La Gazzetta - Confesercenti Umbria

FAIB Informa 27
Anno XIX Circolare della FAIB Confesercenti Tel. 06-47251 Fax 06- 4740750 27 Giugno 2014
www.faib.it [email protected]
Sportello Legale Faib,
costituito il
Coordinamento
Nazionale dei Servizi di
Tutela e Assistenza
Si è svolto il 26 giugno u.s. a
Roma, presso la sede nazionale di
Confesercenti, la riunione dei
dirigenti nazionali e territoriali
delle Faib e delle rispettive aree
legali per mettere a punto il
Coordinamento dello Sportello
Legale Nazionale e delle Attività
Giuridiche e del Contenzioso …..
SISTRI. Comunicato
Ministero Ambiente.
Nessun obbligo
pagamento contributi
iscrizione per le
imprese non tenute
all’adesione al
Sistema, anche in
mancanza
cancellazione
Carburanti, orari di
apertura dei punti
vendita. Faib denuncia
forzature e tentativi di
aggiramento della
normativa. Il punto per
le nostre strutture
Come anticipato stamane, la
Direzione Generale per la Tutela
del Territorio e delle Risorse
Idriche
del
Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ha emesso un
comunicato, pubblicato in data
odierna
sul
proprio
sito
istituzionale, facendo conoscere che
“le aziende iscritte al SISTRI
(Sistema di Tracciabilità del
Rifiuti) che, in virtù dei nuovi
criteri definiti dal Decreto del
Ministro dell’Ambiente Gian Luca
Galletti del 24 aprile scorso, non
sono tenute ad aderire al SISTRI e
non hanno deciso di aderirvi
volontariamente, non dovranno
versare il contributo annuale di
iscrizione alla scadenza del 30
giugno prossimo”.
Segue a pag. 4
Segue a pag. 2
Dal 30 giugno
obbligatorio accettare i
pagamenti oltre i 30
euro con bancomat
Per tutte le attività di vendita di
prodotti e di prestazione di servizi,
anche professionali e, dunque,
anche per i gestori carburanti, vige
dal prossimo 30 giugno l’obbligo di
accettare i pagamenti effettuati dai
consumatori e dagli utenti anche
attraverso
carte
di
debito
(bancomat);
Segue a pag. 2
Segue a pag. 3
Da più parti ci vengono riproposti i
temi legati all’apertura dei punti
vendita di distribuzione carburanti,
sia da parte delle strutture
territoriali che dalle Istituzioni
locali, che da alcuni operatori
privati/retisti che pretendono di
applicare a loro piacimento la
normativa in materia.
Incontro
Confesercenti-ANCI,
presentate proposte in
materia di fiscalità
locale
Si è svolto nella giornata del 24
giugno u.s. un nuovo incontro tra
una delegazione di Confesercenti
guidata dal Responsabile dell’Area
Energia Ambiente Gaetano
Pergamo e l’ANCI, rappresentata
dal Dr. Andrea Ferri
Segue a pag. . 5
2
Sportello Legale
Faib, costituito il
Coordinamento
Nazionale dei Servizi
di Tutela e
Assistenza
Si è svolto il 26 giugno u.s. a
Roma, presso la sede nazionale di
Confesercenti, la riunione dei
dirigenti nazionali e territoriali
delle Faib e delle rispettive aree
legali per mettere a punto il
Coordinamento dello Sportello
Legale Nazionale e delle Attività
Giuridiche e del Contenzioso,
d’intesa con l’Ufficio Legislativo e
Affari Legali della Confederazione.
L’iniziativa si è resa necessaria sia
per il continuo crescere della
conflittualità sulla rete, tra le
Compagnie petrolifere e i gestori, e
sul
territorio,
tra
le
Amministrazioni
Locali
e
l’Associazione, che per alcuni
pronunciamenti che hanno segnato
elementi di forte innovazione nella
giurisprudenza di riferimento del
settore, che per il proliferare di
contestazioni amministrative verso
il
sistema
delle
autonomie
territoriali in materia di fiscalità
locale.
