FAIB Informa 27 Anno XIX Circolare della FAIB Confesercenti Tel. 06-47251 Fax 06- 4740750 27 Giugno 2014 www.faib.it [email protected] Sportello Legale Faib, costituito il Coordinamento Nazionale dei Servizi di Tutela e Assistenza Si è svolto il 26 giugno u.s. a Roma, presso la sede nazionale di Confesercenti, la riunione dei dirigenti nazionali e territoriali delle Faib e delle rispettive aree legali per mettere a punto il Coordinamento dello Sportello Legale Nazionale e delle Attività Giuridiche e del Contenzioso ….. SISTRI. Comunicato Ministero Ambiente. Nessun obbligo pagamento contributi iscrizione per le imprese non tenute all’adesione al Sistema, anche in mancanza cancellazione Carburanti, orari di apertura dei punti vendita. Faib denuncia forzature e tentativi di aggiramento della normativa. Il punto per le nostre strutture Come anticipato stamane, la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emesso un comunicato, pubblicato in data odierna sul proprio sito istituzionale, facendo conoscere che “le aziende iscritte al SISTRI (Sistema di Tracciabilità del Rifiuti) che, in virtù dei nuovi criteri definiti dal Decreto del Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti del 24 aprile scorso, non sono tenute ad aderire al SISTRI e non hanno deciso di aderirvi volontariamente, non dovranno versare il contributo annuale di iscrizione alla scadenza del 30 giugno prossimo”. Segue a pag. 4 Segue a pag. 2 Dal 30 giugno obbligatorio accettare i pagamenti oltre i 30 euro con bancomat Per tutte le attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali e, dunque, anche per i gestori carburanti, vige dal prossimo 30 giugno l’obbligo di accettare i pagamenti effettuati dai consumatori e dagli utenti anche attraverso carte di debito (bancomat); Segue a pag. 2 Segue a pag. 3 Da più parti ci vengono riproposti i temi legati all’apertura dei punti vendita di distribuzione carburanti, sia da parte delle strutture territoriali che dalle Istituzioni locali, che da alcuni operatori privati/retisti che pretendono di applicare a loro piacimento la normativa in materia. Incontro Confesercenti-ANCI, presentate proposte in materia di fiscalità locale Si è svolto nella giornata del 24 giugno u.s. un nuovo incontro tra una delegazione di Confesercenti guidata dal Responsabile dell’Area Energia Ambiente Gaetano Pergamo e l’ANCI, rappresentata dal Dr. Andrea Ferri Segue a pag. . 5 2 Sportello Legale Faib, costituito il Coordinamento Nazionale dei Servizi di Tutela e Assistenza Si è svolto il 26 giugno u.s. a Roma, presso la sede nazionale di Confesercenti, la riunione dei dirigenti nazionali e territoriali delle Faib e delle rispettive aree legali per mettere a punto il Coordinamento dello Sportello Legale Nazionale e delle Attività Giuridiche e del Contenzioso, d’intesa con l’Ufficio Legislativo e Affari Legali della Confederazione. L’iniziativa si è resa necessaria sia per il continuo crescere della conflittualità sulla rete, tra le Compagnie petrolifere e i gestori, e sul territorio, tra le Amministrazioni Locali e l’Associazione, che per alcuni pronunciamenti che hanno segnato elementi di forte innovazione nella giurisprudenza di riferimento del settore, che per il proliferare di contestazioni amministrative verso il sistema delle autonomie territoriali in materia di fiscalità locale. L’incontro, presieduto dal Presidente Nazionale Martino Landi, è stato introdotto dall’intervento del Direttore Faib, Gaetano Pergamo, e dall’illustrazione delle linee guida, giuridiche e legali, del Capo dell’Ufficio Legislativo di Confesercenti, Giuseppe Dell’Aquila mentre l’Avv. Nicola Passerini, dello Sportello Legale di Faib, ha svolto un approfondito excursus del contenzioso in atto, raggruppando le linee tematiche dei principali punti di contrasto, esistenti sulla rete tra i soggetti delle relazioni industriali, in macro aree. Nel corso dell’incontro sono state esaminate le sentenze della Corte Costituzionale verso la Legge Regionale dell’Umbria e della Toscana e alcuni atti ed orientamenti comunali. Passati in rassegna i principali istituti FAIB Informa 27 giuridici della legislazione speciale che regola la distribuzione carburanti sia su rete ordinaria che autostradale. L’intervento degli uffici territoriali, impegnati a supporto normativo e legale degli associati Faib, ha consentito di definire da un lato la mappatura delle principali tematiche di contenzioso e dall’altra di