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Sentenza n. 3070/2014 pubbl. il 04/03/2014
RG n. 39774/2012
Repert. n. 2538/2014 del 04/03/2014
Sentenza N.
R.G. N. 39774 /2012
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - SEZ. A
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marina Tavassi
Presidente Relatore
dott. Paola Maria Gandolfi
Giudice
dott. Claudio Marangoni
Giudice
riunito nella camera di consiglio del 3 gennaio 2014,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto contraffazione e nullità di brevetto per
invenzione, iscritta al n. R.G. 39774/2012, promossa da:
F.G.P. S.R.L. (C.F. 03021630235), in persona del legale rappresentante pro tempore, con
il patrocinio degli avv.ti GIOVANNI GALIMBERTI, MASSIMILIANO MOSTARDINI
(MSTMSM66C09D969C), DANIELE DE ANGELIS (DNGDNL72C25H321U) e
STEFANO FERRO del Foro di Rovigo, elettivamente domiciliata in VIA BORGOGNA, 8
20122 MILANO, presso il difensore avv. GALIMBERTI, in forza di procura in atti
ATTRICE
contro
RO+TEN S.R.L. (C.F. 02705610968), in persona del legale rappresentante pro tempore,
con il patrocinio degli avv.ti SABRINA PERON, prof. avv. MARIO FRANZOSI e avv.
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza n. 3070/2014 pubbl. il 04/03/2014
RG n. 39774/2012
Repert. n. 2538/2014 del 04/03/2014
UGO AGOSTINO MILAZZO, elettivamente domiciliata in VIA VINCENZO MONTI, 15
20123 MILANO presso il difensore avv. SABRINA PERON, in forza di procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
concludevano come da fogli di seguito allegati:
Foglio di precisazione delle conclusioni
Per
F.G.P. S.r.l., con gli avvocati Massimiliano Mostardini, Giovanni Galimberti, Daniele De
Angelis di Milano e Stefano Ferro di Rovigo,
- attrice nei confronti di
Ro+Ten S.r.l., con gli avvocati prof. Mario Franzosi, Agostino Milazzo e Sabrina Peron di
Milano
- convenuta *****
Voglia codesto Tribunale, respinta ogni contraria domanda, istanza od eccezione,
I - nel merito:
-
accertare e dichiarare la contraffazione della frazione italiana del brevetto europeo
EP 1 962 747 B1, sulla base del testo redatto nella lingua della procedura davanti
all‟Ufficio Europeo dei Brevetti e/o della traduzione rettificata o, in ogni caso in
subordine, della traduzione depositata anteriormente alla data di rettifica, di cui è
causa, come meglio descritte in narrativa, di titolarità dell‟attrice da parte del tutore
denominato “Spinalplus”, o comunque denominato e/o identificato, come meglio
descritto in narrativa, prodotto, distribuito, commercializzato, offerto in vendita e/o
pubblicizzato dalla convenuta Ro+Ten S.r.l.;
-
inibire alla convenuta Ro+Ten S.r.l. ogni ulteriore attività di produzione,
distribuzione, importazione, esportazione, commercializzazione, offerta in vendita
e/o pubblicizzazione del tutore denominato “Spinalplus”, o comunque denominato
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All‟udienza di precisazione delle conclusioni del 2.10.2013 i procuratori delle parti
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RG n. 39774/2012
Repert. n. 2538/2014 del 04/03/2014
e/o identificato, come meglio descritto in narrativa, in contraffazione della frazione
italiana del brevetto EP 1 962 747 B1, sulla base del testo redatto nella lingua della
procedura davanti all‟Ufficio Europeo dei Brevetti e/o della traduzione rettificata o,
in ogni caso in subordine, della traduzione depositata anteriormente alla data di
rettifica, di cui è causa, come meglio descritte in narrativa;
-
condannare la convenuta Ro+Ten S.r.l. al risarcimento dei danni subiti e subendi
