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N. R.G. 53805/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
-SEZIONE AIl Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Tavassi
dott. ssa Paola Maria Gandolfi
dott.ssa Alima Zana
Presidente
Giudice a latere
Giudice estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53805/2009 promossa da:
BSH ELETTRODOMESTICI S.P.A. (C.F. 10433150157), con il patrocinio dell’avv. MURELLI
MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA, n. 2, 20121 MILANO presso il
difensore avv. MURELLI MARIA CRISTINA
ELECTROLUX ZANUSSI ITALIA S.P.A. (C.F.01094820931), con il patrocinio dell’avv.
MURELLI MARIA CRISTINA elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA n.2, 20121 MILANO
presso il difensore avv. MURELLI MARIA CRISTINA
GIAS SRL (C.F. 00835610965), con il patrocinio dell’avv. MURELLI MARIA CRISTINA ,
elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA, n. 2, 20121 MILANO presso il difensore avv.
MURELLI MARIA CRISTINA
CANDY HOOVER GROUP (C.F. 00786860965), con il patrocinio dell’avv. MURELLI MARIA
CRISTINA, elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA n. 2, 20121 MILANO presso il difensore
avv. MURELLI MARIA CRISTINA
CANDY SPA (C.F. 00758940159), con il patrocinio dell’avv. MURELLI MARIA CRISTINA,
elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA, n.2, 20121 MILANO presso il difensore avv.
MURELLI MARIA CRISTINA
MIELE ITALIA S.P.A. (C.F. 00098590219), con il patrocinio dell’avv. MURELLI MARIA
CRISTINA, elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA n. 2, 20121 MILANO presso il difensore
avv. MURELLI MARIA CRISTINA
SMEG S.P.A. (C.F. 01555030350), con il patrocinio dell’avv. MURELLI MARIA CRISTINA,
elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA n. 2, 20121 MILANO presso il difensore avv.
MURELLI MARIA CRISTINA
ATTORI
CONTRO
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Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de1
Sentenza n. 1112/2014 pubbl. il 24/01/2014
RG n. 53805/2009
Repert. n. 907/2014 del 24/01/2014
n. 1/C, in persona del curatore
NON COSTITUITO
ABB S.R.L. (C.F. 06598680962), con il patrocinio dell’avv. DE MARCO SONIA, elettivamente
domiciliata in CORSO MAGENTA n. 2, 20123 MILANO presso il difensore avv. DE MARCO
SONIA
AD HOME SERVICE S.R.L. (C.F. 05599201000), con sede a Roma (RM), via Vincenzo Cesati n.
128, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Giovanni Delle Chiaie
CONTUMACE
GIOVANNI TRAVAGLIONE (C.F. TRVGNN66H11H501J), con il patrocinio dell’avv. DE
MARCO SONIA, elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA n. 2, 20123 MILANO presso il
difensore avv. DE MARCO SONIA
SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. (C.F. 03970540963), in CONCORDATO PREVENTIVO, con il
patrocinio dell’avv. GRANDE PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI BRONZETTI,
n. 17 20129 MILANO presso il difensore avv. GRANDE PAOLO
CONVENUTI
E CON L’INTERVENTO DI
INDESIT COMPANY S.P.A. (C.F. 00693740425), con il patrocinio dell’avv. MURELLI MARIA
CRISTINA, elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA, 2 20121 MILANO presso il difensore
avv. MURELLI MARIA CRISTINA
WHIRLPOOL EUROPE S.R.L. (C.F. 01534610124), con il patrocinio dell’avv. MURELLI MARIA
CRISTINA, elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA, n. 2 20121 MILANO presso il difensore
avv. MURELLI MARIA CRISTINA
TERZI INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni
del 2.10.2013
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Sentenza n. 1112/2014 pubbl. il 24/01/2014
RG n. 53805/2009
n. (RE)
907/2014
24/01/2014
FALLIMENTO ABI S.R.L. (C.F. 02326810351), con sede in Repert.
Casalgrande
Piazzaledel
27 gennaio
1.Le vicende processuali
Con atto di citazione e contestuale ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. depositato in data 27.7.2009,
BSH Elettrodomestici s.p.a., Electrolux Zanussi Italia s.p.a. Candy s.p.a. Candy Hoover Group e
Gias s.r.l. (queste ultime tre quale gruppo Candy), Miele Italia s.p.a., Smeg s.p.a. (di seguito anche
“le Case”) hanno convenuto in giudizio ABI s.r.l., ABB s.r.l., Home Service s.r.l., Giovanni
Travaglione e Seat Pagine Gialle s.p.a., al fine dell’accertamento dell’uso illecito dei marchi di
rispettiva titolarità, costituiti dalle ragioni sociali di ciascuna delle stesse, a mezzo di messaggi
pubblicitari apparsi dal 2006 alla data dell’introduzione del giudizio su Pagine Gialle e Pagine
Bianche (cartaceo e on-line). Ciò in relazione ad attività di assistenza e riparazione di
offerti al pubblico dalle società convenute, tutte riferibili all’attività
elettrodomestici
imprenditoriale di Giovanni Travaglione. Le “Case” hanno lamentato altresì atti di concorrenza
sleale, trattandosi quelle contestate di condotte confusorie, appropriative di pregi e contrarie alla
correttezza professionale, peraltro già censurate da numerosi interventi dell’Autorità Garante. Con
conseguenti pronunce inibitorie, risarcitorie e di pubblicazione. Con riguardo
a Giovanni
Travaglione, hanno altresì lamentato l’illecita registrazione di numerosi marchi denominativi
nazionali
–
ed
in
particolare:
“AEGEXPERT;
BOSCHEXPERT;
CANDYEXPERT
MIELEXPERT; REXEXPERT; SMEGEXPERT; ZEROWATTEXPERT” – carenti di novità
rispetto ai propri, dei quali hanno invocato la nullità.