L’incontro,
presieduto
dal
Presidente
Nazionale
Martino
Landi,
è
stato
introdotto
dall’intervento del Direttore Faib,
Gaetano
Pergamo,
e
dall’illustrazione delle linee guida,
giuridiche e legali, del Capo
dell’Ufficio
Legislativo
di
Confesercenti,
Giuseppe
Dell’Aquila mentre l’Avv. Nicola
Passerini, dello Sportello Legale di
Faib, ha svolto un approfondito
excursus del contenzioso in atto,
raggruppando le linee tematiche dei
principali punti di contrasto,
esistenti sulla rete tra i soggetti
delle relazioni industriali, in macro
aree. Nel corso dell’incontro sono
state esaminate le sentenze della
Corte Costituzionale verso la Legge
Regionale dell’Umbria e della
Toscana
e
alcuni
atti
ed
orientamenti comunali. Passati in
rassegna i principali istituti
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giuridici della legislazione speciale
che
regola
la
distribuzione
carburanti sia su rete ordinaria che
autostradale.
L’intervento degli uffici territoriali,
impegnati a supporto normativo e
legale degli associati Faib, ha
consentito di definire da un lato la
mappatura
delle
principali
tematiche
di
contenzioso
e
dall’altra di individuare le aree
territoriali a maggiore conflittualità.
Nel concludere i lavori il Presidente
Landi, auspicando una riduzione
delle controversie, ha richiamato il
ruolo essenziale della Federazione
di
Categoria,
finalizzato
al
confronto positivo e costruttivo, al
rinnovo degli accordi per il buon
andamento della rete e per il
governo
del
settore,
alla
condivisione di scelte e strategie
che consentano al gestore di
preservare il suo ruolo nella
distribuzione carburanti del futuro.
Allo stesso tempo Faib è impegnata
quotidianamente nell’azione di
composizione delle divergenze e
delle contrapposizioni, a livello
centrale e periferico, operando con
tutti gli strumenti possibili per
garantire, nel rispetto delle Leggi, i
diritti dei gestori.
Dal 30 giugno
obbligatorio
accettare i pagamenti
oltre i 30 euro con
bancomat
Per tutte le attività di vendita di
prodotti e di prestazione di servizi,
anche professionali e, dunque,
anche per i gestori carburanti, vige
dal prossimo 30 giugno l’obbligo di
accettare i pagamenti effettuati dai
consumatori e dagli utenti anche
attraverso
carte
di
debito
(bancomat); i titolari delle predette
attività sono tenuti ad adeguarsi a
detto obbligo dotandosi di appositi
relativi strumenti (Point Of Sale o
POS), come stabilito dall’Art. 9,
comma 15-bis, del Decreto Legge
30 dicembre 2013, n. 150, recante
“Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative”, convertito
nella Legge 27 febbraio 2014, n.
15.
Come è noto, l’Art. 15, comma 4,
del DL n. 179/2012, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n.
221/2012, aveva introdotto detto
obbligo, a far data dal 1° gennaio
2014, in considerazione del fatto
che l'uso del contante comporta per
la collettività rilevanti costi legati
alla minore tracciabilità delle
operazioni e al conseguente
maggior rischio di elusione della
normativa fiscale e antiriciclaggio,
nonché costi anche per gli
esercenti, legati sia alla gestione del
contante sia all'incremento del
rischio di essere vittime di reati.
L’efficacia della norma era legata
alla successiva approvazione di uno
o più decreti del Ministro dello
Sviluppo Economico, di concerto
con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze, sentita la Banca
d'Italia, al fine di determinare gli
eventuali importi minimi, le
modalità e i termini, anche in
relazione ai soggetti interessati, di
attuazione delle nuove disposizioni.
L’atteso Decreto è stato in effetti
approvato il 24 gennaio 2014, per
entrare in vigore il 28 marzo,
sessanta giorni dopo la sua
pubblicazione. Esso ha fornito
alcune necessarie definizioni, tra
cui quella di consumatore o utente,
per tale intendendo la persona fisica
che, ai sensi del “Codice del
consumo”, agisce per scopi estranei
all'attività
imprenditoriale,
commerciale,
artigianale
o
professionale eventualmente svolta,
quella di esercente, ossia il
beneficiario,
impresa
o
professionista, di un pagamento
abilitato all'accettazione di carte di
pagamento anche attraverso canali
telematici, e infine quella relativa al
terminale evoluto di accettazione
multipla, cioè il terminale POS con
tecnologia di accettazione multipla,
ovvero che consente l'accettazione
di strumenti di pagamento tramite
diverse tecnologie, in aggiunta a
3
quella “a banda magnetica” o a
“microchip”.