individuare le aree territoriali a maggiore conflittualità. Nel concludere i lavori il Presidente Landi, auspicando una riduzione delle controversie, ha richiamato il ruolo essenziale della Federazione di Categoria, finalizzato al confronto positivo e costruttivo, al rinnovo degli accordi per il buon andamento della rete e per il governo del settore, alla condivisione di scelte e strategie che consentano al gestore di preservare il suo ruolo nella distribuzione carburanti del futuro. Allo stesso tempo Faib è impegnata quotidianamente nell’azione di composizione delle divergenze e delle contrapposizioni, a livello centrale e periferico, operando con tutti gli strumenti possibili per garantire, nel rispetto delle Leggi, i diritti dei gestori. Dal 30 giugno obbligatorio accettare i pagamenti oltre i 30 euro con bancomat Per tutte le attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali e, dunque, anche per i gestori carburanti, vige dal prossimo 30 giugno l’obbligo di accettare i pagamenti effettuati dai consumatori e dagli utenti anche attraverso carte di debito (bancomat); i titolari delle predette attività sono tenuti ad adeguarsi a detto obbligo dotandosi di appositi relativi strumenti (Point Of Sale o POS), come stabilito dall’Art. 9, comma 15-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito nella Legge 27 febbraio 2014, n. 15. Come è noto, l’Art. 15, comma 4, del DL n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, aveva introdotto detto obbligo, a far data dal 1° gennaio 2014, in considerazione del fatto che l'uso del contante comporta per la collettività rilevanti costi legati alla minore tracciabilità delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, nonché costi anche per gli esercenti, legati sia alla gestione del contante sia all'incremento del rischio di essere vittime di reati. L’efficacia della norma era legata alla successiva approvazione di uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, al fine di determinare gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione delle nuove disposizioni. L’atteso Decreto è stato in effetti approvato il 24 gennaio 2014, per entrare in vigore il 28 marzo, sessanta giorni dopo la sua pubblicazione. Esso ha fornito alcune necessarie definizioni, tra cui quella di consumatore o utente, per tale intendendo la persona fisica che, ai sensi del “Codice del consumo”, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, quella di esercente, ossia il beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all'accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici, e infine quella relativa al terminale evoluto di accettazione multipla, cioè il terminale POS con tecnologia di accettazione multipla, ovvero che consente l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a 3 quella “a banda magnetica” o a “microchip”. L’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro, per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi. Lo stesso provvedimento prevedeva che, fino al 30 giugno 2014, l'obbligo di accettare i pagamenti anche mediante carte di debito si applicasse limitatamente ai pagamenti effettuati per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi a favore delle imprese e dei professionisti il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento fosse superiore a duecentomila euro. Qualora non fosse intervenuta la proroga disposta dal DL n. 150/2013, dunque, si sarebbero presentate due distinte situazioni: quella delle imprese con fatturato superiore a duecentomila euro, per le quali l’obbligo sarebbe scattato con l’entrata in vigore del decreto, quindi dal 28 marzo, e quella delle altre imprese, con fatturato inferiore, per le quali l’obbligo sarebbe divenuto efficace solo dal 30 giugno 2014. La proroga ha fatto venir meno il predetto distinguo, per cui dal 30 giugno 2014 l’obbligo vige, come si è detto, indifferentemente per tutte le imprese ed i professionisti. In definitiva, a partire dal 30 giugno e soltanto oltre il predetto importo di euro 30 sussisterà per tutti gli esercenti e i professionisti l’obbligo di acquisire anche tramite POS i corrispettivi per la vendita di beni e per la prestazione di servizi, permettendo alla clientela, su esplicita richiesta, l’uso del bancomat, salva restando la facoltà di non accogliere transazioni con carta di debito al di sotto di tale soglia. Resta comunque fermo che ad oggi non è prevista l’applicazione di sanzioni