La domanda inibitoria è stata altresì chiesta contemporaneamente in via d’urgenza: instaurato il
contraddittorio, sono intervenute con intervento volontario autonomo sia nel giudizio ordinario sia
in quello cautelare Indesit Company s.p.a. e Whirlpool Europe s.r.l., dolendosi di essere state a loro
volta lese dalle condotte dei convenuti in relazione ai propri marchi -ARISTON, INDESIT,
WHIRLPOOL e IGNIS- e formulando analoghe domande a quelle delle attrici.
Il giudice istruttore ha accolto parzialmente il ricorso cautelare con ordinanza resa in data
29.10.2009, inibendo l’ulteriore pubblicazione delle immagini censurate nell’atto di citazione
nonché l’indebito abbinamento tra i marchi di titolarità delle ricorrenti e le loro ragioni sociali. E’
stata fissata una penale e disposta la pubblicazione.
Nel corso del giudizio ordinario, si sono costituite le società convenute SEAT, ABI, ABB e
Giovanni Travaglione, invocando il rigetto delle domande attoree e chiedendo, in via
riconvenzionale, l’accertamento del danno patito a cagione dell’esecuzione del provvedimento
cautelare.
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Sentenza n. 1112/2014 pubbl. il 24/01/2014
RG n. 53805/2009
Repert. n. 907/2014 del 24/01/2014
ogni caso domanda di manleva nei confronti delle convenute. Dichiarata la contumacia di Ad Home
Service e concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, il giudice istruttore ha ordinato a
SEAT l’esibizione delle inserzioni pubblicate su commissione delle società convenute.
E’ stata poi disposta una consulenza contabile, previo ordine di esibizione delle scritture contabili delle
convenute; eseguita una integrazione di perizia in relazione alla nuova documentazione di cui era stata
ordinata l’esibizione a SEAT, il giudice istruttore ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Nel frattempo, è stato dato atto del fallimento di ABI s.r.l., con conseguente interruzione del giudizio.
Previa riassunzione dello stesso, le parti hanno infine precisato le rispettive conclusioni all’udienza del
2.10.2013 e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il
deposito degli scritti difensivi finali.
2.L’improcedibilità delle domande svolte nei confronti del fallimento ABI s.r.l.
L’azione processuale è improcedibile ex art. 52 l.f. nei confronti del fallimento ABI s.r.l., non
costituitasi a seguito della riassunzione del giudizio nei confronti della procedura fallimentare. E la
circostanza rilevata dalle attrici, secondo le quali il curatore avrebbe dichiarato che la procedura
concorsuale è stata chiusa per mancanza di attivo, non trova riscontro in atti, ed in particolare dalla
visura camerale della convenuta, dalla quale non emerge la relativa annotazione da compiere a cura del
curatore. Il fallimento deve quindi ritenersi formalmente ancora aperto: con la conseguenza che le
azioni di condanna nei confronti della convenuta vanno dichiarate improcedibili. Quanto alla domanda
inibitoria, le attrici avevano l’onere di dimostrare il loro interesse concreto ed attuale a tale pronuncia,
ove ad esempio fosse stato autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impresa fallita ovvero fosse stata
disposta la vendita in sede fallimentare del valore aziendale. In mancanza, deve ritenersi in questa sede
venuto meno l’interesse concreto ed attuale delle “Case” attrici ad ottenere tale provvedimento
inibitorio contro A.B.I. s.r.l..
Con conseguente impossibilità di esaminare nel merito le relative domande.
Quanto alla convenuta Ad Home Service, rimasta nel corso del giudizio contumace (sulla corretta
declaratoria di contumacia a seguito di notifica a mezzo di servizio postale, cfr. dichiarazione di
giacenza resa dalle Poste Italiane s.p.a. in data 9.7.2010, agli atti), in sede di scritti difensivi finali le
attrici hanno dato atto del suo intervenuto fallimento. Trattasi questo di evento interruttivo verificatosi
o introdotto del giudizio dopo la cristallizzazione delle precisazioni delle conclusioni: ne consegue
dunque l’irrilevanza dell’apertura della procedura concorsuale sulle sorti del processo, secondo le
prescrizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 300 c.p.c., così come univocamente interpretato da
dottrina e giurisprudenza.
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Sentenza n. 1112/2014 pubbl. il 24/01/2014
RG n. 53805/2009
Repert.
