Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014 RG n. 52050/2009 Repert. n. 5626/2014 del 20/05/2014 N.R.G.52050/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA -SEZIONE AIl Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MARINA TAVASSI Presidente dott. CLAUDIO MARANGONI Giudice a latere dott.ssa ALIMA ZANA Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 52050/09 promossa da: MARIANO DETTO E LINA DE SUTTI, in proprio e quale socia della S.d.F. “Love Record di Detto Mariano e De Sutti Lina in Detto” con l’avv.to Alberto Pojaghi -attori contro CLAN CELENTANO S.R.L. E ADRIANO CELENTANO con gli avv.ti Paolo Guido Beduschi e Silvia Giudici -convenuti – pagina http://bit.ly/1re9HpL 1 di 18 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 TRIBUNALE DI MILANO OGGETTO: violazione del diritto morale Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014 RG n. 52050/2009 d'autore,Repert. di direttore d’orchestra e di n. 5626/2014 del 20/05/2014 arrangiatore, connessi violazione dei diritti ex art. 72 e segg. l.aut, risarcimento del danno, inibitoria e pubblicazione, domanda riconvenzionale di accertamento esclusivo della qualità di autore esclusivo e di restituzione degli utili percepiti Le parti attrici e Adriano Celentano personalmente hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2013, Il Clan Celentano come da fogli allegati al verbale dell’udienza di precisazione delle conclusioni, come successivamente corretti a seguito di autorizzazione del giudice in data 21.1.2014, da intendersi tutte qui integralmente richiamate pagina http://bit.ly/1re9HpL 2 di 18 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 CONCLUSIONI Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014 RG n. 52050/2009 Repert. n. 5626/2014 del 20/05/2014 1. Le vicende processuali Con atto di citazione notificato in data 25.6-2.7.2009 Mariano Detto- noto compositore, arrangiatore, pianista, produttore italiano ed editore musicale, di seguito anche il Maestro- e Lina De Sutti -in qualità sia di socia della S.d.F “Love Record di Detto Mariano e De Sutti Lina in Detto” sia di coniuge in regime di convenuto avanti alla Sezione Specializzata del Tribunale la società Clan Celentano s.r.l. (di seguito il Clan) e Adriano Celentano personalmente. Hanno lamentato in particolare la pubblicazione ed la vendita di un cofanetto contenente un DVD della versione restaurata del film Yuppi Du ed un CD, avente ad oggetto la colonna sonora del film, in violazione dei diritti morali del Maestro quale coautore dei testi di accompagnamento alle musiche, di arrangiatore e di direttore d’orchestra nonché dei suoi diritti patrimoniali quale produttore fonografico. Hanno quindi invocato, previo accertamento di tali qualità e la violazione dei relativi diritti, il conseguente risarcimento del danno, oltre alla pronuncia dell’inibitoria e della pubblicazione. Hanno svolto in subordine domanda di arricchimento senza giusta causa. Si sono costituiti entrambi i convenuti, svolgendo autonome domande riconvenzionali: Clan Celentano ha sottolineato di essere il produttore fonografico della colonna sonora del film “Yuppi Du” e di avere revocato la licenza relativa all’utilizzazione discografica a suo tempo concessa a Mariano Detto. Ha chiesto quindi la condanna del Maestro alla riconsegna del materiale fonografico relativo alle musiche e la pubblicazione della sentenza. A sua volta Adriano Celentano ha chiesto l’accertamento della paternità esclusiva –come autore e come compositoresia della colonna sonora del film “Yuppi Du”, sia di nove brani dal titolo: “L’affondamento”, “La messa” ,”A chi stai pensando” “Va’ chi c’è”, “la Ballata”, “La passerella”, “La violenza”, “Il Castagnaro” e “Il Finale” inclusi nella colonna sonora ma privi della parte letteraria. Ha invocato quindi la condanna di controparte alla retroversione di quanto incassato quale co-autore a seguito pagina http://bit.ly/1re9HpL 3 di 18 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 separazione dei beni dell’attore, anche in qualità di interveniente adesiva- hanno dell’utilizzazione economica dei brani Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014 RG n. 52050/2009 nonché la pubblicazione della sentenza. Repert. n. 5626/2014 del 20/05/2014 Assunte le prove orali richieste dalle parti ed ammesse dal giudice istruttore, è stato dato ingresso ad una CTU contabile diretta a quantificare i pregiudizi lamentati dagli attori La causa è stata quindi rimessa in decisione in data 