I casi pratici - Il Sole 24 Ore

Il Sole 24 Ore
Martedì 24 Febbraio 2015 ­ N. 54
6
Lotta all’evasione
Dossier facilitati
Le procedure più semplici da avviare
saranno quelle relative agli immobili
L’INTESA ITALIA­SVIZZERA
L’accordo con la Svizzera
agevola la «voluntary»
I casi pratici
LA SITUAZIONE
L'IMMOBILE
AFFITTATO
Grazie alla firma la Confederazione esce dalla black list
Carlotta Benigni
Antonio Tomassini
pIl protocollo di modifica del­
la convenzione sulla doppia im­
posizione firmato ieri tra Italia e Svizzera pone le condizioni per la fine del segreto bancario fra i
due paesi e permette alla Svizze­
ra di uscire dalla black­list, con­
sentendo ai ai contribuenti ita­
liani che intendono avvalersi della voluntary disclosure di be­
neficiare di condizioni migliori in termini di anni da sanare e di oneri da sostenere. E dunque dà certezza su sanzioni e termini e i casi semplici di attivi svizzeri, come la detenzione di immobili, possono finalmente essere rego­
larizzati senza incertezze.
Eccettuati i casi dove sussiste
il rischio di raddoppio dei termi­
ni in presenza di violazioni che in
astratto possono portare a una
denuncia penale (per i quali è au­
spicabile che l'agenzia delle En­
trate dica che non c'è automati­
smo nel raddoppio e che gli anni oggetto della procedura sono in prima battuta comunque quelli ordinari), il costo effettivo della procedura diventa finalmente stimabile. Emblematico, appun­
to, il caso degli immobili, che co­
me ogni altro bene patrimoniale (opere d'arte, gioielli, terreni,
yachts, eccetera) possono da su­
bito formare oggetto di rimpa­
trio giuridico. Infatti, mentre per
le attività finanziarie la necessità
di ricostruire la storia del patri­
monio può comportare ritardi
nella raccolta documentale e dunque nella predisposizione dell’istanza per l’adesione alla voluntary, nel caso di detenzio­
ne di immobili spesso basta l’atto
di acquisto ed eventualmente le contabili di accredito dei canoni di locazione, salvo che l’immobi­
le non sia stato acquistato in epo­
ca recente, nel qual caso si dovrà
documentare anche la prove­
nienza delle somme utilizzate per l’acquisto stesso e anche il costo, in termini generali non elevato, potrà salire. allo 0,5% annuo sul valore degli immobili stessi, tipicamente rappresentato dal costo di acqui­
sto (se non è possibile documen­
tarlo, potrebbe essere consiglia­
bile una perizia di stima) a parti­
re ­ data per scontata l'approva­
zione dell'emendamento Sanga ­
dal periodo 2009 (e sino al 2013). Nei casi in cui siano più soggetti ad avere la disponibilità dell'im­
mobile, si applica, ai soli fini della
disclosure, la presunzione di leg­
ge per la quale la disponibilità delle attività patrimoniali si con­
sidera ripartita in quote uguali. Il
che significa che ognuno paga solo il suo 0,5% sulla quota di possesso.
Laddove poi tali immobili pro­
ducano redditi da locazione, la
regolarizzazione deve interes­
sare anche questi ultimi, in que­
sto caso per i periodi dal 2010 al 2013 (salvo i casi di omessa pre­
sentazione della dichiarazione, nel qual caso si parte dal 2009). Si
dovranno quindi determinare le imposte, da applicare in misura
piena (salvo l'abbattimento for­
fettario del 15 per cento).
società (con la conseguenza pe­
raltro che si applicherà l'Ivafe, imposta sul valore delle attività finanziarie estere, e non l'Ivie).