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del 24/01/2014
SEAT in particolare ha negato il proprio coinvolgimento soggettivo
nell’illecito
ed ha formulato
in
3. Sul preteso difetto di legittimazione attiva delle attrici
Le convenute hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva delle società attrici, giacchè non
operanti nel settore della riparazione e della manutenzione degli elettrodomestici.
La censura –da valutare, com’è noto, in relazione alla prospettazione della domanda, a prescindere
dalla sua fondatezza nel merito- va disattesa.
Le società attrici ed intervenute hanno prospettato di operare quali produttrici e distributrici in Italia di
elettrodomestici contrassegnati da marchi notori che riproducono le rispettive ragioni sociali (BOSCH e
SIEMENS, REX, ZANUSSI, ZOPPAS, AEG, CANDY e ZEROWATT, MIELE, SMEG, ARISTON,
INDESIT, WHIRLPOOL e IGNIS).
Le Case sono titolari e/o licenziatarie di tali marchi che
contraddistinguono gli elettrodomestici dalle stesse commercializzati (cfr. doc. 13 di parte attrice).
Inoltre, le stesse si occupano, attraverso un servizio di “centri autorizzati”, dell’ assistenza tecnica
gratuita fornita per gli anni di garanzia ai propri clienti.
Accanto ai centri autorizzati, sono presenti poi sul mercato centri non autorizzati.
In questa sede le “CASE” si dolgono della circostanza che le convenute, sotto la direzione unitaria di
Giovanni Travaglione, abbiano posto in essere un’attività diffusa e capillare di pubblicizzazione delle
attività di assistenza e manutenzione, inducendo indebitamente il mercato a credere che si trattasse di
centri autorizzati. E ciò mediante una massiccia pubblicazione su Pagine Gialle e Pagine Bianche,
condotta per la quale sarebbe responsabile sotto il profilo quantomeno colposo anche Seat.
Considerato che il rapporto di concorrenza sussiste anche tra imprenditori che non esercitano la stessa
attività economica, purchè “entrambe le attività abbiano come termine di riferimento finale la stessa
categoria di consumatori che operino in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune
(Cass. 1259/99), è dunque evidente nel caso in esame la legittimazione attiva delle attrici e delle
intervenute.
4.La tempestività degli interventi delle terze intervenute
L’intervento autonomo svolto ex art. 105 c..p.c. da Indesit Company s.p.a. e Whirlpool Europe s.r.l. è
tempestivo, giacchè compiuto in data 9.10.2009, dunque prima dei venti giorni antecedenti alla
celebrazione della prima udienza di comparizione, tenutasi il successivo 15.12.2009.
Le relative ed autonome domande, ed in primis quelle risarcitorie, sono dunque tempestive alla luce
della prescrizione di cui all’art. 268, comma 2, c.p.c..
5.L’an delle condotte illecite
5.1. L’illecito utilizzo dei marchi delle attrici.
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Le domande svolte nei confronti della convenuta vengono quindiRepert.
esaminaten.nel
merito.
lecito impiego in funzione descrittiva, secondo le modalità consentite dagli artt. 5 e 7 della DIR/ 89/104
CE: come chiarito dalla Corte di Giustizia, tali disposizioni consentono al titolare del marchio di
impedire il suo utilizzo a cura del terzo per comunicare al pubblico, ove quest’ultimo effettui
riparazioni o manutenzione di beni contrassegnati con tale segno (sentenza 23.2.99 causa C-63/97).
Al contrario nel caso in esame le concrete modalità di utilizzo dei marchi inducono a credere il
pubblico che sussista tra le società convenute e le “Case” un rapporto di collaborazione e, anzi, che le
prime siano centri autorizzati di assistenza delle seconde: la ripresa negli annunci pubblicitari qui
censurati dei marchi dianzi citati si converte in un indebito agganciamento della clientela, indotta a
credere nell’esistenza di un rapporto commerciale tra le Case produttrici degli elettrodomestici e le
convenute.
In particolare, su Pagine Gialle alla voce “Elettrodomestici: Riparazioni ed Accessori”, le attività
svolte dalle convenute vengono così pubblicizzate:
-le ragioni sociali delle convenute vengono riprese in dimensioni assai ridotte ed in posizione
secondaria –a lato- rispetto al resto del messaggio pubblicitario, tanto da renderle quasi impercepibili
all’utente (cfr. inserzioni su pagine gialle, immagine 13 atto di citazione);
-analogo marginale rilievo viene riservato all’intestazione “Centro Assistenza Elettrodomestici Multi
Marche”;
-grande evidenza, grafica e cromatica, viene invece assegnata ai marchi di elettrodomestici delle attrici,
in alcuni casi riprodotti con le medesime caratteristiche grafiche tradizionali del brand stesso ed in ogni
caso ripresi in modo per così dire ostentato (cfr. immagine n. 2 di pagina 14 dell’atto di citazione);
-a ciascun marchio delle “Case” viene associato un autonomo e diverso numero verde, elemento di
potenziale elevata capacità confusoria, giacchè il pubblico è indotto a credere che ognuno di tali
riferimenti telefonici consenta di “accedere alla rete ufficiale di assistenza della titolare del marchio
stesso” (cfr. pag. 4 dell’ordinanza cautelare ante causam).