secondo i criteri di cui all‟art. 125 CPI o che sarà comunque liquidata dal giudice
anche in via equitativa;
-
condannare la convenuta Ro+Ten S.r.l. ex art. 125 co. 3 CPI alla restituzione a
favore dell‟attrice degli utili ad essa derivanti dalla contraffazione e dalle attività
illecite compiute;
-
ordinare la pubblicazione dell‟emananda sentenza sui quotidiani “Il Corriere della
Sera” e “La Repubblica” nonché su almeno due riviste di settore a scelta
dell‟attrice, pubblicazione da effettuarsi, con un rilievo non inferiore ad un quarto di
pagina, a cura dell‟attrice ed a spese della convenuta con rivalsa delle spese
medesime in caso di omesso pagamento da parte della convenuta;
-
fissare ex art. 124 co. 2 CPI una somma dovuta, che si indica in misura non
inferiore a Euro 5.000,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente
constatata o per ogni giorno di ritardo nell‟esecuzione dell‟emananda sentenza;
-
disporre ex art. 124 co. 3 CPI la distruzione dei tutori denominati “Spinalplus”, o
comunque denominati, in contraffazione, a spese della convenuta;
-
rigettare tutte le domande anche riconvenzionali avversarie;
II - in via istruttoria:
-
disporre occorrendo, una consulenza tecnica d‟ufficio finalizzata ad accertare la
contraffazione della frazione italiana del brevetto europeo EP 1 962 747 B1, sulla
base del testo redatto nella lingua della procedura davanti all‟Ufficio Europeo dei
Brevetti e/o della traduzione rettificata o, in ogni caso in subordine, della traduzione
depositata anteriormente alla data di rettifica, da parte del tutore denominato
“Spinalplus”, meglio identificato in atto di citazione e comunque in corso di causa,
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dall‟attrice, danni da liquidarsi nella misura che sarà accertata in corso di causa
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RG n. 39774/2012
Repert. n. 2538/2014 del 04/03/2014
prodotto, distribuito, commercializzato, offerto in vendita e/o pubblicizzato dalla
convenuta Ro+Ten S.r.l.;
-
ai sensi degli artt. 121 e 121 bis CPI, ordinare alla convenuta Ro+Ten S.r.l.
l‟esibizione delle scritture e libri contabili, ivi compresi i registri IVA, copia delle
fatture ricevute e trasmesse (di acquisto e di vendita), corrispondenza fiscale e
commerciale, nonché di ogni altra documentazione della convenuta comunque
importazione ed esportazione, offerta in vendita e promozione dei tutori
“Spinalplus” (o comunque denominati), in contraffazione della frazione italiana del
brevetto europeo EP 1 962 747 B1 e di fornire tutte le informazioni necessarie ad
individuarne ogni soggetto coinvolto nella produzione e commercializzazione,
distribuzione, importazione, esportazione, offerta in vendita e promozione;
-
conseguentemente, disporre, ai sensi degli artt. 121 e 121 bis CPI, l‟interrogatorio
formale del legale rappresentante di Ro+Ten S.r.l., sui seguenti capitoli, con facoltà
per il Giudice di rivolgere all‟interrogato, d‟ufficio o su istanza di parte, tutte le
domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge
l‟interrogatorio:
1. “fornisca l’interrogato i nomi e gli indirizzi di tutti i soggetti coinvolti nella
produzione, fornitura, importazione in Italia ed esportazione dei prodotti di cui
è causa, nonché dei grossisti e dei dettaglianti che partecipano alla loro
distribuzione e commercializzazione”;
2. “fornisca l’interrogato le informazioni sulle quantità prodotte, importate in
Italia, esportate, commercializzate o ordinate, nonché sul prezzo di acquisto e di
vendita dei singoli prodotti di cui è causa”.
