendersi tutte qui integralmente richiamate
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
CONCLUSIONI
Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014
RG n. 52050/2009
Repert. n. 5626/2014 del 20/05/2014
1. Le vicende processuali
Con
atto
di
citazione
notificato
in
data
25.6-2.7.2009
Mariano
Detto-
noto
compositore, arrangiatore, pianista, produttore italiano ed editore musicale, di
seguito anche il Maestro- e Lina De Sutti -in qualità sia di socia della S.d.F
“Love Record di Detto Mariano e De Sutti Lina in Detto” sia di coniuge in regime di
convenuto avanti alla Sezione Specializzata del Tribunale la società Clan Celentano
s.r.l. (di seguito il Clan) e Adriano Celentano personalmente. Hanno lamentato in
particolare la pubblicazione ed la vendita di un cofanetto contenente un DVD della
versione restaurata del film Yuppi Du ed un CD, avente ad oggetto la colonna sonora
del film, in violazione dei diritti morali del Maestro quale coautore dei testi di
accompagnamento alle musiche, di arrangiatore e di direttore d’orchestra nonché dei
suoi diritti patrimoniali quale produttore fonografico.
Hanno quindi invocato, previo accertamento di tali qualità e la violazione dei
relativi diritti, il conseguente risarcimento del danno, oltre alla pronuncia
dell’inibitoria
e
della
pubblicazione.
Hanno
svolto
in
subordine
domanda
di
arricchimento senza giusta causa.
Si
sono
costituiti
entrambi
i
convenuti,
svolgendo
autonome
domande
riconvenzionali: Clan Celentano ha sottolineato di essere il produttore fonografico
della colonna sonora del film “Yuppi Du” e di avere revocato la licenza relativa
all’utilizzazione discografica a suo tempo concessa a Mariano Detto. Ha chiesto
quindi la condanna del Maestro alla riconsegna del materiale fonografico relativo
alle musiche e la pubblicazione della sentenza. A sua volta Adriano Celentano ha
chiesto l’accertamento della paternità esclusiva –come autore e come compositoresia della colonna sonora del film “Yuppi Du”, sia di nove brani dal titolo:
“L’affondamento”, “La messa” ,”A chi stai pensando” “Va’ chi c’è”, “la Ballata”,
“La passerella”, “La violenza”, “Il Castagnaro” e “Il Finale” inclusi nella colonna
sonora
ma
privi
della
parte
letteraria.
Ha
invocato
quindi
la
condanna
di
controparte alla retroversione di quanto incassato quale co-autore a seguito
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Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
separazione dei beni dell’attore, anche in qualità di interveniente adesiva- hanno
dell’utilizzazione economica dei brani
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nonché la pubblicazione
della sentenza.
Repert. n. 5626/2014
del 20/05/2014
Assunte le prove orali richieste dalle parti ed ammesse dal giudice istruttore, è
stato dato ingresso ad una CTU contabile diretta a quantificare i pregiudizi
lamentati dagli attori La causa è stata quindi rimessa in decisione in data
17.12.2013, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti
difensivi finali.
2. La qualità di coautore dei testi di accompagnamento delle musiche.
afferisce alla co-paternità dei testi di accompagnamento alle musiche del film
Yuppi Du.
Sul
punto
va
premesso
che
quelle
di
cui
si
tratta
sono
opere
tipiche
in
collaborazione, dotate di unitarietà ed inscindibilità che fanno sorgere una
comunione tra diversi autori, ove il valore dei contributi si presume uguale. Ai
sensi degli artt. 33-37 l. aut., l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica
spetta all’autore della parte musicale. I proventi derivanti da tale utilizzazione
sono ripartiti tra gli autori in proporzione del valore dei rispettivi contributi,
letterario e musicale. Ciascuno dei collaboratori ha poi il diritto di utilizzare
separatamente ed indipendentemente il rispettivo contributo. I diritti morali
restano invece regolati dall’art. 10 l. aut: dunque ciascun autore ha diritto di
essere menzionato. E’ sotto quest’ultimo profilo che si appunta la censura del
Maestro. A tal fine la difesa dell’attrice produce:
1)la dichiarazione a suo tempo depositata presso SIAE delle singole opere musicali,
costituenti la colonna sonora del film “Yuppi Du”, delle quali Celentano è indicato
come unico compositore, mentre del testo letterario sono dichiarati coautori
Celentano e Detto Mariano: quest’ultimo tuttavia “non desidera figurare” (cfr. doc.