Quanto alle pubblicazioni su “Pagine Bianche” si può osservare che:
- sul cartaceo, i messaggi pubblicitari delle convenute compaiono sotto le lettere iniziali di ciascuna
ragione sociale delle attrici (ad esempio, sotto la lettera “B” è inserita una maschera con il marchio
“Bosch”, affiancata dal numero verde e, solo in basso, in dimensioni decisamente minori, è appena
visibile la menzione di “ABI s.r.l.” “Centro Assistenza Elettrodomestici Multimarche”.;
-analogamente, vi è una costante associazione sul sito www.pagine bianche.it dei marchi patronimici
azionati con la ragione sociale delle convenute; ad esempio, compiendo una ricerca attraverso la parola
chiave “Zanussi” viene visualizzato quale risultato della ricerca il binomio “Zanussi-ABI s.r.l”. Tali
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Repert. dai
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L’utilizzo dei marchi patronimici delle società attrici è stato compiuto
convenuti al del
di fuori
del
della Corte di Giustizia, giacchè non si tratta solo di comunicare al pubblico che le convenute
effettuano servizi di riparazione e manutenzione ma di accreditare una relazione commerciale con le
casi produttrici, relazione in realtà insussistente.
Così come predisposti, tali messaggi lasciano dunque intendere che la pubblicizzata attività di
assistenza tecnica provenga da un centro di assistenza autorizzata dalla casa produttrice-madre (cfr.
doc. 29 di parte attrice, provvedimento dell’Autorità Garante e del Mercato, n. 19716/09). Tale
condotta influenza quindi le scelte dell’utente indotto erroneamente a credere di chiedere l’assistenza di
centri autorizzati dalle case-madri, confidando nell’affidabilità conquistata sul mercato dalle attrici.
In proposito, la difesa delle Case ha prodotto in giudizio copiosa documentazione attestante le reale
confusione che si è creata per anni in tal guisa presso il pubblico (cfr. doc. nn. 35, 36, 41 di parte
attrice).
E’ dunque accertata la violazione dei diritti delle Case all’utilizzo esclusivo dei rispettivi marchi,
sfruttati indebitamente dai convenuti: essi non richiamati solo in funzione meramente descrittiva, ossia
al limitato scopo di fare conoscere le tipologie e le marche riparate, ma al fine indebito di associare
univocamente le convenute con le case-madri.
Sul punto non coglie nel segno l’eccezione svolta dalla difesa Travaglione, secondo il quale la condotta
delle società attrici ed intervenute sarebbe qualificabile quale pratica restrittiva della concorrenza: esse
avrebbero costituito una sorta di cartello, articolatosi in una accordo diretto a creare un monopolio sul
mercato strumentale e strategico rispetto a quello di vendita, ossia quello dell’assistenza e riparazione
degli elettrodomestici. E ciò al fine di rafforzare la propria rete di assistenza, restringendo la fornitura
dei pezzi di ricambio.
Al contrario, l’iniziativa giudiziale delle Case è limitata entro il perimetro della tutela dei propri marchi
e delle loro scelte imprenditoriali contro aggressioni concorrenzialmente sleali, senza esorbitare nel
tentativo di escludere l’uso lecito in funzione descrittiva in funzione anticoncorrenziale, così come
consentito dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria. Agli atti è stata infatti versata documentazione
che attesta la presenza di messaggi pubblicitari di servizi di assistenza non autorizzati che utilizzano
correttamente i marchi delle attrici nelle rispettive inserzioni.
5.2. La concorrenza sleale
Le condotte qui esaminate rilevano autonomamente sotto il profilo concorrenziale, integrando le
diverse fattispecie di cui all’art. 2598 c.c. sotto il profilo:
- confusorio, documentato peraltro dalle numerosissime contestazioni dei consumatori, indotti in errore
dalle pubblicità qui censurate nel ritenere che i centri chiamati fossero “collegati o muniti di specifico
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delpronuncia
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modalità di pubblicità esulano evidentemente dal perimetro di Repert.
liceità delimitata
dalla citata
non adeguati dei servizi ricevuti proprio alle case produttrici (cfr. doc. nn 35, 36, 41 delle attrici, doc. 4
delle intervenute);
- dell’appropriazione di pregi, essendosi le società convenute implicitamente appropriate di standard di
qualità nell’assistenza e nella manutenzione di elettrodomestici riferibili invece ai circuiti autorizzati
delle Case;
-della condotta concorrenzialmente scorretta, mediante pratiche pubblicitarie ingannevoli: e ciò, come
accennato, in relazione alla provenienza del servizio così come percepito dal consumatore, allo scopo
di indebitamente agganciare l’altrui clientela. Le plurime modalità di pubblicità qui esaminate
costituiscono invero un indebito “veicolo di trascinamento pubblicitario” (Trib. Roma, doc. 45 attrici),
da sanzionare prontamente.
