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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti
magistrati:
dott.ssa Marina Tavassi
pres.
dott.ssa Paola Gandolfi
giud.
dott. Claudio Marangoni
giud. rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 74616 del ruolo generale per gli
affari contenziosi dell’anno 2011 vertente
TRA
Maurizio LU___
Giovanni LU___
elett. dom.ti in Milano, via Petrarca 13, presso lo studio del
procuratore avv. Eugenio MASSA SALUZZO che li rappresenta e difende
unitamente agli avv.ti Domenico CAPRA ed Elisa CAPPELLINI del foro di
Piacenza;
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2
Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014
RG n. 74616/2011
- attori E
IB___ s.n.c. di Claudio IS_____, Paolo Boglia e Daniele Bariffi, in
persona del legale rappr.te pro tempore;
Claudio
IS_____,
in
proprio
e
quale
ex
socio
della
IS_____
E
PIER_____ s.n.c. di IS_____ Claudio e PIER______ Fiorella;
Daniele BARIFFI;
Paolo BOGLIA;
elett. dom.ti in Milano, viale Montenero 63, presso lo studio del
procuratore avv. Roberto PACCHIOLI che li rappresenta e difende;
- convenuti –
Fiorella PIER______, in proprio e quale ex-socia della IS_____ E
PIER_____ s.n.c. di IS_____ Claudio e PIER______ Fiorella;
elett. dom.ta in Milano, viale Montenero 63, presso lo studio del
procuratore avv. Roberto PACCHIOLI che la rappresenta e difende;
- convenuta –
e con
LU___ ASSICURAZIONI s.a.s. di LU___ Maurizio e Giovanni, in persona
del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in Milano, via Petrarca 13, presso lo studio del
procuratore avv. Eugenio MASSA SALUZZO che la rappresenta e difende
unitamente agli avv.ti Domenico CAPRA ed Elisa CAPPELLINI del foro di
Piacenza;
- terza intervenuta –
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2
Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014
RG n. 74616/2011
OGGETTO: concorrenza sleale.
CONCLUSIONI
All’udienza
di
precisazione
delle
conclusioni
del
10.7.2013
i
procuratori delle parti così concludevano:
per gli attori e per la terza intervenuta: “accertato e dato atto che
i convenuti hanno svolto attività di concorrenza sleale ai danni
degli
Agenti
Generali
INA
Assitalia
di
Lecco
dott.
Maurizio
e
Giovanni LU___ e/o LU___ Assicurazioni s.a.s. di LU___ Maurizio e
Giovanni,
- inibire la prosecuzione dell'illecito, stabilendo i provvedimenti
ritenuti allo scopo idonei, e
- condannare i convenuti, in solido fra loro, alla rifusione di tutti
i danni subiti dai Dott. Maurizio LU___ e Giovanni LU___ e/o dalla
LU___ Assicurazioni s.a.s. di LU___ Maurizio e Giovanni, quali Agenti
Generali dell'Agenzia Generale INA Assitalia di Lecco, allo stato
quantifìcati
in
una
somma
equivalente
alle
provvigioni
e
sovraprovvigioni non percepite sulle polizze disdette, agli addebiti
provvigionali subiti in conseguenza delle disdette o mancati rinnovi,
al danno da concorrenza sleale o comunque in quel diverso importo che
risulterà accertato e dovuto, in corso di causa, a qualsiasi titolo
per i fatti di cui in premessa, eventualmente determinato in via
equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Previa ammissione di CTU al fine di quantificate il danno subito
dall'Agenzia Generale Ina Assitalia di Lecco, in conseguenza delle
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2
Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014
RG n. 74616/2011
disdette
prodotte
in
giudizio,
tenuto
conto
dei
parametri
provvigionali e del lucro cessante determinato sino alla naturale
scadenza dei contratti a termine e sino alla
durata
media
(da
determinarsi in esito ad una valutazione statistica delle polizze in
essere presso l'Agenzia Generale di Lecco nel decennio 2000- 2010)
dei contratti a tempo indeterminato, tenuto conto degli addebiti
provvigionali e/o di altra natura; previa ammissione delle prove così
come indicate nella memoria attorea 4 maggio 2012.
Con vittoria delle spese di causa.”
Per
i
IB___
convenuti
s.n.c.,
IS_____,
Boglia
e
Bariffi:
“-
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Dott.