22 di parte attrice);
2)la comunicazione della società Clan Edizioni Musicali al Clan Celentano ove si
dichiara “i documenti di deposito S.I.A.E. indicano regolarmente il maestro Detto
come co-autore del brano” (doc. 23 di parte attrice).
Le parti convenute hanno a loro volta eccepito che:
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Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
Le contestazioni di parte attrice attengono ad un triplice profilo: il primo
a) i bollettini SIAE, in tutti gli
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esemplari allegati,
e testi,del
indicano
Repert.spartiti
n. 5626/2014
20/05/2014
quale autore unico della musica e del testo Adriano Celentano. I bollettini
completi evidenziano analoga circostanza (cfr. doc. 30-38 di parte convenuta);
b) le parole del testo, rivendicate da Mariano Detto, coincidono con quelle della
sceneggiatura del film, pacificamente di paternità di Celentano e di due soggetti
terzi (Michele del Prete e Alberto Silvestri). Anche sotto questo profilo tale
diritto di privativa, unitamente inteso, non apparterrebbe dunque all’attore;
letterarie. Sul punto parte attrice ha dedotto che tutti i brani sono depositati in
SIAE unitamente al testo letterario (doc. 30-38 di parte attrice). In virtù del
principio di unitarietà dell’opera creativa, essa non potrebbe essere scissa nelle
distinte parti, letteraria e musicale. Dunque, l’utilizzo separato della parte
letteraria di un’opera musicale sarebbe possibile solo alle condizioni di cui
all’art. 35 l. aut. Ed in ogni caso, secondo l’art. 62 reg. SIAE l’autore della
parte letteraria riceverebbe comunque i proventi, anche ove l’esecuzione avesse
avuto luogo solo per la parte musicale;
d) un teste avrebbe confermato “al 90%” la paternità esclusiva anche della parte
letteraria di Adriano Celentano (cfr. testimone Michele del Prete). Parte attrice
sul punto ha rilevato l’inattendibilità di tale deposizione, proveniente da un
soggetto che ha dichiarato di non avere partecipato alla stesura dei brani.
Alla luce di tale quadro probatorio, ritiene il Collegio che la domanda dell’attore
sia fondata, trovando la stessa sicuro fondamento documentale nella dichiarazione
resa dalle parti a SIAE in occasione del deposito delle composizioni.
Tale dichiarazione ha un contenuto di scienza (sulla qualità di coautore di Mariano
Detto)
ed
uno
disomogenee
di
volontà
rispetto
ad
(ossia
un
di
presunto
non
voler
errore
comparire),
nella
davvero
dichiarazione,
entrambe
così
come
ricostruito dalla difesa dei convenuti. Tale dichiarazione è invece coerente, in
primo luogo, con la figura professionale del Maestro e con il ruolo dallo stesso
rivestito
all’epoca
dichiarazione
di
in
cui
volontà
vennero
ivi
composte
espressa
le
spiega
opere.
perché,
In
secondo
luogo,
successivamente,
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la
nei
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c)quattro dei brani musicali litigiosi sarebbero riprodotti senza le relative parti
bollettino SIAE di Mariano Detto non si
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fece menzione.
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Va dunque accertata la qualità di coautore di Mariano Detto nella composizione
della parte letteraria di tutti i brani costituenti la colonna sonora del film ed
oggetto di contenzioso.
Ciò premesso, parte convenuta ha sottolineato che, anche ove accolta la relativa
domanda, la dichiarazione del Maestro di volere essere nominato sarebbe avvenuta
prima della pubblicazione litigiosa solo con riguardo al brano “Yuppi Du” e
tale manifestazione di volontà sarebbe intervenuta solo successivamente, ossia il
24.9.2008 (doc. 25 di parte attrice), con esclusione quindi per essi dell’illecito.
L’eccezione è fondata: la violazione del diritto morale di essere menzionato quale
co-autore afferisce solo al testo “Yuppi Du” e non alle altre composizioni, ove la
nuova pubblicazione litigiosa è avvenuta temporalmente prima della manifestazione
di volontà di Detto Mariano di volersi manifestare come co-autore. Ciò rileva, come
a breve, in relazione al risarcimento del danno.