6. La responsabilità di Giovanni Travaglione.
La responsabilità in via autonoma di Giovanni Travaglione emerge inequivocabilmente dai documenti
di causa: come sottolineato in proposito dall’AGCM con provvedimento Ps3828 del 5.8.2010, le
condotte illecite poste in essere dalle società convenute sono riferibili anche al convenuto
personalmente, il quale risulta anzi avere ideato ed organizzato nel suo complesso l’attività qui
censurata, mentre “Ad Home Service, (..) ABI, ABB (..) pur essendo formalmente distinte, risultano tra
loro collegate in modo da poter essere configurate come un’unica entità economica che, sin dal 1998,
svolge attività di attività di assistenza e riparazione di elettrodomestici”. Ed in particolare, per quel che
qui rileva, lo stesso “ha contribuito attivamente alla realizzazione dell’illecito”, partecipando
direttamente alla strategia pubblicitaria qui censurata.
La sua partecipazione autonoma ed attiva nell’integrazione dell’illecito emerge inequivocabilmente
dalle seguenti circostanze:
-egli è stato fondatore delle società Ad Home Service (già Home Service, cfr. doc. 10 di parte attrice) e
di A.B.I. (doc. 8 di parte attrice), nonché di altre società, estranee alla presente causa ma coinvolte
anche in sede giudiziaria per condotte del tutto simili a quelle qui esaminate (si veda, ad esempio, la
società A.B.A., già convenuta in altri procedimenti giudiziari e destinataria di provvedimenti
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato);
-il convenuto ha ricoperto ruoli di rappresentanza nelle società dianzi menzionate (ad esempio, è stato
amministratore e socio unico di ABB s.r.l., così come di A.B.I. s.r.l., cfr. doc. 11 di parte attrice);
- ha rivendicato la propria iniziativa imprenditoriale, con riferimento in particolare all’attività sociale di
Ad Home Service ed al suo radicamento su tutto il territorio nazionale (cfr. doc. 40 parte attrice);
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delstandard
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mandato dalle case madri”. Molti clienti hanno infatti sollevato Repert.
contestazioni
in relazione agli
dalla locuzione “Expert” qui oggetto di autonoma censura (cfr. doc. 37 di parte attrice).
Dunque la sua condotta esula dalla semplice funzione di rappresentanza c.d. organica delle società
convenute, avendo lo stesso rivestito un ruolo autonomo per così dire quale “deus ex machina” delle
plurime condotte qui censurate. Quest’ultime vanno quindi riferite anche a Giovanni Travaglione
personalmente.
7. La responsabilità di Seat Pagine Gialle s.p.a.
Seat nega la propria responsabilità richiamando in primo luogo la giurisprudenza di legittimità che
ravvisa il concorso del terzo nell’illecito (terzo interposto) solo ove questo agisca “in collegamento con
il concorrente che si avvantaggia della condotta del terzo medesimo” (Cass. 17459/07). In particolare
poi ricorda un precedente di questo Ufficio che ha escluso la responsabilità proprio di Seat, non avendo
ravvisato tra quest’ultima e gli inserzionisti (anche in quel caso operanti nella vendita e nell’assistenza
di macchinari) una relazione di interessi comuni necessaria al fine di ravvisare l’illecito concorrenziale
a carico del terzo interposto. In quel caso il Tribunale aveva escluso il profilo soggettivo in capo a Seat,
non essendo esigibile che la stessa verificasse la regolarità di tutti i rapporti alla base dell’inserzione,
mancando in tal senso un preciso obbligo posto a suo carico (Trib. Milano n. 1544/010, cfr. doc. 8 di
Seat).
Osserva tuttavia il Collegio che il caso in esame presenta aspetti diversi da quelli della fattispecie
decisa con la pronuncia dianzi esaminata: in quella sede il giudice aveva rilevato che la mera visione
delle inserzioni de quibus non poteva indurre il gestore del veicolo pubblicitario a sollevare in via
autonoma contestazioni ai medesimi inserzionisti (cfr. pagg. 5- 6 della pronuncia, citata).
Al contrario nel caso in esame:
a) Seat era stata diffidata da alcune delle attrici, Miele Italia s.p.a. e Smeg, sin dal settembre 2003
(docc. 38 e 29 di parte attrice): in quelle sedi veniva censurata l’indebita spendita della denominazione
Miele e di Smeg su Pagine Gialle a cura di soggetti non autorizzati nel tentativo di apparentare l’attività
di Miele, società di fama e prestigio internazionale nel campo degli elettrodomestici. E ciò mediante
l’indicazione di un numero verde solo apparentemente riconducibile alla casa madre. Tale modalità di
lesione, osserva il Tribunale, era proprio una di quelle qui censurate. Seat prendeva posizione negando
la sussistenza di qualsivoglia profilo illecito ed in ogni caso addebitando eventuali profili soggettivi
agli inserzionisti. Osserva dunque il Tribunale che quella qui esaminata è una situazione del tutto
diversa rispetto a quella descritta nella precedente pronuncia di questo Ufficio dianzi citata, giacchè qui
Seat è stata messa a conoscenza delle condotte illecite e, anzi, diffidata dalla prosecuzione;
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Sentenza n. 1112/2014 pubbl. il 24/01/2014
RG n. 53805/2009
Repert.