17.12.2013, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali. 2. La qualità di coautore dei testi di accompagnamento delle musiche. afferisce alla co-paternità dei testi di accompagnamento alle musiche del film Yuppi Du. Sul punto va premesso che quelle di cui si tratta sono opere tipiche in collaborazione, dotate di unitarietà ed inscindibilità che fanno sorgere una comunione tra diversi autori, ove il valore dei contributi si presume uguale. Ai sensi degli artt. 33-37 l. aut., l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all’autore della parte musicale. I proventi derivanti da tale utilizzazione sono ripartiti tra gli autori in proporzione del valore dei rispettivi contributi, letterario e musicale. Ciascuno dei collaboratori ha poi il diritto di utilizzare separatamente ed indipendentemente il rispettivo contributo. I diritti morali restano invece regolati dall’art. 10 l. aut: dunque ciascun autore ha diritto di essere menzionato. E’ sotto quest’ultimo profilo che si appunta la censura del Maestro. A tal fine la difesa dell’attrice produce: 1)la dichiarazione a suo tempo depositata presso SIAE delle singole opere musicali, costituenti la colonna sonora del film “Yuppi Du”, delle quali Celentano è indicato come unico compositore, mentre del testo letterario sono dichiarati coautori Celentano e Detto Mariano: quest’ultimo tuttavia “non desidera figurare” (cfr. doc. 22 di parte attrice); 2)la comunicazione della società Clan Edizioni Musicali al Clan Celentano ove si dichiara “i documenti di deposito S.I.A.E. indicano regolarmente il maestro Detto come co-autore del brano” (doc. 23 di parte attrice). Le parti convenute hanno a loro volta eccepito che: pagina http://bit.ly/1re9HpL 4 di 18 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Le contestazioni di parte attrice attengono ad un triplice profilo: il primo a) i bollettini SIAE, in tutti gli Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014 RG n. 52050/2009 esemplari allegati, e testi,del indicano Repert.spartiti n. 5626/2014 20/05/2014 quale autore unico della musica e del testo Adriano Celentano. I bollettini completi evidenziano analoga circostanza (cfr. doc. 30-38 di parte convenuta); b) le parole del testo, rivendicate da Mariano Detto, coincidono con quelle della sceneggiatura del film, pacificamente di paternità di Celentano e di due soggetti terzi (Michele del Prete e Alberto Silvestri). Anche sotto questo profilo tale diritto di privativa, unitamente inteso, non apparterrebbe dunque all’attore; letterarie. Sul punto parte attrice ha dedotto che tutti i brani sono depositati in SIAE unitamente al testo letterario (doc. 30-38 di parte attrice). In virtù del principio di unitarietà dell’opera creativa, essa non potrebbe essere scissa nelle distinte parti, letteraria e musicale. Dunque, l’utilizzo separato della parte letteraria di un’opera musicale sarebbe possibile solo alle condizioni di cui all’art. 35 l. aut. Ed in ogni caso, secondo l’art. 62 reg. SIAE l’autore della parte letteraria riceverebbe comunque i proventi, anche ove l’esecuzione avesse avuto luogo solo per la parte musicale; d) un teste avrebbe confermato “al 90%” la paternità esclusiva anche della parte letteraria di Adriano Celentano (cfr. testimone Michele del Prete). Parte attrice sul punto ha rilevato l’inattendibilità di tale deposizione, proveniente da un soggetto che ha dichiarato di non avere partecipato alla stesura dei brani. Alla luce di tale quadro probatorio, ritiene il Collegio che la domanda dell’attore sia fondata, trovando la stessa sicuro fondamento documentale nella dichiarazione resa dalle parti a SIAE in occasione del deposito delle composizioni. Tale dichiarazione ha un contenuto di scienza (sulla qualità di coautore di Mariano Detto) ed uno disomogenee di volontà rispetto ad (ossia un di presunto non voler errore comparire), nella davvero dichiarazione, entrambe così come ricostruito dalla difesa dei convenuti. Tale dichiarazione è invece coerente, in primo luogo, con la figura professionale del Maestro e con il ruolo dallo stesso rivestito all’epoca dichiarazione di in cui volontà vennero ivi composte espressa le spiega opere. perché, In secondo luogo, successivamente, pagina http://bit.ly/1re9HpL la nei 5 di 18 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 c)quattro dei brani musicali litigiosi sarebbero riprodotti senza le relative parti bollettino SIAE di Mariano Detto non si Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014 RG n. 52050/2009 fece menzione. Repert. n. 5626/2014 del 