L’obbligo di accettare pagamenti
effettuati attraverso carte di debito
si applica a tutti i pagamenti di
importo superiore a trenta euro, per
l'acquisto di prodotti o la
prestazione di servizi.
Lo stesso provvedimento prevedeva
che, fino al 30 giugno 2014,
l'obbligo di accettare i pagamenti
anche mediante carte di debito si
applicasse
limitatamente
ai
pagamenti
effettuati
per
lo
svolgimento di attività di vendita di
prodotti e prestazione di servizi a
favore delle imprese e dei
professionisti il cui fatturato
dell'anno precedente a quello nel
corso del quale è effettuato il
pagamento fosse superiore a
duecentomila euro. Qualora non
fosse intervenuta la proroga
disposta dal DL n. 150/2013,
dunque, si sarebbero presentate due
distinte situazioni: quella delle
imprese con fatturato superiore a
duecentomila euro, per le quali
l’obbligo sarebbe scattato con
l’entrata in vigore del decreto,
quindi dal 28 marzo, e quella delle
altre imprese, con fatturato
inferiore, per le quali l’obbligo
sarebbe divenuto efficace solo dal
30 giugno 2014.
La proroga ha fatto venir meno il
predetto distinguo, per cui dal 30
giugno 2014 l’obbligo vige, come
si è detto, indifferentemente per
tutte le imprese ed i professionisti.
In definitiva, a partire dal 30
giugno e soltanto oltre il predetto
importo di euro 30 sussisterà per
tutti gli esercenti e i professionisti
l’obbligo di acquisire anche tramite
POS i corrispettivi per la vendita di
beni e per la prestazione di servizi,
permettendo alla clientela, su
esplicita richiesta, l’uso del
bancomat, salva restando la facoltà
di non accogliere transazioni con
carta di debito al di sotto di tale
soglia.
Resta comunque fermo che ad oggi
non è prevista l’applicazione di
sanzioni per i casi di eventuale
inosservanza dell’obbligo
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SISTRI. Comunicato
Ministero Ambiente.
Nessun obbligo
pagamento contributi
iscrizione per le
imprese non tenute
all’adesione al
Sistema, anche in
mancanza
cancellazione
Come anticipato stamane, la
Direzione Generale per la Tutela
del Territorio e delle Risorse
Idriche
del
Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ha emesso un
comunicato, pubblicato in data
odierna
sul
proprio
sito
istituzionale, facendo conoscere che
“le aziende iscritte al SISTRI
(Sistema di Tracciabilità del
Rifiuti) che, in virtù dei nuovi
criteri definiti dal Decreto del
Ministro dell’Ambiente Gian Luca
Galletti del 24 aprile scorso, non
sono tenute ad aderire al SISTRI e
non hanno deciso di aderirvi
volontariamente, non dovranno
versare il contributo annuale di
iscrizione alla scadenza del 30
giugno prossimo”.
Come già informato, il comunicato,
che alleghiamo, precisa che “i
soggetti già iscritti al SISTRI, che,
ai sensi dell’Art. 11 del Decreto
Legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito con modificazioni dalla
Legge 30 ottobre 2013, n. 125, e
del
Decreto
del
Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare del 24 aprile
2014, non sono tenuti ad aderire né
aderiscono volontariamente al
sistema, non devono versare il
contributo annuale alla scadenza
del 30 giugno 2014, anche se a tale
data la procedura di cancellazione
dell’iscrizione non è stata avviata o
non è conclusa. Procedure e
modalità semplificate, sentite le
Associazioni di Categoria, per la
cancellazione dal SISTRI dei
soggetti iscritti che non sono tenuti
ad aderire al sistema medesimo,
nonché per la restituzione dei
dispositivi USB e Black Box
saranno definite con ulteriore
comunicazione.
Resta
fermo
l’obbligo e la responsabilità della
corretta
conservazione
dei
dispositivi USB e Black Box a
carico degli utenti ai quali detti
dispositivi sono stati consegnati in
comodato d’uso”.
Sulla questione Sistri, ricordiamo
che Confesercenti, nell’ambito di
R. E TE. Imprese Italia, ha fatto
avere nelle scorse settimane al
Capo di Gabinetto del Ministro
dell’Ambiente
un
documento
recante proposte tecniche relative
alla richiesta di cancellazione dal
SISTRI
e
alla
restituzione
“massiva” dei dispositivi, per
evitare procedure individuali che,
fra l’altro, riuscirebbero alquanto
complicate, se non impossibili, in
relazione
alla
necessità
di
adempiere attraverso l’uso dei
medesimi dispositivi USB, per la
maggior parte dei casi inutilizzabili
(anche, a quanto ci consta, per la
chiusura della casella postale
elettronica del sistema).