n.sociali
907/2014
del 24/01/2014
-ha provveduto a registrare presso UIBM i marchi composti dalla
ragione
delle attrici
seguiti
provvedimenti dei quali era stata data pubblicazione per condotte del tutto simili a quelle qui censurate
(cfr. ad esempio doc. 25, pubblicato sul Bollettino n. 29/2006, cfr. doc 22. in relazione all’utilizzo del
marchio Smeg proprio attraverso l’Elenco Ufficiale degli abbonati al servizio telefonico di Milano,
edizione 2002-2003, edito da Seat);
c) come osservato dal giudice della cautela “ in relazione alle modalità di strutturazione del sito on
line” di titolarità di Seat, e “di visualizzazione delle stesse- che agganciano (ed indebitamente) la
ragione sociale dell’inserzionista a marchi noti di terzi”, tale condotta è autonomamente riferibile a
Seat, profilo che induce a predicare, ancora una volta, una condotta quantomeno colposa della titolare
del veicolo pubblicitario.
Tali considerazioni conducono quindi a ravvisare una condotta del terzo interposto rilevante non solo
sotto il profilo oggettivo, in quanto agevolativa degli illeciti qui sindacati, ma altresì sotto il profilo
soggettivo quantomeno colposo, quindi autonomamente censurabile.
8. I marchi registrati da Giovanni Travaglione
I marchi registrati da Giovanni Travaglione (cfr. doc 37 parte attrice e doc. 6 delle intervenute) non
sono nuovi e dunque vanno dichiarati nulli, alla luce dei marchi anteriori registrati di cui sono titolari o
licenziatarie, ciascuna, le case produttrici di elettrodomestici (doc. 13 di parte attrice): tali segni sono
notori, natura che ne consente la tutela allargata extramerceologica, attesa che la loro capacità distintiva
prescinde dal settore merceologico loro proprio.
I marchi registrati dal convenuto mutuano da quelli delle case il cuore, il c.d. nucleo ideologico del
segno, mentre l’aggiunta finale “expert” ne lascia invariata la valutazione di interferenza, anzi accentua
la sovrapposizione. Infatti, la locuzione “Expert” solo apparentemente introduce un elemento di
differenziazione descrittivo rispetto ai segni delle controparti. In realtà:
-lascia immutato il nucleo individualizzante (la denominazione delle “Case” e i relativi corrispondenti
marchi) dove sin da subito si ferma la percezione del consumatore;
- ne accentua l’elemento di sovrapposizione, giacchè è allusiva proprio del marchio delle case
produttrici, lasciando intendere che si tratti di un logo riferibile proprio alle case.
I marchi qui censurati vanno dunque dichiarati nulli per mancanza di novità: va solo precisato sul
punto che la relativa domanda è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, mentre negli
scritti difensivi finali si accenni alla mancata rinnovazione dei segni e dunque, alla venuta meno della
necessità della declaratoria di nullità. La mancata espressa rinuncia alla relativa pronuncia impone
dunque di procedere alla relativa declaratoria.
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Sentenza n. 1112/2014 pubbl. il 24/01/2014
RG n. 53805/2009
Repert.contro
n. 907/2014
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b) l’Autorità Garante era già intervenuta con provvedimenti sanzionatori
alcune delledel
convenute,
non è contestata dalle controparti ma qui è irrilevante, non costituendo la stessa un elemento costitutivo
della fattispecie della nullità.
9.Il risarcimento del danno
Il profilo risarcitorio si appunta nel caso in esame in via prevalente sul danno d’immagine arrecato alle
“Case” attraverso l’illecito accertato, tanto pervasivo. Sul punto non si può non accennare ai
provvedimenti dell’Autorità Garante che hanno accertato come le offerte di servizi di tali società
fossero forniti per di più a prezzi onerosi e spropositati rispetto al servizio reso (contro Ad Home
Service cfr. doc .25 delle attrici) e alle numerosissime contestazioni sul punto inviate alle Case dalla
clientela, che testimonia quanto l’illecito abbia intaccato il credito commerciale delle attrici e delle
terze convenute presso la clientela.
Occorre infatti considerare che le condotte di disturbo operate per anni dai convenuti a danno
dell’attività di assistenza offerta dalle “Case” attraverso i suoi centri autorizzati hanno cagionato un
grave discredito commerciale alle controparti. I clienti di queste ultime hanno ricevuto interventi di
assistenza e di manutenzione sui loro elettrodomestici, spesso non adeguati e scadenti, da società
ritenute erroneamente riferibili alle case madri ed in realtà non autorizzate. Con conseguente grave
discredito sulle case stesse.
Sotto quest’ultimo profilo ritiene il Collegio che il fatturato delle convenute (così come emerso dalla
CTU eseguita in corso di causa) possa essere considerato solo uno degli indici al fine della
quantificazione della lesione. E ciò atteso, da un lato, che tale importo -anche tenuto conto del criterio
della retroversione degli utili- dovrebbe comunque essere scorporato dai costi sostenuti dalle convenute
e che, in ogni caso, la condotta contraffattoria e concorrenzialmente sleale può avere sì agevolato
l’attività delle convenute anche per una frazione importante, ma non può essere considerata la sola ed
autonoma causa degli utili conseguiti dalle società convenute.