ammettere l‟interrogatorio di cui
-
sopra, ai sensi dell‟art. 121 bis, comma 1, lett. c), CPI, sugli stessi capitoli, anche nei
confronti di coloro che verranno indicati dal legale rappresentante di Ro+Ten S.r.l. quali
persone coinvolte nella produzione, fabbricazione, importazione, distribuzione o
commercializzazione, offerta in vendita e promozione dei prodotti di cui è causa;
-
disporre, occorrendo, una consulenza tecnica d‟ufficio al fine di determinare
l‟ammontare esatto dei prodotti in contraffazione e la portata della relativa attività di
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relativa alla identificazione, produzione, distribuzione, commercializzazione,
Sentenza n. 3070/2014 pubbl. il 04/03/2014
RG n. 39774/2012
Repert. n. 2538/2014 del 04/03/2014
produzione, commercializzazione, distribuzione, importazione, esportazione, offerta
in vendita e promozione, nonché di quantificare i danni subiti dall‟attrice e gli utili
realizzati da Ro+Ten S.r.l.;
-
con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare mezzi istruttori
nei termini consentiti, anche alla luce delle domande, istanze, deduzioni e
produzioni avversarie;
rigettare integralmente tutte le istanze istruttorie avversarie.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Foglio di precisazione delle conclusioni
nell’interesse di Ro+Ten s.r.l.
Piaccia all‟Ill.mo Tribunale di Milano adito,
-
previa ogni opportuna declaratoria e statuizione
-
rigettata ogni diversa e contraria domanda e istanza
così GIUDICARE
in via preliminare, accertare e dichiarare che la frazione italiana del brevetto europeo EP 1
962 747 B1, di titolarità di F.G.P. s.r.l. è sin dall‟origine senza effetto in Italia a causa
dell‟inosservanza delle disposizioni di cui all‟art. 56 D.Lgs. 30/2005; e conseguentemente
rigettare tutte le domande avversarie;
in via principale, rigettare tutte le domande formulate F.G.P. s.r.l. perché infondate in fatto
ed in diritto;
via riconvenzionale, accertare e dichiarare, ai sensi dell‟art. 76 D.Lgs. 30/2005, la nullità
della frazione italiana brevetto europeo EP 1 962 747 B1, di titolarità di F.G.P. s.r.l;
in via istruttoria, rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili ed
infondate; in via subordinata, qualora venga ammessa la CTU ex adverso richiesta, si
chiede che la CTU valuti altresì se i prodotti Spinomed commercializzati da F.G.P. s.r.l.
riproducono gli insegnamenti della rivendicazione 1 del brevetto avversario;
sempre in via istruttoria, si chiede di essere ammessi a CTU volta ad accertare la nullità
della frazione italiana del europeo EP 1 962 747 B1 di proprietà di F.G.P. s.r.l.
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
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Sentenza n. 3070/2014 pubbl. il 04/03/2014
RG n. 39774/2012
Repert. n. 2538/2014 del 04/03/2014
1. Con atto di citazione notificato in data 29.05.2012 la s.r.l. F.G.P. conveniva in giudizio
davanti a questa Sezione Specializzata la s.r.l. Ro+Ten, al fine di veder accertare e
dichiarare che la stessa si era resa responsabile della contraffazione del brevetto europeo
per invenzione n. EP 1962747 B1 concesso ad essa attrice, su domanda depositata il
20.09.2006 ed emendata il 22.06.2010 e brevetto rilasciato il 16.03.2011 (all. n. 4 di parte
attrice) con le conseguenti pronunce inibitorie, risarcitorie ed accessorie d‟uso, come
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 7 novembre 2012, la società convenuta
contestava l‟addebito, eccependo l‟inefficacia del brevetto „747 e/o l‟assenza di
contraffazione dello stesso, e proponeva domanda riconvenzionale di declaratoria della
nullità della frazione italiana del brevetto della FGP S.r.l..
Dopo lo scambio delle memorie istruttorie di cui all‟art. 183 6° comma c.p.c., il G.I. a
scioglimento della riserva assunta all‟udienza del 12.03.2013, a fronte delle istanze
istruttorie di parte attrice, ritenuta pregiudiziale alla prosecuzione della trattazione della
causa l‟interpretazione degli artt. 56 e 57 C.P.I., decideva di rimettere ogni questione alla
decisione del Collegio ed invitava le parti a precisare le conclusioni.
Venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in epigrafe ed assegnati i termini di cui
all‟art. 190 c.p.c..
Dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa era
quindi decisa nella camera di consiglio del 3.01.2014.