La documentazione
ONLINE
Testi, documenti
commenti e analisi
del dossier voluntary
Testi, documenti, commenti e
analisi degli esperti del Sole 24 Ore
nel dossier dedicato alla voluntary
disclosure, che viene aggiornato
con nuovi articoli e materiali. Il
dossier è realizzato con il contribu­
to del Monte dei Paschi di Siena.
www.ilsole24ore.com /rientrocapitali
Le sanzioni
Quanto alle sanzioni su tali viola­
zioni reddituali, trattandosi di redditi prodotti all'estero si ap­
plica l'aumento di un terzo, ma per effetto della disclosure il mi­
nimo edittale viene ridotto del
25% e poi ulteriormente a 1/6 se si
decide di aderire in toto alle ri­
chieste erariali (in sostanza le sanzioni saranno pari al 16,6% delle imposte). Inoltre dal 2012 si
applica anche l'Ivie (imposta sul valore degli immobili all'estero) in misura dello 0,76 per cento. Occorrerà quindi anche sanare il
mancato pagamento di tale tri­
buto (con sanzioni al 30% per l'omesso versamento, salvo l'ac­
cesso all'istituto del ravvedi­
mento, visto che l'Ivie è esclusa dalla disclosure e salvo il credito
per imposte estere).
Attenzione però che, salvo i
casi di interposizione (ove si re­
golarizza comunque sempre Gli immobili
l'asset sottostante), laddove Per gli immobili svizzeri, dopo l'immobile sia detenuto da un l’accordo, si pagano le sanzioni veicolo societario, oggetto della ridotte per le violazioni RW pari regolarizzazione dovrà essere la
Per i contratti
a termine
si può
superare
quota 20%?
SPECIALE JOBS ACT
DOMANI LA GUIDA PRATICA
DEL SOLE 24 ORE
Che cosa cambia con la riforma
del mercato del lavoro: il
contratto a tutele crescenti, le
regole sui licenziamenti, i
rapporti a termine e i nuovi
ammortizzatori sociali
Per regolarizzare gli immobili occorrerà reperire l'atto di ac­
quisto del bene e, in caso di loca­
zione, gli estratti conto dove vie­
ne percepito l'affitto. Inoltre in caso di acquisti recenti (ovvero in annualità ancora accertabili)
occorrerà munirsi della prova
contraria che le disponibilità uti­
lizzate per l'acquisto non pro­
vengano da evasione fiscale, al­
ternativamente il conto (che per
gli immobili è in linea di massima
conveniente e, come detto, facil­
mente pre­determinabile) di­
venta più elevato in quanto si pa­
gano imposte con le aliquote progressive calcolate su tali di­
sponibilità.
IMMOBILE ACQUISTATO
CON REDDITI
SOTTRATTI A TASSAZIONE
CONTO
DEPOSITO
Gli immobili ereditati
Il caso poi degli immobili eredi­
tati potrebbe essere ancor più conveniente, posto che le san­
zioni (non le imposte, che invece
si pagano tutte) sono intrasmis­
sibili agli eredi e ovviamente è agevole dimostrare la prove­
nienza da successione. Occorre­
rà tuttavia, nei casi di supera­
mento della franchigia e di tribu­
to ancora accertabile (per la suc­
cessione sono 2 ovvero 5 anni nel
caso non sia stata presentata al­
cuna dichiarazione di successio­
ne), corrispondere anche l'im­
posta di successione. Stessa con­
venienza potrebbe essere ri­
scontrata per i contribuenti detentori di un immobile all'estero residenti fiscali in Ita­
lia solamente da pochi anni, in quanto questi ultimi pagano solo
dal momento del loro trasferi­
mento in Italia.
Conti deposito
Oltre a tali casi, anche i titolari di
conti deposito c.d. pocket (sotto i
due milioni) che accedano al me­
todo forfetario possono partire subito. Infatti l’accordo rende i conti certi su termini e sanzioni e
l’accesso alla procedura sempli­
ficata fa andare più spediti.