Maurizio LU___ e del Dott. Giovanni LU___, con ogni conseguente
statuizione;
- accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti conferita
dal Dott. Maurizio LU___ e dal Dott. Giovanni LU___ nella dichiarata
qualità di "Agenti Generali dell'Agenzia Generale Ina Assitalia di
Lecco" con ogni conseguente statuizione;
- accertare e dichiarare l’incompetenza per materia e/o funzionale
del
Tribunale
Proprietà
di
Milano,
Industriale
e
Sezione
specializzata
Intellettuale,
in
favore
in
materia
del
di
Tribunale
ordinario di Lecco, competente in quanto locus commissi delicti
nonché
ex
art.
18
c.p.c.
(foro
convenuti
IS_____,
PIER______,
Bariffi) ed ex art. 19 c.p.c. (foro convenuta IBB S.n.c.) o del
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Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014
RG n. 74616/2011
Tribunale ordinario di Milano, competente ex art. 18 c.p.c. (foro del
convenuto Boglia), con ogni conseguente statuizione;
- accertare e dichiarare la nullità della vocatio in ius della
IS_____ E PIER______ ASSICURAZIONI di IS_____ CLAUDIO e PIER______
FIORELLA
S.n.c.
in
liquidazione,
cancellata
dal
Registro
delle
Imprese in data 30/11/11, con ogni conseguente statuizione;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'intervento in causa
della LU___ Assicurazioni S.a.s. di LU___ Maurizio e Giovanni, con
ogni conseguente statuizione;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva, per
difetto di interesse ad agire, della LU___ Assicurazioni S.a.s. di
LU___ Maurizio e Giovanni, con ogni conseguente statuizione;
- in subordine, nel merito, respingere comunque ogni avversa domanda
siccome infondata in fatto e in diritto.
In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari.
ln via istruttoria, in subordine, nel denegato caso di ammissione, a
seguito di eventuale rinnovo delle istanze istruttorie avversarie in
sede di precisazione delle conclusioni, della prova diretta sui
capitoli 5 e 6 della memoria avversaria, si chiede di essere ammessi
a prova contraria sui medesimi, con il teste Sig.ra Cairo Alessandra,
sui seguenti capitoli, dedotti a prova contraria:
- vero che le polizze riferite al sig. Ernesto Crivella sono relative
ad un immobile di proprietà della zia di questi, Corti Assunta,
conoscente e cliente da lunga data del convenuto Boglia, anch'ella
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Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014
RG n. 74616/2011
abitante
nella
stessa
via
Roma
di
Valmadrera
ove
è
sito
il
mobilificio del nipote e l'agenzia Ina Assitalia;
- vero che Ernesto Crimella alla data del 31/10/09 - di cessazione
del mandato di subagente di Paolo Boglia - aveva ancora aperto con
INA Assitalia un sinistro, in relazione ad una grandinata che nel
luglio dello stesso anno aveva danneggiato i pannelli solari situati
nel fabbricato sito in Valmadrera, Via Roma nn. 46 e 48;
-
vero
che
alcune
settimane
dopo
la
cessazione
di
Boglia
dall'incarico di subagente per Valmadrera, Crimella lo incontrò lungo
la Via Roma in Valmadrera, e gli chiese se aveva notizie del sinistro
ancora aperto; in questa occasione, saputo della nuova attività di
Boglia, Crimella si dichiarò disponibile a valutare l’opportunità di
stipulare una polizza con la sua nuova Agenzia, dopo averne valutato
la convenienza economica;
- vero che alcuni giorni dopo Boglia e Crimella si incrociarono per
strada e Boglia chiese a Crimella se poteva fargli avere la propria
proposta assicurativa che nel precedente incontro Crimella si era
dichiarato disposto a valutare; Crimella rispose che poteva lasciare
copia della disdetta e della proposta nei suoi uffici in Corso
Promessi Sposi, dichiarando che avrebbe mandato la disdetta solo dopo
aver valutato la convenienza della proposta;
- vero che Ernesto Crimella ha rifiutato la proposta assicurativa
formulata da Paolo Boglia.
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Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014
RG n. 74616/2011
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande
nuove proposte da controparte.“
per
la
convenuta
PIER______:
-
accertare
e
dichiarare
l'inammissibilità dell'intervento in causa della LU___ Assicurazioni
S.a.s.
