N. R.G. 53805/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA -SEZIONE AIl Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Tavassi dott. ssa Paola Maria Gandolfi dott.ssa Alima Zana Presidente Giudice a latere Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53805/2009 promossa da: BSH ELETTRODOMESTICI S.P.A. (C.F. 10433150157), con il patrocinio dell’avv. MURELLI MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA, n. 2, 20121 MILANO presso il difensore avv. MURELLI MARIA CRISTINA ELECTROLUX ZANUSSI ITALIA S.P.A. (C.F.01094820931), con il patrocinio dell’avv. MURELLI MARIA CRISTINA elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA n.2, 20121 MILANO presso il difensore avv. MURELLI MARIA CRISTINA GIAS SRL (C.F. 00835610965), con il patrocinio dell’avv. MURELLI MARIA CRISTINA , elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA, n. 2, 20121 MILANO presso il difensore avv. MURELLI MARIA CRISTINA CANDY HOOVER GROUP (C.F. 00786860965), con il patrocinio dell’avv. MURELLI MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA n. 2, 20121 MILANO presso il difensore avv. MURELLI MARIA CRISTINA CANDY SPA (C.F. 00758940159), con il patrocinio dell’avv. MURELLI MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA, n.2, 20121 MILANO presso il difensore avv. MURELLI MARIA CRISTINA MIELE ITALIA S.P.A. (C.F. 00098590219), con il patrocinio dell’avv. MURELLI MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA n. 2, 20121 MILANO presso il difensore avv. MURELLI MARIA CRISTINA SMEG S.P.A. (C.F. 01555030350), con il patrocinio dell’avv. MURELLI MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA n. 2, 20121 MILANO presso il difensore avv. MURELLI MARIA CRISTINA ATTORI CONTRO pagina http://bit.ly/1A6ducT 1 di 15 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de1 Sentenza n. 1112/2014 pubbl. il 24/01/2014 RG n. 53805/2009 Repert. n. 907/2014 del 24/01/2014 n. 1/C, in persona del curatore NON COSTITUITO ABB S.R.L. (C.F. 06598680962), con il patrocinio dell’avv. DE MARCO SONIA, elettivamente domiciliata in CORSO MAGENTA n. 2, 20123 MILANO presso il difensore avv. DE MARCO SONIA AD HOME SERVICE S.R.L. (C.F. 05599201000), con sede a Roma (RM), via Vincenzo Cesati n. 128, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Giovanni Delle Chiaie CONTUMACE GIOVANNI TRAVAGLIONE (C.F. TRVGNN66H11H501J), con il patrocinio dell’avv. DE MARCO SONIA, elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA n. 2, 20123 MILANO presso il difensore avv. DE MARCO SONIA SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. (C.F. 03970540963), in CONCORDATO PREVENTIVO, con il patrocinio dell’avv. GRANDE PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI BRONZETTI, n. 17 20129 MILANO presso il difensore avv. GRANDE PAOLO CONVENUTI E CON L’INTERVENTO DI INDESIT COMPANY S.P.A. (C.F. 00693740425), con il patrocinio dell’avv. MURELLI MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA, 2 20121 MILANO presso il difensore avv. MURELLI MARIA CRISTINA WHIRLPOOL EUROPE S.R.L. (C.F. 01534610124), con il patrocinio dell’avv. MURELLI MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA, n. 2 20121 MILANO presso il difensore avv. MURELLI MARIA CRISTINA TERZI INTERVENUTI CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni del 2.10.2013 pagina http://bit.ly/1A6ducT 2 di 15 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de1 Sentenza n. 1112/2014 pubbl. il 24/01/2014 RG n. 53805/2009 n. (RE) 907/2014 24/01/2014 FALLIMENTO ABI S.R.L. (C.F. 02326810351), con sede in Repert. Casalgrande Piazzaledel 27 gennaio 1.Le vicende processuali Con atto di citazione e contestuale ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. depositato in data 27.7.2009, BSH Elettrodomestici s.p.a., Electrolux Zanussi Italia s.p.a. Candy s.p.a. Candy Hoover Group e Gias s.r.l. (queste ultime tre quale gruppo Candy), Miele Italia s.p.a., Smeg s.p.a. (di seguito anche “le Case”) hanno convenuto in giudizio ABI s.r.l., ABB s.r.l., Home Service s.r.l., Giovanni Travaglione e Seat Pagine Gialle s.p.a., al fine dell’accertamento dell’uso illecito dei marchi di rispettiva titolarità, costituiti dalle ragioni sociali di ciascuna delle stesse, a mezzo di messaggi pubblicitari apparsi dal 2006 alla data dell’introduzione del giudizio su Pagine Gialle e Pagine Bianche (cartaceo e on-line). Ciò in relazione ad attività di assistenza e riparazione di offerti al pubblico dalle società convenute, tutte riferibili all’attività elettrodomestici imprenditoriale di Giovanni Travaglione. Le “Case” hanno lamentato altresì atti di concorrenza sleale, trattandosi quelle contestate di condotte confusorie, appropriative di pregi e contrarie alla correttezza professionale, peraltro già censurate da numerosi interventi dell’Autorità Garante. Con conseguenti pronunce inibitorie, risarcitorie e di pubblicazione. Con riguardo a Giovanni Travaglione, hanno altresì lamentato l’illecita registrazione di numerosi marchi denominativi nazionali – ed in particolare: “AEGEXPERT; BOSCHEXPERT; CANDYEXPERT