Il problema aperto
Resta da sciogliere il nodo del raddoppio
dei termini in caso di violazioni penali
DEPOSITO TITOLI –
CALCOLO
FORFETTARIO
PARTECIPAZIONE
IN SOCIETÀ
SVIZZERA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Immobile in Svizzera acquistato
nel 2000 (anno non più
accertabile) per un milione di
euro non indicato nel quadro
RW. L'immobile è affittato con
canone annuale pari a 60mila
euro. Il reddito imponibile non
dichiarato nel quadro RL è pari a
51mila per ciascun anno
(applicando la riduzione
forfetaria del 15%)
IL POSSIBILE COMPORTAMENTO
Sanzione per ciascun anno dal 2009: mancata indicazione in RW
(0,5% di un milione) = 5mila euro (riducibili a 1/3). Maggiori imposte
dirette dal 2010 per 21.930 euro (assumendo il 43% di 51mila).
Sanzioni imposte sui redditi pari al 99,75% per 21.930 euro = 21.875
euro (riducibili a 1/6 = 3.647 euro). A questo importo si aggiunge l’Ivie
dello 0,76% all’anno sul valore dell’immobile dal 2012 (15.200 euro
più la sanzione del 30% di tale importo per omesso versamento,
ravvedibile)
Immobile in Svizzera del valore
di 2 milioni di euro acquistato
nel 2010 (anno ancora
accertabile) non indicato nel
quadro RW. Il contribuente non è
in grado di fornire la prova
contraria sulle disponibilità
utilizzate per acquistare
l’immobile
Sanzione per mancata indicazione per ogni anno di possesso dal 2010
nel quadro RW 0,5% di 2milioni = 10mila euro (riducibili a 1/3).
Maggiori imposte dirette su 2 milioni di euro per mancata prova
contraria: 860mila euro (assumendo il 43% di 2 milioni). Sanzioni
imposte sui redditi 857.850 euro (99,75% per 2 milioni), eventual­
mente riducibili a 1/6 = 146.343 euro. A questo importo si aggiunge
l’Ivie dello 0,76% all’anno sul valore dell’immobile dal 2012 (30.400
euro più la sanzione del 30% di tale importo per omesso versamento,
ravvedibile)
Conto deposito del valore di
500mila euro ereditato da
parente in linea retta nel 2011
investito in obbligazioni con
cedole pari a 20mila euro ogni
anno. Le somme sono depositate
in Svizzera dagli anni ’70.
Il contribuente è in grado di
dimostrare che il deposito titoli
prima del 2011 era intestato al
de cuius.
Sanzioni per omessa compilazione del Quadro RW: 0,5% della consi­
stenza a fine esercizio solo per il periodo 2011­2013 (le sanzioni non
passano all’erede): ipotizzando una consistenza uguale a 500mila
euro per ogni anno = 2.500 euro per 3 = 7.500 euro, eventualmente
riducibili a 1/3.
Imposte sui redditi dal 2010 (cedole, plusvalenze, proventi, eccete­
ra) pari al 12,5% fino al 2011, 20% dal 2012 al 2013 = 2.500 euro
(anno 2010 e 2011) e 4mila (anno 2012 e 2013) = 13mila euro.
Sanzioni per infedele dichiarazione 99,75% delle imposte non
versate (solo dal 2011 al 2013) = 10.473,75 euro, eventualmente
riducibili a 1/6.
Si dovrà aggiungere anche l’importo dell’Ivafe per ciascun anno sulla
consistenza finale di ciascun anno (0,15% per il 2012 e 0,20% dal
2013), oltre la sanzione del 30% di tale importo per omesso versamen­
to, ravvedibile.
L’imposta di successione non è dovuta essendo sotto la franchigia di un
milione.
Conto deposito del valore di
500mila euro investito in
obbligazioni con cedole pari a
20mila euro ogni anno. Le
somme sono depositate in
Svizzera dagli anni ’80. Il
contribuente decide di optare
per il regime forfettario.