3.Quanto alla qualità di direttore d’orchestra e di arrangiatore
3.1.Passando al secondo profilo censurato, i ruoli di arrangiatore e di direttore
d’orchestra del Maestro non sono contestati dai convenuti ed il secondo è del resto
riconosciuto nei titoli di testa del film.
I convenuti contestano invece le conseguenze giuridiche, ovvero il diritto del
Maestro di essere citato anche in tale veste sui relativi supporti fonografici.
Alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 82 e 83 l. aut., ritiene il
Collegio
che
sia
fondata
la
doglianza
dell’attore
in
relazione
al
ruolo
di
direttore d’orchestra, espressamente ricompreso nella categoria degli artistiinterpreti ed artisti-esecutori ai quali, se sostengono le prime parti dell’opera,
l’art. 83 cit. riconosce il diritto di vedere il loro nome stabilmente apposto sul
supporto fonografico.
E nel caso in esame non si può dubitare che il direttore d’orchestra sostenga una
prima parte dell’opera (cfr. sul punto già Pretura Milano 24.11.1987).
Ciò premesso, parte convenuta ha comunque eccepito che i diritti relativi al ruolo
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precisamente il 27.1.2005 (doc. 24 parte attrice); per gli altri brani musicali
di direttore d’orchestra non sarebbero
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stati lesi,
giacché
tale qualità
Repert.
n. 5626/2014
delsarebbe
20/05/2014
riconosciuta nei titoli di testa del film. Sul punto appare ancora una volta
fondata la tesi attorea, la quale ha sottolineato che CD e DVD sono prodotti
autonomi sotto il profilo funzionale, sicché la menzione del Maestro
nei titoli di
testa del film litigioso non può ritenersi esaustiva.
3.2.Quanto alla veste di arrangiatore, non contestata, essa può comportare in
astratto il diritto morale ad essere menzionato in tale veste ai sensi dell’art. 2
quello dell’autore, elaborando in modo creativo, ad esempio con toni nuovi, ritmi,
elementi melodici ed armonici ecc. il testo originale, ovvero ai sensi dell’art. 4
l. aut., ove l’arrangiamento si concreti in una variazione non originale ma in
un’elaborazione creativa.
Nel caso in esame tuttavia è mancata la concreta allegazione e la relativa prova di
quali adattamenti ed elaborazioni l’attore- quale arrangiatore- avrebbe apportato:
con la conseguenza che, fermo il riconoscimento di tale sua qualità, non ne
consegue tuttavia l’accertamento della lesione dei diritti morali vantati in tale
veste dall’attore e, in parte de qua, il risarcimento del danno.
4.Quanto alla qualità di produttore fonografico della registrazione della colonna
musicale del film.
Passando all’ultima doglianza ed al ruolo di produttore fonografico, il Maestro
sostiene che a lui stesso venne affidata la fissazione su nastro dell’intera
colonna
sonora,
con
proprio
autonomo
investimento
economico,
assumendosi
la
responsabilità, con conseguente riscontro dei requisiti di cui all’art. 78 l. aut.
Ciò si desumerebbe:
-dagli
esiti
delle
prove
orali
assunte
nel
corso
del
giudizio,
le
quali
attesterebbero che l’attore avrebbe sostenuto le spese per la registrazione,
retribuendo orchestrali e copisti (test. Vincenzo Monda) e pagando il costo della
sala di incisione. E ciò a mezzo delle società Detto Music di Detto Mariano e la
società di fatto Love Record di Detto Mariano e De Sutti Lina in Detto;
-dal possesso da parte del Maestro dei sette nastri di un quarto di pollice
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numero 2 l.aut., ove venga apportato un contributo autonomo ed originale rispetto a
contenenti la colonna sonora ed in
Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014
RG n. 52050/2009
particolare: il
primo n.
la 5626/2014
musica utilizzata
per
Repert.
del 20/05/2014
il film con annunci vocali: emme 1, o “emme 3”, il secondo il montaggio speciale
per il lato A dell’LP, il terzo il montaggio speciale per lato B dell’LP e, gli
ultimi quattro nastri, l’intera colonna sonora comprensiva di dialoghi e degli
effetti speciali;
- dalla lettera datata 30.4.1974 indirizzata dal Clan Celentano Films a Detto
Mariano che recita “a compenso di ogni e qualsiasi prestazione professionale da lei
concediamo il diritto di utilizzazione discografica della colonna sonora stessa”
(doc. 3 di parte attrice);
-dalla lettera inviata dal terzo CBS Sugar (distributrice fonografica della colona
sonora del film) al Maestro in data 13.1.1974, che attribuisce a quest’ultimo la
qualità di proprietario della colonna sonora, accordo sottoscritto per accettazione
da Adriano Celentano (doc. 4 di parte attrice);
- dall’essere ritenuto il Maestro proprietario dei nastri da parte di terzi
soggetti che collaborarono con le parti in causa: le registrazioni in effetti
furono restituite dal distributore CBS all’attore al termine del contratto (cfr.