MIELEXPERT; REXEXPERT; SMEGEXPERT; ZEROWATTEXPERT” – carenti di novità rispetto ai propri, dei quali hanno invocato la nullità. La domanda inibitoria è stata altresì chiesta contemporaneamente in via d’urgenza: instaurato il contraddittorio, sono intervenute con intervento volontario autonomo sia nel giudizio ordinario sia in quello cautelare Indesit Company s.p.a. e Whirlpool Europe s.r.l., dolendosi di essere state a loro volta lese dalle condotte dei convenuti in relazione ai propri marchi -ARISTON, INDESIT, WHIRLPOOL e IGNIS- e formulando analoghe domande a quelle delle attrici. Il giudice istruttore ha accolto parzialmente il ricorso cautelare con ordinanza resa in data 29.10.2009, inibendo l’ulteriore pubblicazione delle immagini censurate nell’atto di citazione nonché l’indebito abbinamento tra i marchi di titolarità delle ricorrenti e le loro ragioni sociali. E’ stata fissata una penale e disposta la pubblicazione. Nel corso del giudizio ordinario, si sono costituite le società convenute SEAT, ABI, ABB e Giovanni Travaglione, invocando il rigetto delle domande attoree e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento del danno patito a cagione dell’esecuzione del provvedimento cautelare. pagina http://bit.ly/1A6ducT 3 di 15 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de1 Sentenza n. 1112/2014 pubbl. il 24/01/2014 RG n. 53805/2009 Repert. n. 907/2014 del 24/01/2014 ogni caso domanda di manleva nei confronti delle convenute. Dichiarata la contumacia di Ad Home Service e concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, il giudice istruttore ha ordinato a SEAT l’esibizione delle inserzioni pubblicate su commissione delle società convenute. E’ stata poi disposta una consulenza contabile, previo ordine di esibizione delle scritture contabili delle convenute; eseguita una integrazione di perizia in relazione alla nuova documentazione di cui era stata ordinata l’esibizione a SEAT, il giudice istruttore ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni. Nel frattempo, è stato dato atto del fallimento di ABI s.r.l., con conseguente interruzione del giudizio. Previa riassunzione dello stesso, le parti hanno infine precisato le rispettive conclusioni all’udienza del 2.10.2013 e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali. 2.L’improcedibilità delle domande svolte nei confronti del fallimento ABI s.r.l. L’azione processuale è improcedibile ex art. 52 l.f. nei confronti del fallimento ABI s.r.l., non costituitasi a seguito della riassunzione del giudizio nei confronti della procedura fallimentare. E la circostanza rilevata dalle attrici, secondo le quali il curatore avrebbe dichiarato che la procedura concorsuale è stata chiusa per mancanza di attivo, non trova riscontro in atti, ed in particolare dalla visura camerale della convenuta, dalla quale non emerge la relativa annotazione da compiere a cura del curatore. Il fallimento deve quindi ritenersi formalmente ancora aperto: con la conseguenza che le azioni di condanna nei confronti della convenuta vanno dichiarate improcedibili. Quanto alla domanda inibitoria, le attrici avevano l’onere di dimostrare il loro interesse concreto ed attuale a tale pronuncia, ove ad esempio fosse stato autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impresa fallita ovvero fosse stata disposta la vendita in sede fallimentare del valore aziendale. In mancanza, deve ritenersi in questa sede venuto meno l’interesse concreto ed attuale delle “Case” attrici ad ottenere tale provvedimento inibitorio contro A.B.I. s.r.l.. Con conseguente impossibilità di esaminare nel merito le relative domande. Quanto alla convenuta Ad Home Service, rimasta nel corso del giudizio contumace (sulla corretta declaratoria di contumacia a seguito di notifica a mezzo di servizio postale, cfr. dichiarazione di giacenza resa dalle Poste Italiane s.p.a. in data 9.7.2010, agli atti), in sede di scritti difensivi finali le attrici hanno dato atto del suo intervenuto fallimento. Trattasi questo di evento interruttivo verificatosi o introdotto del giudizio dopo la cristallizzazione delle precisazioni delle conclusioni: ne consegue dunque l’irrilevanza dell’apertura della procedura concorsuale sulle sorti del processo, secondo le prescrizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 300 c.p.c., così come univocamente interpretato da dottrina e giurisprudenza. pagina http://bit.ly/1A6ducT 4 di 15 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de1 Sentenza n. 1112/2014 pubbl. il 24/01/2014 RG n. 53805/2009 Repert. n. 907/2014 del 24/01/2014 SEAT in particolare ha negato il proprio coinvolgimento soggettivo nell’illecito ed ha formulato in 3. Sul preteso difetto di legittimazione attiva delle attrici Le convenute hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva delle società attrici, giacchè non operanti nel settore della riparazione e della manutenzione degli elettrodomestici. La censura –da valutare, com’è noto, in relazione alla prospettazione della domanda, a prescindere dalla sua