per i casi di eventuale inosservanza dell’obbligo FAIB Informa 27 SISTRI. Comunicato Ministero Ambiente. Nessun obbligo pagamento contributi iscrizione per le imprese non tenute all’adesione al Sistema, anche in mancanza cancellazione Come anticipato stamane, la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emesso un comunicato, pubblicato in data odierna sul proprio sito istituzionale, facendo conoscere che “le aziende iscritte al SISTRI (Sistema di Tracciabilità del Rifiuti) che, in virtù dei nuovi criteri definiti dal Decreto del Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti del 24 aprile scorso, non sono tenute ad aderire al SISTRI e non hanno deciso di aderirvi volontariamente, non dovranno versare il contributo annuale di iscrizione alla scadenza del 30 giugno prossimo”. Come già informato, il comunicato, che alleghiamo, precisa che “i soggetti già iscritti al SISTRI, che, ai sensi dell’Art. 11 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, e del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2014, non sono tenuti ad aderire né aderiscono volontariamente al sistema, non devono versare il contributo annuale alla scadenza del 30 giugno 2014, anche se a tale data la procedura di cancellazione dell’iscrizione non è stata avviata o non è conclusa. Procedure e modalità semplificate, sentite le Associazioni di Categoria, per la cancellazione dal SISTRI dei soggetti iscritti che non sono tenuti ad aderire al sistema medesimo, nonché per la restituzione dei dispositivi USB e Black Box saranno definite con ulteriore comunicazione. Resta fermo l’obbligo e la responsabilità della corretta conservazione dei dispositivi USB e Black Box a carico degli utenti ai quali detti dispositivi sono stati consegnati in comodato d’uso”. Sulla questione Sistri, ricordiamo che Confesercenti, nell’ambito di R. E TE. Imprese Italia, ha fatto avere nelle scorse settimane al Capo di Gabinetto del Ministro dell’Ambiente un documento recante proposte tecniche relative alla richiesta di cancellazione dal SISTRI e alla restituzione “massiva” dei dispositivi, per evitare procedure individuali che, fra l’altro, riuscirebbero alquanto complicate, se non impossibili, in relazione alla necessità di adempiere attraverso l’uso dei medesimi dispositivi USB, per la maggior parte dei casi inutilizzabili (anche, a quanto ci consta, per la chiusura della casella postale elettronica del sistema). Successivamente, lo scorso 13 giugno, dall’Area Energia e Ambiente di Confesercenti è stato inviato alla competente Direzione del Ministero dell’Ambiente un sollecito con riferimento “alla estrema importanza ed urgenza di convergere sulla procedura trasmessa” o eventualmente su un percorso analogo eventualmente migliorativo. Il comunicato di cui si è detto chiarisce finalmente almeno gli aspetti relativi al mancato obbligo di pagamento del contributo annuale di iscrizione per le imprese non più tenute ad aderire al SISTRI, anche qualora non abbiano ancora espletato la procedura di cancellazione dal sistema. Per quest’ultima, attendiamo le indicazioni ministeriali, si auspica relative ad una restituzione dei dispositivi semplificata e “massiva” attraverso l’Associazione, come da Faib Confesercenti richiesto. Sconsigliamo invece di dar corso a 4 FAIB Informa 27 modalità di cancellazione e restituzione dei dispositivi non previste dal Ministero, che allo stato sarebbero inutili, oltre ad esporre le aziende a precise responsabilità. Leggi il Comunicato Ministero dell’Ambiente del Carburanti, orari di apertura dei punti vendita. Faib denuncia forzature e tentativi di aggiramento della normativa. Il punto per le nostre strutture Da più parti ci vengono riproposti i temi legati all’apertura dei punti vendita di distribuzione carburanti, sia da parte delle strutture territoriali che dalle Istituzioni locali, che da alcuni operatori privati/retisti che pretendono di applicare a loro piacimento la normativa in materia. In questo senso, si rileva che alcuni gestori comodatari di impianti per la distribuzione di carburante, associati alla nostra Federazione, hanno ricevuto indicazioni, soprattutto da parte di alcuni retisti, in tema di orari settimanali di apertura (e delle relative pause dal lavoro), di garantire il presidio per l’intera giornata del sabato, “per rispondere ad esigenze di mercato”, minacciando in caso di inosservanza l’eventuale risoluzione del contratto di comodato d’uso. Faib, pur