Sentenza n. 3070/2014 pubbl. il 04/03/2014 RG n. 39774/2012 Repert. n. 2538/2014 del 04/03/2014 Sentenza N. R.G. N. 39774 /2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - SEZ. A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Tavassi Presidente Relatore dott. Paola Maria Gandolfi Giudice dott. Claudio Marangoni Giudice riunito nella camera di consiglio del 3 gennaio 2014, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto contraffazione e nullità di brevetto per invenzione, iscritta al n. R.G. 39774/2012, promossa da: F.G.P. S.R.L. (C.F. 03021630235), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti GIOVANNI GALIMBERTI, MASSIMILIANO MOSTARDINI (MSTMSM66C09D969C), DANIELE DE ANGELIS (DNGDNL72C25H321U) e STEFANO FERRO del Foro di Rovigo, elettivamente domiciliata in VIA BORGOGNA, 8 20122 MILANO, presso il difensore avv. GALIMBERTI, in forza di procura in atti ATTRICE contro RO+TEN S.R.L. (C.F. 02705610968), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti SABRINA PERON, prof. avv. MARIO FRANZOSI e avv. 1 http://bit.ly/U6CiDj Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 3070/2014 pubbl. il 04/03/2014 RG n. 39774/2012 Repert. n. 2538/2014 del 04/03/2014 UGO AGOSTINO MILAZZO, elettivamente domiciliata in VIA VINCENZO MONTI, 15 20123 MILANO presso il difensore avv. SABRINA PERON, in forza di procura in atti CONVENUTA CONCLUSIONI concludevano come da fogli di seguito allegati: Foglio di precisazione delle conclusioni Per F.G.P. S.r.l., con gli avvocati Massimiliano Mostardini, Giovanni Galimberti, Daniele De Angelis di Milano e Stefano Ferro di Rovigo, - attrice nei confronti di Ro+Ten S.r.l., con gli avvocati prof. Mario Franzosi, Agostino Milazzo e Sabrina Peron di Milano - convenuta ***** Voglia codesto Tribunale, respinta ogni contraria domanda, istanza od eccezione, I - nel merito: - accertare e dichiarare la contraffazione della frazione italiana del brevetto europeo EP 1 962 747 B1, sulla base del testo redatto nella lingua della procedura davanti all‟Ufficio Europeo dei Brevetti e/o della traduzione rettificata o, in ogni caso in subordine, della traduzione depositata anteriormente alla data di rettifica, di cui è causa, come meglio descritte in narrativa, di titolarità dell‟attrice da parte del tutore denominato “Spinalplus”, o comunque denominato e/o identificato, come meglio descritto in narrativa, prodotto, distribuito, commercializzato, offerto in vendita e/o pubblicizzato dalla convenuta Ro+Ten S.r.l.; - inibire alla convenuta Ro+Ten S.r.l. ogni ulteriore attività di produzione, distribuzione, importazione, esportazione, commercializzazione, offerta in vendita e/o pubblicizzazione del tutore denominato “Spinalplus”, o comunque denominato 2 http://bit.ly/U6CiDj Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a All‟udienza di precisazione delle conclusioni del 2.10.2013 i procuratori delle parti Sentenza n. 3070/2014 pubbl. il 04/03/2014 RG n. 39774/2012 Repert. n. 2538/2014 del 04/03/2014 e/o identificato, come meglio descritto in narrativa, in contraffazione della frazione italiana del brevetto EP 1 962 747 B1, sulla base del testo redatto nella lingua della procedura davanti all‟Ufficio Europeo dei Brevetti e/o della traduzione rettificata o, in ogni caso in subordine, della traduzione depositata anteriormente alla data di rettifica, di cui è causa, come meglio descritte in narrativa; - condannare la convenuta Ro+Ten S.r.l. al risarcimento dei danni subiti e subendi secondo i criteri di cui all‟art. 125 CPI o che sarà comunque liquidata dal giudice anche in via equitativa; - condannare la convenuta Ro+Ten S.r.l. ex art. 125 co. 3 CPI alla restituzione a favore dell‟attrice degli utili ad essa derivanti dalla contraffazione e dalle attività illecite compiute; - ordinare la pubblicazione dell‟emananda sentenza sui quotidiani “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica” nonché su almeno due riviste di settore a scelta dell‟attrice, pubblicazione