20/05/2014 Va dunque accertata la qualità di coautore di Mariano Detto nella composizione della parte letteraria di tutti i brani costituenti la colonna sonora del film ed oggetto di contenzioso. Ciò premesso, parte convenuta ha sottolineato che, anche ove accolta la relativa domanda, la dichiarazione del Maestro di volere essere nominato sarebbe avvenuta prima della pubblicazione litigiosa solo con riguardo al brano “Yuppi Du” e tale manifestazione di volontà sarebbe intervenuta solo successivamente, ossia il 24.9.2008 (doc. 25 di parte attrice), con esclusione quindi per essi dell’illecito. L’eccezione è fondata: la violazione del diritto morale di essere menzionato quale co-autore afferisce solo al testo “Yuppi Du” e non alle altre composizioni, ove la nuova pubblicazione litigiosa è avvenuta temporalmente prima della manifestazione di volontà di Detto Mariano di volersi manifestare come co-autore. Ciò rileva, come a breve, in relazione al risarcimento del danno. 3.Quanto alla qualità di direttore d’orchestra e di arrangiatore 3.1.Passando al secondo profilo censurato, i ruoli di arrangiatore e di direttore d’orchestra del Maestro non sono contestati dai convenuti ed il secondo è del resto riconosciuto nei titoli di testa del film. I convenuti contestano invece le conseguenze giuridiche, ovvero il diritto del Maestro di essere citato anche in tale veste sui relativi supporti fonografici. Alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 82 e 83 l. aut., ritiene il Collegio che sia fondata la doglianza dell’attore in relazione al ruolo di direttore d’orchestra, espressamente ricompreso nella categoria degli artistiinterpreti ed artisti-esecutori ai quali, se sostengono le prime parti dell’opera, l’art. 83 cit. riconosce il diritto di vedere il loro nome stabilmente apposto sul supporto fonografico. E nel caso in esame non si può dubitare che il direttore d’orchestra sostenga una prima parte dell’opera (cfr. sul punto già Pretura Milano 24.11.1987). Ciò premesso, parte convenuta ha comunque eccepito che i diritti relativi al ruolo pagina http://bit.ly/1re9HpL 6 di 18 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 precisamente il 27.1.2005 (doc. 24 parte attrice); per gli altri brani musicali di direttore d’orchestra non sarebbero Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014 RG n. 52050/2009 stati lesi, giacché tale qualità Repert. n. 5626/2014 delsarebbe 20/05/2014 riconosciuta nei titoli di testa del film. Sul punto appare ancora una volta fondata la tesi attorea, la quale ha sottolineato che CD e DVD sono prodotti autonomi sotto il profilo funzionale, sicché la menzione del Maestro nei titoli di testa del film litigioso non può ritenersi esaustiva. 3.2.Quanto alla veste di arrangiatore, non contestata, essa può comportare in astratto il diritto morale ad essere menzionato in tale veste ai sensi dell’art. 2 quello dell’autore, elaborando in modo creativo, ad esempio con toni nuovi, ritmi, elementi melodici ed armonici ecc. il testo originale, ovvero ai sensi dell’art. 4 l. aut., ove l’arrangiamento si concreti in una variazione non originale ma in un’elaborazione creativa. Nel caso in esame tuttavia è mancata la concreta allegazione e la relativa prova di quali adattamenti ed elaborazioni l’attore- quale arrangiatore- avrebbe apportato: con la conseguenza che, fermo il riconoscimento di tale sua qualità, non ne consegue tuttavia l’accertamento della lesione dei diritti morali vantati in tale veste dall’attore e, in parte de qua, il risarcimento del danno. 4.Quanto alla qualità di produttore fonografico della registrazione della colonna musicale del film. Passando all’ultima doglianza ed al ruolo di produttore fonografico, il Maestro sostiene che a lui stesso venne affidata la fissazione su nastro dell’intera colonna sonora, con proprio autonomo investimento economico, assumendosi la responsabilità, con conseguente riscontro dei requisiti di cui all’art. 78 l. aut. Ciò si desumerebbe: -dagli esiti delle prove orali assunte nel corso del giudizio, le quali attesterebbero che l’attore avrebbe sostenuto le spese per la registrazione, retribuendo orchestrali e copisti (test. Vincenzo Monda) e pagando il costo della sala di incisione. E ciò a mezzo delle società Detto Music di Detto Mariano e la società di fatto Love Record di Detto Mariano e De Sutti Lina in Detto; -dal possesso da parte del Maestro dei sette nastri di un quarto di pollice pagina http://bit.ly/1re9HpL 7 di 18 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 