condividendo ogni sforzo per fronteggiare la crisi dei consumi di cui soffre il mercato petrolifero, sottolinea che la materia dei turni di apertura e chiusura è tuttora disciplinata dalla legislazione regionale, nonché da appositi e conformi provvedimenti comunali di attuazione, anche per quanto attiene alle ore pomeridiane del sabato. A tal proposito, ci sottolineare quanto segue: preme • la regolamentazione dei turni di lavoro presso gli impianti di distribuzione è oggetto di apposite delibere comunali, che per quanto concerne il sabato prescrivono di norma una percentuale minima di “copertura”, cui i gestori stessi si attengono compatibilmente con le esigenze del servizio, spesso avvalendosi delle ore pomeridiane come legittimo recupero a compensazione di turnazioni domenicali/festive; • a norma di legislazione vigente la nozione di “presidio”, utilizzata al riguardo dalla Società in indirizzo nelle predette comunicazioni ai gestori, non risulta essere espressamente contemplata dai contratti di comodato d’uso gratuito, né in genere dalle delibere comunali sulle aperture/chiusure, né infine dalle disposizioni regionali in vigore. Di conseguenza Faib ribadisce che i gestori nel rispetto delle leggi e dei regolamenti , non possono che limitarsi ad osservare, in materia di orari di apertura e chiusura dei rispettivi impianti, le disposizioni legislative e amministrative vigenti, nell’ambito del contratto di comodato d’uso gratuito stipulato con le società comodanti. Ne discende che le Società comodanti non possono dettare arbitrariamente, in merito ai turni di apertura, sulla base di mere e opinabili previsioni di mercato, prescrizioni in contrasto con le diposizioni normative in vigore, cui debbono sottostare sia i gestori che le compagnie/retisti. A tal proposito ricordiamo che sulla materia siamo già intervenuti con una nota tecnica del nostro Ufficio Legislativo che riepiloga bene la questione orari in materia di distribuzione carburanti. Nella nota si sottolinea che, l’Art. 83-bis della Legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha stabilito, modificando l’Art. 1, comma 7, del D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 (“Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'Articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59), e in particolare sopprimendo il riferimento alla chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto Legislativo, che “a decorrere dalla scadenza dei termini per i Comuni Capoluogo di Provincia e per gli altri Comuni di cui all'Articolo 3, comma 2, l’orario massimo di servizio può essere aumentato dal gestore fino al cinquanta per cento dell’orario minimo stabilito. Ciascun gestore può stabilire autonomamente la modulazione dell’orario di servizio e del periodo di riposo, nei limiti prescritti dal presente articolo, previa comunicazione al Comune”. La nuova disposizione, che in apparenza è direttamente applicabile, in quanto non implicante una norma di attuazione di livello regionale, necessita al contrario di una stringente interpretazione. Occorre dunque verificare quale sia la normativa attualmente applicabile con riferimento agli orari di servizio relativi agli impianti di distribuzione dei carburanti. L’Art. 9 della Legge 28 luglio 1971, n. 558, recante “Disciplina dell’orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio”, poi abrogata dall’Art. 26 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (abrogazione confermata dall’Art. 24, cosiddetto “Taglia-leggi, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112), stabiliva che “gli orari di apertura e chiusura e i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburante sono determinati con Decreto del 5 Ministro per l’Industria, il Commercio e l’Artigianato, sentite le Regioni e le rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali a carattere nazionale delle categorie interessate. Gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione di carburante”. Il Decreto Ministeriale 28 giugno 1974, in attuazione di detta norma, stabiliva che “il servizio è svolto, nel periodo 1° ottobre-30 aprile, dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 19. Nel restante periodo dell'anno, il servizio è svolto dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20”. Successivamente, l’Art. 52 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, delegò alle Regioni l’esercizio delle funzioni amministrative relative ai