LU___
di
Maurizio
e
Giovanni,
con
ogni
conseguente
statuizione;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva, per
difetto di interesse ad agire, della S.a.s. di LU___ Maurizio e
Giovanni, con ogni conseguente statuizione;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del
Dott. Maurizio LU___ e del Dott. Giovanni LU___, con ogni conseguente
statuizione;
- accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti conferita
dal Dott. Maurizio LU___ e dal Dott. Giovanni LU___ nella dichiarata
qualità di "Agenti Generali dell'Agenzia Generale Ina Assitalia di
Lecco" con ogni conseguente statuizione;
- accertare e dichiarare l'incompetenza per materia e/o funzionale
del
Tribunale
di
Milano,
Proprietà
Industriale
ordinario
di
Lecco,
e
Sezione
specializzata
Intellettuale,
territorialmente
in
in
favore
competente
materia
del
in
di
Tribunale
quanto
locus
commissi delicti nonché ex art. 18 c.p.c. (foro convenuti IS_____,
PIER______, Bariffi) ed ex art. 19 c.p.c. (foro convenuta IBB S.n.c.)
o del Tribunale ordinario di Milano, territorialmente competente ex
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Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014
RG n. 74616/2011
art. 18 c.p.c. (foro del convenuto Boglia), con ogni conseguente
statuizione;
- accertare e dichiarare la nullità della vocatio in ius della
IS_____ E PIER______ ASSICURAZIONI di IS_____ CLAUDIO e PIER______
FIORELLA
S.n.c.
in
liquidazione,
cancellata
dal
Registro
delle
Imprese in data 30/11/11, con ogni conseguente statuizione;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
FIORELLA PIER______ e comunque, in subordine, la nullità dell'atto di
citazione e della comparsa di intervento nei confronti della stessa
per carenza assoluta di causa petendi.
ln ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande
nuove proposte da controparte.”
FATTO E DIRITTO
1. Maurizio e Giovanni LU___ hanno dedotto di essere entrambi dal
1994 Agenti Generali INA Assitalia per la zona di Lecco, nella quale
si trovano 15 subagenzie gestite da altrettanti subagenti.
Hanno
esposto
che
in
data
1.3.2000
erano
stati
nominati
quali
subagenti per il comune di Galbiate Claudio IS_____ e Fiorella
PIER______, in data 1.1.1987 Daniele Bariffi per il territorio di
Lecco e in data 1.1.1992 Paolo Boglia per il comune di Valmadrera, e
che tutti e tre detti subagenti avevano contemporaneamente trasmesso
lettera di recesso con decorrenza a partire dal 31.10.2009.
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Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014
RG n. 74616/2011
Nel dicembre 2009 i medesimi tre ex-subagenti avevano costituito la
IB___ s.n.c. di Claudio IS_____, Paolo Boglia e Daniele Bariffi con
sede in Valmadrera con la quale avevano intrapreso l’attività di
agenti assicurativi per Vittoria Assicurazioni s.p.a.
Gli odierni attori nei mesi successivi a detti recessi avevano
ricevuto un rilevantissimo numero di disdette relative a polizze in
carico alle subagenzie già gestite dai tre ex-subagenti - del tutto
anomale rispetto al consueto numero di disdette o mancati rinnovi in misura maggiore concentratesi tra il novembre 2009 e l’ottobre
2010, fino ad azzerarsi progressivamente nel corso del 2011.
Le modalità di redazione di tali disdette – molto spesso su modelli
prestampati
raccomandate
provenivano
del
tutto
identici
presentavano
da
località
–
numeri
diverse
e
il
di
da
fatto
che
spedizioni
quelle
di
le
relative
susseguenti
residenza
e
degli
assicurati cui si riferivano costituivano circostanze che rivelavano
la
contemporaneità
della
loro
spedizione
da
parte
di
un
unico
soggetto che le aveva previamente raccolte, evidentemente gli exsubagenti.
L’invio delle stesse nell’imminenza delle relative scadenze delle
polizze era altresì evidente indice – secondo gli attori – del
possesso
e
dell’utilizzazione
da
parte
degli
ex-subagenti
degli
elenchi dei clienti e dei dati commerciali relativi alle polizze da
essi sottoscritte.