deposizione di Franco Crepax amministratore di CBS);
- dal tenore di due successive lettere- accordo, ove il Maestro riconosce a sua
volta ad Adriano Celentano (quale esecutore) ed a Corrado Pintus (quale manager e
producer dell’esecutore) le percentuali del 1& e 2%;
-dalla pubblicazione nel 1980 a cura del Maestro della colonna musicale litigiosa
con la propria etichetta discografica CLS (doc, 8 di parte attrice).
Parte convenuta contesta tale ricostruzione in virtù di due eccezioni.
Ed in particolare:
a) il ruolo ricoperto
da Mariano Detto
sarebbe stato
in
realtà meramente
esecutivo, provenendo le risorse economiche dal Clan, rimanendo quest’ultimo
produttore, tanto che la prima pubblicazione della colonna sonora recava
quale etichetta quella del “Clan”, come confermato da numerosi riscontri
documentali agli atti;
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
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effettuata per la realizzazione della colonna sonora del film in oggetto, noi le
b) in virtù del principio di unità
Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014
RG n. 52050/2009
dell’opera,
al produttore
cinematografico
Repert.
n. 5626/2014
del 20/05/2014
spetterebbe il diritto connesso sia della sequenza di immagini, sia di suoni
dell’opera cinematografica, con conseguente impossibilità ritenere autonomo
produttore dei brani musicali il Maestro.
La veste di produttore in capo al Clan si ricaverebbe in particolare:
-da alcune testimonianze assunte in sede istruttoria, ove è stato dichiarato che le
musiche venivano registrate(testimone Alberto Longoni) e poi consegnate ad Adriano
-dal tenore letterale della missiva dell’aprile del 30.4.1974, richiamata anche da
controparte (cfr. doc. 4 di parte attrice) che secondo il Clan al contrario
proverebbe la
propria qualità di produttore: l’utilizzo del verbo “concedere” a
favore del Maestro da parte della convenuta non potrebbe essere che intesa nel
senso di ritenere il Clan produttore fonografico.
E la concessione del diritto di utilizzazione discografica a tempo indeterminato a
favore del Maestro avrebbe svolto solo funzione compensativa del suo ruolo di
arrangiatore e direttore d’orchestra, ferma la qualità di produttore in capo al
Clan;
-dall’apposizione sul supporto fonografico del simbolo “P” unitamente al nome del
Clan e all’anno, mai contestata da controparte;
-dal tenore di altri due documenti ove il Maestro specifica: “sulla percentuale del
26% che la CBS Sugar mi riconosce per averle concesso in distribuzione esclusiva –
sotto etichetta Clan- relativa alla colonna sonora del film “Yuppi Du” mi impegno a
riconoscerti la quota parte del 2% quale produttore discografico della colonna
stessa” (cfr. doc. 6 e 7 di parte attrice);
-dal foglio di produzione del terzo CBS Sugar, ove il Clan è indicato quale
etichetta e società di origine della colonna sonora (doc. 9 parte attrice);
-dall’estratto presso la Discoteca di Stato ove risulta il Clan quale produttore
fonografico (doc. 13 di parte attrice);
-dalla dichiarazione del 23.4.1999 da parte del Maestro qualifica il Clan quale
etichetta dei brani (doc. 15).
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Celentano in occasione dei numerosi incontri;
Sostiene infine la convenuta che la
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RG n. 52050/2009
licenza all’utilizzazione
discografica
favore
Repert. n. 5626/2014
dela 20/05/2014
del Maestro sarebbe scaduta nel 2005 quando- a seguito del prolungamento della
protezione da 30 a 50 anni- controparte non avrebbe adempiuto agli oneri imposti al
cessionario di dichiarare almeno tre
mesi prima della
scadenza di intendere
avvalersi della proroga prevista.
Così prospettati i rispettivi riscontri probatori a favore delle due opposte tesi,
il Tribunale osserva preliminarmente che gli elementi di prova raccolti sono a
nella produzione dei fonogrammi litigiosi.