2. La presente decisione interviene sulle domande proposte da parte attrice, tese ad ottenere
la declaratoria della contraffazione del proprio brevetto europeo per invenzione n. EP
1962747 B1, ottenuto il 16 marzo 2011, da parte di Ro+Ten S.r.l., con le conseguenti
pronunce inibitorie, risarcitorie ed accessorie d‟uso, come meglio precisato nelle sopra
riportate conclusioni, nonché sulla domanda riconvenzionale di declaratoria della nullità del
brevetto della FGP s.r.l. formulata dalla convenuta.
3. Questo Tribunale, riunito nell‟odierna camera di consiglio, osserva quanto segue:
3.1 La domanda della società attrice si fonda sul brevetto europeo per invenzione in
titolarità della stessa, avente ad oggetto un supporto ortopedico od ortesi dorsale per
colonna vertebrale impiegabile per il supporto ed il bloccaggio della colonna vertebrale di
soggetti con problemi articolari della schiena o affetti da osteoporosi.
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meglio precisato nelle sopra riportate conclusioni.
Sentenza n. 3070/2014 pubbl. il 04/03/2014
RG n. 39774/2012
Repert. n. 2538/2014 del 04/03/2014
Parte convenuta ha contestato la validità del brevetto europeo „747 sul territorio italiano,
deducendo che la traduzione dello stesso depositata dalla F.G.P. S.r.l. presso la competente
autorità italiana sarebbe stata difforme dal testo originale del brevetto effettivamente
concesso. In particolare, la Ro+Ten S.r.l. argomenta che la traduzione italiana di brevetto
depositata corrisponderebbe a una precedente versione di domanda di brevetto, cui non
sarebbe tuttavia conseguita la concessione della tutela richiesta. Da ciò deriverebbe la
sua inefficacia, secondo quanto stabilito dall‟art. 56 c. 5 C.P.I..
Parte attrice ha replicato che i requisiti richiesti dall‟art. 56 C.P.I. ai fini della validità sul
territorio nazionale del brevetto europeo concesso sono stati rispettati, non essendo
necessaria una piena conformità della traduzione depositata al testo originale del brevetto,
bensì essendo sufficiente una dichiarazione del titolare del brevetto in tal senso.
Conseguentemente, nel caso di specie non troverebbe applicazione l‟art. 56 c. 5 C.P.I. che
sancisce l‟inefficacia ex tunc dei brevetti; né alcuna domanda in tema di nullità del brevetto
apparirebbe fondata; sussisterebbe invece la contraffazione di Ro+Ten S.r.l. in danno di
F.G.P. S.r.l..
3.2 Sulla base della documentazione prodotta risulta che la FGP S.r.l. ha presentato
domanda di brevetto in data 20.09.2006, emendata il 17.10.2009 ed il successivo
22.06.2010 a seguito di altrettanti pareri negativi dell‟Ufficio Europeo dei Brevetti del
15.04.2008 e del 6.05.2010. Emerge inoltre che in data 16.03.2011 veniva infine concesso
il brevetto europeo „747 e il successivo 1.06.2011 ne veniva depositata una traduzione
italiana presso l‟Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, corredata in calce da dichiarazione di
conformità della traduzione al testo del brevetto europeo concesso, sottoscritta dal
mandatario della F.G.P. S.r.l.. Risulta altresì che tale traduzione è stata successivamente
modificata con istanza di rettifica inoltrata al medesimo Ufficio dalla FGP S.r.l. in data
27.02.2012.
Dal raffronto delle due versioni di traduzione e delle diverse domande di concessione di
brevetto presentate dalla F.G.P. S.r.l., si rileva come il primo testo di traduzione italiana
depositato in data 1°.06.2011 differisca dal tenore letterale del brevetto „747,
corrispondendo invece, sebbene limitatamente alla sola Rivendicazione 1, alla precedente
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nullità del brevetto „747 in Italia per difetto di novità, ai sensi dell‟art. 76 C.P.I., ovvero la
Sentenza n. 3070/2014 pubbl. il 04/03/2014
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domanda di brevetto presentata dalla stessa F.G.P. S.r.l. in data 17.10.2009 e rigettata il
successivo 6.05.2010 per difetto di novità.