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RG n. 74616/2011
Contestavano dunque l’illecito sviamento della loro clientela in
relazione all’art. 2598 n. 3 e all’art. 98 c.p.i. e chiedevano che
fosse adottata dal Tribunale l’inibitoria nei confronti delle parti
convenute IB___ s.n.c., IS_____ e PIER______ Assicurazioni s.n.c. in
liquidazione,
Claudio
IS_____,
Paolo
Boglia,
Daniele
Bariffi
e
Fiorella PIER______ alla prosecuzione degli illeciti dedotti con
condanna solidale dei medesimi al risarcimento di tutti i conseguenti
danni.
Si sono costituti con memoria comune i convenuti IB___ s.n.c.,
Claudio IS_____, Paolo Boglia e Daniele Bariffi, sollevando in via
preliminare eccezione di incompetenza della Sezione specializzata per
la proprietà industriale ed intellettuale di questo Tribunale, quindi
la
nullità
Assicurazioni
della
vocatio
s.n.c.
in
in
ius
della
liquidazione
in
IS_____
quanto
e
PIER______
cancellata
dal
Registro delle Imprese in data 30.11.2011.
Nel merito rilevavano che le contestazioni svolte dalle parti attrici
si fondavano su mere presunzioni, posto che non vi era prova che i
soggetti che avevano disdetto le polizze fossero divenuti clienti
dell’agenzia di IB___ s.n.c. e che detti mancati rinnovi fossero il
risultato di imprecisate attività degli ex-subagenti, così come nulla
induceva a ritenere sussistente un illecito utilizzo di informazioni
riservate che peraltro affermavano essere notoriamente utilizzate nei
rapporti tra agente e subagente.
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Affermavano che la limitata entità territoriale in cui si era sempre
svolta l’attività di assicuratori dei convenuti aveva determinato un
fenomeno di fidelizzazione della clientela nei confronti non tanto
delle
varie
fisiche,
compagnie
mentre
le
assicuratrici
informazioni
quanto
circa
le
delle
loro
dimissioni
persone
degli
ex-
subagenti erano state diffuse proprio dall’Agenzia Generale di Lecco
INA Assitalia.
Rilevavano altresì che le disdette prodotte dagli attori in realtà
erano diverse tra loro, anche scritte su carta intestata del cliente
o a mano e concludevano per il rigetto delle domande svolte nei loro
confronti.
Si è costituita nel giudizio con memoria autonoma la convenuta
Fiorella PIER______ – anche quale ex-socia della cessata IS_____ e
PIER______ Assicurazioni s.n.c. in liquidazione – svolgendo anch’essa
le medesime eccezioni preliminari sviluppate dagli altri convenuti.
Quanto
al
merito
della
controversia
ha
affermato
che
dopo
la
cessazione del mandato subagenziale conferito dall’Agenzia Generale
INA Assitalia di Lecco non aveva più svolto l’attività di agente di
assicurazioni.
Concludeva dunque per il rigetto delle domande svolte dagli attori
nei suoi confronti.
Si è volontariamente costituita in causa anche la LU___ Assicurazioni
s.a.s. di LU___ Maurizio e Giovanni, costituita in data 20.9.2011,
che ha assunto il mandato di Agente Generale INA Assitalia in data
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RG n. 74616/2011
1.10.2011 ed ha richiamato e fatto proprie tutte le domande formulate
dagli attori.
2. In via preliminare deve essere confermata la competenza della
Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale
presso il Tribunale di Milano – oggi Sezione specializzata in materia
di impresa – in relazione al luogo in cui gli illeciti contestati
sarebbero stati commessi (Lecco e provincia).
Invero la prospettazione delle parti attrici contenuta in atto di
citazione
coinvolge
esplicitamente
nella
prospettiva
della
concorrenza sleale evocata anche specificamente l’illecito utilizzo
di informazioni riservate ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. –
indicate come quelle afferenti sia alla lista clienti che alle
informazioni commerciali relative alle polizze da essi sottoscritte
(scadenze,
tipologia
di
polizza,
premi
ecc.)
–
che
determina
l’inclusione della controversia nell’ambito dell’ipotesi di cui alla
lett. b) del comma 1 dell’art. 134 c.p.i. o comunque l’ipotesi di
illecito concorrenziale dedotto nell’ambito della concorrenza sleale
interferente di cui alla lett. a) della medesima disposizione di
legge.