numero 2 l.aut., ove venga apportato un contributo autonomo ed originale rispetto a contenenti la colonna sonora ed in Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014 RG n. 52050/2009 particolare: il primo n. la 5626/2014 musica utilizzata per Repert. del 20/05/2014 il film con annunci vocali: emme 1, o “emme 3”, il secondo il montaggio speciale per il lato A dell’LP, il terzo il montaggio speciale per lato B dell’LP e, gli ultimi quattro nastri, l’intera colonna sonora comprensiva di dialoghi e degli effetti speciali; - dalla lettera datata 30.4.1974 indirizzata dal Clan Celentano Films a Detto Mariano che recita “a compenso di ogni e qualsiasi prestazione professionale da lei concediamo il diritto di utilizzazione discografica della colonna sonora stessa” (doc. 3 di parte attrice); -dalla lettera inviata dal terzo CBS Sugar (distributrice fonografica della colona sonora del film) al Maestro in data 13.1.1974, che attribuisce a quest’ultimo la qualità di proprietario della colonna sonora, accordo sottoscritto per accettazione da Adriano Celentano (doc. 4 di parte attrice); - dall’essere ritenuto il Maestro proprietario dei nastri da parte di terzi soggetti che collaborarono con le parti in causa: le registrazioni in effetti furono restituite dal distributore CBS all’attore al termine del contratto (cfr. deposizione di Franco Crepax amministratore di CBS); - dal tenore di due successive lettere- accordo, ove il Maestro riconosce a sua volta ad Adriano Celentano (quale esecutore) ed a Corrado Pintus (quale manager e producer dell’esecutore) le percentuali del 1& e 2%; -dalla pubblicazione nel 1980 a cura del Maestro della colonna musicale litigiosa con la propria etichetta discografica CLS (doc, 8 di parte attrice). Parte convenuta contesta tale ricostruzione in virtù di due eccezioni. Ed in particolare: a) il ruolo ricoperto da Mariano Detto sarebbe stato in realtà meramente esecutivo, provenendo le risorse economiche dal Clan, rimanendo quest’ultimo produttore, tanto che la prima pubblicazione della colonna sonora recava quale etichetta quella del “Clan”, come confermato da numerosi riscontri documentali agli atti; pagina http://bit.ly/1re9HpL 8 di 18 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 effettuata per la realizzazione della colonna sonora del film in oggetto, noi le b) in virtù del principio di unità Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014 RG n. 52050/2009 dell’opera, al produttore cinematografico Repert. n. 5626/2014 del 20/05/2014 spetterebbe il diritto connesso sia della sequenza di immagini, sia di suoni dell’opera cinematografica, con conseguente impossibilità ritenere autonomo produttore dei brani musicali il Maestro. La veste di produttore in capo al Clan si ricaverebbe in particolare: -da alcune testimonianze assunte in sede istruttoria, ove è stato dichiarato che le musiche venivano registrate(testimone Alberto Longoni) e poi consegnate ad Adriano -dal tenore letterale della missiva dell’aprile del 30.4.1974, richiamata anche da controparte (cfr. doc. 4 di parte attrice) che secondo il Clan al contrario proverebbe la propria qualità di produttore: l’utilizzo del verbo “concedere” a favore del Maestro da parte della convenuta non potrebbe essere che intesa nel senso di ritenere il Clan produttore fonografico. E la concessione del diritto di utilizzazione discografica a tempo indeterminato a favore del Maestro avrebbe svolto solo funzione compensativa del suo ruolo di arrangiatore e direttore d’orchestra, ferma la qualità di produttore in capo al Clan; -dall’apposizione sul supporto fonografico del simbolo “P” unitamente al nome del Clan e all’anno, mai contestata da controparte; -dal tenore di altri due documenti ove il Maestro specifica: “sulla percentuale del 26% che la CBS Sugar mi riconosce per averle concesso in distribuzione esclusiva – sotto etichetta Clan- relativa alla colonna sonora del film “Yuppi Du” mi impegno a riconoscerti la quota parte del 2% quale produttore discografico della colonna stessa” (cfr. doc. 6 e 7 di parte attrice); -dal foglio di produzione del terzo CBS Sugar, ove il Clan è indicato quale etichetta e società di origine della colonna sonora (doc. 9 parte attrice); -dall’estratto presso la Discoteca di Stato ove risulta il Clan quale produttore fonografico (doc. 13 di parte attrice); -dalla dichiarazione del 23.4.1999 da parte del Maestro qualifica il Clan quale etichetta dei brani (doc. 15). pagina http://bit.ly/1re9HpL 9 di 18 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Celentano