Nella liquidazione necessariamente equitativa va considerato che le condotte illecite hanno prodotto
effetti su tutto il territorio nazionale per un considerevole lasso di tempo (le diffide delle Case risalgono
al 2003 mentre qui il profilo risarcitorio comprende le condotte a partire dal 2006) e che le stesse si
sono articolate in diverse modalità di lesione, veicolando diverse forme di messaggi ingannevoli
attraverso distinte società di volta di volta costituite a tal fine, sì da rendere ancor più difficile
identificare la condotta da parte del mercato e rendendola in tal guisa più insidiosa.
Inoltre, le “Case” hanno allegato e documentato spese legali e costi aziendali, anche per spese
pubblicitarie, sostenuti per contrastare l’iniziativa illecita di controparte: tali esborsi sono in parte
causalmente riconducibili agli illeciti qui censurati e dunque vanno ristorati.
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Non coglie sul punto
Sentenza n. 1112/2014 pubbl. il 24/01/2014
RG n. 53805/2009
n.tale
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la difesa Travaglione che nega il concretoRepert.
utilizzo di
segni: taledel
circostanza
attraverso Seat (pari ad € 2.502.648,19, cfr. integrazione della perizia contabile), in via equitativa
ritiene il Tribunale di liquidare l’importo di € 180.000,00 a favore di ciascuna delle attrici e delle due
intervenute (con esclusione quindi di una pronuncia solidale dal lato attivo).
Con la precisazione che con riferimento al c.d. “Gruppo Candy” - qui rappresentato dalle tre attrici
Gias s.r.l., Candy Hoover Group e Candy s.p.a.- tale importo viene liquidato una volta soltanto a favore
delle tre società citate in solido, giacchè la lesione del marchio è unica e unico deve ritenersi il
pregiudizio.
Per le ragioni già esposte al precedente punto 6, l’obbligo risarcitorio va posto personalmente anche a
carico di Travaglione il cui ruolo quale sorta di “deus ex machina” appare evidente alla luce della
documentazione agli atti.
Il convenuto va dunque condannato in solido unitamente alle società convenute ed a SEAT Pagine
Gialle al relativo risarcimento del danno.
10.La domanda di manleva di SEAT contro le società convenute
Osserva il Collegio che merita accoglimento la domanda di manleva svolta da SEAT nei confronti delle
società convenute in virtù degli accordi negoziali inter partes intercorsi. Si fa in particolare riferimento
all’art. 3 delle condizioni generali delle commissioni contrattuali sottoscritte inter partes, e
specificamente approvate per iscritto (cfr. doc. 1 prodotto dalle attrici).
La domanda di regresso va accolta anche nei confronti di Giovanni Travaglione personalmente,
secondo i principi che governano la materia della responsabilità civile nei rapporti interni tra
condebitori solidali (cfr. art. 2055, comma 2 c.c.): infatti nel corso del giudizio è stato accertato il ruolo
preminente, anche quale ideatore, svolto dal convenuto e, quindi, la sua maggior colpa ed il suo
prevalente apporto causale nell’illecito.
11. Le domande riconvenzionali svolte da Giovanni Travaglione e da ABB s.r.l.
Accertata la responsabilità dei convenuti, va rigettata la domanda riconvenzionale svolta da Giovanni
Travaglione e da ABB s.r.l. avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno patito, a loro dire,
dalle modifiche operate sul sito on-line nella struttura delle ricerche per nominativo a seguito
dell’ordinanza cautelare ante causam (cfr. precisazione delle conclusioni del 2.10.2013). A prescindere
dal difetto di legittimazione di Giovanni Travaglione a chiedere il risarcimento del danno
asseritamente patito –non dal medesimo- ma da altri ed autonomi soggetti, ossia le società concorrenti
con lui nell’illecito, la domanda svolta dai due convenuti è infondata nel merito: tali modifiche sono
state eseguite su ordine del giudice, la cui decisione in questa sede viene integralmente confermata.
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Tenuto conto anche delle risorse che sono state
Sentenza n. 1112/2014 pubbl. il 24/01/2014
RG n. 53805/2009
Repert. n.
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destinate all’attività
di promozione
una danno ingiusto da riparare.
12. Le spese del giudizio
Le spese del giudizio si liquidano in virtù del principio della soccombenza e vanno liquidate a favore
dei attrici e delle intervenute in solido, assistite da un’unica difesa applicando il criterio della parcella
unica, che esclude la possibilità di moltiplicare le liquidazioni (salva la possibilità di aumento) in caso
di difesa di più parti aventi identica posizione processuale. La Suprema Corte ha ribadito in proposito
che “tale criterio deve essere utilizzato anche dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, tenuto
conto che l'art. 4, quarto comma, del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9,
secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27,
espressamente stabilisce che, in tale situazione, il compenso unico può essere aumentato fino al
doppio” (cfr. Cass. ord. n 21320/012). Dunque nella quantificazione si tiene conto di tale principio,
aumentando del 50% il compenso previsto nello scaglione di riferimento alla luce della molteplicità di
parti assistite dal difensore delle “Case”.