fondatezza nel merito- va disattesa. Le società attrici ed intervenute hanno prospettato di operare quali produttrici e distributrici in Italia di elettrodomestici contrassegnati da marchi notori che riproducono le rispettive ragioni sociali (BOSCH e SIEMENS, REX, ZANUSSI, ZOPPAS, AEG, CANDY e ZEROWATT, MIELE, SMEG, ARISTON, INDESIT, WHIRLPOOL e IGNIS). Le Case sono titolari e/o licenziatarie di tali marchi che contraddistinguono gli elettrodomestici dalle stesse commercializzati (cfr. doc. 13 di parte attrice). Inoltre, le stesse si occupano, attraverso un servizio di “centri autorizzati”, dell’ assistenza tecnica gratuita fornita per gli anni di garanzia ai propri clienti. Accanto ai centri autorizzati, sono presenti poi sul mercato centri non autorizzati. In questa sede le “CASE” si dolgono della circostanza che le convenute, sotto la direzione unitaria di Giovanni Travaglione, abbiano posto in essere un’attività diffusa e capillare di pubblicizzazione delle attività di assistenza e manutenzione, inducendo indebitamente il mercato a credere che si trattasse di centri autorizzati. E ciò mediante una massiccia pubblicazione su Pagine Gialle e Pagine Bianche, condotta per la quale sarebbe responsabile sotto il profilo quantomeno colposo anche Seat. Considerato che il rapporto di concorrenza sussiste anche tra imprenditori che non esercitano la stessa attività economica, purchè “entrambe le attività abbiano come termine di riferimento finale la stessa categoria di consumatori che operino in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune (Cass. 1259/99), è dunque evidente nel caso in esame la legittimazione attiva delle attrici e delle intervenute. 4.La tempestività degli interventi delle terze intervenute L’intervento autonomo svolto ex art. 105 c..p.c. da Indesit Company s.p.a. e Whirlpool Europe s.r.l. è tempestivo, giacchè compiuto in data 9.10.2009, dunque prima dei venti giorni antecedenti alla celebrazione della prima udienza di comparizione, tenutasi il successivo 15.12.2009. Le relative ed autonome domande, ed in primis quelle risarcitorie, sono dunque tempestive alla luce della prescrizione di cui all’art. 268, comma 2, c.p.c.. 5.L’an delle condotte illecite 5.1. L’illecito utilizzo dei marchi delle attrici. pagina http://bit.ly/1A6ducT 5 di 15 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de1 Sentenza n. 1112/2014 pubbl. il 24/01/2014 RG n. 53805/2009 907/2014 del 24/01/2014 Le domande svolte nei confronti della convenuta vengono quindiRepert. esaminaten.nel merito. lecito impiego in funzione descrittiva, secondo le modalità consentite dagli artt. 5 e 7 della DIR/ 89/104 CE: come chiarito dalla Corte di Giustizia, tali disposizioni consentono al titolare del marchio di impedire il suo utilizzo a cura del terzo per comunicare al pubblico, ove quest’ultimo effettui riparazioni o manutenzione di beni contrassegnati con tale segno (sentenza 23.2.99 causa C-63/97). Al contrario nel caso in esame le concrete modalità di utilizzo dei marchi inducono a credere il pubblico che sussista tra le società convenute e le “Case” un rapporto di collaborazione e, anzi, che le prime siano centri autorizzati di assistenza delle seconde: la ripresa negli annunci pubblicitari qui censurati dei marchi dianzi citati si converte in un indebito agganciamento della clientela, indotta a credere nell’esistenza di un rapporto commerciale tra le Case produttrici degli elettrodomestici e le convenute. In particolare, su Pagine Gialle alla voce “Elettrodomestici: Riparazioni ed Accessori”, le attività svolte dalle convenute vengono così pubblicizzate: -le ragioni sociali delle convenute vengono riprese in dimensioni assai ridotte ed in posizione secondaria –a lato- rispetto al resto del messaggio pubblicitario, tanto da renderle quasi impercepibili all’utente (cfr. inserzioni su pagine gialle, immagine 13 atto di citazione); -analogo marginale rilievo viene riservato all’intestazione “Centro Assistenza Elettrodomestici Multi Marche”; -grande evidenza, grafica e cromatica, viene invece assegnata ai marchi di elettrodomestici delle attrici, in alcuni casi riprodotti con le medesime caratteristiche grafiche tradizionali del brand stesso ed in ogni caso ripresi in modo per così dire ostentato (cfr. immagine n. 2 di pagina 14 dell’atto di citazione); -a ciascun marchio delle “Case” viene associato un autonomo e diverso numero verde, elemento di potenziale elevata capacità confusoria, giacchè il pubblico è indotto a credere che ognuno di tali riferimenti telefonici consenta di “accedere alla rete ufficiale di assistenza della titolare del marchio stesso” (cfr. pag. 4 dell’ordinanza cautelare ante causam). Quanto alle pubblicazioni su “Pagine Bianche” si può osservare che: - sul cartaceo, i messaggi pubblicitari delle convenute compaiono sotto le lettere iniziali di ciascuna ragione sociale delle attrici (ad esempio, sotto la lettera “B” è inserita una maschera con il marchio “Bosch”, affiancata dal numero verde e, solo in basso, in dimensioni decisamente minori, è