in occasione dei numerosi incontri; Sostiene infine la convenuta che la Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014 RG n. 52050/2009 licenza all’utilizzazione discografica favore Repert. n. 5626/2014 dela 20/05/2014 del Maestro sarebbe scaduta nel 2005 quando- a seguito del prolungamento della protezione da 30 a 50 anni- controparte non avrebbe adempiuto agli oneri imposti al cessionario di dichiarare almeno tre mesi prima della scadenza di intendere avvalersi della proroga prevista. Così prospettati i rispettivi riscontri probatori a favore delle due opposte tesi, il Tribunale osserva preliminarmente che gli elementi di prova raccolti sono a nella produzione dei fonogrammi litigiosi. Dalla disamina del regolamento negoziale (che si è snodato in più dichiarazioni ove appunto viene utilizzata la già menzionata locuzione sulla “concessione dei diritti discografici”) emerge come il canone di interpretazione letterale -per via della contraddittorietà delle espressioni - non conduca ad approdi ermeneutici certi. Si pensi, a favore della tesi dell’attore, alla dichiarazione redatta in data 10.3.1975 dal Maestro e sottoscritta da Adriano Celentano ove si afferma “i costi promozionali della produzione stessa, da me curata e coordinata, (..)”(cfr. doc. 6 di parte attrice) alla quale si contrappone,a favore della tesi del Clan la locuzione “in relazione all’esclusiva discografica conferitami dal Clan Films” (cfr. doc. 6 di parte attrice). Tale contraddittorietà imprecise è emersa anche dalle assunzioni orali, probabilmente anche perché relative a vicende verificatesi ormai quarant’anni fa: si pensi al prospettato acquisto del Maestro a titolo originario ex art. 78 l. aut. della qualità di produttore. Secondo alcune testimonianze assunte, tuttavia non univoche, fu il Maestro a finanziare la registrazione, pagando direttamente orchestrali e sala, fu lui a dirigere i progetto musicale, sovraintendendo anche la fissazione dei suoni. Occorre quindi ricorrere a criteri cosiddetti oggettivi ulteriori delineati dagli art. 1362 e segg. c.c. per poter ricostruire la volontà delle parti. In particolare, in questo caso, indicazioni univoche e concordanti della veste di produttore in capo al Maestro sembrano desumersi: pagina http://bit.ly/1re9HpL 10 di 18 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 tratti contraddittori, proprio in relazione al ruolo rivestito da Detto Mariano a)dalla condotta successiva tenuta Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014 RG n. 52050/2009 stabilmente per decenni dalle partideldopo la Repert. n. 5626/2014 20/05/2014 conclusione dell’accordo, elemento che l’art. 1362, comma 2, c.c. (primo oggetto della ricerca dell’interprete ove il dato letterale non sia chiaro, Cass. 16022/02) consente di considerare rilevante ai fini della ricostruzione dell’assetto degli interessi voluti dalle parti. Qui in particolare è pacifico che: - i nastri delle registrazioni sono nel possesso pacifico e non contestato da oltre neppure a decorrere dalla data in cui, secondo parte convenuta, sarebbe stata revocata la concessione dei diritti conferiti al Maestro; -nel 1980, terminato il rapporto di licenza a CGS, il Maestro ha pubblicato direttamente su disco la colonna sonora musicale de qua sotto la propria etichetta discografica (doc.14): tale pubblicazione non risulta essere mai stata contestata dal Clan; -la “concessione dei diritti discografici” a favore del Maestro non è mai stata formalmente né informalmente revocata da parte del Clan; b)dall’assetto economico dei rapporti tra le parti, più complesso di un semplice sinallagma sostanziale: come accennato, le composizioni di cui si tratta costituivano la colonna musicale del film del quale il Clan era produttore, mentre la colonna sonora veniva curata da un altro soggetto (il Maestro appunto, cfr. doc.6). Inoltre il terzo CBS era legato da un contratto discografico con Adriano Celentano (cfr. lettera 6.3.1975,di CBS, sottoscritta dal convenuto, dal Maestro, nonché da Detto Music di Detto Mariano e Love Record, doc. 6 di parte attrice)sotto l’etichetta Clan: il fatto non è contestato. In questo contesto, ritiene il Collegio che la lettera del 30.4.1974 sottoscritta dalla produttrice del film -Clan Celentano Films- intendesse regolare definitivamente i rapporti tra le parti nel senso che –fermo il c.d. diritto di sincronizzazione del Clan consistente nella facoltà di utilizzare la musica in abbinamento alle immagini del film- venivano riconosciuti