Successivamente, lo scorso 13
giugno, dall’Area Energia e
Ambiente di Confesercenti è stato
inviato alla competente Direzione
del Ministero dell’Ambiente un
sollecito con riferimento “alla
estrema importanza ed urgenza di
convergere
sulla
procedura
trasmessa” o eventualmente su un
percorso analogo eventualmente
migliorativo.
Il comunicato di cui si è detto
chiarisce finalmente almeno gli
aspetti relativi al mancato obbligo
di pagamento del contributo
annuale di iscrizione per le imprese
non più tenute ad aderire al
SISTRI, anche qualora non abbiano
ancora espletato la procedura di
cancellazione dal sistema.
Per quest’ultima, attendiamo le
indicazioni ministeriali, si auspica
relative ad una restituzione dei
dispositivi semplificata e “massiva”
attraverso l’Associazione, come da
Faib Confesercenti richiesto.
Sconsigliamo invece di dar corso a
4
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modalità di cancellazione e
restituzione dei dispositivi non
previste dal Ministero, che allo
stato sarebbero inutili, oltre ad
esporre le aziende a precise
responsabilità.
Leggi
il
Comunicato
Ministero dell’Ambiente
del
Carburanti, orari di
apertura dei punti
vendita. Faib
denuncia forzature e
tentativi di
aggiramento della
normativa. Il punto
per le nostre
strutture
Da più parti ci vengono riproposti i
temi legati all’apertura dei punti
vendita di distribuzione carburanti,
sia da parte delle strutture
territoriali che dalle Istituzioni
locali, che da alcuni operatori
privati/retisti che pretendono di
applicare a loro piacimento la
normativa in materia.
In questo senso, si rileva che alcuni
gestori comodatari di impianti per
la distribuzione di carburante,
associati alla nostra Federazione,
hanno
ricevuto
indicazioni,
soprattutto da parte di alcuni retisti,
in tema di orari settimanali di
apertura (e delle relative pause dal
lavoro), di garantire il presidio per
l’intera giornata del sabato, “per
rispondere ad esigenze di mercato”,
minacciando
in
caso
di
inosservanza
l’eventuale
risoluzione del contratto di
comodato d’uso.
Faib, pur condividendo ogni sforzo
per fronteggiare la crisi dei
consumi di cui soffre il mercato
petrolifero, sottolinea che la
materia dei turni di apertura e
chiusura è tuttora disciplinata dalla
legislazione regionale, nonché da
appositi e conformi provvedimenti
comunali di attuazione, anche per
quanto attiene alle ore pomeridiane
del sabato.
A tal proposito, ci
sottolineare quanto segue:
preme
• la regolamentazione dei turni di
lavoro presso gli impianti di
distribuzione è oggetto di apposite
delibere comunali, che per quanto
concerne il sabato prescrivono di
norma una percentuale minima di
“copertura”, cui i gestori stessi si
attengono compatibilmente con le
esigenze del servizio, spesso
avvalendosi delle ore pomeridiane
come
legittimo
recupero
a
compensazione
di
turnazioni
domenicali/festive;
• a norma di legislazione vigente la
nozione di “presidio”, utilizzata al
riguardo dalla Società in indirizzo
nelle predette comunicazioni ai
gestori,
non
risulta
essere
espressamente contemplata dai
contratti di comodato d’uso
gratuito, né in genere dalle delibere
comunali sulle aperture/chiusure,
né infine dalle disposizioni
regionali in vigore.
Di conseguenza Faib ribadisce che i
gestori nel rispetto delle leggi e dei
regolamenti , non possono che
limitarsi ad osservare, in materia di
orari di apertura e chiusura dei
rispettivi impianti, le disposizioni
legislative e amministrative vigenti,
nell’ambito del contratto di
comodato d’uso gratuito stipulato
con le società comodanti.
Ne discende che le Società
comodanti non possono dettare
arbitrariamente, in merito ai turni di
apertura, sulla base di mere e
opinabili previsioni di mercato,
prescrizioni in contrasto con le
diposizioni normative in vigore, cui
debbono sottostare sia i gestori che
le compagnie/retisti.
