Il Sole 24 Ore Martedì 24 Febbraio 2015 N. 54 6 Lotta all’evasione Dossier facilitati Le procedure più semplici da avviare saranno quelle relative agli immobili L’INTESA ITALIASVIZZERA L’accordo con la Svizzera agevola la «voluntary» I casi pratici LA SITUAZIONE L'IMMOBILE AFFITTATO Grazie alla firma la Confederazione esce dalla black list Carlotta Benigni Antonio Tomassini pIl protocollo di modifica del la convenzione sulla doppia im posizione firmato ieri tra Italia e Svizzera pone le condizioni per la fine del segreto bancario fra i due paesi e permette alla Svizze ra di uscire dalla blacklist, con sentendo ai ai contribuenti ita liani che intendono avvalersi della voluntary disclosure di be neficiare di condizioni migliori in termini di anni da sanare e di oneri da sostenere. E dunque dà certezza su sanzioni e termini e i casi semplici di attivi svizzeri, come la detenzione di immobili, possono finalmente essere rego larizzati senza incertezze. Eccettuati i casi dove sussiste il rischio di raddoppio dei termi ni in presenza di violazioni che in astratto possono portare a una denuncia penale (per i quali è au spicabile che l'agenzia delle En trate dica che non c'è automati smo nel raddoppio e che gli anni oggetto della procedura sono in prima battuta comunque quelli ordinari), il costo effettivo della procedura diventa finalmente stimabile. Emblematico, appun to, il caso degli immobili, che co me ogni altro bene patrimoniale (opere d'arte, gioielli, terreni, yachts, eccetera) possono da su bito formare oggetto di rimpa trio giuridico. Infatti, mentre per le attività finanziarie la necessità di ricostruire la storia del patri monio può comportare ritardi nella raccolta documentale e dunque nella predisposizione dell’istanza per l’adesione alla voluntary, nel caso di detenzio ne di immobili spesso basta l’atto di acquisto ed eventualmente le contabili di accredito dei canoni di locazione, salvo che l’immobi le non sia stato acquistato in epo ca recente, nel qual caso si dovrà documentare anche la prove nienza delle somme utilizzate per l’acquisto stesso e anche il costo, in termini generali non elevato, potrà salire. allo 0,5% annuo sul valore degli immobili stessi, tipicamente rappresentato dal costo di acqui sto (se non è possibile documen tarlo, potrebbe essere consiglia bile una perizia di stima) a parti re data per scontata l'approva zione dell'emendamento Sanga dal periodo 2009 (e sino al 2013). Nei casi in cui siano più soggetti ad avere la disponibilità dell'im mobile, si applica, ai soli fini della disclosure, la presunzione di leg ge per la quale la disponibilità delle attività patrimoniali si con sidera ripartita in quote uguali. Il che significa che ognuno paga solo il suo 0,5% sulla quota di possesso. Laddove poi tali immobili pro ducano redditi da locazione, la regolarizzazione deve interes sare anche questi ultimi, in que sto caso per i periodi dal 2010 al 2013 (salvo i casi di omessa pre sentazione della dichiarazione, nel qual caso si parte dal 2009). Si dovranno quindi determinare le imposte, da applicare in misura piena (salvo l'abbattimento for fettario del 15 per cento). società (con la conseguenza pe raltro che si applicherà l'Ivafe, imposta sul valore delle attività finanziarie estere, e non l'Ivie). La documentazione ONLINE Testi, documenti commenti e analisi del dossier voluntary Testi, documenti, commenti e analisi degli esperti del Sole 24 Ore nel dossier dedicato alla voluntary disclosure, che viene aggiornato con nuovi articoli e materiali. Il dossier è realizzato con il contribu to del Monte dei Paschi di Siena. www.ilsole24ore.com /rientrocapitali Le sanzioni Quanto alle sanzioni su tali viola zioni reddituali, trattandosi di redditi prodotti all'estero si ap plica l'aumento di un terzo, ma per effetto della disclosure il mi nimo edittale viene ridotto del 25% e poi ulteriormente a 1/6 se si decide di aderire in toto alle ri chieste erariali (in sostanza le sanzioni saranno pari al 16,6% delle imposte). Inoltre dal 2012 si applica anche l'Ivie (imposta sul valore degli immobili all'estero) in misura dello 0,76 per cento. Occorrerà quindi anche sanare il mancato pagamento di tale tri buto (con sanzioni al 30% per l'omesso versamento, salvo