Risulta al contrario conforme al testo del brevetto europeo come concesso la rettifica della
traduzione inviata all‟UIBM dall‟attrice il 27.02.2012.
3.3 Al fine di valutare la fondatezza delle domande attoree nonché di individuare una
competenza di codesto Collegio giudicante in ordine alla domanda di nullità formulata dalla
in Italia e quindi statuire sulla domanda formulata in via preliminare dalla convenuta di
inefficacia ab origine del brevetto per inosservanza dell‟art. 56 C.P.I..
3.4 Preliminarmente occorre ricordare che l‟art. 56 C.P.I. subordina l‟efficacia del brevetto
europeo sul territorio italiano al previo deposito, entro 3 mesi dalla data dalla sua
concessione, presso l‟Ufficio Italiano Brevetti e Marchi della traduzione in lingua italiana
del testo del brevetto, corredata dalla dichiarazione di conformità della stessa al testo
originale da parte del titolare del brevetto o da suo mandatario. Qualora tali requisiti non
vengano rispettati, il brevetto è inefficace sin dall‟origine in Italia (art. 56 c. 5 C.P.I.).
Il successivo art. 57 C.P.I. disciplina le conseguenze della difformità del testo della
traduzione italiana rispetto a quello del brevetto europeo ottenuto, senza specificare i
confini di operatività di tale norma. Tali confini tuttavia possono essere individuati nella
difformità della traduzione derivante da mero refuso di traduzione o di differente sfumatura
linguistica. Non potrebbero ricomprendersi invece traduzioni completamente o ampiamente
difformi rispetto al testo del brevetto concesso in sede europea.
Diversamente, verrebbero invocate sul mercato interno tutele per titoli non validamente
esistenti, mentre la possibile rettifica di qualsiasi testo depositato ed asseritamente
ricondotto ad un determinato brevetto europeo consentirebbe un abuso da parte di chi
volesse tentare di estendere i confini della propria tutela tramite il deposito di una
traduzione in lingua italiana sensibilmente difforme a quanto effettivamente oggetto di
brevetto.
Nell‟interpretazione di tali confini è invece opportuno offrire un‟adeguata tutela del
legittimo affidamento del terzo e della libera concorrenza.
Non appare quindi condivisibile la tesi prospettata dalla difesa dell'attrice secondo cui dal
tenore letterale della norma emergerebbe che, ai fini della validità del brevetto europeo in
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Ro+Ten S.r.l., occorre innanzitutto stabilire se il brevetto „747 abbia o meno una efficacia
Sentenza n. 3070/2014 pubbl. il 04/03/2014
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Italia, sarebbe sufficiente il deposito di una qualsiasi traduzione del testo del brevetto che
sia semplicemente "dichiarata" conforme al testo originale.
Una corretta interpretazione della norma in esame richiede al contrario che sul titolare di un
brevetto europeo ricada l‟onere di depositare una traduzione italiana realmente conforme e
corrispondente al testo del brevetto concesso a livello europeo, mentre esclude che sorga in
capo al terzo il dovere di effettuare un‟attenta comparazione tra quanto depositato
norma sarebbe completamente vanificato. La natura stessa del brevetto europeo quale
fascio di brevetti validi a livello nazionale nei singoli Paesi nei quali venga effettuato il
deposito della traduzione rimarrebbe gravemente minata se si consentisse che la traduzione
depositata nell'uno e nell'altro Stato fossero difformi rispetto al testo originario del brevetto
concesso a livello europeo.
3.5 Alla luce delle considerazioni svolte, l‟eccezione di inefficacia ab origine ex art. 56 c. 5
C.P.I. formulata da Ro+Ten S.r.l. risulta fondata.