da effettuarsi, con un rilievo non inferiore ad un quarto di pagina, a cura dell‟attrice ed a spese della convenuta con rivalsa delle spese medesime in caso di omesso pagamento da parte della convenuta; - fissare ex art. 124 co. 2 CPI una somma dovuta, che si indica in misura non inferiore a Euro 5.000,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni giorno di ritardo nell‟esecuzione dell‟emananda sentenza; - disporre ex art. 124 co. 3 CPI la distruzione dei tutori denominati “Spinalplus”, o comunque denominati, in contraffazione, a spese della convenuta; - rigettare tutte le domande anche riconvenzionali avversarie; II - in via istruttoria: - disporre occorrendo, una consulenza tecnica d‟ufficio finalizzata ad accertare la contraffazione della frazione italiana del brevetto europeo EP 1 962 747 B1, sulla base del testo redatto nella lingua della procedura davanti all‟Ufficio Europeo dei Brevetti e/o della traduzione rettificata o, in ogni caso in subordine, della traduzione depositata anteriormente alla data di rettifica, da parte del tutore denominato “Spinalplus”, meglio identificato in atto di citazione e comunque in corso di causa, 3 http://bit.ly/U6CiDj Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a dall‟attrice, danni da liquidarsi nella misura che sarà accertata in corso di causa Sentenza n. 3070/2014 pubbl. il 04/03/2014 RG n. 39774/2012 Repert. n. 2538/2014 del 04/03/2014 prodotto, distribuito, commercializzato, offerto in vendita e/o pubblicizzato dalla convenuta Ro+Ten S.r.l.; - ai sensi degli artt. 121 e 121 bis CPI, ordinare alla convenuta Ro+Ten S.r.l. l‟esibizione delle scritture e libri contabili, ivi compresi i registri IVA, copia delle fatture ricevute e trasmesse (di acquisto e di vendita), corrispondenza fiscale e commerciale, nonché di ogni altra documentazione della convenuta comunque importazione ed esportazione, offerta in vendita e promozione dei tutori “Spinalplus” (o comunque denominati), in contraffazione della frazione italiana del brevetto europeo EP 1 962 747 B1 e di fornire tutte le informazioni necessarie ad individuarne ogni soggetto coinvolto nella produzione e commercializzazione, distribuzione, importazione, esportazione, offerta in vendita e promozione; - conseguentemente, disporre, ai sensi degli artt. 121 e 121 bis CPI, l‟interrogatorio formale del legale rappresentante di Ro+Ten S.r.l., sui seguenti capitoli, con facoltà per il Giudice di rivolgere all‟interrogato, d‟ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l‟interrogatorio: 1. “fornisca l’interrogato i nomi e gli indirizzi di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, fornitura, importazione in Italia ed esportazione dei prodotti di cui è causa, nonché dei grossisti e dei dettaglianti che partecipano alla loro distribuzione e commercializzazione”; 2. “fornisca l’interrogato le informazioni sulle quantità prodotte, importate in Italia, esportate, commercializzate o ordinate, nonché sul prezzo di acquisto e di vendita dei singoli prodotti di cui è causa”. ammettere l‟interrogatorio di cui - sopra, ai sensi dell‟art. 121 bis, comma 1, lett. c), CPI, sugli stessi capitoli, anche nei confronti di coloro che verranno indicati dal legale rappresentante di Ro+Ten S.r.l. quali persone coinvolte nella produzione, fabbricazione, importazione, distribuzione o commercializzazione, offerta in vendita e promozione dei prodotti di cui è causa; - disporre, occorrendo, una consulenza tecnica d‟ufficio al fine di determinare l‟ammontare esatto dei prodotti in contraffazione e la portata della relativa attività di 4 http://bit.ly/U6CiDj Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a relativa alla identificazione, produzione, distribuzione, commercializzazione, Sentenza n. 3070/2014 pubbl. il 04/03/2014 RG n. 39774/2012 Repert. n. 2538/2014 del 04/03/2014 produzione, commercializzazione, distribuzione, importazione, esportazione, offerta in vendita e promozione, nonché di quantificare i danni subiti dall‟attrice e gli utili realizzati da Ro+Ten S.r.l.; - con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare mezzi istruttori nei termini consentiti, anche alla luce delle domande, istanze, deduzioni e produzioni avversarie; rigettare integralmente tutte le istanze istruttorie avversarie. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Foglio di precisazione delle conclusioni nell’interesse di Ro+Ten s.r.l. Piaccia all‟Ill.mo Tribunale di Milano adito, - previa ogni opportuna declaratoria e statuizione - rigettata ogni diversa e contraria domanda e istanza così GIUDICARE in via preliminare, accertare e dichiarare che la frazione italiana del brevetto europeo EP 1 962 747 B1, di titolarità di F.G.P. s.r.l. è sin dall‟origine senza effetto in Italia a causa dell‟inosservanza delle disposizioni di cui all‟art. 56 D.Lgs. 30/2005; e conseguentemente rigettare tutte le domande avversarie; in via principale, rigettare tutte le domande formulate F.G.P. s.r.l. perché infondate in fatto ed in diritto; via riconvenzionale, accertare e dichiarare, ai sensi dell‟art. 76 D.Lgs. 30/2005, la nullità della frazione italiana brevetto europeo EP 1 962 747 B1, di titolarità di F.G.P. s.r.l; in via istruttoria, rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili ed infondate; in via subordinata, qualora venga ammessa la CTU ex adverso richiesta, si chiede che la CTU valuti altresì se i prodotti Spinomed commercializzati da F.G.P. s.r.l. riproducono gli insegnamenti della rivendicazione 1 del brevetto avversario; sempre in via istruttoria, si chiede di essere ammessi a CTU volta ad accertare la nullità della frazione italiana del europeo EP 1 962 747 B1 di proprietà di F.G.P. s.r.l. in ogni caso, con vittoria delle spese di lite. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 5 http://bit.ly/U6CiDj Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Sentenza n. 3070/2014 pubbl. il 04/03/2014 RG n. 39774/2012 Repert. n. 2538/2014 del 04/03/2014 1. Con atto di citazione notificato in data 29.05.2012 la s.r.l. F.G.P. conveniva in giudizio davanti a questa Sezione Specializzata la s.r.l. Ro+Ten, al fine di veder accertare e dichiarare che la stessa si era resa responsabile della contraffazione del brevetto europeo per invenzione n. EP 1962747 B1 concesso ad essa attrice, su domanda depositata il 20.09.2006 ed emendata il 22.06.2010 e brevetto rilasciato il 16.03.2011 (all. n. 4 di parte attrice) con le conseguenti pronunce inibitorie, risarcitorie ed accessorie d‟uso, come Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 7 novembre 2012, la società convenuta contestava l‟addebito, eccependo l‟inefficacia del brevetto „747 e/o l‟assenza di contraffazione dello stesso, e proponeva domanda riconvenzionale di declaratoria della nullità della frazione italiana del brevetto della FGP S.r.l.. Dopo lo scambio delle memorie istruttorie di cui all‟art. 183 6° comma c.p.c., il G.I. a scioglimento della riserva assunta all‟udienza del 12.03.2013, a fronte delle istanze istruttorie di parte attrice, ritenuta pregiudiziale alla prosecuzione della trattazione della causa l‟interpretazione degli artt. 56 e 57 C.P.I., decideva di rimettere ogni questione alla decisione del Collegio ed invitava le parti a precisare le conclusioni. Venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in epigrafe ed assegnati i termini di cui all‟art. 190 c.p.c.. Dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa era quindi decisa nella camera di consiglio del 3.01.2014. 2. La presente decisione interviene sulle domande proposte da parte attrice, tese ad ottenere la declaratoria della contraffazione del proprio brevetto europeo per invenzione n. EP 1962747 B1, ottenuto il 16 marzo 2011, da parte di Ro+Ten S.r.l., con le conseguenti pronunce inibitorie, risarcitorie ed accessorie d‟uso, come meglio precisato nelle sopra riportate conclusioni, nonché sulla domanda riconvenzionale di declaratoria della nullità del brevetto della FGP s.r.l. formulata dalla convenuta. 