l'ac cesso all'istituto del ravvedi mento, visto che l'Ivie è esclusa dalla disclosure e salvo il credito per imposte estere). Attenzione però che, salvo i casi di interposizione (ove si re golarizza comunque sempre Gli immobili l'asset sottostante), laddove Per gli immobili svizzeri, dopo l'immobile sia detenuto da un l’accordo, si pagano le sanzioni veicolo societario, oggetto della ridotte per le violazioni RW pari regolarizzazione dovrà essere la Per i contratti a termine si può superare quota 20%? SPECIALE JOBS ACT DOMANI LA GUIDA PRATICA DEL SOLE 24 ORE Che cosa cambia con la riforma del mercato del lavoro: il contratto a tutele crescenti, le regole sui licenziamenti, i rapporti a termine e i nuovi ammortizzatori sociali Per regolarizzare gli immobili occorrerà reperire l'atto di ac quisto del bene e, in caso di loca zione, gli estratti conto dove vie ne percepito l'affitto. Inoltre in caso di acquisti recenti (ovvero in annualità ancora accertabili) occorrerà munirsi della prova contraria che le disponibilità uti lizzate per l'acquisto non pro vengano da evasione fiscale, al ternativamente il conto (che per gli immobili è in linea di massima conveniente e, come detto, facil mente predeterminabile) di venta più elevato in quanto si pa gano imposte con le aliquote progressive calcolate su tali di sponibilità. IMMOBILE ACQUISTATO CON REDDITI SOTTRATTI A TASSAZIONE CONTO DEPOSITO Gli immobili ereditati Il caso poi degli immobili eredi tati potrebbe essere ancor più conveniente, posto che le san zioni (non le imposte, che invece si pagano tutte) sono intrasmis sibili agli eredi e ovviamente è agevole dimostrare la prove nienza da successione. Occorre rà tuttavia, nei casi di supera mento della franchigia e di tribu to ancora accertabile (per la suc cessione sono 2 ovvero 5 anni nel caso non sia stata presentata al cuna dichiarazione di successio ne), corrispondere anche l'im posta di successione. Stessa con venienza potrebbe essere ri scontrata per i contribuenti detentori di un immobile all'estero residenti fiscali in Ita lia solamente da pochi anni, in quanto questi ultimi pagano solo dal momento del loro trasferi mento in Italia. Conti deposito Oltre a tali casi, anche i titolari di conti deposito c.d. pocket (sotto i due milioni) che accedano al me todo forfetario possono partire subito. Infatti l’accordo rende i conti certi su termini e sanzioni e l’accesso alla procedura sempli ficata fa andare più spediti. Il problema aperto Resta da sciogliere il nodo del raddoppio dei termini in caso di violazioni penali DEPOSITO TITOLI – CALCOLO FORFETTARIO PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ SVIZZERA © RIPRODUZIONE RISERVATA Immobile in Svizzera acquistato nel 2000 (anno non più accertabile) per un milione di euro non indicato nel quadro RW. L'immobile è affittato con canone annuale pari a 60mila euro. Il reddito imponibile non dichiarato nel quadro RL è pari a 51mila per ciascun anno (applicando la riduzione forfetaria del 15%) IL POSSIBILE COMPORTAMENTO Sanzione per ciascun anno dal 2009: mancata indicazione in RW (0,5% di un milione) = 5mila euro (riducibili a 1/3). Maggiori imposte dirette dal 2010 per 21.930 euro (assumendo il 43% di 51mila). Sanzioni imposte sui redditi pari al 99,75% per 21.930 euro = 21.875 euro (riducibili a 1/6 = 3.647 euro). A questo importo si aggiunge l’Ivie dello 0,76% all’anno sul valore dell’immobile dal 2012 (15.200 euro più la sanzione del 30% di tale importo per omesso versamento, ravvedibile) Immobile in Svizzera del valore di 2 milioni di euro acquistato nel 2010 (anno ancora accertabile) non indicato nel quadro RW. Il contribuente non è in grado di fornire la prova contraria sulle disponibilità utilizzate per acquistare l’immobile Sanzione per mancata indicazione per ogni anno di possesso dal 2010 nel quadro RW 0,5% di 2milioni = 10mila euro (riducibili a 1/3). Maggiori imposte dirette su 2 milioni di euro per mancata prova contraria: 860mila euro (assumendo il 43% di 2 milioni). Sanzioni imposte sui redditi 857.850 euro (99,75% per 2 milioni), eventual mente riducibili a 1/6 = 146.343 euro. A questo importo si aggiunge l’Ivie dello 0,76% all’anno sul valore dell’immobile dal 2012 (30.400 euro più la sanzione