a Mariano Detto i diritti di utilizzazione delle composizioni musicali pubblicate in via autonoma rispetto al pagina http://bit.ly/1re9HpL 11 di 18 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 quarant’anni di Mariano Detto, al quale non è mai stata richiesta la restituzione, Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014 RG n. 52050/2009 Repert. n. 5626/2014 del 20/05/2014 Film. La locuzione “concessione dei diritti di utilizzazione discografica” non significa allora il riconoscimento e/o il mantenimento della qualità di produttore in capo a Clan, ma indica l’attribuzione in via definitiva- senza infatti alcun limite temporale e territoriale- dei diritti di utilizzazione economica delle composizioni musicali litigiose in capo al Maestro. Contestualmente veniva concluso un accordo trilaterale che si estendeva anche a CBS con l’etichetta Clan: tale ultima scelta evidentemente derivava dal pregresso citato rapporto tra CBS e Celentano ma non implicava riconoscimento della qualità di produttore da parte del Clan, tenuto conto che nella corrispondenza tra CBS ed il Maestro quest’ultimo veniva indicato appunto come proprietario delle registrazioni. Solo in tal guisa si comprende la ragione per la quale il Clan non ha mai richiesto, prima di essere citato nel presente giudizio, la restituzione dei nastri e non abbia contestato la pubblicazione della colonna sonora litigiosa del 1980 sotto l’etichetta della casa produttrice del Maestro, condotte esercitate da quest’ultimo uti dominus. Gli scambi di dichiarazioni versate agli atti intendevano dunque consolidare in capo al Maestro tale diritto, in considerazione del fatto che lo stesso aveva finanziato l’intero progetto, aveva diretto il progetto discografico, sovrainteso il completamento del progetto, seguito i singoli soggetti e registrato le musiche. Ciò premesso, parte convenuta ha precisato che la violazione dei diritti connessi non può riguardare né il DVD -sul quale l’attore non vanta alcun diritto- né le TShirt incluse nelle edizioni speciali. Tale eccezione è fondata: il Clan è produttore del utilizzazione economica ad esso relativi si estendono film ed i diritti di altresì al diritto di riprodurre le sequenze con i suoni e le musiche ivi registrate (c.d. diritto di sincronizzazione). La violazione qui riscontrata a danno del Maestro afferisce dunque solo alla pagina http://bit.ly/1re9HpL 12 di 18 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 (doc. 6), il quale provvedeva allo sfruttamento discografico della colonna sonora pubblicazione del CD in violazione dei Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014 RG n. 52050/2009 diritti Repert. di utilizzazione economica del n. 5626/2014 del 20/05/2014 produttore. 5.Quanto alla quantificazione dei danni patiti da parte attrice 5.1. I diritti morali Le lesioni dei diritti morali qui accertate afferiscono alla qualità del Maestro di coautore delle parti letterarie del solo brano “Yuppi Du” (per gli altri brani come ricordato la volontà di volersi manifestare è avvenuta solo successivamente alla nel CD, mentre nel film il Maestro è stato correttamente indicato come direttore d’orchestra. Ritiene il Collegio in via equitativa di liquidare per tali violazioni a favore del Mastro personalmente l’importo complessivo di € 50.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. 5.2. I diritti patrimoniali Passando alla lesione dei diritti connessi ex artt. 72 e segg. l. aut., il relativo ristoro va riconosciuto a Mariano Detto e Lina De Sutti in qualità di soci della Love Record di Detto Mariano e De Sutti Lina in Detto”. A fini risarcitori, per la cui quantificazione il Collegio ritiene di ricorrete al criterio equitativo, occorre tenere in conto che: 1) la commercializzazione oggetto di contenzioso aveva riguardo a due tipi di cofanetto –uno contenente il CD della colonna sonora del film, il DVD del film stesso ed una maglietta- ed uno contenente solo il CD ed il DVD: e la lesione qui accertata afferisce esclusivamente al CD, considerato il diritto del Clan di sincronizzazione delle musiche al film; 2) il DVD contenente il film “Yuppi Du”, restaurato e presentato alla mostra di Venezia dal Clan, certamente pubblicazione del trainando successo il cofanetto delle e ha giocato un nella scelta vendite: la ruolo importante d’acquisto quantità dei nette nella consumatori, vendute hanno raggiunto le 17.949 unità; 3) Il CTU ha sottolineato che il Clan ha percepito € 250.000,00 a titolo di pagina http://bit.ly/1re9HpL 13 di 18 