A tal proposito ricordiamo che sulla
materia siamo già intervenuti con
una nota tecnica del nostro Ufficio
Legislativo che riepiloga bene la
questione orari in materia di
distribuzione carburanti.
Nella nota si sottolinea che, l’Art.
83-bis della Legge 6 agosto 2008,
n. 133, di conversione, con
modificazioni, del Decreto Legge
25 giugno 2008, n. 112, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, ha stabilito,
modificando l’Art. 1, comma 7, del
D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32
(“Razionalizzazione del sistema di
distribuzione dei carburanti, a
norma dell'Articolo 4, comma 4,
lettera c), della L. 15 marzo 1997,
n. 59), e in particolare sopprimendo
il riferimento alla chiusura di
almeno settemila impianti nel
periodo successivo alla data di
entrata in vigore del medesimo
Decreto Legislativo, che “a
decorrere dalla scadenza dei termini
per i Comuni Capoluogo di
Provincia e per gli altri Comuni di
cui all'Articolo 3, comma 2, l’orario
massimo di servizio può essere
aumentato dal gestore fino al
cinquanta per cento dell’orario
minimo stabilito. Ciascun gestore
può stabilire autonomamente la
modulazione dell’orario di servizio
e del periodo di riposo, nei limiti
prescritti dal presente articolo,
previa comunicazione al Comune”.
La nuova disposizione, che in
apparenza
è
direttamente
applicabile,
in
quanto
non
implicante una norma di attuazione
di livello regionale, necessita al
contrario
di
una
stringente
interpretazione.
Occorre dunque verificare quale sia
la
normativa
attualmente
applicabile con riferimento agli
orari di servizio relativi agli
impianti di distribuzione dei
carburanti.
L’Art. 9 della Legge 28 luglio
1971, n. 558, recante “Disciplina
dell’orario dei negozi e degli
esercizi di vendita al dettaglio”, poi
abrogata dall’Art. 26 del D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 114 (abrogazione
confermata dall’Art. 24, cosiddetto
“Taglia-leggi, del D.L. 25 giugno
2008, n. 112), stabiliva che “gli
orari di apertura e chiusura e i turni
festivi degli impianti stradali di
distribuzione di carburante sono
determinati con Decreto del
5
Ministro
per
l’Industria,
il
Commercio e l’Artigianato, sentite
le Regioni e le rappresentanze delle
Organizzazioni
Sindacali
a
carattere nazionale delle categorie
interessate. Gli orari tengono conto
delle esigenze del traffico e del
turismo e della necessità di
assicurare la continuità e la
regolarità
del
servizio
di
distribuzione di carburante”.
Il Decreto Ministeriale 28 giugno
1974, in attuazione di detta norma,
stabiliva che “il servizio è svolto,
nel periodo 1° ottobre-30 aprile,
dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore
15 alle ore 19. Nel restante periodo
dell'anno, il servizio è svolto dalle
ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore
15,30 alle ore 20”.
Successivamente, l’Art. 52 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
delegò alle Regioni l’esercizio delle
funzioni amministrative relative ai
distributori di carburanti e l’Art. 54
del medesimo Decreto attribuì ai
Comuni le funzioni amministrative
relative alla fissazione, sulla base
dei criteri stabiliti dalle Regioni,
degli orari di apertura e chiusura
degli
impianti
stradali
di
distribuzione dei carburanti, esclusi
gli impianti autostradali, ed alle
relative sanzioni amministrative.
Il D.P.C.M. 11 settembre 1989
(“Nuove direttive alle Regioni a
statuto ordinario in materia di
distribuzione
automatica
di
carburanti per uso di autotrazione”)
fornì poi alle Regioni l’indirizzo
che per l’espletamento del pubblico
servizio della distribuzione dei
carburanti per uso di autotrazione
l’orario minimo settimanale di
apertura degli impianti stradali di
distribuzione di carburanti dovesse
essere di cinquantadue ore.