3. Questo Tribunale, riunito nell‟odierna camera di consiglio, osserva quanto segue: 3.1 La domanda della società attrice si fonda sul brevetto europeo per invenzione in titolarità della stessa, avente ad oggetto un supporto ortopedico od ortesi dorsale per colonna vertebrale impiegabile per il supporto ed il bloccaggio della colonna vertebrale di soggetti con problemi articolari della schiena o affetti da osteoporosi. 6 http://bit.ly/U6CiDj Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a meglio precisato nelle sopra riportate conclusioni. Sentenza n. 3070/2014 pubbl. il 04/03/2014 RG n. 39774/2012 Repert. n. 2538/2014 del 04/03/2014 Parte convenuta ha contestato la validità del brevetto europeo „747 sul territorio italiano, deducendo che la traduzione dello stesso depositata dalla F.G.P. S.r.l. presso la competente autorità italiana sarebbe stata difforme dal testo originale del brevetto effettivamente concesso. In particolare, la Ro+Ten S.r.l. argomenta che la traduzione italiana di brevetto depositata corrisponderebbe a una precedente versione di domanda di brevetto, cui non sarebbe tuttavia conseguita la concessione della tutela richiesta. Da ciò deriverebbe la sua inefficacia, secondo quanto stabilito dall‟art. 56 c. 5 C.P.I.. Parte attrice ha replicato che i requisiti richiesti dall‟art. 56 C.P.I. ai fini della validità sul territorio nazionale del brevetto europeo concesso sono stati rispettati, non essendo necessaria una piena conformità della traduzione depositata al testo originale del brevetto, bensì essendo sufficiente una dichiarazione del titolare del brevetto in tal senso. Conseguentemente, nel caso di specie non troverebbe applicazione l‟art. 56 c. 5 C.P.I. che sancisce l‟inefficacia ex tunc dei brevetti; né alcuna domanda in tema di nullità del brevetto apparirebbe fondata; sussisterebbe invece la contraffazione di Ro+Ten S.r.l. in danno di F.G.P. S.r.l.. 3.2 Sulla base della documentazione prodotta risulta che la FGP S.r.l. ha presentato domanda di brevetto in data 20.09.2006, emendata il 17.10.2009 ed il successivo 22.06.2010 a seguito di altrettanti pareri negativi dell‟Ufficio Europeo dei Brevetti del 15.04.2008 e del 6.05.2010. Emerge inoltre che in data 16.03.2011 veniva infine concesso il brevetto europeo „747 e il successivo 1.06.2011 ne veniva depositata una traduzione italiana presso l‟Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, corredata in calce da dichiarazione di conformità della traduzione al testo del brevetto europeo concesso, sottoscritta dal mandatario della F.G.P. S.r.l.. Risulta altresì che tale traduzione è stata successivamente modificata con istanza di rettifica inoltrata al medesimo Ufficio dalla FGP S.r.l. in data 27.02.2012. Dal raffronto delle due versioni di traduzione e delle diverse domande di concessione di brevetto presentate dalla F.G.P. S.r.l., si rileva come il primo testo di traduzione italiana depositato in data 1°.06.2011 differisca dal tenore letterale del brevetto „747, corrispondendo invece, sebbene limitatamente alla sola Rivendicazione 1, alla precedente 7 http://bit.ly/U6CiDj Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a nullità del brevetto „747 in Italia per difetto di novità, ai sensi dell‟art. 76 C.P.I., ovvero la Sentenza n. 3070/2014 pubbl. il 04/03/2014 RG n. 39774/2012 Repert. n. 2538/2014 del 04/03/2014 domanda di brevetto presentata dalla stessa F.G.P. S.r.l. in data 17.10.2009 e rigettata il successivo 6.05.2010 per difetto di novità. Risulta al contrario conforme al testo del brevetto europeo come concesso la rettifica della traduzione inviata all‟UIBM dall‟attrice il 27.02.2012. 