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 pubblicazione) ed alla qualità di direttore d’orchestra per tutti i brani inseriti minimo garantito per tutta la Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014 RG n. 52050/2009 distribuzione;Repert. n. 5626/2014 del 20/05/2014 4) nella CTU i ricavi complessivi percepiti dal Clan (nelle varie ipotesi considerate dal perito dell’Ufficio, ed escludendo da tale indagine quelli che comprendono i ricavi conseguiti dai cofanetti contenenti le t-shirt) sono stati quantificati in una forbice compresa tra € 286.961,95 ed € 175.038,73. Da tali somme occorre scorporare in via equitativa i costi, non conteggiati dal CTU attesa l’opposizione della difesa attorea ad introdurre difesa del Clan in € 215.326,15 (cfr. elaborato peritale agli atti). Sul punto, parte convenuta non ha depositato il contratto di distribuzione Clan/Sony che ha suo dire poneva a suo totale carico gli oneri di distribuzione, con spese di promozione, pubblicità e marketing. La difesa tecnica di parte attrice ha sul punto quindi dedotto l’assenza di un documento indispensabile per vagliare l’inerenza dei costi ai fini della quantificazione del guadagno del Clan. Tenuto conto di tali dati contabili e ricorrendo al criterio necessariamente equitativo, ritiene il Tribunale di liquidare ex art. 1226 c.c. una frazione parti a circa un terzo della media dei ricavi conseguiti dal Clan anche attraverso la vendita del DVD (sul quale parte attrice non è titolare dei diritti di cui agli artt. 72 e segg. l. aut.) per l’importo di € 75.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. 6.Danno d’immagine Parte attrice lamenta la lesione all’immagine in relazione alla presentazione della riedizione del film al festival di Venezia. Tale lesione è già ristorata negli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale. 7.Le domande riconvenzionali dei convenuti Il riconoscimento della qualità di co-autore dei testi letterari in capo all’attore comporta simmetricamente il rigetto della domanda di Adriano Celentano di essere riconosciuto come esclusivo autore e di restituzione di tutti gli importi eventualmente medio tempore percepiti. pagina http://bit.ly/1re9HpL 14 di 18 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 ulteriori documenti nella fase di accertamento tecnico ed allegati dalla Anche la domanda di restituzione dei Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014 RG n. 52050/2009 fonogrammi Repert. svolta n. dal5626/2014 Clan Celentano deve del 20/05/2014 essere rigettata, attesa la riconosciuta qualità di produttore fonografico in capo a parte attrice. 8.Il comando giudiziale ed il governo delle spese In conclusione, va accolta la domanda di accertamento in capo a Detto Mariano della qualità di co-autore della parte letteraria dei brani costituenti la colonna sonora del film litigioso, di direttore d’orchestra ed arrangiatore e di produttore quale produttore cinematografico, di sincronizzazione delle musiche al film. Va altresì accolta la domanda inibitoria alla futura utilizzazione economica delle composizioni musicali di cui si tratta, fermo sempre a favore del Clan il diritto di sincronizzazione di cui sopra. Occorre poi dichiarare la condotta illecita del Clan per avere omesso di indicare nei prodotti litigiosi la qualità di coautore del Maestro per le sola composizione musicale “Yuppi Du” (essendo intervenuta la volontà di essere menzionato quale coautore successivamente alla pubblicazione) e di direttore d’orchestra per tutte le composizioni nel CD nonché per avere pubblicato tale supporto senza il consenso del Maestro, quale produttore. Il Clan va condannato per tali condotte al risarcimento del danno, liquidato in € 125.000,00 di cui € 50,000,00 a titolo di danno morale a favore del Maestro per lesione della qualità di coautore delle parti letterarie e di direttore d’orchestra ed € 75.000,00 a favore dei due attori in solido, quali soci della Love Record a titolo di danno patrimoniale per lesione dei diritti connessi quale produttore di fonogrammi. Vanno poi rigettate le domande riconvenzionali svolte da Adriano Celentano e dal Clan. Non appare infine opportuno procedere alla pubblicazione della presente pronuncia, rimedio a vocazione sia preventiva –in quanto diretto a prevenire ulteriori pregiudizi portando a conoscenza degli operatori di mercato della condotta illecita - sia riparatoria - in quanto diretto a risarcire in forma specifica il pregiudizio pagina http://bit.ly/1re9HpL 15 di 18 