appena visibile la menzione di “ABI s.r.l.” “Centro Assistenza Elettrodomestici Multimarche”.; -analogamente, vi è una costante associazione sul sito www.pagine bianche.it dei marchi patronimici azionati con la ragione sociale delle convenute; ad esempio, compiendo una ricerca attraverso la parola chiave “Zanussi” viene visualizzato quale risultato della ricerca il binomio “Zanussi-ABI s.r.l”. Tali pagina http://bit.ly/1A6ducT 6 di 15 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de1 Sentenza n. 1112/2014 pubbl. il 24/01/2014 RG n. 53805/2009 Repert. dai n. 907/2014 24/01/2014 L’utilizzo dei marchi patronimici delle società attrici è stato compiuto convenuti al del di fuori del della Corte di Giustizia, giacchè non si tratta solo di comunicare al pubblico che le convenute effettuano servizi di riparazione e manutenzione ma di accreditare una relazione commerciale con le casi produttrici, relazione in realtà insussistente. Così come predisposti, tali messaggi lasciano dunque intendere che la pubblicizzata attività di assistenza tecnica provenga da un centro di assistenza autorizzata dalla casa produttrice-madre (cfr. doc. 29 di parte attrice, provvedimento dell’Autorità Garante e del Mercato, n. 19716/09). Tale condotta influenza quindi le scelte dell’utente indotto erroneamente a credere di chiedere l’assistenza di centri autorizzati dalle case-madri, confidando nell’affidabilità conquistata sul mercato dalle attrici. In proposito, la difesa delle Case ha prodotto in giudizio copiosa documentazione attestante le reale confusione che si è creata per anni in tal guisa presso il pubblico (cfr. doc. nn. 35, 36, 41 di parte attrice). E’ dunque accertata la violazione dei diritti delle Case all’utilizzo esclusivo dei rispettivi marchi, sfruttati indebitamente dai convenuti: essi non richiamati solo in funzione meramente descrittiva, ossia al limitato scopo di fare conoscere le tipologie e le marche riparate, ma al fine indebito di associare univocamente le convenute con le case-madri. Sul punto non coglie nel segno l’eccezione svolta dalla difesa Travaglione, secondo il quale la condotta delle società attrici ed intervenute sarebbe qualificabile quale pratica restrittiva della concorrenza: esse avrebbero costituito una sorta di cartello, articolatosi in una accordo diretto a creare un monopolio sul mercato strumentale e strategico rispetto a quello di vendita, ossia quello dell’assistenza e riparazione degli elettrodomestici. E ciò al fine di rafforzare la propria rete di assistenza, restringendo la fornitura dei pezzi di ricambio. Al contrario, l’iniziativa giudiziale delle Case è limitata entro il perimetro della tutela dei propri marchi e delle loro scelte imprenditoriali contro aggressioni concorrenzialmente sleali, senza esorbitare nel tentativo di escludere l’uso lecito in funzione descrittiva in funzione anticoncorrenziale, così come consentito dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria. Agli atti è stata infatti versata documentazione che attesta la presenza di messaggi pubblicitari di servizi di assistenza non autorizzati che utilizzano correttamente i marchi delle attrici nelle rispettive inserzioni. 5.2. La concorrenza sleale Le condotte qui esaminate rilevano autonomamente sotto il profilo concorrenziale, integrando le diverse fattispecie di cui all’art. 2598 c.c. sotto il profilo: - confusorio, documentato peraltro dalle numerosissime contestazioni dei consumatori, indotti in errore dalle pubblicità qui censurate nel ritenere che i centri chiamati fossero “collegati o muniti di specifico pagina http://bit.ly/1A6ducT 7 di 15 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de1 Sentenza n. 1112/2014 pubbl. il 24/01/2014 RG n. 53805/2009 n. 907/2014 delpronuncia 24/01/2014 modalità di pubblicità esulano evidentemente dal perimetro di Repert. liceità delimitata dalla citata non adeguati dei servizi ricevuti proprio alle case produttrici (cfr. doc. nn 35, 36, 41 delle attrici, doc. 4 delle intervenute); - dell’appropriazione di pregi, essendosi le società convenute implicitamente appropriate di standard di qualità nell’assistenza e nella manutenzione di elettrodomestici riferibili invece ai circuiti autorizzati delle Case; -della condotta concorrenzialmente scorretta, mediante pratiche pubblicitarie ingannevoli: e ciò, come accennato, in relazione alla provenienza del servizio così come percepito dal consumatore, allo scopo di indebitamente agganciare l’altrui clientela. Le plurime modalità di pubblicità qui esaminate costituiscono invero un indebito “veicolo di trascinamento pubblicitario” (Trib. Roma, doc. 45 attrici), da sanzionare prontamente. 