3.3 Al fine di valutare la fondatezza delle domande attoree nonché di individuare una competenza di codesto Collegio giudicante in ordine alla domanda di nullità formulata dalla in Italia e quindi statuire sulla domanda formulata in via preliminare dalla convenuta di inefficacia ab origine del brevetto per inosservanza dell‟art. 56 C.P.I.. 3.4 Preliminarmente occorre ricordare che l‟art. 56 C.P.I. subordina l‟efficacia del brevetto europeo sul territorio italiano al previo deposito, entro 3 mesi dalla data dalla sua concessione, presso l‟Ufficio Italiano Brevetti e Marchi della traduzione in lingua italiana del testo del brevetto, corredata dalla dichiarazione di conformità della stessa al testo originale da parte del titolare del brevetto o da suo mandatario. Qualora tali requisiti non vengano rispettati, il brevetto è inefficace sin dall‟origine in Italia (art. 56 c. 5 C.P.I.). Il successivo art. 57 C.P.I. disciplina le conseguenze della difformità del testo della traduzione italiana rispetto a quello del brevetto europeo ottenuto, senza specificare i confini di operatività di tale norma. Tali confini tuttavia possono essere individuati nella difformità della traduzione derivante da mero refuso di traduzione o di differente sfumatura linguistica. Non potrebbero ricomprendersi invece traduzioni completamente o ampiamente difformi rispetto al testo del brevetto concesso in sede europea. Diversamente, verrebbero invocate sul mercato interno tutele per titoli non validamente esistenti, mentre la possibile rettifica di qualsiasi testo depositato ed asseritamente ricondotto ad un determinato brevetto europeo consentirebbe un abuso da parte di chi volesse tentare di estendere i confini della propria tutela tramite il deposito di una traduzione in lingua italiana sensibilmente difforme a quanto effettivamente oggetto di brevetto. Nell‟interpretazione di tali confini è invece opportuno offrire un‟adeguata tutela del legittimo affidamento del terzo e della libera concorrenza. Non appare quindi condivisibile la tesi prospettata dalla difesa dell'attrice secondo cui dal tenore letterale della norma emergerebbe che, ai fini della validità del brevetto europeo in 8 http://bit.ly/U6CiDj Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Ro+Ten S.r.l., occorre innanzitutto stabilire se il brevetto „747 abbia o meno una efficacia Sentenza n. 3070/2014 pubbl. il 04/03/2014 RG n. 39774/2012 Repert. n. 2538/2014 del 04/03/2014 Italia, sarebbe sufficiente il deposito di una qualsiasi traduzione del testo del brevetto che sia semplicemente "dichiarata" conforme al testo originale. Una corretta interpretazione della norma in esame richiede al contrario che sul titolare di un brevetto europeo ricada l‟onere di depositare una traduzione italiana realmente conforme e corrispondente al testo del brevetto concesso a livello europeo, mentre esclude che sorga in capo al terzo il dovere di effettuare un‟attenta comparazione tra quanto depositato norma sarebbe completamente vanificato. La natura stessa del brevetto europeo quale fascio di brevetti validi a livello nazionale nei singoli Paesi nei quali venga effettuato il deposito della traduzione rimarrebbe gravemente minata se si consentisse che la traduzione depositata nell'uno e nell'altro Stato fossero difformi rispetto al testo originario del brevetto concesso a livello europeo. 3.5 Alla luce delle considerazioni svolte, l‟eccezione di inefficacia ab origine ex art. 56 c. 5 C.P.I. formulata da Ro+Ten S.r.l. risulta fondata. Nel caso in esame infatti, il testo tradotto e depositato nel 2011 dalla F.G.P. S.r.l. si discosta dal testo di cui al brevetto concesso proprio in relazione a quegli elementi di novità e innovazione che, in sede di valutazione europea, hanno discriminato prima il rigetto e poi l‟approvazione della domanda di brevetto. Da ciò ne deriva che la traduzione italiana depositata, essendo mancante proprio di quegli elementi di innovazione effettivamente tutelati dal brevetto, non permette una riconducibilità della stessa al brevetto concesso in sede europea. La difformità è tale da non consentire di individuare una corrispondenza tra testo del brevetto europeo concesso e traduzione