Diverso profilo – non afferente alla determinazione della competenza
del giudice adito – riguarda il fatto che le parti attrici nel loro
atto di citazione introduttivo non abbiano indicato compiutamente
tutti i presupposti necessari per accertare l’effettiva integrazione
dei presupposti previsti dall’art. 98 c.p.i. per l’accesso alla
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specifica tutela, posto che tale profilo attiene più propriamente
all’ambito delle valutazioni di merito – integrabili nelle successive
fasi
del
giudizio
mediante
produzione
documentale
o
istanze
probatorie nei termini di legge – che dovrebbero confermare o meno
l’applicabilità della disciplina in questione.
Se la competenza deve fondarsi sulla prospettazione svolta dalla
parte, la circostanza che le parti attrici non si siano limitate ad
indicare l’illecito utilizzo di un mero elenco clienti – peraltro in
sé non estraneo al novero delle informazioni commerciali riservate,
posto che nel suo complesso tale elenco di soggetti privati non
potrebbe
essere
noto
o
facilmente
accessibile
ad
operatori
non
facenti parte della rete INA Assitalia – ma abbiano altresì dedotto
anche specificamente l’abuso di informazioni commerciali ulteriori e
rilevanti
sotto
(tipologie
di
il
profilo
polizze,
della
scadenze
loro
intrinseca
contrattuali
ecc.)
riservatezza
conferma
la
sufficiente allegazione di tale ipotesi di illecito.
L’ulteriore
eccezione
che
riguarda
l’avvenuta
cessazione
della
IS_____ e PIER______ Assicurazioni s.n.c. in liquidazione deve essere
evidentemente accolta, posto che la cancellazione della società di
persone
dal
registro
delle
imprese
ne
determina
l'estinzione,
privandola della capacità di stare in giudizio e determinandosi un
fenomeno
di
obbligatori
tipo
successorio,
facenti
capo
in
all'ente
forza
non
del
si
quale
i
rapporti
estinguono
ma
si
trasferiscono ai soci.
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Questi ultimi, dunque, ne rispondono, a seconda del regime giuridico
dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate", nei
limiti
di
quanto
illimitatamente
processuale
già
ed
in
riscosso
essi
a
seguito
subentrano
capo
all'ente
della
anche
estinto,
nella
liquidazione
o
legittimazione
determinandosi
una
situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a
prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (così
da ultimo Cass. 24955/13).
2. Quanto al merito della controversia, deve rilevarsi che la qualità
di agenti generali INA Assitalia conferita agli attori Maurizio e
Giovanni LU___ nel periodo rilevante ai fini della presente causa –
delimitato dagli stessi attori all’intervallo di tempo tra il recesso
dei subagenti (ottobre 2009) e la conclusione dell’attività dedotta
come illecita (settembre 2011) - deve essere confermata sulla base
della documentazione in atti.
Da essa si rileva l’attestazione del conferimento di tali mandati
agenziali nel 1994 (doc. 21 fasc. att.) e la permanenza di essi
ancora alla data del 19.9.2011 in capo ai medesimi attori (doc. 22
fasc. att.) come rilevabile dalle visure estratte dal RUI.
D’altra parte gli stessi ex-subagenti convenuti avevano indirizzato
il loro formale recesso non già alla LU___ s.n.c. dei F.lli LU___
dott. Maurizio e Giovanni – che le parti convenute hanno indicato
come assuntori di tale mandato agenziale sin dal 2000 in luogo dei
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due fratelli LU___ – ma proprio agli Agenti Generali Maurizio e
Giovanni LU___ (v. docc. 4, 5 e 6 fasc. att.).
3. Ciò posto quanto alla legittimazione attiva delle parti attrici,
ritiene
il
Collegio
che
la
documentazione
prodotta
dalle
parti
attrici e il complesso delle valutazioni desumibili dallo sviluppo
del contraddittorio tra le parti porti ad una valutazione positiva
del fondamento delle contestazioni di illecito concorrenziale di cui
all’art. 2598 n. 3 c.p.c. in relazione anche all’utilizzo indebito di
informazioni commerciali riservate.
Il complesso di tali elementi appare idoneo a fondare quantomeno il
quadro di una serie di presunzioni gravi, specifiche e concordanti
tutte convergenti nel dare effettivo conto dell’effettiva sussistenza
dell’illecito sviamento di clientela, tenuto conto della difficoltà
obbiettiva per le parti attrici di poter conseguire elementi di prova
diretta in tali specifiche tipologie di illeciti.