Sanzioni per omessa compilazione del Quadro RW dal 2009: 0,5%
della consistenza a fine esercizio per tutti gli anni (ipotizzando una
consistenza uguale a 500mila euro per ogni anni = 2.500 euro per
ciascun anno), eventualmente riducibili a 1/3.
Imposte sui redditi dal 2010 (cedole, plusvalenze, proventi, eccetera)
utilizzando il metodo forfettario: 5% per 500mila euro per ciascun
anno = 25mila euro per 27% = 6.750 euro per ciascun anno.
Sanzioni per infedele dichiarazione 99,75% delle imposte non versate
= 26.932,5 euro, eventualmente riducibili a 1/6.
Si dovrà aggiungere anche l’importo dell’Ivafe per ciascun anno sulla
consistenza finale di ciascun anno (0,15% per il 2012 e 0,20% dal
2013), oltre la sanzione del 30% di tale importo per omesso versamen­
to, ravvedibile.
Un contribuente detiene una
partecipazione del 20% in una
società svizzera con capitale
sociale del valore nominale pari
a 3 milioni di euro. La
partecipazione è stata acquistata
nel 2010 e il contribuente è in
grado di dimostrare la
provenienza dei capitali utilizzati
per acquistare la partecipazione.
La partecipazione ha generato
dividendi nel 2012 per 100mila
euro.
Sanzioni per omessa compilazione del Quadro RW: 0,5% della consi­
stenza a fine esercizio per tutti gli anni dal 2010 al 2013 (ipotizzando
una consistenza uguale a 600mila euro per ogni anno = 3mila per 4 =
12mila euro), eventualmente riducibili a 1/3.
Imposte sui dividendi pari al 20% di 100 mila euro = 20mila euro
Sanzioni per infedele dichiarazione 99,75% delle imposte non versate
= 19.950 euro, eventualmente riducibili a 1/6.
Si dovrà aggiungere anche l’importo dell’Ivafe per ciascun anno sul
valore della partecipazione di ciascun anno (0,15% per il 2012 e
0,20% dal 2013), oltre la sanzione del 30% di tale importo per omesso
versamento.
Accertamento. Gli «avvisi» dell’agenzia delle Entrate
Crédit Suisse, sotto tiro centinaia di polizze
Giuseppe Oddo
LUGANO. Dal nostro inviato
pL’inchiesta per frode fiscale contro gli acquirenti di polizze vita di Crédit Suisse Life & Pen­
sion, società assicurativa del gi­
gante bancario elvetico, domici­
liata in Liechtenstein, sta produ­
cendo effetti a catena al di qua e al
di là delle Alpi. I sottoscrittori identificati (351 su un totale di molto superiore a mille) hanno ricevuto dall’ufficio controlli
dell’agenzia delle Entrate l’avvi­
so di accertamento per il recupe­
ro dell’imposta evasa.
Il prodotto
«Il quadro che emerge dall’anali­
si dei dati extracontabili ­ scrive l’Agenzia ­ denota, da parte dei contribuenti italiani titolari delle
disponibilità estere, l’intenzione di occultare al Fisco la loro reale situazione patrimoniale ed eco­
nomica». E più avanti: «Il cliente ha corrisposto un premio per la sottoscrizione di un prodotto fi­
nanziario denominato Life Por­
tfolio International che solo for­
malmente ha natura assicurativa.
La configurazione di tale stru­
mento finanziario, come polizza assicurativa, è servita, fra l’altro, a evitare l’applicazione dell’eu­
roritenuta prevista dall’accordo tra l’Unione europea e la Svizzera
sulla fiscalità del risparmio». La polizza vita, di regola, com­
porta lo spossessamento del pa­
trimonio da parte del contraente,
a favore di un beneficiario, men­
tre nel caso in questione a dare istruzioni sulla gestione del pro­
dotto era il sottoscrittore d’intesa
con la banca. I canali di vendita delle finte polizze erano di due ti­
pi: uno diretto, da parte della casa
madre del Liechtentestin; l’altro indiretto, tramite la consociata Crèdit Suisse Life delle Bermuda.