Dalla disamina del regolamento negoziale (che si è snodato in più dichiarazioni ove
appunto viene utilizzata la già menzionata locuzione sulla “concessione dei diritti
discografici”) emerge come il canone di interpretazione letterale -per via della
contraddittorietà delle espressioni - non conduca ad approdi ermeneutici certi. Si
pensi,
a
favore
della
tesi
dell’attore,
alla
dichiarazione
redatta
in
data
10.3.1975 dal Maestro e sottoscritta da Adriano Celentano ove si afferma “i costi
promozionali della produzione stessa, da me curata e coordinata, (..)”(cfr. doc. 6
di parte attrice) alla quale si contrappone,a favore della tesi del Clan la
locuzione “in relazione all’esclusiva discografica conferitami dal Clan Films”
(cfr. doc. 6 di parte attrice).
Tale
contraddittorietà
imprecise
è
emersa
anche
dalle
assunzioni
orali,
probabilmente
anche perché relative a vicende verificatesi ormai quarant’anni fa: si
pensi al prospettato acquisto del Maestro a titolo originario
ex art. 78 l. aut.
della qualità di produttore. Secondo alcune testimonianze assunte, tuttavia non
univoche,
fu
il
Maestro
a
finanziare
la
registrazione,
pagando
direttamente
orchestrali e sala, fu lui a dirigere i progetto musicale, sovraintendendo anche la
fissazione dei suoni.
Occorre quindi ricorrere a criteri cosiddetti oggettivi ulteriori delineati dagli
art. 1362 e segg. c.c. per poter ricostruire la volontà delle parti.
In particolare, in questo caso, indicazioni univoche e concordanti della veste di
produttore in capo al Maestro sembrano desumersi:
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tratti contraddittori, proprio in relazione al ruolo rivestito da Detto Mariano
a)dalla condotta successiva tenuta
Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014
RG n. 52050/2009
stabilmente per
decenni
dalle partideldopo
la
Repert.
n. 5626/2014
20/05/2014
conclusione dell’accordo, elemento che l’art. 1362, comma 2, c.c. (primo oggetto
della ricerca dell’interprete ove il dato letterale non sia chiaro, Cass. 16022/02)
consente di considerare rilevante ai fini della ricostruzione dell’assetto degli
interessi voluti dalle parti.
Qui in particolare è pacifico che:
- i nastri delle registrazioni sono nel possesso pacifico e non contestato da oltre
neppure a decorrere dalla data in cui, secondo parte convenuta, sarebbe stata
revocata la concessione dei diritti conferiti al Maestro;
-nel 1980, terminato il rapporto di licenza a CGS, il Maestro ha pubblicato
direttamente su disco la colonna sonora musicale de qua sotto la propria etichetta
discografica (doc.14): tale pubblicazione non risulta essere mai stata contestata
dal Clan;
-la “concessione dei diritti discografici” a favore del Maestro non è mai stata
formalmente né informalmente revocata da parte del Clan;
b)dall’assetto economico dei rapporti tra le parti, più complesso di un semplice
sinallagma
sostanziale:
come
accennato,
le
composizioni
di
cui
si
tratta
costituivano la colonna musicale del film del quale il Clan era produttore, mentre
la colonna sonora veniva curata da un altro soggetto (il Maestro appunto, cfr.
doc.6). Inoltre il terzo CBS era legato da un contratto discografico con Adriano
Celentano (cfr. lettera 6.3.1975,di CBS, sottoscritta dal convenuto, dal Maestro,
nonché da Detto Music di Detto Mariano e Love Record, doc. 6 di parte attrice)sotto
l’etichetta Clan: il fatto non è contestato.
In questo contesto, ritiene il Collegio che la lettera del 30.4.1974 sottoscritta
dalla
produttrice
del
film
-Clan
Celentano
Films-
intendesse
regolare
definitivamente i rapporti tra le parti nel senso che –fermo il c.d. diritto di
sincronizzazione del Clan consistente nella facoltà di utilizzare la musica in
abbinamento alle immagini del film- venivano riconosciuti a Mariano Detto i diritti
di utilizzazione delle composizioni musicali pubblicate in via autonoma rispetto al
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quarant’anni di Mariano Detto, al quale non è mai stata richiesta la restituzione,
Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014
RG n. 52050/2009
Repert. n. 5626/2014 del 20/05/2014
Film.