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 fonografico della colonna musicale del film “Yuppi Du”, fermo il diritto del Clan, patito dalla controparte- giacché le Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014 RG n. 52050/2009 misure dell’inibitoria del risarcimento del Repert. n. e5626/2014 del 20/05/2014 danno appaiono sufficienti a presidiare le legittime prerogative di parte attrice. Le spese di lite seguono la soccombenza dei debitori in solido e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto delle somme liquidate a titolo risarcitorio e tenuto delle numerose questioni sottoposte ad indagine. Parte attrice ha altresì chiesto legittimamente il rimborso delle spese della consulenza tecnica di parte (cfr. tra le altre, Cass. 4357/2003), indicate nei eseguita in corso di causa: esse vengono quindi ricomprese tra la voce delle spese. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande formulate da Mariano Detto e Lina De Sutti, personalmente e quale socia della Love Record di Detto Mariano e De Sutti Lina in Detto, con atto di citazione notificato in data 25.6-2.7.2009 contro Clan Celentano s.r.l. e Adriano Celentano personalmente e sulle domande riconvenzionali svolte dai convenuti, disattesa ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione delle parti, così provvede: 1)accerta e dichiara che Mariano Detto è co-autore, unitamente ad Adriano Celentano, dei testi di costituenti la colonna accompagnamento sonora del film alle “Yuppi composizioni Du” meglio musicali indicate in d’orchestra ed narrativa; 2)accerta e dichiara che Mariano Detto è direttore arrangiatore delle registrazioni contenute nella colonna sonora del film “Yuppi Du” di cui è causa; 3)accerta e dichiara che Mariano Detto è produttore fonografico delle composizioni musicali indicate al punto sub. 1); 4)accerta e dichiara che la pubblicazione da parte di Clan Celentano s.r.l. del CD e del DVD contenenti la registrazione della colonna musicale del film “Yuppi Du” senza l’indicazione di Mariano Detto in qualità di coautore dei testi di accompagnamento alla musica del brano “Yuppi Du”, nonché pagina http://bit.ly/1re9HpL la 16 di 18 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 limiti in cui sono state liquidate le spese e gli onorari sia della CTU contabile pubblicazione del CD senza direttore d’orchestra di Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014 RG n. 52050/2009 l’indicazione Repert. di Mariano Detto in qualità di n. 5626/2014 del 20/05/2014 tutte le musiche ivi riprodotte costituisce violazione del diritto morale d’autore; 5)accerta e dichiara che la pubblicazione da parte del Clan Celentano s.r.l. del C.D. contenente le registrazioni della colonna musicale del film “Yuppi Du” costituisce violazione dei diritti spettanti a Detto Mariano e Lina De Sutti, in qualità di socia della Love Record di Mariano Detto e Lina De 6) inibisce al Clan Celentano s.r.l. ogni ulteriore utilizzazione, anche attraverso soggetti terzi, dei testi indicati al punto sub.1, della colonna sonora del film “Yuppi Du”, fermo il diritto del Clan Celentano s.r.l. alla sincronizzazione delle musiche al film; 7)condanna la convenuta Clan Celentano s.r.l. al risarcimento del danno a favore di Mariano Detto, liquidato nell’importo di € 50.000,00 a titolo di danni morali, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 8) condanna Clan Celentano s.r.l. al risarcimento del danno a favore di Mariano Detto e Lina De Sutti, quale socia di Love Record di Detto Mariano e De Sutti Lina In Detto, liquidato complessivamente in € 75.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 8) rigetta tutte le domande riconvenzionali svolte dai convenuti; 9) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite a favore degli attori, liquidati in € 10.000,00, di cui € 3.741,62 per spese -delle quali € 2.516,80 per spese di CTP- ed il residuo per compensi, oltre accessori di legge; 10) pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di CTU già liquidate in corso di causa. Così deciso in Milano, il 20 marzo 2014 La Presidente dott.ssa Marina Tavassi Il Giudice istruttore dott.ssa Alima Zana pagina http://bit.ly/1re9HpL 17 di 18 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Sutti in Detto, ai sensi degli artt. 72 e segg. l.d.a.; pagina http://bit.ly/1re9HpL 18 di 18 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Sentenza n. 6487/2014 pubbl. il 20/05/2014 RG n. 52050/2009 Repert. n. 5626/2014 del 20/05/2014
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