distributori di carburanti e l’Art. 54 del medesimo Decreto attribuì ai Comuni le funzioni amministrative relative alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalle Regioni, degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative. Il D.P.C.M. 11 settembre 1989 (“Nuove direttive alle Regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione”) fornì poi alle Regioni l’indirizzo che per l’espletamento del pubblico servizio della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione l’orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti dovesse essere di cinquantadue ore. Con D.P.R. 13 dicembre 1996 furono fornite precise indicazioni in materia ai Comuni, nel senso dell’istituzione di un orario unico nazionale, durante il quale tutti gli impianti avrebbero dovuto rimanere aperti con la seguente articolazione: fascia antimeridiana dalle ore 8 alle ore 12; fascia pomeridiana dalle ore 16 alle ore 19. Nel rispetto di tale fascia unica nazionale, da non FAIB Informa 27 considerare quale orario massimo, i gestori nell’ambito dell’orario minimo settimanale di 52 ore potevano usufruire di una flessibilità giornaliera di due ore/giorno da utilizzarsi in tranches non inferiori a trenta minuti. Le Regioni avrebbero provveduto a definire non più di otto opzioni di flessibilità dell’orario onde considerare gli interessi dell’utenza in relazione al bacino di riferimento ed a particolari attività industriali, commerciali e turistiche. Con la riforma del settore della distribuzione dei carburanti, l’apertura degli impianti viene assoggettata ad autorizzazione e gli stessi non sono più considerati “attività di pubblico servizio”. Con la riforma del Titolo V della Costituzione (Legge n. 3/2001) la potestà legislativa in materia di commercio passa alle Regioni, che dunque hanno la piena facoltà di legiferare in materia di distribuzione dei carburanti, compresa la disciplina degli orari. Lo Stato ha apportato correttivi nella materia de qua agendo trasversalmente, attraverso il richiamo alla garanzia del rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e per assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato. La modifica dell’Art. 7 del D. Lgs. n. 32/98 è dunque intervenuta in ossequio alla tutela della concorrenza, ma in ogni caso spetta alle Regioni stabilire cosa debba intendersi per “orario minimo” al quale applicare - a discrezione dei gestori degli impianti - l’aumento fino al 50%, dovendosi considerare superato ogni riferimento alla normativa statale pregressa, rispondente a princìpi ormai superati. Un fatto è certo: la disposizione di cui all’Art. 83-bis della Legge n. 133/08 fa riferimento esplicito ad un “orario massimo di servizio”, così legittimando le determinazioni comunali che sanzionano l’apertura degli impianti oltre l’orario consentito. Ciò implica un giudizio di continuità con la legislazione previgente alle modifiche intervenute, la quale evidentemente si poneva il problema di garantire l’apertura degli impianti all’interno di fasce ineludibili di servizio (8-12 / 16-19) e comunque con un orario sufficientemente ampio (minimo 52 ore), ma si preoccupava altresì di tutelare gli addetti, mediante una limitazione dell’orario di lavoro (che per i lavoratori dipendenti è tuttora di 48 ore, come previsto dalla Direttiva n. 2003/88/CE e dalla Legge n. 66/2003), considerato che la gestione della maggior parte degli impianti esistenti è in capo a lavoratori autonomi ma in regime di sostanziale parasubordinazione. Se, dunque, una garanzia di estensione degli orari si impone, questa - dovendosi avere comunque riguardo alle esigenze di tutela del riposo giornaliero - può ben fare riferimento, attraverso pertinenti provvedimenti regionali adottati nell’esercizio della potestà legislativa in materia di commercio - alle evidenziate fasce ineludibili di apertura, da considerarsi “orario minimo” rispondente a circa 40 ore settimanali, in modo che i gestori possano adottare liberamente un orario massimo fino a 60 ore (40 + 50% = 60), più ampio rispetto a quello finora individuato ed, in ogni caso, più che funzionale alle esigenze di servizio, se si considera l’ormai diffusa presenza degli impianti “self”. Si deve considerare, peraltro, che tutte le Regioni prevedono norme di apertura in deroga degli impianti in relazione a particolari condizioni territoriali e situazioni contingenti, così come accade per la legislazione relativa al commercio al dettaglio in sede fissa (D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114), dove peraltro vige l’omologo principio dell’orario massimo attraverso la previsione di fasce orarie non superabili e dell’obbligo di chiusura domenicale e festiva. 