La locuzione “concessione dei diritti di utilizzazione discografica” non significa
allora il riconoscimento e/o il mantenimento della qualità di produttore in capo a
Clan, ma indica l’attribuzione in via definitiva- senza infatti alcun limite
temporale e territoriale- dei diritti di utilizzazione economica delle composizioni
musicali litigiose in capo al Maestro.
Contestualmente veniva concluso un accordo trilaterale che si estendeva anche a CBS
con l’etichetta Clan: tale ultima scelta evidentemente derivava dal pregresso
citato rapporto tra CBS e Celentano ma non implicava riconoscimento della qualità
di produttore da parte del Clan, tenuto conto che nella corrispondenza tra CBS ed
il
Maestro
quest’ultimo
veniva
indicato
appunto
come
proprietario
delle
registrazioni.
Solo in tal guisa si comprende la ragione per la quale il Clan non ha mai
richiesto, prima di essere citato nel presente giudizio, la restituzione dei nastri
e non abbia contestato la pubblicazione della colonna sonora litigiosa del 1980
sotto l’etichetta della casa produttrice del Maestro, condotte
esercitate da
quest’ultimo uti dominus.
Gli scambi di dichiarazioni versate agli atti intendevano dunque consolidare in
capo al Maestro tale diritto, in considerazione del fatto che lo stesso aveva
finanziato l’intero progetto, aveva diretto il progetto discografico, sovrainteso
il completamento del progetto, seguito i singoli soggetti e registrato le musiche.
Ciò premesso, parte convenuta ha precisato che la violazione dei diritti connessi
non può riguardare né il DVD -sul quale l’attore non vanta alcun diritto- né le TShirt incluse nelle edizioni speciali.
Tale
eccezione
è
fondata:
il
Clan
è
produttore
del
utilizzazione economica ad esso relativi si estendono
film
ed
i
diritti
di
altresì al diritto
di
riprodurre le sequenze con i suoni e le musiche ivi registrate (c.d. diritto di
sincronizzazione).
La violazione qui riscontrata a danno del Maestro afferisce dunque solo alla
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(doc. 6), il quale provvedeva allo sfruttamento discografico della colonna sonora
pubblicazione del CD in violazione dei
Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014
RG n. 52050/2009
diritti Repert.
di utilizzazione
economica
del
n. 5626/2014
del 20/05/2014
produttore.
5.Quanto alla quantificazione dei danni patiti da parte attrice
5.1. I diritti morali
Le lesioni dei diritti morali qui accertate afferiscono alla qualità del Maestro di
coautore delle parti letterarie del solo brano “Yuppi Du” (per gli altri brani come
ricordato la volontà di volersi manifestare è avvenuta solo successivamente alla
nel CD, mentre nel film il Maestro è stato correttamente indicato come direttore
d’orchestra.
Ritiene il Collegio in via equitativa di liquidare per tali violazioni a favore del
Mastro personalmente l’importo complessivo di € 50.000,00, oltre interessi legali
dalla pronuncia al saldo.
5.2. I diritti patrimoniali
Passando alla lesione dei diritti connessi ex artt. 72 e segg. l. aut., il relativo
ristoro va riconosciuto a Mariano Detto e Lina De Sutti in qualità di soci della
Love Record di Detto Mariano e De Sutti Lina in Detto”.