In primo luogo non può non essere considerata la circostanza che le
tre subagenzie già gestite dagli ex-subagenti abbiano ricevuto un
flusso di disdette del tutto anomalo rispetto ai periodi precedenti
all’ottobre 2009, e cioè nel periodo ottobre 2009/ottobre 2010 n. 178
disdette per la subagenzia di Galbiate (solo 7 tra il gennaio e
l’ottobre 2009), n. 329 disdette per la subagenzia di Lecco (solo 5
tra il gennaio e l’ottobre 2009) e n. 168 disdette per la subagenzia
di Valmadrera (solo 6 tra il gennaio e l’ottobre 2009).
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Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014
RG n. 74616/2011
Rilevante
altresì
è
il
fatto
che
tali
disdette
si
siano
sostanzialmente concentrate (ed esaurite) in un arco di tempo di
circa
due
anni,
idoneo
cioè
a
comprendere
la
possibilità
di
considerare la varietà delle scadenze delle varie polizze in un
quadro di sistematico sviamento della clientela di tali subagenzie.
Ulteriore
elemento
che
sostiene
l’illiceità
dello
sviamento
di
clientela è la tipologia delle disdette ricevute, che si accompagna
alle modalità con le quali esse sono state raccolte e trasmesse al
fine
di
confermare
l’esistenza
di
un’unica
regia
a
tutta
l’operazione.
Se è vero – come rilevato dalle convenute – che alcune di esse sono
state redatte a mano o con carta intestata del cliente, tuttavia non
sfugge al Collegio che in assoluta prevalenza l’esame del testo di
tali disdette conferma che esse sono state redatte sugli stessi
moduli prestampati (da completare con il numero di polizza ed altri
dati del cliente) e/o aventi il medesimo testo e in molti casi le
raccomandate risultavano evidentemente spedite insieme (in quanto
aventi numeri successivi) dallo stesso ufficio postale, invii che
raggruppavano anche clienti residenti in comuni diversi e talvolta
clienti di più delle subagenzie in questione (v. docc. A, B, e C,
nonché nn. 9 e 10 fasc. att.).
Lo stesso doc. 20 prodotto dalle parti attrici – contestato per altri
profili dalle convenute – di fatto conferma che tale tipo di modulo
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era predisposto e fornito ai potenziali clienti dalle convenute, nel
caso di specie dal convenuto Boglia.
Tali
elementi
non
sono
stati
sostanzialmente
scalfiti
dalle
contestazioni svolte dalle parti convenute – in particolare dalla
difesa di IB___ s.n.c., Claudio IS_____, Paolo Boglia e Daniele
Bariffi – che di fatto hanno fondato le loro argomentazioni sulla
natura
presuntiva
dell’affermato
illecito
storno
di
clientela,
sull’esistenza di un rapporto di fidelizzazione legato alla limitata
entità territoriale delle zone in cui essi da anni svolgevano la loro
attività assicurativa.
Se non vi è dubbio che il rapporto personale tra cliente e persona
fisica dell’assicuratore consenta di ritenere che un certo numero di
assicurati
rapporti
possa
con
seguire
le
il
compagnie
medesimo
nel
assicuratrici,
cambiamento
tuttavia
dei
tale
suoi
evento
fisiologico non può eccedere una soglia di normale tollerabilità fino
a ricomprendere – come appare il caso di specie - anche il caso vi
siano elementi per verificare che sia stato invece posto in essere un
piano
di
attività
determinare
un
preordinato
massiccio
e
esodo
sviluppato
di
proprio
clienti
dalla
al
fine
di
precedente
subagenzia.
La rilevanza di un fenomeno fisiologico di mantenimento del legame
fiduciario con l’agente potrà essere al più affrontata nel diverso
contesto della determinazione della sussistenza e dell’entità di un
danno risarcibile, ove si ritenesse di giungere all’esclusione in un
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contesto equitativo di una quota di recessi che fosse ritenuta
congrua rispetto a tale fenomeno.
Va poi rilevato – quale elemento che si aggiunge a quelli già
evidenziati e che concorre in maniera evidente all’integrazione e
conferma di un quadro probatorio generale anche sotto il profilo
dell’esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti (artt.
2727
e
2719
c.c.)