6. La responsabilità di Giovanni Travaglione. La responsabilità in via autonoma di Giovanni Travaglione emerge inequivocabilmente dai documenti di causa: come sottolineato in proposito dall’AGCM con provvedimento Ps3828 del 5.8.2010, le condotte illecite poste in essere dalle società convenute sono riferibili anche al convenuto personalmente, il quale risulta anzi avere ideato ed organizzato nel suo complesso l’attività qui censurata, mentre “Ad Home Service, (..) ABI, ABB (..) pur essendo formalmente distinte, risultano tra loro collegate in modo da poter essere configurate come un’unica entità economica che, sin dal 1998, svolge attività di attività di assistenza e riparazione di elettrodomestici”. Ed in particolare, per quel che qui rileva, lo stesso “ha contribuito attivamente alla realizzazione dell’illecito”, partecipando direttamente alla strategia pubblicitaria qui censurata. La sua partecipazione autonoma ed attiva nell’integrazione dell’illecito emerge inequivocabilmente dalle seguenti circostanze: -egli è stato fondatore delle società Ad Home Service (già Home Service, cfr. doc. 10 di parte attrice) e di A.B.I. (doc. 8 di parte attrice), nonché di altre società, estranee alla presente causa ma coinvolte anche in sede giudiziaria per condotte del tutto simili a quelle qui esaminate (si veda, ad esempio, la società A.B.A., già convenuta in altri procedimenti giudiziari e destinataria di provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato); -il convenuto ha ricoperto ruoli di rappresentanza nelle società dianzi menzionate (ad esempio, è stato amministratore e socio unico di ABB s.r.l., così come di A.B.I. s.r.l., cfr. doc. 11 di parte attrice); - ha rivendicato la propria iniziativa imprenditoriale, con riferimento in particolare all’attività sociale di Ad Home Service ed al suo radicamento su tutto il territorio nazionale (cfr. doc. 40 parte attrice); pagina http://bit.ly/1A6ducT 8 di 15 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de1 Sentenza n. 1112/2014 pubbl. il 24/01/2014 RG n. 53805/2009 n. 907/2014 delstandard 24/01/2014 mandato dalle case madri”. Molti clienti hanno infatti sollevato Repert. contestazioni in relazione agli dalla locuzione “Expert” qui oggetto di autonoma censura (cfr. doc. 37 di parte attrice). Dunque la sua condotta esula dalla semplice funzione di rappresentanza c.d. organica delle società convenute, avendo lo stesso rivestito un ruolo autonomo per così dire quale “deus ex machina” delle plurime condotte qui censurate. Quest’ultime vanno quindi riferite anche a Giovanni Travaglione personalmente. 7. La responsabilità di Seat Pagine Gialle s.p.a. Seat nega la propria responsabilità richiamando in primo luogo la giurisprudenza di legittimità che ravvisa il concorso del terzo nell’illecito (terzo interposto) solo ove questo agisca “in collegamento con il concorrente che si avvantaggia della condotta del terzo medesimo” (Cass. 17459/07). In particolare poi ricorda un precedente di questo Ufficio che ha escluso la responsabilità proprio di Seat, non avendo ravvisato tra quest’ultima e gli inserzionisti (anche in quel caso operanti nella vendita e nell’assistenza di macchinari) una relazione di interessi comuni necessaria al fine di ravvisare l’illecito concorrenziale a carico del terzo interposto. In quel caso il Tribunale aveva escluso il profilo soggettivo in capo a Seat, non essendo esigibile che la stessa verificasse la regolarità di tutti i rapporti alla base dell’inserzione, mancando in tal senso un preciso obbligo posto a suo carico (Trib. Milano n. 1544/010, cfr. doc. 8 di Seat). Osserva tuttavia il Collegio che il caso in esame presenta aspetti diversi da quelli della fattispecie decisa con la pronuncia dianzi esaminata: in quella sede il giudice aveva rilevato che la mera visione delle inserzioni de quibus non poteva indurre il gestore del veicolo pubblicitario a sollevare in via autonoma contestazioni ai medesimi inserzionisti (cfr. pagg. 5- 6 della pronuncia, citata). Al contrario nel caso in esame: a) Seat era stata diffidata da alcune delle attrici, Miele Italia s.p.a. e Smeg, sin dal settembre 2003 (docc. 38 e 29 di parte attrice): in quelle sedi veniva censurata l’indebita spendita della denominazione Miele e di Smeg su Pagine Gialle a cura di soggetti non autorizzati nel tentativo di apparentare l’attività di Miele, società di fama e prestigio internazionale nel campo degli elettrodomestici. E ciò mediante l’indicazione di un numero verde solo apparentemente riconducibile alla casa madre. Tale modalità di lesione, osserva il Tribunale, era proprio una di quelle qui censurate. Seat prendeva posizione negando la sussistenza di qualsivoglia profilo illecito ed in ogni caso addebitando eventuali profili soggettivi agli inserzionisti. Osserva dunque il Tribunale che quella qui esaminata è una situazione del tutto diversa rispetto a quella descritta nella precedente pronuncia di questo Ufficio dianzi citata, giacchè qui Seat è stata messa a conoscenza delle condotte illecite e, anzi, diffidata dalla prosecuzione; pagina http://bit.ly/1A6ducT 9 di 15 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de1 Sentenza n. 1112/2014 pubbl. il 24/01/2014 RG n. 53805/2009 Repert. n.sociali 907/2014 del 24/01/2014 -ha provveduto a registrare presso UIBM i marchi composti dalla ragione delle attrici seguiti provvedimenti dei quali era stata data pubblicazione per condotte del tutto