A fini risarcitori, per la cui quantificazione il Collegio ritiene di ricorrete al
criterio equitativo, occorre tenere in conto che:
1) la commercializzazione oggetto di contenzioso aveva riguardo a due tipi di
cofanetto –uno contenente il CD della colonna sonora del film, il DVD del
film stesso ed una maglietta- ed uno contenente solo il CD ed il DVD: e la
lesione qui accertata afferisce esclusivamente al CD, considerato il diritto
del Clan di sincronizzazione delle musiche al film;
2) il DVD contenente il film “Yuppi Du”, restaurato e presentato alla mostra di
Venezia
dal
Clan,
certamente
pubblicazione
del
trainando
successo
il
cofanetto
delle
e
ha
giocato
un
nella
scelta
vendite:
la
ruolo
importante
d’acquisto
quantità
dei
nette
nella
consumatori,
vendute
hanno
raggiunto le 17.949 unità;
3) Il CTU ha sottolineato che il Clan ha percepito € 250.000,00 a titolo di
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pubblicazione) ed alla qualità di direttore d’orchestra per tutti i brani inseriti
minimo garantito per tutta la
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RG n. 52050/2009
distribuzione;Repert. n. 5626/2014 del 20/05/2014
4) nella CTU i ricavi complessivi percepiti dal Clan (nelle varie ipotesi
considerate dal perito dell’Ufficio, ed escludendo da tale indagine quelli
che comprendono i ricavi conseguiti dai cofanetti contenenti le t-shirt)
sono stati quantificati in una forbice compresa tra € 286.961,95
ed €
175.038,73. Da tali somme occorre scorporare in via equitativa i costi, non
conteggiati dal CTU attesa l’opposizione della difesa attorea ad introdurre
difesa del Clan in € 215.326,15 (cfr. elaborato peritale agli atti). Sul
punto, parte convenuta non ha depositato il contratto di distribuzione
Clan/Sony
che
ha
suo
dire
poneva
a
suo
totale
carico
gli
oneri
di
distribuzione, con spese di promozione, pubblicità e marketing. La difesa
tecnica di parte attrice ha sul punto quindi
dedotto l’assenza di un
documento indispensabile per vagliare l’inerenza dei costi ai fini della
quantificazione del guadagno del Clan.
Tenuto conto di tali dati contabili e ricorrendo al criterio necessariamente
equitativo, ritiene il Tribunale di liquidare ex art. 1226 c.c. una frazione parti
a circa un terzo della media dei ricavi conseguiti dal Clan anche attraverso la
vendita del DVD (sul quale parte attrice non è titolare dei diritti di cui agli
artt. 72 e segg. l. aut.) per l’importo di € 75.000,00, oltre interessi legali
dalla pronuncia al saldo.
6.Danno d’immagine
Parte attrice lamenta la lesione all’immagine in relazione alla presentazione della
riedizione del film al festival di Venezia. Tale lesione è già ristorata negli
importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale.
7.Le domande riconvenzionali dei convenuti
Il riconoscimento della qualità di co-autore dei testi letterari in capo all’attore
comporta simmetricamente il rigetto della domanda di Adriano Celentano di essere
riconosciuto
come
esclusivo
autore
e
di
restituzione
di
tutti
gli
importi
eventualmente medio tempore percepiti.
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ulteriori documenti nella fase di accertamento tecnico ed allegati dalla
Anche la domanda di restituzione dei
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RG n. 52050/2009
fonogrammi Repert.
svolta n.
dal5626/2014
Clan Celentano
deve
del 20/05/2014
essere rigettata, attesa la riconosciuta qualità di produttore fonografico in capo
a parte attrice.
8.Il comando giudiziale ed il governo delle spese
In conclusione, va accolta la domanda di accertamento in capo a Detto Mariano della
qualità di co-autore della parte letteraria dei brani costituenti la colonna sonora
del film litigioso, di direttore d’orchestra ed arrangiatore e di produttore
quale produttore cinematografico, di sincronizzazione delle musiche al film.
Va altresì accolta la domanda inibitoria alla futura utilizzazione economica delle
composizioni musicali di cui si tratta, fermo sempre a favore del Clan il diritto
di sincronizzazione di cui sopra.
Occorre poi dichiarare la condotta illecita del Clan per avere omesso di indicare
nei prodotti litigiosi la qualità di coautore del Maestro per le sola composizione
musicale “Yuppi Du” (essendo intervenuta la volontà di essere menzionato quale
coautore successivamente alla pubblicazione) e di direttore d’orchestra per tutte
le composizioni nel CD nonché per avere pubblicato tale supporto senza il consenso
del Maestro, quale produttore.
Il Clan va condannato per tali condotte al risarcimento del danno, liquidato in €
125.000,00 di cui € 50,000,00 a titolo di danno morale a favore del Maestro per
lesione della qualità di coautore delle parti letterarie e di direttore d’orchestra
ed € 75.000,00 a favore dei due attori in solido, quali soci della Love Record a
titolo di danno patrimoniale per lesione dei diritti connessi quale produttore di
fonogrammi.
Vanno poi rigettate le domande riconvenzionali svolte da Adriano Celentano e dal
Clan.