Con D.P.R. 13 dicembre 1996
furono fornite precise indicazioni in
materia ai Comuni, nel senso
dell’istituzione di un orario unico
nazionale, durante il quale tutti gli
impianti avrebbero dovuto rimanere
aperti con la seguente articolazione:
fascia antimeridiana dalle ore 8 alle
ore 12; fascia pomeridiana dalle ore
16 alle ore 19. Nel rispetto di tale
fascia unica nazionale, da non
FAIB Informa 27
considerare quale orario massimo, i
gestori nell’ambito dell’orario
minimo settimanale di 52 ore
potevano
usufruire
di
una
flessibilità giornaliera di due
ore/giorno da utilizzarsi in tranches
non inferiori a trenta minuti. Le
Regioni avrebbero provveduto a
definire non più di otto opzioni di
flessibilità
dell’orario
onde
considerare gli interessi dell’utenza
in relazione al bacino di riferimento
ed a particolari attività industriali,
commerciali e turistiche.
Con la riforma del settore della
distribuzione
dei
carburanti,
l’apertura degli impianti viene
assoggettata ad autorizzazione e gli
stessi non sono più considerati
“attività di pubblico servizio”.
Con la riforma del Titolo V della
Costituzione (Legge n. 3/2001) la
potestà legislativa in materia di
commercio passa alle Regioni, che
dunque hanno la piena facoltà di
legiferare
in
materia
di
distribuzione
dei
carburanti,
compresa la disciplina degli orari.
Lo Stato ha apportato correttivi
nella materia de qua agendo
trasversalmente,
attraverso
il
richiamo alla garanzia del rispetto
delle disposizioni dell’ordinamento
comunitario in materia di tutela
della concorrenza e per assicurare il
corretto e uniforme funzionamento
del mercato.
La modifica dell’Art. 7 del D. Lgs.
n. 32/98 è dunque intervenuta in
ossequio
alla
tutela
della
concorrenza, ma in ogni caso spetta
alle Regioni stabilire cosa debba
intendersi per “orario minimo” al
quale applicare - a discrezione dei
gestori degli impianti - l’aumento
fino al 50%, dovendosi considerare
superato ogni riferimento alla
normativa
statale
pregressa,
rispondente a princìpi ormai
superati.
Un fatto è certo: la disposizione di
cui all’Art. 83-bis della Legge n.
133/08 fa riferimento esplicito ad
un “orario massimo di servizio”,
così legittimando le determinazioni
comunali che sanzionano l’apertura
degli impianti oltre l’orario
consentito.
Ciò implica un giudizio di
continuità con la legislazione
previgente
alle
modifiche
intervenute, la quale evidentemente
si poneva il problema di garantire
l’apertura degli impianti all’interno
di fasce ineludibili di servizio (8-12
/ 16-19) e comunque con un orario
sufficientemente ampio (minimo 52
ore), ma si preoccupava altresì di
tutelare gli addetti, mediante una
limitazione dell’orario di lavoro
(che per i lavoratori dipendenti è
tuttora di 48 ore, come previsto
dalla Direttiva n. 2003/88/CE e
dalla
Legge
n.
66/2003),
considerato che la gestione della
maggior parte degli impianti
esistenti è in capo a lavoratori
autonomi ma in regime di
sostanziale parasubordinazione.
Se, dunque, una garanzia di
estensione degli orari si impone,
questa - dovendosi avere comunque
riguardo alle esigenze di tutela del
riposo giornaliero - può ben fare
riferimento, attraverso pertinenti
provvedimenti regionali adottati
nell’esercizio
della
potestà
legislativa in materia di commercio
- alle evidenziate fasce ineludibili
di apertura, da considerarsi “orario
minimo” rispondente a circa 40 ore
settimanali, in modo che i gestori
possano adottare liberamente un
orario massimo fino a 60 ore (40 +
50% = 60), più ampio rispetto a
quello finora individuato ed, in ogni
caso, più che funzionale alle
esigenze di servizio, se si considera
l’ormai diffusa presenza degli
impianti “self”.
Si deve considerare, peraltro, che
tutte le Regioni prevedono norme
di apertura in deroga degli impianti
in relazione a particolari condizioni
territoriali e situazioni contingenti,
così come accade per la
legislazione relativa al commercio
al dettaglio in sede fissa (D. Lgs. 31
marzo 1998, n. 114), dove peraltro
vige
l’omologo
principio
dell’orario massimo attraverso la
previsione di fasce orarie non
superabili e dell’obbligo di chiusura
domenicale e festiva.
6
Incontro
Confesercenti-ANCI,
presentate proposte
in materia di fiscalità
locale
Si è svolto nella giornata del 24
giugno u.s. un nuovo incontro tra
una delegazione di Confesercenti
guidata dal Responsabile dell’Area
Energia
Ambiente
Gaetano
Pergamo e l’ANCI, rappresentata
dal Dr. Andrea Ferri.