L’investimento finanziario era effettuato in entrambi i casi tra­
mite intermediari non residenti in Italia. «Ciò è confermato, tra l’altro – sottolinea l'Agenzia – dalle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti della succursale italiana di Crédit Suisse Life & Pension. Da esse si evince infatti che quest’ultima non ha mai svol­
to attività per conto o a favore
della Crédit Suisse Life Bermuda
Ltd in relazione alle polizze emesse».
La lista dei sottoscrittori
Una fonte ticinese ha riferito al Sole 24 Ore che la clientela italia­
na andava a firmare a Lugano le polizze e che la compagnia le ga­
rantiva come prodotti finanziari ad alta tenuta di accertamento fi­
scale. La lista dei sottoscrittori, per non essere intercettata dal Fi­
sco, sarebbe dovuta rimanere in Svizzera. Come abbia fatto la
Guardia di finanza a trovarla in Italia, durante la perquisizione a Milano, non è chiaro. La stessa
fonte ha spiegato che i nominati­
vi erano stati incautamente in­
viati in Italia, perché era inten­
zione della compagnia spingere i
singoli sottoscrittori ad aderire
alla voluntary disclosure (la pro­
cedura per sanare la posizione fi­
scale di quanti detengono attività
finanziarie all’estero). La Procu­
ra di Milano ha scoperto che ogni
contraente aveva sottoscritto una procura in bianco per la ge­
stione dei propri averi patrimo­
niali (depositati presso conti o
agenti pagatori svizzeri), che ve­
nivano poi versati come premio unico per la polizza. È da qui che sono scattate le indagini.
L’azione
Questo insieme di circostanze ha
fatto imbestialire i clienti della
compagnia, che ora minacciano
azioni di risarcimento per viola­
zione contrattuale. Con quale concreta probabilità di successo?
«Il rischio è che finiscano nel nul­
la», avverte l’avvocato Paolo Bernasconi, tra i più noti esperti della Confederazione nel campo del diritto tributario internazio­
nale. Bernasconi ricorda una vi­
cenda di una ventina d’anni fa: contribuenti evasori di naziona­
lità francese che avevano il conto
a Ginevra, scoperti dalle dogane francesi grazie alle liste trafugate
da due dirigenti di banca svizzeri.
Uno di questi evasori fece causa alla banca, ritenendola responsa­
bile dell’accaduto, «ma il Tribu­
nale federale sentenziò – aggiun­
ge Bernasconi – che non c’era al­
cuna relazione causale tra il dan­
no patito e la condotta del funzionario infedele. In questa circostanza il cliente potrebbe però invocare la cattiva consu­
lenza. Come dire: “avrei potuto fare la voluntary disclosure, ma non l’ho fatta, perché mi avevi promesso che il meccanismo del­
le polizze era sicuro”».
L’effetto scudo
L’agenzia delle Entrate sembra inoltre voglia mettere in dubbio la validità dell’adesione allo scu­
do fiscale del 2009 da parte dei
contraenti delle polizze. Allega­
to all’avviso di accertamento c’è uno scambio di e­mail interno al gruppo elvetico, risalente a quel periodo, da cui emergono per­
plessità su modalità e tempi di adesione alla sanatoria approva­
ta dall’allora governo Berlusco­
ni: «Sono sorpreso di apprendere
che gli scudi che stiamo facendo da relazioni sotto polizze Bermu­
da hanno dei contrattempi»; «è chiaro che chi scuda da una poliz­
za è il contraente e deve essere nel contempo il beneficiario»; «preoccupante che si arrivi a me­
tà scudo ad evidenziare questa problematica». Dalla Svizzera ri­
spondevano: «Gentili colleghi, vi
informiamo che in riferimento ai
trasferimenti da Crédit Suisse Li­
fe Bermuda, affinché si possa procedere alla chiusura della pratica di scudo, è necessario che
la compagnia di assicurazione certifichi chi era il contraente della polizza. Trattandosi anche in questo caso di interposizione
fittizia è necessario comprovare che il beneficiario del trasferi­
mento era il beneficiario econo­
mico della polizza stessa. Sulla base di quanto sopra riportato, tutte le pendenze relative ai boni­
fici ricevuti fino a oggi senza la certificazione dovranno essere sanati, mentre tutti i bonifici La comunicazione ai contribuenti
sprovvisti della certificazione saranno bloccati».