–
che
le
parti
attrici
hanno
prodotto
documentazione ricavata dal SIC, banca dati ANIA, da quale si rileva
che un grandissimo numero di polizze RC auto INA Assitalia già
oggetto di non rinnovazione dopo il recesso dei tre subagenti siano
state poi stipulate per i medesimi veicoli proprio con Vittoria
Assicurazioni (v. doc. 11 fasc. att.), con ciò potendosi sostenere –
per i rapporti assicurativi rilevabili da banche dati accessibili
alle parti attrici – anche l’effettiva trasmigrazione della clientela
per tali specifici rapporti assicurativi che conferma da un lato
direttamente la sistematicità e l’estensione dell’intervento delle
parti convenute sulla clientela INA Assitalia e sotto altro profilo
la derivazione da tale circostanza della logica presunzione che anche
rapporti assicurativi diversi nel ramo danni oggetto delle disdette
contestate
abbiano
seguito
la
medesima
sorte
a
seguito
che
la
condotta
dell’attivazione degli ex-subagenti.
4.
In
merito
alla
natura
delle
informazioni
complessiva delle parti convenute come innanzi evidenziata consente
di
ritenere
essere
state
certamente
utilizzate
nell’attività
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contestata, deve affermarsi in via generale che la cessazione del
mandato di subagente comporta che il recedente non possa utilizzare
in maniera sistematica – al di là dunque di singoli rapporti di
conoscenza diretta o di contatti già sussistenti anteriormente alla
instaurazione
del
rapporto
di
mandato
–
la
lista
dei
clienti
intestatari di polizze con la compagnia assicuratrice di cui esso era
subagente.
La circostanza che nei rapporti di mandato fosse usuale trasmettere
tra agenti e subagenti tali elenchi ai fini della verifica e calcolo
delle provvigioni e per tutti gli usi necessari all’espletamento di
tale mandato non può costituire circostanza tale da legittimare l’exsubagente all’utilizzazione dei medesimi dati ed informazioni dopo la
cessazione del mandato stesso.
Se appare evidente che tali informazioni – rilevabili nel caso di
specie dal doc. 18 delle parti attrici – debbano considerarsi di per
se stesse di pertinenza della compagnia assicuratrice e non già del
subagente che opera in forza di mandato in suo favore e che è noto
che alla cessazione del suo rapporto lo stesso subagente appare
soggetto a specifici oneri di riconsegna di tutta la documentazione
contrattuale
afferente
ai
rapporti
instaurati
in
favore
della
mandante, appare altresì evidente che la conoscenza di tali dati e
delle informazioni commerciali singolarmente pertinenti a ciascun
assicurato (natura polizze, scadenze, premi ecc.) non può essere
ricondotta a quelle competenze professionali dell’ex-subagente che
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possono essere liberamente utilizzate dal medesimo anche in altri e
diversi rapporti.
Va invero confermato che tali informazioni – sia la lista clienti nel
suo complesso che tutte le specifiche informazioni attinenti alle
polizza
stipulate
da
detti
clienti
con
INA
Assitalia
–
devono
considerarsi in sé riservate ai sensi dell’art. 98 c.p.i., in quanto
sia nel loro complesso (lista clienti) che nel loro specifico (dati
contrattuali) sono il risultato di un’attività pluriennale svolta
nell’interesse della mandataria, regolarmente remunerata nel corso
del rapporto di subagenzia, che esclude la possibilità che esse
possano
ritenersi
generalmente
note,
al
di
fuori
del
rapporto
contrattuale esaurito e per finalità ad esso estranee, o facilmente
accessibili agli operatori concorrenti del settore.
Se il valore economico di tali dati appare evidente in vista della
gestione e dello sviluppo dei rapporti contrattuali della compagnia
assicuratrice titolare di dette informazioni, ritiene altresì il
Collegio
che
siano
rilevabili
dagli
atti
anche
elementi
che
consentono di ritenere che dette informazioni siano sottoposte a
ragionevoli ed adeguate misure di segretezza.
Tali elementi – al di là delle generiche contestazioni sul punto da
parte delle convenute, che ben avrebbero invece potuto contestare
specificamente
le
allegazioni
in
tal
senso
fornite
dalle
parti
attrici in ragione della loro piena ed effettiva conoscenza delle
modalità di conservazione delle stesse e di accesso al sistema
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RG n. 74616/2011
informatico
della
predisposizione
raggiungibile
compagnia
di
un
tramite
assicuratrice
sistema
la
rete
–
consistono
informatico
internet
ed
nella
centralizzato
accessibile
non
solo
ai
soggetti autorizzati, così come peraltro appare conforme alle normali
modalità organizzative delle primarie compagnie assicuratrici tra le
quali indubbiamente INA Assitalia deve ritenersi compresa.