depositata. Né, come sopra si è detto, può farsi carico al terzo concorrente sul mercato italiano di un onere di raffronto della traduzione rispetto al brevetto come concesso a livello europeo. Dalla lettura della traduzione depositata, al contrario, il terzo avrebbe potuto semmai valutare la non tutelabilità del trovato. Né l‟intervenuto deposito di una ulteriore traduzione in lingua italiana, avvenuto in data 27.02.2012, assume alcuna rilevanza; questa infatti, nello specifico caso in esame, è ben lungi dal potersi considerare mera rettifica della precedente traduzione, ma costituisce nuova – e unica – traduzione, depositata quindi oltre il termine di tre mesi prescritto dall‟art. 56 CPI a pena di inefficacia ex tunc del brevetto sul territorio nazionale. 9 http://bit.ly/U6CiDj Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a all‟UIBM e quanto concesso dall‟Ufficio Europeo Brevetti. Diversamente, lo scopo della Sentenza n. 3070/2014 pubbl. il 04/03/2014 RG n. 39774/2012 Repert. n. 2538/2014 del 04/03/2014 Non può quindi dirsi sussistente alcuna efficace tutela del brevetto „747 opponibile a terzi in Italia, non essendo tempestivamente intervenuta una traduzione italiana del brevetto idonea a proteggere in via esclusiva l‟invenzione della F.G.P. S.r.l., nell'ambito della sua validità. 3.6 L‟inefficacia della privativa determina la libera appropriabilità sul territorio nazionale da parte di terzi soggetti della soluzione rivendicata. configurata l‟ipotesi di contraffazione prospettata dall‟attrice. Alcuna condanna risarcitoria o inibitoria potrà quindi essere pronunciata nei confronti della convenuta. Sulla base di tali considerazioni, le domande formulate da parte attrice sono interamente rigettate. 3.7 Vista la dichiarata inefficacia ab origine del brevetto „747, non occorre, né è possibile per codesto Collegio per le ravvisate ragioni di incompetenza, decidere sulla domanda riconvenzionale formulata da Ro+Ten S.r.l. di dichiarazione di nullità della frazione italiana del brevetto d‟invenzione in titolarità dell‟attrice. 4. Le conclusioni definitive circa le domande reciprocamente svolte dalle parti individuano una totale soccombenza di parte attrice, che deve, pertanto, essere condannata all'integrale rifusione delle spese processuali in favore della convenuta. Tali spese, in relazione al valore della causa (indeterminabile) ed alla tariffa di cui al DM 140 del 2012, vengono liquidate in favore di quest‟ultima nella somma di €. 9.000 a titolo di compensi (non essendo documentate spese, ed essendo il compenso determinato con l'aumento al raddoppio del valore medio di liquidazione in considerazione delle questioni di diritto trattate), oltre accessori nella misura di legge. P.Q.M. definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, dichiara l‟inefficacia ab origine sul territorio nazionale del brevetto per invenzione EP 1962747 B1 in titolarità di F.G.P. s.r.l., ai sensi dell‟art. 56 c. 5 C.P.I.; rigetta integralmente la domanda di contraffazione proposta dall‟attrice F.G.P. S.r.l. nei confronti di RO+TEN S.r.l.; dichiara assorbita ogni altra domanda; 10 http://bit.ly/U6CiDj Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Pertanto, a mente della disposizione di cui all‟art. 56 c. 5 C.P.I. non può ritenersi Sentenza n. 3070/2014 pubbl. il 04/03/2014 RG n. 39774/2012 Repert. n. 2538/2014 del 04/03/2014 condanna la società attrice al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore di parte convenuta, nella misura complessiva di €. 9.000, oltre agli accessori nella misura di legge; dispone la trasmissione della presente sentenza all‟UIBM, a cura della Cancelleria, per le annotazioni di legge. Così deciso della camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Impresa, il 3 gennaio 2014. dott. Marina Anna Tavassi 11 http://bit.ly/U6CiDj Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Il Presidente estensore
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