Nel caso in esame infatti, il testo tradotto e depositato nel 2011 dalla F.G.P. S.r.l. si discosta
dal testo di cui al brevetto concesso proprio in relazione a quegli elementi di novità e
innovazione che, in sede di valutazione europea, hanno discriminato prima il rigetto e poi
l‟approvazione della domanda di brevetto. Da ciò ne deriva che la traduzione italiana
depositata, essendo mancante proprio di quegli elementi di innovazione effettivamente
tutelati dal brevetto, non permette una riconducibilità della stessa al brevetto concesso in
sede europea. La difformità è tale da non consentire di individuare una corrispondenza tra
testo del brevetto europeo concesso e traduzione depositata. Né, come sopra si è detto, può
farsi carico al terzo concorrente sul mercato italiano di un onere di raffronto della
traduzione rispetto al brevetto come concesso a livello europeo. Dalla lettura della
traduzione depositata, al contrario, il terzo avrebbe potuto semmai valutare la non
tutelabilità del trovato.
Né l‟intervenuto deposito di una ulteriore traduzione in lingua italiana, avvenuto in data
27.02.2012, assume alcuna rilevanza; questa infatti, nello specifico caso in esame, è ben
lungi dal potersi considerare mera rettifica della precedente traduzione, ma costituisce
nuova – e unica – traduzione, depositata quindi oltre il termine di tre mesi prescritto
dall‟art. 56 CPI a pena di inefficacia ex tunc del brevetto sul territorio nazionale.
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all‟UIBM e quanto concesso dall‟Ufficio Europeo Brevetti. Diversamente, lo scopo della
Sentenza n. 3070/2014 pubbl. il 04/03/2014
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Non può quindi dirsi sussistente alcuna efficace tutela del brevetto „747 opponibile a terzi
in Italia, non essendo tempestivamente intervenuta una traduzione italiana del brevetto
idonea a proteggere in via esclusiva l‟invenzione della F.G.P. S.r.l., nell'ambito della sua
validità.
3.6 L‟inefficacia della privativa determina la libera appropriabilità sul territorio nazionale
da parte di terzi soggetti della soluzione rivendicata.
configurata l‟ipotesi di contraffazione prospettata dall‟attrice. Alcuna condanna risarcitoria
o inibitoria potrà quindi essere pronunciata nei confronti della convenuta.
Sulla base di tali considerazioni, le domande formulate da parte attrice sono interamente
rigettate.
3.7 Vista la dichiarata inefficacia ab origine del brevetto „747, non occorre, né è possibile
per codesto Collegio per le ravvisate ragioni di incompetenza, decidere sulla domanda
riconvenzionale formulata da Ro+Ten S.r.l. di dichiarazione di nullità della frazione
italiana del brevetto d‟invenzione in titolarità dell‟attrice.
4. Le conclusioni definitive circa le domande reciprocamente svolte dalle parti individuano
una totale soccombenza di parte attrice, che deve, pertanto, essere condannata all'integrale
rifusione delle spese processuali in favore della convenuta. Tali spese, in relazione al valore
della causa (indeterminabile) ed alla tariffa di cui al DM 140 del 2012, vengono liquidate in
favore di quest‟ultima nella somma di €. 9.000 a titolo di compensi (non essendo
documentate spese, ed essendo il compenso determinato con l'aumento al raddoppio del
valore medio di liquidazione in considerazione delle questioni di diritto trattate), oltre
accessori nella misura di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti,
dichiara l‟inefficacia ab origine sul territorio nazionale del brevetto per invenzione EP
1962747 B1 in titolarità di F.G.P. s.r.l., ai sensi dell‟art. 56 c. 5 C.P.I.;
rigetta integralmente la domanda di contraffazione proposta dall‟attrice F.G.P. S.r.l. nei
confronti di RO+TEN S.r.l.;
dichiara assorbita ogni altra domanda;
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Pertanto, a mente della disposizione di cui all‟art. 56 c. 5 C.P.I. non può ritenersi
Sentenza n. 3070/2014 pubbl. il 04/03/2014
RG n. 39774/2012
Repert. n. 2538/2014 del 04/03/2014
condanna la società attrice al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore di parte
convenuta, nella misura complessiva di €. 9.000, oltre agli accessori nella misura di legge;
dispone la trasmissione della presente sentenza all‟UIBM, a cura della Cancelleria, per le
annotazioni di legge.
Così deciso della camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Impresa, il 3
gennaio 2014.
dott. Marina Anna Tavassi
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Il Presidente estensore