del 30% di tale importo per omesso versamento, ravvedibile) Conto deposito del valore di 500mila euro ereditato da parente in linea retta nel 2011 investito in obbligazioni con cedole pari a 20mila euro ogni anno. Le somme sono depositate in Svizzera dagli anni ’70. Il contribuente è in grado di dimostrare che il deposito titoli prima del 2011 era intestato al de cuius. Sanzioni per omessa compilazione del Quadro RW: 0,5% della consi stenza a fine esercizio solo per il periodo 20112013 (le sanzioni non passano all’erede): ipotizzando una consistenza uguale a 500mila euro per ogni anno = 2.500 euro per 3 = 7.500 euro, eventualmente riducibili a 1/3. Imposte sui redditi dal 2010 (cedole, plusvalenze, proventi, eccete ra) pari al 12,5% fino al 2011, 20% dal 2012 al 2013 = 2.500 euro (anno 2010 e 2011) e 4mila (anno 2012 e 2013) = 13mila euro. Sanzioni per infedele dichiarazione 99,75% delle imposte non versate (solo dal 2011 al 2013) = 10.473,75 euro, eventualmente riducibili a 1/6. Si dovrà aggiungere anche l’importo dell’Ivafe per ciascun anno sulla consistenza finale di ciascun anno (0,15% per il 2012 e 0,20% dal 2013), oltre la sanzione del 30% di tale importo per omesso versamen to, ravvedibile. L’imposta di successione non è dovuta essendo sotto la franchigia di un milione. Conto deposito del valore di 500mila euro investito in obbligazioni con cedole pari a 20mila euro ogni anno. Le somme sono depositate in Svizzera dagli anni ’80. Il contribuente decide di optare per il regime forfettario. Sanzioni per omessa compilazione del Quadro RW dal 2009: 0,5% della consistenza a fine esercizio per tutti gli anni (ipotizzando una consistenza uguale a 500mila euro per ogni anni = 2.500 euro per ciascun anno), eventualmente riducibili a 1/3. Imposte sui redditi dal 2010 (cedole, plusvalenze, proventi, eccetera) utilizzando il metodo forfettario: 5% per 500mila euro per ciascun anno = 25mila euro per 27% = 6.750 euro per ciascun anno. Sanzioni per infedele dichiarazione 99,75% delle imposte non versate = 26.932,5 euro, eventualmente riducibili a 1/6. Si dovrà aggiungere anche l’importo dell’Ivafe per ciascun anno sulla consistenza finale di ciascun anno (0,15% per il 2012 e 0,20% dal 2013), oltre la sanzione del 30% di tale importo per omesso versamen to, ravvedibile. Un contribuente detiene una partecipazione del 20% in una società svizzera con capitale sociale del valore nominale pari a 3 milioni di euro. La partecipazione è stata acquistata nel 2010 e il contribuente è in grado di dimostrare la provenienza dei capitali utilizzati per acquistare la partecipazione. La partecipazione ha generato dividendi nel 2012 per 100mila euro. Sanzioni per omessa compilazione del Quadro RW: 0,5% della consi stenza a fine esercizio per tutti gli anni dal 2010 al 2013 (ipotizzando una consistenza uguale a 600mila euro per ogni anno = 3mila per 4 = 12mila euro), eventualmente riducibili a 1/3. Imposte sui dividendi pari al 20% di 100 mila euro = 20mila euro Sanzioni per infedele dichiarazione 99,75% delle imposte non versate = 19.950 euro, eventualmente riducibili a 1/6. Si dovrà aggiungere anche l’importo dell’Ivafe per ciascun anno sul valore della partecipazione di ciascun anno (0,15% per il 2012 e 0,20% dal 2013), oltre la sanzione del 30% di tale importo per omesso versamento. Accertamento. Gli «avvisi» dell’agenzia delle Entrate Crédit Suisse, sotto tiro centinaia di polizze Giuseppe Oddo LUGANO. Dal nostro inviato pL’inchiesta per frode fiscale contro gli acquirenti di polizze vita di Crédit Suisse Life & Pen sion, società assicurativa del gi gante bancario elvetico, domici liata in Liechtenstein, sta produ cendo effetti a catena al di qua e al di là delle Alpi. I sottoscrittori identificati (351 su un totale di molto superiore a mille) hanno ricevuto dall’ufficio controlli dell’agenzia delle Entrate l’avvi so di accertamento per il recupe ro dell’imposta evasa. Il prodotto «Il quadro che emerge dall’anali si dei dati extracontabili scrive l’Agenzia denota, da parte dei contribuenti italiani titolari delle disponibilità estere, l’intenzione di occultare al Fisco la loro reale situazione patrimoniale ed eco nomica». E più avanti: «Il cliente ha corrisposto un premio per la sottoscrizione