Il gruppo Crédit Suisse
Per il gruppo Crédit Suisse il dan­
no di reputazione e d’immagine è
comunque notevole: indagato a Milano per la legge 231 sulla re­
sponsabilità penale delle società;
incalzato dalla Finma (l’autorità federale di vigilanza), che in que­
sti casi di solito contesta la man­
cata predisposizione di misure organizzative idonee a prevenire
i rischi legali; sotto il tiro dei clienti­evasori inferociti per aver
pagato un servizio che avrebbe dovuto metterli in una botte di ferro. L’incubo che l’Unione eu­
ropea voglia replicare la stessa
strategia repressiva contro i reati
fiscali adottata in questi anni da­
gli Stati Uniti d’America diventa,
ogni giorno che passa, realtà. Per uscire dal procedimento ameri­
cano di concorso in frode fiscale (per avere aiutato 20mila contri­
buenti Usa ad evadere), il Crédit Suisse il 19 maggio 2014 ha dovuto
pagare 2,6 miliardi di dollari. In
Europa, Germania e Francia han­
no già mostrato i pugni, impo­
nendo a loro volta sanzioni molto
pesanti. Ora potrebbe essere il
turno dell’Italia. Senz’altro la
banca punterà al patteggiamento
con la Procura di Milano, anche se il prezzo da pagare potrebbe
essere quello di una più ampia collaborazione. Come è successo
negli Usa, la magistratura po­
trebbe pretendere la lista com­
pleta dei clienti che hanno evaso.
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Gentile ..................................
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con questa comunicazione La invitiamo a presentarsi di persona, o per mezzo di un rappresentante, per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento avviato nei Suoi confronti. Questa richiesta è
effettuata a norma dell' Art. 32 Dpr 600/73.
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Sulla base delle informazioni in possesso di questo Ufficio (segnalazione della Guardia di Finanza­Nucleo di
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investimenti in attività di natura finanziaria, denominate polizze assicurative «Life Portfolio International»,
detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, non effettuati per il tramite di un intermediario residente in Italia,
bensì per il tramite di intermediari non residenti. In particolare, da quanto segnalato dal Nucleo di Polizia
Tributaria di Milano della GdF, risulta che nel ..........Lei ha sottoscritto la polizza n. .............versando un
premio di euro..........
Con riferimento a detto investimento La invitiamo a produrre il contratto originario ed a fornire, in relazione al
periodo che va dal ........... ad oggi, tutte le informazioni di dettaglio in merito a:
­ importi pagati a titolo di premio e di versamenti aggiuntivi;
­ redditi maturati e/o percepiti;
­ somme oggetto di riscatto e relativa destinazione;
­ modalità di pagamento e di incasso dei flussi finanziari.
In relazione alle suddette informazioni dovrà fornire tutta la documentazione utile ad attestare quanto riferito.
Le chiediamo altresì se, negli stessi anni, deteneva all'estero altre attività di natura finanziaria (conti correnti
bancari, azioni e obbligazioni o titoli similari, fondi comuni di investimento, altre attività) e/o patrimoniale
(immobili, imbarcazioni, opere d'arte, altri beni) e, in caso di risposta affermativa, di fornire tutte le
informazioni di dettaglio ed idonea documentazione di supporto in merito a tali attività, ed ai redditi
eventualmente maturati e/o percepiti dalle medesime.
............
Se non si presenta nel termine indicato è prevista una sanzione da 258 a 2.065 euro (art 11 lettera e, del Dlgs n.
471/1997).
............