simili a quelle qui censurate (cfr. ad esempio doc. 25, pubblicato sul Bollettino n. 29/2006, cfr. doc 22. in relazione all’utilizzo del marchio Smeg proprio attraverso l’Elenco Ufficiale degli abbonati al servizio telefonico di Milano, edizione 2002-2003, edito da Seat); c) come osservato dal giudice della cautela “ in relazione alle modalità di strutturazione del sito on line” di titolarità di Seat, e “di visualizzazione delle stesse- che agganciano (ed indebitamente) la ragione sociale dell’inserzionista a marchi noti di terzi”, tale condotta è autonomamente riferibile a Seat, profilo che induce a predicare, ancora una volta, una condotta quantomeno colposa della titolare del veicolo pubblicitario. Tali considerazioni conducono quindi a ravvisare una condotta del terzo interposto rilevante non solo sotto il profilo oggettivo, in quanto agevolativa degli illeciti qui sindacati, ma altresì sotto il profilo soggettivo quantomeno colposo, quindi autonomamente censurabile. 8. I marchi registrati da Giovanni Travaglione I marchi registrati da Giovanni Travaglione (cfr. doc 37 parte attrice e doc. 6 delle intervenute) non sono nuovi e dunque vanno dichiarati nulli, alla luce dei marchi anteriori registrati di cui sono titolari o licenziatarie, ciascuna, le case produttrici di elettrodomestici (doc. 13 di parte attrice): tali segni sono notori, natura che ne consente la tutela allargata extramerceologica, attesa che la loro capacità distintiva prescinde dal settore merceologico loro proprio. I marchi registrati dal convenuto mutuano da quelli delle case il cuore, il c.d. nucleo ideologico del segno, mentre l’aggiunta finale “expert” ne lascia invariata la valutazione di interferenza, anzi accentua la sovrapposizione. Infatti, la locuzione “Expert” solo apparentemente introduce un elemento di differenziazione descrittivo rispetto ai segni delle controparti. In realtà: -lascia immutato il nucleo individualizzante (la denominazione delle “Case” e i relativi corrispondenti marchi) dove sin da subito si ferma la percezione del consumatore; - ne accentua l’elemento di sovrapposizione, giacchè è allusiva proprio del marchio delle case produttrici, lasciando intendere che si tratti di un logo riferibile proprio alle case. I marchi qui censurati vanno dunque dichiarati nulli per mancanza di novità: va solo precisato sul punto che la relativa domanda è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, mentre negli scritti difensivi finali si accenni alla mancata rinnovazione dei segni e dunque, alla venuta meno della necessità della declaratoria di nullità. La mancata espressa rinuncia alla relativa pronuncia impone dunque di procedere alla relativa declaratoria. pagina http://bit.ly/1A6ducT 10 di 15 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de1 Sentenza n. 1112/2014 pubbl. il 24/01/2014 RG n. 53805/2009 Repert.contro n. 907/2014 24/01/2014 b) l’Autorità Garante era già intervenuta con provvedimenti sanzionatori alcune delledel convenute, non è contestata dalle controparti ma qui è irrilevante, non costituendo la stessa un elemento costitutivo della fattispecie della nullità. 9.Il risarcimento del danno Il profilo risarcitorio si appunta nel caso in esame in via prevalente sul danno d’immagine arrecato alle “Case” attraverso l’illecito accertato, tanto pervasivo. Sul punto non si può non accennare ai provvedimenti dell’Autorità Garante che hanno accertato come le offerte di servizi di tali società fossero forniti per di più a prezzi onerosi e spropositati rispetto al servizio reso (contro Ad Home Service cfr. doc .25 delle attrici) e alle numerosissime contestazioni sul punto inviate alle Case dalla clientela, che testimonia quanto l’illecito abbia intaccato il credito commerciale delle attrici e delle terze convenute presso la clientela. Occorre infatti considerare che le condotte di disturbo operate per anni dai convenuti a danno dell’attività di assistenza offerta dalle “Case” attraverso i suoi centri autorizzati hanno cagionato un grave discredito commerciale alle controparti. I clienti di queste ultime hanno ricevuto interventi di assistenza e di manutenzione sui loro elettrodomestici, spesso non adeguati e scadenti, da società ritenute erroneamente riferibili alle case madri ed in realtà non autorizzate. Con conseguente grave discredito sulle case stesse. Sotto quest’ultimo profilo ritiene il Collegio che il fatturato delle convenute (così come emerso dalla CTU eseguita in corso di causa) possa essere considerato solo uno degli indici al fine della quantificazione della lesione. E ciò atteso, da un lato, che tale importo -anche tenuto conto del criterio della retroversione degli utili- dovrebbe comunque essere scorporato dai costi sostenuti dalle convenute e che, in ogni caso, la condotta contraffattoria e concorrenzialmente sleale può avere sì agevolato l’attività delle convenute anche per una frazione importante, ma non può essere considerata la sola ed autonoma causa degli utili conseguiti dalle società convenute. Nella liquidazione necessariamente