Nella liquidazione, così come da dispositivo, lo scaglione di riferimento viene definito in base
all’importo di danno liquidato, tenuto infine in conto che il processo si è articolato anche in un
procedimento d’urgenza, le qui spese vano liquidate unitamente a quelle di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sulle
domande proposte da BSH Elettrodomestici s.p.a., Electrolux Zanussi Italia s.p.a., Gias s.r.l., Candy
Noover Group, Candy s.p.a., Miele Italia s.p.a. Smeg s.p.a. e con l’intervento di Indesit Company s.p.a.
e Whirlpool Europe s.r.l. contro il fallimento ABI s.r.l., ABB s.r.l., Ad Home Service s.r.l., Giovanni
Travaglione, Seat Pagine Gialle s.p.a. nonché sulla domanda riconvenzionale svolta da Giovanni
Travaglione, ogni altra e diversa domanda ed eccezione diversamente rigettata e disattesa, così
provvede;
1) dichiara improcedibili le domande svolte dalle attrici e dalle terze intervenute contro il Fallimento
ABI s.r.l.;
2) dichiara la nullità dei seguenti marchi nazionali di titolarità di Giovanni Travaglione, tutti depositati
in data 18.2.2003 e concessi in data 23.5.2007: “AEGEXPERT” di cui al n. 1048790,
“BOSCHEXPERT” di cui al n. 1048792, “CANDYEXPERT” di cui al n. 1048788, “MIELEXPERT”
di cui al n. 1048787, “REXEXPERT” di cui al n.1048791, “SMEGEXPERT” di cui al n. 1048797,
“ZEROWATTEXPERT” di cui al n. 1048796, “ARTISTONEXPERT” di cui al n. 1048793,
“WHIRLPOOLEXPERT” di cui al n. 1048786, “IGNISEXPERT” di cui al n. 1048789;
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Sentenza n. 1112/2014 pubbl. il 24/01/2014
RG n. 53805/2009
Repert.
n. 907/2014
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Manca quindi qualsivoglia profilo di antigiuridicità della condotta
che consenta
il riconoscimento
di
ZEROWATT, ARTISTON, WHIRLPOOL, IGNIS da parte di ABB s.r.l., Ad Home Service s.r.l. e
Giovanni Travaglione, in concorso con Seat Pagine Gialle s.p.a., nei limiti indicati in narrativa;
4) accerta e dichiara il compimento di atti di concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1, 2 e 3, c.c. da di
ABB s.r.l., Ad Home Service s.r.l., Giovanni Travaglione in concorso con Seat Pagine Gialle s.p.a. a
danno delle società attrici e delle terze intervenute per i motivi di cui in narrativa;
5) Inibisce a ABB s.r.l., Ad Home Service s.r.l., Giovanni Travaglione e Seat Pagine Gialle s.p.a.
l’ulteriore prosecuzione delle condotte indicate ai punti sub. 3) e 4);
6) condanna ABB s.r.l., Ad Home Service s.r.l., Giovanni Travaglione e Seat Pagine Gialle s.p.a. in
solido al risarcimento del danno a favore di BSH Elettrodomestici s.p.a. di Electrolux Zanussi Italia
s.p.a., Miele Italia s.r.l. Smeg s.p.a., Indesit Company s.p.a., Whirlpool Europe s.r.l. liquidato a favore
di ciascuna in € 180.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
7) condanna ABB s.r.l., Ad Home Service s.r.l., Giovanni Travaglione e Seat Pagine Gialle s.p.a. in
solido al risarcimento del danno a favore in solido di Gias s.r.l., di Candy Hoover Group e di Candy
s.p.a. quantificato nella somma complessiva di € 180.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al
saldo;
8) rigetta le domande riconvenzionali formulate da Giovanni Travaglione e da ABB s.r.l. nei confronti
delle attrici e delle terze intervenute;
9) dispone la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo della presente sentenza per una volta ed a
caratteri doppi del normale sul quotidiano “Il Corriere della Sera” a cura della attrici e delle intervenute
ed ad spese di convenuti ABB s.r.l., Ad Home Service s.r.l., Seat Pagine Gialle s.p.a. e Giovanni
Travaglione in via solidale tra loro;
10) condanna ABB s.r.l., Ad Home Service s.r.l., Seat Pagine Gialle s.p.a. e Giovanni Travaglione alla
rifusione delle spese di lite liquidate a favore delle attrici in solido in € 20.000,00 di cui € 3.000,00 a
titolo di spese ed il residuo a titolo di compensi, oltre accessori di legge;
11) condanna le società convenute ABB s.r.l., Ad Home Service s.r.l. e Giovanni Travaglione a
manlevare Seat Pagine Gialle s.p.a. di quanto quest’ultima fosse tenuta versare alle attrici in virtù dei
punti sopra indicati ai numeri 6,7, 9 e 10;
12) dispone la trasmissione all’UIBM di copia della presente sentenza a cura della Cancelleria.
Così deciso in Milano, il 3 gennaio 2014
Il Presidente
Il giudice estensore
dott.ssa Marina Tavassi
dott.ssa Alima Zana
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RG n. 53805/2009
Repert.
n. 907/2014
del SMEG,
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3) accerta e dichiara l’utilizzo illecito dei marchi AEG, BOSCH,
CANDY,
MIELE, REX,
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