di un prodotto fi nanziario denominato Life Por tfolio International che solo for malmente ha natura assicurativa. La configurazione di tale stru mento finanziario, come polizza assicurativa, è servita, fra l’altro, a evitare l’applicazione dell’eu roritenuta prevista dall’accordo tra l’Unione europea e la Svizzera sulla fiscalità del risparmio». La polizza vita, di regola, com porta lo spossessamento del pa trimonio da parte del contraente, a favore di un beneficiario, men tre nel caso in questione a dare istruzioni sulla gestione del pro dotto era il sottoscrittore d’intesa con la banca. I canali di vendita delle finte polizze erano di due ti pi: uno diretto, da parte della casa madre del Liechtentestin; l’altro indiretto, tramite la consociata Crèdit Suisse Life delle Bermuda. L’investimento finanziario era effettuato in entrambi i casi tra mite intermediari non residenti in Italia. «Ciò è confermato, tra l’altro – sottolinea l'Agenzia – dalle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti della succursale italiana di Crédit Suisse Life & Pension. Da esse si evince infatti che quest’ultima non ha mai svol to attività per conto o a favore della Crédit Suisse Life Bermuda Ltd in relazione alle polizze emesse». La lista dei sottoscrittori Una fonte ticinese ha riferito al Sole 24 Ore che la clientela italia na andava a firmare a Lugano le polizze e che la compagnia le ga rantiva come prodotti finanziari ad alta tenuta di accertamento fi scale. La lista dei sottoscrittori, per non essere intercettata dal Fi sco, sarebbe dovuta rimanere in Svizzera. Come abbia fatto la Guardia di finanza a trovarla in Italia, durante la perquisizione a Milano, non è chiaro. La stessa fonte ha spiegato che i nominati vi erano stati incautamente in viati in Italia, perché era inten zione della compagnia spingere i singoli sottoscrittori ad aderire alla voluntary disclosure (la pro cedura per sanare la posizione fi scale di quanti detengono attività finanziarie all’estero). La Procu ra di Milano ha scoperto che ogni contraente aveva sottoscritto una procura in bianco per la ge stione dei propri averi patrimo niali (depositati presso conti o agenti pagatori svizzeri), che ve nivano poi versati come premio unico per la polizza. È da qui che sono scattate le indagini. L’azione Questo insieme di circostanze ha fatto imbestialire i clienti della compagnia, che ora minacciano azioni di risarcimento per viola zione contrattuale. Con quale concreta probabilità di successo? «Il rischio è che finiscano nel nul la», avverte l’avvocato Paolo Bernasconi, tra i più noti esperti della Confederazione nel campo del diritto tributario internazio nale. Bernasconi ricorda una vi cenda di una ventina d’anni fa: contribuenti evasori di naziona lità francese che avevano il conto a Ginevra, scoperti dalle dogane francesi grazie alle liste trafugate da due dirigenti di banca svizzeri. Uno di questi evasori fece causa alla banca, ritenendola responsa bile dell’accaduto, «ma il Tribu nale federale sentenziò – aggiun ge Bernasconi – che non c’era al cuna relazione causale tra il dan no patito e la condotta del funzionario infedele. In questa circostanza il cliente potrebbe però invocare la cattiva consu lenza. Come dire: “avrei potuto fare la voluntary disclosure, ma non l’ho fatta, perché mi avevi promesso che il meccanismo del le polizze era sicuro”». L’effetto scudo L’agenzia delle Entrate sembra inoltre voglia mettere in dubbio la validità dell’adesione allo scu do fiscale del 2009 da parte dei contraenti delle polizze. Allega to all’avviso di accertamento c’è uno scambio di email interno al gruppo elvetico, risalente a quel periodo, da cui emergono per plessità su modalità e tempi di adesione alla sanatoria approva ta dall’allora governo Berlusco ni: «Sono sorpreso di apprendere che gli scudi che stiamo facendo da relazioni sotto polizze Bermu da hanno dei contrattempi»; «è chiaro che chi scuda da una poliz za è il contraente e deve essere nel contempo il beneficiario»; «preoccupante che si arrivi a me tà scudo ad evidenziare questa problematica». Dalla Svizzera ri spondevano: «Gentili colleghi, vi informiamo che in riferimento ai trasferimenti da Crédit Suisse Li fe Bermuda, affinché si possa