6 Incontro Confesercenti-ANCI, presentate proposte in materia di fiscalità locale Si è svolto nella giornata del 24 giugno u.s. un nuovo incontro tra una delegazione di Confesercenti guidata dal Responsabile dell’Area Energia Ambiente Gaetano Pergamo e l’ANCI, rappresentata dal Dr. Andrea Ferri. L’incontro, il secondo in pochi mesi, ha fatto il punto sullo stato di attuazione della nuova IUC, della TARI e della TASI. Alla luce delle problematiche emerse nel precedente incontro ufficiale con l’ANCI, la Confesercenti ha presentato una memoria finalizzata ad affrontare e semplificare alcune problematiche riguardanti la fiscalità locale, che preoccupano, in particolare, le categorie dei settori energetici. Nello specifico i punti critici per gli aspetti della fiscalità territoriale sono stati individuati nella definizione dei nuovi regolamenti comunali della TARI per i quali Confesercenti ha richiesti una linea omogenea di orientamento. Nello specifico è stata evidenziata la necessità di acquisire certezza da parte dei Comuni, preposti all’emanazione del regolamento attuativo, della tariffa e dei regimi strutturali ed agevolativi del tributo, in riferimento alla definizione di criteri oggettivi sulla base dei quali vengano, da un lato, detassate le aree produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi, o, in alternativa, lo scorporo del costo sostenuto dalle imprese per il conferimento dei suddetti rifiuti speciali, tossici o nocivi a ditte a ciò autorizzate fino a compensazione dei corrispondenti esborsi specifici e, dall’altro, escluse dal prelievo le aree non produttive di rifiuti non essendo utilizzate per l’attività, essendo utilizzate per una funzione meramente accessoria (esempio aree verdi intercluse a funzione ornamentale, aree destinate alla FAIB Informa 27 sosta temporanea manovra ecc…). gratuita, alla Nel primo caso, il costo dello smaltimento di tali rifiuti viene, come più volte affermato, già sostenuto obbligatoriamente dalle imprese che lo affidano a specifiche aziende differenti dalle municipalizzate. La non previsione di un regime di esenzione per tali aree - o di procedure detrattive del costo dal calcolo dell’imposta porterebbe inevitabilmente ad un meccanismo di doppia imposizione delle stesse (Art. 163 D.P.R. n. 917/86, Art. 67 del D.P.R. n. 600/73). Mentre nel secondo, si andrebbe a penalizzare, in violazione del dettato normativo previsto dall’Art. 269, comma 2 del TUFL nel testo sostitutivo dell’Art. 21 del DPR 915/82, oltre modo operatori che destinano al pubblico confort aree improduttive di rifiuti. I Comuni dovrebbero, quindi, stabilire dei criteri non interpretabili che definiscano ed esentino tali aree ai fini TARI (ad es. per i distributori di carburante da un lato il c.d. “criterio del sotto pensilina” e dall’altro le aree pertinenziali non produttive di rifiuti). Su questo si ritiene che l’ANCI possa svolgere un’attività di indirizzo e di linea guida non solo nella definizione dei suddetti criteri, ma anche nella raccomandazione che vi sia un’armonizzazione degli stessi nei diversi ambiti comunali. Una diversa previsione dei regimi di esenzione dell’imposta a livello locale porterebbe, per le piccole e micro imprese, ad una sperequazione nel trattamento tributario con dei conseguenti effetti negativi sulla ordinaria gestione delle aziende. Sulla questione TASI, è stata condivisa la confusione generata dalle ultime previsioni normative in materia di tassazione locale. Una vicenda preoccupa inevitabilmente le imprese locali. Considerato che, da dati ufficiali, circa l’80% dei Comuni italiani deve ancora emanare il regolamento riguardante il tributo sui servizi indivisibili è stata avanzata la richiesta che gli Enti locali svolgano un’attività di collaborazione con i rappresentanti Confesercenti e Faib a livello territoriale, in maniera tale che si crei una sinergia che faccia emergere le eventuali criticità e problematiche del territorio di riferimento. Con un rapporto di collaborazione, l’Ente locale sarebbe certamente facilitato nella definizione della tariffa e nella suddivisione della stessa per i diversi soggetti d’imposta.
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