equitativa va considerato che le condotte illecite hanno prodotto effetti su tutto il territorio nazionale per un considerevole lasso di tempo (le diffide delle Case risalgono al 2003 mentre qui il profilo risarcitorio comprende le condotte a partire dal 2006) e che le stesse si sono articolate in diverse modalità di lesione, veicolando diverse forme di messaggi ingannevoli attraverso distinte società di volta di volta costituite a tal fine, sì da rendere ancor più difficile identificare la condotta da parte del mercato e rendendola in tal guisa più insidiosa. Inoltre, le “Case” hanno allegato e documentato spese legali e costi aziendali, anche per spese pubblicitarie, sostenuti per contrastare l’iniziativa illecita di controparte: tali esborsi sono in parte causalmente riconducibili agli illeciti qui censurati e dunque vanno ristorati. pagina http://bit.ly/1A6ducT 11 di 15 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de1 Non coglie sul punto Sentenza n. 1112/2014 pubbl. il 24/01/2014 RG n. 53805/2009 n.tale 907/2014 24/01/2014 la difesa Travaglione che nega il concretoRepert. utilizzo di segni: taledel circostanza attraverso Seat (pari ad € 2.502.648,19, cfr. integrazione della perizia contabile), in via equitativa ritiene il Tribunale di liquidare l’importo di € 180.000,00 a favore di ciascuna delle attrici e delle due intervenute (con esclusione quindi di una pronuncia solidale dal lato attivo). Con la precisazione che con riferimento al c.d. “Gruppo Candy” - qui rappresentato dalle tre attrici Gias s.r.l., Candy Hoover Group e Candy s.p.a.- tale importo viene liquidato una volta soltanto a favore delle tre società citate in solido, giacchè la lesione del marchio è unica e unico deve ritenersi il pregiudizio. Per le ragioni già esposte al precedente punto 6, l’obbligo risarcitorio va posto personalmente anche a carico di Travaglione il cui ruolo quale sorta di “deus ex machina” appare evidente alla luce della documentazione agli atti. Il convenuto va dunque condannato in solido unitamente alle società convenute ed a SEAT Pagine Gialle al relativo risarcimento del danno. 10.La domanda di manleva di SEAT contro le società convenute Osserva il Collegio che merita accoglimento la domanda di manleva svolta da SEAT nei confronti delle società convenute in virtù degli accordi negoziali inter partes intercorsi. Si fa in particolare riferimento all’art. 3 delle condizioni generali delle commissioni contrattuali sottoscritte inter partes, e specificamente approvate per iscritto (cfr. doc. 1 prodotto dalle attrici). La domanda di regresso va accolta anche nei confronti di Giovanni Travaglione personalmente, secondo i principi che governano la materia della responsabilità civile nei rapporti interni tra condebitori solidali (cfr. art. 2055, comma 2 c.c.): infatti nel corso del giudizio è stato accertato il ruolo preminente, anche quale ideatore, svolto dal convenuto e, quindi, la sua maggior colpa ed il suo prevalente apporto causale nell’illecito. 11. Le domande riconvenzionali svolte da Giovanni Travaglione e da ABB s.r.l. Accertata la responsabilità dei convenuti, va rigettata la domanda riconvenzionale svolta da Giovanni Travaglione e da ABB s.r.l. avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno patito, a loro dire, dalle modifiche operate sul sito on-line nella struttura delle ricerche per nominativo a seguito dell’ordinanza cautelare ante causam (cfr. precisazione delle conclusioni del 2.10.2013). A prescindere dal difetto di legittimazione di Giovanni Travaglione a chiedere il risarcimento del danno asseritamente patito –non dal medesimo- ma da altri ed autonomi soggetti, ossia le società concorrenti con lui nell’illecito, la domanda svolta dai due convenuti è infondata nel merito: tali modifiche sono state eseguite su ordine del giudice, la cui decisione in questa sede viene integralmente confermata. pagina http://bit.ly/1A6ducT 12 di 15 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de1 Tenuto conto anche delle risorse che sono state Sentenza n. 1112/2014 pubbl. il 24/01/2014 RG n. 53805/2009 Repert. n. 907/2014 pubblicitaria del 24/01/2014 destinate all’attività di promozione una danno ingiusto da riparare. 12. Le spese del giudizio Le spese del giudizio si liquidano in virtù del principio della soccombenza e vanno liquidate a favore dei attrici e delle intervenute in solido, assistite da un’unica difesa applicando il criterio della parcella unica, che esclude la possibilità di moltiplicare le liquidazioni (salva la possibilità di aumento) in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale. La Suprema Corte ha ribadito in proposito che “tale criterio deve essere utilizzato anche dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, tenuto conto che l'art. 4, quarto comma, del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, espressamente stabilisce che, in tale situazione, il compenso unico può essere aumentato fino al doppio” (cfr. Cass. ord. n 21320/012). Dunque nella quantificazione si tiene conto di tale principio, aumentando del 50% il compenso previsto nello scaglione di riferimento alla luce della molteplicità di parti assistite dal difensore delle “Case”. Nella liquidazione, così come da dispositivo, lo scaglione di riferimento viene definito in base all’importo di danno liquidato, tenuto infine in conto che il processo si è articolato anche in un procedimento d’urgenza, le qui spese vano liquidate unitamente a quelle di merito. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da BSH Elettrodomestici s.p.a., Electrolux Zanussi Italia s.p.a., Gias s.r.l., Candy Noover Group, Candy s.p.a., Miele Italia s.p.a. Smeg s.p.a. e con l’intervento di Indesit Company s.p.a. e Whirlpool Europe s.r.l. contro il fallimento ABI s.r.l., ABB s.r.l., Ad Home Service s.r.l., Giovanni Travaglione, Seat Pagine Gialle s.p.a. nonché sulla domanda riconvenzionale svolta da Giovanni Travaglione, ogni altra e diversa domanda ed eccezione diversamente rigettata e disattesa, così provvede; 1) dichiara improcedibili le domande svolte dalle attrici e dalle terze intervenute contro il Fallimento ABI s.r.l.; 2) dichiara la nullità dei seguenti marchi nazionali di titolarità di Giovanni Travaglione, tutti depositati in data 18.2.2003 e concessi in data 23.5.2007: “AEGEXPERT” di cui al n. 1048790, “BOSCHEXPERT” di cui al n. 1048792, “CANDYEXPERT” di cui al n. 1048788, “MIELEXPERT” di cui al n. 1048787, “REXEXPERT” di cui al n.1048791, “SMEGEXPERT” di cui al n. 1048797, “ZEROWATTEXPERT” di cui al n. 1048796, “ARTISTONEXPERT” di cui al n. 1048793, “WHIRLPOOLEXPERT” di cui al n. 1048786, “IGNISEXPERT” di cui al n. 1048789; pagina http://bit.ly/1A6ducT 13 di 15 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de1 Sentenza n. 1112/2014 pubbl. il 24/01/2014 RG n. 53805/2009 Repert. n. 907/2014 del 24/01/2014 Manca quindi qualsivoglia profilo di antigiuridicità della condotta che consenta il riconoscimento di ZEROWATT, ARTISTON, WHIRLPOOL, IGNIS da parte di ABB s.r.l., Ad Home Service s.r.l. e Giovanni Travaglione, in concorso con Seat Pagine Gialle s.p.a., nei limiti indicati in narrativa; 4) accerta e dichiara il compimento di atti di concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1, 2 e 3, c.c. da di ABB s.r.l., Ad Home Service s.r.l., Giovanni Travaglione in concorso con Seat Pagine Gialle s.p.a. a danno delle società attrici e delle terze intervenute per i motivi di cui in narrativa; 5) Inibisce a ABB s.r.l., Ad Home Service s.r.l., Giovanni Travaglione e Seat Pagine Gialle s.p.a. l’ulteriore prosecuzione delle condotte indicate ai punti sub. 3) e 4); 6) condanna ABB s.r.l., Ad Home Service s.r.l., Giovanni Travaglione e Seat Pagine Gialle s.p.a. in solido al risarcimento del danno a favore di BSH Elettrodomestici s.p.a. di Electrolux Zanussi Italia s.p.a., Miele Italia s.r.l. Smeg s.p.a., Indesit Company s.p.a., Whirlpool Europe s.r.l. liquidato a favore di ciascuna in € 180.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 7) condanna ABB s.r.l., Ad Home Service s.r.l., Giovanni Travaglione e Seat Pagine Gialle s.p.a. in solido al risarcimento del danno a favore in solido di Gias s.r.l., di Candy Hoover Group e di Candy s.p.a. quantificato nella somma complessiva di € 180.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 8) rigetta le domande riconvenzionali formulate da Giovanni Travaglione e da ABB s.r.l. nei confronti delle attrici e delle terze intervenute; 9) dispone la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo della presente sentenza per una volta ed a caratteri doppi del normale sul quotidiano “Il Corriere della Sera” a cura della attrici e delle intervenute ed ad spese di convenuti ABB s.r.l., Ad Home Service s.r.l., Seat Pagine Gialle s.p.a. e Giovanni Travaglione in via solidale tra loro; 10) condanna ABB s.r.l., Ad Home Service s.r.l., Seat Pagine Gialle s.p.a. e Giovanni Travaglione alla rifusione delle spese di lite liquidate a favore delle attrici in solido in € 20.000,00 di cui € 3.000,00 a titolo di spese ed il residuo a titolo di compensi, oltre accessori di legge; 11) condanna le società convenute ABB s.r.l., Ad Home Service s.r.l. e Giovanni Travaglione a manlevare Seat Pagine Gialle s.p.a. di quanto quest’ultima fosse tenuta versare alle attrici in virtù dei punti sopra indicati ai numeri 6,7, 9 e 10; 12) dispone la trasmissione all’UIBM di copia della presente sentenza a cura della Cancelleria. Così deciso in Milano, il 3 gennaio 2014 Il Presidente Il giudice estensore dott.ssa Marina Tavassi dott.ssa Alima Zana pagina http://bit.ly/1A6ducT 14 di 15 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de1 Sentenza n. 1112/2014 pubbl. il 24/01/2014 RG n. 53805/2009 Repert. n. 907/2014 del SMEG, 24/01/2014 3) accerta e dichiara l’utilizzo illecito dei marchi AEG, BOSCH, CANDY, MIELE, REX, pagina http://bit.ly/1A6ducT 15 di 15 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de1 Sentenza n. 1112/2014 pubbl. il 24/01/2014 RG n. 53805/2009 Repert. n. 907/2014 del 24/01/2014
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