Deve dunque concludersi – ponendo in relazione il comportamento delle
parti convenute con gli elementi già innanzi evidenziati – che può
ritenersi ragionevolmente desumibile dal complesso degli atti di
causa che l’illiceità dello sviamento di clientela posto in essere
dalle parti convenute sia stato attuato anche attraverso l’indebita
utilizzazione
di
sistematicità
dei
dette
informazioni
contatti
all’utilizzazione
della
posti
lista
riservate,
in
essere
clienti)
e
in
dalle
ragione
parti
dalla
della
(quanto
articolazione
dell’invio delle disdette in relazione all’avvicinarsi delle scadenze
contrattuali
delle
polizze
(quanto
all’utilizzazione
delle
informazioni commerciali).
5.
L’accertamento
pronunciato
nei
dell’illecito
confronti
delle
concorrenziale
parti
deve
convenute,
essere
preso
atto
dell’estinzione della IS_____ e PIER______ Assicurazioni s.n.c. in
liquidazione.
Il
coordinamento
evidente,
mentre
delle
la
condotte
dei
responsabilità
convenuti
della
appare
convenuta
del
tutto
Fiorella
PIER______ può essere confermata quantomeno nella sua qualità di expagina
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RG n. 74616/2011
socia della cessata IS_____ e PIER______ Assicurazioni s.n.c. in
liquidazione
–
che
gestiva
il
portafoglio
assicurativo
della
subagenzia INA Assitalia già di titolarità dell’Isacchi e dalla
PIER______
e
quindi
dei
dati
relativi
a
tale
portafoglio
poi
utilizzati negli illeciti accertati - e nei limiti in cui essa potrà
essere concretamente tenuta sul piano risarcitorio in dipendenza di
tale sua qualità.
Quanto alla terza intervenuta LU___ Assicurazioni s.a.s. di LU___
Maurizio e Giovanni, costituita in data 20.9.2011 deve ritenersi
ammissibile l’intervento adesivo dipendente da essa svolto nella
presente causa.
Ancorchè sia pacifico che le condotte illecite siano state poste in
essere nel periodo anteriore all’assunzione da parte della terza
intervenuta del mandato agenziale, tuttavia la pendenza all’atto
dell’intervento di pendenze gestorie tra i fratelli LU___ e detta
società
consente
di
individuare
un
interesse
di
quest’ultima
a
sostenere le domande svolte dagli originari attori.
6: La causa deve essere pertanto rimessa sul ruolo istruttorio come
da separata ordinanza per l’adozione delle più opportune iniziative
istruttorie
volte
regolazione
delle
alla
spese
determinazione
del
processuali
deve
danno
risarcibile.
essere
La
rinviata
alla
pagina
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sentenza che definirà tutte le domande svolte in causa.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando::
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1) in parziale accoglimento delle domande svolte da Maurizio LU___ e
Giovanni LU___ con l’intervento adesivo della terza intervenuta LU___
ASSICURAZIONI
s.a.s.
dell’estinzione
IS_____
della
Claudio
LU___
di
Maurizio
convenuta
PIER______
e
IS_____
e
Giovanni,
PIER_____
E
Fiorella,
accerta
dato
atto
s.n.c.
di
l’illecito
concorrenziale ex art. 2598 n. 3 c.c. posto in essere dalle parti
convenute IB___ s.n.c. di Claudio IS_____, Paolo Boglia e Daniele
Bariffi, Claudio IS_____ (in proprio e quale ex socio della IS_____ E
PIER_____ s.n.c. di IS_____ Claudio e PIER______ Fiorella), Daniele
BARIFFI, Paolo BOGLIA, Fiorella PIER______ (in proprio e quale exsocia
della
PIER______
IS_____
Fiorella)
E
PIER_____
tra
l’ottobre
s.n.c.
2009
di
e
IS_____
la
fine
Claudio
del
e
2010
consistente nell’illecito sviamento di clientela in danno delle parti
attrici;
2) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza
per l’ulteriore corso istruttorio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 novembre
2013.
Il Giudice estensore
Il Presidente
Claudio Marangoni
Marina Tavassi
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