procedere alla chiusura della pratica di scudo, è necessario che la compagnia di assicurazione certifichi chi era il contraente della polizza. Trattandosi anche in questo caso di interposizione fittizia è necessario comprovare che il beneficiario del trasferi mento era il beneficiario econo mico della polizza stessa. Sulla base di quanto sopra riportato, tutte le pendenze relative ai boni fici ricevuti fino a oggi senza la certificazione dovranno essere sanati, mentre tutti i bonifici La comunicazione ai contribuenti sprovvisti della certificazione saranno bloccati». Il gruppo Crédit Suisse Per il gruppo Crédit Suisse il dan no di reputazione e d’immagine è comunque notevole: indagato a Milano per la legge 231 sulla re sponsabilità penale delle società; incalzato dalla Finma (l’autorità federale di vigilanza), che in que sti casi di solito contesta la man cata predisposizione di misure organizzative idonee a prevenire i rischi legali; sotto il tiro dei clientievasori inferociti per aver pagato un servizio che avrebbe dovuto metterli in una botte di ferro. L’incubo che l’Unione eu ropea voglia replicare la stessa strategia repressiva contro i reati fiscali adottata in questi anni da gli Stati Uniti d’America diventa, ogni giorno che passa, realtà. Per uscire dal procedimento ameri cano di concorso in frode fiscale (per avere aiutato 20mila contri buenti Usa ad evadere), il Crédit Suisse il 19 maggio 2014 ha dovuto pagare 2,6 miliardi di dollari. In Europa, Germania e Francia han no già mostrato i pugni, impo nendo a loro volta sanzioni molto pesanti. Ora potrebbe essere il turno dell’Italia. Senz’altro la banca punterà al patteggiamento con la Procura di Milano, anche se il prezzo da pagare potrebbe essere quello di una più ampia collaborazione. Come è successo negli Usa, la magistratura po trebbe pretendere la lista com pleta dei clienti che hanno evaso. © RIPRODUZIONE RISERVATA Gentile .................................. nato a .................................... con residenza in ..................... codice fiscale ............................. con questa comunicazione La invitiamo a presentarsi di persona, o per mezzo di un rappresentante, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento avviato nei Suoi confronti. Questa richiesta è effettuata a norma dell' Art. 32 Dpr 600/73. ............ Sulla base delle informazioni in possesso di questo Ufficio (segnalazione della Guardia di FinanzaNucleo di Polizia Tributaria di Milano prot. n. 0714610/2014 del 12/12/2014), risulta che Lei ha corrisposto “premi” per investimenti in attività di natura finanziaria, denominate polizze assicurative «Life Portfolio International», detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, non effettuati per il tramite di un intermediario residente in Italia, bensì per il tramite di intermediari non residenti. In particolare, da quanto segnalato dal Nucleo di Polizia Tributaria di Milano della GdF, risulta che nel ..........Lei ha sottoscritto la polizza n. .............versando un premio di euro.......... Con riferimento a detto investimento La invitiamo a produrre il contratto originario ed a fornire, in relazione al periodo che va dal ........... ad oggi, tutte le informazioni di dettaglio in merito a: importi pagati a titolo di premio e di versamenti aggiuntivi; redditi maturati e/o percepiti; somme oggetto di riscatto e relativa destinazione; modalità di pagamento e di incasso dei flussi finanziari. In relazione alle suddette informazioni dovrà fornire tutta la documentazione utile ad attestare quanto riferito. Le chiediamo altresì se, negli stessi anni, deteneva all'estero altre attività di natura finanziaria (conti correnti bancari, azioni e obbligazioni o titoli similari, fondi comuni di investimento, altre attività) e/o patrimoniale (immobili, imbarcazioni, opere d'arte, altri beni) e, in caso di risposta affermativa, di fornire tutte le informazioni di dettaglio ed idonea documentazione di supporto in merito a tali attività, ed ai redditi eventualmente maturati e/o percepiti dalle medesime. ............ Se non si presenta nel termine indicato è prevista una sanzione da 258 a 2.065 euro (art 11 lettera e, del Dlgs n. 471/1997). ............
© Copyright 2024 Paperzz