Non appare infine opportuno procedere alla pubblicazione della presente pronuncia,
rimedio a vocazione sia preventiva
–in quanto diretto
a prevenire ulteriori
pregiudizi portando a conoscenza degli operatori di mercato della condotta illecita
- sia riparatoria - in quanto diretto a risarcire in forma specifica il pregiudizio
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fonografico della colonna musicale del film “Yuppi Du”, fermo il diritto del Clan,
patito dalla controparte- giacché le
Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014
RG n. 52050/2009
misure dell’inibitoria
del risarcimento
del
Repert. n. e5626/2014
del 20/05/2014
danno appaiono sufficienti a presidiare le legittime prerogative di parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei debitori in solido e si liquidano come
da dispositivo, tenendo conto delle somme liquidate a titolo risarcitorio e tenuto
delle numerose questioni sottoposte ad indagine.
Parte attrice ha altresì chiesto legittimamente il rimborso delle spese della
consulenza tecnica di parte (cfr. tra le altre, Cass. 4357/2003), indicate nei
eseguita in corso di causa: esse vengono quindi ricomprese tra la voce delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
sulle domande formulate da Mariano Detto e Lina De Sutti, personalmente e quale
socia della Love Record di Detto Mariano e De Sutti Lina in Detto, con atto di
citazione notificato in data 25.6-2.7.2009 contro Clan Celentano s.r.l. e Adriano
Celentano personalmente e sulle domande riconvenzionali svolte dai convenuti,
disattesa ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione delle parti,
così provvede:
1)accerta e dichiara che Mariano Detto è co-autore, unitamente ad Adriano
Celentano,
dei
testi
di
costituenti
la
colonna
accompagnamento
sonora
del
film
alle
“Yuppi
composizioni
Du”
meglio
musicali
indicate
in
d’orchestra
ed
narrativa;
2)accerta
e
dichiara
che
Mariano
Detto
è
direttore
arrangiatore delle registrazioni contenute nella colonna sonora del film
“Yuppi Du” di cui è causa;
3)accerta
e
dichiara
che
Mariano
Detto
è
produttore
fonografico
delle
composizioni musicali indicate al punto sub. 1);
4)accerta e dichiara che la pubblicazione da parte di Clan Celentano s.r.l.
del CD e del DVD contenenti la registrazione della colonna musicale del film
“Yuppi Du” senza l’indicazione di Mariano Detto in qualità di coautore dei
testi
di
accompagnamento
alla
musica
del
brano
“Yuppi
Du”,
nonché
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limiti in cui sono state liquidate le spese e gli onorari sia della CTU contabile
pubblicazione del CD senza
direttore
d’orchestra
di
Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014
RG n. 52050/2009
l’indicazione Repert.
di Mariano
Detto in qualità
di
n. 5626/2014
del 20/05/2014
tutte
le
musiche
ivi
riprodotte
costituisce
violazione del diritto morale d’autore;
5)accerta e dichiara che la pubblicazione da parte del Clan Celentano s.r.l.
del C.D. contenente le registrazioni della colonna musicale del film “Yuppi
Du” costituisce violazione dei diritti spettanti a Detto Mariano e Lina De
Sutti, in qualità di socia della Love Record di Mariano Detto e Lina De
6) inibisce al Clan Celentano s.r.l. ogni ulteriore utilizzazione, anche
attraverso soggetti terzi, dei testi indicati al punto sub.1, della colonna
sonora del film “Yuppi Du”, fermo il diritto del Clan Celentano s.r.l. alla
sincronizzazione delle musiche al film;
7)condanna la convenuta Clan Celentano s.r.l. al risarcimento del danno a
favore di Mariano Detto, liquidato nell’importo di € 50.000,00 a titolo di
danni morali, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
8) condanna Clan Celentano s.r.l. al risarcimento del danno a favore di
Mariano Detto e Lina De Sutti, quale socia di Love Record di Detto Mariano e
De Sutti Lina In Detto, liquidato complessivamente in € 75.000,00 oltre
interessi legali dalla pronuncia al saldo;
8) rigetta tutte le domande riconvenzionali svolte dai convenuti;
9) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite a favore
degli attori, liquidati in € 10.000,00, di cui € 3.741,62 per spese -delle
quali € 2.516,80 per spese di CTP- ed il residuo per compensi, oltre
accessori di legge;
10) pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di CTU
già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Milano, il 20 marzo 2014
La Presidente dott.ssa Marina Tavassi
Il Giudice istruttore dott.ssa Alima Zana
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Sutti in Detto, ai sensi degli artt. 72 e segg. l.d.a.;
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Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014
RG n. 52050/2009
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