L’incontro, il secondo in pochi
mesi, ha fatto il punto sullo stato di
attuazione della nuova IUC, della
TARI e della TASI.
Alla luce delle problematiche
emerse nel precedente incontro
ufficiale
con
l’ANCI,
la
Confesercenti ha presentato una
memoria finalizzata ad affrontare e
semplificare alcune problematiche
riguardanti la fiscalità locale, che
preoccupano, in particolare, le
categorie dei settori energetici.
Nello specifico i punti critici per gli
aspetti della fiscalità territoriale
sono
stati
individuati
nella
definizione dei nuovi regolamenti
comunali della TARI per i quali
Confesercenti ha richiesti una linea
omogenea di orientamento. Nello
specifico è stata evidenziata la
necessità di acquisire certezza da
parte
dei
Comuni,
preposti
all’emanazione del regolamento
attuativo, della tariffa e dei regimi
strutturali ed agevolativi del tributo,
in riferimento alla definizione di
criteri oggettivi sulla base dei quali
vengano, da un lato, detassate le
aree produttive di rifiuti speciali,
tossici o nocivi, o, in alternativa, lo
scorporo del costo sostenuto dalle
imprese per il conferimento dei
suddetti rifiuti speciali, tossici o
nocivi a ditte a ciò autorizzate fino
a compensazione dei corrispondenti
esborsi specifici e, dall’altro,
escluse dal prelievo le aree non
produttive di rifiuti non essendo
utilizzate per l’attività, essendo
utilizzate
per
una
funzione
meramente accessoria (esempio
aree verdi intercluse a funzione
ornamentale, aree destinate alla
FAIB Informa 27
sosta temporanea
manovra ecc…).
gratuita,
alla
Nel primo caso, il costo dello
smaltimento di tali rifiuti viene,
come più volte affermato, già
sostenuto obbligatoriamente dalle
imprese che lo affidano a specifiche
aziende
differenti
dalle
municipalizzate. La non previsione
di un regime di esenzione per tali
aree - o di procedure detrattive del
costo dal calcolo dell’imposta porterebbe inevitabilmente ad un
meccanismo di doppia imposizione
delle stesse (Art. 163 D.P.R. n.
917/86, Art. 67 del D.P.R. n.
600/73). Mentre nel secondo, si
andrebbe
a
penalizzare,
in
violazione del dettato normativo
previsto dall’Art. 269, comma 2 del
TUFL nel testo sostitutivo dell’Art.
21 del DPR 915/82, oltre modo
operatori che destinano al pubblico
confort aree improduttive di rifiuti.
I Comuni dovrebbero, quindi,
stabilire
dei
criteri
non
interpretabili che definiscano ed
esentino tali aree ai fini TARI (ad
es. per i distributori di carburante
da un lato il c.d. “criterio del sotto
pensilina” e dall’altro le aree
pertinenziali non produttive di
rifiuti). Su questo si ritiene che
l’ANCI possa svolgere un’attività
di indirizzo e di linea guida non
solo nella definizione dei suddetti
criteri,
ma
anche
nella
raccomandazione che vi sia
un’armonizzazione degli stessi nei
diversi ambiti comunali. Una
diversa previsione dei regimi di
esenzione dell’imposta a livello
locale porterebbe, per le piccole e
micro
imprese,
ad
una
sperequazione nel trattamento
tributario con dei conseguenti
effetti negativi sulla ordinaria
gestione delle aziende.
Sulla questione TASI, è stata
condivisa la confusione generata
dalle ultime previsioni normative in
materia di tassazione locale. Una
vicenda preoccupa inevitabilmente
le imprese locali. Considerato che,
da dati ufficiali, circa l’80% dei
Comuni italiani deve ancora
emanare il regolamento riguardante
il tributo sui servizi indivisibili è
stata avanzata la richiesta che gli
Enti locali svolgano un’attività di
collaborazione con i rappresentanti
Confesercenti e Faib a livello
territoriale, in maniera tale che si
crei una sinergia che faccia
emergere le eventuali criticità e
problematiche del territorio di
riferimento. Con un rapporto di
collaborazione,
l’Ente
locale
sarebbe certamente facilitato nella
definizione della tariffa e nella
suddivisione della stessa per i
diversi soggetti d’imposta.